§ 77.6.107 - Legge 21 luglio 1965, n. 903.
Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:21/07/1965
Numero:903


Sommario
Art. 1.      I titolari di pensione delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori [...]
Art. 2.      Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è istituito, con separata contabilità, il Fondo sociale per il finanziamento delle prestazioni di cui al precedente art. 1.
Art. 3.      Il Fondo sociale è inizialmente alimentato:
Art. 4.      All'erogazione dei contributi dello Stato al Fondo sociale di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente, relativi all'anno finanziario 1965, si provvede, quanto a milioni 313.230, con [...]
Art. 5.      Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza [...]
Art. 6.      Ad estinzione del debito al 31 dicembre 1964 della gestione speciale per l'assicurazione invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per le anticipazioni ricevute ai sensi [...]
Art. 7.      In relazione al disposto di cui alla lettera a) dell'art. 3, sono abrogate dalla data del 1° gennaio 1965 le seguenti norme concernenti la partecipazione dello Stato al finanziamento delle [...]
Art. 8.      Il titolare di più pensioni a carico delle assicurazioni obbligatorie di cui all'art. 1 ha diritto ad una sola pensione sociale.
Art. 9.      Le pensioni adeguate a quelle integrate ai trattamenti minimi a norma del titolo II, capo I, della presente legge sono diminuite dell'importo della pensione sociale, di cui al precedente art. 1.
Art. 10. 
Art. 11.      Il 3 per cento dei contributi riscossi per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni in ciascun esercizio, al netto delle somme trasferite al Fondo sociale ai sensi dell'art. 3, lettera d), è [...]
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14.      A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quella in corso alla fine del terzo mese successivo a quello nel quale viene pubblicata la presente legge, le tabelle A) e B) n. 1 dei [...]
Art. 15.      L'art. 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è sostituito dal seguente:
Art. 16.      Il primo comma dell'art. 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è sostituito dal seguente:
Art. 17.      Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base a carico delle Gestioni speciali per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri e per gli artigiani, è elevato a 86,4 volte.
Art. 18.      Il trattamento minimo spettante ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri ed agli artigiani è elevato, per tutte le categorie di pensioni, a lire 12.000 mensili.
Art. 19.      L'ammontare mensile della pensione nei casi in cui si applicano le riduzioni previste dall'art. 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, non può essere inferiore, al netto delle maggiorazioni [...]
Art. 20.      La maggiorazione della pensione di vecchiaia, nei casi di differimento della liquidazione a norma dell'art. 12, sub art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, è stabilita nelle misure derivanti [...]
Art. 21.      Per ogni figlio di età non superiore ai 18 anni o, se di età superiore, purché a carico del pensionato e inabile al lavoro ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 [...]
Art. 22. 
Art. 23.      Il secondo comma dell'art. 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è sostituito dal seguente:
Art. 24.      L'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, nel testo modificato dall'art. 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è sostituito dal seguente:
Art. 25.      Il coniuge superstite dell'assicurato deceduto dopo il 31 dicembre 1939 o del pensionato deceduto anteriormente al 1° luglio 1962, già escluso dal pensionamento per effetto delle disposizioni [...]
Art. 26.      Le disposizioni della presente legge riguardanti l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, si estendono, in quanto applicabili, alle pensioni [...]
Art. 27.      Gli aumenti delle pensioni di cui alla presente legge non si computano ai fini dell'accertamento dei proventi previsto dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. [...]
Art. 28.      Sono apportate le seguenti modificazioni agli articoli 6, 7 e 9 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, [...]
Art. 29.      I miglioramenti stabiliti dalla presente legge non sono computabili ai fini dei limiti di reddito stabiliti dall'art. 12, terzo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46.
Art. 30.      L'art. 96 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, [...]
Art. 31.      Quando il diritto a pensione nelle assicurazioni obbligatorie regolate rispettivamente dalle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047 e 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni e integrazioni, [...]
Art. 32.      La domanda di prosecuzione volontaria può essere presentata da coloro che possono far valere le condizioni di contribuzione di cui al primo comma dell'art. 11 della legge 12 agosto 1962, n. [...]
Art. 33.      Il primo comma dell'art 5 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, è sostituito dal seguente:
Art. 34.      Ai fini del controllo dell'esistenza in vita dei pensionati e della conservazione dello stato di vedova o di nubile nei casi previsti dalla legge è istituita presso ciascun Comune l'anagrafe dei [...]
Art. 35.      Per particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la propria opera per conto delle società ed enti medesimi, possono essere determinate [...]
Art. 36.      Con effetto dal 1° gennaio 1965, l'art. 72 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, è abrogato.
Art. 37.      La norma contenuta nell'art. 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218, modificata dall'art. 6, comma secondo, della legge 20 febbraio 1958, n. 55, è abrogata.
Art. 38.      Salvo quanto diversamente disposto, la presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1965.
Art. 39.      Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con gli altri [...]


§ 77.6.107 - Legge 21 luglio 1965, n. 903.

Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale.

(G.U. 31 luglio 1965, n. 190).

 

Titolo I

Riforma del sistema

 

Capo I

Pensione sociale e Fondo sociale

 

     Art. 1.

     I titolari di pensione delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e loro familiari, disciplinate rispettivamente dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, dalla legge 3 gennaio 1960, n. 5, dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, dalla legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto ad una pensione nella misura di lire 12.000 mensili a carico del Fondo sociale di cui al successivo art. 2, a decorrere dal 31 gennaio 1965.

     La pensione di cui sopra è maggiorata di un'aliquota pari ad un dodicesimo del suo ammontare annuo da corrispondersi con la rata di dicembre.

 

          Art. 2.

     Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è istituito, con separata contabilità, il Fondo sociale per il finanziamento delle prestazioni di cui al precedente art. 1.

 

          Art. 3.

     Il Fondo sociale è inizialmente alimentato:

     a) da un contributo annuo a carico dello Stato, da corrispondersi bimestralmente, in via anticipata, nelle seguenti misure:

     lire 307.000 milioni per l'anno 1965

     lire 350.000 milioni per l'anno 1966

     lire 350.000 milioni per l'anno 1967

     lire 350.000 milioni per l'anno 1968

     lire 350.000 milioni per l'anno 1969;

     b) dall'importo di lire 401 miliardi corrispondente a quanto dovuto alla data del 31 dicembre 1964 dallo Stato al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, in applicazione della legge 23 agosto 1962, n. 1335, ed a titolo di conguaglio per i contributi e concorsi stabiliti dall'art. 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218, dall'art. 13 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, e dall'art. 19 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e rispettive modificazioni ed integrazioni.

