Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.8 leggi finanziarie |
Data: | 28/02/1986 |
Numero: | 41 |
§ 27.8.9 - Legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986).
(G.U. 28 febbraio 1986, n. 49).
Titolo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
1. Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1986 resta determinato in termini di competenza in lire 163.622 miliardi, comprese lire 24.887 miliardi concernenti regolazione di debiti pregressi. Tenuto conto delle operazioni per rimborso di prestiti dell'anno 1986, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della
2. Nei limiti di cui al precedente comma non rientrano le somme da iscrivere in bilancio in forza dell'articolo 10, sesto e settimo comma, e dell'articolo 17, terzo comma, della
3. Per l'esercizio 1986, le facoltà di cui agli articoli 7, 9 e 12, primo comma, della
4. Le nuove o maggiori entrate, derivanti da provvedimenti legislativi approvati nell'anno 1986, nonché le economie che si dovessero realizzare a valere sul capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986 e sulla categoria VI (interessi) per il triennio 1986-1988, non possono essere utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese ovvero di minori entrate che vengono acquisite al bilancio al fine di migliorare il saldo netto da finanziare, quale risulta individuato in termini di competenza dal precedente comma 1 del presente articolo.
5. Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.
6. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della
7. Ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della
8. E' fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della
Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE
1. Con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1986:
l'aliquota dell'imposta locale sui redditi è stabilita nella misura unica del 16,2 per cento e il relativo gettito, al netto di un ammontare pari al 12,6 per cento dei versamenti effettuati nell'ambito della Regione siciliana attribuito direttamente alla Regione stessa dalle Sezioni di tesoreria provinciali dello Stato, rimane acquisito al bilancio dello Stato;
il versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi previsto dalla
2. Il versamento d'acconto dell'imposta locale sui redditi, dovuto per il periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1986, deve essere effettuato per un ammontare complessivo pari al 92 per cento dell'imposta locale sui redditi e dell'addizionale straordinaria a tale imposta, istituita dall'art. 4 del
3. A decorrere dal 1° gennaio 1986:
la ritenuta di cui al primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicabile sugli interessi, premi ed altri frutti di obbligazioni e titoli similari emessi anteriormente al 1° gennaio 1984, nelle misure del 10 e del 20 per cento, è elevata, rispettivamente, al 10,8 e al 21,6 per cento; la ritenuta di cui al penultimo comma dell'articolo 27 dello stesso decreto è elevata al 32,4 per cento;
la misura della tassa erariale di cui all'articolo 5, trentunesimo comma, del
1. Le tasse scolastiche ed universitarie sono determinate secondo le disposizioni di cui ai successivi commi, ferme restando le norme che prevedono la dispensa dal pagamento e le disposizioni previste in materia di diritto allo studio.
2. Sono altresì dispensati dal pagamento delle tasse:
gli studenti che ricadono nelle condizioni di cui all'articolo 28, comma 4, della presente legge;
gli studenti che, nelle istituzioni di cui alle lettere B) e C) dell'allegata tabella E, abbiano conseguito il giudizio complessivo di ottimo nella licenza media o una votazione non inferiore agli otto decimi di media negli scrutini finali;
gli studenti che abbiano conseguito con una media di sessanta sessantesimi il titolo di studio secondario richiesto per la immatricolazione ad un corso di studio universitario, relativamente al pagamento della tassa di immatricolazione e di iscrizione al primo anno;
gli studenti universitari che abbiano superato tutti gli esami previsti dal piano di studio conseguendo una votazione media di ventotto trentesimi.
3. Non può comunque fruire della dispensa dal pagamento delle tasse erariali lo studente universitario o assimilato il cui reddito familiare sia superiore di tre volte ai limiti di reddito stabiliti dal successivo articolo 28, comma 4.
4. Le misure degli aumenti disposte con il presente articolo sono indicate nella allegata tabella E. Gli aumenti non si applicano agli studenti fuori corso che esercitano attività lavorative.
5. Il requisito di lavoratore studente è attestato dall'interessato con dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 4 della
6. Ai fini dell'individuazione del reddito di cui al comma 2 del presente articolo si tiene conto del solo reddito personale dello studente, se derivante da rapporto di lavoro dipendente; in mancanza di reddito personale da lavoro dipendente, si tiene conto del reddito complessivo dei familiari tenuti all'obbligazione del mantenimento.
7. A decorrere dall'anno finanziario 1987, una somma annua non inferiore a lire 200 miliardi è destinata alla copertura degli oneri finanziari relativi alla realizzazione di un programma di opere di edilizia scolastica finalizzate prioritariamente alla eliminazione dei doppi turni e degli edifici impropri, per un ammontare di 4.000 miliardi nel triennio 1986-1988, da finanziare con le norme disciplinanti la finanza locale per gli anni 1986 e successivi.
8. E' abrogata ogni altra disposizione in contrasto con quanto previsto nel presente articolo.
Titolo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE E LOCALE
1. Ai fini della quantificazione per l'anno 1986, del fondo comune di cui all'articolo 8 della
2. Le erogazioni spettanti alle regioni in forza del precedente comma sono ridotte di complessive lire 531.771.982.000 ai sensi del quinto comma dell'articolo 9 della
3. Il fondo comune regionale, determinato ai sensi del comma 1 del presente articolo, è comprensivo delle somme di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 8 della
4. Le somme spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 5 della
5. Per l'anno 1986, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private è stabilito in lire 4.292 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della
6. Il predetto importo di lire 4.292 miliardi è finanziato per lire 531.771.982.000 e per lire 88.614.319.000 mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della
7. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6 della
8. Le aziende municipalizzate, provincializzate e consortili sono tenute a calcolare ogni anno parametri di produttività, secondo criteri stabiliti per ciascun settore con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, sentita la CISPEL, facendo riferimento ai conti consuntivi dell'esercizio precedente ed a confrontare tali parametri con quelli medi relativi al triennio che precede il consuntivo esaminato.
9. Il suddetto confronto e la verifica del rispetto delle condizioni indicate nel comma precedente dovranno essere attestati in una relazione che il collegio dei revisori dei conti, costituito ai sensi dell'articolo 27-nonies del
10. Il periodo di finanziamento transitorio di cui al
11. Il termine di cui all'articolo 14 del
12. Il termine di cui all'articolo 16 del
13. Per l'anno 1986 le somme sostitutive di tributi erariali soppressi già attribuiti in quota fissa alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono determinate in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1985, aumentate del 6 per cento.
14. Le somme sostitutive di tributi erariali soppressi già attribuiti in quota variabile alle province autonome di Trento e di Bolzano vengono determinate per l'anno 1986 in conformità a quanto disposto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con
15. Per l'anno 1986 alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1985, ai sensi del quinto comma dell'articolo 4 della
16. Per effetto dell'acquisizione al bilancio dello Stato dell'imposta locale sui redditi è attribuito dall'Amministrazione finanziaria per l'anno 1986 alle regioni a statuto ordinario l'importo di lire 139 miliardi da ripartirsi in proporzione alle somme attribuite ai sensi del sesto comma dell'articolo 4 della
17. Per l'anno 1986 alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1985, ai sensi del settimo comma dell'articolo 4 della predetta
18. Per l'anno 1986 alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è altresì attribuito a titolo di concorso nelle spese di mantenimento degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici di statistica un contributo straordinario di lire 26.500 milioni da ripartire in quote uguali tra le singole camere.
19. Per il 1986 il diritto annuale - istituito con
20. Le tariffe dei diritti di segreteria, da applicare alle richieste relative a ciascuna provincia, come fissate dalla
Voce 3:
diritto di richiesta, lire 10.000;
per ogni nominativo fino a 500, lire 200;
per ogni ulteriore nominativo, lire 100;
Voce 13:
visura del primo nominativo, lire 5.000;
per visura di ogni ulteriore nominativo la tariffa è pari al 40 per cento di quella del primo nominativo.
21. La voce integrativa prevista dall'ultimo comma dell'articolo 8 della
diritto di richiesta, lire 10.000;
per ogni nominativo fino a 500, lire 400;
per ogni ulteriore nominativo, lire 300.
22. Il diritto fisso, da ultimo disciplinato dall'ottavo comma, lettera a), dell'articolo 29 del
23. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e per gli affari regionali, nomina un commissario ad acta per la predisposizione dei conti consuntivi della regione Calabria relativi ai primi due esercizi finanziari. Il commissario, che utilizzerà le strutture della regione, presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, entro 120 giorni dalla nomina, una relazione sulle carenze contabili-amministrative della regione Calabria.
Titolo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
1. Per gli anni 1986, 1987 e 1988, la spesa complessiva per gli aumenti dei trattamenti economici del personale di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, compresa la gestione commissariale della cessata Cassa per il Mezzogiorno, dalle Aziende di Stato, dalle regioni, dagli enti locali, dagli enti pubblici non economici, dalle aziende municipalizzate, dalle unità sanitarie locali, dalle società e dai consorzi di diritto privato il cui capitale sia interamente posseduto da regioni o da enti locali, dai consorzi amministrativi cui partecipino regioni o enti locali, dalle aziende pubbliche in gestione commissariale governativa, dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in regime di concessione, dovuti a variazioni dell'indennità integrativa speciale, all'attribuzione di classi e scatti di stipendio e a qualsiasi altro titolo, compresi i miglioramenti relativi ai rinnovi contrattuali, non deve superare, rispettivamente, il 6, il 5 ed il 4 per cento degli oneri sostenuti nell'anno immediatamente precedente per stipendi, indennità integrativa speciale, tredicesima mensilità ed ogni altro assegno comunque denominato, escluse le quote di aggiunta di famiglia e le indennità di missione e di trasferimento.
2. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 15 della
anno 1986: miliardi 350;
anno 1987: miliardi 350;
anno 1988: miliardi 350,
le quali potranno essere integrate con le economie che, rispetto agli aumenti di cui al precedente comma 1, potranno essere reperite in sede di contrattazione per i rinnovi contrattuali.
