Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.2 provvedimenti per la ricostruzione |
Data: | 02/04/1982 |
Numero: | 129 |
Sommario |
Art. 1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri previsti dall'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, [...] |
Art. 2. |
Art. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 17.2.89 – D.L. 2 aprile 1982, n. 129. [1]
Interventi in favore delle popolazioni della Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982.
(G.U. 5 aprile 1982, n. 93).
Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri previsti dall'art. 1 del
Per il ripristino delle unità immobiliari danneggiate per effetto del terremoto di cui al precedente comma e per gli interventi urgenti relativi ad opere pubbliche e ad edifici di culto, il Ministro per il coordinamento della protezione civile può avvalersi delle ordinanze, istruzioni e direttive, impartite dal commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, estendendo, con i necessari aggiornamenti, la loro efficacia ai comuni della Basilicata, della Calabria e della Campania individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, su proposta dello stesso Ministro e sentite le regioni interessate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto [2].
Le funzioni attribuite al Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dei precedente primo comma, cessano il 30 settembre 1982. Per la gestione stralcio, che ha termine il 31 dicembre 1982, si applica la disciplina di cui al secondo comma dell'art. 1 del
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo, sentite le regioni interessate, presenterà un disegno di legge per disciplinare gli interventi diretti alla ricostruzione ed allo sviluppo dei comuni danneggiati dagli eventi sismici di cui al primo comma secondo i principi e i criteri direttivi di cui alla
Alle provvidenze contemplate dal presente decreto si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'art. 5 del
A tutti gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, ivi compresi quelli relativi al personale ed agli esperti scelti con le modalità di cui all'art. 1, quarto comma, del
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della
[2] Comma così modificato dalla
[3] Comma così modificato dalla
[4] Comma così sostituito dalla
[5] Comma aggiunto dalla
[6] Articolo così modificato dalla