§ 55.2.3 – L. 22 marzo 1971, n. 184.
Interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.2 ristrutturazioni e riconversioni industriali
Data:22/03/1971
Numero:184


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      L'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI), l'Istituto mobiliare italiano (IMI) e l'Istituto per la [...]
Art. 6.      Al capitale della società, che sarà sottoscritto in una o più volte, potranno concorrere l'IMI sino a lire 30 miliardi, l'EFIM, l'ENI e l'IRI sino a lire 10 miliardi [...]
Art. 7.      Alla costituzione e all'attività della società finanziaria di cui al precedente articolo, nonchè ai suoi rapporti con le società collegate, si applica il trattamento [...]
Art. 8.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a somministrare all'IMI, in aggiunta agli importi previsti dall'art. 4 della legge 18 dicembre 1961, n. 1470 e successive [...]
Art. 9.      All'onere complessivo di lire 110 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni [...]


§ 55.2.3 – L. 22 marzo 1971, n. 184.

Interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali.

(G.U. 28 aprile 1971, n. 105).

 

Titolo I

 

     Art. 1. [1]

 

          Art. 2. [2]

 

          Art. 3. [3]

 

          Art. 4. [4]

 

Titolo II

 

          Art. 5.

     L'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI), l'Istituto mobiliare italiano (IMI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) sono autorizzati a costituire una società finanziaria per azioni. Tale società, per concorrere al mantenimento ed all'accrescimento dei livelli di occupazione compromessi da difficoltà transitorie di imprese industriali, effettua interventi sulla base di piani di riassetto o riconversione, atti a comprovare la concreta possibilità del risanamento delle imprese interessate, nelle seguenti forme:

     1) assumere partecipazioni in società industriali che versino in condizioni di difficoltà finanziaria o gestionale, giudicate, in base al piano di riassetto o riconversione, transitorie e superabili, al fine di realizzare le migliori condizioni per la riorganizzazione delle imprese e per una successiva cessione delle partecipazioni stesse;

     2) costituire o concorrere a costituire società per la gestione o per il rilievo di aziende industriali al fine di realizzare le migliori condizioni per la riorganizzazione di aziende e per una loro successiva cessione;

     3) concedere finanziamenti, anche a tassi agevolati, alle società di cui ai numeri 1) e 2).

     Gli interventi della società finanziaria ai sensi del presente articolo possono essere condizionati dalla stessa società, oltre che all'approvazione del piano di riassetto o di riconversione, anche all'assunzione di particolari obblighi da parte degli azionisti delle società titolari delle aziende industriali oggetto d'intervento della società finanziaria.

     Il CIPE delibera le direttive alle quali deve attenersi la società finanziaria sopra indicata.

 

          Art. 6.

     Al capitale della società, che sarà sottoscritto in una o più volte, potranno concorrere l'IMI sino a lire 30 miliardi, l'EFIM, l'ENI e l'IRI sino a lire 10 miliardi ciascuno.

     Esclusivamente per consentire le sottoscrizioni di cui al comma precedente, i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 10 miliardi ciascuno e l'onere relativo di lire 30 miliardi sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali.

     Le eventuali riduzioni del capitale della società finanziaria per perdite saranno portate, per la rispettiva quota di competenza, in detrazione dei fondi di dotazione di ciascun ente, con decreto del Ministro per le partecipazioni statali di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a conferire lire 30 miliardi al patrimonio dell'IMI.

     Di tale conferimento l'IMI potrà disporre per sottoscrivere il capitale della società di cui al primo comma del presente articolo.

     Le somme di cui al presente articolo saranno depositate dall'EFIM, dall'ENI, dall'IMI e dall'IRI, sino al momento del loro versamento a capitale sociale, in conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato.

 

          Art. 7.

     Alla costituzione e all'attività della società finanziaria di cui al precedente articolo, nonchè ai suoi rapporti con le società collegate, si applica il trattamento tributario indicato nel primo comma del precedente art. 4.

     Gli onorari notarili sono ridotti ad un quarto.

     Gli aumenti dei fondi di dotazione ed il conferimento di cui al precedente articolo, nonchè il capitale della società finanziaria, sono esenti dall'imposta di cui all'art. 145 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, limitatamente all'aliquota gravante sul patrimonio imponibile.

 

Titolo III

 

          Art. 8.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a somministrare all'IMI, in aggiunta agli importi previsti dall'art. 4 della legge 18 dicembre 1961, n. 1470 e successive integrazioni, nuovi fondi per la concessione, entro il limite di lire 10 miliardi, di finanziamenti relativi a richieste di mutuo presentate sino alla data del 3 dicembre 1970, con le modalità previste dalla legge predetta e successive modificazioni.

     (Omissis) [5].

 

          Art. 9.

     All'onere complessivo di lire 110 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare negli anni finanziari 1971 e 1972, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.

     I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.

     Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

     Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

     Per l'emissione dei buoni pluriennali del Tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

     Per l'emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 13 marzo 1967, numero 267.

     Ove le estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata, all'uopo, con un rappresentante della direzione generale del Tesoro.

     Per le operazioni finanziarie relative all'anno 1971, alle spese e agli interessi, si provvede con una corrispondente maggiorazione del ricavo netto da realizzare.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni finanziari 1971 e 1972 le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Articolo abrogato dall'art. 17 della L. 12 agosto 1977, n. 675.

[2] Articolo abrogato dall'art. 17 della L. 12 agosto 1977, n. 675.

[3] Articolo abrogato dall'art. 17 della L. 12 agosto 1977, n. 675.

[4] Articolo abrogato dall'art. 17 della L. 12 agosto 1977, n. 675.

[5] Comma abrogato dall'art. 2 della L. 4 agosto 1975, n. 403.