Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 6. Appalti |
Capitolo: | 6.6 disciplina generale |
Data: | 14/11/2003 |
Numero: | 315 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. 1. Le commissioni di cui agli articoli 1 e 2 sono costituite entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto |
Art. 4. 1. I procedimenti di rilascio di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di comunicazioni elettroniche iniziati ai sensi del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, ed in corso [...] |
Art. 5. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...] |
§ 6.6.83 - D.L. 14 novembre 2003, n. 315. [1]
Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica.
(G.U. 18 novembre 2003, n. 268)
[1. L'articolo 19, comma 2, del
«2. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è istituita una commissione speciale di valutazione di impatto ambientale, composta da diciotto membri, oltre il presidente, scelti tra professori universitari, tra professionisti ed esperti, particolarmente qualificati in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, e tra dirigenti della pubblica amministrazione. Per le valutazioni dell'impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la commissione è integrata da un componente designato dalle regioni o dalle province autonome interessate. A tale fine, entro quindici giorni dalla data del decreto di costituzione della commissione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla designazione tra persone aventi gli stessi requisiti degli altri componenti di nomina statale. Con il decreto di costituzione della commissione sono stabilite la durata e le modalità per l'organizzazione ed il funzionamento della stessa. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti al presidente ed ai componenti della commissione, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano alle designazioni entro il termine predetto, la commissione procede, sino alla designazione, alle valutazioni dell'impatto ambientale nella composizione ordinaria.». [3]]
[1. L'articolo 18, comma 5, della
«5. Ai fini dell'applicazione della disciplina sulla valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 6 della
1. Le commissioni di cui agli articoli 1 e 2 sono costituite entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Dalla data dei provvedimenti di costituzione delle commissioni di cui al comma 1, sono soppresse la commissione speciale di valutazione di impatto ambientale costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 2002 e la commissione per le valutazioni di impatto ambientale costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 maggio 2001 e successive modificazioni.
1. I procedimenti di rilascio di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di comunicazioni elettroniche iniziati ai sensi del
1-bis. All'articolo 87 del
"3-bis. Ad uso esclusivo interno della Società Rete Ferroviaria Italiana (RFI) Spa ed al fine di garantire un maggiore livello di sicurezza e di affidabilità della rete ferroviaria italiana, è sufficiente la denuncia di inizio attività di cui al comma 3 per l'istallazione, su aree ferroviarie, di una rete di telecomunicazioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità indicati al comma 1". [6]
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica.
Art. 1.
1. L'articolo 19, comma 2, del
«2. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è istituita una commissione speciale di valutazione di impatto ambientale, composta da diciotto membri, oltre il presidente, scelti tra professori universitari, tra professionisti particolarmente qualificati in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, e tra dirigenti della pubblica amministrazione. Per le valutazioni dell'impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la commissione è integrata da un componente designato dalle regioni o dalle province autonome interessate. A tale fine, entro quindici giorni dalla data del decreto di costituzione della commissione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla designazione tra persone aventi gli stessi requisiti degli altri componenti di nomina statale. Con il decreto di costituzione della commissione sono stabilite la durata e le modalità per l'organizzazione ed il funzionamento della stessa. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti al presidente ed ai componenti della commissione, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano alle designazioni entro il termine predetto, la commissione procede, sino alla designazione, alle valutazioni dell'impatto ambientale nella composizione ordinaria.».
Art. 2.
1. L'articolo 18, comma 5, della
«5. Ai fini dell'applicazione della disciplina sulla valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 6 della
Art. 3.
1. Le commissioni di cui agli articoli 1 e 2 sono costituite entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Dalla data dei provvedimenti di costituzione delle commissioni di cui al comma 1, sono soppresse la commissione speciale di valutazione di impatto ambientale costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 2002 e la commissione per le valutazioni di impatto ambientale costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 maggio 2001 e successive modificazioni.
Art. 4.
1. I procedimenti di rilascio di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di comunicazioni elettroniche iniziati ai sensi del
Art. 5.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 36 del
[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[4] Articolo abrogato dall'art. 36 del
[5] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[6] Comma inserito dalla L. di conversione.