§ 98.1.26441 - Legge 29 ottobre 1987, n. 440.
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 agosto 1987, n. 359,recante provvedimenti urgenti per la finanza locale


Settore:Normativa nazionale
Data:29/10/1987
Numero:440


Sommario
Art. 1.      Il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, è convertito in legge con le seguenti modificazioni


§ 98.1.26441 - Legge 29 ottobre 1987, n. 440.

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 agosto 1987, n. 359,recante provvedimenti urgenti per la finanza locale

(G.U. 31 ottobre 1987, n. 255)

 

     Art. 1.

     Il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     All'art. 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "3-bis. Per i comuni individuati in applicazione dei decreti-legge 20 luglio 1987, n. 293, e 19 settembre 1987, n. 384, il termine per l'adozione della deliberazione relativa al conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1986 è prorogato al 31 marzo 1988".

     Dopo l'art. 1, è aggiunto il seguente:

     "Art. 1-bis (Esercizio provvisorio del bilancio). - 1. L'esercizio provvisorio del bilancio delle province, dei comuni e dei relativi consorzi e delle comunità montane non può essere superiore a 4 mesi".

     All'art. 2, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "1-bis. Per l'anno 1988 la facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata dai comuni e dalle province, ove la comunicazione non sia avvenuta entro il termine del 15 novembre 1987".

     All'art. 3:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Lo Stato concorre per gli anni 1987 e 1988 al finanziamento dei bilanci dei comuni, delle province e delle comunità montane con i seguenti fondi:

     a) fondo ordinario per la finanza locale, in misura pari alle erogazioni autorizzate ai sensi del comma 1 del successivo art. 4;

     b) fondo perequativo per la finanza locale, determinato in lire 2.652 miliardi per il 1987 e lire 3.370 miliardi per il 1988, di cui rispettivamente lire 2.231 miliardi e lire 2.720 miliardi per i comuni, e lire 421 miliardi e lire 650 miliardi per le province. La quota annua del fondo perequativo per le province è comprensiva degli importi corrispondenti alle riduzioni apportate ai contributi ordinari secondo il criterio di cui al successivo art. 4, comma 1, lettera a). Per il solo anno 1987, il fondo perequativo per i comuni è maggiorato, in via straordinaria, di lire 840 miliardi;

     c) fondo per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province pari, per l'anno 1987, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1986. Detto fondo è maggiorato per ciascuno degli anni 1988 e 1989 di lire 1.050 miliardi annui, di cui lire 935 miliardi per i comuni e lire 115 miliardi per le province;

     d) fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane per un ammontare di lire 40 miliardi per il 1987 e lire 31,2 miliardi per il 1988;

     e) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle comunità montane per un ammontare di lire 20 miliardi per l'anno 1988";

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. I fondi perequativi per i comuni e le province e il fondo ordinario per le comunità montane sono maggiorati del complessivo importo di lire 623 miliardi per l'anno 1987 e di lire 745 miliardi per l'anno 1988, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), e comma 2, lettera b), del decreto-legge 28 e agosto 1987, n. 355, concernente il finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonchè per consentire la corresponsione di anticipazioni al personale";

     al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 1988 il riparto del fondo di lire 745 miliardi a comuni, province e comunità montane è effettuato con la stessa proporzione adottata con il citato decreto del 19 settembre 1987".

     L'art. 4 è sostituito dal seguente:

     "Art. 4 (Fondo ordinario per la finanza locale). - 1. A valere sul fondo ordinario per la finanza locale di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere per gli anni 1987 e 1988:

     a) a ciascuna provincia un contributo pari all'ammontare delle somme spettanti per l'anno 1986 ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, ridotto progressivamente del 5 per cento annuo costante calcolato sul contributo ordinario spettante per l'anno 1986. L'importo della detrazione confluisce annualmente al fondo perequativo;

     b) a ciascun comune un contributo pari all'ammontare delle somme spettanti per l'anno 1986, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, al netto delle somme la cui erogazione è stata rinviata al 1987 ai sensi dello stesso art. 4, comma 4.

