Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.8 leggi finanziarie |
Data: | 22/12/1984 |
Numero: | 887 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. |
Art. 10. |
Art. 11. |
Art. 12. |
Art. 13. |
Art. 14. |
Art. 15. [10] |
Art. 16. [11] |
Art. 17. |
Art. 18. |
Art. 19. |
Art. 20. |
Art. 21. |
§ 27.8.8 - Legge 22 dicembre 1984, n. 887.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985).
(G.U. 29 dicembre 1984, n. 356, S.O.).
Titolo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1985 resta determinato in termini di competenza in lire 145.593 miliardi, comprese lire 20.444 miliardi concernenti regolazione di debiti pregressi. Tenuto conto delle operazioni per rimborso di prestiti dell'anno 1985, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della
Nei limiti di cui al precedente comma non rientrano le somme da iscrivere in bilancio in forza dell'articolo 10, sesto e settimo comma, e dell'articolo 17, terzo comma della
Per l'esercizio 1985, le facoltà di cui agli articoli 7, 9 e 12, primo comma, della
Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.
Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della
Le nuove o maggiori entrate, derivanti da provvedimenti legislativi approvati successivamente alla presentazione alle assemblee legislative del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1985, non possono essere utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese ovvero di minori entrate e sono acquisite al bilancio al fine di non peggiorarne il saldo netto da finanziare, quale risulta individuato, in termini di competenza, in sede di relazione previsionale e programmatica, dalla congiunta valutazione delle previsioni di bilancio a legislazione vigente, degli effetti della legge finanziaria e delle ulteriori misure da definire nel corso dell'anno 1985.
Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE
Fino al 31 dicembre 1985, l'imposta locale sui redditi continua ad essere applicata con l'aliquota unica del 15 per cento. Il relativo gettito rimane acquisito al bilancio dello Stato.
Per l'anno 1985 alla regione siciliana continua ad essere attribuito direttamente dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato un ammontare pari al 13,60 per cento del gettito dei versamenti dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'ambito della regione stessa.
Il versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi previsto dalla
L'addizionale straordinaria istituita dall'articolo 4 del
A decorrere dall'anno 1985 sono confermati gli importi delle detrazioni per carichi di famiglia, per spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro dipendente, nonché gli importi dell'ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente e autonomo e i relativi limiti di reddito afferenti i singoli scaglioni, quali determinati ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 3 del
L'importo di lire 4.800.000 previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 1° dicembre 1983, n. 653, convertito in legge, con modificazioni, dalla
Titolo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE E LOCALE
Ai fini della quantificazione per l'anno 1985 del fondo comune di cui all'articolo 8 della
Le erogazioni spettanti alle regioni in forza del precedente comma sono ridotte di complessive lire 531.771.982.000 ai sensi del quinto comma dell'articolo 9 della
Il fondo comune regionale determinato, ai sensi del primo comma del presente articolo, è comprensivo delle somme di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 8 della
Le somme spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 5 della
Dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1 del
Per l'anno 1985, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private è stabilito in lire 4.049 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della
Il predetto importo di lire 4.049 miliardi è finanziato per lire 531.771.982.000 e per lire 88.614.319.000 mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui agli artt. 8 e 9 della
Gli oneri per l'ammortamento dei mutui di cui all'art. 16 del
A parziale deroga del terzo comma dell'articolo 12 della
Il periodo di finanziamento transitorio di cui al
Il termine di cui all'art. 14 del
Per l'anno 1985 le somme sostitutive di tributi erariali soppressi già attribuiti in quota fissa alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono determinate in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1984 aumentate del sette per cento.
Le somme sostitutive di tributi erariali soppressi già attribuiti in quota variabile alle province autonome di Trento e di Bolzano vengono determinate per l'anno 1985 in conformità a quanto disposto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con
Per l'anno 1985 alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono attribuite dall'amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1984, ai sensi del quinto comma dell'art. 8 della
Alle regioni a statuto ordinario e alle aziende di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-1980 sono attribuite dall'amministrazione finanziaria, per l'anno 1985, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1984, ai sensi del sesto comma dello stesso articolo 8 della
Per l'anno 1985 alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono attribuite dall'amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1984, ai sensi del settimo comma dell'articolo 8 della predetta
Per l'anno 1985 alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è altresì attribuito a titolo di concorso nelle spese di mantenimento degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici di statistica un contributo straordinario di lire 25 miliardi da ripartire in quote uguali tra le singole camere, alla cui copertura si provvede con contestuale riduzione del capitolo 8042 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1985, all'uopo intendendosi conseguentemente ridotta la autorizzazione di spesa per il predetto anno di cui all'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito in legge, con modificazioni, dalla
Il diritto annuale dovuto dalle ditte individuali, dalle società di persone, dalle società cooperative e dai consorzi è aumentato per l'anno 1985 del dieci per cento della misura stabilita per il 1984 e per le rimanenti ditte del cento per cento.
Tutte le somme pagate a titolo di sanzione amministrativa, anche in misura ridotta, per la ritardata od omessa presentazione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura degli atti per la pubblicazione nel bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, sono dovute alle camere stesse.
In attesa dell'emanazione di norme organiche di attuazione dell'articolo 13 della
La regione autonoma della Sardegna ripartisce le risorse destinandole al finanziamento di interventi previsti dalla
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2-bis, 2-ter e 13, comma 1, del
Per l'anno 1985, il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione dei comuni e delle province è fissato al sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Correlativamente restano modificati gli altri termini per gli adempimenti, connessi a tale deliberazione, previsti nell'articolo 1-quater del
Le comunità montane devono deliberare il bilancio di previsione per l'anno 1985 entro settantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Lo schema di bilancio è stabilito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Unione nazionale comuni e comunità montane e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da emanarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
I fondi perequativi per i comuni e le province istituite ai sensi degli articoli 4-bis e 4-ter del
Ai fini della ripartizione del fondo perequativo per i comuni di cui alla lettera c) dell'articolo 4-bis del
Il Ministero dell'interno è autorizzato ad erogare, per l'anno 1985, ai comuni con popolazioni fino a 5.000 abitanti ed ai comuni terremotati dichiarati disastrati o gravemente danneggiati, una somma che assicuri un incremento dei trasferimenti ordinari statali, al netto di quelli relativi a rate di mutuo, pari al tasso programmato di inflazione. Gli importi relativi sono prelevati dalla quota del fondo perequativo di cui alla lettera c) dell'articolo 4-bis del
Ai comuni che abbiano provveduto all'assorbimento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in base a norme di leggi regionali e che non abbiano usufruito dei benefici di cui all'articolo 26-bis del
I contributi per l'anno 1985 di cui all'articolo 2-bis del
Il comma 3 dell'articolo 2-bis del
"L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro ai Ministeri dell'interno e del tesoro, entro il 30 giugno 1985, di apposite certificazioni sul bilancio 1985 e sul conto consuntivo 1983, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia. Si applicano le norme del comma 5 dell'articolo 3 per il solo certificato sul bilancio. I comuni e le province sono altresì tenuti a presentare analogo certificato sul conto consuntivo 1984 entro il 20 settembre 1985".
