Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.10 lavori pubblici |
Data: | 13/08/1975 |
Numero: | 376 |
Sommario |
Art. 1. Limiti di garanzia alle esportazioni. |
Art. 2. Contributi per operazioni di finanziamento alle esportazioni. |
Art. 3. Contributi per operazioni di credito finanziario. |
Art. 4. Edilizia sovvenzionata. |
Art. 5. Modalità e termini per gli interventi di edilizia sovvenzionata. |
Art. 6. Edilizia convenzionata. |
Art. 6 bis. |
Art. 6 ter. |
Art. 7. Cooperative edilizie. |
Art. 7 bis. |
Art. 7 ter. |
Art. 8. Costo delle operazioni di mutuo. |
Art. 9. Fondo per l'acquisizione ed urbanizzazione primaria delle aree. |
Art. 9 bis. |
Art. 10. Requisiti per l'assegnazione in proprietà o in locazione degli alloggi. |
Art. 10 bis. |
Art. 10 ter. |
Art. 10 quater. |
Art. 11. Emissione di obbligazioni. |
Art. 12. Istituti esercenti il credito fondiario. |
Art. 13. Rifinanziamento della legge 6 agosto 1974, n. 366. |
Art. 14. Fondo speciale. |
Art. 15. Contributi speciali. |
Art. 16. Finanziamento delle opere di competenza regionale. |
Art. 16 bis. |
Art. 16 ter. |
Art. 17. Completamento di opere già di competenza statale. |
Art. 18. Interventi a cura del Ministero dei lavori pubblici. |
Art. 18 bis. |
Art. 19. Controllo della Corte dei conti. |
Art. 20. Costituzione fondo. |
Art. 21. Copertura finanziaria. |
Art. 21 bis. |
Art. 22. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...] |
§ 38.10.14 - D.L. 13 agosto 1975, n. 376. [1]
Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche.
(G.U. 18 agosto 1975, n. 218).
TITOLO I
Esportazioni
Art. 1. Limiti di garanzia alle esportazioni.
Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato ai sensi dell'art. 36 della
Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato ai sensi del sopraindicato art. 36 della
Le quote non impegnate in ciascuno degli anni 1975 e 1976 possono essere utilizzate nell'anno successivo.
Art. 2. Contributi per operazioni di finanziamento alle esportazioni.
Il fondo di dotazione del l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) di cui all'art. 3 della
L'intervento del Mediocredito centrale, previsto dall'art. 16 della
Art. 3. Contributi per operazioni di credito finanziario.
Per la concessione, tramite l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) agli istituti ed alle aziende di credito di cui all'art. 19 della
Le modalità e le condizioni per l'erogazione, da parte del Mediocredito centrale, dei contributi di cui al precedente comma saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero, per gli affari esteri e per il bilancio e la programmazione economica.
TITOLO II
Edilizia
Art. 4. Edilizia sovvenzionata. [2]
E' autorizzata l'assegnazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, agli istituti autonomi per le case popolari o loro consorzi, in aggiunta all'importo di cui all'articolo 1 della
Le regioni, sulla base dell'importo loro attribuito secondo le percentuali stabilite dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 16 marzo 1972, formulano entro il 31 ottobre 1975 il programma di localizzazione degli interventi dandone comunicazione al CER, agli IACP ed ai comuni interessati. In aggiunta alle somme di cui al primo comma è autorizzata l'assegnazione di L. 228.300.000.000 per l'esecuzione di programmi corredati da progetti esecutivi per opere da realizzare su aree espropriate o in proprietà nei piani di zona di cui alla
L'importo complessivo di lire 500 miliardi di cui al primo ed al terzo comma del presente articolo sarà versato sul conto corrente previsto dal terzo comma dell'articolo 6,
Art. 5. Modalità e termini per gli interventi di edilizia sovvenzionata. [3]
Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 della
I termini previsti dal quarto e quinto comma dell'articolo 3,
Art. 6. Edilizia convenzionata. [4]
Per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 72 della
Il Ministro per i lavori pubblici, presidente del Comitato per l'edilizia residenziale, entro il 31 ottobre 1975 provvede alla ripartizione territoriale dei contributi, secondo i criteri stabiliti dal secondo comma dell'articolo 9 della
Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 12 della
I termini previsti dal primo e dal terzo comma dell'articolo 16 della
