§ 77.3.83 - D.L. 29 luglio 1981, n. 402.
Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.3 contributi previdenziali
Data:29/07/1981
Numero:402


Sommario
Art. 1.  Minimale di retribuzione ai fini contributivi.
Art. 2.  (Calcolo dei contributi volontari. Requisiti per l'ammissione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti).
Art. 3.  (Incompatibilità della prosecuzione volontaria con l'iscrizione nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e nelle gestioni previdenziali dei liberi professionisti).
Art. 4.  (Cessazione della prosecuzione volontaria dell'assicurazione contro la tubercolosi).
Art. 5.  (Integrazione al trattamento minimo in funzione di limiti di reddito).
Art. 6.  (Perequazione automatica delle pensioni inferiori al trattamento minimo liquidate ai lavoratori autonomi).
Art. 7.  (Adeguamento del contributo per l'assicurazione infortuni e malattie professionali dovuto dai lavoratori autonomi ed associati dell'agricoltura).
Art. 8.  (Contribuzione aggiuntiva alla gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni).
Art. 9.  (Adeguamento del contributo dovuto per la Cassa integrazione della gestione edilizia).
Art. 10.  (Adeguamento del contributo dovuto per la disoccupazione della gestione edilizia).
Art. 11.  (Adeguamento del contributo dovuto per la disoccupazione del settore agricolo attraverso il trasferimento di quota del contributo dovuto alla Cassa integrazione salari operai agricoli).
Art. 12.  (Adeguamento dei contributi sociali di malattia).
Art. 13.  (Regolamentazione rateale dei debiti per contributi ed accessori).
Art. 14.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


§ 77.3.83 - D.L. 29 luglio 1981, n. 402. [1]

Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni.

(G.U. 30 luglio 1981, n. 208).

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare misure per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1981;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

     Emana

     il seguente decreto:

 

Art. 1. Minimale di retribuzione ai fini contributivi.

     A decorrere dal periodo di paga in corso al 31 maggio 1981 i limiti minimi di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali, sono stabiliti, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, nelle misure risultanti dalle tabelle A e B allegate al presente decreto.

     I limiti minimi di retribuzione di cui al comma precedente sono aumentati ogni anno, a partire dal 1982, nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso, e sono soggetti a revisione triennale da effettuarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in riferimento ai minimi previsti dai contratti collettivi nazionali, di categoria raggruppati per settori omogenei. La prima revisione triennale ha effetto dal 1° gennaio 1984.

     Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associati soggetti alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e per i lavoratori a domicilio, è stabilito, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, in L. 10.000 [2].

     L'ammontare del limite minimo di retribuzione di cui al comma precedente varia nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso.

     Il presente articolo non si applica ai contributi dovuti per gli addetti ai servizi domestici e familiari ed ai contributi dovuti per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione generale obbligatoria.

     Con effetto dal 1° gennaio 1981 le tabelle A, B e C allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono sostituite dalle tabelle C, D ed E allegate al presente decreto.

 

     Art. 2. (Calcolo dei contributi volontari. Requisiti per l'ammissione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti).

     A decorrere dal 1° aprile 1981 l'importo minimo della retribuzione settimanale sulla quale sono commisurati i contributi volontari non può essere inferiore a quello della retribuzione media della decima classe di retribuzione di cui alla tabella F relativa alla contribuzione volontaria, allegata al presente decreto.

     L'importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte le categorie di prosecutori volontari dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi non può essere inferiore a quello stabilito, con i criteri di cui al precedente comma, per i lavoratori dipendenti comuni. Per le categorie tenute al versamento di contributi volontari mensili tale importo è ragguagliato a mese.

     Con decorrenza dal 1° aprile 1981 le aliquote a percentuale dei contributi volontari dovuti dai lavoratori già occupati alle dipendenze di terzi si applicano alle retribuzioni medie settimanali delle singole classi di retribuzioni di cui alla tabella F relativa alla contribuzione volontaria, allegata al presente decreto.

     Gli assicurati autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore al 1° aprile 1981 sono inseriti nella classe di retribuzione della tabella di cui al comma precedente, recante lo stesso numero d'ordine della tabella precedentemente in vigore. Gli assicurati, ai quali è stata assegnata anteriormente alla data predetta l'ultima classe di contribuzione, hanno facoltà di richiedere, con effetto dal 1° aprile 1981 ed entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'assegnazione della classe più elevata eventualmente loro spettante sulla base della tabella di cui al precedente comma, determinata ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432.