     Tale importo, al netto della somma di lire 80.000 milioni già erogata a favore del Fondo per l'adeguamento delle pensioni in applicazione dell'art. 2, lettera a) della legge 23 agosto 1962, n. 1335, è versato dallo Stato in ragione di:

     lire 19.730 milioni nell'anno 1965

     lire 119.270 milioni nell'anno 1966

     lire 80.000 milioni nell'anno 1967

     lire 57.000 milioni nell'anno 1968

     lire 45.000 milioni nell'anno 1969;

     c) dall'importo dei contributi posti a carico dello Stato dall'art. 1, lettera d) del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1353, convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 27, e dall'art. 38 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124;

     d) da un contributo annuo a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni nelle seguenti misure percentuali delle retribuzioni in base alle quali sono calcolati i contributi per il finanziamento del Fondo stesso:

     5,56% per l'anno 1965

     6,61% per l'anno 1966

     7,28% per l'anno 1967

     7,28% per l'anno 1968

     7,28% per l'anno 1969;

     e) da un contributo pari a due terzi del gettito annuo del contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dalle categorie interessate ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e della legge 9 gennaio 1963, n. 9, per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni;

     f) da un contributo pari a due terzi del gettito annuo del contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dalla categoria interessata, ai sensi della presente legge, per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani;

     g) dai proventi delle sanzioni penali, civili ed amministrative erogate in relazione ad inadempienze dell'obbligo del versamento dei contributi delle assicurazioni obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ivi compresi quelli per gli assegni familiari e per la Cassa integrazione guadagni, esclusi quelli relativi ai Fondi speciali di previdenza;

     h) da un contributo a carico di Enti, Fondi, Casse e Gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che non comportino comunque l'esonero, in misura pari al 2 per cento delle retribuzioni in base alle quali sono calcolati, i contributi, le ritenute o le quote di iscrizione agli Enti, Fondi, Casse e Gestioni suddetti;

     i) dai proventi di un'aliquota pari al 10 per cento delle contribuzioni che affluiscono ai Fondi gestori di trattamenti obbligatori di pensione a favore dei lavoratori indipendenti liberi professionisti.

     Il quinto comma dell'art. 15 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, è abrogato.

     Il finanziamento del Fondo sociale per il periodo successivo all'anno 1969 sarà regolato con apposito provvedimento legislativo, in modo che il contributo dello Stato al Fondo stesso sia, in percentuale, progressivamente crescente fino a raggiungere il carico totale anche in relazione alle esigenze di miglioramento del livello della pensione sociale.

 

          Art. 4.

     All'erogazione dei contributi dello Stato al Fondo sociale di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente, relativi all'anno finanziario 1965, si provvede, quanto a milioni 313.230, con gli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 1207 (23.000 milioni); n. 1208 (4.000 milioni); n. 1211 (178.000 milioni); n. 1212 (88.500 milioni); n. 1213 (8.000 milioni); n. 1226 (11.730 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1965 e, quanto a milioni 13.500, mediante riduzione di un pari importo del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno 1965, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

     Le somme versate dallo Stato alle competenti gestioni previdenziali successivamente al 31 dicembre 1964 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, in conto delle erogazioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo precedente sono trasferite al Fondo sociale.

 

          Art. 5.

     Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, le misure percentuali del contributo di cui al precedente art. 3, lettera d), dovranno essere ridotte in relazione all'ammontare degli eventuali avanzi risultanti dalla contabilità del Fondo sociale relativa all'esercizio precedente, tenuto conto delle esigenze di copertura del fabbisogno finanziario del Fondo sociale per l'esercizio corrente e per quelli successivi nel quinquennio 1965-69.

     Gli Enti, Fondi, Casse e Gestioni per forme obbligatorie di previdenza di cui alle lettere h) ed i) del precedente art. 3, fanno fronte agli oneri posti a loro carico utilizzando gli eventuali avanzi di gestione e provvedendo, in difetto di tali disponibilità, all'adeguamento delle misure dei contributi relativi alle rispettive forme di previdenza, da disporsi, ai fini della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, sentiti i Consigli di amministrazione degli Enti, Fondi, Casse e Gestioni predetti.

     Qualora gli Enti, Fondi, Casse e Gestioni, di cui al precedente comma, presentino una situazione patrimoniale di disavanzo, su proposta dei rispettivi Consigli di amministrazione, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, può disporre la temporanea cessazione dall'obbligo del versamento del contributo di cui alle lettere h) ed i) sopra indicate.

     La disposizione di cui alla lettera h) del precedente art. 3 non si applica ai regimi di pensione dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, alle Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, ai Monti pensioni o Istituti o Fondi speciali per pensioni amministrati da Comuni, Province, Regioni o Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

 

          Art. 6.

     Ad estinzione del debito al 31 dicembre 1964 della gestione speciale per l'assicurazione invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per le anticipazioni ricevute ai sensi del primo comma dell'art. 29 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, lo Stato concede all'Istituto nazionale della previdenza sociale - Fondo per l'adeguamento delle pensioni - un contributo straordinario di lire 411.715 milioni, corrispondente al disavanzo patrimoniale della gestione alla stessa data.

     Lo Stato corrisponde il contributo di cui al precedente comma in ragione di:

     lire 20.000 milioni nell'esercizio 1967

     lire 43.000 milioni nell'esercizio 1968

     lire 55.000 milioni nell'esercizio 1969

     lire 125.000 milioni nell'esercizio 1970

     lire 125.000 milioni nell'esercizio 1971

     lire 43.715 milioni nell'esercizio 1972.

 

          Art. 7.

     In relazione al disposto di cui alla lettera a) dell'art. 3, sono abrogate dalla data del 1° gennaio 1965 le seguenti norme concernenti la partecipazione dello Stato al finanziamento delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti:

     1) legge 4 aprile 1952, n. 218, art. 16, secondo comma, art. 17, sesto comma, ed art. 34, ultimo comma; legge 26 novembre 1955, n. 1125, art. 2;

     2) legge 4 aprile 1952, n. 218, art. 16, terzo comma; legge 20 febbraio 1958, n. 55, art. 13, secondo e terzo comma; legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 19;

     3) legge 26 ottobre 1957, n. 1047, art. 11; legge 9 gennaio 1963, n. 9, articoli 16 e 17;

     4) legge 12 agosto 1962, n. 1339, art. 6;

     5) legge 13 marzo 1958, n. 250, art. 11, lettera b), limitatamente al contributo dello Stato di lire 150 milioni annui all'adeguamento delle pensioni dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.

