Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 30. Credito |
Capitolo: | 30.2 credito al commercio |
Data: | 26/01/1987 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. 1. Il periodo di utilizzo di cui all'art. 3, quinto comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, modificato dall'art. 34, sesto comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, è elevato ad anni tre, [...] |
Art. 3 bis. |
Art. 3 ter. |
Art. 3 quater. |
Art. 3 quinquies. |
Art. 3 sexies. |
Art. 3 septies. |
Art. 3 octies. |
Art. 4. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...] |
§ 30.2.6 – D.L. 26 gennaio 1987, n. 9. [1]
Interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale ed ulteriori modifiche alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, sulla disciplina del credito agevolato al commercio.
(G.U. 26 gennaio 1987, n. 20).
1. L'art. 8 del
(Omissis).
2. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 15 gennaio 1987 e si applicano fino alla data di entrata in vigore della riforma della legislazione sul commercio.
1. Il periodo di utilizzo di cui all'art. 3, quinto comma, della
2. Per le operazioni approvate dal Comitato di cui all'art. 6 della
a) con il pagamento della prima rata in scadenza in data successiva alla predetta approvazione, per i contratti stipulati anteriormente a tale data, qualora il contratto non contenga già tale applicazione sin dall'inizio dell'operazione di mutuo;
b) sin dall'inizio dei rimborsi per preammortamento e ammortamento, per i contratti stipulati successivamente alla data di approvazione delle corrispondenti operazioni da parte del citato Comitato.
3. Con onere a carico delle disponibilità del fondo previsto dal citato art. 6 della
4. Il settimo comma dell'art. 3 della
(Omissis).
5. I limiti di finanziamento previsti dall'art. 3, nono e decimo comma, della
6. E' raddoppiato il limite di finanziamento previsto dal terzo comma dell'art. 9 del
7. Per i centri commerciali al dettaglio il limite di finanziamento agevolato per le società promotrici è fissato in lire 20 miliardi. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato indica con proprio provvedimento, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le organizzazioni del commercio, della cooperazione e dell'associazionismo maggiormente rappresentative sul piano nazionale, le caratteristiche dei centri commerciali all'ingrosso e di quelli al dettaglio [4].
8. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'art. 6, primo comma, della
8 bis. Sono ammessi alle agevolazioni finanziarie ed alle stesse condizioni previste dall'art. 3, commi 1 e 2, del
1. Il quinto comma dell'art. 4 della
(Omissis).
1. All'art. 5, quarto comma, della
(Omissis).
1. Al quarto comma dell'art. 4 della
1. Dopo il comma 4 dell'art. 74 del
(Omissis).
1. Il comma 7 dell'art. 74 del
(Omissis).
1. Per le violazioni dell'art. 74 del
1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito un Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio.
2. Fino alla data di entrata in vigore della riforma della legislazione sul commercio l'attività del Fondo si esplica attraverso il finanziamento sotto forma di contributi in conto capitale per la realizzazione dell'assistenza tecnica, di progettazione dell'innovazione tecnologica e organizzativa e di qualificazione professionale delle imprese commerciali, singole o associate. I soggetti beneficiari dei contributi sono i centri, gli istituti e le strutture operative promosse da organismi rappresentativi dell'associazionismo economico e sindacale delle imprese commerciali e della cooperazione nonché le imprese singole o associate.
3. I criteri, le procedure e le modalità di concessione del contributo, ivi compresa la verifica di attuazione dei progetti, sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi entro tre mesi dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, sentite le organizzazioni del commercio, della cooperazione e dell'associazionismo maggiormente rappresentative sul piano nazionale e l'Unione nazionale delle camere di commercio.
4. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1, di lire 20 miliardi per il 1987, 20 miliardi per il 1988 e 50 miliardi per il 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Provvedimenti di sostegno e di riforma per l'artigianato ed il commercio".
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Articolo così sostituito dalla
[3] Articolo abrogato dall'art. 20 del
[4] Comma così modificato dalla
[5] Comma aggiunto dalla
[6] Articolo aggiunto dalla
[7] Articolo aggiunto dalla
[8] Articolo aggiunto dalla
[9] Articolo aggiunto dalla
[10] Articolo aggiunto dalla
[11] Articolo aggiunto dalla
[12] Articolo aggiunto dalla