§ 27.5.14 - D.L. 13 maggio 1991, n. 151 .
Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.5 entrate
Data:13/05/1991
Numero:151


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 5. bis 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 13. bis. 
Art. 14. 
Art. 14. bis. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 18. bis. 
Art. 18. ter. 
Art. 19. 


§ 27.5.14 - D.L. 13 maggio 1991, n. 151 [1].

Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica.

(G.U. 13 maggio 1991, n. 110).

 

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

 

     Art. 1.

     1. Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, i numeri 1) e 2) sono soppressi. [2]

     2. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo il n. 10) è inserito il seguente: “10 bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati (v.d. ex 03.01-03.02). Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi astici e aragoste; ostriche e crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste (v.d. ex 03.03)”;

     b) il n. 58) è sostituito dal seguente:“58) preparazioni e conserve di pesci, escluso il caviale e i suoi succedanei; crostacei e molluschi (compresi i testacei), esclusi astici, aragoste ed ostriche, preparati o conservati (v.d. ex 16.04-ex 16.05)'';

     c) il n. 78) è sostituito dal seguente: “78) preparazioni alimentari composte omogeneizzate (v.d. ex 21.05)'';

     d) il n. 91) è sostituito dal seguente: “91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali, esclusi gli alimenti per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto (v.d. ex 23.07)'';

     e) i numeri 20), 25), 39), 44), 57), 67), 99), 100), 101), 102) e 117) sono soppressi. [3]

     3. L'articolo 15 della legge 6 marzo 1976, n. 51, come sostituito dall'articolo 11 della legge 5 maggio 1989, n. 171, è sostituito dal seguente:

     “Art. 15. 1 Per le cessioni e le importazioni delle imbarcazioni e di natanti da riporto così come definiti dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 19 per cento.".

     4. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 12 per cento per le cessioni ed importazioni di [4]:

     a) astici, aragoste e ostriche (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia; astici, ostriche e aragoste non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore (v. d. ex 03.03). Astici, ostriche e aragoste preparati o conservati (v. d. ex 16.05) [5];

     b) preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione di cani o gatti, condizionate per la vendita al minuto (v. d. ex 23.07) [6];

     c) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe o rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze (v. d. 06.01-06.02) [7];

     d) vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi, greggi, non pelati ne spaccati, ne altrimenti preparati; saggina e trebbia (v. d. ex 14.01 - ex 14.03);

     e) prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: “puffedrice, corn-flakes" e simili (v.d. 19.05);

     f) legno rozzo anche scortecciato o semplicemente sgrossato (v. d. ex 44.03);

     g) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v. d. ex 44.04);

     h) sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato (v. d. 45.01);

     i) materie tessili e loro manufatti, indicati nella sezione XI della tariffa doganale comune vigente alla data del 20 dicembre 1984 e nelle voci 65.01, 65.02, 65.03, 65.04, 65.05, 68.13-A e 13-B e 70.20-B della tariffa stessa, nonché di altri prodotti di cui alla legge 12 agosto 1957, n. 757 e successive modificazioni;

     l) calzature.

     l bis) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce (v.d. 16.03). Salse; condimenti composti; preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati (v.d. 21.04-ex 21.05); [8]

     l ter) dischi, nastri, cassette e videocassette registrati" [9];

     4 bis. [10]

     5. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nell'articolo 13, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: “Per le cessioni dei beni indicati alla lettera e bis) del secondo comma dell'art. 19 la base imponibile è ridotta alla metà qualora la detrazione dell'imposta relativa al loro acquisto o importazione da parte del cedente sia stata operata con la riduzione prevista nella disposizione stessa";

     b) nell'articolo 19, secondo comma, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente lettera: “e bis) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16, nonché alle spese di gestione, di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento";

     c) nell'articolo 27, primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Tuttavia, in deroga a tale disposizione, il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilità, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente può fare riferimento alle annotazioni eseguite durante il secondo mese precedente, dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attività. L'opzione ha effetto per l'intero anno in corso ovvero, per coloro che iniziano l'attività, dalla seconda liquidazione periodica dell'anno";

     d) nell'art. 27, secondo comma, le parole: “Entro lo stesso termine" sono sostituite con le parole: "Entro il termine previsto dal primo comma";

     e) nell'articolo 27, il quarto comma è sostituito dal seguente: “Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'articolo 22 l'importo da versare a norma del secondo comma, o da riportare al mese successivo a norma del terzo, è determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate ai sensi dell'art. 24, diminuiti di una percentuale pari al 3,85 per cento per quelle soggette all'aliquota del quattro per cento, all'8,25 per cento per quelle soggette all'aliquota del nove per cento, al 10,70 per cento per quelle soggette all'aliquota del dodici per cento, al 15,95 per cento per quelle soggette all'aliquota del diciannove per cento ed al 27,55 per cento per quelle soggette all'aliquota del trentotto per cento. In tutti i casi di importi comprensivi di imponibile e di imposta, la quota imponibile può essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo tali importi per 104 quando l'imposta è del quattro per cento, per 109 quando l'imposta è del nove per cento, per 112 quando l'imposta è del dodici per cento, per 119 quando l'imposta è del diciannove per cento, per 138 quando l'imposta è del trentotto per cento, moltiplicando il quoziente per cento e arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all'unità più prossima.".

     6. Nell'articolo 6, comma 2, primo periodo, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, dopo le parole “pari al 65 per cento" sono aggiunte le parole: “, elevato al 70 per cento per i contribuenti che si sono avvalsi della disposizione di cui al secondo periodo del primo comma del predetto art. 27,".

     7. Le modificazioni recate dal presente articolo al primo comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano a partire dalla liquidazione relativa al mese di maggio 1991; per l'anno 1991 l'opzione si esercita e si intende comunicata all'ufficio con la effettuazione, in conformità ai criteri previsti dal secondo periodo del primo comma del predetto art. 27, della liquidazione relativa al mese di maggio ed è vincolante per le liquidazioni relative ai successivi mesi dello stesso anno.

 

          Art. 2.

