Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 14/05/2007 |
Numero: | 90 |
Sommario |
Art. 1. Conferma degli organismi esistenti |
Art. 2. Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali |
Art. 3. Segreteria tecnica per la protezione della natura |
Art. 4. Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile |
Art. 5. Segreteria tecnica per la qualità della vita |
Art. 6. Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche |
Art. 7. Osservatorio nazionale sui rifiuti |
Art. 8. Segreteria tecnica per la tutela del territorio |
Art. 9. Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS |
Art. 10. Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC |
Art. 11. Pari opportunità tra donne e uomini |
Art. 12. Durata e relazione di fine mandato |
Art. 13. Disposizioni finanziarie |
Art. 14. Abrogazioni |
§ 80.9.748 - D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90.
Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
(G.U. 10 luglio 2007, n. 158 - S.O. n. 157)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della
Visto il
Visto l'articolo 1, comma 58, della
Visto il
Visto il
Ritenuta la necessità di procedere alla razionalizzazione degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 22 gennaio e del 24 aprile 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Conferma degli organismi esistenti
1. Ai sensi dell'articolo 29, commi 1 e 4, del
a) Commissione interministeriale di valutazione di cui all'articolo 6 del
b) Comitati tecnici delle Autorità di bacino di rilievo nazionale ed interregionale, di cui all'articolo 12 della
c) Commissione scientifica CITES di cui all'articolo 4 della
d) Osservatorio nazionale sui rifiuti, di cui all'articolo 26 del
e) Osservatori ambientali per la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni VIA, di cui all'articolo 5 della
f) Comitato per la comunicazione ambientale di cui all'articolo 6 della
g) Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche di cui all'articolo 21 della
2. Sono, altresì, confermati i seguenti organismi:
a) Consiglio nazionale ambiente di cui all'articolo 12 della
b) Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili di cui all'articolo 16 del
Art. 2. Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la Commissione tecnico scientifica, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 7, della
2. La Commissione ai sensi del presente regolamento e secondo le direttive generali impartite dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare svolge, nell'ambito della sua autonomia valutativa, i seguenti compiti:
a) si esprime in merito alla valutazione di fattibilità tecnico-economica con particolare riferimento all'analisi costi benefici in relazione alle iniziative, piani e progetti di prevenzione, protezione e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
b) svolge le funzioni di consulenza tecnico-giuridica al Ministro ed alle strutture ministeriali sugli interventi, iniziative e programmi di competenza del Ministero;
c) svolge le finzioni di nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici ai sensi della
d) si esprime su ogni altro intervento che il Ministro o le strutture dirigenziali del Ministero intendano sottoporre alla valutazione tecnica, scientifica e giuridica della Commissione;
e) provvede agli eventuali altri adempimenti assegnati da leggi o regolamenti.
3. La Commissione è composta da trentatrè membri, tra cui il Presidente, aventi una comprovata esperienza e competenza in una o più discipline attinenti l'attività della Commissione stessa, nominati con incarico di esperto anche tra il personale delle pubbliche amministrazioni. I suddetti componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, si provvede a disciplinare le modalità di funzionamento e di organizzazione interni della Commissione.
Art. 3. Segreteria tecnica per la protezione della natura [8]
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la Segreteria tecnica per le aree naturali protette di cui all'articolo 3, comma 9, della
2. La Segreteria tecnica per la protezione della natura è composta da un contingente di:
a) venti unità di personale in posizione di comando proveniente da qualsiasi pubblica amministrazione ovvero mediante ricorso alla mobilità volontaria e d'ufficio prevista dalle vigenti disposizioni in materia;
b) venti esperti di elevata qualificazione giuridico amministrativa e tecnico scientifica scelti nel settore pubblico e privato tra biologi con specifica competenza in flora e fauna terrestre, giuristi ed esperti in discipline economiche e di gestione, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Art. 4. Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile [9]
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è istituita la Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile, che accorpa la Segreteria tecnica per le aree protette marine, istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della
2. La Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile fornisce supporto al Ministero per quanto concerne l'istruttoria preliminare relativa alla istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonchè alla progettazione degli interventi da realizzare, anche con finanziamenti comunitari, nelle predette aree, nonchè fornisce supporto al Ministero in materia di prevenzione e mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini e costieri e alle politiche nazionali ed internazionali, per standard normativi, tecnologie e per attuare pratiche ambientali e sostenibili in campo marittimo nel bacino del mediterraneo.
