§ 5.7.39 - L. 16 gennaio 2004, n. 5.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, recante disposizioni urgenti in tema di composizione delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:5. Ambiente
Capitolo:5.7 tutela delle bellezze naturali
Data:16/01/2004
Numero:5


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, recante disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per [...]


§ 5.7.39 - L. 16 gennaio 2004, n. 5.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, recante disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica.

(G.U. 17 gennaio 2004, n. 13)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, recante disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Allegato

 

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14 NOVEMBRE 2003, N. 315

 

All'articolo 1:

al comma 1, capoverso 2, primo periodo, dopo la parola:

"professionisti" sono inserite le seguenti: "ed esperti,".

 

All'articolo 2:

al comma 1, capoverso 5, primo periodo, dopo la parola:

"professionisti" sono inserite le seguenti: "ed esperti,";

al comma 1, capoverso 5, secondo periodo, le parole: "Per le

valutazioni dell'impatto ambientale delle opere relativamente alle

quali sussistano interessi regionali o delle province autonome

inerenti al governo del territorio, ai porti ed aeroporti civili e

alle grandi reti di trasporto e di navigazione, riconosciuti in

programmi, ovvero in convenzioni con i soggetti promotori o

presentatori dei progetti sottoposti alla procedura di valutazione,"

sono sostituite dalle seguenti: "Per le valutazioni dell'impatto

ambientale di infrastrutture e di insediamenti, per i quali sia stato

riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse

regionale,".

 

All'articolo 4:

dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

"1-bis. All'articolo 87 del decreto legislativo 1ý agosto 2003,

n. 259, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

"3-bis. Ad uso esclusivo interno della Societa' Rete Ferroviaria

Italiana (RFI) Spa ed al fine di garantire un maggiore livello di

sicurezza e di affidabilita' della rete ferroviaria italiana, e'

sufficiente la denuncia di inizio attivita' di cui al comma 3 per

l'istallazione, su aree ferroviarie, di una rete di

telecomunicazioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori

di attenzione e degli obiettivi di qualita' indicati al comma 1"".