     2. Ferma restando l'erogazione dei contributi stabiliti con l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 922, con l'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 55, con l'art. 4 del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 167, e con l'art. 4 del decreto-legge 30 giugno 1987, n. 256, il residuo contributo spettante a ciascun comune e a ciascuna provincia, per l'anno 1987, è corrisposto entro il 31 ottobre 1987. Per l'anno 1988, alla corresponsione del contributo provvede il Ministero dell'interno entro il primo mese di ciascun trimestre.

     3. L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro al Ministero dell'interno, entro il 15 settembre 1987, per l'anno 1987, ed entro il 30 giugno 1988, per l'anno 1988, della certificazione del bilancio di previsione e della certificazione del conto consuntivo del penultimo anno precedente. Le certificazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. Copia dei predetti certificati, relativi alle province e ai comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti, è trasmessa dal Ministero dell'interno ai Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e alla Corte dei conti - sezione enti locali.

     4. Per l'anno 1987, le modalità delle certificazioni sono state stabilite dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, in data 3 aprile 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987. Per l'anno 1988, le modalità delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, entro il 15 novembre 1987.

     5. Il certificato del bilancio è allegato al bilancio di previsione e trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale è tenuto ad attestare che il certificato stesso è regolarmente compilato e corrispondente alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo. Entro dieci giorni dall'avvenuto esame del bilancio, il medesimo organo inoltra il certificato, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma 4, al Ministero dell'interno e ne restituisce un esemplare all'ente".

     L'art. 5 è sostituito dal seguente:

     "Art. 5. (Fondo perequativo per la finanza locale). - 1. A valere sul fondo perequativo di lire 421 miliardi per il 1987 e lire 640 miliardi per il 1988 di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna provincia:

     a) quote pari a lire 261 miliardi per il 1987 e lire 229 miliardi per il 1988, secondo i seguenti criteri:

     1) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione secondo gli ultimi dati pubblicati dall'ISTAT;

     2) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione di età compresa tra i 15 ed i 19 anni residente alla data dall'ultima rilevazione dell'ISTAT;

     3) per il 20 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali, quali risultano al Ministero dei lavori pubblici;

     4) per il 10 per cento in proporzione alle dimensioni territoriali della provincia, quali risultano all'ISTAT;

     5) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia, come sopra indicata, moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro capite della provincia stessa, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

     b) le quote di lire 160 miliardi e di lire 421 miliardi consolidate per ciascuno degli anni 1987 e 1988 nelle misure corrisposte, per ciascun ente, negli esercizi precedenti.

     2. A valere sui fondi perequativi di lire 2.231 miliardi per l'anno 1987 e di lire 2.720 miliardi per l'anno 1988, di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere:

     a) le quote pari a lire 591 miliardi e 459 miliardi relative, rispettivamente, agli anni 1987 e 1988, secondo i seguenti criteri:

     1) per l'80 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, ponderata con un coefficiente moltiplicatore compreso tra il minimo di 1 ed il massimo di 2, in corrispondenza della dimensione demografica di ciascun comune. Il coefficiente moltiplicatore è ulteriormente ponderato con il parametro 1,06 per i comuni parzialmente montani, con il parametro 1,12 per i comuni interamente montani, purchè il coefficiente massimo non sia nel complesso superiore a 2. La caratteristica di montanità è quella fissata per legge. A tal fine è definita, secondo la metodologia esposta nel rapporto redatto dalla commissione di ricerca sulla finanza locale, la funzione di secondo grado nel logaritmo della popolazione residente, i cui parametri sono calcolati mediante interpolazione con il criterio statistico dei minimi quadrati delle medie pro capite delle spese correnti dei vari servizi dei comuni appartenenti alla stessa classe demografica. La spesa corrente è quella risultante dal certificato del conto consuntivo 1983 dei comuni che, nelle varie classi demografiche, hanno un comportamento omogeneo di produzione dei servizi, senza tener conto delle spese per ammortamento dei beni patrimoniali, per interessi passivi, per fitti figurativi e per altre poste correttive e compensative delle entrate. Le classi demografiche sono così definite: meno di 500 abitanti, da 500 a 999, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, da 500.000 a 1.499.999, da 1.500.000 e oltre. Per il 1988 si applica il coefficiente 2 per i comuni individuati in applicazione dei decreti-legge 20 luglio 1987, n. 293, e 19 settembre 1987, n. 384;