3. Le somme di cui al precedente comma sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
4. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio relative alla ripartizione del fondo stesso.
5. A decorrere dall'anno 1987 nei bilanci dello Stato, delle Aziende autonome e dei singoli enti che rientrano nei comparti di cui alla
6. Per il personale delle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nello stato di previsione del Ministero del tesoro è iscritto per gli anni 1987 e 1988 un fondo di incentivazione in misura pari, rispettivamente, a lire 470 miliardi e a lire 500 miliardi.
7. Gli accordi contrattuali potranno prevedere rivalutazioni dei trattamenti economici accessori, solo se diretti ad incentivare la produttività individuale e di gruppo obiettivamente e rigorosamente rilevata dal Dipartimento per la funzione pubblica, fermo restando che alle spese relative si dovrà far fronte con le medesime disponibilità e nel rispetto dei limiti di cui ai precedenti commi.
8. Tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, con esclusione della tredicesima mensilità e di eventuali, altre mensilità per le categorie che le percepiscano, comprensivi, per disposizione di legge od atto amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una quota di indennità integrativa speciale di cui alla
9. Le indennità di missione e trasferimento, le indennità sostitutive dell'indennità di missione e quelle aventi natura di rimborso spese, potranno subire variazioni nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni in vigore.
10. Per l'anno 1986 alle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, compresa la gestione commissariale della cessata Cassa per il Mezzogiorno, alle Aziende di Stato, agli enti pubblici, con esclusione dell'Istituto Poligrafico dello Stato, del Consiglio nazionale delle ricerche, della Commissione nazionale per le società e la borsa, degli enti pubblici economici e di quelli che esercitano attività creditizie, agli enti locali e alle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, alle unità sanitarie locali, alle aziende pubbliche in gestione commissariale governativa è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale. Sono escluse dal divieto le assunzioni a posti messi a concorso negli anni 1985 e precedenti per i quali sia stata formata entro il 31 dicembre 1985 la graduatoria di merito da parte della commissione esaminatrice. Il divieto di assunzione non si applica agli enti locali della Sardegna che hanno avuto competenze trasferite successivamente al
11. Non rientrano nel divieto di cui al comma precedente:
a) le assunzioni di personale della scuola e delle Università, secondo quanto stabilito dall'undicesimo comma dell'articolo 7 della
b) le assunzioni obbligatorie relative alle categorie di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni e integrazioni, 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni e integrazioni, 2 aprile 1968, n. 482;
c) le assunzioni per esigenze stagionali e straordinarie nei limiti di quelle effettuate nel 1985, nonché quelle previste dall'articolo 15, comma 3, lettera b), del
d) le assunzioni nei ruoli locali delle Amministrazioni statali in provincia di Bolzano, di cui all'articolo 89 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con
e) le assunzioni nelle aziende speciali degli enti locali, nonché degli enti autonomi fieristici, che abbiano chiuso il bilancio in pareggio o che non abbiano comunque fruito di contributi in conto esercizio;
f) le assunzioni presso gli enti locali, presso le istituzioni locali, le loro aziende e consorzi, nei posti che si siano resi vacanti nonché, nel limite del 20 per cento, con arrotondamento all'unità, nei nuovi posti disponibili di organico, istituiti con atto deliberativo approvato dalla Commissione centrale per la finanza locale, o, nell'ambito di competenza, dai comitati regionali di controllo. Il predetto limite è elevato al 30 per cento nel caso che i nuovi posti disponibili di organico rappresentino una quota superiore al 50 per cento dei posti occupati. Tutte le assunzioni negli enti di cui alla presente lettera debbono essere deliberate con contestuale copertura del relativo onere a mezzo di risorse di bilancio ordinarie e ricorrenti;
g) le assunzioni presso i comuni nel cui territorio sono localizzati gli interventi del programma di edilizia abitativa previsto dal titolo VIII della
h) le nomine derivanti da reclutamenti o immissioni in servizio e le rafferme del personale delle Forze armate o delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
i) le assunzioni del personale dell'Amministrazione della giustizia, ivi comprese, entro i limiti dell'autorizzazione concessa per l'anno 1985, le assunzioni di cui all'articolo 3 del
12. Per l'anno 1986 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 2 della legge 1° marzo 1975, n. 44, e dell'art. 53 del decreto del Presidente della repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, limitatamente ai concorsi a posti di custode-guardia notturna.
13. Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, compresa la gestione commissariale della cessata Cassa per il Mezzogiorno, le Aziende di Stato, gli enti pubblici non territoriali, gli enti locali, le aziende pubbliche in gestione commissariale governativa presenteranno, entro il 30 aprile 1986, alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione illustrativa:
1) della situazione dei rispettivi ruoli organici, con l'indicazione di tutti i posti comunque disponibili;
2) del personale non di ruolo comunque in servizio;
3) della previsione dei posti che si renderanno vacanti e disponibili in corso d'anno;
4) delle procedure di assunzione in corso;
5) delle graduatorie ancora utili per l'assunzione degli idonei, di cui al successivo comma 21;
6) delle assunzioni anche temporanee, ritenute indispensabili.
14. Della tempestiva e puntuale osservanza degli adempimenti di cui al precedente comma 13 rispondono, anche disciplinarmente, i capi del personale delle amministrazioni, aziende, enti e gestioni interessati.
15. Gli enti locali trasmetteranno la predetta documentazione tramite il Ministero dell'interno.
16. Gli enti pubblici e le gestioni commissariali governative trasmetteranno la documentazione direttamente, con contestuale informazione alle Amministrazioni vigilanti.
17. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei ministri, dispone il piano annuale delle assunzioni in deroga al divieto di cui al precedente comma 10, tenuto conto di quanto già previsto dalla
18. Per le esigenze delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si procede con separati provvedimenti adottati in qualsiasi momento, per comprovate esigenze, dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei ministri. Delle predette esigenze viene data comunicazione illustrativa, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, alle Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
19. Per gli enti amministrativi dipendenti dalle regioni e per le unità sanitarie locali, con procedura analoga a quella indicata nei commi precedenti, il piano annuale delle assunzioni in deroga al divieto di cui al precedente comma 10 è disposto con provvedimento della giunta regionale, nei limiti fissati dagli atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'art. 9,
20. Le assunzioni autorizzate potranno essere effettuate, in misura non superiore al 50 per cento, utilizzando le graduatorie approvate non oltre i tre anni precedenti la data del provvedimento di autorizzazione. Tale limitazione non si applica per le immissioni in servizio nelle forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
21. Rimane fermo quanto disposto dal quattordicesimo comma dell'articolo 7 della
22. Il comune di Palermo, ferma restando per l'anno 1986 l'assunzione in deroga autorizzata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 1984, può assumere ulteriori 500 unità per la copertura di posti disponibili nell'ambito dei ruoli tecnici e amministrativi di qualifica funzionale non inferiore alla VI. Laddove la mancata definizione delle procedure in itinere di sistemazione del personale interno e dei giovani di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, renda non determinabile la effettiva disponibilità, è ammessa l'indizione di concorsi pubblici per un contingente pari al 40 per cento delle vacanze di organico nell'ambito dei predetti ruoli. Le posizioni soprannumerarie che dovessero verificarsi, da riassorbirsi con le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa, determineranno l'indisponibilità di altrettanti posti nei corrispondenti profili professionali di livello inferiore.
23. L'ultimo comma dell'articolo 9 della
24. Rimane fermo il criterio di ripartizione della dotazione organica aggiuntiva di cui al dodicesimo comma dell'articolo 7 della
1. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a indire, per l'anno 1986, concorsi per il conferimento di posti nelle qualifiche funzionali del personale non docente delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, nonché degli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, anche in deroga all'articolo 27 della
2. Il numero dei posti da mettere a concorso è determinato con riferimento alle vacanze che si sono verificate nei singoli enti di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 1985, a seguito di cessazioni dal servizio comunque determinate.
3. Per la individuazione dei posti da mettere a concorso alle varie qualifiche funzionali - e, nell'ambito di ciascuna di esse, ai vari profili professionali - si terrà conto della qualifica funzionale e del profilo professionale nei quali il personale comunque cessato risulta inquadrato sulla base dei provvedimenti adottati dalle relative amministrazioni entro la data del 31 dicembre 1985. A tal fine possono essere utilizzate anche le graduatorie degli idonei di concorsi espletati nel triennio precedente.
1. Il secondo comma dell'articolo 1-bis del
"Ai lavoratori di cui al precedente comma è dovuta, a carico delle Amministrazioni pubbliche interessate, una somma pari alla differenza tra la somma corrisposta dall'INPS a titolo di integrazione salariale e il salario o stipendio che sarebbe stato percepito in costanza del rapporto di lavoro e, comunque, non superiore a quello dei lavoratori che nell'Amministrazione pubblica interessata svolgono pari mansioni".
1. Nel rispetto delle disposizioni del precedente articolo 6, per le assunzioni alla qualifica di operatore di esercizio del contingente degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in mancanza di aventi titolo, possono essere utilizzate, limitatamente alle sedi interessate e ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 8 della
Titolo V
DISPOSIZIONI PER I SETTORI POSTALE, FERROVIARIO E AEROPORTUALE
1. Per l'anno 1986 l'anticipazione dello Stato all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il pareggio del bilancio resta stabilita in lire 2.084 miliardi.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il parere delle Commissioni competenti dei due rami del Parlamento, approva, con proprio decreto, un piano per la graduale soppressione degli uffici postali a volume di traffico con impegno giornaliero fino a 180 minuti, ricorrendo, secondo l'intensità del traffico da rilevare con i dati del 1985, o all'apertura degli uffici a tempo parziale per almeno 5 giorni alla settimana, ovvero a giorni alterni per l'intero orario di servizio, ovvero utilizzando uffici itineranti in grado di servire più località nella stessa giornata e assicurando comunque il servizio quotidiano di recapito.
3. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della
4. Gli importi stabiliti per i settori di intervento dall'articolo 2 della citata
da lire 280 miliardi a lire 378 miliardi per il completamento degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi;
da lire 113 miliardi a lire 142 miliardi per il completamento dell'automazione dei servizi amministrativo-contabili, nonché per il potenziamento dei servizi di bancoposta;
da lire 290 miliardi a lire 320 miliardi per il completamento e l'integrazione della rete telex e trasmissione dati;
da lire 46 miliardi a lire 50 miliardi per il rinnovamento e potenziamento dei centri radio gestiti dall'Amministrazione postelegrafonica;
da lire 477 miliardi a lire 931 miliardi per il completamento degli edifici destinati a sede degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi, nonché per la costruzione di edifici per i servizi operativi e del movimento postale;
da lire 356 miliardi a lire 430 miliardi per la costruzione e l'acquisto di edifici destinati agli uffici di settore e di quartiere nelle grandi città, come previsto nei piani regolatori postali;
da lire 655 miliardi a lire 710 miliardi per la costruzione e l'acquisto di immobili da destinare ad alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Amministrazione postelegrafonica;
da lire 1.091 miliardi a lire 1.259 miliardi per la costruzione e l'acquisto di edifici da adibire a sede di uffici locali non ubicati in capoluogo di provincia, sulla base delle proposte dei comitati tecnico-amministrativi, previsti dall'articolo 14 della
da lire 166 miliardi a lire 186 miliardi per l'acquisto dei mezzi operativi occorrenti per il potenziamento dei trasporti postali urbani ed interurbani su strada in gestione diretta, nonché delle relative infrastrutture;
da lire 57 miliardi a lire 63 miliardi per il potenziamento e lo sviluppo dell'attività scientifica.
5. Ai predetti settori di intervento è aggiunto il seguente:
lire 50 miliardi per il risanamento degli uffici postali ubicati in locali non idonei per l'igiene del lavoro.
6. Ai fondi necessari per il finanziamento della maggiore occorrenza di lire 988 miliardi di cui al precedente comma 3, si provvede con operazioni di credito cui si applicano tutte le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della
7. L'Amministrazione postelegrafonica è autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza della predetta maggiore occorrenza di lire 988 miliardi.
8. I pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel bilancio della predetta Amministrazione che, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, restano determinati come segue:
lire 745 miliardi per l'anno 1986;
lire 613 miliardi per l'anno 1987;
lire 632 miliardi per l'anno 1988.
9. Ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma, della
10. Per il finanziamento della maggiore occorrenza di lire 65 miliardi di cui al precedente comma e per l'assunzione dei relativi impegni si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 6 e 7 del presente articolo.
11. I pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel bilancio della predetta Azienda, che, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, restano determinati come segue:
lire 50 miliardi per l'anno 1986;
lire 40 miliardi per l'anno 1987;
lire 40 miliardi per l'anno 1988.
12. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad assumere impegni nell'anno 1986 fino alla concorrenza di lire 10 miliardi per la corresponsione della indennità di esproprio delle aree occorse per la costruzione degli uffici locali di cui alla
13. Per l'anno 1986 l'apporto statale in favore dell'Ente Ferrovie dello Stato, ai sensi e per gli effetti di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 17 della
quanto alla lettera b), oneri di infrastrutture successivi al 31 dicembre 1985, lire 2.137,5 miliardi;
quanto alla lettera c), l'accollo al bilancio dello Stato dell'onere per capitale ed interessi - valutato, per il triennio 1986-1988, in lire 80 miliardi per l'anno 1986, in lire 150 miliardi per l'anno 1987 e in lire 300 miliardi per l'anno 1988 - derivante dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che l'Ente contrae fino all'ammontare di lire 1.300 miliardi per rinnovi e fino all'ammontare di lire 3.000 miliardi per l'attuazione di un programma per il rinnovo, il potenziamento e l'innovazione tecnologica del materiale rotabile. Tale programma, da redigere in conformità a quanto disposto dalla
quanto alla lettera d), sovvenzioni straordinarie ai fini dell'equilibrio del bilancio di previsione dell'Ente, lire 1.370,1 miliardi.
14. In via transitoria, per l'anno 1986, sono determinate in lire 730 miliardi le compensazioni spettanti all'Ente Ferrovie dello Stato per mancati aumenti tariffari degli anni 1982, 1984 e 1985 ed in lire 1.016,4 miliardi quelle a copertura del disavanzo del fondo pensioni ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della
15. A decorrere dal 15 gennaio 1986 tutte le concessioni gratuite di viaggio, le riduzioni e le agevolazioni tariffarie, per le quali l'Ente Ferrovie dello Stato ha diritto a compensazione ai sensi del
16. Sulla base delle indicazioni del Piano generale dei trasporti, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate per il finanziamento del programma integrativo finanziato dalla
17. Gli interventi previsti dall'articolo 8, decimo comma, della
18. Il Ministro dei trasporti impartirà con proprio decreto all'Ente Ferrovie dello Stato le disposizioni attuative.
19. L'Ente Ferrovie dello Stato è tenuto ad adeguare alle norme del codice civile le scritture contabili, comprese quelle inventariali, entro il 31 dicembre 1986, ferma restando l'immediata operatività degli oneri documentali direttamente imposti da disposizioni della
20. I prelevamenti che l'Ente Ferrovie dello Stato può disporre nell'anno 1986 dai conti correnti ad esso intestati presso la Tesoreria centrale dello Stato, non possono registrare un aumento superiore al 7 per cento rispetto ai prelevamenti complessivamente effettuati dal predetto Ente nell'anno 1985. I suddetti prelievi sono calcolati al netto delle quote capitale relative ad ammortamenti di prestiti nonché al netto delle somme necessarie per i pagamenti relativi ai piani di investimento autorizzati con specifiche leggi.
21. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - è autorizzato ad eseguire interventi di ammodernamento, ampliamento e ristrutturazione degli aeroporti gestiti in concessione totale o parziale non rientranti nell'attività di ordinaria o straordinaria manutenzione, spettante agli enti e società di gestione.
22. Conseguentemente sono adeguate le convenzioni di concessione, in vigore sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministro dei trasporti, previsto dall'articolo 3 della
23. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della
24. Per gli interventi relativi ad opere di particolare rilevanza che non possono trovare copertura in un unico esercizio finanziario e da realizzarsi in più annualità, la stessa Direzione generale è autorizzata ad assumere impegni, nei limiti dell'intera somma occorrente, anche a carico dei due esercizi finanziari successivi e previo assenso del Ministro del tesoro nell'ambito delle procedure di cui alla
Titolo VI
INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO
1. Il fondo di dotazione della SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - istituito con l'articolo 13 della
2. In deroga al quinto comma dell'articolo 13 della
3. A decorrere dall'esercizio finanziario 1986 ed a modifica di quanto disposto dall'articolo 17, lettera b), della
4. [3]
5. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 del
6. Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della
7. Il fondo di cui al comma precedente è altresì integrato di lire 150 miliardi per l'anno 1986 per le finalità di cui alla
8. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 della
9. Al fondo contributi interessi di cui al comma precedente è altresì assegnata la somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1992.
10. Per consentire il completo ripiano delle perdite finanziarie pregresse e per far fronte alle necessità di gestione delle aziende termali, nonché per consentire l'avvio di un piano di investimenti ai fini di assicurare la ripresa e lo sviluppo del settore, è conferita al comitato di liquidazione EAGAT di cui all'articolo 1-quinquies del
11. E' autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 3 miliardi annui per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988 per la continuazione della politica di contenimento dei prezzi dei beni di maggiore necessità avviata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi della
12. La complessiva autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della
13. E' conferita, per l'anno 1986, la somma di lire 1.300 miliardi ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali, in ragione di lire 870 miliardi all'IRI, di lire 400 miliardi all'EFIM e di lire 30 miliardi all'Ente autonomo gestione cinema.
14. In attesa dell'emanazione di norme organiche di attuazione dell'articolo 13 della
15. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 6 della
16. Le predette somme sono destinate alla concessione delle seguenti agevolazioni alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, ai consorzi tra operatori che gestiscono aree pubbliche destinate allo svolgimento dei mercati, anche partecipati da capitale pubblico, per la realizzazione, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aree attrezzate per l'attività mercatale, nonché alle società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale e provinciale:
1) contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento degli investimenti fissi realizzati;
2) contributi in conto interessi su finanziamenti di istituti di credito speciali pari:
a) al 40 per cento degli investimenti realizzati con tasso agevolato pari al 30 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i mercati realizzati nel Mezzogiorno;
b) al 35 per cento degli investimenti realizzati con tasso agevolato pari al 50 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i mercati realizzati nel restante territorio nazionale [4].
17. [5].
18. [6].
19. Gli enti di gestione delle partecipazioni statali sono autorizzati, fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.800 miliardi nel 1986, di lire 1.300 miliardi per l'anno 1987 e di lire 1.200 miliardi per l'anno 1988, a far ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), per la contrazione di mutui da destinare al finanziamento di nuovi investimenti, riservati al Mezzogiorno per una quota pari al 60 per cento, i cui progetti devono essere approvati dal CIPE. Gli enti medesimi provvedono, a partire dal secondo semestre dell'anno 1986, alla contrazione dei suddetti mutui secondo le seguenti quote:
IRI: lire 1.300 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e lire 1.200 miliardi nell'anno 1988;
ENI: lire 400 miliardi nell'anno 1986;
EFIM: lire 100 miliardi nell'anno 1986.
20. L'onere dei suddetti mutui per capitale ed interessi, valutato in lire 228 miliardi nel 1987 e in lire 420 miliardi nel 1988, è assunto a carico del bilancio dello Stato e sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
21. Gli enti di gestione porteranno annualmente ad aumento dei rispettivi fondi di dotazione le rate rimborsate relativamente alle quote capitale.
