§ 38.10.14 - D.L. 13 agosto 1975, n. 376.
Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.10 lavori pubblici
Data:13/08/1975
Numero:376


Sommario
Art. 1.  Limiti di garanzia alle esportazioni.
Art. 2.  Contributi per operazioni di finanziamento alle esportazioni.
Art. 3.  Contributi per operazioni di credito finanziario.
Art. 4.  Edilizia sovvenzionata.
Art. 5.  Modalità e termini per gli interventi di edilizia sovvenzionata.
Art. 6.  Edilizia convenzionata.
Art. 6 bis. 
Art. 6 ter. 
Art. 7.  Cooperative edilizie.
Art. 7 bis. 
Art. 7 ter. 
Art. 8.  Costo delle operazioni di mutuo.
Art. 9.  Fondo per l'acquisizione ed urbanizzazione primaria delle aree.
Art. 9 bis. 
Art. 10.  Requisiti per l'assegnazione in proprietà o in locazione degli alloggi.
Art. 10 bis. 
Art. 10 ter. 
Art. 10 quater. 
Art. 11.  Emissione di obbligazioni.
Art. 12.  Istituti esercenti il credito fondiario.
Art. 13.  Rifinanziamento della legge 6 agosto 1974, n. 366.
Art. 14.  Fondo speciale.
Art. 15.  Contributi speciali.
Art. 16.  Finanziamento delle opere di competenza regionale.
Art. 16 bis. 
Art. 16 ter. 
Art. 17.  Completamento di opere già di competenza statale.
Art. 18.  Interventi a cura del Ministero dei lavori pubblici.
Art. 18 bis. 
Art. 19.  Controllo della Corte dei conti.
Art. 20.  Costituzione fondo.
Art. 21.  Copertura finanziaria.
Art. 21 bis. 
Art. 22.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 38.10.14 - D.L. 13 agosto 1975, n. 376. [1]

Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche.

(G.U. 18 agosto 1975, n. 218).

 

TITOLO I

Esportazioni

 

Art. 1. Limiti di garanzia alle esportazioni.

     Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato ai sensi dell'art. 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, fissato dall'art. 32 della legge 26 aprile 1975, n. 132, in lire 1.400 miliardi per l'anno 1975, è elevato, per lo stesso anno finanziario, a lire 2.500 miliardi. Per lo stesso anno è inoltre autorizzato l'ulteriore limite fino ad un importo di lire 1.000 miliardi destinati alla copertura assicurativa delle operazioni parzialmente assicurate in precedenza.

     Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato ai sensi del sopraindicato art. 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, per l'anno 1976 è fissato in lire 2.500 miliardi.

     Le quote non impegnate in ciascuno degli anni 1975 e 1976 possono essere utilizzate nell'anno successivo.

 

     Art. 2. Contributi per operazioni di finanziamento alle esportazioni.

     Il fondo di dotazione del l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) di cui all'art. 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, è ulteriormente aumentato di lire 300 miliardi, mediante conferimento, da parte del Tesoro dello Stato, di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1975 al 1977.

     L'intervento del Mediocredito centrale, previsto dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1967, numero 131, relativamente alle operazioni finanziarie effettuate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952 n. 94, può essere attuato, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella fase di approntamento della fornitura a fronte di titoli di credito rilasciati dall'importatore prima della materiale esportazione dei prodotti.

 

     Art. 3. Contributi per operazioni di credito finanziario.

     Per la concessione, tramite l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) agli istituti ed alle aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 94, di contributi sugli interessi per l'effettuazione delle operazioni di credito finanziario previste dagli articoli 8 e 12 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, è autorizzata la spesa di lire 9 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1975 al 1979 e di lire 5 miliardi per l'anno 1980.

     Le modalità e le condizioni per l'erogazione, da parte del Mediocredito centrale, dei contributi di cui al precedente comma saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero, per gli affari esteri e per il bilancio e la programmazione economica.

 

TITOLO II

Edilizia

 

     Art. 4. Edilizia sovvenzionata. [2]

     E' autorizzata l'assegnazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, agli istituti autonomi per le case popolari o loro consorzi, in aggiunta all'importo di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1975, numero 166, dell'ulteriore somma di L. 371 miliardi 700 milioni ai fini della realizzazione di programmi d'intervento di edilizia sovvenzionata, ai sensi del citato articolo 1 e della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, di ammontare unitario non inferiore a lire 2 miliardi, anche per blocchi, specie per le aree metropolitane in cui si rilevino più intensamente fenomeni di immigrazione o di concentrazione demografica.