     2) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune, moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro capite della provincia di appartenenza, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

     b) una quota pari a lire 200 miliardi per l'anno 1987 e lire 30 miliardi per l'anno 1988 tra i comuni il cui contributo pro capite, ordinario e perequativo, spettante per l'anno 1986 ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 5, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, risulti pari o inferiore all'80 per cento della media nazionale dei contributi ordinari e perequativi della classe di appartenenza. A questo fine le ultime due classi demografiche sono unificate. La ripartizione è effettuata secondo i criteri di cui alla precedente lettera a), numeri 1) e 2);

     c) le quote di lire 1.440 miliardi e di lire 2.231 miliardi; tali quote sono consolidate per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

     3. I contributi perequativi sono integralmente corrisposti entro il 31 maggio di ciascun anno.

     4. L'importo di lire 840 miliardi di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), è attribuito dal Ministero dell'interno a ciascun comune secondo i criteri di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo.

     5. L'ammontare delle somme spettanti ai comuni e alle province ai sensi dell'art. 3, comma 3, è attribuito:

     a) per le province, con i criteri di cui al comma 1, lettera a), numeri da 1) a 4) del presente articolo, con la conseguente rideterminazione proporzionale delle quote;

     b) per i comuni, con i criteri di cui al comma 2, lettera a), numero 1) del presente articolo".

     All'art. 6:

     al comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

     "b) per i mutui contratti dai comuni in ciascuno degli anni 1987 e 1988, entro il limite massimo di lire 14.327 per abitante, maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni e lire 25 milioni, rispettivamente per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999 e da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno antecedente, rilevati dall'ISTAT;

     c) per i mutui contratti dalle province in ciascuno degli anni 1987 e 1988, in misura pari a lire 2.048 per abitante. La popolazione residente è computata in base ai dati al 31 dicembre del penultimo anno antecedente, rilevati dall'ISTAT";

     al comma 3, le parole: "negli anni 1986 e 1987" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 1986, 1987 e 1988";

     al comma 4, dopo le parole: "28 febbraio 1988" sono aggiunte le seguenti: "e del 28 febbraio 1989 per i mutui contratti nel 1988"; e le parole: "per i mutui contratti nell'anno 1987" sono sostituite dalle seguenti: "per i mutui contratti negli anni 1987 e 1988";

     dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

     "4-bis. All'art. 7, comma 13, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, le parole da: "è posto a carico del bilancio dello Stato" fino a: "citata legge n. 887 del 1984" sono sostituite dalle seguenti: "è posto a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 1987, con analoga corrispondente riduzione del contributo erariale per lo sviluppo degli investimenti attribuito ai sensi dell'art. 6, quindicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887"“;

     al comma 6, le parole: "per i mutui contratti nell'anno 1987" sono sostituite dalle seguenti: "per i mutui contratti negli anni 1987 e 1988".

     Dopo l'art. 6, è aggiunto il seguente:

     "Art. 6-bis (Interpretazione autentica). - 1. Le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 3 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, devono intendersi applicabili alle annualità dovute dal comune di Napoli, ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 3 della legge 27 gennaio 1962, n. 7, a titolo di rimborso delle somme anticipate dallo Stato a tutto il 31 dicembre 1980.

     2. La disposizione di cui al comma 1 ha valore di interpretazione autentica".

     All'art. 7:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. A valere sul fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane, di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera d), il Ministero dell'interno assegna una quota di lire 40 milioni a ciascuna comunità montana, al netto, per l'anno 1987, del contributo stabilito con l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 922. La restante disponibilità del fondo viene ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT";

     al comma 2, le parole: "L'erogazione del contributo" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 1987, l'erogazione del contributo"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'anno 1988, l'erogazione del contributo spettante è subordinata alla presentazione, entro il 30 giugno 1988, ai Ministeri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di apposita certificazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo del penultimo anno precedente, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentita l'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani, entro il 15 novembre 1987. Alla erogazione del residuo contributo provvede il Ministero dell'interno entro il 31 luglio 1988";

     al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale norma esplica efficacia anche nei confronti dei consorzi costituiti tra comuni e province".

