§ 98.1.26454 - Legge 19 novembre 1987, n. 471.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 386, recante adattamento della capacità di produzione della [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:19/11/1987
Numero:471


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 386, concernente adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alla possibilità di cattura [...]


§ 98.1.26454 - Legge 19 novembre 1987, n. 471.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 386, recante adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alla possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino, nonché interventi urgenti in materia di gestione finanziaria degli enti portuali.

(G.U. 21 novembre 1987, n. 273)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 386, concernente adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alla possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino, nonché interventi urgenti in materia di gestione finanziaria degli enti portuali, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     All'art. 1:

     dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     "1-bis. Dal 1° gennaio 1987 si applicano le disposizioni sull'arresto definitivo di cui al titolo VII del regolamento CEE del Consiglio n. 4028/86 del 18 dicembre 1986";

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Alla luce delle previsioni del vigente piano nazionale della pesca marittima e dell'acquacoltura, adottato con decreto del Ministro della marina mercantile 14 agosto 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1986, piano che mantiene la propria validità fino all'approvazione del successivo, sono considerate prioritarie le iniziative riguardanti la demolizione, l'affondamento a fini di ripopolamento per zone marine protette, il trasferimento ed il cambio di destinazione delle navi che esercitano nel Mediterraneo la pesca con reti a strascico oppure adibite alla pesca oceanica".

     All'art. 8:

     al comma 1, le parole: "di 45 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 1987".

     L'art. 10 è soppresso.

     L'art. 11 è soppresso.

     L'art. 12 è sostituito dal seguente:

     "Art. 12. - 1. I posti di primo dirigente nel ruolo amministrativo del Ministero della marina mercantile comunque vacanti alla data del 1° gennaio 1988 sono destinati ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, ad un unico concorso speciale per esami.

     2. I vincitori del concorso saranno nominati primi dirigenti con decorrenza 1° gennaio 1988".

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 marzo 1987, n. 102; 22 maggio 1987, n. 200, e 21 luglio 1987, n. 296.

     3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.