     Le regioni, sulla base dell'importo loro attribuito secondo le percentuali stabilite dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 16 marzo 1972, formulano entro il 31 ottobre 1975 il programma di localizzazione degli interventi dandone comunicazione al CER, agli IACP ed ai comuni interessati. In aggiunta alle somme di cui al primo comma è autorizzata l'assegnazione di L. 228.300.000.000 per l'esecuzione di programmi corredati da progetti esecutivi per opere da realizzare su aree espropriate o in proprietà nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e per le quali sia già stata rilasciata la licenza edilizia. Il Ministro per i lavori pubblici, presidente del Comitato per l'edilizia residenziale, entro il 31 ottobre 1975 secondo programmi formulati dalle regioni predispone il piano di assegnazione dei fondi di cui al presente comma. L'eventuale somma residua sarà distribuita entro il 30 novembre 1975, secondo quanto previsto dall'articolo 1, L. 27 maggio 1975, n. 166.

     L'importo complessivo di lire 500 miliardi di cui al primo ed al terzo comma del presente articolo sarà versato sul conto corrente previsto dal terzo comma dell'articolo 6, L. 27 maggio 1975, n. 166.

 

     Art. 5. Modalità e termini per gli interventi di edilizia sovvenzionata. [3]

     Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 della legge 27 maggio 1975, n. 166.

I termini previsti dal quarto e quinto comma dell'articolo 3, L. 27 maggio 1975, n. 166, sono prorogati fino al 31 dicembre 1975.

 

     Art. 6. Edilizia convenzionata. [4]

     Per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 72 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, e del titolo II del D.L. 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella L. 1 novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, in aggiunta ai limiti d'impegno di cui all'articolo 9, L. 27 maggio 1975, n. 166, sono autorizzati, rispettivamente, gli ulteriori limiti di impegno di lire 25 miliardi e di lire 15 miliardi per l'anno finanziario 1976. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

     Il Ministro per i lavori pubblici, presidente del Comitato per l'edilizia residenziale, entro il 31 ottobre 1975 provvede alla ripartizione territoriale dei contributi, secondo i criteri stabiliti dal secondo comma dell'articolo 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166.

     Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 12 della legge 27 maggio 1975, n. 166, per l'invio da parte delle regioni del nulla osta ai privati, alle cooperative e agli enti pubblici che hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 11 della stessa legge 27 maggio 1975, n. 166, e nei termini previsti dallo stesso articolo 11, al comune interessato, all'istituto di credito ed al CER decorre dalla data di comunicazione alla regione della ripartizione territoriale dei contributi. Il termine previsto dal successivo articolo 13 della citata legge 27 maggio 1975, n. 166, decorre dalla data di comunicazione ai comuni interessati del nulla osta regionale rilasciato.

     I termini previsti dal primo e dal terzo comma dell'articolo 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sono prorogati rispettivamente al 29 febbraio 1976 ed al 31 marzo 1976.

La limitazione temporale riguardante l'iscrizione presso la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, di cui al primo comma dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1975, numero 166, non si applica alle società a prevalente partecipazione regionale e/o comunale.

 

     Art. 6 bis. [5]

 

     Art. 6 ter. [6]

     E' autorizzato l'utilizzo degli stanziamenti previsti dall'articolo 6 del presente decreto per l'adeguamento della quota a carico dello Stato per le operazioni in corso ai sensi dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

 

     Art. 7. Cooperative edilizie. [7]

     Al fine di consentire la concessione di contributi integrativi alle cooperative edilizie finanziate ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, che non abbiano ottenuto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il provvedimento di concessione del mutuo, è autorizzato il limite di impegno di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1975.

     La misura del contributo integrativo di cui al primo comma è determinata dal Ministro per i lavori pubblici tenendo conto del costo effettivo delle operazioni di mutuo determinato ai sensi del successivo articolo 8; in ogni caso non potrà gravare sugli assegnatari degli alloggi un onere minore di quello previsto per i mutui agevolati di cui alla legge 1° novembre 1965, numero 1179.