     1. Alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'art. 21 è sostituito dal seguente:

"Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute

Modo di pagamento

Note

21

Carte di credito

Fisse

Proporzionali

Virtuale

 

 

 

500

 

 

L'imposta dovuta dal soggetto emittente la carta di credito o il documento equipollente, con diritto di rivalsa verso l'intestatario. L'impresa relativa alle operazioni contabilizzate in ciascun mese deve essere versata all'Ufficio del registro su presentazione di apposita denuncia, entro il 20 del mese successivo".

 

- Per ogni operazione di acquisto di beni o servizi d'importo superiore alle lire 50.000 eseguita con l'utilizzo di carte di credito od altri documenti equipollenti che consentono di effettuare il pagamento senza la contestuale corresponsione di denaro, compreso il bancomat P.O.S.

 

 

 

 

      [11]

     b) dopo l'art. 21 è aggiunto il seguente articolo:

"Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute

Modo di pagamento

 

21 bis

Buoni di acquisto ed altri simili titoli in circolazione di importo superiore a lire 150.000

Fisse

Proporzionali

 

Note

 

- per ogni esemplare

800

 

Marche da bollo a ponzone

Non è dovuta altra imposta per quietanza sui titoli"

 

          Art. 3.

     1. Dopo la voce n. 130 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è aggiunta la seguente:

"Numero d'ordine

Indicazione degli atti soggetti a tassa

Ammontare della tassa

Modo di pagamento

Note

 

 

 

 

 

 

131

Licenza o documento sostitutivo della spesa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione (articolo 318 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e articolo 3 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 febbraio 1990, n. 33, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1990)

 

 

1.

La tassa è dovuta con riferimento al numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta.

 

 

 

 

2.

Con decreto del Ministro delle finanze possono essere modificati i termini e le modalità di pagamento del tributo.

 

 

 

 

3.

Le modalità e i termii di versamento all'erario delle tasse riscosse dal concessinario del servizio sono stabiliti con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

 

per ogni mese di utenza

25.000

Congiuntamente allo abbonamento

4.

La tassa non è dovuta per le licenze o i documenti sostitutivi intestati ad invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonché a non vedenti. Per godere della esenzione l'invalidità deve essere attestata dalla competente unità sanitaria locale e la relativa certificazione prodotta al concessinario del servizio all'atto della stipulazione dell'abbonamento. [12]"

 

 

 

 

 

 

     2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal 15 giugno 1991. Per coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già in possesso della licenza o del documento sostitutivo, di cui alla voce n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, la tassa deve essere corrisposta per la prima volta con la seconda bolletta di pagamento emessa successivamente alla predetta data, con riferimento alle mensilità maturate a partire dal 1° giugno 1991; per gli invalidi di cui alla nota 4 della predetta voce n. 131, l'esenzione si applica a decorrere dal periodo di utenza successivo a quello nel corso del quale viene presentata la certificazione sanitaria prevista nella medesima nota.

     3. [Gli enti che effettuano le operazioni indicate negli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, devono versare, contestualmente al pagamento dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate nel primo semestre di ciascun esercizio, anche una somma pari al 90 per cento dell'ammontare di tale imposta, a titolo di acconto di quella relativa alle operazioni da effettuare nel secondo semestre del medesimo esercizio. Con il decreto previsto dall'art. 8, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono stabilite le modalità di applicazione della disposizione del presente comma] [13].

     3 bis. [Se l'ammontare del versamento di cui al comma 3 è superiore a quello dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate nel secondo semestre, gli enti di cui al medesimo comma 3 hanno diritto, a loro scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione del versamento dell'imposta dovuta, a saldo o in acconto, per i semestri successivi ovvero di chiederne il rimborso nella dichiarazione da presentare per il semestre in relazione al quale si verifica l'eccedenza. Con il decreto previsto nel comma 3 sono stabilite anche le modalità di applicazione della disposizione del presente comma. La somma versata in eccedenza è rimborsata ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, con gli interessi di cui al comma 4 dello stesso articolo] [14].

 

          Art. 4.

     1. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:

     a) da L. 61.721 a L. 62.562 e da L. 33.615 a L. 34.456 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, rispettivamente per gli oli da gas da usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico di cui alle lettere F), punto 1), e D), punto 3), della Tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32;

     b) da L. 25.229 a L. 25.481, da L. 28.475 a L. 28.777 e da L. 70.671 a L. 71.628 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi di cui alla lettera H), punti 1 b), 1 c) e 1 d), della predetta Tabella B.

     1 bis. Al comma 3 bis dell'art. 8 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, le parole: “in prodotti chimici di natura diversa, destinati ad autoproduzione" sono sostituite dalle seguenti: “in prodotti di natura diversa, quelli impiegati come combustibili nei forni dei cementifici e quelli destinati alla produzione”. [15]

     2. [16]

     2 bis. All'art. 77, secondo comma, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono aggiunte, in fine, le parole: “anche internazionali espressi in lire italiane”, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: “b bis) mediante bonifico bancario con valuta fissa". [17]

     3. L'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane è aumentata a lire 258 al metro cubo. Nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, l'imposta è dovuta nella misura di lire 164 al metro cubo.

     4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano al consumo di gas metano per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dalla delibera del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986, nonché ai consumi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui.

     5. Le aliquote di imposta stabilite nel comma 3 si applicano a partire dalle fatturazioni emesse dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente ai consumi attribuibili, su base giornaliera, al periodo successivo alla predetta data, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo.

     6. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione istituita con l'art. 1, comma 8, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, si considerano sacchetti di plastica utilizzati come involucri che il venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto delle merci, quelli che oggettivamente presentano i requisiti per tale utilizzazione, quali la presenza di aperture laterali o di maniglie di qualsiasi tipo.

     7. In caso di violazione dell'obbligo di pagamento dell'imposta indicata nel comma 6 si applica, indipendentemente dal pagamento del tributo, la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa; la multa non può essere, comunque, inferiore a lire 5 milioni.

     8. Per l'inosservanza delle prescrizioni dettate in ordine alle modalità di applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine stabilite nei decreti previsti dal comma 8 dell'art. 1 del decreto-legge indicato nel comma 6, si applica la pena pecuniaria da lire 1 milione a lire 5 milioni.