     A decorrere dall'anno 1982 e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno le retribuzioni di cui al terzo comma sono aumentate nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'art. 19 della L. 30 aprile 1969, n. 153, entro il limite massimo di retribuzione pensionabile vigente nel periodo cui si riferisce il versamento.

     Ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile è presa in considerazione la retribuzione media corrispondente alla classe di contribuzione assegnata, in vigore negli anni in cui risulta versata la contribuzione.

     E' abrogato il secondo comma dell'art. 6 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432.

     (Omissis) [3].

     (Omissis) [4].

 

     Art. 3. (Incompatibilità della prosecuzione volontaria con l'iscrizione nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e nelle gestioni previdenziali dei liberi professionisti). [5]

 

     Art. 4. (Cessazione della prosecuzione volontaria dell'assicurazione contro la tubercolosi).

     Con effetto dal 1° gennaio 1982 non è consentito il rilascio di autorizzazioni alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione contro la tubercolosi; con la stessa decorrenza cessano di avere efficacia le autorizzazioni concesse anteriormente alla predetta data.

 

     Art. 5. (Integrazione al trattamento minimo in funzione di limiti di reddito). [6]

 

     Art. 6. (Perequazione automatica delle pensioni inferiori al trattamento minimo liquidate ai lavoratori autonomi).

     Le disposizioni dell'art. 14, comma quarto, del decreto—legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, si applicano anche alle pensioni supplementari e alle pensioni inferiori al trattamento minimo liquidate a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

 

     Art. 7. (Adeguamento del contributo per l'assicurazione infortuni e malattie professionali dovuto dai lavoratori autonomi ed associati dell'agricoltura).

     Con effetto dal 1° gennaio 1981 la quota contributiva capitaria di cui all'art. 4, secondo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, è elevata a L. 30.000 annue ed a L. 15.000 annue per le aziende situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

 

     Art. 8. (Contribuzione aggiuntiva alla gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni). [7]

 

     Art. 9. (Adeguamento del contributo dovuto per la Cassa integrazione della gestione edilizia).

     A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 maggio 1981 l'aliquota dei contributi dovuti alla gestione speciale per gli operai dell'edilizia della Cassa integrazione guadagni dalle aziende industriali e artigiane dell'edilizia e affini è determinata nella misura del 4,30 per cento della retribuzione lorda imponibile.

 

     Art. 10. (Adeguamento del contributo dovuto per la disoccupazione della gestione edilizia).

     A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 maggio 1981 l'aliquota del contributo dovuto dalle imprese edili ed affini anche artigiane alla gestione speciale dell'edilizia istituita nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è determinata nella misura dello 0,80 per cento della retribuzione lorda imponibile.

 

     Art. 11. (Adeguamento del contributo dovuto per la disoccupazione del settore agricolo attraverso il trasferimento di quota del contributo dovuto alla Cassa integrazione salari operai agricoli).

     A decorrere dal 1° gennaio 1981 l'aliquota del contributo previsto dall'art. 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457, a carico del datore di lavoro agricolo è ridotta dal 3 all'1,50 per cento.

     Con la stessa decorrenza di cui al primo comma il contributo dovuto dai datori di lavoro in agricoltura per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui all'art. 7, ultimo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, è elevato dall'1,25 al 2,75 per cento.

 

     Art. 12. (Adeguamento dei contributi sociali di malattia).

     A decorrere dal 1° gennaio 1981, i contributi per l'assicurazione contro le malattie e la tubercolosi, per la tutela delle lavoratrici madri e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani sono dovuti per gli operai agricoli applicando alle retribuzioni medie provinciali stabilite ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, le seguenti aliquote percentuali:

     1) assicurazione contro le malattie:

     a) per l'assistenza di malattia: il 2,50 per cento, di cui lo 0,30 a carico del lavoratore;

     b) per il finanziamento previsto dall'art. 4, secondo comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386: lo 0,22 per cento [8];

     2) assicurazione contro la tubercolosi: lo 0,11 per cento;

     3) tutela lavoratrici madri: lo 0,10 per cento;

     4) assistenza agli orfani dei lavoratori italiani: lo 0,01 per cento.