     All'art. 8:

     il comma 5 è sostituito dal seguente:

     "5. E' autorizzata la spesa di lire 157 miliardi per l'anno 1987 e di lire 168 miliardi per l'anno 1988, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93";

     al comma 9, le parole: "28 febbraio 1988" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio dell'anno successivo a quello della contrazione del mutuo".

     All'art. 9:

     al comma 5, le parole da: "L'importo delle perizie" sino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "L'importo delle perizie suppletive e di variante ai progetti esecutivi approvati successivamente al 1° gennaio 1983 non può superare il 30 per cento dell'importo dei lavori previsti nel progetto originale deliberato. Qualora il finanziamento dell'opera venga effettuato con il ricorso al credito, l'importo del mutuo suppletivo potrà essere comprensivo, oltre che delle variazioni di spesa dei lavori nella misura massima di cui al precedente comma, anche delle variazioni delle altre componenti il quadro economico, compresa la revisione prezzi";

     al comma 7, dopo le parole: "alla costruzione" sono aggiunte le seguenti: "o ristrutturazione";

     al comma 9, dopo la parola: "relativi" sono aggiunte le seguenti: "a domande già presentate alla data del 31 agosto 1987 ed".

     All'art. 10:

     al comma 2, le parole: "Per l'anno 1987" sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni 1987 e 1988"; dopo le parole: "600 miliardi" sono aggiunte le seguenti: "annui"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente ai consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purchè l'intervento sia realizzato sul proprio territorio";

     il comma 5 è sostituito dal seguente:

     "5. Per l'anno 1987 rimane fermo il termine del 31 maggio 1987 stabilito dall'art. 10, comma 5, del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 167. Per l'anno 1988 tale termine è fissato al 31 marzo. Gli enti locali devono inoltrare le richieste di finanziamento alla Cassa depositi e prestiti sulla base di progetti esecutivi approvati, entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza";

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "13-bis. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere i mutui di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, anche ai consorzi di comuni e di province".

     Dopo l'art. 10, è aggiunto il seguente:

     "Art. 10-bis (Indebitamento delle aziende locali). - 1. I mutui contratti dalle aziende speciali degli enti locali devono essere garantiti con delegazioni di pagamento sulle proprie entrate effettive accertate in base al conto aziendale dell'esercizio precedente, reso dalla commissione amministratrice e deliberato dal consiglio comunale o provinciale ovvero dall'assemblea consortile, ai sensi dell'art. 16 del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. Il rilascio delle delegazioni di pagamento è effettuato secondo le modalità di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 537, con esclusione della sottoscrizione da parte del rappresentante legale dell'ente locale.

     2. Nessun mutuo può essere direttamente contratto dalle aziende se l'importo degli interessi di ciascuna rata annuale di ammortamento, gravante sul bilancio dell'azienda, sommato all'ammontare degli interessi dei mutui precedentemente contratti, supera il 25 per cento delle entrate di cui al comma 1. Nessun mutuo può, comunque, essere contratto se dal conto consuntivo del penultimo esercizio e dal bilancio preventivo dell'esercizio in cui è deliberata l'assunzione del mutuo risulti un disavanzo di gestione.

     3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, secondo, terzo e quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

     4. L'indebitamento per anticipazioni di tesoreria o di cassa delle aziende non può superare complessivamente il limite dei tre dodicesimi delle entrate ordinarie accertate nell'anno precedente.

     5. Ai fini del ricorso alle anticipazioni di tesoreria o di cassa l'azienda è tenuta, nel caso in cui il servizio di tesoreria o di cassa sia espletato da più istituti di credito, a comunicare all'istituto interessato l'ammontare dell'anticipazione al momento disponibile sulla base di quanto disposto al comma 4. E' fatto comunque divieto all'istituto di credito di concedere l'anticipazione in mancanza della predetta comunicazione.

