Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 12/12/1990 |
Numero: | 377 |
Sommario |
Art. 1. 1. I commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 5 della legge 7 agosto 1985, n. 427, recante riordinamento della Ragioneria generale dello Stato, sono sostituiti dai seguenti |
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 68 milioni annui a decorrere dall'anno 1990, si fa fronte mediante corrispondente riduzione [...] |
§ 98.1.26647 - Legge 12 dicembre 1990, n. 377.
Modifica dei commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 5 della legge 7 agosto 1985, n. 427, in materia di concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato e disposizioni sull'ordinamento amministrativo della Ragioneria generale dello Stato.
(G.U. 14 dicembre 1990, n. 291)
1. I commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 5 della
"3. La nomina alla qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato, di cui al primo comma dell'art. 40 del
4. L'esame del concorso di cui al comma 3 consisterà in due prove scritte ed in un colloquio. Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza, della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni amministrativo-contabili. L'altra prova scritta, a contenuto teorico, verterà su materie e discipline giuridico-amministrative e di contabilità pubblica. Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè sui particolari servizi d'Istituto.
5. Al colloquio sono ammessi soltanto i candidati che avranno ottenuto una votazione di almeno otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.
6. Il colloquio non si intenderà superato se i candidati non avranno ottenuto la votazione di almeno otto decimi".
2. L'indennità di carica prevista dall'art. 10, quarto comma, della
3. Il numero massimo di cinque ragionerie centrali di maggiore importanza, stabilito al comma 10 dell'art. 24 della
4. Tra i progetti finalizzati ed i progetti-pilota di cui all'art. 26 della
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 68 milioni annui a decorrere dall'anno 1990, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 5871 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli degli anni successivi.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.