§ 10.3.43 - D.L. 31 luglio 1987, n. 317.
Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.3 emigrazione e immigrazione
Data:31/07/1987
Numero:317


Sommario
Art. 1.  (Obbligatorietà delle assicurazioni sociali per i lavoratori italiani operanti all'estero)
Art. 2.  (Condizioni di lavoro dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all'estero).
Art. 2 bis.  (Sanzioni)
Art. 3.  (Modalità di applicazione delle assicurazioni sociali)
Art. 4.  (Criteri per le contribuzioni
Art. 5.  (Normativa per il lavoratore inviato in trasferta all'estero)
Art. 6.  Copertura finanziaria
Art. 7.  Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas
Art. 8.  Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette
Art. 9.  Fondo di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private
Art. 10.  Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
Art. 11.  Fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo
Art. 12.  Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea
Art. 13.  Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia
Art. 14.  Pensioni integrate al trattamento minimo
Art. 15. 


§ 10.3.43 - D.L. 31 luglio 1987, n. 317. [1]

Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS.

(G.U. 3 agosto 1987, n. 179)

 

     Art. 1. (Obbligatorietà delle assicurazioni sociali per i lavoratori italiani operanti all'estero) [2]

     1. I lavoratori italiani operanti all'estero, in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, alle dipendenze dei datori di lavoro italiani e stranieri di cui al comma 2, sono obbligatoriamente iscritti alle seguenti forme di previdenza ed assistenza sociale, con le modalità in vigore nel territorio nazionale, salvo quanto disposto dagli articoli da 1 a 5:

     a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

     b) assicurazione contro la tubercolosi;

     c) assicurazione contro la disoccupazione involontaria;

     d) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

     e) assicurazione contro le malattie;

     f) assicurazione di maternità.

     2. Sono tenuti ad osservare le disposizioni degli articoli da 1 a 5, per i lavoratori italiani assunti nel territorio nazionale o trasferiti da detto territorio per l'esecuzione di opere, commesse o attività lavorative in Paesi extracomunitari:

     a) i datori di lavoro residenti, domiciliati o aventi la propria sede, anche secondaria, nel territorio nazionale;

     b) le società costituite all'estero con partecipazione italiana di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile;

     c) le società costituite all'estero, in cui persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana partecipano direttamente, o a mezzo di società da esse controllate, in misura complessivamente superiore ad un quinto del capitale sociale;

     d) i datori di lavoro stranieri.

     3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di assunzione di lavoratori italiani in Paesi extracomunitari [3] .

     4. [I lavoratori italiani che sono disponibili a svolgere attività all'estero devono iscriversi in apposita lista di collocamento tenuta dall'ufficio regionale del lavoro del luogo di residenza, il quale rilascia il nulla osta all'assunzione che può avvenire con richiesta nominativa. L'iscrizione nella lista è compatibile con quella nella lista ordinaria di collocamento. Il lavoratore che stipula un contratto per l'estero può chiedere di mantenere l'iscrizione nella lista ordinaria] [4].

 

          Art. 2. (Condizioni di lavoro dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all'estero). [5]

     1. Il contratto di lavoro dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all'estero prevede:

     a) un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative per la categoria di appartenenza del lavoratore, e, distintamente, l'entità delle prestazioni in denaro o in natura connesse con lo svolgimento all'estero del rapporto di lavoro;

     b) la possibilità per i lavoratori di ottenere il trasferimento in Italia della quota di valuta trasferibile delle retribuzioni corrisposte all'estero, fermo restando il rispetto delle norme valutarie italiane e del Paese d'impiego;

     c) un'assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro dal luogo stesso, per i casi di morte o di invalidità permanente;

     d) il tipo di sistemazione logistica;

     e) idonee misure in materia di sicurezza.

 

          Art. 2 bis. (Sanzioni) [6]

     [1. Chiunque operando in proprio o per conto terzi, svolge attività di mediazione per l'assunzione o il trasferimento fuori del territorio nazionale di lavoratori italiani in violazione dell'articolo 2, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e, per ogni lavoratore reclutato, con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni.

     2. I datori di lavoro che, senza la prescritta autorizzazione di cui all'articolo 2, impiegano fuori del territorio nazionale lavoratori italiani, sono puniti con una ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni e nei casi più gravi, con l'arresto da tre mesi ad un anno.

     3. La sanzione di cui al precedente comma 2 non si applica ai datori di lavoro nella ipotesi di cui all'articolo 2, comma 6.]