     9. L'accertamento delle violazioni indicate nei commi 7 e 8 è demandato, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della stessa legge, anche ai funzionari degli uffici tecnici di finanza e delle dogane muniti di speciale tessera di riconoscimento nell'ambito delle rispettive competenze.

 

          Art. 5.

     1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole etilico) sono aumentate da L. 764.400 a L. 1.146.600 per ettanidro, alla temperatura di 20 °C.

     2. L'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista fino al 31 dicembre 1992 dall'art. 8, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è aumentata, fino alla predetta data, da L. 618.800 a L. 928.200 per ettanidro, alla temperatura di 20 °C.

     3. Gli aumenti di imposta stabiliti dai commi 1 e 2 si applicano agli alcoli anche se contenuti nei prodotti nazionali o di importazione, da chiunque o comunque detenuti o viaggianti, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non hanno ancora assolto l'imposta di fabbricazione o la corrispondente sovrimposta di confine, nonché alle acquaviti in invecchiamento ad imposta ridotta.

     4. Agli alcoli nazionali o di importazione, tal quali o contenuti nei seguenti prodotti finiti o semilavorati: a) liquori, b) acquaviti, c) estratti alcolici, d) profumerie alcoliche, e) vermouth, marsala, vini aromatizzati e vini liquorosi, che abbiano già assolto il tributo nella precedente misura da chiunque o comunque detenuti o viaggianti, si applica l'aumento nella misura di L. 309.400 ad ettanidro. Sono esclusi dall'aumento gli alcoli detenuti dagli esercizi di minuta vendita in quantità non superiore a 3.000 litri anidri. Per i vermouth, marsala, vini aromatizzati e vini liquorosi, l'aumento di imposta si applica sull'alcole aggiunto, determinato nella misura forfettaria di litri anidri sei per ettolitro di prodotto finito.

     5. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 4, valgono le norme dell'art. 9 della legge 11 maggio 1981, n. 213, e del successivo art. 10, sostituito dall'art. 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777, ad eccezione del termine di effettuazione del versamento della differenza di imposta sulle giacenze dichiarate che viene fissato nel quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     6. La restituzione dell'imposta di fabbricazione prevista dalle vigenti disposizioni per gli alcoli contenuti nei prodotti esportati è effettuata nelle misure di L. 928.200 ad ettanidro fino al 31 dicembre 1992 e di L. 1.146.600 ad ettanidro dal 1° gennaio 1993.

     7. Le agevolazioni fiscali previste dall'art. 29 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388 e successive modificazioni, ed estese ai vini liquorosi ed ai vini aromatizzati con l'art. 4 bis del decreto-legge 15 maggio 1984, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1984, n. 408, sono ridotte al 17 per cento ad eccezione del vino Marsala. [18]

     7 bis. Con decorrenza 1° gennaio 1992, è esente da imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovraimposta di confine lo spirito (alcole etilico) denaturato e destinato ad essere impiegato nella produzione di profumerie alcoliche e di prodotti cosmetici definiti dall'art. 1 della legge 11 ottobre 1986, n. 713. La denaturazione dello spirito destinato ai predetti impieghi viene effettuata con denaturante stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso decreto può essere ammessa la denaturazione con altri denaturanti autorizzati negli Stati membri delle Comunità europee. La esenzione dalla sovraimposta di confine sullo spirito contenuto nelle profumerie alcoliche e nei prodotti cosmetici di importazione viene concessa semprechè lo spirito risulti denaturato con una delle sostanze ammesse negli Stati membri delle Comunità europee. [19]

     7 ter. Sono estese agli estratti alcolici le norme in materia di circolazione recate dal comma 25 dell'art. 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché le norme in materia di restituzioni in caso di esportazione di cui all'art. 10 bis del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331. [20]

 

          Art. 5. bis [21]

     1. Alla legge 11 maggio 1981, n. 213 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al quarto comma dell'art. 5 le parole: “sei mesi'” sono sostituite dalle seguenti: “dodici mesi'”;

     b) dopo l'art. 6 è inserito il seguente: “Art. 6 bis.

1. Su autorizzazione dell'Ufficio tecnico di finanza, i prodotti alcolici gravati da imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovraimposta di confine possono essere ceduti, lavorati, imbottigliati, depositati anche per l'invecchiamento, ovvero trasferiti in cauzione, da opifici o da magazzini fiduciari ubicati nello stesso stabilimento o al di fuori, ad altri opifici, a magazzini doganali di proprietà privata, a magazzini assimilati ai doganali, nell'ambito della stessa impresa o di più imprese.

2. Nel caso di cessione la cauzione prestata dal cedente per l'imposta gravante sui prodotti di cui al comma 1 viene svincolata e deve essere sostituita da altra corrispondente cauzione prestata dal cessionario''.

     2. All'art. 10 bis del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     “4 bis. Alle ditte di cui al comma 1 è consentito l'accredito dell'imposta di fabbricazione anche nel caso di estrazione dai propri magazzini fiduciari. L'accredito è consentito anche nel caso di acquisto di essenze e di estratti alcolici aromatizzanti per quantitativi di alcole corrispondenti in litri anidri a quelli contenuti negli estratti medesimi se destinati alla preparazione delle profumerie e delle bevande alcoliche, in quanto siano destinati all'esportazione anche indiretta, tal quali o trasformati sotto vigilanza finanziaria".

     3. Al regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 1937, n. 1004 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all'art. 1:

     1) il punto 3° è sostituito dal seguente: “3° liquori, essenze, estratti alcolici aromatizzanti per preparare liquori o da servire come liquori, frutta allo o con spirito'';

     2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “anche indiretta, tal quali o trasformati sotto vigilanza finanziaria";

     b) all'art. 2, il primo comma è sostituito dal seguente: “I fabbricanti dei prodotti di cui all'art. 1, sotto l'osservanza delle prescrizioni degli articoli 3 e 4, sono autorizzati ad impiegare spirito e zucchero gravati di imposta anche quando i detti prodotti siano destinati al consumo interno";

     c) l'art. 8 è sostituito dal seguente: “Art. 8.