22. L'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) è autorizzato per l'anno 1986, a far ricorso alla Banca europea degli investimenti (BEI) per la contrazione di mutui nonché ad emettere obbligazioni sul mercato interno, per la complessiva somma di lire 1.000 miliardi.
23. L'onere dei mutui e delle obbligazioni di cui al precedente comma, per capitale ed interessi, valutato in lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 1987, 1988 e successivi, è assunto a carico del bilancio dello Stato ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro. L'ENEL porterà annualmente ad aumento del fondo di dotazione le rate rimborsate, relativamente alle quote capitale.
24. Per assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dalla
25. E' autorizzato, per l'anno 1986, il conferimento della somma di lire 250 miliardi al fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della
26. E' autorizzato, per l'anno 1986, il conferimento della somma di lire 250 miliardi al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, istituito con l'articolo 14 della
27. Per consentire la prosecuzione nel primo semestre dell'anno 1986 del piano quinquennale 1985-1989, è assegnato all'ENEA il contributo di lire 500 miliardi. L'assegnazione predetta è portata in diminuzione del complessivo importo autorizzato dal CIPE per l'esecuzione del programma quinquennale predetto.
28. Per consentire il completamento del processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale definita dal Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 12 giugno 1985, n. 295, è aumentata da lire 1.275 miliardi a lire 1.595 miliardi; la maggiore somma di lire 320 miliardi è portata ad aumento della quota da iscrivere in bilancio per l'anno 1987 ai sensi della predetta
29. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, primo comma, lettera c), della
30. Il limite di impegno quindicennale per l'anno 1986 previsto dall'articolo 20, ultimo comma, della
31. Il primo comma dell'articolo 9 della
32. Nell'ambito della complessiva autorizzazione di spesa di cui al primo comma dell'articolo 12 della
33. All'Istituto per il commercio con l'estero per il quinquennio 1986-1990 è conferita la somma di lire 60 miliardi da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, al fine di attuare progetti relativi ad indagini sul mercato internazionale, alla diffusione nel mercato mondiale dell'immagine della produzione italiana, alla commercializzazione dei prodotti agro-industriali italiani. Per il triennio 1986-1988 le quote sono determinate rispettivamente in ragione di 5 miliardi, 10 miliardi e 20 miliardi per gli anni 1986, 1987 e 1988.
34. Le richieste di liquidazioni relative a concessioni accordate ai sensi delle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101, e 8 agosto 1972, n. 464, devono pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 aprile 1986. Trascorso tale termine, le concessioni per le quali non è stata presentata richiesta di liquidazione verranno revocate.
1. E' autorizzata per l'anno 1986 la spesa di lire 1.040 miliardi da trasferire alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per le finalità e con le procedure di cui all'articolo 18, primo comma, della
2. Le disponibilità finanziarie della sezione speciale del fondo interbancario di garanzia di cui agli articoli 20 e 21 della
3. Per l'anno 1986 è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 18 miliardi al fondo bieticolo nazionale.
4. E' altresì autorizzata la spesa di lire 27 miliardi per la concessione di aiuti contributivi di riconversione a favore delle cooperative agricole e loro consorzi di valorizzazione di prodotti agricoli, che per effetto di provvedimenti comunitari restrittivi abbiano dovuto sospendere o ridurre l'attività di trasformazione.
5. La disposizione dell'articolo 18, settimo comma, della
6. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono fusi in un unico organo, avente natura di ente pubblico economico, l'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola (IRVAM) e l'Istituto di tecnica e propaganda agraria (ITPA). Al suddetto nuove ente è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 5 miliardi.
7. Gli stanziamenti di cui ai precedenti commi sono iscritti per l'anno 1986 nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
8. Anche per l'anno 1986 si applicano le disposizioni di cui al penultimo comma dell'articolo 18 della
Titolo VII
INTERVENTI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE
1. E' autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987, e di lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, da destinare al completamento, anche funzionale, delle opere già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge in base al programma costruttivo predisposto, d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 4 della
2. Per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 19 della
3. L'onere per l'ammortamento dei mutui di cui al precedente comma, valutato in lire 84 miliardi annui a decorrere dall'anno finanziario 1987, è assunto a carico del bilancio dello Stato.
4. E' autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 30 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia da destinare al potenziamento degli impianti e delle attrezzature del sistema informativo dell'Amministrazione centrale, nonché degli uffici giudiziari e dell'Amministrazione penitenziaria.
5. L'autorizzazione di spesa di cui alla
6. [L'autorizzazione di spesa per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 7, comma terzo, del
7. E' autorizzato, per l'anno finanziario 1986, il limite di impegno di lire 5 miliardi per le maggiori spese derivanti da aggiudicazione di appalto con offerta anche in aumento, da revisione di prezzi o da lavori che si rendessero necessari in corso d'opera, ai sensi dell'articolo 19 del
8. E' autorizzato, per l'anno finanziario 1986, il limite di impegno di lire 7 miliardi per la concessione di contributi sulla spesa di costruzione di serbatoi e laghi artificiali ai sensi degli articoli 73 e seguenti del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con
9. Ai fini del completamento delle opere di adduzione collegate all'invaso di Ridracoli realizzato ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e seguenti del
10. Per la realizzazione del programma quadriennale di potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative delle capitanerie di porto di cui all'art. 39 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, approvato con il decreto 15 giugno 1985 del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, è autorizzata la complessiva spesa di lire 95 miliardi per il periodo 1986-1989, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1986, lire 25 miliardi nel 1987, lire 30 miliardi nel 1988 e lire 20 miliardi nel 1989.
11. Per il completamento dei programmi di edilizia universitaria ospedaliera di cui all'articolo 39
12. Il finanziamento di cui all'art. 4 del
13. Ai fini dell'attuazione del programma triennale di interventi di cui all'art. 6 della
1. Per gli interventi di cui all'art. 21, primo comma, della
2. Si applicano le procedure di cui ai commi secondo, terzo, quarto, ottavo e nono dell'art. 21 della legge indicata al comma precedente. Con la stessa delibera di cui al terzo comma del citato art. 21, il CIPE fissa le modalità per l'affidamento dei lavori da parte delle Amministrazioni interessate.
3. Per i medesimi interventi di cui al comma 1 del presente articolo, è altresì autorizzato il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI) per la contrazione di appositi mutui fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.250 miliardi.
4. Con la delibera stessa di approvazione dei progetti, la cui istruttoria non potrà svolgersi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina legislativa del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, il CIPE autorizza le amministrazioni interessate a contrarre i mutui di cui sopra a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1986, fermo restando il limite globale di cui al comma precedente. Si applica il comma settimo dell'art. 21 della
5. Dei 2.770 miliardi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, 970 miliardi sono destinati al finanziamento di interventi di protezione e risanamento ambientale, riservando:
a) 730 miliardi per l'esecuzione o il completamento di opere o impianti per il disinquinamento delle acque, di competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestano particolare interesse in relazione all'importanza sociale ed economica dei corpi idrici e alla natura e gravità delle condizioni di alterazione dei corpi medesimi;
b) 240 miliardi per l'esecuzione o il completamento di opere o impianti per lo smaltimento dei rifiuti, di competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestano particolare importanza per il raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'art. 1 del
6. Per le finalità di cui all'articolo 4 della
7. [Le proposte delle regioni, sulla base delle richieste degli enti interessati, corredate dall'attestato regionale di cui all'articolo 4, comma quinto, della
8. I progetti di cui ai precedenti commi, allorché concernano opere o impianti in aree vincolate ai sensi della
9. Per la copertura di eventuali superi di spesa dovuti a minori finanziamenti della BEI in favore dei progetti approvati dal CIPE con delibere del 22 dicembre 1983, del 19 giugno 1984, del 22 novembre 1984, del 22 febbraio 1985 e del 6 febbraio 1986 si provvede, fino ad un massimo di lire 200 miliardi, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE provvede a stabilire, in relazione ai progetti di cui alle delibere anzidette, tenuto conto degli interventi della BEI, le modalità di cui al precedente comma 2 [9].
10. E' autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per provvedere:
a) alla redazione di una relazione al Parlamento sullo stato dell'ambiente;
b) agli studi relativi al piano generale di risanamento delle acque di cui all'articolo 1, lettera a),
c) alla valutazione dei progetti di risanamento ambientale ammissibili a finanziamento statale.
11. E' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per la realizzazione di progetti di iniziative di educazione ambientale presentati da Amministrazioni statali, enti locali e associazioni ambientaliste. Il Ministro per l'ecologia è tenuto a presentare annualmente, in sede di allegato alla Relazione previsionale e programmatica, al Parlamento una relazione illustrativa della ripartizione e delle effettive modalità di utilizzazione delle somme stanziate.
12. Per l'attuazione di quanto previsto al precedente comma 10, il Ministro per l'ecologia è autorizzato a costituire commissioni scientifiche e tecniche, a stipulare convenzioni con istituti ed a conferire incarichi professionali a ditte specializzate o ad esperti.
13. Il contingente di personale comandato previsto dall'articolo 12, ultimo comma, della
14. Per il personale comandato ai sensi del comma precedente, le spese per le indennità e rimborso spese per missioni nel territorio nazionale e all'estero gravano rispettivamente sul capitolo 6951 e sul capitolo 6952 della rubrica 38 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, mentre le spese per compensi per lavoro straordinario, entro i limiti individuali in vigore per il personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, gravano sul capitolo 6953 della stessa rubrica.
1. E' autorizzata la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1986 e di lire 300 miliardi per l'anno 1987, di cui il 50 per cento riservato al Mezzogiorno, da destinarsi alla realizzazione di iniziative volte alla valorizzazione di beni culturali, anche collegate al loro recupero, attraverso l'utilizzazione delle tecnologie più avanzate, ed alla creazione di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati da lungo periodo, secondo le disposizioni del presente articolo. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, definisce entro il 31 marzo 1986 un programma che dovrà concernere le seguenti aree di intervento prioritarie: patrimonio archeologico, patrimonio architettonico e urbanistico, patrimonio librario, patrimonio letterario e linguistico, patrimonio storico archivistico, arti figurative e arti minori.