All'erogazione dei trasferimenti statali per l'anno 1985 si provvede in unica soluzione:
a) entro il 30 aprile 1985, per i fondi perequativi istituiti ai sensi degli articoli 4-bis e 4-ter del
b) entro il 31 maggio 1985, per gli importi dovuti ai sensi dell'articolo 13, primo comma, lettere a), b) e c), della
c) entro il 30 settembre 1985, per gli oneri da sostenere nel 1985 per i mutui in ammortamento dal 1984 ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato
L'erogazione dei trasferimenti di cui alla lettera c) del comma precedente è subordinata alla presentazione della prescritta certificazione entro il termine perentorio del 30 giugno 1985.
I comuni e le province non possono stipulare contratti di mutuo con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la Cassa stessa abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione del mutuo. Tale divieto non si applica ai mutui da assumere con la direzione aziendale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e con l'Istituto per il credito sportivo. La Cassa depositi e prestiti deve comunicare la propria indisponibilità entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione della richiesta. La mancata risposta, trascorso tale termine, equivale a dichiarazione di indisponibilità.
I consorzi di comuni, costituiti a norma della
A titolo di concorso negli oneri derivanti ai comuni e alle province per l'ammortamento dei mutui contratti nel corso del 1984 è autorizzata la spesa ulteriore di lire 662 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1985. Il concorso dello Stato di cui al comma 1 dell'articolo 13 del
Il concorso dello Stato è altresì assicurato nella misura del cento per cento per l'onere di ammortamento dei mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 10 del
Il concorso dello Stato è inoltre corrisposto per gli altri mutui di cui all'articolo 10 del medesimo
Qualora la complessiva dotazione di bilancio non copra l'intero onere, il concorso viene proporzionalmente ridotto sui mutui di cui al precedente comma. Ove la dotazione di bilancio lo consenta, il concorso dello Stato per gli stessi mutui è proporzionalmente aumentato.
Dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 13 del
"Il concorso dello Stato compete anche per i mutui assunti da consorzi fra enti locali, a condizione che sia stato deliberato, anche nell'esercizio successivo a quello dell'assunzione, l'accollo a carico dei bilanci degli stessi enti locali, da parte dei relativi consigli, delle rate di ammortamento per tutta la durata del prestito".
Per i mutui assunti negli anni 1983 e 1984, la sanzione della riduzione dei contributi statali per rate di ammortamento previste nella seconda parte del comma 1.1 dell'articolo 13 del
a) del 30 per cento se i contributi erariali per rate di ammortamento dei mutui sono contenuti entro il 20 per cento dei contributi erariali totali;
b) del 20 per cento se i contributi erariali per rate di ammortamento dei mutui sono contenuti tra il 20 ed il 30 per cento dei contributi erariali totali;
c) del 10 per cento se i contributi erariali per rate di ammortamento dei mutui sono contenuti tra il 30 ed il 40 per cento dei contributi erariali totali.
Ai fini del calcolo sono considerati i contributi erariali previsti dal
Resta fermo l'obbligo per gli enti locali di fronteggiare, senza aggravio per lo Stato, l'intero onere dell'ammortamento sui suddetti mutui assunti al di fuori delle ipotesi dell'articolo 10 del
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del
Il concorso dello Stato nel finanziamento dell'onere di ammortamento dei mutui contratti dai comuni e dalle province previsto dall'articolo 13 del
a) sia stato stipulato in forma pubblica;
b) preveda l'ammortamento in un periodo non inferiore a cinque anni, con l'obbligo del rimborso della quota di capitale sin dal primo anno;
c) indichi esattamente la spesa da finanziare e dia atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo qualora necessario per la tipologia della spesa stessa;
d) preveda espressamente l'erogazione per stati di avanzamento dei lavori prescritta dall'articolo 19 della
I comuni e le province sono tenuti ad adeguare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i contratti di mutuo alle disposizioni del presente articolo.
Il Ministero dell'interno è autorizzato dal 1985 a corrispondere agli enti locali, in applicazione dell'articolo 132 del
a) le entrate dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, dichiarato estinto con il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1980;
b) le entrate della Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto, dichiarata estinta con l'articolo 1-bis del
c) le somme versate dall'INAIL per l'espletamento delle funzioni di carattere assistenziale svolte dall'Istituto stesso, trasferite con il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979.
Sono estinti i residui debiti e crediti dei comuni verso il Tesoro per spedalità romane di cui alla
Alla ripartizione fra i comuni della Sardegna delle somme loro spettanti per lo svolgimento delle funzioni attribuite in base al
Per l'anno 1985, le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del
Per l'anno 1985 sono aumentate a lire 12, per ogni kilowattora consumato, la misura dell'addizionale sul consumo della energia elettrica di cui al comma 4 dell'articolo 24 del
Il limite stabilito dal secondo comma dell'articolo 17 della
La maggiorazione del 10 per cento prevista, per il 1984, dall'articolo 11, primo comma, della
Le tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18 del
Al primo comma, lettera a), dell'art. 68 del
Il comma 4 dell'articolo 7 del
"La somma da rimborsare viene calcolata tenendo conto della differenza tra lo stanziamento disposto a norma dei commi 1 e 2 e la somma accertata, comprensiva delle quote versate e di quelle da versare".
All'articolo 3 della
"Le regioni interessate sono altresì autorizzate a concedere alle amministrazioni comunali delle isole, indicate nella tabella A allegata alla
Al quinto comma dell'art. 13 del
Per le aziende speciali degli enti locali appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della
Titolo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
La spesa complessiva per gli aumenti dei trattamenti economici del personale di ruolo e non di ruolo dipendente dalle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dagli enti locali, dagli enti pubblici non economici, dalle aziende municipalizzate, dalle unità sanitarie locali, dalle società e consorzi facenti capo alle regioni ed agli enti locali, dalle aziende in gestione commissariale governativa, dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in regime di concessione, non deve superare per il 1985 e per ciascuno degli anni 1986 e 1987, rispettivamente, il 7 per cento ed il 5 per cento degli oneri risultanti per l'anno immediatamente precedente per stipendi, indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità e per ogni altro emolumento a qualsiasi titolo dovuto. Restano comunque salvi i trattamenti già previsti da disposizioni in vigore.
