Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 19/11/1987 |
Numero: | 471 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 386, concernente adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alla possibilità di cattura [...] |
§ 98.1.26454 - Legge 19 novembre 1987, n. 471.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 386, recante adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alla possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino, nonché interventi urgenti in materia di gestione finanziaria degli enti portuali.
(G.U. 21 novembre 1987, n. 273)
1. Il
All'art. 1:
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Dal 1° gennaio 1987 si applicano le disposizioni sull'arresto definitivo di cui al titolo VII del
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Alla luce delle previsioni del vigente piano nazionale della pesca marittima e dell'acquacoltura, adottato con decreto del Ministro della marina mercantile 14 agosto 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1986, piano che mantiene la propria validità fino all'approvazione del successivo, sono considerate prioritarie le iniziative riguardanti la demolizione, l'affondamento a fini di ripopolamento per zone marine protette, il trasferimento ed il cambio di destinazione delle navi che esercitano nel Mediterraneo la pesca con reti a strascico oppure adibite alla pesca oceanica".
All'art. 8:
al comma 1, le parole: "di 45 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 1987".
L'art. 10 è soppresso.
L'art. 11 è soppresso.
L'art. 12 è sostituito dal seguente:
"Art. 12. - 1. I posti di primo dirigente nel ruolo amministrativo del Ministero della marina mercantile comunque vacanti alla data del 1° gennaio 1988 sono destinati ai sensi dell'art. 6 della
2. I vincitori del concorso saranno nominati primi dirigenti con decorrenza 1° gennaio 1988".
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.