     6. Le disposizioni del presente articolo sono estese, in quanto applicabili, alle società per azioni a prevalente capitale di enti locali territoriali che gestiscono pubblici servizi".

     Dopo l'art. 11, è aggiunto il seguente:

     "Art. 11-bis (Interpretazione autentica). - 1. Alle disposizioni recate dall'art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come sostituito dall'art. 16-bis del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, continuano ad applicarsi le norme stabilite dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720".

     All'art. 12:

     al comma 1, dopo le parole: "32 per cento per l'anno 1987" sono aggiunte le seguenti: "ed al 36 per cento per l'anno 1988"; e dopo la parola: "danneggiati" sono aggiunte le seguenti: ", nonchè per i comuni individuati in applicazione dei decreti-legge 20 luglio 1987, n. 293 e 19 settembre 1987, n. 384,";

     al comma 2, le parole: "per l'anno 1987" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 1988"; e le parole: "entro il 31 marzo 1988" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 1989";

     al comma 3, le parole: "30 settembre 1987" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1988";

     il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. La cremazione di cui al titolo XVI del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, è servizio pubblico gratuito al pari della inumazione in campo comune indicata all'art. 68 del predetto decreto del Presidente della Repubblica. Il costo per le cremazioni di salme di persone non indicate all'art. 48 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 803 del 1975, eseguite per conto di comuni sprovvisti di apposita area, è rimborsato dai comuni nei quali le persone avevano in vita la residenza all'ente gestore dell'impianto secondo una tariffa stabilita entro il 31 dicembre 1987 con decreto del Ministro dell'interno, sentiti l'ANCI e la CISPEL".

     All'art. 13, al comma 1, le parole: "Per l'anno 1987" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 1987 e 1988".

     All'art. 15, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "3-bis. A decorrere dalle bollette e fatture emesse dall'impresa distributrice dell'energia elettrica dal 1° gennaio 1988, e comprendenti tra i mesi indicati quello di febbraio 1988, le misure dell'addizionale di lire 14, lire 6 e lire 8, di cui al comma 1, sono aumentate rispettivamente a lire 15, lire 6,5 e lire 8,5".

     All'art. 16, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "8-bis. Per il 1988 la copertura di cui al comma 2 non può essere inferiore al 60 per cento. Il relativo aumento delle tariffe deve essere deliberato entro il 31 dicembre 1987. Si applica la disposizione di cui al comma 3.

     8-ter. La facoltà di cui al comma 5 può essere esercitata, nei limiti e secondo le modalità ivi previsti, anche per l'anno 1988. Le relative deliberazioni devono essere adottate entro il 31 dicembre 1987.

     8-quater. Gli aumenti deliberati per l'anno 1988 ai sensi del comma 8-bis e la maggiorazione deliberata ai sensi del comma 8-ter sono iscritti a ruolo e sono riscossi in due rate con scadenza nei mesi di giugno e settembre 1988.

     8-quinquies. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni per l'anno 1988, determinata in base al reciproco del reddito medio pro capite provinciale, è corrisposta a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver iscritto a ruolo per l'anno stesso un ammontare della tassa non inferiore alla misura prevista dal comma 8-bis. L'ente è tenuto a trasmettere, entro il 31 marzo 1989, apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere ove esista. In caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione della quota.

     8-sexies. Le modalità delle certificazioni sono stabilite entro il 30 settembre 1988, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani".

     Dopo l'art. 16, è aggiunto il seguente:

     "Art. 16-bis (Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche). - 1. A decorrere dall'anno 1988, è obbligatoria per i comuni e le province l'istituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche prevista dagli articoli 192 e seguenti del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed integrazioni. Le relative tariffe sono aumentate, con effetto dal 1° gennaio 1988, del 30 per cento.

     2. In deroga alla disposizione di cui all'art. 273 del citato testo unico per la finanza locale, le tariffe per l'anno 1988 dovranno essere deliberate entro il 31 dicembre 1987.

     3. L'omologazione del Ministero delle finanze, richiesta a norma del combinato disposto degli articoli 102 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, 21 e 273 del citato testo unico per la finanza locale, non condiziona l'esecutività dei provvedimenti che sono soggetti all'omologazione".