     [E' autorizzato, altresì il limite di impegno di lire 3 miliardi per l'anno finanziario 1976 per la concessione di contributi, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, a cooperative edilizie a proprietà indivisa, costituite esclusivamente fra appartenenti alle forze armate e di polizia, che abbiano i requisiti statutari previsti dall'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni] [8].

     Le annualità relative ai contributi di cui ai precedenti commi sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

 

     Art. 7 bis. [9]

     Il limite massimo di 12 milioni di cui alla legge 8 giugno 1966, n. 452, previsto come valore delle assegnazioni a soci in regime di privilegio, da parte di società agricole od edilizie in possesso dei requisiti prescritti, comprese le disposizioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, è elevato a 25 milioni.

 

     Art. 7 ter. [10]

     Gli istituti di credito fondiario sono autorizzati, anche in deroga ai rispettivi statuti, a concedere mutui in favore di cooperative edilizie che realizzano abitazioni su aree con diritto di superficie.

 

     Art. 8. Costo delle operazioni di mutuo.

     A modifica di quanto disposto dal primo comma dell'art. 6, del D.L. 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella L. 1° novembre 1965, n. 1179, richiamato dall'ottavo comma dell'art. 72, L. 22 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, il costo effettivo delle operazioni di mutuo, ai fini della concessione del contributo sugli interessi, è stabilito con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Comitato

interministeriale per il credito ed il risparmio.

 

     Art. 9. Fondo per l'acquisizione ed urbanizzazione primaria delle aree.

     In deroga a quanto previsto dagli articoli 45 e seguenti della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per l'utilizzazione della somma di lire 150 miliardi destinata, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 maggio 1975, n. 166, ad incrementare il fondo di lire 300 miliardi per mutui ai comuni per l'acquisizione ed urbanizzazione primaria delle aree e delle somme residue di detto fondo, istituito ai sensi del citato art. 45, le regioni trasmettono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla Cassa depositi e prestiti, dandone comunicazione al comitato per l'edilizia residenziale, le domande dei comuni interessati nei limiti del 75 per cento dei fondi a ciascuna di esse attribuiti con delibera del comitato per l'edilizia residenziale in data 18 aprile 1972 [11].

     La Cassa depositi e prestiti segnala al comitato per l'edilizia residenziale ed alle regioni i comuni che non abbiano proceduto all'utilizzazione dei mutui per l'acquisizione delle aree entro il termine perentorio di un anno dalla data della delibera di concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti; conseguentemente, i mutui si intendono revocati a tutti gli effetti. Per i mutui già concessi, i predetti termini decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, le regioni indicano alla Cassa depositi e prestiti altri comuni per l'utilizzazione delle disponibilità [12]. Trascorso detto termine le disponibilità stesse vengono ripartite dal comitato per l'edilizia residenziale, almeno una volta l'anno, tra le altre regioni.

 

     Art. 9 bis. [13]

     Per la concessione dei mutui a valere sul fondo speciale di cui all'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive integrazioni, si prescinde dai limiti di cui all'articolo 3 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e successive modificazioni.

 

     Art. 10. Requisiti per l'assegnazione in proprietà o in locazione degli alloggi. [14]

     Il reddito annuo complessivo degli assegnatari di abitazioni comunque fruenti di concorso o contributo dello Stato concessi in locazione da IACP e cooperative edilizie a proprietà indivisa e loro consorzi è stabilito in lire 6 milioni da determinarsi ai sensi dell'articolo 8, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, compresi i redditi esenti, diversi da quelli indicati nel primo, secondo e terzo comma dell'articolo 34, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

     Il reddito di cui al precedente comma è stabilito in lire 8 milioni per le abitazioni costruite da cooperative edilizie a proprietà individuale o dalle imprese di costruzione.

 

     Art. 10 bis. [15]

     Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1974, n. 8 e all'articolo 6 della legge 19 gennaio 1974, n. 9, sono prorogate fino al 31 dicembre 1978.