     Gli oneri a carico dello Stato di cui all'art. 59, lettere a) e c) del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, ed all'art. 35, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli oneri a carico dello Stato di cui agli articoli 7, 8, 9 e 13 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, sono trasferiti, a decorrere dall'esercizio 1965, a carico delle assicurazioni obbligatorie interessate.

 

          Art. 8.

     Il titolare di più pensioni a carico delle assicurazioni obbligatorie di cui all'art. 1 ha diritto ad una sola pensione sociale.

     La pensione sociale non spetta:

     a) ai titolari di pensioni supplementari disciplinate dall'art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;

     b) ai titolari di più pensioni di cui almeno una a carico di forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti o di altri trattamenti di previdenza che hanno dato titolo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione.

 

          Art. 9.

     Le pensioni adeguate a quelle integrate ai trattamenti minimi a norma del titolo II, capo I, della presente legge sono diminuite dell'importo della pensione sociale, di cui al precedente art. 1.

     Nel caso previsto dal primo comma del precedente art. 8 la diminuzione è effettuata in proporzione all'ammontare delle singole pensioni.

 

Capo II

Rivalutazione automatica delle pensioni

 

          Art. 10. [1]

 

          Art. 11.

     Il 3 per cento dei contributi riscossi per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni in ciascun esercizio, al netto delle somme trasferite al Fondo sociale ai sensi dell'art. 3, lettera d), è destinato alla costituzione di una speciale riserva.

     Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, la percentuale suddetta può essere ridotta quando la riserva abbia raggiunto un ammontare pari al doppio dell'importo complessivo delle quote annue di pensione a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, al netto dell'importo complessivo delle quote di pensione sociale. A tal fine, si fa riferimento alle pensioni in pagamento alla fine di ciascun esercizio.

     I fondi disponibili nella riserva di cui al presente articolo, possono essere investiti nelle forme, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 35 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e dall'art. 1 della legge 24 aprile 1950, n. 260.

     L'art. 18 della legge 4 aprile 1952, n. 218 è abrogato.

 

Capo III

Pensione privilegiata e pensioni di anzianità

 

          Art. 12. [2]

          Art. 13. [3]

Capo IV

Tabelle delle classi di retribuzione per la determinazione dei contributi base

 

          Art. 14.

     A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quella in corso alla fine del terzo mese successivo a quello nel quale viene pubblicata la presente legge, le tabelle A) e B) n. 1 dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie, allegate alla legge 12 agosto 1962, n. 1338, sono sostituite dalle tabelle A) e B) n. 1, allegate alla presente legge.

 

Titolo II

Miglioramento dei trattamenti di pensione

 

Capo I

Adeguamento delle pensioni e dei trattamenti minimi

 

          Art. 15.

     L'art. 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è sostituito dal seguente:

     "Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base contemplate dall'art. 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, n. 1125, è elevato a 86,4 volte".

 

          Art. 16.

     Il primo comma dell'art. 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è sostituito dal seguente:

     "L'importo mensile delle pensioni di vecchiaia, di invalidità ed ai superstiti, adeguato ai sensi dell'art. 1, non può essere inferiore ai seguenti minimi:

     a) pensioni di invalidità, di vecchiaia ed in favore dei superstiti per i titolari di età inferiore ai 65 anni, lire 15.600;

     b) pensioni di invalidità, di vecchiaia ed in favore dei superstiti per i titolari che abbiano compiuto i 65 anni di età, lire 19.500".

 

          Art. 17.

     Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base a carico delle Gestioni speciali per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri e per gli artigiani, è elevato a 86,4 volte.

     Il contributo dovuto dagli artigiani per l'adeguamento delle pensioni, a norma dell'art. 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463, è elevato a lire 1.200 mensili a decorrere dal 1° gennaio 1965.

 

          Art. 18.

     Il trattamento minimo spettante ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri ed agli artigiani è elevato, per tutte le categorie di pensioni, a lire 12.000 mensili.

 

          Art. 19.

     L'ammontare mensile della pensione nei casi in cui si applicano le riduzioni previste dall'art. 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, non può essere inferiore, al netto delle maggiorazioni spettanti per i figli, all'importo mensile della pensione sociale di cui al precedente art. 1.

     Il primo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, è abrogato.

 

Capo II

Maggiorazioni della pensione

 

          Art. 20.

     La maggiorazione della pensione di vecchiaia, nei casi di differimento della liquidazione a norma dell'art. 12, sub art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, è stabilita nelle misure derivanti dall'applicazione dei coefficienti indicati nelle tabelle C e D allegate alla presente legge.

     Le disposizioni contenute nel comma precedente si applicano alle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1964.

 

          Art. 21.

     Per ogni figlio di età non superiore ai 18 anni o, se di età superiore, purché a carico del pensionato e inabile al lavoro ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, le pensioni adeguate e quelle integrate ai trattamenti minimi delle assicurazioni obbligatorie, di cui al precedente art. 1, sono aumentate come segue:

     a) di lire 2.500 mensili se il trattamento di pensione, comprensivo degli eventuali supplementi di cui agli artt. 9 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni, 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e 7 ed 8 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, è di importo inferiore a lire 25.000 mensili;

     b) di un decimo del loro ammontare se il trattamento di pensione, comprensivo degli eventuali supplementi di cui agli articoli indicati nella precedente lett. a), è di importo pari o superiore a lire 25.000 mensili ovvero, qualunque ne sia l'importo se trattasi di pensione supplementare di cui all'art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

     Per i figli a carico del pensionato e che non prestino lavoro retribuito, il limite di età di 18 anni di cui al comma precedente, è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università.

     L'aumento previsto alle lettere a) e b) del primo comma spetta anche alla moglie a carico del pensionato o al marito, a carico della pensionata, invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, purché essi non abbiano proventi di qualsiasi natura superiori nel complesso a lire 21.000 mensili o a lire 30.000 mensili ove si tratti di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione [4].

     L'ultimo comma dell'art. 12, sub art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, è sostituito dal seguente:

     "La pensione, calcolata secondo le norme di cui ai precedenti comma, è aumentata della quota di lire 100 annue, di cui all'art. 59, lettera a) del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827".

     In caso di coniugi entrambi pensionati è concessa una sola quota di maggiorazione della pensione, da liquidare al coniuge che riveste la qualifica di capo famiglia, per ciascuna delle persone indicate nei precedenti commi [5].

