§ 98.1.26450 - Legge 3 novembre 1987, n. 452.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, recante proroga del trattamento straordinario di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:03/11/1987
Numero:452


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, recante proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina [...]


§ 98.1.26450 - Legge 3 novembre 1987, n. 452.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, recante proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo, nonché interventi a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nelle province di Sondrio e di Bolzano interessate dagli eventi alluvionali del luglio 1987.

(G.U. 4 novembre 1987, n. 258)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, recante proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo, nonché interventi a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nelle province di Sondrio e di Bolzano interessate dagli eventi alluvionali del luglio 1987, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     All'art. 2:

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. La GEPI provvede, altresì, nel caso ricorrano le condizioni definite dal CIPI con la delibera di cui al comma 1, all'acquisizione, dalle società o imprese che procedono ai licenziamenti, dei mezzi produttivi e degli immobili pertinenti, utilizzabili ai fini delle iniziative di reimpiego di cui al comma 1";

     al comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: ", dell'azienda metalmeccanica del gruppo SIMA di Iesi e di aziende tessili (anche iuta), di media dimensione, ubicate in zone dell'Italia centrale, segnate da una forte caduta dei livelli di occupazione".

     All'art. 8:

     al comma 1, le parole: "31 dicembre 1987" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1988";

     il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. Le domande di contributo di cui al presente articolo debbono pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sulle domande di contributo delibera il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria eseguita dal comitato tecnico di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Il contributo è erogato previo accertamento, da parte delle commissioni tecniche di cui all'art. 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193, dell'avvenuta riduzione di capacità produttiva mediante rottamazione e dell'effettuata realizzazione dei programmi di investimento annessi alla domanda di contributo";

     al comma 6, le parole: "del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "della legge di conversione del presente decreto";

     al comma 7, dopo la parola: "acciaio" sono aggiunte le seguenti:

     "nonché all'intero settore dei tubi";

     dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

     "7-bis. La realizzazione di nuovi impianti di macinazione, l'ampliamento, la riattivazione o la trasformazione di quelli esistenti, nonché le operazioni di trasferimento o concentrazione, sono sottoposte ad autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento della oggettiva necessità dei fabbisogni in relazione alla situazione generale dell'industria molitoria. L'autorizzazione deve essere conseguita dai richiedenti anteriormente ad ogni iniziativa e prima di dar corso agli adempimenti previsti dalla legge 7 novembre 1949, n. 857".

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 3 gennaio 1987, n. 3, 6 marzo 1987, n. 66, 7 maggio 1987, n. 174, e 3 luglio 1987, n. 262.

     3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.