     A decorrere dal 1° gennaio 1981 il contributo sociale di malattia dovuto per ciascun componente attivo del nucleo familiare dei coltivatori diretti, ai sensi del primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, è stabilito nella misura annua di L. 88.630. Tale misura è comprensiva della rivalutazione di cui all'art. 2 del decreto predetto.

     Con la stessa decorrenza di cui al precedente comma i titolari di azienda diretto-coltivatrici sono tenuti al pagamento di un contributo aziendale di malattia aggiuntivo commisurato alla quota eccedente le prime 100.000 lire del reddito agrario relativo all'anno precedente, aggiornato con l'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi dell'art. 87 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, con decreto del Ministro delle finanze su conforme parere della commissione censuaria centrale. Detto contributo è stabilito nella misura del 15% per le aziende agricole situate nei territori montani di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984, e del 30% per le aziende situate nei territori non montani. Non sono dovuti importi del predetto contributo inferiori a lire mille.

     Il contributo aggiuntivo di cui al precedente comma è versato, entro il 10 novembre di ciascun anno, al servizio per i contributi agricoli unificati a mezzo di apposito bollettino di conto corrente postale predisposto dal servizio stesso, spedito ad ogni singolo contribuente interessato.

     Per il primo anno di applicazione del presente decreto, il termine di cui al comma precedente è posticipato al 10 gennaio 1982 [9].

     Con la stessa decorrenza dal 1° gennaio 1981 il contributo aggiuntivo aziendale dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del D.P.R. 8 luglio 1980, n. 538, è elevato dall'1,50 al 2% e sono soppressi i massimali di reddito previsto dallo stesso articolo per le predette categorie e per i liberi professionisti.

     Con effetto dal 1° gennaio 1980 la maggiorazione del contributo sociale di malattia dovuto in misura fissa dai liberi professionisti, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del D.P.R. 8 luglio 1980, n. 538, è calcolata sul reddito derivante dall'attività professionale assoggettato ai fini dell'IRPEF relativo all'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce.

     Il contributo dovuto globalmente dagli iscritti alle casse di previdenza dei liberi professionisti anche per l'assistenza sanitaria che sia stata gestita direttamente dalle casse medesime è ridotto, in via definitiva, con decorrenza dal 1° gennaio 1981, nella misura percentuale determinata con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [10].

     La percentuale di cui al comma precedente deve dar luogo ad una riduzione complessiva del contributo dovuto per l'anno 1981 dagli iscritti alla rispettiva cassa pari all'importo totale dei contributi dovuti dagli iscritti stessi ai sensi del sesto e settimo comma del presente articolo [11].

     Ciascuna cassa fornisce al Ministero del tesoro, entro il termine di tre mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dati necessari per la determinazione della percentuale di cui all'ottavo ed al nono comma. A tale fine ciascun iscritto deve comunicare alla rispettiva cassa, con dichiarazione resa ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n. 15, entro due mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il proprio reddito derivante dalla attività professionale assoggettato ai fini dell'IRPEF e relativo all'anno 1980 [12].

 

     Art. 13. (Regolamentazione rateale dei debiti per contributi ed accessori).

     L'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso.

     Per il settore agricolo il tasso di interesse di cui al comma precedente è ridotto di una percentuale di 11 punti sino al 31 dicembre 1982 per i versamenti effettuati entro e non oltre novanta giorni dalla data di scadenza della riscossione dell'ultima rata. In caso di omesso versamento, il recupero dei contributi dovuti ha luogo secondo le norme e le procedure che regolano la riscossione, anche in via giudiziale, dei contributi previdenziali di pertinenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale [13].

     Con effetto dal 1° gennaio 1983 i commi terzo, quarto, quinto, settimo e ottavo dell'articolo 13 della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono sostituiti dai seguenti:

     «Le ditte che non effettuano i versamenti alle scadenze di cui ai commi precedenti sono tenute al pagamento degli interessi calcolati per il periodo intercorrente tra la data della scadenza e la data dell'avvenuto pagamento. Il versamento deve essere effettuato a mezzo di bollettini di conto corrente postale predisposti dal Servizio per i contributi agricoli unificati.

     Sono abrogate tutte le disposizioni relative alla riscossione a mezzo di ruoli esattoriali incompatibili con il presente articolo» [14].

