§ 17.3.118 - Legge 3 aprile 1980, n. 115.
Ulteriori interventi dello Stato in favore delle popolazioni dell'Umbria, Marche e Lazio colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:03/04/1980
Numero:115


Sommario
Art. 1.      Per provvedere alle necessità di rinascita e di ripristino nelle zone delle regioni Umbria, Marche e Lazio danneggiate dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e [...]
Art. 2.      Per conseguire le finalità di cui al precedente art. 1 le regioni, in armonia con le istanze espresse dai comuni interessati, dai loro consorzi e dalle comunità montane, [...]
Art. 3.      Per provvedere alle necessità urgenti di ripristino provvisorio e definitivo delle opere di edilizia demaniale e di culto nei comuni compresi nelle zone dell'Umbria, [...]
Art. 4.      Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento provvisorio della [...]
Art. 5.      Per provvedere alle spese ed ai contributi per il ripristino ed il restauro del patrimonio archeologico, architettonico, storico ed artistico, tutelato ai sensi della [...]
Art. 6.      Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvederà, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, [...]
Art. 7.      A favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane, danneggiate dal sisma del 19 settembre 1979 e successivi, aventi stabilimenti nei comuni che saranno [...]
Art. 8.      Le piccole imprese, ai soli fini dell'applicazione del precedente art. 7, sono quelle individuali e sociali del settore del commercio con non più di tre dipendenti, [...]
Art. 9.      Il contributo a fondo perduto di cui all'art. 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e [...]
Art. 10.      Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 15 [...]
Art. 11.      Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, le regioni Umbria, Marche e Lazio e le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, sono [...]
Art. 12.      Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati nei comuni che saranno indicati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto [...]
Art. 13.      All'onere di lire 76.500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1980 si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello [...]
Art. 14.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 17.3.118 - Legge 3 aprile 1980, n. 115.

Ulteriori interventi dello Stato in favore delle popolazioni dell'Umbria, Marche e Lazio colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi.

(G.U. 5 aprile 1980, n. 95)

 

 

     Art. 1.

     Per provvedere alle necessità di rinascita e di ripristino nelle zone delle regioni Umbria, Marche e Lazio danneggiate dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi, è assegnato un contributo speciale, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rispettivamente di:

     a) lire 200 miliardi alla regione Umbria, in ragione di lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1980, lire 100 miliardi per l'anno finanziario 1981 e lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1982;

     b) lire 45 miliardi alla regione Marche, in ragione di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1980, lire 25 miliardi per l'anno finanziario 1981 e lire 15 miliardi per l'anno finanziario 1982;

     c) lire 30 miliardi alla regione Lazio, in ragione di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1980, lire 15 miliardi per l'anno finanziario 1981 e lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1982.

     Con le anzidette somme le citate regioni provvedono, anche a mezzo di delega agli enti locali e con finalità di sviluppo economico-sociale e di riassetto del territorio, di propulsione della produzione industriale e agricola, a tutti gli interventi di propria competenza, con particolare riguardo a quelli concernenti il ripristino o la ricostruzione di edifici pubblici, di uso pubblico, di acquedotti, di fognatura, di ospedali e strade non statali, di ogni altra opera d'interesse degli enti locali, alla concessione di contributi per il ripristino e la ricostruzione degli immobili privati danneggiati, nonché agli interventi nel settore agricolo, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

 

          Art. 2.

     Per conseguire le finalità di cui al precedente art. 1 le regioni, in armonia con le istanze espresse dai comuni interessati, dai loro consorzi e dalle comunità montane, con proprie leggi definiscono:

     a) le direttive per l'opera di risanamento e di ricostruzione in base a piani comunali o intercomunali pluriennali, in armonia con gli indirizzi programmatici regionali, articolati in piani annuali, con la individuazione delle opere, ivi comprese quelle infrastrutturali, da realizzarsi in collegamento con le regioni finitime;