1. E' mantenuta la restituzione dell'imposta di fabbricazione per lo spirito e per lo zucchero contenuti nei prodotti di cui all'art. 1, preparati all'infuori della vigilanza finanziaria ed esportati all'estero, sotto l'osservanza delle modalità stabilite dall'Amministrazione finanziaria.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, la restituzione dell'imposta sugli spiriti può essere consentita anche per prodotti esportati diversi da quelli indicati nel presente articolo”.

 

          Art. 6.

     1. I consumi di energia elettrica, per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo quali risultano fissati nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, sono esenti dall'imposta erariale di consumo di cui all'art. 9 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291.

     2. I commi 1 e 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, modificato con l'art. 11 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono sostituiti dai seguenti:

     “1. Ferme restando le addizionali di cui all'art. 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, per ogni kWh di consumo di energia elettrica sono dovute le seguenti addizionali erariali:

     a) per qualsiasi uso nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case: 8 lire;

     b) per qualsiasi uso nelle seconde case: 11,50 lire;

     c) per qualsiasi uso in locali e luoghi diverse dalle abitazioni con potenza impegnata fino a 30 kW: 7 lire;

     d) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza impegnata oltre 30 e fino a 3.000 kW: 10,5 lire;

     e) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza impegnata oltre 3.000 kW e per l'energia autoconsumata dalle imprese di autoproduzione: 4 lire.

     2. Sono esclusi dalla addizionale di cui al comma 1, lettera a), i consumi effettuati nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo quali risultano fissati nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi.".

     3. Il comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è sostituito dal seguente:

     “2. Per ogni kWh di consumo di energia elettrica è istituita una addizionale nelle seguenti misure:

     a) lire 28 in favore dei comuni per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, con esclusione delle forniture, con potenza impegnata fino a 3 kW effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo, quali risultano fissati nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi;

     b) lire 6,5 in favore dei comuni e lire 11,5 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese.".

     4. L'esenzione dall'imposta erariale di consumo stabilita dal comma 1 e le aliquote delle addizionali stabilite alle lettere a) e b) del primo capoverso del comma 2 e alla lettera a) del primo capoverso del comma 3 si applicano a partire dalle fatture emesse successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto; se le fatture riguardano anche consumi relativi a periodi precedenti, si applicano le aliquote vigenti nel periodo in cui si sono verificati i consumi.

 

          Art. 7.

     1. L'importo annuo della tassa automobilistica erariale dovuta per i motocicli con potenza fiscale superiore a 6 CV è stabilito in L. 125.000.

     2. [22].

     3. Per gli autocaravan, in aggiunta alla tassa automobilistica, è dovuta una tassa speciale erariale nei seguenti importi [23]:

     a) [24]

     b) autocaravan:

1)

Con potenza fiscale del motore fino a 19 CV

L.

380.000

2)

Con potenza fiscale del motore oltre a 19 CV e fino a 23 CV

L.

480.000

3)

Con potenza fiscale del motore oltre a 23 CV

L.

680.000

 

 

 

 

      [25]

     3 bis. [26]

     4. Alla tassa speciale di cui al comma 3 si applicano le disposizioni in materia di tasse automobilistiche, escluse quelle riguardanti l'addizionale del 5 per cento di cui all'art. 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729.

     5. Per i veicoli per i quali sono state pagate le tasse automobilistiche per periodi fissi che terminano successivamente al 31 maggio 1991, l'integrazione della tassa automobilistica per i motocicli e la tassa speciale erariale per i fuoristrada e gli autocaravan devono essere corrisposte in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi intercorrenti tra quello di entrata in vigore del presente decreto, compreso, fino a quello di scadenza di validità della tassa automobilistica pagata; il pagamento deve essere effettuato nei termini e con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze. Per gli autocaravan per i quali la tassa automobilistica scade nel mese di maggio 1991, anche la tassa speciale erariale relativa a tale mese deve essere corrisposta all'atto del rinnovo della tassa automobilistica stessa e congiuntamente a questa.

     5 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai veicoli fuoristrada di associazioni di volontariato, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultano iscritte nei ruoli di protezione civile presso le rispettive prefetture, e che esercitano gratuitamente il servizio di protezione civile. [27]

 

          Art. 8.

     1. Nell'art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, come sostituito dall'art. 13 della legge 5 maggio 1989, n. 171, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

     “2. La tassa di stazionamento per le unità da diporto di cui al comma 1 è stabilita nei seguenti importi:

     a) natanti:

1)

fino a metri quattro e mezzo fuoritutto, escluso il bompresso, per ogni centimetro

L.

400

2)

per ogni centimentro eccedente metri quattro e mezzo e fino a metri sei fuoritutto, esclso il bompresso

L.

600

3)

per ogni centimetro eccedente i metri sei, escluso il bompresso

L.

800

 

 

 

 

     b) imbarcazioni:

1)

fino a metri otto fuoritutto, escluso il bompresso, per ogni centimetro

L.

1.500

2)

per ogni centimentro eccedente i metri otto e fino a metri dodici fuoritutto, escuso il bompresso

L.

4.000

3)

per ogni centimetro eccedente i dodici metri e fino a metri diciotto fuoritutto, escluso il bompresso

L.

6.000

4)

per ogni centimetro eccedente i metri diciotto, escluso il bompresso

L.

8.000

 

 

 

 

     c) navi:

1)

fino a sessantacinque tonnellate di stazza lorda

L.

30.000.000

2)

oltre sessantacinque tonnellate di stazza lorda

L.

40.000.000.".

 

     2 bis. La tassa di stazionamento non si applica agli apparecchi obbligatori di salvataggio, nonché ai battelli di servizio purché questi rechino l'indicazione della imbarcazione o della nave al cui servizio sono posti.

     2 ter. Gli importi indicati nel comma 2 sono ridotti del 15 per cento dopo cinque anni dalla prima immatricolazione, del 30 per cento dopo dieci anni e del 45 per cento dopo quindici anni.

     2 quater. Sono esenti dalla tassa di stazionamento le imbarcazioni da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.