     Per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, e dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e limitatamente alle domande di dilazione presentate nei periodi di efficacia dei provvedimenti stessi, il tasso di interesse di dilazione è ridotto dal Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), in casi eccezionali e su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fino al massimo del 50 per cento del tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari di cui al primo comma [15].

     (Omissis) [16].

     A decorrere dal 1° gennaio 1981, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 17, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, dall'articolo 14-sexies, secondo comma, lettera c), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, dall'articolo 3 della legge 30 dicembre 1980, n. 895, e dagli articoli 7, ultimo comma, e 8, primo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 41, si applicano alle aziende situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 [17].

 

     Art. 14.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

     Tabella A

Settore

Qualifiche

 

Dirigente

Impiegato

Operaio

Industria

50.000

15.070

14.070

Amministrazioni dello Stato ed

 

 

 

altre pubbliche amministrazioni

38.000

18.070

16.070

Artigianato

--

16.070

14.070

Agricoltura

40.000

21.070

--

Credito, assicurazioni e servizi

 

 

 

tributari appaltati

50.000

17.070

16.070

Commercio

50.000

14.070

14.070

 

     Tabella B [18]

 

 

Qualifiche

Settore

Impiegati docenti e non docenti con funzioni direttive

Impiegati docenti e non docenti

Operai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istruzione prescolare svolta dalle scuole materne autonome o da altre istituzioni ivi comprese quelle pubbliche di beneficenza ed assistenza

19.070

8.790

7.030

Istruzione ed educazione scolare non statale

19.570

8.790

8.790

 

 

 

 

Assistenza sociale svolta da istituzioni socio-assistenziali ivi comprese quelle pubbliche di beneficenza ed assistenza

19.070

7.910

6.150

Attività di culto, formazione religiosa ed attività similari

19.070

7.910

6.150

 

Dirigente

Impiegato

Operaio

Spettacolo

41.000

12.310

9.670

Attività circensi e dello spettacolo viaggiante

34.500

10.550

7.910

 

Capo ufficio impiegato di 1ª categoria

 

Impiegati di 2ª e 3ª categoria

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenti di assicurazione in gestione libera

12.310

 

8.790

 

Impiegato di concetto

 

Impiegato d'ordine

 

 

 

 

Agricoltura (per il solo personale impiegatizio a prestazione ridotta a servizio di più aziende

14.070

 

11.430

 

Personale docente e non docente

Amministrazione statale

8.790

 

Ispettori di organizzazione produttiva

Ispettori di produzione categoria A

Ispettori produzione categorie B e C

Assicurazioni (per il solo personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione)

32.000

16.070

10.550

Assistenza domiciliare svolta in forma cooperativa

 

5.270

 

 

Personale di fatica, custodia e pulizia

Credito (per il solo personale ausiliario

7.030

Servizio di pulizia, disinfezione e disinfestazione

Operai 3° livello

Operai 4° livello

Operai 5° livello

 

 

 

 

 

8.790

7.910

7.030

 

Pulitori

Proprietari di fabbricati (per il solo personale addetto alla pulizia negli stabili adibiti ad uso di abitazione od altro uso

7.030

 

Capo barca motorista

Capo pesca

Marinaio

 

 

 

 

Pesca costiera

11.430

10.550

8.790

 

Comandante e direttore macchina 34.500

Primo ufficiale coperta e macchina

Secondo ufficiale coperta e macchina

Pesca oltre gli stretti

22.100

16.150

13.600

 

Nostromo caporale di macchina, capo pesca

Marinaio, cuoco,

Mozzo d'ordine

Pesca oltre gli stretti

11.200

9.350

8.790

 

Redattore

Praticante

Collaboratore corrispondente

 

 

 

 

Giornalisti

29.700

21.070

5.270

 

     Tabella C [19]

     Contributi dovuti per gli assicuratori per ogni mese di lavoro

Classi di contribuzione

Retribuzione mensile

Per ass.ne invalidità vecchiaia e superstiti

Per assicuraz. tubercolosi

Per assicuraz. disoccupazione

Per assistenza orfani dei lavoratori

In complesso

 

oltre L.

fino a L.