Continuano ad applicarsi, nell'anno 1985, ai comuni, province, consorzi e loro aziende speciali, le norme di cui all'articolo 16 della
Gli enti locali possono altresì procedere ad assunzioni di personale per la copertura, sino alla misura massima del 20 per cento, con arrotondamento all'unità, dei relativi posti vacanti, e disponibili, di organico istituiti con atto deliberativo approvato dalla commissione centrale per la finanza locale o, nell'ambito di competenza, dai comitati regionali di controllo.
Le limitazioni alle assunzioni previste dal presente articolo non operano per le aziende speciali degli enti locali che abbiano chiuso il bilancio in pareggio e che non abbiano comunque usufruito di contributi in conto esercizio.
Continuano ad applicarsi per l'anno 1985 il primo ed il quarto comma dell'art. 19 della
In deroga alle disposizioni del comma precedente, sono consentite le assunzioni per la copertura dei nuovi posti degli enti locali della Sardegna in conseguenza delle modificazioni delle piante organiche deliberate e approvate a seguito del trasferimento agli enti stessi delle funzioni di cui al
E' soppresso il secondo comma dell'articolo 19 della
Continua ad applicarsi, per l'anno 1985, il disposto dell'articolo 9, commi terzo, ultima parte, e quinto, della
Deroghe al blocco delle assunzioni di cui al quinto comma possono essere autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in occasione dell'esame da parte del Consiglio stesso del disegno di legge di assestamento del bilancio, salvo quelle per l'attuazione degli specifici provvedimenti da emanare in esecuzione degli indirizzi generali contenuti nel protocollo d'intesa del 14 febbraio 1984 a sostegno dell'occupazione, nonché le assunzioni dipendenti da comprovate necessità per il trattenimento o la rafferma, o il richiamo in servizio, e per le nomine derivanti da reclutamenti ordinari o immissioni in servizio del personale delle forze armate o delle forze di polizia, per le quali può provvedersi in qualsiasi momento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio stesso.
Per gli enti amministrativi dipendenti dalle regioni le eventuali necessità di assunzione di personale sono valutate, secondo i rispettivi statuti, dalle regioni stesse. La valutazione è effettuata nei limiti fissati dagli atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi del quinto comma dell'art. 9 della
Il disposto di cui al quinto comma è da intendersi nel senso che per il personale della scuola e delle università resta salva la possibilità di disporre nomine o assunzioni in applicazione delle leggi 22 dicembre 1980, n. 928, 20 maggio 1982, n. 270, 2 maggio 1984, n. 116, 16 luglio 1984, n. 326, nonché il
Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, è effettuata la ricognizione delle cattedre e dei posti funzionanti all'inizio dell'anno scolastico 1984-1985, indicando, per i posti che non costituiscono cattedra, la natura, la destinazione nonché gli estremi dei provvedimenti istitutivi. Con lo stesso decreto, la dotazione organica aggiuntiva, calcolata ai sensi del primo comma dell'articolo 13 della
Le dotazioni organiche aggiuntive di cui alla
Nelle province in cui risultino situazioni soprannumerarie sono bloccati per l'anno scolastico 1985-1986 i trasferimenti, le assegnazioni provvisorie e la messa a concorso di posti di organico che si rendano disponibili per cessazione dal servizio.
Le quattro giornate di riposo di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 1 della
Per le categorie indicate nel presente articolo, tutti gli emolumenti, compensi, gratifiche ed assegni a qualsiasi titolo corrisposti, ad eccezione della tredicesima mensilità, comprensivi, per disposizione di legge o atto amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una quota dell'indennità integrativa speciale di cui alla
L'autorizzazione di spesa di lire 1.977 miliardi per l'anno 1985, di cui all'articolo 10 della
Titolo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AZIENDE AUTONOME DELLO STATO
Per l'anno 1985 le anticipazioni dello Stato all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per il pareggio dei relativi bilanci restano stabilite, rispettivamente, in lire 1.990.865.950.000 ed in lire 1.798.020.984.000.
E' altresì autorizzata la concessione di una anticipazione di lire 835.500 milioni in favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a fronte delle maggiori spese afferenti agli esercizi 1983 e 1984.
Le riduzioni previste per i viaggi in regime concessionale sulle ferrovie dello Stato sono ridotte di 10 punti rispetto a quelle in vigore al 30 novembre 1983.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti predispone un piano per la graduale soppressione, in non più di tre anni, sia delle linee a scarso traffico, il cui esercizio non abbia una funzione integrativa dei servizi svolti sulle linee della rete fondamentale, sia degli impianti passivi posti sulle linee della stessa rete.
Il predetto piano deve anche prevedere, entro i suddetti limiti di tempo, la soppressione di eventuali ulteriori obblighi di esercizio non indispensabili a garantire la fornitura di sufficienti servizi di trasporto.
Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, d'intesa con la regione interessata, è autorizzato a dichiarare la risoluzione consensuale ovvero il riscatto delle concessioni le cui linee ferroviarie risultano essenziali al fine di rendere funzionale nel breve periodo l'assetto definitivo di reti integrate nel sistema ferroviario nazionale, assumendo per il 1985 la gestione commissariale governativa anche delle autolinee sostitutive ed integrative esistenti. Il relativo onere è valutato in lire 30 miliardi per l'anno 1985.
Il Ministro dei trasporti è altresì autorizzato a procedere ad una ulteriore revisione triennale della sovvenzione annua di esercizio, oltre quella prevista dall'articolo 1 della
A parziale copertura degli oneri derivanti per l'anno 1985 dal sesto e settimo comma si fa fronte, quanto a lire 40 miliardi, con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando la voce "Risanamento tecnico-economico delle ferrovie in regime di concessione o in gestione commissariale governativa".