     2 quinquies. La tassa di stazionamento si applica nella misura del 50 per cento alle imbarcazioni ed ai natanti di lunghezza fino ad 8 metri, utilizzati, esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori. La stessa misura ridotta si applica alle medesime imbarcazioni e natanti utilizzati, esclusivamente dai proprietari residenti, nei comuni della Laguna di Venezia". [28]

     2. Coloro che hanno corrisposto la tassa di stazionamento per l'anno 1991 devono integrare il versamento effettuato, versando una somma pari a un dodicesimo della differenza tra gli importi stabiliti nel primo capoverso del comma 1 e quelli versati, per ciascun mese da quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sino al mese in cui scade il periodo per il quale la tassa è stata corrisposta. Il versamento integrativo deve essere effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le modalità stabilite dall'art. 3 del decreto del Ministro della marina mercantile 10 gennaio 1991, n. 77, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo 1991.

     3. All'art. 7, parte prima, della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, la lettera f), introdotta dall'art. 14, comma 2, della legge 5 maggio 1989, n. 171, è sostituita dalla seguente:

     "f) unità da diporto:

1)

natanti:

 

 

a)

fino a sei metri di lunghezza fuori tutto

L.

70.000

b)

oltre sei metri di lunghezza fuori tutto

L.

140.000

2)

imbarcazioni:

 

 

a)

fino a otto metri di lunghezza fuori tutto

L.

400.000

b)

fino a dodici metri di lunghezza fuori tutto

L.

600.000

c)

fino a diciotto metri di lunghezza fuori tutto

L.

800.000

d)

oltre diciotto metri di lunghezza fuori tutto

L.

1.000.000

3)

navi

L.

5.000.000"

 

          Art. 9. [29]

 

          Art. 10.

     1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nell'art. 67, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente: “10 bis. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento.";

     b) nell'art. 50, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “3 bis. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento.".

     2. La disposizione di cui all'art. 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, deve intendersi riferita a tutte le operazioni di conferimento effettuate da enti creditizi aventi natura societaria, nonché dalle società da questi controllate, al fine di modificare o comunque adeguare la propria struttura organizzativa in conformità allo schema di gruppo creditizio previsto all'art. 24 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 [30].

     3. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nell'art. 1, il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 devono essere tenute a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse, su richiesta di questa, secondo le modalità stabilite con i decreti di cui all'art. 7.";

     b) nell'art. 7, comma 1, le parole: “la trasmissione dei dati e delle notizie" sono sostituite dalle seguenti: “la trasmissione delle evidenze di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 nonché degli altri dati e notizie";

     c) nell'art. 7, dopo il comma 1 bis, è aggiunto il seguente: “1 ter. Per l'inosservanza degli obblighi stabiliti dai decreti emanati ai sensi del comma 1, del presente articolo, si applicano le sanzioni di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.".

     4. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nel testo sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nell'art. 6, primo comma, lettera f), le parole: “domande di iscrizione al Registro navale italiano e al Registro aeronautico italiano, relativamente ai possessori;" sono sostituite dalle seguenti parole: “domande di iscrizione e note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi, od estintivi della proprietà o di altri diritti reali relativamente ai possessori ed altri soggetti ivi indicati, concernenti navi ed unità da diporto soggette ad iscrizioni nei registri tenuti dagli uffici marittimi o dagli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica; domande di iscrizioni e note di trascrizione al Registro aeronautico nazionale, relativamente ai possessori di aeromobili;";

     b) all'art. 21, dopo l'ultimo comma, va aggiunto il seguente:”Gli uffici marittimi, gli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica - ed il Registro aeronautico nazionale debbono entro il 30 giugno 1992 integrare con il codice fiscale i dati dei possessori di navi, unità da diporto ed aeromobili, risultanti iscritti alla data del 30 giugno 1991 nei registri da essi gestiti. A tal fine i possessori di tali beni debbono comunicare il proprio codice fiscale ai predetti uffici entro il 31 dicembre 1991. In caso di mancata comunicazione si applica la pena pecuniaria prevista dall'art. 13.".

     5. Per l'attivazione presso gli uffici marittimi di strumenti informatici di ausilio ai compiti, previsti dal comma 4, di rilevazione dei codici fiscali dei soggetti possessori di navi ed unità da diporto, di gestione dei registri tenuti da tali uffici e di comunicazione all'anagrafe tributaria viene stanziata la somma di lire 1 miliardo su apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1991. Al relativo onere per l'anno 1991 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati" [31] .

     5 bis. La lettera g bis) del primo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: “g bis) mandati, ordini ed altri titoli di spesa emessi dalle amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici, in esecuzione di obbligazioni diverse da quelle concernenti le borse di studio o derivanti da rapporti di impiego o di lavoro subordinato, anche in quiescenza, relativamente al beneficiario della spesa e diverse da quelle derivanti da vincite e premi del lotto, delle lotterie nazionali e dei giochi e concorsi menzionati nei commi quarto, quinto e sesto dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni" [32].

     6. Le entrate per servizi resi in base alle convenzioni stipulate a norma dell'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, alle richieste di accesso all'anagrafe tributaria previste dall'art. 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, nonché ai collegamenti dell'anagrafe tributaria con i sistemi informativi di organismi esterni all'Amministrazione finanziaria, sono utilizzate per il potenziamento del sistema informativo del Ministero delle finanze. A tal fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

     7. [33]

     8. Nel secondo comma dell'art. 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: “sul quale gravano, oltre alle spese relative agli stipendi, compensi ed altri assegni spettanti agli ispettori ed al personale in servizio, anche le spese indicate nelle lettere da d) a p) dell'art. 5 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1981, n. 1058 e successive modificazioni". [34]

     9. Gli ispettori tributari del Servizio centrale degli ispettori tributari (SE.C.I.T.) sono iscritti di diritto al fondo di cui all'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, a decorrere dalla data della nomina, ancorché precedente al presente decreto.

     10. In aggiunta al limite di spesa, previsto dall'art. 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonché a quello previsto dall'art. 9 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, è prevista per l'anno 1991 la spesa di lire 150 miliardi.

     11. L'ammontare del credito d'imposta attribuibile a ciascun veicolo è stabilito per l'anno 1991 con il decreto del Ministro dei trasporti, emanato di concerto con il Ministro delle finanze, 15 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 1991.

     12. L'eccedenza del credito d'imposta, determinato annualmente, non assorbita per i versamenti da effettuare nel relativo periodo d'imposta, può essere scomputabile sui versamenti da effettuare nel periodo d'imposta successivo.

