§ 55.3.1A - Legge 16 ottobre 1975, n. 492.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.3 sviluppo economico
Data:16/10/1975
Numero:492


Sommario
Art. 1.      E' convertito in legge il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche, con le [...]
Art. 2. 


§ 55.3.1A - Legge 16 ottobre 1975, n. 492. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche.

(G.U. 17 ottobre 1975, n. 276)

 

     Art. 1.

     E' convertito in legge il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche, con le seguenti modificazioni:

     L'art. 4 è sostituito con il seguente:

     E' autorizzata l'assegnazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, agli istituti autonomi per le case popolari o loro consorzi, in aggiunta all'importo di cui all'art. 1 della legge 27 maggio 1975, n. 166, dell'ulteriore somma di L. 371.700.000.000 ai fini della realizzazione di programmi d'intervento di edilizia sovvenzionata, ai sensi del citato art. 1 e della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, di ammontare unitario non inferiore a lire 2 miliardi, anche per blocchi, specie per le aree metropolitane in cui si rilevino più intensamente fenomeni di immigrazione o di concentrazione demografica.

     Le regioni, sulla base dell'importo loro attribuito secondo le percentuali stabilite dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 16 marzo 1972, formulano entro il 31 ottobre 1975 il programma di localizzazione degli interventi dandone comunicazione al CER, agli IACP ed ai comuni interessati.

     In aggiunta alle somme di cui al primo comma è autorizzata l'assegnazione di L. 228.300.000.000 per la esecuzione di programmi corredati da progetti esecutivi per opere da realizzare su aree espropriate o in proprietà nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e per le quali sia già stata rilasciata la licenza edilizia. Il Ministro per i lavori pubblici, presidente del Comitato per l'edilizia residenziale, entro il 31 ottobre 1975 secondo programmi formulati dalle regioni predispone il piano di assegnazione dei fondi di cui al presente comma. L'eventuale somma residua sarà distribuita entro il 30 novembre 1975 secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge 27 maggio 1975, n. 166.

     L'importo complessivo di L. 600 miliardi di cui al primo e al terzo comma del presente articolo sarà versato sul conto corrente previsto dal terzo comma dell'art. 6 della legge 27 maggio 1975, n. 166.

     L'art. 5 è sostituito con il seguente:

     Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 della legge 27 maggio 1975, n. 166.

     I termini previsti dal quarto e quinto comma dell'art. 3 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sono prorogati fino al 31 dicembre 1975.

     L'art. 6 è sostituito con il seguente:

     Per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e del titolo II del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nellalegge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, in aggiunta ai limiti d'impegno di cui all'art. 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sono autorizzati, rispettivamente, gli ulteriori limiti di impegno di L. 25 miliardi e di L. 15 miliardi per l'anno finanziario 1976. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

     Il Ministro per i lavori pubblici, presidente del Comitato per l'edilizia residenziale, entro il 31 ottobre 1975 provvede alla ripartizione territoriale dei contributi, secondo i criteri stabiliti dal secondo comma dell'art. 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166.

     Il termine previsto dal primo comma dell'art. 12 della legge 27 maggio 1975, n. 166, per l'invio da parte delle regioni del nulla osta ai privati, alle cooperative e agli enti pubblici che hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 11 della stessa legge 27 maggio 1975, n. 166, e nei termini previsti dallo stesso art. 11, al comune interessato, all'istituto di credito ed al CER decorre dalla data di comunicazione alla regione della ripartizione territoriale dei contributi. Il termine previsto dal successivo art. 13 della citata legge 27 maggio 1975, n. 166, decorre dalla data di comunicazione ai comuni interessati del nulla osta regionale rilasciato.

     I termini previsti dal primo e dal terzo comma dell'art. 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sono prorogati rispettivamente al 29 febbraio 1976 ed al 31 marzo 1976.

     La limitazione temporale riguardante l'iscrizione presso la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, di cui al primo comma dell'art. 11 della legge 27 maggio 1975, n. 166, non si applica alle società a prevalente partecipazione regionale e/o comunale.

     Dopo l'art. 6 sono aggiunti i seguenti:

Art. 6 bis.

