§ 95.1.46 - Legge 23 marzo 1977, n. 97.
Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:23/03/1977
Numero:97


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.  [5]
Art. 3.  [9]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 95.1.46 - Legge 23 marzo 1977, n. 97.

Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi

(G.U. 5 aprile 1977, n. 92)

 

 

     Art. 1. [1]

     A decorrere dall'anno 1977 i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono versare nel mese di novembre di ciascun anno, a titolo di acconto dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta in corso, un importo pari al 75 per cento dell'imposta relativa al periodo precedente, come indicata, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, nella dichiarazione dei redditi presentata per il periodo stesso. Se per il periodo precedente è stata omessa la dichiarazione l'acconto è commisurato al 75 per cento dell'imposta corrispondente al reddito complessivo che avrebbe dovuto essere dichiarato, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto.

     I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare devono effettuare il versamento nell'undicesimo mese dell'esercizio o periodo stesso, a decorrere dal primo esercizio o periodo di gestione iniziato dopo il 30 giugno 1976.

     I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che per effetto di disposizioni legislative approvano il bilancio oltre i termini previsti dall'art. 2364 del Codice civile, debbono effettuare il versamento d'acconto entro due mesi dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno precedente sempreché ciò non comporti una abbreviazione del termine di versamento di cui al primo comma [2] .

     A decorrere dall'anno 1978 l'acconto non deve essere versato se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, sia di ammontare non superiore a lire centomila per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed a lire quarantamila per quelli soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche [3] .

     I coniugi che, ai sensi dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, hanno presentato congiuntamente la dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente possono effettuare separatamente il versamento dell'acconto. In tal caso ciascuno di essi deve versare il 75 per cento dell'ammontare della rispettiva imposta lorda indicata nella dichiarazione congiunta, diminuita delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, a lui spettante in base alla dichiarazione stessa ed è esonerato dal versamento se il detto ammontare risulta non superiore a lire centomila. Per il periodo d'imposta in corso, i coniugi che hanno effettuato separatamente il versamento d'acconto debbono presentare dichiarazioni separate; ove presentino una dichiarazione congiunta, l'imposta è liquidata separatamente nei confronti di ciascuno di essi al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto rispettivamente spettanti, ferme restando le altre disposizioni dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114 [4] .

     Nel caso di successione apertasi durante il periodo d'imposta in corso alla data stabilita per il versamento dell'acconto gli eredi non sono tenuti al versamento.

 

          Art. 2. [5]

     (Omissis) [6]

     Se l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello dell'imposta dovuta, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, in base alla dichiarazione di cui al primo comma, la somma versata in più è rimborsata ai sensi degli artt. 41 e 42-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con gli interessi di cui agli artt. 44 e 44 bis dello stesso decreto.

     In caso di omesso o ritardato versamento dell'acconto previsto dall'art. 1 della presente legge o della differenza di cui al primo comma del presente articolo ovvero di versamento effettuato in misura insufficiente si applicano le disposizioni degli artt. 9 e 92 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

     Le disposizioni del precedente comma non si applicano:

     a) quando sia omesso il versamento dell'acconto, se l'imposta dovuta in base alla dichiarazione di cui al primo comma del presente articolo, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute di acconto, sia di ammontare non superiore a centomila lire per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed a lire quarantamila per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche [7] ;

     b) quando l'acconto versato sia inferiore a quello dovuto ai sensi dell'art. 1, ma non inferiore al 75 per cento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione di cui al primo comma del presente articolo, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute di acconto.

     b-bis) quando, essendo stata presentata dai coniugi dichiarazione congiunta, l'acconto conformemente alle risultanze di tale dichiarazione, sia stato omesso o versato in misura inferiore rispetto all'imposta dovuta da parte di uno dei coniugi, nel caso in cui nell'anno successivo uno o ambedue i coniugi presentino dichiarazione separata, rispettivamente, a causa del decesso dell'altro coniuge o di separazione legale ed effettiva, ovvero qualora, a partire dal 1993, siano state presentate dichiarazioni separate per fruire dell'assistenza fiscale di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. [8]

 

          Art. 3. [9]

     I versamenti previsti nella presente legge sono effettuati a norma dell'art. 3 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, e a norma dell'art. 3, n. 3), dello stesso decreto, per quelli soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

     Alla dichiarazione devono essere allegate le attestazioni comprovanti i versamenti effettuati.

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 17 ottobre 1977, n. 749.

[2]  Comma aggiunto dall'art. 11 del D.L. 26 maggio 1978, n. 216.

[3]  Comma così sostituito dall'art. 11 del D.L. 26 maggio 1978, n. 216.

[4]  Comma così modificato dall'art. 11 del D.L. 26 maggio 1978, n. 216.

[5]   Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 17 ottobre 1977, n. 749.

[6]  Comma abrogato dall'art. 19 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, a decorrere dal 1 gennaio 2002.

[7]  Lettera così modificata dall'art. 11 del D.L. 26 maggio 1978, n. 216.

[8]  Lettera aggiunta dall'art. 5 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415.

[9]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 17 ottobre 1977, n. 749.