     b) le indicazioni e i termini per l'elaborazione e l'approvazione da parte dei comuni, loro consorzi e comunità montane dei piani di cui alla precedente lettera a) alla cui attuazione provvederanno gli stessi comuni, consorzi e comunità, tranne per quanto riguarda gli interventi di interesse regionale, nonché le modalità con le quali la regione provvede al coordinamento degli stessi piani;

     c) le norme per la determinazione dei contributi e per la concessione di mutui a tasso agevolato, nonché i criteri per coordinare ed armonizzare le varie disposizioni legislative in materia di erogazione di contributi ai danneggiati da eventi sismici verificatisi, al fine di conseguire una gestione unitaria di tutte le provvidenze e di evitare l'eventuale cumulo di benefici. Ai fini della concessione dei contributi, di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, per il ripristino e la ricostruzione degli immobili privati danneggiati, qualora l'immobile appartenga in comproprietà a più titolari, i contributi stessi possono essere concessi anche ad uno soltanto dei comproprietari che ne abbia fatto richiesta, salvo il diritto degli altri comproprietari sull'immobile ripristinato o ricostruito;

     d) i criteri per l'attuazione degli interventi nel settore agricolo, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364;

     e) le norme per l'accelerazione delle procedure di revisione degli strumenti urbanistici dei comuni colpiti;

     f) le modalità per l'immediata esecuzione di interventi ritenuti urgenti ed indilazionabili, in attesa dell'approvazione del piano regionale;

     g) il potere sostitutivo della regione nei casi di omissione o ritardi nella attuazione degli interventi da parte di enti locali, comunità montane e consorzi di comuni.

     Per l'elaborazione dei piani di cui alla lettera a) del precedente comma i comuni, i loro consorzi e le comunità montane potranno avvalersi degli apporti tecnici e scientifici degli uffici dell'Amministrazione dello Stato, di enti e istituzioni nazionali nonché di tutti i possibili apporti esterni.

     Con leggi regionali saranno anche determinate le modalità degli interventi e delle iniziative nonché, ove occorra anche in deroga alle norme vigenti, le procedure relative, ad esclusione di quelle sulla contabilità generale dello Stato, fermo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

 

          Art. 3.

     Per provvedere alle necessità urgenti di ripristino provvisorio e definitivo delle opere di edilizia demaniale e di culto nei comuni compresi nelle zone dell'Umbria, delle Marche e del Lazio danneggiate dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi, è autorizzata la spesa di lire 37 miliardi, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 7 miliardi nell'anno finanziario 1980, di lire 20 miliardi nell'anno finanziario 1981 e di lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1982.

     I lavori previsti dal precedente comma, limitatamente alle opere di culto, sono attuati in base ad un programma di interventi predisposto dal Ministero dei lavori pubblici.

     Resta ferma la necessità del nulla osta della soprintendenza competente sui singoli progetti d'intervento concernenti i beni di interesse artistico e storico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

 

          Art. 4.

     Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento provvisorio della rete anzidetta nelle zone colpite dal sisma del 19 settembre 1979, da effettuarsi a cura dell'ANAS, è autorizzata la spesa di lire 61 miliardi.

     Sullo stanziamento di cui al comma precedente l'ANAS potrà eseguire, sentite le regioni interessate, lavori di riparazione e sistemazione delle strade statali, comprese le opere di consolidamento, risanamento e difesa, con i miglioramenti tecnici necessari.

     La somma di lire 61 miliardi, occorrente per i lavori e le opere di cui ai commi precedenti, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per essere assegnata all'ANAS, in ragione di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1980, di lire 35 miliardi per l'anno finanziario 1981 e di lire 21 miliardi per l'anno finanziario 1982.

     Ai fini del presente articolo i capi compartimentali della viabilità sono autorizzati, in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 70 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e dall'art. 25, lettera e), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione con il sistema dell'economia.

     Le regioni indicate nell'art. 1 della presente legge dovranno esprimere il parere di cui al precedente secondo comma entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine senza che il parere sia stato comunicato, questo si intende favorevole.