Gli interventi finanziari dello Stato e di altri enti pubblici in favore delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in regime di concessione ed in gestione governativa non sono considerati contributi ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28, secondo comma, e 29, ultimo comma, del
Nell'ambito delle assegnazioni del piano integrativo di cui alla
La convenzione approvata dal Ministro dei trasporti equivale all'intesa di cui all'art. 81, terzo comma, del
L'articolo 15 della
"Per sopperire a temporanee deficienze di bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può autorizzare le direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni ad utilizzare, a favore dei capitoli annualmente individuati con la legge di approvazione del bilancio, fondi della cassa vaglia nei limiti delle integrazioni degli stanziamenti di bilancio contemplate nel provvedimento legislativo di assestamento di cui all'articolo 17, primo comma, della
L'importo complessivo delle anticipazioni resta fissato in lire 150 miliardi per entrambe le aziende postelegrafoniche e può essere modificato dalla legge finanziaria".
Per il finanziamento degli interventi previsti dal piano decennale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazioni a cura delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, si provvede con anticipazioni della Cassa depositi e prestiti sui fondi dei conti correnti postali di cui all'art. 1, del
Le anticipazioni, di cui al comma precedente, non possono superare, per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987 il limite di 200 miliardi di lire a favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e di 300 miliardi di lire a favore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Negli anni successivi i predetti limiti sono stabiliti dalla legge finanziaria.
L'ammortamento delle singole anticipazioni della Cassa depositi e prestiti è assunto a carico del bilancio dello Stato ed è effettuato in non più di 35 anni al tasso del 3,70 per cento annuo. Al relativo onere, valutato in lire 26 miliardi nell'anno 1986 ed in lire 52 miliardi nell'anno 1987, si provvede mediante apposito stanziamento da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno finanziario 1986.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della
Detta maggiore occorrenza di lire 15.900 miliardi, nonché l'importo di lire 6.400 miliardi di cui all'art. 7 della
Al finanziamento della maggiore occorrenza di lire 15.900 miliardi si provvede con operazioni di credito cui si applicano tutte le disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 della
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza della predetta maggiore occorrenza di 15.900 miliardi di lire.
I pagamenti non possono superare i limiti degli stanziamenti che sono iscritti nel bilancio della predetta Azienda, i quali, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, restano determinati come segue:
a) lire 4.300 miliardi per l'anno 1986;
b) lire 3.000 miliardi per l'anno 1987;
c) lire 12.900 miliardi per gli anni 1988 e successivi.
Per provvedere alla realizzazione del programma triennale 1979-1981, predisposto dall'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) in attuazione dell'art. 41 della
L'integrazione di lire 2.000 miliardi è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1985 al 1988 ed è versata all'ANAS in relazione alle effettive esigenze di cassa dell'Azienda connesse con la realizzazione del predetto programma.
Lo stanziamento di cui al comma precedente, fino ad un importo massimo di lire 100 miliardi per ciascun esercizio, può essere destinato dall'ANAS a maggior finanziamento degli interventi derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 della
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il programma di interventi dell'ANAS di cui ai commi precedenti è presentato al Parlamento per acquisire il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro i successivi trenta giorni.
Per il finanziamento del programma triennale di cui al ventiduesimo comma, l'ANAS è autorizzata a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti (BEI) oppure, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda stessa e del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, prestiti anche obbligazionari sia all'interno che all'estero per l'ammontare netto di lire 1.500 miliardi per l'esecuzione dei programmi costruttivi durante il triennio 1985-1987.
Le operazioni di credito sono contratte nelle forme, alle condizioni e con le modalità stabilite in apposite convenzioni, da stipularsi fra l'ANAS e gli enti mutuanti, previa autorizzazione del Ministero del tesoro.
L'onere dei suddetti prestiti è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il ricavo netto dei prestiti contratti sul mercato interno ed il controvalore in lire dei prestiti contratti all'estero sono portati a scomputo degli importi annualmente iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro ai sensi del ventitreesimo comma del presente articolo e del secondo e terzo comma dell'articolo 7 della
Il Ministro del tesoro, tenuto conto delle condizioni del mercato, può ristrutturare il debito pubblico interno ed estero attraverso operazioni di trasformazione di scadenze, di scambio o sostituzione di titoli di diverso tipo, o altri strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari. Il Ministro del tesoro può altresì autorizzare gli enti economici e le società per azioni a prevalente capitale pubblico ad effettuare le stesse operazioni per il loro indebitamento sull' interno e sull' estero. [3]
Per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, ad emettere temporaneamente tranche di prestiti vigenti mediante ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati finanziari internazionali. Tali operazioni, in considerazione del loro carattere transitorio, non modificano la consistenza dei relativi prestiti e danno luogo alla movimentazione di un apposito conto della gestione di tesoreria. I conseguenti effetti finanziari vengono imputati all'entrata del bilancio dello Stato ovvero gravano sugli oneri del debito fluttuante, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con le stesse modalità il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a procedere a operazioni di prestito sul mercato interbancario [4] .
Titolo VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESPORTAZIONI
Il fondo di dotazione della SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, istituito con l'articolo 13 della
In deroga al quinto comma dell'articolo 13 della
La SACE è autorizzata ad assicurare i crediti concessi da istituti e banche estere a Stati e banche centrali esteri destinati al rifinanziamento dei debiti di detti Stati nei confronti di soggetti italiani.
Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 del
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16 della
Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della
La somma di cui al precedente comma è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro nel periodo 1986-1991. Le quote relative agli anni 1986 e 1987 restano determinate, rispettivamente, in lire 150 miliardi ed in lire 390 miliardi.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 del
Titolo VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1985, le misure dello sgravio contributivo di cui al secondo e quarto comma dell'articolo 59 del testo unico approvato con
Per l'anno 1985, il contributo di adeguamento dovuto dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni resta confermato nella misura stabilita per l'anno 1984 ed è soggetto alla variazione annuale di cui all'articolo 22 della
In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, restano confermate, per l'anno 1985, le disposizioni di cui agli articoli 2, secondo e terzo comma, 2-bis, 3, secondo, terzo e quinto comma, del
Le maggiorazioni delle aliquote contributive di cui al primo comma dell'articolo 14-sexies del
A decorrere dal 1° gennaio 1985, a modifica di quanto disposto dall'articolo 3 del
Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, è fissato per l'anno 1985 in lire 22.900 miliardi [6] .
Le somme corrisposte a titolo di pagamenti di bilancio diminuiscono, per il corrispondente importo, il livello delle anticipazioni di tesoreria già erogate nel corso dell'esercizio.
Le anticipazioni di tesoreria di cui al sesto comma sono autorizzate senza oneri di interessi.