     Le quote di maggiorazione delle pensioni escludono il diritto agli assegni familiari ovvero alle integrazioni, comunque denominate, della retribuzione previsti per il titolare della pensione o per altro familiare, relativamente agli stessi beneficiari [6].

 

Capo III

Prestazioni ai superstiti

 

          Art. 22. [7]

     L'art. 13, sub art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, è sostituito dal seguente:

     "Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, semprechè per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'art. 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi.

     Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'art. 12:

     a) il 60 per cento al coniuge;

     b) il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.

     Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università.

     La pensione ai superstiti non può, in ogni caso, essere complessivamente né inferiore al 60 per cento, né superiore all'intero ammontare della pensione calcolata a norma dell'art. 12.

     Se superstite è il marito, la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'art. 10.

     Qualora non vi siano né coniuge né figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione, questa spetta ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni che non siano titolari di pensione e alla data della morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, semprechè al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico.

     Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonché i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.

     Il figlio riconosciuto inabile al lavoro a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, nel periodo compreso tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e il compimento del 18° anno di età, conserva il diritto alla pensione di riversibilità anche dopo il compimento della predetta età.

     La pensione spettante a norma del presente articolo ai genitori ed ai fratelli e sorelle è dovuta nella misura del 15 per cento per ciascuno.

     Nel caso di concorso di più fratelli e sorelle la pensione non può essere complessivamente superiore all'intero importo della pensione calcolata a norma dell'art. 12".

 

          Art. 23.

     Il secondo comma dell'art. 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è sostituito dal seguente:

     "L'indennità non può essere inferiore a lire 43.200 né superiore a lire 129.600".

 

          Art. 24.

     L'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, nel testo modificato dall'art. 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è sostituito dal seguente:

     "Si prescinde dal requisito di età del pensionato, dalla durata del matrimonio e dalla differenza di età tra i coniugi quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio".

 

          Art. 25.

     Il coniuge superstite dell'assicurato deceduto dopo il 31 dicembre 1939 o del pensionato deceduto anteriormente al 1° luglio 1962, già escluso dal pensionamento per effetto delle disposizioni contenute nelle lettere a), b) e c), dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, ha diritto alla pensione secondo le norme dell'art. 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nel testo modificato dal precedente art. 24 a condizione che:

     a) tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e la decorrenza della pensione stabilita dal comma successivo, non si sia verificato, nei suoi confronti, alcuno degli eventi che, a norma dell'art. 3, lettere a) e b), del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, determinano la cessazione del diritto alla pensione;

     b) presenti domanda entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     La pensione spettante per effetto delle disposizioni che precedono decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

 

Titolo III

Disposizioni varie

 

          Art. 26.

     Le disposizioni della presente legge riguardanti l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, si estendono, in quanto applicabili, alle pensioni liquidate o da liquidare dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

     La gestione previdenziale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo corrisponderà al Fondo sociale:

     a) una somma annua proporzionale al contributo versato dal Fondo per l'adeguamento delle pensioni gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi della lettera d) del precedente art. 3, calcolata tenendo conto dell'ammontare delle prestazioni corrisposte dal Fondo sociale ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed ai pensionati della gestione previdenza dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

     b) i proventi delle sanzioni pecuniarie, conseguenti alle inadempienze nel versamento dei contributi all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

     Non si applica all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo il disposto della lettera h) del precedente art. 3.

     La misura del contributo dovuto dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo al Fondo sociale a norma della precedente lettera a) è determinata annualmente con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sulla base delle risultanze di gestione.

     Le somme dovute dal Fondo per l'adeguamento delle pensioni all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo per il periodo antecedente al primo gennaio 1965, in applicazione dall'art. 34 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno rideterminate in dipendenza della devoluzione al Fondo sociale del credito del predetto Fondo per l'adeguamento delle pensioni verso lo Stato, di cui alla lettera b) del precedente art. 3, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sulla base del rapporto proporzionale tra l'ammontare degli stanziamenti per concorso dello Stato in applicazione della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni e l'ammontare delle prestazioni erogate a tutto il 31 dicembre 1964, rispettivamente, dalle predette due gestioni.

 

          Art. 27.

     Gli aumenti delle pensioni di cui alla presente legge non si computano ai fini dell'accertamento dei proventi previsto dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, relativo alle pensioni e agli assegni a favore dei ciechi civili.

 

          Art. 28.

     Sono apportate le seguenti modificazioni agli articoli 6, 7 e 9 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con le leggi 30 luglio 1957, n. 652, 25 gennaio 1959, n. 26, 12 agosto 1962, n. 1338 e 5 marzo 1965, n. 154:

     1) la lettera a) dell'art. 6 è sostituita dalla seguente:

     "a) il marito nei confronti della moglie purché essa non abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 17.000 mensili. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette che indirette";

     2) la lettera b) dell'art. 7 è sostituita dalla seguente:

     "b) i genitori non abbiano, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 17.000 mensili nel caso di un solo genitore, e a lire 26.000 mensili nel caso di due genitori. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette che indirette";

     3) l'art. 9 è sostituito dal seguente:

     "I limiti di reddito previsti negli articoli 6 e 7 per la corresponsione degli assegni familiari nei confronti del coniuge e dei genitori sono elevati, nel caso di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione, a lire 24.500 mensili per il coniuge e per un solo genitore e a lire 43.000 mensili per i due genitori".

     Con effetto dal 1° gennaio 1965, ai fini di quanto previsto dall'art. 3, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e successive modificazioni ed estensioni, non si considerano i redditi costituiti da pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti nei casi in cui le pensioni stesse non superino i limiti stabiliti dall'art. 16 della presente legge.

 

          Art. 29.

     I miglioramenti stabiliti dalla presente legge non sono computabili ai fini dei limiti di reddito stabiliti dall'art. 12, terzo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

 

          Art. 30.

     L'art. 96 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, è modificato come segue:

     "Nel caso di condanna, per sentenza passata in giudicato, alla reclusione per un periodo superiore ad un anno, se il pensionato ha moglie o figli minorenni, il pagamento della pensione, dopo che la condanna sia divenuta definitiva e per il rimanente periodo della pena, è fatto a loro favore; in mancanza di moglie o figli minorenni la pensione è pagata alle persone viventi a carico del titolare e da lui designate. In mancanza anche di tali persone il pagamento è fatto al titolare della pensione".

 

          Art. 31.