3. La Segreteria tecnica è composta da venti esperti di elevata qualificazione giuridico amministrativa e tecnico scientifica scelti nel settore pubblico e privato, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Art. 5. Segreteria tecnica per la qualità della vita [10]
1. La Segreteria tecnica per la qualità della vita, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 42, della
2. La segreteria fornisce supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di migliorare, incrementare ed adeguare agli standard europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali gli interventi in materia di tutela delle acque interne, di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, nonchè di aumentare l'efficienza di detti interventi anche sotto il profilo della capacità di utilizzare le risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea.
Art. 6. Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche
1. Il Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche, istituito ai sensi dell'articolo 21 delle
2. Il Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche svolge i seguenti compiti:
a) garantisce l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del servizio idrico integrato;
b) assicura la regolare determinazione ed il regolare adeguamento delle tariffe sulla base dei criteri fissati dal Comitato interministeriale prezzi (CIP);
c) garantisce la tutela dell'interesse degli utenti;
d) definisce, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti, anche mediante la cooperazione con organi di garanzia eventualmente istituiti dalle regioni e dalle province autonome competenti.
Art. 7. Osservatorio nazionale sui rifiuti
1. L'Osservatorio nazionale sui rifiuti, istituito dall'articolo 26 del
a) tre designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzione di presidente;
b) due designati dal Ministro dello sviluppo economico, di cui uno con funzioni di vicepresidente;
c) uno designato dal Ministro della salute;
d) uno designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
e) uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;
f) uno designato dalla Conferenza Stato-regioni.
2. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:
a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento permanente di criteri e specifici obiettivi d'azione, nonchè alla definizione ed all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti;
c) predispone il Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 225 del
d) verifica l'attuazione del Programma generale di cui all'articolo 225 del
e) verifica i costi di recupero e smaltimento;
f) verifica i livelli di qualità dei servizi erogati;
g) predispone un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e della salute.
Art. 8. Segreteria tecnica per la tutela del territorio [11]
1. La Segreteria tecnica per la tutela del territorio, istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del
2. La Segreteria di cui al comma 1, svolge i seguenti compiti:
a) assicurare il raccordo tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito denominato Ministero, e le Autorità di bacino distrettuali;
b) assicurare la consulenza e il supporto al Ministero nello svolgimento delle funzioni di competenza nell'ambito della conferenza istituzionale permanente delle Autorità di bacino distrettuali;
c) assicurare la consulenza ed il supporto al Ministero nella conferenza operativa dei servizi delle Autorità di bacino distrettuali;
d) effettuare, per quanto di competenza del Ministero, l'istruttoria tecnica e le proposte in materia di individuazione degli interventi ordinari e urgenti per la riduzione dei rischio idrogeologico;
e) assicurare il supporto per lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica del Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo, per quanto di competenza del Ministero;
f) fornire la necessaria assistenza tecnico-amministrativa e contabile agli enti locali per gli interventi di difesa del suolo al fine di una loro rapida ed efficace attuazione;
g) fornire il supporto al Ministero per lo svolgimento delle attività amministrative e contabili relative al funzionamento delle Autorità di bacino distrettuali;
h) fornire la necessaria assistenza tecnica al Ministero per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi in materia ambientale;
i) assicurare la consulenza ed il supporto al Ministero per lo svolgimento delle attività conoscitive nel settore della difesa del suolo;
l) fornire 1'assistenza necessaria all'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio in materia di difesa del suolo;
m) fornire il supporto al Ministero per la predisposizione della relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico, da allegare alla relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della
n) svolgere le funzioni di raccordo tra il Ministero e il Ministero dell'economia e delle finanze per l'espletamento delle procedure amministrativo contabili relative ai finanziamenti.
Art. 9. Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS [12]
[1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è istituita la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale che accorpa la Commissione per la valutazione di impatto ambientale, istituita ai sensi dell'articolo 18, comma 5, della
2. La Commissione è articolata nei seguenti organi: Presidente, Assemblea plenaria, Comitato di coordinamento e Ufficio di segreteria.