 

 

 

 

 

1

 

17.200

26

1

1

1

29

2

17.200

27.600

36

2

2

2

42

3

27.600

43.200

44

4

4

4

56

4

43.200

54.500

56

5

5

5

71

5

54.500

65.500

66

6

6

6

84

6

65.500

76.300

78

8

8

8

102

7

76.300

90.900

92

8

8

8

116

8

90.900

106.400

108

10

10

10

138

9

106.400

122.700

126

11

11

11

159

10

122.700

138.200

144

13

13

13

183

11

138.200

153.600

160

15

15

15

205

12

153.600

171.800

178

16

16

16

226

13

171.800

190.900

200

18

18

18

254

14

190.900

209.100

220

20

20

20

280

15

209.100

227.300

240

22

22

22

306

16

227.300

245.500

260

24

24

24

332

17

245.500

263.600

280

25

25

25

355

18

263.600

281.800

300

27

27

27

381

19

281.800

300.000

320

29

29

29

407

20

300.000

320.500

340

31

31

31

433

21

320.500

343.200

365

33

33

33

464

22

343.200

368.200

390

36

36

36

498

23

368.200

395.500

420

38

38

38

534

24

395.500

422.700

450

41

41

41

573

25

422.700

451.500

480

44

44

44

612

26

451.500

490.900

520

47

47

47

661

27

490.900

527.300

560

51

51

51

713

28

527.300

563.600

600

55

55

55

765

29

563.600

600.000

640

58

58

58

814

30

600.000

636.400

680

62

62

62

866

31

636.400

676.800

720

66

66

66

918

32

676.800

717.200

765

70

70

70

975

33

717.200

757.600

810

74

74

74

1.032

34

757.600

798.000

855

78

78

78

1.089

35

798.000

838.400

900

82

82

82

1.146

36

838.400

878.800

945

86

86

86

1.203

37

878.800

919.200

990

90

90

90

1.260

38

919.200

959.600

1.035

94

94

94

1.317

39

959.600

1.000.000

1.080

98

98

98

1.374

40

1.000.000

1.040.400

1.125

102

102

102

1.431

41

1.040.400

1.081.100

1.165

106

106

106

1.483

42

1.081.100

1.121.800

1.210

110

110

110

1.540

43

1.121.800

1.162.500

1.255

114

114

114

1.597

44

1.162.500

1.203.300

1.300

118

118

118

1.654

45

1.203.300

1.244.000

1.345

122

122

122

1.711

46

1.244.000

1.284.700

1.390

126

126

126

1.768

47

1.284.700

1.326.300

1.435

131

131

131

1.828

48

1.326.300

1.367.900

1.480

135

135

135

1.885

49

1.367.900

1.409.500

1.530

139

139

139

1.947

50

1.409.500

1.451.100

1.575

143

143

143

2.004

51

1.451.100

1.492.700

1.620

147

147

147

2.061

52

1.492.700

1.534.300

1.670

151

151

151

2.123

53

1.534.300

1.577.200

1.711

156

156

156

2.179

54

1.577.200

1.622.300

1.760

160

160

160

2.240

55

1.622.300

1.667.300

1.809

164

164

164

2.301

56

1.667.300

1.716.700

1.861

169

169

169

2.368

57

1.716.700

1.766.100

1.916

174

174

174

2.438

58

1.766.100

1.820.300

1.973

179

179

179

2.510

59

1.820.300

1.874.500

2.032

185

185

185

2.587

60

1.874.500

1.933.800

2.095

190

190

190

2.665

61

1.933.800

1.993.200

2.160

196

196

196

2.748

62

1.993.200

2.058.600

2.228

203

203

203

2.837

63

2.058.600

2.124.000

2.300

209

209

209

2.927

64

2.124.000

2.196.400

2.376

216

216

216

3.024

65

2.196.400

2.268.800

2.456

223

223

223

3.125

66

2.268.800

2.348.100

2.539

231

231

231

3.232

67

2.348.100

2.427.300

2.626

239

239

239

3.343

68

2.427.300

2.514.000

2.718

247

247

247

3.459

69

2.514.000

2.600.700

2.813

256

256

256

3.581

70

2.600.700

 

2.908

264

264

264

3.700

 

     Tabella D [20]

     Contributi dovuti per gli assicurati per ogni settimana di lavoro

Classi di contribuzione

Retribuzione settimanale

Per ass.ne invalidità vecchiaia e superstiti

Per assicuraz. tubercolosi

Per assicuraz. disoccupazione

Per assistenza orfani dei lavoratori

In complesso

 

oltre L.

fino a L.