 

          Art. 3. (Modalità di applicazione delle assicurazioni sociali) [7]

     1. I regimi assicurativi di cui all'articolo 1, si applicano con le particolarità di seguito indicate:

     a) per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la tabella delle malattie professionali vigente in Italia viene aggiornata in relazione alle tecnopatie proprie delle aree geografiche dove i lavoratori svolgono la propria attività, con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentito l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

     b) per l'assicurazione contro le malattie, le prestazioni sanitarie spettano ai lavoratori assicurati ed ai familiari a carico, ancorché residenti o dimoranti in Italia, secondo le norme della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dei relativi decreti delegati, e successive modificazioni ed integrazioni. Per l'ottenimento delle prestazioni economiche di malattia, il lavoratore è tenuto, entro cinque giorni dal relativo rilascio, a trasmettere al datore di lavoro il certificato medico attestante l'inizio e la durata presunta della malattia, nonché ad inviare il certificato di diagnosi alla locale rappresentanza diplomatica o consolare che, dopo verifica da parte di un medico di fiducia, ne cura l'inoltro all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

     c) per l'assicurazione di maternità, l'indennità economica di maternità è dovuta per i periodi previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dietro presentazione al datore di lavoro e all'INPS dei certificati attestanti, rispettivamente, la data presunta e quella effettiva del parto, verificati da un medico di fiducia della locale rappresentanza diplomatica o consolare.

     2. Le prestazioni economiche relative alle assicurazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), d), e) ed f) sono liquidate sulla base della retribuzione convenzionale imponibile di cui all'articolo 4; per il trattamento speciale di disoccupazione si applica il limite fissato ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

     3. Nel caso in cui per la malattia o l'infortunio o la malattia professionale venga corrisposta al lavoratore una prestazione da parte dell'Ente estero presso il quale il lavoratore stesso è obbligatoriamente iscritto in forza della legislazione locale, l'Istituto previdenziale nazionale, erogatore di analoga prestazione economica, riduce quest'ultima in misura corrispondente.

     4. I datori di lavoro sono tenuti ad anticipare gli oneri per l'assistenza sanitaria indiretta di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d) ed e), nei limiti di quanto previsto dalle norme di attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le indennità economiche di malattia, maternità, le indennità di invalidità temporanea assoluta dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

     5. I datori di lavoro possono richiedere il rimborso delle somme anticipate per l'assistenza sanitaria di cui al comma 4 con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618.

     6. Le somme anticipate per il trattamento economico di malattia e maternità sono conguagliate, in conformità alla legislazione nazionale, dal datore di lavoro con i contributi dovuti; quelle relative al trattamento di infortunio e malattia professionale sono rimborsate trimestralmente dall'INAIL.

     7. La locale autorità diplomatica o consolare fa effettuare controlli sugli eventi che hanno determinato il diritto alle prestazioni su richiesta degli enti assicuratori e dei datori di lavoro.

     8. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, esonerare dall'obbligo del versamento dei contributi, dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie per i dipendenti stranieri, le imprese straniere appartenenti a Paesi che concedono analogo esonero alle imprese italiane operanti sul loro territorio per i lavoratori italiani alle loro dipendenze.

     9. Il Ministero degli affari esteri promuove la stipula di accordi in materia di sicurezza sociale con i Paesi con i quali non siano vigenti convenzioni o accordi in merito.

 

          Art. 4. (Criteri per le contribuzioni [8])

     1. I contributi dovuti per i regimi assicurativi di cui all'articolo 1, a decorrere dal periodo di paga in corso al 9 gennaio 1986, sono calcolati su retribuzioni convenzionali. Tali retribuzioni, fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con quello delle finanze, sono determinate con riferimento e comunque in misura non inferiore ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei. Il decreto anzidetto è emanato per gli anni 1986 e 1987 entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per gli anni successivi entro il 31 gennaio di ciascun anno. [9]

     2. Le aliquote contributive relative ai regimi assicurativi di cui all'articolo 1 sono stabilite come segue:

     a) per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, alla disoccupazione involontaria, nonché alla tubercolosi, nelle misure previste dalla legislazione nazionale. L'aliquota complessiva a carico del datore di lavoro è ridotta di dieci punti, da utilizzare fino ad esaurimento sulle singole aliquote delle gestioni assicurative interessate, nell'ordine indicato all'articolo 1. Il relativo onere, valutato in lire 4.300 milioni per il 1986, in lire 45 miliardi per il 1987 ed in lire 60 miliardi a decorrere dal 1988 è posto a carico del bilancio dello Stato;