La misura del contributo annuo dovuto al Fondo sanitario nazionale dall'INPS, dall'INAIL e dalle Casse marittime Adriatica, Meridionale e Tirrena ai sensi della lettera b) del primo comma dell'articolo 69 della
a) per l'anno 1984 incrementando del dieci per cento il contributo dovuto per l'anno 1983;
b) per l'anno 1985 aumentando del sette per cento quello dovuto per il 1984;
c) per l'anno 1986 e successivi maggiorando annualmente il contributo dovuto per l'anno precedente di una aliquota percentuale pari a quella prevista dal tasso d'inflazione programmato dal Governo per l'anno cui il contributo stesso si riferisce.
Per gli anni dal 1979 al 1983 il contributo dovuto dalle Casse marittime di cui al precedente comma è determinato con gli stessi criteri valevoli per la determinazione del contributo a carico dell'INPS e dell'INAIL.
Nell'anno 1985 gli stanziamenti per il pagamento delle pensioni a favore dei minorati civili, di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e 30 marzo 1971, n. 118, iscritti ai capitoli 4288, 4289 e 4290 dello stato di previsione del Ministero dell'interno comprendono lire 2.500 miliardi destinati alla regolazione di pagamenti già effettuati e non ancora contabilizzati a bilancio. Detto importo di lire 2.500 miliardi deve essere utilizzato, esclusivamente, per la predetta regolazione contabile.
Sulle restanti disponibilità dei capitoli di cui al precedente comma fanno carico gli oneri per le pensioni in essere.
Il Ministro dell'interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro della sanità, sentite le associazioni nazionali degli enti locali, a stabilire criteri e modalità per una graduale verifica, da completarsi nell'arco di un biennio, sulla permanenza dei requisiti richiesti per l'ottenimento dei benefici previsti dalle leggi 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e 30 marzo 1971, n. 118. Per i soggetti di cui alla
A decorrere dal 1° gennaio 1985 i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione non sono cumulabili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Per i periodi nei quali il trattamento di pensione è dovuto, ma non ancora liquidato, i trattamenti di disoccupazione sono corrisposti e vengono recuperati mediante conguaglio in unica soluzione, in sede di liquidazione della pensione.
E' fatta salva in ogni caso la quota del trattamento di disoccupazione eventualmente eccedente l'importo del trattamento pensionistico.
A decorrere dal 1° gennaio 1985 gli importi delle retribuzioni convenzionali orarie di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, ai quali devono essere commisurati i contributi dovuti in favore degli addetti ai servizi domestici e familiari, sono maggiorati di un importo pari al cinquanta per cento delle misure vigenti alla data predetta, rivalutate ai sensi dell'articolo 1 della
Titolo VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE
E' autorizzata la spesa di lire 530 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 80 miliardi per l'anno 1985, di lire 200 miliardi per l'anno 1986 e di lire 250 miliardi per l'anno 1987, per interventi straordinari di edilizia penitenziaria, dei quali non meno del settanta per cento da impiegarsi in strutture industrializzate.
Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono determinate le modalità e le procedure per l'attuazione di tale programma straordinario ed in particolare sono individuate anche le esigenze per la realizzazione delle strutture industrializzate.
Il Ministro di grazia e giustizia è altresì autorizzato ad acquisire, nei limiti dei fondi disponibili, anche in conto residui, nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, i beni indicati nell'articolo 18 della
Per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 19 della
L'onere per l'ammortamento dei mutui di cui al precedente comma, valutato in lire 84 miliardi annui a decorrere dall'anno finanziario 1986, è assunto a carico del bilancio dello Stato.
Ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del
Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della
Il limite di spesa di lire 24.550 milioni previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della
Per il completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della
Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla
Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è ripartito dal CIPE entro il 31 marzo 1985, con riferimento al triennio 1985-1987, salvo revisioni annuali da parte dello stesso CIPE in relazione all'effettivo andamento degli interventi e ferme restando le dotazioni di competenza e cassa iscritte in bilancio.
Per consentire l'espletamento delle opere a totale carico dello Stato nonché la ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 e in quelle della Sicilia occidentale colpite dagli eventi sismici del 1981, sono autorizzate, per ciascuno degli anni 1985-1987, rispettivamente, la spesa di lire 40 miliardi annui ai sensi dell'articolo 36 della
L'autorizzazione di spesa di cui alla
Al primo comma dell'art. 1 del
E' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, in ragione di lire 6 miliardi nell'anno 1985, di lire 14 miliardi nell'anno 1986 e di lire 10 miliardi nell'anno 1987, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per la costruzione delle opere indicate dal
Per la realizzazione di un programma urgente di completamento di opere di edilizia scolastica nelle regioni meridionali, ai sensi dell'art. 2 della
Ai fini del potenziamento delle attività di ricerca con particolare riferimento alla rilevazione dei fenomeni sismici nell'area flegrea, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1985. Tale somma affluisce al fondo per la protezione civile costituito con l'art. 2 del
[Per consentire l'adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico è autorizzata la spesa di lire 130 miliardi per l'anno 1985. Tale somma è assegnata al presidente della giunta regionale della Campania, commissario straordinario di Governo, che provvede, con i poteri di cui all'art. 84 della
All'onere di lire 250 miliardi derivante dall'applicazione dei tre commi precedenti si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, parzialmente utilizzando la voce "Fondo investimenti e occupazione".
All'art. 5 della
Nell'articolo 10 della
"a) lire 250 miliardi da ripartire nel periodo 1983-1987 di cui la quota per il 1983 resta determinata in lire 30 miliardi".
Per il completamento del programma straordinario di opere igienico-sanitarie, autorizzato ai sensi dell'art. 43 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, da eseguire con carattere di urgenza nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi in aggiunta a quella prevista dall'art. 13-terdecies del
Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentiti i comitati di settore per i beni ambientali e architettonici, per i beni artistici e storici e quello per i beni archeologici, in seduta congiunta, approva ogni anno, con proprio decreto, il programma degli interventi da realizzare ai fini della prevenzione dei beni culturali e ambientali dai rischi sismici, ivi comprese le relative ricerche e studi. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l'anno 1985. All'onere per i successivi anni si fa fronte con il fondo di cui all'art. 2 del
Per gli interventi di cui al primo comma dell'articolo 37 della
Per i medesimi interventi di cui al comma precedente, è altresì autorizzato il ricorso alla BEI per la contrazione di appositi mutui fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.500 miliardi. Detti mutui sono contratti a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1985.
Si applicano il terzo e il sesto comma dell'articolo 37 della
Almeno 1.100 dei 3.000 miliardi di cui al primo e secondo comma sono riservati per l'esecuzione o per il completamento di opere o impianti destinati al disinquinamento delle acque, di competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestano particolare interesse in relazione all'importanza sociale ed economica dei corpi idrici e alla natura e gravità delle condizioni di alterazione dei corpi medesimi.