 

 

 

 

 

1

 

4.000

6

1

1

1

9

2

4.000

6.400

8

1

1

1

11

3

6.400

10.000

10

1

1

1

13

4

10.000

12.600

13

1

1

1

16

5

12.600

15.100

15

1

1

1

18

6

15.100

17.600

18

2

2

2

24

7

17.600

21.000

21

2

2

2

27

8

21.000

24.600

25

2

2

2

31

9

24.600

28.300

29

3

3

3

38

10

28.300

31.900

33

3

3

3

42

11

31.900

35.500

37

3

3

3

46

12

35.500

39.700

41

4

4

4

53

13

39.700

44.100

45

4

4

4

57

14

44.100

48.300

51

5

5

5

66

15

48.300

52.500

55

5

5

5

70

16

52.500

56.700

60

5

5

5

75

17

56.700

60.900

65

6

6

6

83

18

60.900

65.100

69

6

6

6

87

19

65.100

69.300

74

7

7

7

95

20

69.300

74.000

78

7

7

7

99

21

74.000

79.200

84

8

8

8

108

22

79.200

85.000

90

8

8

8

114

23

85.000

91.300

97

9

9

9

124

24

91.300

97.600

104

9

9

9

131

25

97.600

104.900

111

10

10

10

141

26

104.900

113.300

120

11

11

11

153

27

113.300

121.800

129

12

12

12

165

28

121.800

130.100

138

13

13

13

177

29

130.100

138.500

148

13

13

13

187

30

138.500

146.900

158

14

14

14

200

31

146.900

156.200

168

15

15

15

213

32

156.200

165.500

178

16

16

16

226

33

165.500

174.800

188

17

17

17

239

34

174.800

184.200

198

18

18

18

252

35

184.200

193.500

208

19

19

19

265

36

193.500

202.800

218

20

20

20

278

37

202.800

212.100

228

21

21

21

291

38

212.100

221.500

238

22

22

22

304

39

221.500

230.800

249

23

23

23

318

40

230.800

240.100

260

24

24

24

332

41

240.100

249.500

269

24

24

24

341

42

249.500

258.900

279

25

25

25

354

43

258.900

268.300

290

26

26

26

368

44

268.300

277.700

300

27

27

27

381

45

277.700

287.100

311

28

28

28

395

46

287.100

296.500

321

29

29

29

408

47

296.500

306.100

331

30

30

30

421

48

306.100

315.700

342

31

31

31

435

49

315.700

325.300

353

32

32

32

449

50

325.300

334.900

363

33

33

33

462

51

334.900

344.500

374

34

34

34

476

52

344.500

354.100

385

35

35

35

490

53

354.100

364.000

395

36

36

36

503

54

364.000

374.400

406

37

37

37

517

55

374.400

384.800

418

38

38

38

532

56

384.800

396.200

430

39

39

39

547

57

396.200

407.600

442

40

40

40

562

58

407.600

420.100

455

41

41

41

578

59

420.100

432.600

469

43

43

43

598

60

432.600

446.300

483

44

44

44

615

61

446.300

460.000

498

45

45

45

633

62

460.000

475.100

514

47

47

47

655

63

475.100

490.200

531

48

48

48

675

64

490.200

506.900

548

50

50

50

698

65

506.900

523.600

567

52

52

52

723

66

523.600

541.900

586

53

53

53

745

67

541.900

560.200

606

55

55

55

771

68

560.200

580.200

627

57

57

57

798

69

580.200

600.200

649

59

59

59

826

70

600.200

 

671

61

61

61

854

 

     Tabella E

     Prontuario per il calcolo della retribuzione pensionabile

Importo della marca settimanale

Retribuzione settimanale corrispondente

Importo della marca settimanale

Retribuzione settimanale corrispondente

6

3.500

129

117.550

8

5.200

138

125.900

10

8.200

148

134.300

13

11.300

158

142.700

15

13.850

168

151.550

18

16.350

178

160.850

21

19.300

188

170.150

25

22.800

198

179.500

29

26.450

208

188.850

33

30.100

218

198.150

37

33.700

228

207.450

41

37.600

238

216.800

45

41.900

249

226.150

51

46.200

260

235.450

55

50.400

269

244.800

60

54.600

280

254.200

65

58.800

290

263.600

69

63.000

300

273.000

74

67.200

311

282.400

78

71.650

321

291.800

84

76.600

331

301.200

90

82.100

342

310.900

97

88.150

353

320.500

104

94.450

363

330.100

111

101.250

374

339.700

120

109.100

385

350.150

 

     Tabella F

     Classi di retribuzione e retribuzione media settimanale imponibile, valide ai fini della contribuzione volontaria

Classi di contribuzione

Retribuzione settimanale

Retribuzione media settimanale imponibile (lire)

 

 

 

fino a L.