     Per i lavori di cui al primo e secondo comma non si applicano le disposizioni degli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

 

          Art. 5.

     Per provvedere alle spese ed ai contributi per il ripristino ed il restauro del patrimonio archeologico, architettonico, storico ed artistico, tutelato ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, danneggiato in dipendenza degli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi nelle province di Macerata, Ascoli Piceno, Perugia, Rieti, Viterbo e Roma, esclusa la città di Roma, nonché ad ogni occorrenza connessa agli interventi nelle predette zone è autorizzata la spesa di lire 28 miliardi, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali in ragione di lire 3 miliardi nell'anno finanziario 1980, di lire 15 miliardi nell'anno finanziario 1981 e di lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1982.

     I lavori di ripristino e di restauro di cui al precedente comma sono attuati in base ad un programma di interventi predisposto dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

     I lavori previsti nel precedente comma sono considerati urgenti ai sensi dell'art. 6 del regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859. Possono essere superati i limiti di spesa stabiliti con legge 1° marzo 1975, n. 44, senza alcuna limitazione.

     Le domande di contributo dovranno essere presentate dai proprietari alle competenti soprintendenze nel termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     In caso di alienazione a titolo oneroso del bene che ha formato oggetto dell'intervento, l'acquirente, in solido con l'alienante, è tenuto a rimborsare allo Stato l'importo erogato sia a totale che a parziale carico.

 

          Art. 6.

     Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvederà, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, all'aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche delle regioni Umbria, Marche e Lazio.

 

          Art. 7.

     A favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane, danneggiate dal sisma del 19 settembre 1979 e successivi, aventi stabilimenti nei comuni che saranno indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, sentite le regioni interessate, si applicano le provvidenze contemplate dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese le modifiche e le altre modalità contenute nell'art. 9 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, salvo per quanto riguarda il termine di decadenza per la presentazione delle istanze, che è consentita entro sessanta giorni dalla pubblicazione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 8.

     Le piccole imprese, ai soli fini dell'applicazione del precedente art. 7, sono quelle individuali e sociali del settore del commercio con non più di tre dipendenti, quelle del settore dell'artigianato, nonché quelle del settore industriale con non più di trenta dipendenti.

 

          Art. 9.

     Il contributo a fondo perduto di cui all'art. 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, richiamato con modifiche dall'art. 9 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, è corrisposto dai prefetti sui fondi che saranno ad essi somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità intestata ai medesimi, dell'importo massimo di lire 100 milioni, che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

 

          Art. 10.

     Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, già elevato a lire 48.000 milioni con l'art. 12 della legge 19 gennaio 1979, n. 17, è ulteriormente elevato a lire 48.500 milioni.

     Il limite di spesa di lire 21.550 milioni previsto dal terzo comma dell'art. 12 della legge 19 gennaio 1979, n. 17, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è ulteriormente elevato a lire 22.050 milioni [1] .

     Il limite di spesa di lire 2.730 milioni, previsto dal terzo comma dell'art. 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'art. 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, già elevato a lire 4.230 milioni con l'art. 8 della legge 8 agosto 1977, n. 639, è ulteriormente elevato a lire 4.730 milioni.

     La maggiore spesa di lire 1.000 milioni prevista dal primo e secondo comma del presente articolo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980. La maggiore spesa di lire 500 milioni, prevista dal terzo comma del presente articolo, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1980.

 

          Art. 11.

     Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, le regioni Umbria, Marche e Lazio e le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, sono autorizzate ad assumere impegni, fino alla concorrenza degli importi previsti dalla legge stessa, ancor prima dell'iscrizione in bilancio di detti importi. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

 

          Art. 12.

     Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati nei comuni che saranno indicati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, dell'industria, dei beni culturali ed ambientali sentite le regioni interessate, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 13.

     All'onere di lire 76.500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1980 si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 14.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1]  L’importo di cui al presente comma è stato elevato a L. 24.550 milioni dall' art. 1 della L. 11 dicembre 1980, n. 826.