Le proposte delle regioni, sulla base delle richieste degli enti interessati, corredate dell'attestato regionale di cui all'articolo 4, comma quinto, della
Per lo studio dei problemi più urgenti dell'inquinamento idrico e per il completamento della elaborazione progettuale occorrente alla redazione del piano generale di risanamento delle acque di cui all'articolo 1, lettera d), della
Per l'espletamento dei compiti previsti dai commi precedenti il Ministro per l'ecologia può altresì richiedere, anche nominativamente, alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonché agli enti pubblici, il comando del personale occorrente sino al numero massimo di 50 unità. Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'amministrazione o ente di provenienza [9].
A partire dal 1° gennaio 1985, sui prestiti obbligazionari e sui mutui rispettivamente emessi e contratti all'estero dalle società concessionarie di autostrade per il finanziamento di nuovi investimenti, fino al controvalore massimo in linea capitale di 2.500 miliardi di lire negli anni 1985-1991, può essere accordata la garanzia dello Stato per le variazioni nel tasso di cambio eccedenti il 6 per cento nei primi cinque anni ed il 12 per cento negli anni successivi, intervenute tra la data di conversione in lire della valuta mutuata e il pagamento della rata.
Per l'anno 1985 il controvalore massimo di cui al comma precedente è fissato in lire 300 miliardi.
Sui prestiti contratti all'estero dal Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento e dagli altri istituti di credito abilitati per legge ad operare nel settore del credito agrario di miglioramento, da destinare ad operazioni di durata ultraquinquennale, può essere accordata la garanzia dello Stato per il rischio di cambio per le variazioni eccedenti il 2 per cento intervenute nel tasso di cambio tra la data del pagamento della rata e quella della conversione in lire della valuta mutuata fino al controvalore massimo in linea capitale di 1.000 miliardi di lire negli anni 1985-1988.
Sui prestiti di cui al precedente comma può essere accordata anche la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.
I prestiti di cui al presente articolo e le relative condizioni e modalità sono autorizzati, su domanda degli interessati, con decreto del Ministro del tesoro.
L'acquisizione della valuta mutuata dall'estero avviene tramite l'Ufficio italiano dei cambi, che provvede alla conversione in lire, su richiesta degli interessati da prodursi in relazione alle effettive esigenze di pagamento.
Dalla data di conversione della valuta mutuata, che l'Ufficio italiano dei cambi e gli interessati fanno conoscere telegraficamente al Ministero del tesoro, decorre la garanzia statale contro i rischi di cambio.
In relazione alla concessione della garanzia per il rischio di cambio di cui ai commi precedenti, il Ministero del tesoro si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi. I relativi rapporti sono disciplinati dalla normativa in vigore per l'attuazione della
Gli eventuali oneri derivanti dalla operatività della garanzia di cambio prevista dal presente articolo gravano sul capitolo 4529 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare nell'anno 1985 per le occorrenze in linea capitale di cui al presente articolo e per quelle previste dalla legislazione vigente sui prestiti contratti all'estero resta fissato in lire 3.000 miliardi.
Titolo IX
INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO
E' autorizzato il conferimento della somma di lire 1.800 miliardi al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, istituito con l'articolo 14 della
Il fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della
E' autorizzato il conferimento della somma di lire 1.800 miliardi al fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della
Ai fini del completamento degli interventi di cui alla
Le aziende speciali degli enti locali costituite ai sensi degli articoli 1 e 2 del testo unico approvato con
E' autorizzata la spesa annua di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni dal 1985 al 1991, da destinare all'incremento del fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 della
Ai fini della sottoscrizione di cui all'articolo 1-ter del
All'ultimo comma dell'articolo 3 del
E' autorizzata la spesa di lire 210 miliardi per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 per consentire all'Istituto mobiliare italiano (IMI), all'EFIM, all'ENI e all'IRI di concorrere all'ulteriore aumento, di pari importo, del capitale sociale della GEPI s.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 5 della
La complessiva autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della
Ai fini dell'attuazione del piano spaziale nazionale 1982-1986 di cui alla delibera del CIPE del 27 aprile 1984, il Consiglio nazionale delle ricerche è autorizzato, nell'anno 1985, ad assumere impegni per complessive lire 387 miliardi, ferma restando l'iscrizione di detto importo nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri in ragione di lire 200 miliardi nell'anno 1985 e lire 187 miliardi nell'anno 1986, come stabilito dalla suddetta delibera del CIPE.
Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad impegnare le somme iscritte sui capitoli 7202 e 7203 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per il 1985 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, secondo le procedure già adottate ed i programmi già predisposti, per la realizzazione degli impianti e degli annessi uffici operativi occorrenti per gli accertamenti tecnici di competenza dei centri prove autoveicoli e degli uffici provinciali, nonché per la progettazione e costruzione degli impianti del Centro superiore ricerche e prove veicoli a motore e dispositivi e della pista per le prove ad alta velocità di autoveicoli e per la realizzazione degli impianti occorrenti al funzionamento del sistema di elaborazione dati della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Il contributo straordinario dello Stato all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta di cui all'articolo 39 della
La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad accordare alle società concessionarie dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico, anche mediante utilizzo di fondi provenienti dal servizio dei conti correnti postali, finanziamenti fino ad un importo di mille miliardi annui, per ciascuno degli esercizi dal 1985 al 1991. I finanziamenti sono concessi al tasso vigente per i mutui della Cassa stessa, maggiorati dello 0,25 per cento, e sono ammortizzabili in un periodo non superiore a 20 anni. In caso di variazione del tasso di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti, il nuovo tasso si applica anche al residuo capitale dei finanziamenti in essere. I finanziamenti di cui al presente comma sono finalizzati alla realizzazione dei programmi di investimento debitamente approvati, e sono assistiti dalla garanzia fidejussoria della STET-Società finanziaria telefonica s.p.a. Con apposita convenzione da stipularsi tra la Cassa depositi e prestiti e le società interessate, sono stabilite le modalità di utilizzazione, di restituzione e quant'altro necessario per la definizione delle operazioni di finanziamento.