 

     Art. 10 ter. [16]

     I mutui di cui alla legge 1° novembre 1965, n. 1179, all'articolo 72, L. 22 ottobre 1971, n. 865, alla L. 27 maggio 1975, n. 166, e successive modificazioni e integrazioni ed al presente decreto sono concessi dagli enti mutuanti anche quando le aree concesse dai comuni ai sensi dell'articolo 35 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, non siano di proprietà dei comuni stessi sempreché sia stata stipulata la convenzione di cui al sopra richiamato articolo 35, sia stato ottenuto il decreto di occupazione d'urgenza e siano state iniziate le procedure di esproprio.

     Nel caso previsto dal precedente comma la garanzia di cui all'articolo 15 della legge 27 maggio 1975, n. 166, è immediatamente operante e copre l'intero credito dell'ente mutuante. La garanzia di cui all'articolo 13 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1974, n. 247, è elevata fino all'importo del 100 per cento.

     Gli enti mutuanti stipulano con i soggetti interessati il contratto condizionato di mutuo entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione necessaria per la stipulazione oltre che del provvedimento di concessione dei contributi da parte del Ministero dei lavori pubblici.

 

     Art. 10 quater. [17]

     I mutui edilizi dell'istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige sono concessi anche quando le aree assegnate dai comuni, ai sensi della legislazione provinciale, non siano ancora di proprietà degli assegnatari, purché sia stato emanato il decreto di occupazione d'urgenza, siano state iniziate le procedure di esproprio, e il mutuo sia assistito, fino all'iscrizione dell'ipoteca nel libro fondiario, dalla garanzia della rispettiva provincia.

 

TITOLO III

Credito fondiario edilizio

 

     Art. 11. Emissione di obbligazioni. [18]

 

     Art. 12. Istituti esercenti il credito fondiario. [19]

 

TITOLO IV

Opere marittime

 

     Art. 13. Rifinanziamento della legge 6 agosto 1974, n. 366.

     E' autorizzata, in aggiunta allo stanziamento di cui alla legge 6 agosto 1974, n. 366, la spesa di lire 50 miliardi.

I programmi esecutivi degli interventi da finanziare con gli stanziamenti previsti dal presente articolo sono disposti dal Ministro per i lavori pubblici d'intesa con il Ministro per la marina mercantile.

     Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni, fino alla concorrenza dell'importo di lire 50 miliardi, ancor prima della iscrizione in bilancio della somma stessa.

 

TITOLO V

Edilizia ospedaliera

 

     Art. 14. Fondo speciale. [20]

     Nel quadro dei programmi di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è autorizzata la spesa di lire 600 miliardi destinata alla concessione di contributi in capitale per lavori di completamento di opere di edilizia ospedaliera con particolare riferimento ai programmi di intervento disposti in applicazione della legge 30 maggio 1965, n. 574, e successive modificazioni ed integrazioni, ed approvati con decreti interministeriali 10 novembre 1965, 16 marzo 1968, 19 ottobre 1968, 23 gennaio 1970 e 10 febbraio 1972, ivi compresi gli oneri maturati e maturandi per la revisione dei prezzi contrattuali, indennità di espropriazione, perizie di variante o suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed imposta sul valore aggiunto riguardanti ospedali compresi nei programmi anzidetti.

     Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano ai Ministri per i lavori pubblici e per la sanità il fabbisogno relativo al completamento delle opere comprese negli elenchi allegati ai programmi di cui al primo comma, nonché al completamento di ospedali in corso di costruzione o di ristrutturazione. I Ministri per i lavori pubblici e per la sanità, in proporzione alle necessità risultanti dalle comunicazioni delle regioni e, in carenza delle stesse, alle necessità risultanti dagli elenchi anzidetti, dai contratti già stipulati e dalle perizie di variante o suppletive già adottate, determinano il piano di riparto del fondo, che è approvato dal CIPE previo parere della commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. La eventuale destinazione dei fondi di cui al presente articolo per il completamento di opere non comprese nei programmi di cui al precedente primo comma preclude ulteriori interventi finanziari speciali dello Stato per il completamento delle opere comprese nei programmi stessi.

     La percentuale del 20 per cento di cui all'articolo 2 della legge 30 maggio 1965, n. 574, relativa agli arredamenti e alle attrezzature tecnico- sanitarie è aumentata al 30 per cento dell'importo complessivo della spesa riconosciuta necessaria per ciascuna opera ospedaliera.

