§ 98.1.26647 - Legge 12 dicembre 1990, n. 377.
Modifica dei commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 5 della legge 7 agosto 1985, n. 427, in materia di concorso per l'accesso alla qualifica di primo [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:12/12/1990
Numero:377


Sommario
Art. 1.      1. I commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 5 della legge 7 agosto 1985, n. 427, recante riordinamento della Ragioneria generale dello Stato, sono sostituiti dai seguenti
Art. 2.      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 68 milioni annui a decorrere dall'anno 1990, si fa fronte mediante corrispondente riduzione [...]


§ 98.1.26647 - Legge 12 dicembre 1990, n. 377.

Modifica dei commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 5 della legge 7 agosto 1985, n. 427, in materia di concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato e disposizioni sull'ordinamento amministrativo della Ragioneria generale dello Stato.

(G.U. 14 dicembre 1990, n. 291)

 

     Art. 1.

     1. I commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 5 della legge 7 agosto 1985, n. 427, recante riordinamento della Ragioneria generale dello Stato, sono sostituiti dai seguenti:

     "3. La nomina alla qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato, di cui al primo comma dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, si consegue mediante concorso, per esami, cui sono ammessi a partecipare gli impiegati delle ex carriere direttive amministrative delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, con qualifica funzionale non inferiore alla nona, che abbiano maturato almeno cinque anni di effettivo servizio in dette carriere e che siano, altresì, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero economia e commercio o scienze politiche.

     4. L'esame del concorso di cui al comma 3 consisterà in due prove scritte ed in un colloquio. Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza, della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni amministrativo-contabili. L'altra prova scritta, a contenuto teorico, verterà su materie e discipline giuridico-amministrative e di contabilità pubblica. Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè sui particolari servizi d'Istituto.

     5. Al colloquio sono ammessi soltanto i candidati che avranno ottenuto una votazione di almeno otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

     6. Il colloquio non si intenderà superato se i candidati non avranno ottenuto la votazione di almeno otto decimi".

     2. L'indennità di carica prevista dall'art. 10, quarto comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, come da ultimo modificato dalla legge 17 dicembre 1986, n. 878, viene corrisposta nella misura e secondo le modalità ivi stabilite, ai dirigenti generali del Ministero del tesoro con funzioni di livello B.

     3. Il numero massimo di cinque ragionerie centrali di maggiore importanza, stabilito al comma 10 dell'art. 24 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è elevato di una unità. Con il relativo decreto del Presidente della Repubblica i posti di dirigente generale sono incrementati di una unità e i posti di qualifica dirigenziale sono ridotti in numero tale da escludere in ogni caso nuove o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato.

     4. Tra i progetti finalizzati ed i progetti-pilota di cui all'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono inseriti quelli concernenti lo studio, la progettazione e la sperimentazione di nuove disposizioni relative alla struttura, classificazione, gestione, controllo ed alle connesse attività di supporto tecnico-giuridico ed operativo delle spese iscritte nel bilancio di previsione dello Stato, delle aziende autonome e degli enti pubblici.

 

          Art. 2.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 68 milioni annui a decorrere dall'anno 1990, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 5871 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli degli anni successivi.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.