3. La Commissione svolge i seguenti compiti:
a) provvede all'istruttoria dei progetti presentati dai proponenti, in applicazione del
b) esegue, in attuazione dell'articolo 185 del
c) svolge le attività tecnico istruttorie per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi la cui approvazione compete ad organi dello Stato, in attuazione di quanto previsto dalla
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, sono stabiliti l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione.
5. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi spettanti ai commissari, ai componenti nominati in rappresentanza delle regioni e delle province autonome, al presidente e al segretario.
6. E' posto a carico dei soggetto committente il progetto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, che è riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere riutilizzata esclusivamente per le spese della Commissione.
7. La Commissione si avvale delle risorse versate a norma del comma 6, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
8. La Commissione può operare attraverso Sottocommissioni composte da un numero variabile di componenti in ragione delle professionalità necessarie. Per le attività già di competenza della Commissione di cui all'articolo 184, comma 2, del
Art. 10. Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC
1. La Commissione istruttoria per l'IPPC, istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del
2. La Commissione, ai fini dello svolgimento delle attività istruttorie e di consulenza tecnica connesse al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale, ha il compito di fornire all'autorità competente, anche effettuando i necessari sopralluoghi, in tempo utile per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, un parere istruttorio conclusivo e pareri intermedi debitamente motivati, nonchè approfondimenti tecnici in merito a ciascuna domanda di autorizzazione. La Commissione ha altresì il compito di fornire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare consulenza tecnica in ordine ai compiti del Ministero medesimo relativamente all'attuazione del citato
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono nominati i membri della Commissione ed è disciplinato il funzionamento della Commissione stessa.
Art. 11. Pari opportunità tra donne e uomini
1. I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.
Art. 12. Durata e relazione di fine mandato
1. Gli organismi di cui agli articoli da 1 a 10, durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, detti organismi presentano una relazione sull'attività svolta al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dei singoli organismi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti di ciascun organismo restano in carica sino alla scadenza del termine di durata dell'organismo stesso.
Art. 13. Disposizioni finanziarie
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della
2. Con appositi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i trattamenti economici, già previsti, dalle norme vigenti, relativi agli organismi riordinati ai sensi del presente regolamento.
Art. 14. Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 14, comma 7, della
b) l'articolo 18, comma 5, della
c) il
d) l'articolo 3, comma 9, della
e) l'articolo 2, comma 5, del
f) l'articolo 2, comma 14, della
g) l'articolo 14, comma 2, della
h) l'articolo 1, comma 42, della
i) l'articolo 5, comma 9, del
l) gli articoli 6, 48, comma 1, lettera m), comma 3, limitatamente alle parole "ed m)", e 49 del
m) l'articolo 184, commi 2 e 3, del
[1] L'organismo di cui alla presente lettera è stato prorogato per un biennio dall'art. 1 del D.P.C.M. 27 febbraio 2012.
[2] L'organismo di cui alla presente lettera è stato prorogato per un biennio dall'art. 1 del D.P.C.M. 27 febbraio 2012.
[3] L'organismo di cui alla presente lettera è stato prorogato per un biennio dall'art. 1 del D.P.C.M. 27 febbraio 2012.
[4] L'organismo di cui alla presente lettera è stato prorogato per un biennio dall'art. 1 del D.P.C.M. 27 febbraio 2012.
[5] L'organismo di cui alla presente lettera è stato prorogato per un biennio dall'art. 1 del D.P.C.M. 27 febbraio 2012.
[6] L'organismo di cui alla presente lettera è stato prorogato per un biennio dall'art. 1 del D.P.C.M. 27 febbraio 2012.
[7] L'organismo di cui alla presente lettera è stato prorogato per un biennio dall'art. 1 del D.P.C.M. 27 febbraio 2012.
[8] L'organismo di cui al presente articolo è stato prorogato per un biennio dall'art. 1 del D.P.C.M. 27 febbraio 2012.
[9] L'organismo di cui al presente articolo è stato prorogato per un biennio dall'art. 1 del D.P.C.M. 27 febbraio 2012.
[10] L'organismo di cui al presente articolo è stato prorogato per un biennio dall'art. 1 del D.P.C.M. 27 febbraio 2012.
[11] L'organismo di cui al presente articolo è stato prorogato per un biennio dall'art. 1 del D.P.C.M. 27 febbraio 2012.
[12] Articolo abrogato dall'art. 26 del