2. I progetti finalizzati all'attuazione del programma di cui al precedente comma, da presentarsi entro il 31 maggio 1986, debbono indicare:
a) l'area e le modalità degli interventi e gli obiettivi che si intendono raggiungere;
b) la durata dell'intervento e l'onere finanziario del medesimo, articolato per i vari fattori produttivi;
c) il numero e la qualificazione professionale di addetti specificamente assunti per l'attuazione dell'iniziativa;
d) le tecnologie che vengono utilizzate;
e) le istituzioni competenti per materia e territorio eventualmente coinvolte.
3. La realizzazione dei progetti di cui al precedente comma 2 avverrà sotto il diretto controllo, secondo le rispettive competenze, dell'Istituto centrale per la patologia del libro, dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, dell'Istituto centrale per il restauro e dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione.
4. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere del Consiglio nazionale dei beni culturali, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, istruisce i progetti e trasmette al CIPE per l'approvazione l'elenco coordinato, indicando l'entità del relativo finanziamento.
5. Entro il 30 giugno 1986, il CIPE delibera sui progetti, indicando i soggetti concessionari della loro attuazione.
6. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono approvati gli atti di concessione, che debbono indicare:
a) il soggetto concessionario;
b) il numero nonché le qualificazioni professionali degli addetti che saranno specificamente assunti con contratto a termine e con chiamata nominativa tra soggetti di età non superiore a 29 anni che risultino inseriti nelle liste di collocamento da oltre 12 mesi o che comunque non abbiano avuto alcuna occupazione da oltre 12 mesi secondo quanto attestato dal libretto di lavoro. E' fatta salva la possibilità di assumere, con le medesime modalità, tecnici o laureati i quali, ancorché abbiano superato il ventinovesimo anno di età, abbiano già svolto, con contratto a tempo, attività di intervento sui beni culturali presso le sovrintendenze;
c) i contenuti e le modalità delle attività formative destinate, nell'ambito del contratto di lavoro, agli addetti assunti ai sensi della precedente lettera b);
d) l'utizzabilità delle tecnologie avanzate nella valorizzazione dei beni culturali oggetto dell'atto;
e) il tempo di esecuzione;
f) le modalità di erogazione degli acconti e del saldo;
g) le modalità di controllo della regolare esecuzione dell'intervento.
7. Le opere eventualmente occorrenti per l'attuazione degli interventi sono di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.
8. I pagamenti d'acconto e di saldo dei lavori di attuazione dei progetti vengono disposti dal Ministro per i beni culturali e ambientali.
9. Il bene rinveniente dall'esecuzione del progetto è di proprietà dello Stato; l'utilizzazione totale o parziale dello stesso può essere affidata ad enti pubblici e a soggetti privati con apposita convenzione.
Titolo VIII
DISPOSIZIONI IN FAVORE DEL TERRITORIOE PER CALAMITA' NATURALI
1. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla
2. Le aperture di credito di cui all'articolo 15 della
3. A conclusione dell'intervento statale avviato con il
4. Per il completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della
5. E' autorizzato per l'anno 1986 lo stanziamento di lire 30 miliardi da ripartire tra i comuni della Campania in cui sono localizzati gli alloggi di cui al programma abitativo previsto dal titolo VIII della
6. Le autorizzazioni di spesa di cui ai precedenti commi 4 e 5 sono poste a carico, quanto a lire 300 miliardi, degli stanziamenti disposti per l'anno 1986 dall'articolo 4 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, e successive modificazioni, restando conseguentemente ridotti di pari importo gli interventi previsti dal programma triennale 1985-1987 approvato dal CIPE in data 10 luglio 1985 ai sensi dell'articolo 2 della stessa legge 1° dicembre 1983, n. 651. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, approva le necessarie modifiche al predetto programma triennale.
7. Per consentire il completamento del programma abitativo, ivi compresi gli interventi di recupero edilizio, in relazione alle esigenze conseguenti al fenomeno bradisismico dell'area flegrea, il limite di indebitamento di cui al secondo comma, lettera a), dell'articolo 5 del
8. Per fare fronte agli straordinari interventi di protezione civile causati dagli eccezionali eventi calamitosi verificatisi nell'anno 1985, il fondo di cui all'articolo 1 del
9. In relazione ai precedenti due commi, il limite complessivo di lire 1.720 miliardi di cui al primo comma del medesimo articolo 5 del
10. Ai maggiori oneri derivanti per il triennio 1986-1988 dall'applicazione del comma precedente per il pagamento delle rate di ammortamento del prestito estero, si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 3 della
11. Per consentire il conseguimento degli obiettivi di preminente interesse nazionale di cui alla
12. Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della
13. Il limite di spesa di lire 24.550 milioni previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della
14. A decorrere dall'anno 1986, la dotazione del fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 1 della
15. Al fine di assicurare il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone del Friuli colpite dal terremoto del 1976 e sino all'adozione dell'apposita legge dello Stato, la regione Friuli-Venezia Giulia, in deroga all'articolo 24 della
16. Per consentire il completamento dei programmi abitativi di cui all'articolo 2 del
17. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, ai sensi e con le modalità della normativa richiamata al precedente comma, a concedere mutui sino all'ammontare di 100 miliardi di lire, per la realizzazione, contestualmente al risanamento dei centri storici ed alla ricostruzione di opere pubbliche danneggiate, di alloggi da assegnare in locazione nei comuni della provincia di Salerno già colpiti dal terremoto del 1980 e ulteriormente danneggiati dal nubifragio del novembre 1985. L'onere di ammortamento per capitale e interessi, valutato in lire 16 miliardi annui a decorrere dall'anno 1987, è posto a carico del Fondo di cui all'articolo 3 della
Titolo IX
DISPOSIZIONI IN MATERIA TARIFFARIA
1. Il Comitato interministeriale prezzi (CIP), o la Giunta in caso di urgenza, al fine del contenimento, nel complesso, della media ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati dei beni e servizi, inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale, entro il tasso massimo di inflazione indicato per ciascun anno nella Relazione previsionale e programmatica del Governo, ovvero aggiornato in sede di approvazione della Relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo, esprime, nell'ambito dei poteri di coordinamento di cui al
2. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 1 del
3. Il Comitato interministeriale prezzi (CIP) nel determinare le tariffe elettriche e telefoniche adotterà i provvedimenti necessari anche per tener conto dei minori introiti derivanti all'Enel e dei maggiori oneri derivanti alla SIP dalle disposizioni di cui al successivo articolo 18, a tal fine operando sulle agevolazioni attualmente previste a favore delle utenze domestiche.
1. L'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3 del
2. Il primo comma dell'articolo 2 del
"E' conferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel) la complessiva somma di lire 4.490 miliardi che sarà iscritta in ragione di lire 440 miliardi per l'anno 1982, di lire 545 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 1985 e di lire 345 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1992 nello stato di previsione del Ministero del tesoro degli anni finanziari medesimi".
3. Per l'anno 1986 il canone annuo da pagarsi allo Stato dalla concessionaria SIP - Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a. - in base all'articolo 275 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con
4. L'aumento del canone dal 3 per cento al 5,5 per cento è versato dalla SIP all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, a titolo di acconto e salvo conguaglio, entro il 31 ottobre 1986 per essere riversato entro il successivo 30 novembre all'entrata del bilancio dello Stato.
5. Le aziende di Stato e gli enti pubblici, gli enti locali e le loro aziende, le imprese a prevalente partecipazione pubblica concessionarie di servizi di pubblica utilità sono tenute ad indicare, nelle relazioni che accompagnano i rispettivi bilanci, gli oneri conseguenti alla concessione di agevolazioni o riduzioni comunque denominate rispetto alle tariffe o ai prezzi stabiliti per la generalità dell'utenza per ciascun tipo di beni o di servizi distinti per categorie di beneficiari. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento, entro il 30 settembre 1987, una relazione concernente il quadro complessivo delle predette agevolazioni e degli oneri che conseguentemente gravano sulle aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità e proposte per il riordinamento della normativa vigente in materia.
Titolo X
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA
1. Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di Tesoreria, al netto di lire 19.000 miliardi di erogazioni a titolo di regolazioni debitorie pregresse, è fissato per l'anno 1986 in lire 32.000 miliardi.
2. Ai fini dell'avvio del risanamento finanziario della cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, il disavanzo patrimoniale risultante al 31 dicembre 1985 è posto a carico dello Stato nel limite di lire 19.000 miliardi, a titolo di regolazione debitoria pregressa.
3. In attesa della nuova disciplina concernente la cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, fermo restando il contributo dello Stato di cui all'articolo 12 della
4. Il contributo predetto è corrisposto per il 60 per cento nell'anno 1986 e, per la restante parte, fino alla concorrenza dell'onere effettivo e, comunque, nel limite del contributo di cui al precedente comma 3, sulla base delle risultanze per lo stesso anno della separata contabilità degli interventi straordinari della Cassa integrazione.
5. I provvedimenti del CIPI in materia di integrazione salariale sono adottati sulla base di una istruttoria tecnica selettiva effettuata da un apposito comitato la cui composizione e le cui modalità di funzionamento saranno successivamente determinate con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.
6. Le anticipazioni di Tesoreria di cui al comma 1 sono autorizzate senza oneri di interessi.
7. Le somme corrisposte a titolo di pagamenti di bilancio diminuiscono, per il corrispondente importo, il livello delle anticipazioni di Tesoreria già erogate nel corso dell'esercizio.
