Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 5. Ambiente |
Capitolo: | 5.7 tutela delle bellezze naturali |
Data: | 16/01/2004 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, recante disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per [...] |
§ 5.7.39 - L. 16 gennaio 2004, n. 5.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, recante disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica.
(G.U. 17 gennaio 2004, n. 13)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14 NOVEMBRE 2003, N. 315
All'articolo 1:
al comma 1, capoverso 2, primo periodo, dopo la parola:
"professionisti" sono inserite le seguenti: "ed esperti,".
All'articolo 2:
al comma 1, capoverso 5, primo periodo, dopo la parola:
"professionisti" sono inserite le seguenti: "ed esperti,";
al comma 1, capoverso 5, secondo periodo, le parole: "Per le
valutazioni dell'impatto ambientale delle opere relativamente alle
quali sussistano interessi regionali o delle province autonome
inerenti al governo del territorio, ai porti ed aeroporti civili e
alle grandi reti di trasporto e di navigazione, riconosciuti in
programmi, ovvero in convenzioni con i soggetti promotori o
presentatori dei progetti sottoposti alla procedura di valutazione,"
sono sostituite dalle seguenti: "Per le valutazioni dell'impatto
ambientale di infrastrutture e di insediamenti, per i quali sia stato
riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse
regionale,".
All'articolo 4:
dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. All'articolo 87 del decreto legislativo 1ý agosto 2003,
n. 259, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Ad uso esclusivo interno della Societa' Rete Ferroviaria
Italiana (RFI) Spa ed al fine di garantire un maggiore livello di
sicurezza e di affidabilita' della rete ferroviaria italiana, e'
sufficiente la denuncia di inizio attivita' di cui al comma 3 per
l'istallazione, su aree ferroviarie, di una rete di
telecomunicazioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori
di attenzione e degli obiettivi di qualita' indicati al comma 1"".