     Quando il diritto a pensione nelle assicurazioni obbligatorie regolate rispettivamente dalle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047 e 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni e integrazioni, sarebbe stato raggiunto anche senza il computo, ai fini del conseguimento dei requisiti minimi di assicurazione e di contribuzione, dei periodi di assicurazione facoltativa in esse utilizzabili, il trattamento di pensione non può essere inferiore a quello rappresentato dalla somma del trattamento minimo stabilito per gli iscritti alle rispettive gestioni speciali e della pensione o quota di pensione liquidata o liquidabile per gli anzidetti periodi nell'assicurazione facoltativa.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'art. 8, comma ottavo, della legge 4 luglio 1959, n. 463.

     I pensionati a carico delle gestioni speciali per gli artigiani e per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni possono ottenere, a domanda, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e con il rispetto del termine di prescrizione di cui all'art. 129 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, il trattamento di pensione previsto dal primo comma, qualora risulti che alla data di decorrenza originaria della pensione sussistevano le condizioni di diritto indicate dal primo comma medesimo.

     Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, i primi due commi dell'art. 19 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, sono sostituiti dai seguenti:

     "Coloro che furono assicurati nel periodo 1920-24 quali mezzadri o coloni in virtù del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, e coloro che abbiano versato contributi nell'assicurazione facoltativa conservano il diritto a liquidare la pensione quali assicurati facoltativi a norma dell'art. 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sino a quando non abbiano liquidato una pensione a norma della presente legge.

     All'atto della liquidazione della pensione dell'assicurazione obbligatoria di cui alla presente legge si procede all'annullamento della pensione o quota di pensione conseguita nell'assicurazione facoltativa in relazione a contributi versati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non prima del 1° luglio 1920 o del compimento dell'età di 14 anni dell'interessato".

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ultima parte del quarto comma dell'art. 19 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, è sostituita dalla seguente:

     "L'eventuale eccedenza rispetto a tale massimo annuo sarà conservata nell'assicurazione facoltativa e darà luogo, unitamente ai contributi che risultino versati nell'assicurazione stessa prima del compimento dell'età di 14 anni dell'interessato ovvero prima del 1° luglio 1920 o dopo il 25 novembre 1957, a liquidazione di separata prestazione secondo le norme proprie di tale assicurazione".

 

          Art. 32.

     La domanda di prosecuzione volontaria può essere presentata da coloro che possono far valere le condizioni di contribuzione di cui al primo comma dell'art. 11 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, qualunque sia la loro età, nei primi due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 33.

     Il primo comma dell'art 5 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, è sostituito dal seguente:

     "I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, hanno diritto alla pensione:

     1) al compimento del 65° anno di età per gli uomini e del 60° anno di età per le donne, quando siano trascorsi almeno 15 anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati od accreditati, in loro favore, almeno:

     2.340 contributi giornalieri per gli uomini;

     1.560 contributi giornalieri per le donne e i giovani;

     2) a qualunque età, quando siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art. 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e quando:

     a) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati, in loro favore, almeno:

     780 contributi giornalieri per gli uomini;

     520 contributi giornalieri per le donne e i giovani;

     b) risultino versati in loro favore, nel quinquennio precedente la domanda di pensione, almeno:

     156 contributi giornalieri per gli uomini;

     104 contributi giornalieri per le donne e i giovani".

 

          Art. 34.

     Ai fini del controllo dell'esistenza in vita dei pensionati e della conservazione dello stato di vedova o di nubile nei casi previsti dalla legge è istituita presso ciascun Comune l'anagrafe dei pensionati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     Per l'attuazione di quanto disposto al comma precedente, l'Istituto nazionale della previdenza sociale comunica al Comune di residenza i nominativi dei beneficiari delle pensioni e l'Ufficio anagrafe del Comune provvede ad informare l'Istituto nazionale della previdenza sociale delle variazioni per matrimonio o morte.

 

          Art. 35.

     Per particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la propria opera per conto delle società ed enti medesimi, possono essere determinate per Provincia o per zone od anche per settori di attività merceologiche, con decreto del Ministro per il lavoro, sentite le organizzazioni sindacali interessate, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili, ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale alle quali sono soggetti.

     Il Ministro per il lavoro, sentite le organizzazioni sindacali interessate, può altresì stabilire, con proprio decreto, criteri per la classificazione dei lavoratori di cui al precedente comma, nonché per l'accertamento e la verifica dei requisiti richiesti alle società ed enti cooperativi, anche di fatto, per la tutela previdenziale ed assistenziale dei propri soci.

 

          Art. 36.

     Con effetto dal 1° gennaio 1965, l'art. 72 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, è abrogato.

 

          Art. 37.

     La norma contenuta nell'art. 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218, modificata dall'art. 6, comma secondo, della legge 20 febbraio 1958, n. 55, è abrogata.

 

          Art. 38.

     Salvo quanto diversamente disposto, la presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1965.

     Le pensioni delle assicurazioni obbligatorie di cui all'art. 1, vigenti alla data predetta , sono riliquidate a norma delle disposizioni contenute nei precedenti articoli.

 

Titolo IV

Delega al governo

 

          Art. 39.

     Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con gli altri Ministri competenti, è delegato ad emanare, anche con provvedimenti separati, norme intese a:

     a) rivedere la vigente disciplina sulla invalidità pensionabile al fine di:

     1) determinare gli elementi costitutivi con maggiore aderenza alle esigenze emerse nella pratica attuazione della disciplina medesima;

     2) differenziare gli elementi predetti in relazione alla natura dell'attività dei soggetti;

     3) abolirne la differente valutazione attualmente esistente tra impiegati ed operai;

     4) attuarne una più equa valutazione nei casi in cui l'evento invalidante preesista alla instaurazione del rapporto assicurativo;

     5) attuare una diversa disciplina del contenzioso amministrativo idonea a snellirne il procedimento;

     b) riordinare le disposizioni concernenti la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi al fine di:

     1) attuare il principio che la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non può coesistere con altre forme di assicurazione obbligatoria per pensioni in dipendenza di un rapporto di lavoro, né con trattamento di pensione in corso di godimento, derivante da assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