     13. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10, pari a lire 150 miliardi per l'anno 1991, si provvede, in deroga all'art. 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, con quota parte delle maggiori entrate assicurate dal presente decreto. In deroga a quanto disposto dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, le maggiori entrate assicurate per l'anno 1991 ai sensi del suddetto art. 9 sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato e non possono pertanto essere utilizzate per la copertura delle minori entrate derivanti dai decreti di riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine. [35]

 

          Art. 11.

     1. Se più soggetti sono solidalmente tenuti al pagamento delle tasse, delle imposte indirette, dei tributi locali e delle altre entrate iscritte nei ruoli emessi ai sensi degli articoli 67, 68 e 69, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, la cartella di pagamento è notificata soltanto al primo intestatario della partita iscritta a ruolo; a ciascuno degli altri soggetti tenuti in solido, il concessionario della riscossione che ha ricevuto in carico il ruolo invia una comunicazione informandolo del contenuto e della notifica della cartella con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento alla scadenza di rata, sarà iniziata nei suoi confronti la procedura di cui al titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; prima di iniziare tale procedura il concessionario deve altresì notificare l'avviso di mora di cui all'art. 46 del decreto n. 602 del 1973.

     2. Se i soggetti iscritti a ruolo solidalmente responsabili del pagamento sono in numero superiore a tre, i termini di cui agli articoli 75 e 77 del decreto 28 gennaio 1988, n. 43, sono elevati di due mesi per ogni soggetto iscritto a ruolo oltre il terzo.

     3. Nell'art. 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel terzo periodo, prima della parola: “sospende" è inserita la parola: “non";

     b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: “Tuttavia l'intendente di finanza, sentito l'ufficio competente, ha facoltà di disporre la sospensione della riscossione, in tutto o in parte, con provvedimento motivato notificato al concessionario, al contribuente istante e agli altri obbligati; la decisione dell'intendente di finanza è definitiva.".

     4. I termini di cui all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, riguardanti la resa del conto giudiziale per l'esercizio finanziario 1990, sono prorogati di tre mesi.

     4 bis [36]

     5. [37]

     6. I provvedimenti di dilazione emessi dagli intendenti di finanza a favore dei concessionari del servizio e dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione per i compensi loro spettanti per le esazioni delle partite incluse nei ruoli con rate scadenti nell'anno 1990 e poste a carico dello Stato per effetto dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi. Gli intendenti di finanza emetteranno appositi decreti di annullamento dei crediti a norma dell'art. 267 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. La relativa regolazione contabile viene effettuata nell'anno 1991 a carico del capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze utilizzando le somme appositamente impegnate sul predetto capitolo nell'esercizio 1990, mediante versamenti ai pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata.

     6 bis. I concessionari del Servizio centrale della riscossione sono autorizzati a collegarsi al sistema informativo del Ministero delle finanze, per il tramite del Consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari o in modo diretto, per acquisire le informazioni utili al fruttuoso esperimento degli atti esecutivi nei confronti dei contribuenti. I collegamenti devono altresì consentire all'Amministrazione finanziaria di disporre in modo tempestivo dei dati relativi ai versamenti diretti effettuati dai contribuenti ed alla situazione di riscossione degli articoli di ruolo. [38]

 

          Art. 12.

     I soggetti obbligati per l'anno 1989 al pagamento dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, possono tenere conto, per la determinazione dell'imposta, della perdita o del reddito di impresa e di arti e professioni dichiarato o definitivamente accertato per il medesimo anno ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o di quella sul reddito delle persone giuridiche.

     2. I soggetti che intendono avvalersi della disposizione recata dal comma 1 devono presentare, a mezzo raccomandata postale, al comune competente, nel mese di ottobre 1991, apposita denuncia, non revocabile, provvedendo alla liquidazione ed al versamento dell'imposta dovuta per l'anno 1989, determinata secondo i criteri e le modalità stabiliti per l'anno 1990 dal decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, e dall'art. 6 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165. Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 e successive modificazioni, e la misura della imposta è determinata sulla base della deliberazione adottata dal consiglio comunale per l'anno 1990. Ai fini della liquidazione e dell'accertamento, nonché della determinazione degli interessi e delle sanzioni si tiene conto delle denunce presentate ai sensi del presente comma. [39]

     3. Se l'ammontare dell'imposta determinata ai sensi di quanto previsto nel comma 2 è inferiore all'ammontare delle somme versate per l'anno 1989 per effetto dell'applicazione dei criteri stabiliti dal decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, il contribuente, previa compensazione fino a concorrenza del minore importo, ha diritto alla restituzione dell'eccedenza, maggiorata degli interessi, formulandone richiesta nella stessa denuncia. Per le somme richieste in restituzione il comune emette avviso di liquidazione comunicato al contribuente entro i sei mesi successivi al ricevimento della denuncia, con la indicazione anche dei relativi interessi decorrenti dalla data di ricevimento della denuncia fino a quella di emissione dell'avviso stesso.

     4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il termine di giorni novanta dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato il modello della denuncia di cui al comma 2 e sono determinati i documenti che ad essa devono essere allegati, nonché le modalità di presentazione; con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il predetto termine, è approvato il modello per il versamento dell'imposta. [40]

     4 bis. Le quote dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni versate allo Stato dai comuni per il tramite delle amministrazioni provinciali, di cui all'art. 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 e successive modificazioni, sono ridistribuite ai comuni, con i criteri di cui all'art. 8, comma 1, letere b) e c), del D.L. 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1990, n. 38, sulla base della popolazione al 31 dicembre 1990. [41]

 

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

 

          Art. 13. [42]

     1. In deroga a quanto disposto dall'art. 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, per l'anno 1991 non possono essere effettuate le assunzioni previste dall'art. 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554. La disposizione non si applica per i concorsi già espletati o in corso di espletamento.

     2. Le Amministrazioni dello Stato possono comunque procedere, entro i limiti delle attuali piante organiche, ad assunzioni di personale per le esigenze di funzionamento dei servizi relativi all'immigrazione ed alla lotta alla droga.

     3. Per il personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie e dell'Amministrazione penitenziaria, continua ad applicarsi la normativa vigente.

