§ 38.2.17 - D.M. 11 febbraio 1987, n. 25.
Regolamento dei rapporti finanziari tra la Cassa depositi e prestiti e il Fondo speciale con gestione autonoma di cui alla legge 18 dicembre 1986, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.2 condoni e sanatorie
Data:11/02/1987
Numero:25


Sommario
Art. 1.      E' istituito, per il regolamento dei rapporti finanziari tra la Cassa depositi e prestiti e il Fondo speciale con gestione autonoma di cui alla legge 18 dicembre 1986, n. 891, un conto corrente, [...]
Art. 2.      I mezzi finanziari verranno anticipati, da parte della Cassa secondo le effettive necessità del Fondo predetto.
Art. 3.      Il rimborso dei sopraindicati mezzi finanziari sarà effettuato a cura del Fondo speciale al rientro dei capitali provenienti dai mutuatari e sarà imputato alle anticipazioni concesse dalla Cassa [...]
Art. 4.      Sono a carico del Fondo speciale le spese di amministrazione, da rimborsare alla Cassa depositi e prestiti, nella misura stabilita con delibera del consiglio di amministrazione della Cassa [...]
Art. 5.      Il limite degli importi annuali dei mutui erogabili a valere sul Fondo speciale è determinato in lire 1.000 miliardi per l'anno 1987.
Art. 6.      La Cassa depositi e prestiti, per l'anno 1987, darà il proprio benestare agli istituti convenzionati sulla base delle richieste presentate in ordine cronologico giornaliero fino ad un massimo di [...]
Art. 7.      La Cassa depositi e prestiti, in base ad una comunicazione mensile sui contratti stipulati dagli istituti convenzionati, accrediterà gli importi su un apposito conto infruttifero intestato [...]
Art. 8.      I mutui avranno durata ventennale con inizio dell'ammortamento al 1° gennaio successivo a quello di stipula dell'atto di erogazione a saldo e saranno rimborsati mediante pagamento di rate [...]
Art. 9.      Il residuo debito di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 18 dicembre 1986, n. 891, viene calcolato mediante l'attualizzazione al tasso del 13% effettivo annuo delle rate residue [...]


§ 38.2.17 - D.M. 11 febbraio 1987, n. 25.

Regolamento dei rapporti finanziari tra la Cassa depositi e prestiti e il Fondo speciale con gestione autonoma di cui alla legge 18 dicembre 1986, n. 891, recante disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa.

(G.U. 14 febbraio 1987, n. 37).

 

Art. 1.

     E' istituito, per il regolamento dei rapporti finanziari tra la Cassa depositi e prestiti e il Fondo speciale con gestione autonoma di cui alla legge 18 dicembre 1986, n. 891, un conto corrente, al saggio reciproco d'interesse praticato per i mutui della Cassa depositi e prestiti, da liquidarsi a semestralità posticipate.

 

     Art. 2.

     I mezzi finanziari verranno anticipati, da parte della Cassa secondo le effettive necessità del Fondo predetto.

 

     Art. 3.

     Il rimborso dei sopraindicati mezzi finanziari sarà effettuato a cura del Fondo speciale al rientro dei capitali provenienti dai mutuatari e sarà imputato alle anticipazioni concesse dalla Cassa soltanto dopo che saranno rimborsate le spese di amministrazione e qualsiasi altro onere comunque a carico del Fondo.

 

     Art. 4.

     Sono a carico del Fondo speciale le spese di amministrazione, da rimborsare alla Cassa depositi e prestiti, nella misura stabilita con delibera del consiglio di amministrazione della Cassa stessa.

 

     Art. 5.

     Il limite degli importi annuali dei mutui erogabili a valere sul Fondo speciale è determinato in lire 1.000 miliardi per l'anno 1987.

 

     Art. 6.

     La Cassa depositi e prestiti, per l'anno 1987, darà il proprio benestare agli istituti convenzionati sulla base delle richieste presentate in ordine cronologico giornaliero fino ad un massimo di 900 miliardi; i restanti 100 miliardi, accantonati per far fronte alle richieste insoddisfatte, verranno ripartiti in proporzione alle domande raccolte dagli istituti stessi.

 

     Art. 7.

     La Cassa depositi e prestiti, in base ad una comunicazione mensile sui contratti stipulati dagli istituti convenzionati, accrediterà gli importi su un apposito conto infruttifero intestato all'istituto presso la tesoreria della Banca d'Italia.

 

     Art. 8.

     I mutui avranno durata ventennale con inizio dell'ammortamento al 1° gennaio successivo a quello di stipula dell'atto di erogazione a saldo e saranno rimborsati mediante pagamento di rate semestrali scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno secondo le modalità previste dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1986, n. 891, con gli interessi di preammortamento a carico del mutuatario.

 

     Art. 9.

     Il residuo debito di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 18 dicembre 1986, n. 891, viene calcolato mediante l'attualizzazione al tasso del 13% effettivo annuo delle rate residue relative ad un piano di ammortamento predisposto allo stesso tasso, sin dall'inizio.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.