 

TITOLO VI

Opere di competenza regionale

 

     Art. 15. Contributi speciali.

     E' autorizzata la spesa di 100 miliardi per la concessione alle regioni di contributi speciali per le finalità dell'art. 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281 con priorità per l'esecuzione di opere igienico sanitarie, asili-nido, scuole materne [21].

     La determinazione delle somme da assegnare alle singole regioni sarà effettuata dal CIPE previo parere della commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, numero 281. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni comunicano al Ministero del bilancio e della programmazione economica i progetti che intendono realizzare.

     (Omissis) [22].

 

     Art. 16. Finanziamento delle opere di competenza regionale.

     Nel quadro dei programmi di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi destinata al finanziamento di lavori di completamento di opere di competenza delle regioni;

     (Omissis) [23].

     Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni provvedono all'individuazione delle opere da finanziare e ne danno comunicazione al Ministero del bilancio e della programmazione economica, il quale, sulla base delle indicazioni ricevute, formula il piano di riparto del fondo che è approvato dal CIPE previo parere della commissione interregionale di cui all'art 13 della legge 16 maggio 1970, numero 281.

     (Omissis) [24].

 

     Art. 16 bis. [25]

     Per il completamento e l'esecuzione da parte dei comuni e delle province di opere pubbliche di loro pertinenza, con priorità per quelle igienico-sanitarie, per gli asili-nido e le scuole materne e il verde pubblico attrezzato, per le quali esistono progetti esecutivi, i mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti entro il periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente decreto e il 30 giugno 1976, sino all'importo complessivo di 1.000 miliardi, sono garantiti dallo Stato, ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° giugno 1971, n. 291, anche se non assistiti da contributi statali o regionali in annualità.

     I mutui non assistiti da contributi statali o regionali in annualità sono concessi con le modalità di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 5 della citata legge n. 291 sulla base della sola deliberazione consiliare di assunzione del prestito regolarmente approvata dal competente organo regionale.

 

     Art. 16 ter. [26]

     I termini di cui all'articolo 2 della legge 12 gennaio 1974, n. 8, sono prorogati al 31 dicembre 1976.

 

     Art. 17. Completamento di opere già di competenza statale.

     La competenza a definire i procedimenti amministrativi, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, è trasferita alle regioni a statuto ordinario entro il 29 febbraio 1976.

     I tempi e le modalità del procedimento di trasferimento saranno concordati tra le regioni interessate e gli organi decentrati del Ministero dei lavori pubblici.

     Per provvedere agli oneri derivanti da revisione dei prezzi contrattuali, indennità di espropriazione, perizie di variante e suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed oneri fiscali in pendenza dell'esecuzione di dette opere pubbliche, è autorizzata la spesa di lire 35 miliardi da iscriversi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

     Il Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro determina ed accredita, sulla base di fabbisogni predisposti dalle regioni interessate, la quota spettante a ciascuna di esse per far fronte agli oneri di cui sopra.

 

TITOLO VII

Finanziamento di opere a carico dello Stato

 

     Art. 18. Interventi a cura del Ministero dei lavori pubblici.

     E' autorizzata la spesa di lire 115 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per provvedere al completamento di opere in corso, di competenza dello Stato e finanziate con leggi speciali, ivi compresi gli oneri maturati e maturandi per la revisione dei prezzi contrattuali, indennità di espropriazione, perizie di variante o suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed imposta sul valore aggiunto.

     Con i fondi di cui al precedente comma può provvedersi altresì al finanziamento di opere idrauliche di competenza statale, di edilizia demaniale, di difesa degli abitati dall'azione erosiva del mare ai sensi della legge 14 luglio 1907, n. 542 e, per un ammontare non superiore a lire 15 miliardi, comprensivi delle spese di progettazione, direzione lavori e collaudo di opere relative agli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132 [27].

     Con i fondi anzidetti può provvedersi, inoltre, alla concessione da parte del Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con il Ministro per la marina mercantile, di contributi, in misura non superiore all'80 per cento, a favore degli enti concessionari delle opere di costruzione dei bacini di carenaggio, di cui alle leggi 10 luglio 1969, n. 470, 27 dicembre 1973, n. 927 e 28 gennaio 1974, n. 58, per far fronte ai maggiori oneri conseguenti all'applicazione di clausole contrattuali di revisione dei prezzi.

     Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, provvede con propri decreti alla ripartizione dei fondi tra le categorie di opere e di oneri di cui ai precedenti commi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto- legge.

     Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni, fino alla concorrenza dell'importo autorizzato col primo comma del presente articolo, ancor prima dell'iscrizione in bilancio dell'importo stesso.

 

     Art. 18 bis. [28]

     Fermo restando il disposto dell'articolo 11 della legge 28 aprile 1971, n. 287, è altresì sospesa la costruzione di nuove autostrade o tratte autostradali e di trafori di cui non sia stato effettuato l'appalto, ancorché assentiti amministrativamente.

 

TITOLO VIII

Snellimento dei controlli

 

     Art. 19. Controllo della Corte dei conti. [29]

 

TITOLO IX

Disposizioni per la copertura finanziaria

 

     Art. 20. Costituzione fondo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 2.022 miliardi, che sarà accreditato ad apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, denominato «Conto speciale per il finanziamento di provvedimenti urgenti per l'economia (esportazioni, edilizia, opere pubbliche)».

     Le operazioni finanziarie di cui al precedente comma possono essere effettuate nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzati, in deroga anche a disposizioni di legge e statuto, oppure di emissioni di buoni poliennali del Tesoro, oppure di certificati speciali di credito, oppure, in deroga a quanto previsto dall'art. 71 della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, di emissione di buoni ordinari del Tesoro. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi dal secondo al nono, della legge 14 agosto 1975, n. 394 [30].

     Agli oneri derivanti dalle operazioni finanziarie suddette per gli anni 1975 e 1976, si farà fronte con una corrispondente maggiorazione dell'ammontare delle singole operazioni effettuate.

 

     Art. 21. Copertura finanziaria.

     All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per gli anni 1975, 1976 e 1977, si provvede con le disponibilità del «Conto speciale» di cui al precedente articolo che, a tal fine saranno fatte affluire all'entrata del bilancio statale e correlativamente iscritte nella parte passiva del bilancio medesimo in relazione alle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli precedenti [31].

     Le regioni iscrivono le somme risultanti dai piani di riparto in appositi capitoli di entrata e di spesa dei propri bilanci riferiti ai singoli programmi di intervento previsti dal presente decreto [32].

     Le somme destinate alle singole regioni in base ai vari piani di riparto delle autorizzazioni di spesa destinate dal presente decreto alle regioni stesse saranno versate dal Ministero del tesoro in appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale, dai quali le regioni effettueranno i prelevamenti bimestralmente su richiesta di accredito a favore del tesoriere regionale effettuata sulla base di relazioni indicative dei fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione dei programmi di intervento [33].

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 21 bis. [34]

     Alle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle competenze di esse spettanti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, vengono attribuite direttamente quote degli stanziamenti di cui agli articoli 4, 6, 14, 15 e 16 del presente decreto-legge da determinarsi secondo i parametri indicati all'articolo 78 del testo unico approvato con il predetto decreto del Presidente della Repubblica. Tali quote verranno iscritte nei rispettivi bilanci ed utilizzate dalle province per le finalità previste dal presente decreto.

 

     Art. 22.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 16 ottobre 1975, n. 492.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 492.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 492.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 492.

[5] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 492. Modifica il 1° comma, art. 10, della L. 27 maggio 1975, n. 166.

[6] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 492.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 492.

[8] Comma abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[9] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 492.

[10] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 492.

[11] Comma così modificato dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 492.

[12] Comma così modificato dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 492.

[13] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 492.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 492.

[15] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 492.

[16] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 492.

[17] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 492.

[18] Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

[19] Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Modificava l'art. unico della L. 28 luglio 1961, n. 850.

[20] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 492.

[21] Comma così modificato dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 492.

[22] Comma soppresso dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 492.

[23] Comma soppresso dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 492.

[24] Comma soppresso dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 492.

[25] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 492.

[26] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 492.

[27] Comma così modificato dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 492.

[28] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 492.

[29] Articolo soppresso dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 492.

[30] Comma così modificato dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 492.

[31] Comma così modificato dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 492.

[32] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 492.

[33] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 492.

[34] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 492.