     b) per il regime assicurativo contro le malattie e per la maternità, nelle misure previste dalla legislazione nazionale. A favore dei datori di lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 19 gennaio 1987, si applicano, cumulativamente, le riduzioni previste dalla legislazione nazionale in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali. Nei confronti dei datori di lavoro che apprestano idonei presidi sanitari a favore dei dipendenti o assicurano comunque a proprie spese l'assistenza sanitaria nel Paese estero, ovvero assicurano i dipendenti contro le malattie in regime obbligatorio in virtù della legislazione del Paese estero, può, con specifici decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della sanità, essere ridotto il contributo per assistenza sanitaria, tenuto conto delle prestazioni come sopra assicurate [10] ;

     c) per il regime assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nelle misure previste da apposita tariffa approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera dell'INAIL. In attesa dell'emanazione di detta tariffa, i premi sono determinati in base ai valori medi dei sottogruppi previsti dalla tariffa ordinaria. Qualora nello Stato estero sia obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e il datore di lavoro dimostri di aver ottemperato ai relativi obblighi, i predetti valori sono ridotti, in misura corrispondente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

     3. Per tutto quanto non disposto dagli articoli da 1 a 5 in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali trovano applicazione le norme contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni.

     4. I datori di lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, sono tenuti al pagamento del contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto istituito presso l'INPS dall'articolo 2, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297.

 

          Art. 5. (Normativa per il lavoratore inviato in trasferta all'estero) [11]

     1. Per i lavoratori inviati in trasferta all'estero l'indennità di trasferta, anche se corrisposta con continuità ed indipendentemente dal luogo in cui la trasferta è svolta, è esclusa dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per una quota pari all'ammontare esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. I versamenti contributivi relativi ai predetti emolumenti restano validi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [12] .

     2. I contratti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, stipulati dal datore di lavoro a favore dei lavoratori che, per effetto delle disposizioni del presente decreto, vengono ad essere compresi fra le persone soggette all'obbligo assicurativo, sono risolti a seguito di richiesta del datore di lavoro contraente.

     3. Le disposizioni del presente articolo e degli articoli da 1 a 4 non si applicano alle assunzioni ed ai trasferimenti effettuati dalla pubblica amministrazione nonché, salvo quanto disposto dai precedenti commi, ai lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera e agli appartenenti al personale di volo, alle dipendenze dei datori di lavoro indicati all'articolo 1, comma 2.

 

          Art. 6. Copertura finanziaria [13]

     1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli da 1 a 5, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, valutato in lire 4.300 milioni per l'anno 1986, in lire 45 miliardi per l'anno 1987 e in lire 60 miliardi annui a decorrere dall'anno 1988, si provvede, quanto a lire 4.300 milioni per l'anno 1986, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme per la tutela dei lavoratori italiani dipendenti da imprese operanti all'estero nei Paesi extracomunitari", e, quanto a lire 45 miliardi per l'anno 1987 e a lire 60 miliardi annui per ciascuno degli anni 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al medesimo capitolo per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 7. Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas

     1. Le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas sono aumentate degli stessi importi mensili derivanti dall'applicazione della legge 15 aprile 1985, n. 140, alle quote di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

     2. Gli aumenti di cui al comma 1 sono corrisposti con le stesse decorrenze ed entro gli stessi limiti previsti dalla legge 15 aprile 1985, n. 140.

     3. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente articolo, pari a 2 miliardi di lire annue, si provvede con il corrispondente minore onere derivante al Fondo dall'applicazione della legge 15 aprile 1985, n. 140.

 

          Art. 8. Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette

     1. Le pensioni a carico del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette sono aumentate degli stessi importi mensili derivanti dall'applicazione della legge 15 aprile 1985, n. 140, alle quote di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

     2. Gli aumenti di cui al comma 1 sono corrisposti con le stesse decorrenze ed entro gli stessi limiti previsti dalla legge 15 aprile 1985, n. 140.

     3. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente articolo, pari a 5,2 miliardi di lire annue, si provvede con il corrispondente minore onere derivante al Fondo dall'applicazione della legge 15 aprile 1985, n. 140.

 

          Art. 9. Fondo di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private

     1. Con effetto dal 1° luglio 1985, le pensioni a carico del Fondo di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e delle aziende elettriche private, aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, sono aumentate nelle seguenti misure:

     a) 4 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1978;

     b) 3,5 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1978-31 dicembre 1978;

     c) 3 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1979;

     d) 2,5 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1980-30 giugno 1982.

     2. Agli effetti di cui al comma 1, per le pensioni di riversibilità è presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette.