     All'art. 18:

     il comma 3 è soppresso;

     sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "6-bis. Con effetto dal 1° gennaio 1988 è soppressa la facoltà dell'ulteriore aumento del 30 per cento di cui alla lettera b) dell'art. 25 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

     6-ter. Con effetto dal 1° gennaio 1988 le tariffe in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni sono aumentate del 50 per cento. L'aumento è del 20 per cento se è stata esercitata entro il 31 dicembre 1987 la facoltà di cui alla lettera b) dell'art. 25 del decreto-legge citato al comma 6-bis.

     6-quater. Con effetto dal 1° gennaio 1988 le tariffe di cui al comma 6-ter si applicano nella misura massima".

     All'art. 19:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Le tariffe degli acquedotti comunque gestiti dagli enti locali devono, nel secondo semestre dell'anno 1987, assicurare la copertura di almeno il 60 per cento di tutti i costi di gestione, comprese le spese di personale, per beni, servizi e trasferimenti e per gli oneri di ammortamento dei mutui, esclusi quelli finanziati con contributo statale o regionale, che per gli stessi sono stati contratti sia direttamente dall'ente gestore o dall'azienda, sia dagli enti proprietari o consorziati. Il consiglio dell'ente delibera, entro il 30 settembre 1987, per l'anno 1987 e per gli anni seguenti, nella stessa seduta in cui approva il bilancio annuale, l'adeguamento della tariffa in relazione alla quantità di acqua erogata o convenzionalmente determinata nell'esercizio precedente. Per l'anno 1988 le tariffe degli acquedotti devono coprire almeno il 70 per cento dei costi di gestione";

     al comma 4, le parole: "per l'anno 1987" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 1987 e 1988"; e dopo le parole "entro il 31 marzo 1988" sono aggiunte le seguenti: "ed entro il 31 marzo 1989";

     al comma 5, dopo le parole: "entro il 30 settembre 1987" sono aggiunte le seguenti: "ed entro il 30 settembre 1988".

     Dopo l'art. 19, sono aggiunti i seguenti:

     "Art. 19-bis (Canone per la raccolta e la depurazione delle acque). - 1. Il limite massimo previsto dal trentesimo comma dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è elevato a lire 400. I conseguenti aumenti possono essere deliberati dagli enti gestori del servizio per l'anno 1987 entro il 30 ottobre 1987 e per l'anno 1988 entro il 31 dicembre 1987.

     "Art. 19-ter (Diritti di segreteria). - 1. I diritti di segreteria di cui al numero 4 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, come modificata dall'art. 27 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, sono così modificati:

     a) sulle prime lire 100.000, lire 12.000;

     b) sugli importi eccedenti lire 100.000 fino a lire 2 milioni, il 2,5 per cento;

     c) sugli importi eccedenti lire 2 milioni fino a lire 10 milioni, l'1,3 per cento;

     d) sugli importi eccedenti lire 10 milioni fino a lire 60 milioni, lo 0,80 per cento;

     e) sugli importi eccedenti lire 60 milioni fino a lire 300 milioni, lo 0,60 per cento;

     f) sugli importi eccedenti lire 300 milioni fino a lire un miliardo, lo 0,30 per cento;

     g) oltre lire un miliardo, lo 0,15 per cento".

     All'art. 21, al comma 1, le parole: "non oltre il periodo 1° gennaio 1987-31 marzo 1988" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il periodo 1° gennaio 1987- 31 dicembre 1988".

     All'art. 22:

     al comma 1, le parole: "1° gennaio 1988" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 1989"; e dopo le parole: "retribuzione soggetta a contributo" sono aggiunte le seguenti: ", l'ammontare dei contributi indicati nei mandati";

     al comma 3, è soppressa la parola: "direttamente";

     al comma 4, sono soppresse le parole: ", gli importi dei versamenti effettuati, nonchè copia delle distinte relative all'anno precedente";

     al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con effetto dal 1° gennaio 1989, il disposto del comma 21 dell'art. 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è esteso alle variazioni di carattere individuale del trattamento economico di attività di servizio";

     al comma 7, le parole: "31 dicembre 1987" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1988".

