§ 57.11.129 - Legge 13 novembre 1978, n. 726.
Disposizioni per la realizzazione in Firenze dell'Istituto universitario europeo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:13/11/1978
Numero:726


Sommario
Art. 1.      In relazione all'impegno derivante all'Italia dall'articolo 25 della convenzione, è autorizzata la spesa di lire un miliardo ottocento milioni per le opere di [...]
Art. 2.      In relazione all'impegno derivante all'Italia dalla dichiarazione B descritta nell'allegato I della convenzione, è autorizzata la spesa di lire un miliardo duecento [...]
Art. 3.      La complessiva spesa di 3 miliardi di lire derivante dalla applicazione della presente legge sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in [...]
Art. 4.      La commissione istituita dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1972, n. 920, espleta i compiti di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1972, n. 920, e si esprime [...]
Art. 5.      Con riguardo al rapido approntamento della sede dell'Istituto universitario europeo la progettazione o le perizie relative ai lavori murari, attrezzature, arredamenti, [...]
Art. 6.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica


§ 57.11.129 - Legge 13 novembre 1978, n. 726.

Disposizioni per la realizzazione in Firenze dell'Istituto universitario europeo.

(G.U. 23 novembre 1978, n. 328)

 

 

     Art. 1.

     In relazione all'impegno derivante all'Italia dall'articolo 25 della convenzione, è autorizzata la spesa di lire un miliardo ottocento milioni per le opere di completamento relative alla realizzazione in Firenze della sede dell'Istituto universitario europeo di cui alle leggi 23 dicembre 1972, n. 920, 31 gennaio 1975, n. 34, e al decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1976, n. 990.

 

          Art. 2.

     In relazione all'impegno derivante all'Italia dalla dichiarazione B descritta nell'allegato I della convenzione, è autorizzata la spesa di lire un miliardo duecento milioni per l'acquisizione o affitto di aree ed edifici, nonché per opere di urbanizzazione e sistemazione del complesso ricettivo, da destinare segnatamente ad alloggio dei ricercatori dell'Istituto universitario europeo.

 

          Art. 3.

     La complessiva spesa di 3 miliardi di lire derivante dalla applicazione della presente legge sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 300 milioni nell'anno finanziario 1978, di lire 1.500 milioni nell'anno finanziario 1979 e di lire 1.200 milioni nell'anno finanziario 1980. All'onere di lire 300 milioni relativo all'anno 1978 si provvede con corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     La commissione istituita dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1972, n. 920, espleta i compiti di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1972, n. 920, e si esprime altresì, sulle modalità di stipulazione dei contratti di locazione o compravendita di fabbricati o di aree in relazione a quanto disposto nell'articolo 2.

 

          Art. 5.

     Con riguardo al rapido approntamento della sede dell'Istituto universitario europeo la progettazione o le perizie relative ai lavori murari, attrezzature, arredamenti, opere di urbanizzazione ed a carattere sportivo, ricreativo e residenziale possono essere affidate, su proposta della commissione di cui all'articolo 4, anche a trattativa privata.

     L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e i relativi lavori sono dichiarati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

 

          Art. 6.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.