     3. Le percentuali di aumento di cui al comma 1 si applicano sulla pensione spettante al 30 giugno 1985.

     4. Gli aumenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 non possono rispettivamente superare gli importi mensili di L. 85.000, 70.000, 40.000 e 25.000.

     5. Gli aumenti di cui al presente articolo sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica con effetto dalla prima perequazione successiva alla loro attribuzione.

     6. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente articolo, pari a 26 miliardi di lire annue, si provvede, con decorrenza dal 1° gennaio 1987, con una maggiorazione dell'aliquota contributiva dell'1,50 per cento.

 

          Art. 10. Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

     1. Con effetto dal 1° gennaio 1985, le pensioni a carico del Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, sono aumentate nelle seguenti misure:

     a) 9 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1973;

     b) 7 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1973-31 dicembre 1977;

     c) 5 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1978-31 dicembre 1980;

     d) 3 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1981-30 giugno 1982.

     2. Agli effetti di cui al comma 1, per le pensioni di riversibilità è presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette.

     3. Le percentuali di aumento di cui al comma 1 si applicano sull'importo della pensione, al netto delle quote aggiuntive di cui all'articolo 10, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, spettante al 31 dicembre 1984.

     4. Gli aumenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 non possono rispettivamente superare gli importi mensili di L. 50.000, 40.000, 30.000 e 20.000 e sono corrisposti entro un importo pari al 50 per cento degli anzidetti limiti massimi dal 1° gennaio 1985 e per il residuo importo dal 1° gennaio 1987.

     5. Gli aumenti di cui al presente articolo sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica con effetto dalla prima perequazione successiva alla loro attribuzione.

     6. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente articolo, pari a 15 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1985 e 1986 ed a 30 miliardi di lire annue a partire dal 1987, si provvede con una maggiorazione dell'aliquota contributiva nella misura dello 0,93 per cento per il secondo semestre dell'anno 1986 e dello 0,87 per cento dal 1° gennaio 1987.

 

          Art. 11. Fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo

     1. Con effetto dal 1° luglio 1985, le pensioni a carico del Fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, sono aumentate nelle seguenti misure:

     a) 32 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965;

     b) 27 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1965-30 aprile 1968;

     c) 27 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 15 maggio 1968-31 dicembre 1969;

     d) 22 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1970-31 dicembre 1971;

     e) 22 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1972-28 febbraio 1973;

     f) 16 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 15 marzo 1973-31 dicembre 1977;

     g) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1978-30 giugno 1982.

     2. Agli effetti di cui al comma 1, per le pensioni di riversibilità è presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette.

     3. Le percentuali di aumento di cui al comma 1 si applicano sull'importo della pensione, al netto delle quote aggiuntive di cui all'articolo 10, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, spettante al 31 dicembre 1984.

     4. Gli aumenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del comma 1 non possono rispettivamente superare gli importi mensili di L. 85.000, 85.000, 70.000, 70.000, 40.000, 40.000 e 25.000.

     5. Gli aumenti di cui al presente articolo sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica con effetto dalla prima perequazione successiva alla loro attribuzione.

     6. Gli oneri derivanti dai miglioramenti delle pensioni di cui al presente articolo, valutati in lire 12,6 miliardi per l'anno 1987, in lire 17,9 miliardi per l'anno 1988 e in lire 9,4 miliardi a decorrere dal 1989, sono posti a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

 

          Art. 12. Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea

     1. Con effetto dal 1° gennaio 1985, le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, sono aumentate nelle seguenti misure:

     a) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 15 maggio 1968;

     b) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 15 maggio 1968-31 dicembre 1971;

     c) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1972-31 dicembre 1977;

     d) 6 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1978-31 dicembre 1980;

     e) 3,5 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1981-31 dicembre 1981;

     f) 1,5 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1982-30 giugno 1982.

     2. Agli effetti di cui al comma 1, per le pensioni di riversibilità è presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette.

     3. Le percentuali di aumento di cui al comma 1 si applicano sull'importo della pensione spettante al 31 dicembre 1984.

     4. Gli aumenti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1 non possono rispettivamente superare gli importi mensili di L. 85.000, 70.000, 40.000, 25.000, 25.000 e 25.000 e sono corrisposti entro un importo pari al 50 per cento degli anzidetti limiti massimi dal 1° gennaio 1985 e per il residuo importo dal 1° gennaio 1987.

     5. Gli aumenti di cui al presente articolo sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica con effetto dalla prima perequazione successiva alla loro attribuzione.