     All'art. 23, al comma 1, dopo la parola: "comuni" sono aggiunte le seguenti: ", dai consorzi di comuni".

     Dopo l'art. 24, è aggiunto il seguente:

     "Art. 24-bis (Atti di pignoramento delle somme degli enti sui conti di tesoreria unica). - 1. Dopo l'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, è inserito il seguente:

     "Art. 1-bis. - 1. I pignoramenti ed i sequestri, a carico degli enti ed organismi pubblici di cui al primo comma dell'art. 1, delle somme affluite nelle contabilità speciali intestate ai predetti enti ed organismi pubblici si eseguono, secondo il procedimento disciplinato al capo III del titolo II del libro III del codice di procedura civile, con atto notificato all'azienda o istituto cassiere o tesoriere dell'ente od organismo contro il quale si procede nonchè al medesimo ente od organismo debitore.

     2. Il cassiere o tesoriere assume la veste del terzo ai fini della dichiarazione di cui all'art. 547 del codice di procedura civile e di ogni altro obbligo e responsabilità ed è tenuto a vincolare l'ammontare per cui si procede nelle contabilità speciali con annotazione nelle proprie scritture contabili.

     3. In caso di pignoramenti o sequestri di entrate proprie degli enti ed organismi pubblici di cui al primo comma dell'art. 1 eseguiti anteriormente al versamento di queste in contabilità speciale, il cassiere o tesoriere provvede ugualmente al dovuto versamento nella contabilità speciale con annotazione del relativo vincolo.

     4. Restano ferme le cause di impignorabilità, insequestrabilità ed incedibilità previste dalla normativa vigente, nonchè i vincoli di destinazione imposti, o derivanti dalla legge"".

     L'art. 29 è sostituito dal seguente:

     "Art. 29 (Copertura finanziaria). - 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, con esclusione di quello derivante dagli articoli 3, comma 2, 10, comma 11, e 23, valutato in lire 22.213.400 milioni per l'anno 1987, lire 23.126.200 milioni per l'anno 1988 e lire 2.220.000 milioni per l'anno 1989, si provvede:

     a) quanto a lire 21.105.000 milioni per l'anno 1987 e lire 21.738.200 milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando l'accantonamento "Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese comunità montane)";

     b) quanto a lire 850.000 milioni per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando l'accantonamento "Contributo aggiuntivo in favore degli enti locali";

     c) quanto a lire 157.000 milioni per l'anno 1987 e lire 168.000 milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando l'accantonamento "Contributi in favore delle comunità montane";

     d) quanto a lire 1.100.000 milioni per l'anno 1988 e lire 2.200.000 milioni per l'anno 1989, utilizzando le proiezioni per gli stessi anni 1988 e 1989 dell'accantonamento "Concorso statale per mutui contratti dagli enti locali per finalità di investimento" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987;

     e) quanto a lire 1.400 milioni per l'anno 1987 e lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando parte dell'accantonamento "Incentivi per lo sviluppo economico dell'arco alpino";

     f) quanto a lire 100.000 milioni per l'anno 1987, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7232 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1987, riduzione conseguente alle economie risultanti per effetto della cessazione nell'anno 1987 dei contributi erariali di cui all'art. 6 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, sui mutui contratti dai comuni e dalle province;

     g) quanto a lire 100.000 milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonchè per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR - Contributi straordinari alle camere di commercio".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

     Dopo l'art. 29, è aggiunto il seguente:

     "Art. 29-bis (Ulteriore disposizione finanziaria). - 1. A valere sugli stanziamenti iscritti ai capitoli 1592, 1598 e 1599 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1987, una ulteriore quota pari, rispettivamente, a lire 6 miliardi, a lire 889 miliardi ed a lire 105 miliardi è ripartita secondo le disposizioni dell'art. 5, comma 4, del presente decreto".

     L'art. 30 è soppresso.

     Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei D.L. 30 dicembre 1986, n. 922, 2 marzo 1987, n. 55, 2 maggio 1987, n. 167 e 30 giugno 1987, n. 256, non convertiti in legge.

     La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.