§ 38.7.17 - L. 29 settembre 1964, n. 847.
Autorizzazione ai Comuni e loro Consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della L. 18 aprile 1962, n. 167.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.7 edilizia residenziale pubblica
Data:29/09/1964
Numero:847


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      Le opere di cui all'articolo 1, lettera b) sono quelle di urbanizzazione primaria e cioè:


§ 38.7.17 - L. 29 settembre 1964, n. 847.

Autorizzazione ai Comuni e loro Consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della L. 18 aprile 1962, n. 167.

(G.U. 8 ottobre 1964, n. 248).

 

Art. 1. [1]

     I comuni ed i consorzi dei comuni sono autorizzati a contrarre, in deroga agli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, mutui con la Cassa depositi e prestiti, con istituti di credito fondiario ed edilizio, con le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, nonché con gli istituti di assicurazione e di previdenza, per l'attuazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e precisamente:

     a) per l'acquisto delle aree comprese nei piani suddetti;

     b) per le opere di urbanizzazione primaria indicate al successivo articolo 4;

     c) per le opere di urbanizzazione secondaria indicate al successivo articolo 4;

     d) per le opere di carattere generale necessarie per allacciare ai pubblici servizi le zone del piano.

 

     Art. 2. [2]

     I mutui di cui alla lettera a) del precedente articolo, sono ammortizzabili in un periodo non superiore a 15 anni.

     Quelli relativi alle opere di cui alla lettere b), c) e d) potranno avere durata trentacinquennale ed essere assistiti da contributi o concorsi statali ai sensi delle vigenti disposizioni.

      La concessione dei contributi e concorsi da parte del Ministero dei lavori pubblici, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, ha carattere prioritario.

     I mutui sono concessi al tasso di interesse che verrà stabilito con il decreto dei Ministri per il tesoro e sono garantiti con i cespiti di cui all'articolo 15 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

     In pendenza dell'istruttoria per la costituzione della garanzia da parte degli enti mutuatari, i mutui sono garantiti dallo Stato e possono essere somministrati fino all'importo massimo dei due terzi.

     Con decreto del Ministro per il tesoro la garanzia è dichiarata decaduta per la parte del mutuo che può essere garantita direttamente dall'ente mutuatario con cespiti delegabili.

     L'ammortamento dei mutui può avere inizio, su richiesta del comune o del consorzio, tre anni dopo la concessione del mutuo stesso: in tal caso i relativi interessi sono capitalizzati.

 

     Art. 3. [3]

 

     Art. 4.

     Le opere di cui all'articolo 1, lettera b) sono quelle di urbanizzazione primaria e cioè:

     a) strade residenziali;

     b) spazi di sosta o di parcheggio;

     c) fognature;

     d) rete idrica;

     e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;

     f) pubblica illuminazione;

     g) spazi di verde attrezzato;

     g-bis) infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga effettuate anche all'interno degli edifici [4].

     Le opere di cui all'articolo 1, lettera c), sono le seguenti:

     a) asili nido e scuole materne;

     b) scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo [5];

     c) mercati di quartiere;

     d) delegazioni comunali;

     e) chiese ed altri edifici religiosi;

     f) impianti sportivi di quartiere;

     g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;

     h) aree verdi di quartiere [6].


[1] Articolo così sostituito dall'art. 41 della L. 22 ottobre 1971, n. 865.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 42 della L. 22 ottobre 1971, n. 865.

[3] Articolo sostituito dall'art. 43 della L. 22 ottobre 1971, n. 865 e abrogato dall'art. 23 della L. 17 febbraio 1992, n. 179.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 6 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 17 della L. 11 marzo 1988, n. 67.

[6] Comma aggiunto dall'art. 44 della L. 22 ottobre 1971, n. 865.