     6. Agli oneri derivanti dai miglioramenti delle pensioni di cui al presente articolo, pari a 4,8 miliardi di lire in valore capitale, si provvede, con decorrenza 1° luglio 1986, con una maggiorazione dell'aliquota contributiva dello 0,31 per cento per la durata di un quinquennio.

 

          Art. 13. Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia

     1. Con effetto dal 1° luglio 1985, le pensioni di importo superiore al trattamento minimo, a carico del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1971, sono aumentate delle seguenti misure percentuali da applicarsi sull'importo spettante al 31 dicembre 1984:

     a) 22 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1957;

     b) 17 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1957-31 dicembre 1963;

     c) 12 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1964-31 dicembre 1967;

     d) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1968-31 dicembre 1970.

     2. Gli aumenti di cui al comma 1 non possono superare l'importo di L. 150.000 mensili, nè essere inferiori all'aumento derivante dall'applicazione del comma 5 alle pensioni aventi la stessa anzianità contributiva.

     3. Con effetto dal 1° luglio 1985, le pensioni di importo superiore al trattamento minimo, aventi decorrenza compresa nel periodo 1° gennaio 1971-30 giugno 1982, sono maggiorate di un importo pari al 40 per cento della differenza tra l'ammontare originario della pensione, rivalutato in base all'incremento dell'indice annuo del costo della vita e l'ammontare della pensione stessa spettante alla data del 1° gennaio 1983. Per la determinazione di tale differenza, l'importo originario della pensione è rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno di decorrenza della pensione stessa e l'anno 1983. Se l'importo originario rivalutato risulta superiore a quello della pensione spettante alla predetta data del 1° gennaio 1983, senza che il 40 per cento della relativa differenza raggiunga le L. 10.000 mensili, la maggiorazione dovuta è arrotondata a tale importo.

     4. Gli aumenti di cui al comma 3 sono corrisposti per intero fino all'importo di L. 150.000 mensili e per la parte eccedente tale importo sono corrisposti nella misura del 25 per cento. In ogni caso, l'aumento che risulta dall'applicazione della predetta percentuale non può superare quello derivante dall'applicazione dei miglioramenti previsti al comma 3 all'importo mensile originario delle pensioni, di cui alla allegata tabella, aventi lo stesso anno di decorrenza.

     5. Con effetto dal 1° luglio 1985, per le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, è raddoppiato l'importo della maggiorazione del trattamento minimo per ciascun anno di iscrizione oltre il quindicesimo, di cui all'articolo 4 della legge 22 ottobre 1973, n. 672, nella misura in essere al 31 dicembre 1984.

     6. Le pensioni spettanti ai superstiti sono riliquidate applicando alle pensioni dirette, rivalutate a norma dei precedenti commi, le percentuali di riversibilità di cui all'articolo 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e successive modificazioni.

     7. Gli aumenti di cui al presente articolo sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica con effetto dalla prima perequazione successiva alla loro attribuzione.

     8. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente articolo, pari a 18 miliardi di lire annue, si provvede con le disponibilità della gestione.

 

          Art. 14. Pensioni integrate al trattamento minimo

     1. Le pensioni integrate al trattamento minimo a carico dei Fondi di cui agli articoli da 7 a 13 conservano, a tutti gli effetti, la natura anzidetta qualora gli importi delle pensioni non integrate al minimo, maggiorati degli aumenti derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli, non superino l'ammontare del trattamento minimo.

 

          Art. 15.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

     Tabella (prevista nell'art. 13)

Anno di decorrenza

Importo mensile originario delle pensioni

1971

678.039

1972

723.855

1973

837.015

1974

998.514

1975

1.050.378

1976

1.307.652

1977

1.502.406

1978

1.845.156

1979

2.108.958

1980

2.469.150

1981

2.899.149

1982

3.480.216

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 3 ottobre 1987, n. 398.

[2] Rubrica aggiunta dalla legge di conversione.

[3] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[4] Comma abrogato dall'art. 18 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 18 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151.

[6] Articolo inserito dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 18 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151.

[7] Rubrica aggiunta dalla legge di conversione.

[8] Rubrica aggiunta dalla legge di conversione.

[9] Comma così modificato dall'art. 36 della L. 21 novembre 2000, n. 342.

[10] Per un'interpretazione autentica della presente lettera, vedi l' art. 11, comma 3, del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536.

[11] Rubrica aggiunta dalla legge di conversione.

[12] Gli originari primi tre commi sono stati sostituiti dall'attuale primo comma per effetto della legge di conversione. Il presente comma è stato così modificato dall'art. 11 del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536.

[13] Rubrica aggiunta dalla legge di conversione