E' conferita, per l'anno finanziario 1985, la somma di lire 3.400 miliardi ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali, in ragione di lire 2.115 miliardi all'IRI, da destinare particolarmente alla ricapitalizzazione e al risanamento finanziario delle società operanti nell'industria siderurgica, meccanica, cantieristica, marittima, termo-elettro-meccanica, automotoristica, di lire 815 miliardi all'ENI, da destinare particolarmente alla ricapitalizzazione e al risanamento finanziario delle società del gruppo operanti nell'industria chimica, minerometallurgica, vetraria, meccano-tessile e tessile, di lire 450 miliardi all'EFIM, da destinare particolarmente alla ricapitalizzazione e al risanamento finanziario delle società operanti nell'industria dell'alluminio, nel settore aeronautico e nel settore agroalimentare, di lire 20 miliardi all'Ente autonomo gestione cinema. Il Ministro delle partecipazioni statali, su proposta degli enti di gestione, presenta all'approvazione del CIPE un programma di riparto delle quote relative ai singoli settori.
E' conferita, nell'anno 1985, la somma di lire 15 miliardi al comitato di liquidazione EAGAT di cui all'art. 1-quinquies del
Al comma 1 dell'articolo 1 del
Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 1 del
E' soppresso il decimo comma dell'articolo 9 della
Per ciascuno degli anni finanziari dal 1985 al 1994 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, quale ulteriore contributo dello Stato al fondo di cui al primo comma dell'articolo 29 della
Titolo X
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA
Per l'esercizio 1985 sono prorogate le disposizioni di cui al quarto e al settimo comma dell'articolo 32 della
La quota fissa di lire 1.000 dovuta ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del
A modifica dell'articolo 25, primo comma, della
a) per la parte corrente, in lire 123.630 miliardi, di cui lire 39.200 miliardi per l'esercizio 1985, lire 41.210 miliardi per l'esercizio 1986 e lire 43.220 miliardi per l'esercizio 1987. Per le attività a destinazione vincolata sono riservate, sugli importi sopra indicati, rispettivamente, le somme di lire 500 miliardi per il 1985, di lire 525 miliardi per il 1986 e di lire 550 miliardi per il 1987, da utilizzare dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano secondo programmi formulati sulla base di direttive da emanarsi dal Ministro della sanità sentito il Consiglio sanitario nazionale e verificati congiuntamente dai Ministeri della sanità, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. Tali programmi devono tener conto prioritariamente del fabbisogno finanziario per assicurare i servizi sanitari finalizzati all'assistenza dei tossicodipendenti, ai servizi psichiatrici nonché, anche in applicazione della normativa comunitaria in materia, alle esigenze di risanamento sanitario degli allevamenti e alla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali, con particolare riguardo alle indennità di abbattimento degli animali stessi. E' altresì riservata, sugli importi sopraindicati, rispettivamente, la somma di lire 250 miliardi per il 1985, di lire 265 miliardi per il 1986 e di lire 275 miliardi per il 1987, da utilizzare, con vincolo di destinazione, per piani straordinari triennali finalizzati ad interventi sanitari di riabilitazione, di assistenza protesica e di mantenimento dei disabili e degli anziani; al potenziamento dei servizi territoriali per la prevenzione e l'assistenza ai malati di mente e ai tossicodipendenti, nonché al completamento della automazione e all'attività dei servizi informativi delle unità sanitarie locali. Per la utilizzazione delle somme sopraindicate valgono le modalità previste per l'attività a destinazione vincolata. Le unità sanitarie locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare annualmente al Ministero della sanità una relazione sull'impiego dei fondi, sulle attività svolte e sui risultati conseguiti. Il Ministro della sanità, entro il mese di aprile di ciascun anno riferisce al Parlamento sull'attuazione dei piani straordinari di cui sopra;
b) per la parte in conto capitale, in lire 4.480 miliardi - di cui lire 1.200 miliardi per l'esercizio 1985, lire 1.600 miliardi per l'esercizio 1986 e lire 1.680 miliardi per l'esercizio 1987 - da ripartire dal CIPE nel triennio, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sulla base delle indicazioni contenute nei piani sanitari regionali e dell'esigenza di:
1) mantenimento delle strutture, con particolare riguardo a quelle ospedaliere e poliambulatoriali;
2) innovazione, con finalità di perequazione delle dotazioni di presidi e servizi nelle zone carenti o scarsamente dotate;
3) accrescimento dell'efficenza delle dotazioni strumentali;
4) trasformazione della destinazione d'uso di presidi sanitari o di parte di essi.
L'erogazione delle quote di cui alla lettera b) del comma precedente è effettuata sulla base di programmi regionali, da verificare congiuntamente dai Ministeri della sanità, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.
A modifica dell'articolo 27, primo comma, della
a) assegnazione di una quota per le spese generali di gestione determinata in percentuale del finanziamento complessivo delle attività istituzionali;
b) assegnazione di una quota per le attività a finanziamento differenziato;
c) determinazione di un fondo di sviluppo per l'attivazione di nuovi servizi e presidi nelle località carenti, da assegnare in base a programmi regionali verificati a livello centrale;
d) enucleazione di un fondo per attività di rilievo a destinazione vincolata da assegnare con le modalità indicate nel presente articolo;
e) assegnazione di una quota uniforme per le funzioni e le attività da finanziare su base capitaria, secondo la popolazione residente desunta dai dati dell'Istituto centrale di statistica, ponderata secondo classi di età;
f) ripartizione della quota relativa all'assistenza ospedaliera, con compensazione centrale della mobilità interregionale e tenendo conto del graduale adeguamento delle strutture ai principi di cui all'articolo 16.
Copia delle delibere comportanti spese adottate dai comitati di gestione delle unità sanitarie locali va trasmessa ai rispettivi collegi dei revisori, i quali possono far conoscere eventuali osservazioni al competente comitato regionale di controllo.
Il quarto comma dell'articolo 49 della
Titolo XI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
Per le finalità previste dalla
Per gli interventi nazionali di cui all'articolo 3, lettere c) e g) della
Per gli interventi previsti dalla
Le provvidenze stabilite in materia di ricerca applicata e di innovazione tecnologica dalla
Le operazioni di finanziamento relative agli interventi di cui al comma precedente possono essere effettuate anche dagli istituti e sezioni speciali di credito agrario di cui agli articoli 14 e 18 del regio
Le disposizioni delle leggi 24 maggio 1977, n. 227, e 30 aprile 1962, n. 265, nonché le altre disposizioni relative alle agevolazioni creditizie e assicurative per la esportazione si intendono riferite anche all'esportazione di prodotti agricoli e agro-alimentari e ai relativi programmi di penetrazione commerciale.