4.700

4.100

oltre

L.

4.700

>> >>

7.500

6.100

>>

>>

7.500

>> >>

11.700

9.600

>>

>>

11.700

>> >>

14.800

13.250

>>

>>

14.800

>> >>

17.700

16.250

>>

>>

17.700

>> >>

20.600

19.150

>>

>>

20.600

>> >>

24.600

22.600

>>

>>

24.600

>> >>

28.800

26.700

>>

>>

28.800

>> >>

33.100

30.950

10ª

>>

>>

33.100

>> >>

37.400

35.250

11ª

>>

>>

37.400

>> >>

41.600

39.500

12ª

>>

>>

41.600

>> >>

46.500

44.050

13ª

>>

>>

46.500

>> >>

51.600

49.050

14ª

>>

>>

51.600

>> >>

56.600

54.100

15ª

>>

>>

56.600

>> >>

61.500

59.050

16ª

>>

>>

61.500

>> >>

66.400

63.950

17ª

>>

>>

66.400

>> >>

71.300

68.850

18ª

>>

>>

71.300

>> >>

76.200

73.750

19ª

>>

>>

76.200

>> >>

81.200

78.700

20ª

>>

>>

81.200

>> >>

86.700

83.950

21ª

>>

>>

86.700

>> >>

92.700

89.700

22ª

>>

>>

92.700

>> >>

99.500

96.100

23ª

>>

>>

99.500

>> >>

106.900

103.200

24ª

>>

>>

106.900

>> >>

114.300

110.600

25ª

>>

>>

114.300

>> >>

122.800

118.550

26ª

>>

>>

122.800

>> >>

132.700

127.750

27ª

>>

>>

132.700

>> >>

142.600

137.650

28ª

>>

>>

142.600

>> >>

152.300

147.450

29ª

>>

>>

152.300

>> >>

162.200

157.250

30ª

>>

>>

162.200

>> >>

172.000

167.100

31ª

>>

>>

172.000

>> >>

182.900

177.450

32ª

>>

>>

182.900

>> >>

193.800

188.350

33ª

>>

>>

193.800

>> >>

204.700

199.250

34ª

>>

>>

204.700

>> >>

215.700

210.200

35ª

>>

>>

215.700

>> >>

226.600

221.150

36ª

>>

>>

226.600

>> >>

237.500

232.050

37ª

>>

>>

237.500

>> >>

248.400

242.950

38ª

>>

>>

248.400

>> >>

259.400

253.900

39ª

>>

>>

259.400

>> >>

270.300

264.850

40ª

>>

>>

270.300

>> >>

281.200

275.750

41ª

>>

>>

281.200

>> >>

292.200

286.700

42ª

>>

>>

292.200

>> >>

303.200

297.700

43ª

>>

>>

303.200

>> >>

314.200

308.700

44ª

>>

>>

314.200

>> >>

325.200

319.700

45ª

>>

>>

325.200

>> >>

336.200

330.700

46ª

>>

>>

336.200

>> >>

347.200

341.700

47ª

>>

>>

347.200

>> >>

 

351.500

 


[1] Convertito in legge dall'art. unico della L. 26 settembre 1981, n. 537.

[2] Comma modificato dalla legge di conversione.

[3] Comma soppresso dalla legge di conversione.

[4] Comma soppresso dalla legge di conversione.

[5] Articolo soppresso dalla legge di conversione.

[6] Articolo soppresso dalla legge di conversione.

[7] Articolo soppresso dalla legge di conversione.

[8] Lettera così modificata dalla legge di conversione.

[9] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[10] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[11] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[12] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[13] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[14] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[15] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[16] Comma soppresso dalla legge di conversione.

[17] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[18] Tabella così modificata dalla legge di conversione.

[19] Tabella così sostituita dall' art. 1 del D.M. 9 dicembre 1993.

[20] Tabella così sostituita dall' art. 1 del D.M. 9 dicembre 1993.