     2) stabilire, per il versamento e la riscossione dei contributi volontari in ambedue le forme di assicurazione:

     sistemi diversi da quello delle tessere con marche;

     i termini entro i quali dovranno essere effettuati gli adempimenti connessi con il sistema prescelto;

     il numero delle classi di contribuzione volontaria e i limiti minimo a massimo di ciascuna di esse, nonché i criteri per la determinazione della classe cui devono essere assegnati i singoli assicurati ammessi a contribuire volontariamente;

     c) stabilire aliquote percentuali di maggiorazione delle pensioni liquidate agli assicurati i quali possano far valere anzianità di contribuzione superiore a 25 anni;

     d) attuare il principio della pensione unica determinandone la misura con la totalizzazione di tutti i periodi coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa;

     e) stabilire che le maggiorazioni delle pensioni per carichi familiari non sono compatibili con gli assegni familiari;

     f) rivedere le norme relative all'accreditamento dei contributi ed ai requisiti necessari per il diritto alla pensione nei confronti dei lavoratori agricoli e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, previa modifica della misura dei contributi base ed integrativi a carico dei rispettivi settori produttivi, in relazione alle corrispondenti norme che regolano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti degli altri settori;

     g) disciplinare l'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti in genere ai servizi domestici e familiari, nonché delle persone addette a servizi di riassetto e pulizia dei locali, stabilendo i criteri per l'accertamento dei soggetti medesimi, per la costituzione della loro posizione assicurativa e per la determinazione e il versamento dei contributi, in relazione alla natura del rapporto, alla durata delle prestazioni lavorative ed alla coesistenza di rapporti plurimi di lavoro riferiti allo stesso soggetto;

     h) rivedere le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria per la invalidità, vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'Enpals, al fine di renderle più rispondenti alla natura del rapporto di lavoro che vincola i lavoratori stessi, alla durata ed al numero delle prestazioni lavorative ed ai particolari sistemi di retribuzione e compensi vigenti nel settore; in particolare - ferma restando la partecipazione dell'Enpals al fondo sociale nei termini indicati dai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 26 della presente legge - saranno previste norme:

     1) per la determinazione ed il versamento dei contributi necessari per la copertura tecnica delle prestazioni per l'invalidità, vecchiaia e superstiti;

     2) per la regolamentazione del rapporto assicurativo in caso di rapporti plurimi di lavoro;

     3) per la determinazione dei requisiti e delle condizioni necessarie per il conseguimento delle pensioni di vecchiaia, di anzianità privilegiata, di invalidità generica e specifica e per i superstiti;

     4) per il coordinamento dell'attività dell'Enpals con quello dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

     i) migliorare gradualmente l'attuale rapporto tra salari, anzianità di lavoro e livelli di pensione e attuare il conseguente equilibrio contributivo, in modo da assicurare, al compimento di 40 anni di attività lavorativa e di contribuzione una pensione collegata all'80 per cento della retribuzione media dell'ultimo triennio.

     Le norme di cui al presente articolo saranno emanate previo parere di una Commissione parlamentare composta di nove senatori e nove deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere.

 

     Tabella

     Tabella A [8]

     Contributi dovuti per gli assicurati per ogni mese di lavoro

 

Classi di contribuzione

Retribuzione mensile

Per l'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti

Per l'assicurazione tubercolosi

Per l'assicurazione disoccupazione

Per l'assistenza degli orfani dei lavoratori

In complesso

1

 

Fino a L.

17.200

26

1

1

1

29

2

oltre L.

17.200

 

27.600

36

2

2

2

42

3

 

27.600

 

43.200

44

4

4

4

56

4

 

43.200

 

54.500

56

5

5

5

71

5

 

54.500

 

65.500

66

6

6

6

84

6

 

65.500

 

76.300

78

8

8

8

102

7

 

76.300

 

90.900

92

8

8

8

116

8

 

90.900

 

106.400

108

10

10

10

138

9

 

106.400

 

122.700

126

11

11

11

159

10

 

122.700

 

138.200

144

13

13

13

183

11

 

138.200

 

153.600

160

15

15

15

205

12

 

153.600

 

171.800

178

16

16

16

226

13

 

171.800

 

190.900

200

18

18

18

254

14

 

190.900

 

209.100

220

20

20

20

280

15

 

209.100

 

227.300

240

22

22

22

306

16

 

227.300

 

245.500

260

24

24

24

332

17

 

245.500

 

263.600

280

25

25

25

355

18

 

263.600

 

281.800

300

27

27

27

381

19

 

281.800

 

300.000

320

29

29

29

407

20

 

300.000

 

320.500

340

31

31

31

433

21

 

320.500

 

343.200

365

33

33

33

464

22

 

343.200

 

368.200

390

36

36

36

498

23

 

368.200

 

395.500

420

38

38

38

534

24

 

395.500

 

422.700

450

41

41

41

573

25

 

422.700

 

451.500

480

44

44

44

612

26

 

451.500

 

490.900

520

47

47

47

661

27

 

490.900

 

527.300

560

51

51

51

713

28

 

527.300

 

563.600

600

55

55

55

765

29

 

563.600

 

600.000

640

58

58

58

814

30

 

600.000

 

636.400

680

62

62

62

866

31

 

636.400

 

676.800

720

66

66

66

918

32

 

676.800

 

717.200

765

70

70

70

975

33

 

717.200

 

757.600

810

74

74

74

1.032

34

 

757.600

 

798.000

855

78

78

78

1.089

35

 

798.000

 

838.400

900

82

82

82

1.146

36

 

838.400

 

878.800

945

86

86

86

1.203

37

 

878.800

 

919.200

990

90

90

90

1.260

38

 

919.200

 

959.600

1.035

94

94

94

1.317

39

 

959.600

 

1.000.000

1.080

98

98

98

1.374

40

 

1.000.000

 

1.040.400

1.125

102

102

102

1.431

41

 

1.040.400

 

1.081.100

1.165

106

106

106

1.483

42

 

1.081.100

 

1.121.800

1.210

110

110

110

1.540

43

 

1.121.800

 

1.162.500

1.255

114

114

114

1.597

44

 

1.162.500

 

1.203.300

1.300

118

118

118

1.654

45

 

1.203.300

 

1.244.000

1.345

122

122

122

1.711

46

 

1.244.000

 

1.284.700

1.390

126

126

126

1.768

47

 

1.284.700

 

1.326.300

1.435

131

131

131

1.828

48

 

1.326.300

 

1.367.900

1.480

135

135

135

1.885

49

 

1.367.900

 

1.409.500

1.530

139

139

139

1.947

50

 

1.409.500

 

1.451.100

1.575

143

143

143

2.004

51

 

1.451.100

 

1.492.700

1.620

147

147

147

2.061

52

 

1.492.700

 

1.534.300

1.670

151

151

151

2.123

53

 

1.534.300

 

1.577.200

1.711

156

156

156

2.179

54

 

1.577.200

 

1.622.300

1.760

160

160

160

2.240

55

 

