Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 55. Industria |
Capitolo: | 55.3 sviluppo economico |
Data: | 16/10/1975 |
Numero: | 492 |
Sommario |
Art. 1. E' convertito in legge il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche, con le [...] |
Art. 2. |
§ 55.3.1A - Legge 16 ottobre 1975, n. 492. [1]
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche.
(G.U. 17 ottobre 1975, n. 276)
E' convertito in legge il
L'art. 4 è sostituito con il seguente:
E' autorizzata l'assegnazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, agli istituti autonomi per le case popolari o loro consorzi, in aggiunta all'importo di cui all'art. 1 della
Le regioni, sulla base dell'importo loro attribuito secondo le percentuali stabilite dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 16 marzo 1972, formulano entro il 31 ottobre 1975 il programma di localizzazione degli interventi dandone comunicazione al CER, agli IACP ed ai comuni interessati.
In aggiunta alle somme di cui al primo comma è autorizzata l'assegnazione di L. 228.300.000.000 per la esecuzione di programmi corredati da progetti esecutivi per opere da realizzare su aree espropriate o in proprietà nei piani di zona di cui alla
L'importo complessivo di L. 600 miliardi di cui al primo e al terzo comma del presente articolo sarà versato sul conto corrente previsto dal terzo comma dell'art. 6 della
L'art. 5 è sostituito con il seguente:
Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 della
I termini previsti dal quarto e quinto comma dell'art. 3 della
L'art. 6 è sostituito con il seguente:
Per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 72 della
Il Ministro per i lavori pubblici, presidente del Comitato per l'edilizia residenziale, entro il 31 ottobre 1975 provvede alla ripartizione territoriale dei contributi, secondo i criteri stabiliti dal secondo comma dell'art. 9 della
Il termine previsto dal primo comma dell'art. 12 della
I termini previsti dal primo e dal terzo comma dell'art. 16 della
La limitazione temporale riguardante l'iscrizione presso la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, di cui al primo comma dell'art. 11 della
Dopo l'art. 6 sono aggiunti i seguenti:
Art. 6 bis.
L'alinea e il primo capoverso del primo comma dell'art. 10 della
"Il secondo e terzo comma dell'art. 72 della
Art. 6 ter.
E' autorizzato l'utilizzo degli stanziamenti previsti dall'art. 6 del presente decreto per l'adeguamento della quota a carico dello Stato per le operazioni in corso ai sensi dell'art. 72 della
L'art. 7 è sostituito dal seguente:
Al fine di consentire la concessione di contributi integrativi alle cooperative edilizie finanziate ai sensi della
La misura del contributo integrativo di cui al primo comma è determinata dal Ministro per i lavori pubblici tenendo conto del costo effettivo delle operazioni di mutuo determinato ai sensi del successivo art. 8; in ogni caso non potrà gravare sugli assegnatari degli alloggi un onere minore di quello previsto per i mutui agevolati di cui alla
E' autorizzato, altresì, il limite di impegno di lire 3 miliardi per l'anno finanziario 1976 per la concessione di contributi, ai sensi della
Le annualità relative ai contributi di cui ai precedenti commi sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
Dopo l'art. 7 sono aggiunti i seguenti:
Art. 7 bis.
Il limite massimo di 12 milioni di cui alla
Art. 7 ter.
Gli istituti di credito fondiario sono autorizzati, anche in deroga ai rispettivi statuti, a concedere mutui in favore di cooperative edilizie che realizzano abitazioni su aree con diritto di superficie.
All'art. 9, al primo comma, dopo le parole: "delle aree", sono aggiunte le seguenti: "e delle somme residue di detto fondo";
al terzo comma le parole: "possono indicare" sono sostituite dalla seguente: "indicano".
Dopo l'art. 9 è aggiunto il seguente:
Art. 9 bis.
Per la concessione dei mutui a valere sul fondo speciale di cui all'art. 45 della
L'art. 10 è sostituito con il seguente:
Il reddito annuo complessivo degli assegnatari di abitazioni comunque fruenti di concorso o contributo dello Stato concessi in locazione da IACP e cooperative edilizie a proprietà indivisa e loro consorzi è stabilito in lire 6 milioni da determinarsi ai sensi dell'art. 8 del
Il reddito di cui al precedente comma è stabilito in lire 8 milioni per le abitazioni costruite da cooperative edilizie a proprietà individuale o dalle imprese di costruzione.
Dopo l'art. 10 sono aggiunti i seguenti:
Art. 10 bis.
Le disposizioni di cui all'art. 1 della
Art. 10 ter.
I mutui di cui alla
Nel caso previsto dal precedente comma la garanzia di cui all'art. 15 della
Gli enti mutuanti stipulano con i soggetti interessati il contratto condizionato di mutuo entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione necessaria per la stipulazione oltre che del provvedimento di concessione dei contributi da parte del Ministero dei lavori pubblici.
Art. 10-quater. - I mutui edilizi dell'istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige sono concessi anche quando le aree assegnate dai comuni, ai sensi della legislazione provinciale, non siano ancora di proprietà degli assegnatari, purchè sia stato emanato il decreto di occupazione di urgenza, siano state iniziate le procedure di esproprio, e il mutuo sia assistito, fino all'iscrizione dell'ipoteca nel libro fondiario, dalla garanzia della rispettiva provincia.