8. A decorrere dall'anno 1986 cessano di maturare gli interessi sulle anticipazioni concesse all'INPS dalla Tesoreria dello Stato ai sensi del penultimo comma dell'articolo 16 della
1. La misura contributiva di cui all'articolo 4, comma primo, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, è elevata al 6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1986, al 7 per cento dal 1° gennaio 1987 e all'8 per cento dal 1° gennaio 1988. Per i lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria e a colonia, la quota capitaria annua, di cui all'articolo 4, comma secondo, della
2. Per le aziende situate nei territori montani di cui al
3. A decorrere dal 1° luglio 1985 la retribuzione media giornaliera di cui all'articolo 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con
4. La retribuzione annua di cui all'articolo 8 della
5. Le variazioni inferiori al 10 per cento, intervenute nel biennio sulle retribuzioni di cui al comma 3, e nell'anno sulle retribuzioni di cui al comma 4, si computano con quelle verificatesi nei corrispondenti periodi successivi per la determinazione delle singole retribuzioni.
6. La riliquidazione delle singole rendite, nonché delle altre prestazioni economiche erogate, a qualsiasi titolo, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, avverrà a decorrere dal 1° luglio 1985, con cadenza annuale.
A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986 è estesa a carico degli apprendisti la disciplina degli obblighi contributivi a carico della generalità dei lavoratori dipendenti relativamente:
a) all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, con una riduzione di tre punti della relativa aliquota contributiva;
b) alla contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, con una riduzione di 0,50 punti della quota prevista dal comma 1 del successivo articolo 31.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1986:
a) il contributo di adeguamento dovuto dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, resta confermato nella misura stabilita per l'anno 1985 ed è soggetto alla variazione annuale di cui all'articolo 22 della
b) gli artigiani e gli esercenti attività commerciali sono tenuti a versare un contributo capitario aggiuntivo pari a lire 250.000 annue;
c) l'importo del contributo volontario dovuto dagli assicurati autorizzati a proseguire volontariamente l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti delle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è pari a quello previsto per i lavoratori dipendenti comuni assegnati alla quindicesima classe di contribuzione di cui alla tabella F allegata al
d) la contribuzione base dovuta dai lavoratori autonomi autorizzati alla prosecuzione volontaria è pari a quella stabilita per i lavoratori attivi delle predette categorie dall'articolo 6, comma 11, del
e) il contributo aggiuntivo aziendale dovuto dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, resta stabilito nelle misure previste dall'articolo 3 del
f) i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con aziende non ubicate nei territori montani di cui al
2. In attuazione dell'articolo 7, comma 2, della legge 15 aprile 1985, n. 140, a decorrere dal 1° gennaio 1986 l'importo mensile del trattamento minimo delle pensioni a carico delle gestioni speciali per gli artigiani, gli esercenti attività commerciali ed i coltivatori diretti, coloni e mezzadri è aumentato di lire 20.000.
3. L'aumento di cui al comma precedente è soggetto alla disciplina della perequazione automatica e si applica alle pensioni di vecchiaia, di anzianità, di inabilità ed ai superstiti, nonché alle pensioni di invalidità i cui titolari abbiano raggiunto l'età di pensionamento per vecchiaia prevista per le gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986, le maggiorazioni delle aliquote contributive di cui al primo comma dell'articolo 14-sexies del
1. Ai fini della corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e della maggiorazione di cui all'articolo 5 del
2. Se i soggetti cui si corrispondono i trattamenti per i figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del
3. Per i nuclei familiari che comprendono soggetti, per i quali possono attribuirsi i trattamenti, dichiarati totalmente inabili ai sensi della normativa vigente, i predetti limiti di reddito sono aumentati del 50 per cento.
4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986, cessa la corresponsione degli assegni familiari e di ogni altro trattamento di famiglia ai soggetti con reddito familiare superiore al doppio dei limiti di reddito stabiliti dal comma 1. A decorrere dal medesimo periodo, per i soggetti con reddito familiare superiore ai limiti di reddito stabiliti dal comma 1, cessa la corresponsione dei predetti trattamenti per il primo figlio e per i genitori a carico ed equiparati ai sensi dell'articolo 38 del
5. Sono fatti salvi gli aumenti della indennità spettante al personale del Ministero degli affari esteri allorché in servizio all'estero ai sensi dell'articolo 173 del
6. Per il primo figlio a carico ed equiparati resta ferma la disciplina della maggiorazione di cui all'articolo 5 del
7. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986, la tabella allegata al
8. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987, le economie derivanti dalla cessazione della corresponsione dei trattamenti di famiglia, ai sensi del presente articolo, restano acquisite, limitatamente a quelle relative agli enti pubblici, a favore dei bilanci degli enti stessi.
1. Per le pensioni di cui al primo comma dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, gli aumenti derivanti dalla perequazione automatica intervengono con cadenza semestrale al 1° maggio e al 1° novembre di ciascun anno.
2. Tali aumenti sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria relativo al semestre precedente il mese di decorrenza dell'aumento all'analogo valore medio relativo al semestre precedente.
3. In sede di prima applicazione il rapporto è effettuato rispetto al valore medio dell'indice relativo al trimestre agosto-ottobre 1985.
4. La percentuale di aumento si applica sull'importo non eccedente il doppio del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo comprese fra il doppio ed il triplo del trattamento minimo detta percentuale è ridotta al 90 per cento. Per le fasce di importo superiore al triplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al 75 per cento.
5. Con decreto del Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il 20 novembre di ciascun anno, saranno determinate le percentuali di variazione dell'indice di cui ai commi 2 e 4 e le modalità di corresponsione dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori come sopra determinati e quelli accertati.
6. A partire dall'anno 1986 il limite di reddito previsto per la concessione della pensione di reversibilità a favore degli orfani, dei collaterali maggiorenni e dei genitori del dipendente o del pensionato statale, totalmente inabili a proficuo lavoro, stabilito dal secondo comma dell'articolo 85 del testo unico sulle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con
1. A decorrere dal 1° gennaio 1986 le gestioni di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative del regime generale, ad eccezione dello Stato, sono tenute a versare al predetto regime un contributo di solidarietà commisurato all'ammontare delle retribuzioni imponibili dei singoli ordinamenti agli effetti pensionistici.
2. La misura del contributo di solidarietà è determinata ogni tre anni, per ogni gestione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e, per le forme esclusive, anche con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base delle caratteristiche demografiche ed economiche di ciascuna gestione. In sede di prima applicazione la misura del contributo è pari al 2 per cento.
3. Il contributo è versato dalle competenti amministrazioni e fondi pensionistici all'anzidetto fondo pensioni lavoratori dipendenti entro 20 giorni dalla fine del mese di pagamento della contribuzione dovuta alle amministrazioni e fondi medesimi.
1. Per i periodi settimanali decorrenti da quello in corso al 1° gennaio 1986, le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di integrazione salariale, nonché quelle corrisposte a titolo di prestazioni previdenziali ed assistenziali sostitutive della retribuzione, che danno luogo a trattamenti da commisurare ad una percentuale della retribuzione non inferiore all'80 per cento, sono ridotte in misure pari all'importo derivante dall'applicazione delle aliquote contributive previste a carico degli apprendisti alle lettere a) e b) dell'articolo 21 della presente legge. La riduzione medesima non si applica ai trattamenti di malattia e di maternità, nonché all'indennità di richiamo alle armi.
Titolo XI
DISPOSIZIONI IN MATERIA SOCIO-SANITARIA
1. Le lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 12 della
a) per la parte corrente in lire 130.605 miliardi, di cui lire 41.600 miliardi per l'esercizio 1986, lire 43.630 miliardi per l'esercizio 1987 e lire 45.375 miliardi per l'esercizio 1988. Detti stanziamenti saranno adeguati in misura corrispondente ai miglioramenti conseguenti all'applicazione del successivo articolo 28. Salvo diversa determinazione, da adottarsi contestualmente al provvedimento legislativo di cui all'articolo 17, comma primo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, l'adeguamento da apportare per l'anno 1986, in relazione alle maggiori quote di partecipazione dell'assistito in vigore dal 1° marzo 1986, viene fissato in lire 743 miliardi;
b) per la parte in conto capitale in lire 5.080 miliardi, di cui lire 1.600 miliardi per l'esercizio 1986, lire 1.680 miliardi per l'esercizio 1987 e lire 1.800 miliardi per l'esercizio 1988.
2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 15 della
3. A decorrere dall'anno 1989 la relativa spesa viene autorizzata con le modalità previste nell'articolo 19, quattordicesimo comma, della
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le quote di partecipazione dell'assistito alla spesa sulle prestazioni farmaceutiche previste dalle lettere a) e b) dell'articolo 10, comma 3, del
2. La quota di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio prevista dall'articolo 12 della
3. [11].
4. Sono esentati dalla partecipazione alla spesa di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 gli assistiti con reddito complessivo riferito al nucleo familiare non superiore ai limiti di seguito indicati: per nuclei familiari di una persona: lire 5.060.000; per nuclei familiari di due persone: lire 8.400.000; per nuclei familiari di tre persone: lire 10.800.000; per nuclei familiari di quattro persone: lire 12.900.000; per nuclei familiari di cinque persone: lire 15.000.000; per nuclei familiari di sei persone: lire 17.000.000; per nuclei familiari di sette o più persone: lire 19.000.000. Per i soggetti ultrasessantacinquenni i precedenti limiti di reddito sono elevati del 20 per cento con un minimo di lire 2.000.000. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui sopra si fa riferimento alla disciplina del precedente articolo 23, comma 1. I suddetti limiti di reddito sono rivalutati annualmente dalla legge finanziaria in ragione del tasso d'inflazione programmato.