1.622.300

 

1.667.300

1.809

164

164

164

2.301

56

 

1.667.300

 

1.716.700

1.861

169

169

169

2.368

57

 

1.716.700

 

1.766.100

1.916

174

174

174

2438

58

 

1.766.100

 

1.820.300

1.973

179

179

179

2.510

59

 

1.820.300

 

1.874.500

2.032

185

185

185

2.587

60

 

1.874.500

 

1.933.800

2.095

190

190

190

2.665

61

 

1.933.800

 

1.993.200

2.160

196

196

196

2.748

62

 

1.993.200

 

2.058.600

2.228

203

203

203

2.837

63

 

2.058.600

 

2.124.000

2.300

209

209

209

2.927

64

 

2.124.000

 

2.196.400

2.376

216

216

216

3.024

65

 

2.196.400

 

2.268.800

2.456

223

223

223

3.125

66

 

2.268.800

 

2.348.100

2.539

231

231

231

3.232

67

 

2.348.100

 

2.427.300

2.626

239

239

239

3.343

68

 

2.427.300

 

2.154.000

2.718

247

247

247

3.459

69

 

2.154.000

 

2.600.700

2.813

256

256

256

3.581

70

 

2.600.700

 

 

2.908

264

264

264

3.700

 

     Tabella B [9]

     Contributi dovuti per gli assicurati per ogni settimana di lavoro

 

Classi di contribuzione

Retribuzione mensile

Per l'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti

Per l'assicurazione tubercolosi

Per l'assicurazione disoccupazione

Per l'assistenza degli orfani dei lavoratori

In complesso

1

 

Fino a L.

4.000

6

1

1

1

9

2

oltre L.

4.000

 

6.400

8

1

1

1

11

3

 

6.400

 

10.000

10

1

1

1

13

4

 

10.000

 

12.600

13

1

1

1

16

5

 

12.600

 

15.100

15

1

1

1

18

6

 

15.100

 

17.600

18

2

2

2

24

7

 

17.600

 

21.000

21

2

2

2

27

8

 

21.000

 

24.600

25

2

2

2

31

9

 

24.600

 

28.300

29

3

3

3

38

10

 

28.300

 

31.900

33

3

3

3

42

11

 

31.900

 

35.500

37

3

3

3

46

12

 

35.500

 

39.700

41

4

4

4

53

13

 

39.700

 

44.100

45

4

4

4

57

14

 

44.100

 

48.300

51

5

5

5

66

15

 

48.300

 

52.500

55

5

5

5

70

16

 

52.500

 

56.700

60

5

5

5

75

17

 

56.700

 

60.900

65

6

6

6

83

18

 

60.900

 

65.100

69

6

6

6

87

19

 

65.100

 

69.300

74

7

7

7

95

20

 

69.300

 

74.000

78

7

7

7

99

21

 

74.000

 

79.200

84

8

8

8

108

22

 

79.200

 

85.000

90

8

8

8

114

23

 

85.000

 

91.300

97

9

9

9

124

24

 

91.300

 

97.600

104

9

9

9

131

25

 

97.600

 

104.900

111

10

10

10

141

26

 

104.900

 

113.300

120

11

11

11

153

27

 

113.300

 

121.800

129

12

12

12

165

28

 

121.800

 

130.100

138

13

13

13

177

29

 

130.100

 

138.500

148

13

13

13

187

30

 

138.500

 

146.900

158

14

14

14

200

31

 

146.900

 

156.200

168

15

15

15

213

32

 

156.200

 

165.500

178

16

16

16

226

33

 

165.500

 

174.800

188

17

17

17

239

34

 

174.800

 

184.200

198

18

18

18

252

35

 

184.200

 

193.500

208

19

19

19

265

36

 

193.500

 

202.800

218

20

20

20

278

37

 

202.800

 

212.100

228

21

21

21

291

38

 

212.100

 

221.500

238

22

22

22

304

39

 

221.500

 

230.800

249

23

23

23

318

40

 

230.800

 

240.100

260

24

24

24

332

41

 

240.100

 

249.500

269

24

24

24

341

42

 

249.500

 

258.900

279

25

25

25

354

43

 

258.900

 

268.300

290

26

26

26

368

44

 

268.300

 

277.700

300

27

27

27

381

45

 

277.700

 

287.100

311

28

28

28

395

46

 

287.100

 

296.500

321

29

29

29

408

47

 

296.500

 

306.100

331

30

30

30

421

48

 

306.100

 

315.700

342

31

31

31

435

49

 

315.700

 

325.300

353

32

32

32

449

50

 

325.300

 

334.900

363

33

33

33

462

51

 

334.900

 

344.500

374

34

34

34

476

52

 

344.500

 

354.100

385

35

35

35

490

53

 

354.100

 

364.000

395

36

36

36

503

54

 

364.000

 

374.400

406

37

37

37

517

55

 

374.400

 

384.800

418

38

38

38

532

56

 

384.800

 

396.200

430

39

39

39

547

57

 

396.200

 

407.600

442

40

40

40

562

58

 

407.600

 

420.100

455

41

41

41

578

59

 

420.100

 

432.600

469

43

43

43

598

60

 

432.600

 

446.300

483

44

44

44

615

61

 

446.300

 

460.000

498

45

45

45

633

62

 

460.000

 

475.100

514

47

47

47

655

63

 

475.100

 

490.200

531

48

48

48

675

64

 

490.200

 

506.900

548

50

50

50

698

65

 

506.900

 

523.600

567

52

52

52

723

66

 

523.600

 

541.900

586

53

53

53

745

67

 

541.900

 

560.200

606

55

55

55

771

68

 

560.200

 

580.200

627

57

57

57

798

69

 

580.200

 

600.200

649

59

59

59

826

70

 

600.200

 

 

671

61

61

61

854

 

     Tabella D [10]

     Maggiorazione delle pensioni per differimento - Uomini

Numero anni di differimento (*)

Coefficiente per il quale deve essere moltiplicata la pensione quando il diritto è perfezionato all'età di anni:

 