     L'alinea e il primo capoverso del primo comma dell'art. 10 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sono sostituiti dai seguenti:

     "Il secondo e terzo comma dell'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono sostituiti dai seguenti: "Tale contributo è concesso nella misura occorrente affinchè i mutuatari non vengano gravati degli interessi, diritti e commissioni, anche per l'eventuale perdita relativa al collocamento delle cartelle, nonchè per oneri fiscali e vari e per spese accessorie in misura superiore al 3% annuo, pari all'1,5% semestrale oltre al rimborso del capitale, se enti pubblici o cooperative a proprietà indivisa il cui statuto prevede il divieto di cessione in proprietà degli alloggi, l'obbligo di trasferimento degli stessi al competente IACP in caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa; e nella misura del 4%, pari al 2% semestrale, oltre al rimborso del capitale, se cooperative a proprietà divisa, o prive dei requisiti statutari di cui al presente comma o se privati"".

Art. 6 ter.

     E' autorizzato l'utilizzo degli stanziamenti previsti dall'art. 6 del presente decreto per l'adeguamento della quota a carico dello Stato per le operazioni in corso ai sensi dell'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

     L'art. 7 è sostituito dal seguente:

     Al fine di consentire la concessione di contributi integrativi alle cooperative edilizie finanziate ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, che non abbiano ottenuto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il provvedimento di concessione del mutuo, è autorizzato il limite di impegno di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1975.

     La misura del contributo integrativo di cui al primo comma è determinata dal Ministro per i lavori pubblici tenendo conto del costo effettivo delle operazioni di mutuo determinato ai sensi del successivo art. 8; in ogni caso non potrà gravare sugli assegnatari degli alloggi un onere minore di quello previsto per i mutui agevolati di cui alla legge 1° novembre 1965, n. 1179.

     E' autorizzato, altresì, il limite di impegno di lire 3 miliardi per l'anno finanziario 1976 per la concessione di contributi, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, a cooperative edilizie a proprietà indivisa, costituite esclusivamente fra appartenenti alle forze armate e di polizia, che abbiano i requisiti statutari previsti dall'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

     Le annualità relative ai contributi di cui ai precedenti commi sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

     Dopo l'art. 7 sono aggiunti i seguenti:

Art. 7 bis.

     Il limite massimo di 12 milioni di cui alla legge 8 giugno 1966, n. 452, previsto come valore delle assegnazioni a soci in regime di privilegio, da parte di società agricole od edilizie in possesso dei requisiti prescritti, comprese le disposizioni previste dall'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, è elevato a 25 milioni.

Art. 7 ter.

     Gli istituti di credito fondiario sono autorizzati, anche in deroga ai rispettivi statuti, a concedere mutui in favore di cooperative edilizie che realizzano abitazioni su aree con diritto di superficie.

     All'art. 9, al primo comma, dopo le parole: "delle aree", sono aggiunte le seguenti: "e delle somme residue di detto fondo";

     al terzo comma le parole: "possono indicare" sono sostituite dalla seguente: "indicano".

     Dopo l'art. 9 è aggiunto il seguente:

Art. 9 bis.

     Per la concessione dei mutui a valere sul fondo speciale di cui all'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive integrazioni, si prescinde dai limiti di cui all'art. 3 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e successive modificazioni.

     L'art. 10 è sostituito con il seguente:

     Il reddito annuo complessivo degli assegnatari di abitazioni comunque fruenti di concorso o contributo dello Stato concessi in locazione da IACP e cooperative edilizie a proprietà indivisa e loro consorzi è stabilito in lire 6 milioni da determinarsi ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, compresi i redditi esenti, diversi da quelli indicati nel primo, secondo e terzo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

     Il reddito di cui al precedente comma è stabilito in lire 8 milioni per le abitazioni costruite da cooperative edilizie a proprietà individuale o dalle imprese di costruzione.

     Dopo l'art. 10 sono aggiunti i seguenti:

Art. 10 bis.

     Le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1974, n. 8 e all'art. 6 della legge 19 gennaio 1974, n. 9 sono prorogate fino al 31 dicembre 1978.

Art. 10 ter.