5. Per l'anno 1986 sono prorogate le disposizioni di cui ai commi quarto e settimo dell'articolo 32 della
6. Sono abrogate le norme di esenzione dalla partecipazione alla spesa le prestazioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 riferite a livelli di reddito e che siano in contrasto con quanto stabilito nel comma 4 del presente articolo. Sono fatte salve le esenzioni dalla partecipazione alla spesa previste rispettivamente dai decreti del Ministro della sanità 10 febbraio 1984 e 23 novembre 1984 per i soggetti affetti da determinate forme morbose nonché le esenzioni indicate nei protocolli per la tutela della maternità di cui al decreto del Ministro della sanità 14 aprile 1984, e quelle di cui all'articolo 11 del
1. A decorrere dal 1° gennaio 1986 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione agli obiettivi definiti con la programmazione regionale e locale, nonché, se necessario, allo scopo di garantire il pareggio dei bilanci delle unità sanitarie locali, possono prevedere:
a) la erogazione delle prestazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del precedente articolo 28 in forma indiretta con partecipazione alle spese anche differenziata per reddito;
b) maggiorazioni delle vigenti quote di partecipazione dei cittadini al costo delle prestazioni, ferma restando l'esenzione dei soggetti esonerati dalla partecipazione stessa in base a leggi nazionali;
c) la temporanea eliminazione dalle prestazioni erogate a carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 7 della
2. Tale previsione va formulata, di regola, al momento della ripartizione del fondo sanitario regionale alle unità sanitarie locali.
3. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 4 del precedente articolo 28.
1. La quota di partecipazione alla spesa sulle prestazioni farmaceutiche di cui al comma 1 del precedente articolo 28 non può superare le lire 30.000 per ricetta.
2. La esenzione dalla partecipazione alle spese di cui al precedente articolo 28 è fatta salva per le categorie di cittadini previste dai commi 9-bis e 9-ter dell'articolo 10 del
1. La quota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale per i lavoratori dipendenti di tutti i settori, pubblici e privati, comprensiva dell'aliquota aggiuntiva prevista dall'articolo 4 del
2. A decorrere dal 1° gennaio 1988 il contributo istituito dall'articolo 2 della
3. Le economie risultanti nei bilanci delle Aziende autonome e dell'Ente Ferrovie dello Stato conseguenti all'applicazione del comma precedente sono recuperate mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti comunque ad essi spettanti a carico dello Stato.
4. [13].
5. I contributi dovuti dai datori di lavoro per i soggetti aventi diritto alle indennità economiche di malattia sono fissati nelle misure indicate nell'allegata tabella G.
6. Le aliquote stabilite nei precedenti commi sono applicate, sia per quanto riguarda il contributo a carico dei dipendenti che per quello a carico dei datori di lavoro, sull'intera retribuzione imponibile come individuata dall'articolo 12 della
7. E' soppresso il comma 23 dell'articolo 4 del
8. Per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e loro rispettivi familiari coadiutori, dai liberi professionisti, nonché dai lavoratori dipendenti e pensionati, è dovuto un contributo, comprensivo di quello di cui all'articolo 4 del
9. Il contributo di cui al precedente comma 8 è dovuto anche dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, nonché da ciascun componente attivo dei rispettivi nuclei familiari. Il contributo predetto è ridotto al 50 per cento per i redditi delle aziende agricole situate nei territori montani di cui al
10. Il contributo dovuto dai soggetti di cui ai precedenti commi 8 e 9, con esclusione dei soggetti titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilato, non può comunque essere inferiore rispettivamente alla somma annua di lire 648.000 e di lire 324.000; frazionabile per i mesi di effettiva attività svolta nell'anno . Per le aziende diretto-coltivatrici, coloniche e mezzadrili ubicate nei territori montani di cui al
11. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dovuto ai sensi dell'articolo 63 della
12. I soggetti di cui al comma 11, che siano tenuti al pagamento del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale per un periodo inferiore all'anno, hanno l'obbligo del versamento del contributo determinato ai sensi del comma predetto, decurtato delle somme già pagate come contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale ai sensi dei commi 1, 8, 9 e 10. Il relativo versamento sarà effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce.
13. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 1, 8, 9 e 11 del presente articolo si applicano sulla quota degli imponibili complessivi assoggettabili a contribuzione non superiore a lire 40.000.000 annue.
14. Sulla quota eccedente il suddetto importo, e fino al limite di lire 100.000.000 annue, è dovuto un contributo di solidarietà nella misura del 4 per cento.
15. Sui redditi da lavoro dipendente, la misura contributiva di cui al comma precedente è cosi ripartita: 3,80 per cento a carico del datore di lavoro e 0,20 per cento a carico del lavoratore.
16. Fino al 31 dicembre 1987, resta fermo il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale fissato dall'articolo 6, primo comma, lettera a), della
17. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi 1, 13, 14 e 15 le Amministrazioni statali, ivi comprese quelle con ordinamento autonomo o dotate di autonomia amministrativa, l'Ente Ferrovie dello Stato, gli enti locali con esclusione delle aziende municipalizzate, nonché gli enti pubblici non economici di cui alla
18. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1986. Per i lavoratori dipendenti tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986.
Titolo XII
DISPOSIZIONI DIVERSE
1. A decorrere dal 1° gennaio 1986, l'ammontare del fondo di cui all'articolo 25 della
2. Gli importi di cui al comma precedente sono assegnati, entro il mese di marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, per i compiti di cui all'articolo 34 della
3. Il fondo previsto dal comma 6 dell'articolo 4 del
4. Le somme di cui all'articolo 4, comma 26, del
5. L'autorizzazione di spesa di lire 2.477 miliardi per l'anno 1986, di cui all'articolo 10 della
6. L'importo degli interessi per ritardato pagamento spettanti fino al 31 dicembre 1985 alla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 19, tredicesimo comma, della
7. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare nell'anno 1986 per le occorrenze in linea capitale su prestiti esteri contratti in base alla legislazione vigente resta fissato in lire 3.300 miliardi.
8. Le parole "ogni trimestre" di cui all'articolo 60, primo comma, del
9. L'importo di lire 5.000, stabilito dall'articolo 2 della
10. L'articolo 2 della
"A decorrere dall'anno finanziario 1986, l'ammontare della spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale è annualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro".
11. Il secondo comma dell'articolo 1 della
"A decorrere dall'anno 1986 l'assegnazione al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per le spese del suo funzionamento è annualmente iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro".
12. A decorrere dall'anno 1986 l'articolo unico del
"All'ufficio italiano dei cambi, per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e di controllo in materia valutaria affidategli con regio
13. L'articolo 55 della
"I titoli di spesa collettivi rimasti parzialmente insoluti alla data del 31 dicembre sono trasportati, per il loro integrale importo, all'esercizio successivo".
14. Il comma precedente si applica anche per i titoli collettivi emessi nell'anno 1985.
15. E' autorizzato in favore dell'Ente per le ville vesuviane di cui all'articolo 1 della
16. Per l'anno 1986 le economie risultanti dal conto consuntivo della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e possono essere riassegnate, in tutto o in parte, al bilancio della Commissione stessa con decreti del Ministro del tesoro.
17. Le disponibilità esistenti al 31 dicembre 1985 sulla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, terzo comma, della
18. Per il finanziamento delle iniziative del Comitato costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e uguaglianza tra i lavoratori e le lavoratrici, è autorizzata la complessiva spesa di lire 6 miliardi da ripartire nel triennio 1986-1988, in ragione di lire 2 miliardi annui.
19. E' autorizzata a favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) la concessione di un contributo di lire 3.000 milioni per l'anno 1986. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, e successive modificazioni ed integrazioni.
20. Non possono essere approvati progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche che non siano conformi alle disposizioni del
21. Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del
22. Per gli interventi di competenza dei comuni e delle province, trascorso il termine previsto dal precedente comma 21, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nominano un commissario per l'adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche presso ciascuna amministrazione.
23. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti mette a disposizione degli enti locali, per la contrazione di mutui con finalità di investimento, una quota pari all'1 per cento è destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e rinnovamento in attuazione della normativa di cui al
24. A decorrere dall'anno 1986, una quota pari al 5 per cento dello stanziamento iscritto al capitolo n. 8405 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici deve essere destinata ad intervento di ristrutturazione ed adeguamento in attuazione della normativa di cui al
25. Una quota pari all'1 per cento dell'ammontare dei mutui autorizzati dall'articolo 10, comma 13, della presente legge, a favore dell'Ente Ferrovie dello Stato è destinata ad un programma biennale per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente medesimo.
26. Il contributo ordinario annuo concesso al comune di Roma ai sensi dell'articolo 1 della
1. Per le finalità di cui all'articolo 11 della
2. Ai fini del completamento della linea 1 della metropolitana di Napoli, è autorizzata la spesa di lire 500 miliardi per il quinquennio 1986-1990, in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1986, di lire 50 miliardi per l'anno 1987, di lire 100 miliardi per l'anno 1988 e di lire 165 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
3. Per la gestione del piano generale dei trasporti, fino all'entrata in funzione del Comitato interministeriale per la programmazione dei trasporti (CIPET), è prorogato il Comitato dei Ministri previsto dall'articolo 2 della
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 1987, non si applicano le disposizioni contemplate nel secondo e terzo comma dell'articolo 38 della
2. Le aziende di credito che detengono disponibilità delle regioni Sicilia e Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano in misura superiore al limite consentito dall'articolo 40 della
3. Qualora le predette regioni e province autonome non comunichino alle aziende di credito l'ammontare massimo delle giacenze detenibili, le aziende stesse fanno riferimento all'intera disponibilità ai fini del versamento di cui al precedente comma.
1. A decorrere dall'anno 1986, per fare fronte alle esigenze eccezionali ed urgenti connesse all'unitaria attuazione del
2. Il predetto stanziamento affluirà ad apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, denominato "Conto speciale per i progetti integrati mediterranei" e di esso si potrà avvalere il Presidente del Consiglio dei ministri o, se nominato, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 9 della
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sulla base del
Tabelle A, B, C, D
(Omissis).