Sui mutui di miglioramento fondiario erogati, tra il 1° gennaio 1981 e il 31 dicembre 1984, dagli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento, può essere concesso, nel limite massimo di lire 40 miliardi, un concorso nel pagamento degli interessi, nella misura di 3,5 punti percentuali, relativamente all'anno 1985. Il tasso a carico dei mutuatari è contenuto entro i tassi minimi fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 1982.
Le condizioni e le modalità per l'attuazione dell'intervento previsto dal precedente comma sono determinate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
E' autorizzata per l'anno finanziario 1985 la spesa di lire 200 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per i conferimenti da effettuare per la partecipazione alla costituzione, nella forma di società per azioni con personalità di diritto pubblico, dell'Agenzia prevista dall'articolo 1 del regolamento 17 luglio 1984, n. 2262/84, del Consiglio delle Comunità europee, concernente misure speciali nel settore dell'olio di oliva.
Le occorrenze finanziarie relative alla parte nazionale delle spese previste da regolamenti comunitari e destinate a prevenire o contenere la formazione di eccedenze nelle produzioni agricole sono a carico delle assegnazioni all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), determinate in base alla
Per il completamento del sistema di automazione dei servizi dell'AIMA, l'Azienda stessa è autorizzata a tener conto delle relative esigenze finanziarie, nel limite massimo di lire 7 miliardi nel triennio 1985-1987, nel quadro del programma di cui all'articolo 1 della
Titolo XII
DISPOSIZIONI DIVERSE
Le disposizioni della
Per le realizzazioni indicate dall'articolo 1 della
E' autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di lire 50 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia da destinare al potenziamento degli impianti e delle attrezzature del sistema informativo del Ministero stesso.
Per le finalità di cui al
A decorrere dal 1° gennaio 1985, i conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, concernenti le gestioni dei conti correnti ed assegni postali e del risparmio postale, sono infruttiferi. L'onere per l'anno 1985 è valutato in lire 1.200 miliardi.
I criteri e le modalità per la gestione dei conti correnti di cui al precedente comma, nonché per la determinazione del tasso di remunerazione annuale delle relative somme depositate, restano regolati dalla normativa in vigore alla data di applicazione dell'articolo 10 della
Per gli interessi concernenti le predette gestioni dei conti correnti ed assegni postali e del risparmio postale di cui al quinto comma, non corrisposti nel periodo dal 1° luglio 1983 al 31 dicembre 1984, è autorizzata in favore della Cassa depositi e prestiti una sovvenzione straordinaria a titolo di remunerazione forfettaria determinata in lire 1.800 miliardi.
La Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato è tenuta alla somministrazione delle monete e dei biglietti a debito dello Stato a tutte le tesorerie, secondo disposizioni e modalità stabilite dalla direzione generale del tesoro. Le convenzioni stipulate ai sensi del quarto comma dell'articolo 11 della
Il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato a ricorrere alla BEI per la contrazione di prestiti per le finalità di cui al
Il limite di valore indicato nell'articolo 56, penultimo comma, del
A decorrere dal 1° gennaio 1985, l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3 della
A decorrere dall'esercizio finanziario 1985, in deroga a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 15 del
[13].
All'articolo 10 della
"La parte non erogata degli stanziamenti di bilancio per la manutenzione delle linee e del materiale e di quelli per le spese complementari di cui alle lettere a), b), c) e d) è mantenuta, alla chiusura dell'anno finanziario, tra i residui passivi".
Le spese correnti di cui all'articolo 7, primo comma, del
Le somme di cui all'articolo 10 della
Ai fini della verifica dell'attuazione dei programmi di investimento gestiti dalle amministrazioni pubbliche, dagli enti territoriali, nonché dagli enti pubblici è istituito, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, un nucleo ispettivo, composto da non più di 35 unità, scelte tra il personale civile del Ministero del bilancio e della programmazione economica o comandati dalle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, nonché tra il personale militare anche richiamato da posizione ausiliaria.
Per l'espletamento dei compiti di cui al precedente comma, sulla base degli indirizzi formulati dal CIPE, il nucleo ispettivo acquisisce, anche con accertamenti diretti, le informazioni necessarie dalle amministrazioni e dagli enti interessati, che sono tenuti a fornirle.
Al fine di disciplinare la tenuta ed il funzionamento delle contabilità speciali comunque aperte presso le tesorerie provinciali dello Stato, anche in relazione all'uso di supporti elettronici e di evidenze magnetiche, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, anche in deroga alle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con
Per le contabilità speciali di cui al precedente comma, la Banca d'Italia trasmette mensilmente alla Corte dei conti, in deroga all'articolo 74 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con
Al primo comma dell'articolo 17 del
Le agevolazioni ai turisti stranieri previste dalla
Ai trasporti di sostanze minerali gregge prodotte nelle isole e in partenza dalle isole stesse è applicata una riduzione pari al trenta per cento sulle tariffe delle ferrovie dello Stato. Detta agevolazione è elevata al sessanta per cento per le sostanze prodotte e lavorate nelle isole. L'ammontare delle riduzioni accordate è posta a carico del Ministero del tesoro, che provvede ai rimborsi a favore dell'Azienda ferroviaria in base alla regolamentazione comunitaria.
Al fine di concorrere a che il complesso degli stanziamenti da destinare all'aiuto pubblico allo sviluppo raggiunga nell'anno 1985 l'importo di lire 3.500 miliardi e consenta un maggiore sviluppo degli interventi nelle aree sottosviluppate caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 miliardi da iscrivere al capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1985.
Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1985.
Allegati
(Omissis).
[1] Comma così sostituito dall'art. 4 del
[2] Comma da ultimo così modificato dall'art. 19 bis del
[3] Comma così sostituito dall' art. 2 della
[4] Comma aggiunto dall'art. 48 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2000.
[5] Comma così modificato dall'art. 1 del
[6] Comma così modificato dall'art. 1 del
[7] Comma così modificato dall'art. 4 della
[8] Comma abrogato dall'art. 9 ter del
[9] Comma così modificato dall'art. 14 della
[10] La Corte costituzionale, con sentenza 27 ottobre 1988, n. 992, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui non consente, con le stesse modalità ivi contemplate ai fini dell'assunzione della spesa a carico del Servizio sanitario nazionale, la eseguibilità delle prestazioni di diagnostica specialistica ad alto costo anche presso strutture private non convenzionate, allorché queste fossero le uniche detentrici delle relative apparecchiature e gli inerenti accertamenti risultassero indispensabili.
[11] Articolo abrogato dall'art. 10 della
[12] Comma abrogato dall'art. 14 del
[13] Comma abrogato dall'art. 11 della