     I mutui di cui alla legge 1° novembre 1965, n. 1179, all'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alla legge 27 maggio 1975, n. 166, e successive modificazioni e integrazioni ed al presente decreto sono concessi dagli enti mutuanti anche quando le aree concesse dai comuni ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non siano di proprietà dei comuni stessi semprechè sia stata stipulata la convenzione di cui al sopra richiamato art. 35, sia stato ottenuto il decreto di occupazione di urgenza e siano state iniziate le procedure di esproprio.

     Nel caso previsto dal precedente comma la garanzia di cui all'art. 15 della legge 27 maggio 1975, n. 166, è immediatamente operante e copre l'intero credito dell'ente mutuante. La garanzia di cui all'art. 13 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1974, n. 247, è elevata fino all'importo del 100 per cento.

     Gli enti mutuanti stipulano con i soggetti interessati il contratto condizionato di mutuo entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione necessaria per la stipulazione oltre che del provvedimento di concessione dei contributi da parte del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 10-quater. - I mutui edilizi dell'istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige sono concessi anche quando le aree assegnate dai comuni, ai sensi della legislazione provinciale, non siano ancora di proprietà degli assegnatari, purchè sia stato emanato il decreto di occupazione di urgenza, siano state iniziate le procedure di esproprio, e il mutuo sia assistito, fino all'iscrizione dell'ipoteca nel libro fondiario, dalla garanzia della rispettiva provincia.

     L'art. 11 è sostituito con il seguente:

     Gli istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio e le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, istituite ai sensi delle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, al fine di procurarsi i mezzi finanziari occorrenti all'esercizio delle loro attività effettueranno le operazioni di provvista sul mercato dei titoli a reddito fisso mediante l'emissione di obbligazioni con la preventiva approvazione dell'organo di vigilanza di cui all'art. 44 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Le emissioni obbligazionarie previste al comma precedente non sono soggette alle disposizioni di cui agli articoli 2365 e 2410 del codice civile, nonchè alle disposizioni della legge 3 maggio 1955, n. 428.

     Fino alla data del 31 gennaio 1976 gli istituti di credito fondiario ed edilizio e le sezioni per il finanziamento di opere pubbliche potranno emettere anche cartelle fondiarie nonchè obbligazioni di cui alle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238. Il limite di emissione di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474, è elevato a 50 volte l'ammontare del capitale versato o del fondo di dotazione nonchè delle riserve.

     All'art. 12, dopo le parole: "operazioni di credito", sono soppresse le seguenti: "fondiario ed".

     L'art. 14 è sostituito con il seguente:

     Nel quadro dei programmi di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è autorizzata la spesa di lire 600 miliardi destinata alla concessione di contributi in capitale per lavori di completamento di opere di edilizia ospedaliera con particolare riferimento ai programmi di intervento disposti in applicazione della legge 30 maggio 1965, n. 574, e successive modificazioni ed integrazioni, ed approvati con decreti interministeriali 10 novembre 1965, 16 marzo 1968, 19 ottobre 1968, 23 gennaio 1970 e 10 febbraio 1972, ivi compresi gli oneri maturati e maturandi per la revisione dei prezzi contrattuali, indennità di espropriazione, perizie di variante o suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed imposta sul valore aggiunto riguardanti ospedali compresi nei programmi anzidetti.

     Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano ai Ministri per i lavori pubblici e per la sanità il fabbisogno relativo al completamento delle opere comprese negli elenchi allegati ai programmi di cui al primo comma, nonchè al completamento di ospedali in corso di costruzione o di ristrutturazione. I Ministri per i lavori pubblici e per la sanità, in proporzione alle necessità risultanti dalle comunicazioni delle regioni e, in carenza delle stesse, alle necessità risultanti dagli elenchi anzidetti, dai contratti già stipulati e dalle perizie di variante o suppletive già adottate, determinano il piano di riparto del fondo, che è approvato dal CIPE previo parere della commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. L'eventuale destinazione dei fondi di cui al presente articolo per il completamento di opere non comprese nei programmi di cui al precedente primo comma preclude ulteriori interventi finanziari speciali dello Stato per il completamento delle opere comprese nei programmi stessi.