Tabella E
Tasse universitarie e scolastiche [19]
DENOMINAZIONE |
IMPORTO |
|
A) |
Università e Istituti superiori. |
|
1) |
Tassa di immatricolazione |
50.000 |
2) |
Tassa annuale di iscrizione |
120.000 |
3) |
Tassa annuale per gli studenti fuori corso del primo e secondo anno, per gli studenti dei corsi di laurea quadriennali |
120.000 |
4) |
Tassa annuale per gli studenti fuori corso del primo, secondo e terzo anno, per gli studenti dei corsi di laurea di durata superiore al quadriennio |
120.000 |
|
Tassa annuale per gli studenti del terzo, quarto, quinto e sesto anno di fuori corso dei corsi di laurea di durata quadriennale |
240.000 |
|
Tassa annuale per gli studenti del quarto, quinto e sesto anno di fuori corso, dei corsi di laurea di durata superiore al quadriennio |
240.000 |
|
Tassa annuale per ciascun anno successivo al sesto |
Importo dell'anno precedente +10% |
5) |
Le università possono richiedere agli studenti fuori corso il pagamento dei contributi universitari, nella misura non superiore al 50 per cento di quella richiesta agli studenti in corso. |
|
B) |
I) Conservatori di musica con esclusione delle scuole medie annesse |
|
|
1) Tassa di esame di ammissione |
da 10.000 a 11.700 |
|
2) Tassa di immatricolazione |
da 10.000 a 11.700 |
|
3) Tassa di frequenza di ciascun anno |
da 35.000 a 41.500 |
|
II) Accademie di belle arti (comprese le annesse scuole libere di nudo). Accademie nazionali di danza e di arte drammatica. |
|
|
1) Tassa di esame di ammissione alle varie scuole |
da 25.000 a 29.300 |
|
2) Tassa di immatricolazione |
da 50.000 a 58.600 |
|
3) Tassa di frequenza di ciascun anno |
da 120.000 a 140.700 |
C) |
Scuole secondarie superiori (ivi compresi gli istituti d'arte ed i licei artistici) successive alla scuola dell'obbligo. |
|
|
1) Tassa di iscrizione |
da 10.000 a 11.700 |
|
2) Tassa di frequenza |
da 25.000 a 29.300 |
TASSE UNIVERSITARIE E SCOLASTICHE DETERMINATE IN MISURA UNICA |
||
A) |
Università e istituti superiori. |
|
1) |
Tassa di laurea o di diploma |
150.000 |
B) |
I) Conservatori di musica con esclusione delle scuole medie annesse |
|
|
1) Tassa per il rilascio dei diplomi e delle licenze |
da 25.000 a 29.300 |
|
II) Accademie di belle arti (comprese le annesse scuole di nudo). Accademie nazionali di danza e di arte drammatica. |
|
|
1) Tassa di diploma |
da 150.000 a 175.900 |
C) |
Scuole secondarie superiori (ivi compresi gli istituti d'arte ed i licei artistici) successive alla scuola dell'obbligo. |
|
|
1) Tassa di rilascio dei relativi diplomi |
da 25.000 a 29.300 |
|
2) Tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di maturità e di abilitazione |
da 20.000 a 23.400 |
Tabella E - Tasse universitarie e scolastiche [20]
DENOMINAZIONE |
IMPORTO |
|
A) |
Università e Istituti superiori. |
|
1) |
Tassa di immatricolazione |
50.000 |
2) |
Tassa annuale di iscrizione |
120.000 |
3) |
Tassa annuale per gli studenti fuori corso del primo e secondo anno, per gli studenti dei corsi di laurea quadriennali |
120.000 |
4) |
Tassa annuale per gli studenti fuori corso del primo, secondo e terzo anno, per gli studenti dei corsi di laurea di durata superiore al quadriennio |
120.000 |
|
Tassa annuale per gli studenti del terzo, quarto, quinto e sesto anno di fuori corso dei corsi di laurea di durata quadriennale |
240.000 |
|
Tassa annuale per gli studenti del quarto, quinto e sesto anno di fuori corso, dei corsi di laurea di durata superiore al quadriennio |
240.000 |
|
Tassa annuale per ciascun anno successivo al sesto |
Importo dell'anno precedente +10% |
5) |
Le università possono richiedere agli studenti fuori corso il pagamento dei contributi universitari, nella misura non superiore al 50 per cento di quella richiesta agli studenti in corso. |
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B) |
I) Conservatori di musica con esclusione delle scuole medie annesse |
|
|
1) Tassa di esame di ammissione |
10.000 |
|
2) Tassa di immatricolazione |
10.000 |
|
3) Tassa di frequenza di ciascun anno |
35.000 |
|
II) Accademie di belle arti (comprese le annesse scuole libere di nudo). Accademie nazionali di danza e di arte drammatica. |
|
|
1) Tassa di esame di ammissione alle varie scuole |
25.000 |
|
2) Tassa di immatricolazione |
50.000 |
|
3) Tassa di frequenza di ciascun anno |
120.000 |
C) |
Scuole secondarie superiori (ivi compresi gli istituti d'arte ed i licei artistici) successive alla scuola dell'obbligo. |
|
|
1) Tassa di iscrizione |
10.000 |
|
2) Tassa di frequenza |
25.000 |
TASSE UNIVERSITARIE E SCOLASTICHE DETERMINATE IN MISURA UNICA |
||
A) |
Università e istituti superiori. |
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1) |
Tassa di laurea o di diploma |
150.000 |
2) |
Tassa di diploma delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento |
250.000 |
B) |
I) Conservatori di musica con esclusione delle scuole medie annesse |
|
|
1) Tassa per il rilascio dei diplomi e delle licenze |
25.000 |
|
II) Accademie di belle arti (comprese le annesse scuole di nudo). Accademie nazionali di danza e di arte drammatica. |
|
|
1) Tassa di diploma |
150.000 |
C) |
Scuole secondarie superiori (ivi compresi gli istituti d'arte ed i licei artistici) successive alla scuola dell'obbligo. |
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1) Tassa di rilascio dei relativi diplomi |
25.000 |
|
2) Tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di maturità e di abilitazione |
20.000 |
Tabella F - Determinazione dell'assegno integrativo da corrispondere per i figli a carico di età inferiore a 18 anni compiuti
Reddito familiare |
1 figlio |
2 figli |
3 figli |
4 figli ed oltre |
fino ai limiti di reddito previsti al comma 1 |
60.000 |
120.000 |
180.000 |
240.000 |
fino ai limiti di reddito previsti al comma 1 X 1,25 |
30.000 |
90.000 |
150.000 |
210.000 |
fino ai limiti di reddito previsti al comma 1 X 1,50 |
_ |
60.000 |
120.000 |
180.000 |
fino ai limiti di reddito previsti al comma 1 X 1,75 |
_ |
_ |
90.000 |
150.000 |
fino ai limiti di reddito previsti al comma 1 X 2 |
_ |
_ |
_ |
120.000 |
L'importo giornaliero della maggiorazione degli assegni familiari si ottiene dividendo per 26 l'importo mensile, arrotondando, se del caso, il quoziente per eccesso o per difetto alle 100 lire.
Tabella G - Contributi a carico dei datori di lavoro per i soggetti aventi diritto alle indennità economiche di malattia
Settori |
Aliquota % |
Agricoltura |
0,683 |
Industria, Artigianato, Personale marittimo navigante, Gente dell'aria , Lavoratori dello spettacolo, Lavoratori dei giornali quotidiani, |
2,22 |
Commercio (e assimilati), Dipendenti da proprietari di fabbricati, Servizi di culto |
2,44 (1) |
Credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati |
2,55 |
Trasporti |
2,72 (2) |
Cooperative (3) |
_ |
(1) Oltre all'eventuale supplemento stabilito ai sensi del |
|
(2) Personale rientrante nell'ambito di applicazione del |
|
(3) Per i soci lavoratori ed i dipendenti delle cooperative, data la diversa natura ed attività, si deve far riferimento alle aliquote del settore produttivo cui la cooperativa appartiene. |
[1] Articolo abrogato dall'art. 11 della
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 2 marzo 1987, n. 61 ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, secondo capoverso, secondo periodo, nella parte in cui dispone che i proventi derivanti dagli aumenti disposti dall'art. 2,
[3] Comma abrogato dall'art. 21 della
[4] Comma così modificato dall'art. 55 della
[5] Comma abrogato dall'art. 2 del
[6] Comma abrogato dall'art. 2 del
[7] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[8] Comma rettificato con errata-corrige pubblicato nella G.U. 13 marzo 1986, n. 60 e abrogato dall'art. 14 del
[9] Comma così modificato dall'art. 5 della
[10] Comma già modificato dall' art. 9 della
[11] Comma abrogato dall'art. 1 del
[12] Comma così sostituito dall'art. 10 della
[13] Comma abrogato dall'art. 86 del
[14] La Corte costituzionale, con sentenza 28 ottobre 1987 n. 431 ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui, per il contributo dovuto dai soggetti di cui al precedente comma 8, fissato comunque in somma annua non inferiore a L. 648.000, non consente prova contraria, ai fini del contributo, del minor reddito effettivo, determinato ai sensi del precedente comma 8; e, per effetto dell'art. 27,
[15] La Corte costituzionale, con sentenza 28 ottobre 1987 n. 431 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui, per il contributo dovuto dai soggetti di cui al precedente comma 8, fissato comunque in somma annua non inferiore a L. 648.000, non consente prova contraria, ai fini del contributo, del minor reddito effettivo, determinato ai sensi del precedente comma 8; e, per effetto dell'art. 27,
[16] Comma così modificato dall'art. 6 del
[17] Articolo abrogato dall'art. 26 della
[18] La Corte costituzionale, con sentenza 2 marzo 1987, n. 61 ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, limitatamente alla parte in cui si riferisce anche ai "tributi deliberati" dalla regione Sicilia. Con sentenza 2 marzo 1987, n. 62 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del medesimo articolo nella parte in cui si riferisce anche alle "entrate proprie" della regione Trentino-Alto Adige.
[19] Tabella così modificata dall'art. 4 del D.P.C.M. 18 maggio 1990.
[20] Per una modifica della presente tabella vedi il D.P.C.M. 18 maggio 1990.