L'art. 11 è sostituito con il seguente:
Gli istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio e le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, istituite ai sensi delle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, al fine di procurarsi i mezzi finanziari occorrenti all'esercizio delle loro attività effettueranno le operazioni di provvista sul mercato dei titoli a reddito fisso mediante l'emissione di obbligazioni con la preventiva approvazione dell'organo di vigilanza di cui all'art. 44 del regio
Le emissioni obbligazionarie previste al comma precedente non sono soggette alle disposizioni di cui agli articoli 2365 e 2410 del codice civile, nonchè alle disposizioni della
Fino alla data del 31 gennaio 1976 gli istituti di credito fondiario ed edilizio e le sezioni per il finanziamento di opere pubbliche potranno emettere anche cartelle fondiarie nonchè obbligazioni di cui alle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238. Il limite di emissione di cui al secondo comma dell'art. 1 della
All'art. 12, dopo le parole: "operazioni di credito", sono soppresse le seguenti: "fondiario ed".
L'art. 14 è sostituito con il seguente:
Nel quadro dei programmi di sviluppo di cui all'art. 9 della
Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano ai Ministri per i lavori pubblici e per la sanità il fabbisogno relativo al completamento delle opere comprese negli elenchi allegati ai programmi di cui al primo comma, nonchè al completamento di ospedali in corso di costruzione o di ristrutturazione. I Ministri per i lavori pubblici e per la sanità, in proporzione alle necessità risultanti dalle comunicazioni delle regioni e, in carenza delle stesse, alle necessità risultanti dagli elenchi anzidetti, dai contratti già stipulati e dalle perizie di variante o suppletive già adottate, determinano il piano di riparto del fondo, che è approvato dal CIPE previo parere della commissione interregionale di cui all'art. 13 della
La percentuale del 20 per cento di cui all'art. 2 della
All'art. 15, primo comma, le parole: "ai sensi", sono sostituite con le parole: "per le finalità", e sono aggiunte, in fine, le parole: "con priorità per l'esecuzione di opere igienico-sanitarie, asili-nido, scuole materne";
il secondo e il quarto comma sono soppressi.
All'art. 16 il primo comma è sostituito con il seguente:
Nel quadro dei programmi di sviluppo di cui all'art. 9 della
il secondo e il quarto comma sono soppressi.
Dopo l'art. 16 sono aggiunti i seguenti:
Art. 16 bis.
Per il completamento e la esecuzione da parte dei comuni e delle provincie di opere pubbliche di loro pertinenza, con priorità per quelle igienico-sanitarie, per gli asili-nido e le scuole materne e il verde pubblico attrezzato, per le quali esistono progetti esecutivi, i mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti entro il periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente decreto e il 30 giugno 1976, sino all'importo complessivo di lire 1.000 miliardi, sono garantiti dallo Stato, ai sensi dell'art. 5 della
I mutui non assistiti da contributi statali o regionali in annualità sono concessi con le modalità di cui al quinto e sesto comma dell'art. 5 della citata legge n. 291 sulla base della sola deliberazione consiliare di assunzione del prestito regolarmente approvata dal competente organo regionale.
Art. 16 ter.
I termini di cui all'art. 2 della
All'art. 17, primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: "entro il 29 febbraio 1976".
All'art. 18, secondo comma, dopo le parole: "non superiore a lire 15 miliardi", sono aggiunte le seguenti: "comprensivi delle spese di progettazione, direzione lavori e collaudo";
al quarto comma, sono aggiunte, in fine, le parole: "entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge".
Dopo l'art. 18 è aggiunto il seguente:
Art. 18 bis.
Fermo restando il disposto dell'art. 11 della
L'art. 19 è soppresso.
All'art. 20, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: "si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi dal secondo al nono, della
All'art. 21, primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: "in relazione alle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli precedenti";
dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:
Le regioni iscrivono le somme risultanti dai piani di riparto in appositi capitoli di entrata e di spesa dei propri bilanci riferiti ai singoli programmi di intervento previsti dal presente decreto.
Le somme destinate alle singole regioni in base ai vari piani di riparto delle autorizzazioni di spesa destinate dal presente decreto alle regioni stesse saranno versate dal Ministero del tesoro in appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale, dai quali le regioni effettueranno i prelevamenti bimestralmente su richiesta di accredito a favore del tesoriere regionale effettuata sulla base di relazioni indicative dei fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione dei programmi di intervento.
Dopo l'art. 21 è aggiunto il seguente:
Art. 21 bis.
Alle provincie autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle competenze ad esse spettanti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1972, n. 670, vengono attribuite direttamente quote degli stanziamenti di cui agli articoli 4, 6, 14, 15 e 16 del presente decreto-legge da determinarsi secondo i parametri indicati all'art. 78 del testo unico approvato con il predetto decreto del Presidente della Repubblica. Tali quote verranno iscritte nei rispettivi bilanci ed utilizzate dalle provincie per le finalità previste dal presente decreto.
[1] L'art. 2268 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 161 del