La limitazione temporale riguardante l'iscrizione presso la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, di cui al primo comma dell'articolo 11 della
E' autorizzato l'utilizzo degli stanziamenti previsti dall'articolo 6 del presente decreto per l'adeguamento della quota a carico dello Stato per le operazioni in corso ai sensi dell'articolo 72 della
Art. 7. Cooperative edilizie. [7]
Al fine di consentire la concessione di contributi integrativi alle cooperative edilizie finanziate ai sensi della
La misura del contributo integrativo di cui al primo comma è determinata dal Ministro per i lavori pubblici tenendo conto del costo effettivo delle operazioni di mutuo determinato ai sensi del successivo articolo 8; in ogni caso non potrà gravare sugli assegnatari degli alloggi un onere minore di quello previsto per i mutui agevolati di cui alla
[E' autorizzato, altresì il limite di impegno di lire 3 miliardi per l'anno finanziario 1976 per la concessione di contributi, ai sensi della
Le annualità relative ai contributi di cui ai precedenti commi sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
Il limite massimo di 12 milioni di cui alla
Gli istituti di credito fondiario sono autorizzati, anche in deroga ai rispettivi statuti, a concedere mutui in favore di cooperative edilizie che realizzano abitazioni su aree con diritto di superficie.
Art. 8. Costo delle operazioni di mutuo.
A modifica di quanto disposto dal primo comma dell'art. 6, del
interministeriale per il credito ed il risparmio.
Art. 9. Fondo per l'acquisizione ed urbanizzazione primaria delle aree.
In deroga a quanto previsto dagli articoli 45 e seguenti della
La Cassa depositi e prestiti segnala al comitato per l'edilizia residenziale ed alle regioni i comuni che non abbiano proceduto all'utilizzazione dei mutui per l'acquisizione delle aree entro il termine perentorio di un anno dalla data della delibera di concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti; conseguentemente, i mutui si intendono revocati a tutti gli effetti. Per i mutui già concessi, i predetti termini decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, le regioni indicano alla Cassa depositi e prestiti altri comuni per l'utilizzazione delle disponibilità [12]. Trascorso detto termine le disponibilità stesse vengono ripartite dal comitato per l'edilizia residenziale, almeno una volta l'anno, tra le altre regioni.
Per la concessione dei mutui a valere sul fondo speciale di cui all'articolo 45 della
Art. 10. Requisiti per l'assegnazione in proprietà o in locazione degli alloggi. [14]
Il reddito annuo complessivo degli assegnatari di abitazioni comunque fruenti di concorso o contributo dello Stato concessi in locazione da IACP e cooperative edilizie a proprietà indivisa e loro consorzi è stabilito in lire 6 milioni da determinarsi ai sensi dell'articolo 8,
Il reddito di cui al precedente comma è stabilito in lire 8 milioni per le abitazioni costruite da cooperative edilizie a proprietà individuale o dalle imprese di costruzione.
Le disposizioni di cui all'articolo 1 della
I mutui di cui alla
Nel caso previsto dal precedente comma la garanzia di cui all'articolo 15 della
Gli enti mutuanti stipulano con i soggetti interessati il contratto condizionato di mutuo entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione necessaria per la stipulazione oltre che del provvedimento di concessione dei contributi da parte del Ministero dei lavori pubblici.
I mutui edilizi dell'istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige sono concessi anche quando le aree assegnate dai comuni, ai sensi della legislazione provinciale, non siano ancora di proprietà degli assegnatari, purché sia stato emanato il decreto di occupazione d'urgenza, siano state iniziate le procedure di esproprio, e il mutuo sia assistito, fino all'iscrizione dell'ipoteca nel libro fondiario, dalla garanzia della rispettiva provincia.
TITOLO III
Credito fondiario edilizio
Art. 11. Emissione di obbligazioni. [18]
Art. 12. Istituti esercenti il credito fondiario. [19]
TITOLO IV
Opere marittime
Art. 13. Rifinanziamento della
E' autorizzata, in aggiunta allo stanziamento di cui alla
I programmi esecutivi degli interventi da finanziare con gli stanziamenti previsti dal presente articolo sono disposti dal Ministro per i lavori pubblici d'intesa con il Ministro per la marina mercantile.
Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni, fino alla concorrenza dell'importo di lire 50 miliardi, ancor prima della iscrizione in bilancio della somma stessa.
TITOLO V
Edilizia ospedaliera
Nel quadro dei programmi di sviluppo di cui all'articolo 9 della
Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano ai Ministri per i lavori pubblici e per la sanità il fabbisogno relativo al completamento delle opere comprese negli elenchi allegati ai programmi di cui al primo comma, nonché al completamento di ospedali in corso di costruzione o di ristrutturazione. I Ministri per i lavori pubblici e per la sanità, in proporzione alle necessità risultanti dalle comunicazioni delle regioni e, in carenza delle stesse, alle necessità risultanti dagli elenchi anzidetti, dai contratti già stipulati e dalle perizie di variante o suppletive già adottate, determinano il piano di riparto del fondo, che è approvato dal CIPE previo parere della commissione interregionale di cui all'articolo 13 della
La percentuale del 20 per cento di cui all'articolo 2 della
TITOLO VI
Opere di competenza regionale
Art. 15. Contributi speciali.
E' autorizzata la spesa di 100 miliardi per la concessione alle regioni di contributi speciali per le finalità dell'art. 12 della
La determinazione delle somme da assegnare alle singole regioni sarà effettuata dal CIPE previo parere della commissione interregionale di cui all'art. 13 della
(Omissis) [22].
Art. 16. Finanziamento delle opere di competenza regionale.
Nel quadro dei programmi di sviluppo di cui all'articolo 9 della
(Omissis) [23].
Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni provvedono all'individuazione delle opere da finanziare e ne danno comunicazione al Ministero del bilancio e della programmazione economica, il quale, sulla base delle indicazioni ricevute, formula il piano di riparto del fondo che è approvato dal CIPE previo parere della commissione interregionale di cui all'art 13 della
(Omissis) [24].
Per il completamento e l'esecuzione da parte dei comuni e delle province di opere pubbliche di loro pertinenza, con priorità per quelle igienico-sanitarie, per gli asili-nido e le scuole materne e il verde pubblico attrezzato, per le quali esistono progetti esecutivi, i mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti entro il periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente decreto e il 30 giugno 1976, sino all'importo complessivo di 1.000 miliardi, sono garantiti dallo Stato, ai sensi dell'articolo 5 della
I mutui non assistiti da contributi statali o regionali in annualità sono concessi con le modalità di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 5 della citata legge n. 291 sulla base della sola deliberazione consiliare di assunzione del prestito regolarmente approvata dal competente organo regionale.
I termini di cui all'articolo 2 della
Art. 17. Completamento di opere già di competenza statale.
La competenza a definire i procedimenti amministrativi, di cui all'art. 10 del
I tempi e le modalità del procedimento di trasferimento saranno concordati tra le regioni interessate e gli organi decentrati del Ministero dei lavori pubblici.
Per provvedere agli oneri derivanti da revisione dei prezzi contrattuali, indennità di espropriazione, perizie di variante e suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed oneri fiscali in pendenza dell'esecuzione di dette opere pubbliche, è autorizzata la spesa di lire 35 miliardi da iscriversi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.
Il Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro determina ed accredita, sulla base di fabbisogni predisposti dalle regioni interessate, la quota spettante a ciascuna di esse per far fronte agli oneri di cui sopra.
TITOLO VII
Finanziamento di opere a carico dello Stato
Art. 18. Interventi a cura del Ministero dei lavori pubblici.
E' autorizzata la spesa di lire 115 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per provvedere al completamento di opere in corso, di competenza dello Stato e finanziate con leggi speciali, ivi compresi gli oneri maturati e maturandi per la revisione dei prezzi contrattuali, indennità di espropriazione, perizie di variante o suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed imposta sul valore aggiunto.