     La percentuale del 20 per cento di cui all'art. 2 della legge 30 maggio 1965, n. 574, relativa agli arredamenti e alle attrezzature tecnico-sanitarie è aumentata al 30 per cento dell'importo complessivo della spesa riconosciuta necessaria per ciascuna opera ospedaliera.

     All'art. 15, primo comma, le parole: "ai sensi", sono sostituite con le parole: "per le finalità", e sono aggiunte, in fine, le parole: "con priorità per l'esecuzione di opere igienico-sanitarie, asili-nido, scuole materne";

     il secondo e il quarto comma sono soppressi.

     All'art. 16 il primo comma è sostituito con il seguente:

     Nel quadro dei programmi di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi destinata al finanziamento di lavori di completamento di opere di competenza delle regioni;

     il secondo e il quarto comma sono soppressi.

     Dopo l'art. 16 sono aggiunti i seguenti:

Art. 16 bis.

     Per il completamento e la esecuzione da parte dei comuni e delle provincie di opere pubbliche di loro pertinenza, con priorità per quelle igienico-sanitarie, per gli asili-nido e le scuole materne e il verde pubblico attrezzato, per le quali esistono progetti esecutivi, i mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti entro il periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente decreto e il 30 giugno 1976, sino all'importo complessivo di lire 1.000 miliardi, sono garantiti dallo Stato, ai sensi dell'art. 5 della legge 1° giugno 1971, n. 291, anche se non assistiti da contributi statali o regionali in annualità.

     I mutui non assistiti da contributi statali o regionali in annualità sono concessi con le modalità di cui al quinto e sesto comma dell'art. 5 della citata legge n. 291 sulla base della sola deliberazione consiliare di assunzione del prestito regolarmente approvata dal competente organo regionale.

Art. 16 ter.

     I termini di cui all'art. 2 della legge 12 gennaio 1974, n. 8, sono prorogati al 31 dicembre 1976.

     All'art. 17, primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: "entro il 29 febbraio 1976".

     All'art. 18, secondo comma, dopo le parole: "non superiore a lire 15 miliardi", sono aggiunte le seguenti: "comprensivi delle spese di progettazione, direzione lavori e collaudo";

     al quarto comma, sono aggiunte, in fine, le parole: "entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge".

     Dopo l'art. 18 è aggiunto il seguente:

Art. 18 bis.

     Fermo restando il disposto dell'art. 11 della legge 28 aprile 1971, n. 287, è altresì sospesa la costruzione di nuove autostrade o tratte autostradali e di trafori di cui non sia stato effettuato l'appalto, ancorchè assentiti amministrativamente.

     L'art. 19 è soppresso.

     All'art. 20, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: "si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394".

     All'art. 21, primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: "in relazione alle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli precedenti";

     dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

     Le regioni iscrivono le somme risultanti dai piani di riparto in appositi capitoli di entrata e di spesa dei propri bilanci riferiti ai singoli programmi di intervento previsti dal presente decreto.

     Le somme destinate alle singole regioni in base ai vari piani di riparto delle autorizzazioni di spesa destinate dal presente decreto alle regioni stesse saranno versate dal Ministero del tesoro in appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale, dai quali le regioni effettueranno i prelevamenti bimestralmente su richiesta di accredito a favore del tesoriere regionale effettuata sulla base di relazioni indicative dei fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione dei programmi di intervento.

     Dopo l'art. 21 è aggiunto il seguente:

Art. 21 bis.

     Alle provincie autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle competenze ad esse spettanti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1972, n. 670, vengono attribuite direttamente quote degli stanziamenti di cui agli articoli 4, 6, 14, 15 e 16 del presente decreto-legge da determinarsi secondo i parametri indicati all'art. 78 del testo unico approvato con il predetto decreto del Presidente della Repubblica. Tali quote verranno iscritte nei rispettivi bilanci ed utilizzate dalle provincie per le finalità previste dal presente decreto.

 

          Art. 2. [2]

 


[1] L'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 ha abrogato l'art. 7, comma 3.

[2] Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.