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75 e oltre

1

1,083

1,086

1,088

1,091

1,094

1,098

1,101

1,105

1,110

1,114

1,119

1,125

1,131

1,138

1,145

1,153

2

1,176

1,181

1,188

1,194

1,201

1,209

1,218

1,227

1,237

1,247

1,259

1,273

1,287

1,303

1,321

1,340

3

1,279

1,289

1,300

1,311

1,323

1,337

1,351

1,367

1,384

1,403

1,425

1,448

1,474

1,503

1,535

1,570

4

1,396

1,411

1,427

1,444

1,463

1,483

1,506

1,530

1,557

1,588

1,621

1,658

1,700

1,747

1,799

1,856

5

1,528

1,549

1,571

1,596

1,623

1,653

1,686

1,722

1,762

1,806

1,857

1,913

1,976

2,047

2,126

2,214

6

1,677

1,706

1,737

1,771

1,809

1,850

1,896

1,947

2,005

2,069

2,141

2,223

2,315

2,419

2,536

2,668

7

1,847

1,886

1,928

1,974

2,025

2,082

2,145

2,216

2,296

2,386

2,488

2,604

2,736

2,886

3,056

3,250

8

2,042

2,093

2,148

2,210

2,078

2,355

2,441

2,538

2,648

2,773

2,916

3,078

3,264

3,477

3,722

4,005

9

2,266

2,332

2,405

2,486

2,577

2,679

2,795

2,927

3,077

3,249

3,446

3,672

3,933

4,235

4,587

4,997

10

2,525

2,611

2,705

2,812

2,932

3,069

3,224

3,402

3,605

3,840

4,111

4,425

4,791

5,219

5,723

6,319

11

2,827

2,937

3,060

3,200

3,358

3,539

3,747

3,986

4,261

4,581

4,954

5,390

5,904

6,512

7,237

8,108

12

3,180

3,322

3,482

3,665

3,873

4,113

4,390

4,711

5,084

5,520

6,034

6,642

7,366

8,235

9,286

10,562

13

3,598

3,780

3,988

4,227

4,501

4,819

5,189

5,620

6,126

6,724

7,435

8,287

9,315

10,566

12,096

13,987

14

4,094

4,329

4,600

4,912

5,274

5,696

6,190

6,722

7,461

8,286

9,277

10,480

11,952

13,764

16,019

18,848

15 e oltre

4,688

4,993

5,346

5,755

6,234

6,795

7,459

8,248

9,195

10,338

11,732

13,445

15,569

18,277

21,587

25,877

(*) Numero degli anni interi trascorsi dalla data di perfezionamento dei requisiti alla data di decorrenza della pensione.

 

     Tabella E [11]

     Maggiorazione delle pensioni per differimento - Donne

 

Numero anni di differimento (*)

Coefficiente per il quale deve essere moltiplicata la pensione quando il diritto è perfezionato all'età di anni:

 

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70 e oltre

1

1,076

1,078

1,081

1,083

1,086

1,088

1,092

1,095

1,098

1,102

1,106

1,111

1,116

1,121

1,127

1,133

2

1,161

1,165

1,170

1,176

1,182

1,188

1,195

1,203

1,211

1,219

1,229

1,240

1,251

1,264

1,278

1,293

3

1,254

1,262

1,271

1,280

1,290

1,301

1,313

1,325

1,339

1,355

1,371

1,390

1,410

1,432

1,457

1,484

4

1,359

1,370

1,383

1,397

1,412

1,429

1,447

1,466

1,488

1,512

1,538

1,566

1,598

1,633

1,673

1,716

5

1,475

1,492

1,510

1,530

1,551

1,575

1,601

1,629

1,660

1,695

1,733

1,776

1,823

1,875

1,934

2,000

6

1,605

1,628

1,653

1,680

1,710

1,742

1,778

1,818

1,861

1,910

1,964

2,025

2,093

2,169

2,254

2,350

7

1,752

1,782

1,815

1,852

1,891

1,935

1,984

2,038

2,098

2,165

2,240

2,325

2,420

2,527

2,649

2,787

8

1,918

1,958

2,001

2,049

2,101

2,160

2,224

2,297

2,378

2,469

2,572

2,688

2,820

2,970

3,142

3,338

9

2,107

2,158

2,214

2,276

2,345

2,421

2,507

2,604

2,712

2,835

2,974

3,133

3,314

3,522

3,763

4,039

10

2,323

2,387

2,459

2,539

2,629

2,729

2,842

2,969

3,114

3,278

3,466

3,682

3,930

4,218

4,553

4,942

11

2,570

2,652

2,744

2,847

2,963

3,093

3,241

3,409

3,600

3,820

4,073

4,366

4,707

5,104

5,571

6,120

12

2,855

2,959

3,077

3,209

3,358

3,528

3,721

3,942

4,196

4,489

4,831

5,229

5,696

6,246

6,898

7,678

13

3,185

3,318

3,468

3,637

3,830

4,050

4,303

4,594

4,931

5,324

5,785

6,327

6,969

7,734

8,654

9,767

14

3,571

3,740

3,931

4,148

4,397

4,683

5,014

5,399

5,848

6,377

7,000

7,742

8,630

9,702

11,009

12,609

15 e oltre

4,025

4,239

4,483

4,762

5,085

5,458

5,893

6,403

7,004

7,716

8,566

9,587

10,826

12,342

14,212

16,538

(*) Numero dagli anni interi trascorsi dalla data di perfezionamento dei requisiti alla data di decorrenza della pensione.

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 41 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488.

[2] Articolo abrogato dall'art. 6 della L. 12 giugno 1984, n. 222.

[3] Articolo abrogato dall'art. 41 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488.

[4] Comma modificato dall'art. 36 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, e così sostituito dall'art. 43 della L. 30 aprile 1969, n. 153.

[5] Comma aggiunto dall'art. 44 della L. 30 aprile 1969, n. 153.

[6] Comma aggiunto dall'art. 44 della L. 30 aprile 1969, n. 153.

[7] La Corte costituzionale con sentenza 31 dicembre 1993, n. 495, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui non prevede che la pensione di reversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque diritto di percepire.

[8] Tabella sostituita dall'art. 4 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, modificata dall'art. 21 del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, già sostituita dal D.L. 29 luglio 1981, n. 402 e così ulteriormente sostituita dal D.M. 9 dicembre 1993.

[9] Tabella sostituita dall'art. 4 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, modificata dall'art. 21 del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, già sostituita dal D.L. 29 luglio 1981, n. 402 e così ulteriormente sostituita dal D.M. 9 dicembre 1993.

[10] Tabella già sostituita dalla L. 30 aprile 1969, n. 153 e così ulteriormente sostituita dall'art. 23 sexiesdecies del D.L. 30 giugno 1972, n. 267.

[11] Tabella già sostituita dalla L. 30 aprile 1969, n. 153 e così ulteriormente sostituita dall'art. 23 sexiesdecies del D.L. 30 giugno 1972, n. 267.