     4. L'inquadramento definitivo del personale statale derivante dall'applicazione dell'art. 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, non produce nuovi effetti sulla valutazione dei servizi resi anteriormente al 1° gennaio 1978 già effettuata in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, sulla base delle qualifiche del previgente ordinamento.

     5. I provvedimenti comunque emessi in difformità dalle disposizioni di cui al comma 4 sono nulli e improduttivi di effetto .

 

          Art. 13. bis. [43]

 

          Art. 14. [44]

     1. [45]

     2. Nelle concessioni per il 1991, il cui importo non deve essere comunque inferiore a cinquemilacinquecento miliardi, sarà data la precedenza assoluta ai mutui ordinari per gli enti locali e saranno fatte salve le indicazioni contenute nell'art. 1, commi 2 e 2 ter, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80.

     3. I mutui previsti da norme speciali con ammortamento a totale carico dello Stato, per i quali la Cassa depositi e prestiti viene designata come unico ente finanziatore, possono essere concessi anche dagli altri istituti di credito, ferma restando la misura dell'onere previsto a carico del bilancio dello Stato, commisurato ad una rata di ammortamento ventennale o decennale al saggio d el 9 per cento in ragione d'anno.

     4. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro competente, verranno determinate condizioni e modalità per l'erogazione del concorso statale di cui al comma 3.

 

          Art. 14. bis. [46]

     1. Le somme disponibili sui mutui per investimenti stipulati dagli enti locali con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dagli Istituti di previdenza e dall'Istituto per il credito sportivo, per i quali non è previsto alcun intervento di sostegno dello Stato come contributo in conto capitale o in conto interessi, non sono soggette alle disposizioni sulla Tesoreria unica.

 

          Art. 15.

     1. Gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale tenuti all'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell'INADEL e degli enti compresi nelle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti ad investire un importo pari al 15 per cento dei contributi riscossi nell'anno finanziario 1990 in conto corrente fruttifero vincolato per cinque anni presso la Tesoreria centrale dello Stato. [47]

     2. Il versamento dell'importo di cui al comma 1 deve essere effettuato per il 40 per cento entro il mese di luglio e per la restante quota entro il mese di novembre 1991. [48]

     3. Sui conti correnti di cui al comma 1 si applica il medesimo tasso di interesse annuo posticipato fissato con decreto del Ministro del tesoro, ai sensi del terzo comma dell'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per le contabilità speciali fruttifere intestate agli enti soggetti al sistema della tesoreria unica.

     3 bis. Gli enti possono effettuare depositi inferiori a quelli previsti dal comma 1 o svincolare in tutto o in parte i depositi effettuati, qualora attestino di non poter assicurare la copertura finanziaria delle spese per le prestazioni istituzionali e per il funzionamento dell'ente tramite il gettito delle entrate di qualsiasi natura o mediante lo smobilizzo di valori mobiliari. [49]

 

          Art. 16.

     1. Nel primo comma dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, come modificato da ultimo dall'art. 3, primo periodo, della legge 29 ottobre 1984, n. 720, le parole: “per un importo superiore al quattro per cento dell'ammontare" e le parole: “che costituisce il limite del quattro per cento" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: “per un importo superiore al tre per cento dell'ammontare" e dalle parole: “che costituisce il limite del tre per cento".

     2. Nell'ultimo periodo del primo comma dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, come modificato dall'art. 3, secondo periodo, della legge 29 ottobre 1984, n. 720, le parole: “Ove venga accertato che le disponibilità degli enti e degli organismi pubblici presso le aziende di credito tesorieri o cassieri superino il limite del quattro per cento" sono sostituite dalle parole: “Ove venga accertato che le disponibilità degli enti e degli organismi pubblici presso le aziende di credito tesorieri o cassieri superino il limite del tre per cento".

     3. Il termine del 31 dicembre 1991 previsto dall'art. 21 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è differito al 31 dicembre 1993.

 

          Art. 17.

     1. Il quarto comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 1932, n. 1581, è sostituito dal seguente: “La Cassa depositi e prestiti può partecipare al capitale anzidetto.".

     2. Nell'ambito della razionalizzazione del sistema creditizio e per le esigenze dei conti della finanza pubblica, si può provvedere alla cessione di quote di partecipazione della Cassa depositi e prestiti negli istituti speciali di credito. [50]

     3. Gli oneri relativi alle operazioni di cui al comma 2, derivanti da atti compiuti dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data del 30 giugno 1994, ancorché posti in essere dalla Cassa depositi e prestiti, sono a carico dei proventi delle operazioni stesse ovvero, per le operazioni non perfezionate, sono imputati al capitolo relativo all'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428. I proventi netti sono versati alla entrata del bilancio dello Stato, con le modalità determinate con decreto del Ministro del tesoro. [51]

     3 bis. Le minusvalenze derivanti al bilancio della Cassa depositi e prestiti dall'applicazione del comma 3, sono poste a carico del fondo di riserva della Cassa stessa. [52]

 

          Art. 18.

     1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le aliquote contributive a carico dei lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico dovute all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme di previdenza esclusive e sostitutive della medesima sono aumentate in misura pari a 0,25 punti percentuali.

     2. A decorrere dal trimestre solare in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le aliquote contributive dovute ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233, per i soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale sono aumentate in misura pari ad 1 punto percentuale.

 

          Art. 18. bis. [53]

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai fini dell'attuazione del comma 22 dell'art. 13 della legge 11 marzo 1988, n. 67, la disposizione relativa al gruppo 1° della voce 1.10 della tabella 1 annessa al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 21 giugno 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1990, che stabilisce la misura delle tariffe postali delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale, è sostituita dalla seguente, fermo restando il disposto di cui all'art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130:

     “gruppo 1°: giornali quotidiani, compresi quelli che non escono nei giorni festivi riconosciuti e settimi numeri degli stessi anche se aventi diverse testate, nonché i giornali di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, riconosciuti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a seguito di parere della commissione tecnica consultiva per l'editoria:

     per ogni esemplare non eccedente i 100 g., lire 25;

     per ogni 50 g. o frazione in più, lire 13.

     Gli invii relativi ai propri programmi di abbonamento sono soggetti allo stesso trattamento tariffario del quotidiano.”.