Con i fondi di cui al precedente comma può provvedersi altresì al finanziamento di opere idrauliche di competenza statale, di edilizia demaniale, di difesa degli abitati dall'azione erosiva del mare ai sensi della
Con i fondi anzidetti può provvedersi, inoltre, alla concessione da parte del Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con il Ministro per la marina mercantile, di contributi, in misura non superiore all'80 per cento, a favore degli enti concessionari delle opere di costruzione dei bacini di carenaggio, di cui alle leggi 10 luglio 1969, n. 470, 27 dicembre 1973, n. 927 e 28 gennaio 1974, n. 58, per far fronte ai maggiori oneri conseguenti all'applicazione di clausole contrattuali di revisione dei prezzi.
Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, provvede con propri decreti alla ripartizione dei fondi tra le categorie di opere e di oneri di cui ai precedenti commi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto- legge.
Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni, fino alla concorrenza dell'importo autorizzato col primo comma del presente articolo, ancor prima dell'iscrizione in bilancio dell'importo stesso.
Fermo restando il disposto dell'articolo 11 della
TITOLO VIII
Snellimento dei controlli
Art. 19. Controllo della Corte dei conti. [29]
TITOLO IX
Disposizioni per la copertura finanziaria
Art. 20. Costituzione fondo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 2.022 miliardi, che sarà accreditato ad apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, denominato «Conto speciale per il finanziamento di provvedimenti urgenti per l'economia (esportazioni, edilizia, opere pubbliche)».
Le operazioni finanziarie di cui al precedente comma possono essere effettuate nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzati, in deroga anche a disposizioni di legge e statuto, oppure di emissioni di buoni poliennali del Tesoro, oppure di certificati speciali di credito, oppure, in deroga a quanto previsto dall'art. 71 della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, di emissione di buoni ordinari del Tesoro. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi dal secondo al nono, della
Agli oneri derivanti dalle operazioni finanziarie suddette per gli anni 1975 e 1976, si farà fronte con una corrispondente maggiorazione dell'ammontare delle singole operazioni effettuate.
Art. 21. Copertura finanziaria.
All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per gli anni 1975, 1976 e 1977, si provvede con le disponibilità del «Conto speciale» di cui al precedente articolo che, a tal fine saranno fatte affluire all'entrata del bilancio statale e correlativamente iscritte nella parte passiva del bilancio medesimo in relazione alle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli precedenti [31].
Le regioni iscrivono le somme risultanti dai piani di riparto in appositi capitoli di entrata e di spesa dei propri bilanci riferiti ai singoli programmi di intervento previsti dal presente decreto [32].
Le somme destinate alle singole regioni in base ai vari piani di riparto delle autorizzazioni di spesa destinate dal presente decreto alle regioni stesse saranno versate dal Ministero del tesoro in appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale, dai quali le regioni effettueranno i prelevamenti bimestralmente su richiesta di accredito a favore del tesoriere regionale effettuata sulla base di relazioni indicative dei fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione dei programmi di intervento [33].
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Alle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle competenze di esse spettanti ai sensi del
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[4] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[5] Articolo aggiunto dall'art. 1 della
[6] Articolo aggiunto dall'art. 1 della
[7] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[8] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[9] Articolo aggiunto dall'art. 1 della
[10] Articolo aggiunto dall'art. 1 della
[11] Comma così modificato dall'art. 1 della
[12] Comma così modificato dall'art. 1 della
[13] Articolo aggiunto dall'art. 1 della
[14] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[15] Articolo aggiunto dall'art. 1 della
[16] Articolo aggiunto dall'art. 1 della
[17] Articolo aggiunto dall'art. 1 della
[18] Articolo abrogato dall'art. 161 del
[19] Articolo abrogato dall'art. 161 del
[20] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[21] Comma così modificato dall'art. 1 della
[22] Comma soppresso dall'art. 1 della
[23] Comma soppresso dall'art. 1 della
[24] Comma soppresso dall'art. 1 della
[25] Articolo aggiunto dall'art. 1 della
[26] Articolo aggiunto dall'art. 1 della
[27] Comma così modificato dall'art. 1 della
[28] Articolo aggiunto dall'art. 1 della
[29] Articolo soppresso dall'art. 1 della
[30] Comma così modificato dall'art. 1 della
[31] Comma così modificato dall'art. 1 della
[32] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[33] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[34] Articolo aggiunto dall'art. 1 della