 

          Art. 18. ter. [54]

     1. Al fine di permettere gli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale, in attesa dell'emanazione di una legge di riforma della legge 10 aprile 1981, n. 151, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con il vincolo di destinazione di cui all'art. 11, quarto comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151. Le regioni provvedono a contrarre detti mutui anche in deroga ai limiti previsti dalle leggi vigenti e le relative procedure e criteri sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il relativo onere per capitale ed interessi è assunto a carico del bilancio dello Stato.

     2. Il Ministro dei trasporti, di concerto col Ministro del tesoro, stabilisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'importo della rata di ammortamento del mutuo contraibile da ciascuna regione, applicando le stesse aliquote di riparto adottate per l'anno finanziario 1990 per la corresponsione alle regioni a statuto ordinario del fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali di competenza regionale.

     3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti di lire 100 miliardi per l'anno 1991 e di lire 175 miliardi per l'anno 1992, provvedendo mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento “Investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali (rate ammortamento mutui)''.

 

          Art. 19.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 12 luglio 1991, n. 202.

[2] Comma così sostituito dalla L. 12 luglio 1991, n. 202, di conversione.

[3] Comma così sostituito dalla L. 12 luglio 1991, n. 202, di conversione.

[4] La presente aliquota, elevata, da ultimo, al 16% dall'art. 10 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, ha cessato di avere applicazione dal 1° ottobre 1997, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 29 settembre 1997, n. 328.

[5] Lettera così sostituita dalla L. 12 luglio 1991, n. 202, di conversione.

[6] Lettera così sostituita dalla L. 12 luglio 1991, n. 202, di conversione.

[7] Lettera così sostituita dalla L. 12 luglio 1991, n. 202, di conversione.

[8] Lettera aggiunta dalla L. 12 luglio 1991, n. 202, di conversione.

[9] Lettera aggiunta dalla L. 12 luglio 1991, n. 202, di conversione.

[10] Comma inserito dalla L. 12 luglio 1991, n. 202, di conversione e abrogato dall'art. 36 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

[11] Lettera così sostituita dalla L. 12 luglio 1991, n. 202, di conversione.

[12] Nota così modificata dalla L. 12 luglio 1991, n. 202, di conversione.

[13] Comma abrogato dall'art. 7 quater del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, con la decorrenza ivi prevista.

[14] Comma aggiunto dalla L. 12 luglio 1991, n. 202, di conversione e abrogato dall'art. 7 quater del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, con la decorrenza ivi prevista.

[15] Comma inserito dalla L. 12 luglio 1991, n. 202, di conversione.

[16] Comma sostituito dalla L. 12 luglio 1991, n. 202, di conversione e, abrogato dall'art. 5 della L. 25 luglio 2000, n. 213.

[17] Comma inserito dalla L. 12 luglio 1991, n. 202, di conversione.

[18] Comma così modificato dalla L. 12 luglio 1991, n. 202, di conversione.

[19] Comma aggiunto dalla L. 12 luglio 1991, n. 202, di conversione.

[20] Comma aggiunto dalla L. 12 luglio 1991, n. 202, di conversione.

[21] Articolo inserito dalla L. 12 luglio 1991, n. 202, di conversione.

[22] Comma abrogato dalla L. 12 luglio 1991, n. 202, di conversione.

[23] Comma così modificato dall'art. 43 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.

[24] Lettera abrogata dall'art. 43 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.

[25] Lettera così sostituita dalla L. 12 luglio 1991, n. 202, di conversione.

[26] Comma aggiunto dalla L. 12 luglio 1991, n. 202, di conversione e abrogato dall'art. 43 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.

[27] Comma aggiunto dalla L. 12 luglio 1991, n. 202, di conversione.

[28] Comma così modificato dalla L. 12 luglio 1991, n. 202, di conversione.

[29] Articolo abrogato dall'art. 2 duodecies del D.L. 30 settembre 1994, n. 564.

[30] La disciplina di queste operazioni è stata abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 1994, dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[31] Comma così modificato dalla L. 12 luglio 1991, n. 202, di conversione.

[32] Comma aggiunto dalla L. 12 luglio 1991, n. 202, di conversione.

[33] Comma abrogato dalle L. 12 luglio 1991, n. 202, di conversione.

[34] Comma così sostituito dalla L. 12 luglio 1991, n. 202, di conversione.

[35] Comma così sostituito dalla L. 12 luglio 1991, n. 202, di conversione.

[36] Comma inserito dall'art. 12 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, e abrogato dall'art. 37 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

[37] Comma abrogato dall'art. 71 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

[38] Comma aggiunto dalla L. 12 luglio 1991, n. 202, di conversione.

[39] Comma così sostituito dalla L. 12 luglio 1991, n. 202, conversione.

[40] Comma così modificato dalla L. 12 luglio 1991, n. 202, di conversione .

[41] Comma aggiunto dalla L. 12 luglio 1991, n. 202, di conversione e poi così sostituito dall'art. 5 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8.

[42] Articolo così sostituito dalla L. 12 luglio 1991, n. 202, di conversione.

[43] Articolo prima aggiunto dalla L. 12 luglio 1991, n. 202, di conversione e poi abrogato dall'art. 1 del D.L. 6 giugno 1991, n. 172.

[44] Articolo così sostituito dalla L. 12 luglio 1991, n. 202, di conversione.

[45] Comma abrogato dall'art. 1 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8.

[46] Articolo inserito dalla L. 12 luglio 1991, n. 202, di conversione.

[47] Comma così modificato dalla L. 12 luglio 1991, n. 202, di conversione.

[48] Comma così modificato dalla L. 12 luglio 1991, n. 202, di conversione.

[49] Comma aggiunto dalla L. 12 luglio 1991, n. 202, di conversione.

[50] Comma così sostituito dalla L. 12 luglio 1991, n. 202, di conversione.

[51] Comma sostituito dalla legge di conversione e ulteriormente così sostituito dall'art. 9, D.L. 29 agosto 1994, n. 516.

[52] Comma aggiunto dalla L. 12 luglio 1991, n. 202, di conversione.

[53] Articolo inserito dalla L. 12 luglio 1991, n. 202, di conversione.

[54] Articolo inserito dalla L. 12 luglio 1991, n. 202, di conversione.