Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 40. Energia |
Capitolo: | 40.5 risparmio energetico |
Data: | 29/05/1982 |
Numero: | 308 |
Sommario |
Art. 4. |
Art. 17. |
Art. 20. Regione Valle d'Aosta - Concessioni idroelettriche. |
Art. 21. Interventi della Cassa conguaglio per il settore elettrico. |
Art. 22. |
Art. 23. Etichettatura degli apparecchi di riscaldamento. |
Art. 24. |
Art. 25. Norme transitorie. |
Art. 26. |
Art. 27. All'onere complessivo di lire 878 miliardi, derivante |
§ 40.5.7 - L. 29 maggio 1982, n. 308.
Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.
(G.U. 7 giugno 1982, n. 154).
Artt. 1. - 3. [1]
Artt. 5. - 16. [3]
Artt. 18. - 19. [5]
Art. 20. Regione Valle d'Aosta - Concessioni idroelettriche.
Resta ferma la competenza della regione Valle d'Aosta in materia di acque e concessioni idroelettriche ai sensi della
La regione Valle d'Aosta, in deroga al disposto di cui al secondo comma dell'articolo 1 della
La domanda è comunicata in copia dalla regione Valle d'Aosta all'ENEL, al quale è riconosciuto diritto di prelazione da esercitare entro 60 giorni dalla ricezione della citata comunicazione.
Art. 21. Interventi della Cassa conguaglio per il settore elettrico. [6]
Art. 23. Etichettatura degli apparecchi di riscaldamento. [8]
[E' fatto obbligo ai costruttori di apparecchi di riscaldamento o domestici e, qualora si tratti di apparecchi prodotti all'estero, agli importatori o ai rivenditori, ciascuno per la parte loro spettante, di munire gli apparecchi stessi di etichetta inerente all'informazione sul consumo di energia. Le modalità di applicazione delle etichette, il loro formato ed il loro contenuto saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità alle direttive comunitarie, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
Le categorie di apparecchi alle quali si applicano le disposizioni del presente articolo in ogni caso comprendono, oltre agli apparecchi per l'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1 della presente legge: apparecchi per la produzione di acqua calda, forni, frigoriferi e congelatori, lavatrici, lavastoviglie, essiccatori a tamburo, macchine per la stiratura di biancheria, bruciatori, caldaie, generatori di aria calda, stufe.
Decorsi sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al primo comma, è vietata la vendita al pubblico degli apparecchi di cui ai commi precedenti, se privi di targhetta.
Chiunque violi le disposizioni del presente e del precedente articolo è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da L. 1.000.000 a L. 10.000.000. Si applicano le disposizioni recate dalla
Art. 25. Norme transitorie.
Le iniziative di cui agli articoli 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, intraprese dopo la data del 30 giugno 1981, sono ammesse ai benefici previsti dalla presente legge.
All'onere complessivo di lire 878 miliardi, derivante
dall'applicazione della presente legge per gli anni 1981 e 1982, si provvede mediante imputazione all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 25,
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Tabelle
(Omissis).
[1] Articoli abrogati dall'art. 23 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 22 della
[3] Articoli abrogati dall'art. 23 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 24 della
[5] Articoli abrogati dall'art. 23 della
[6] Sostituisce con due commi il quinto comma, art. 1, del
[7] Articolo abrogato dall'art. 23 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 14 del
[9] Articolo abrogato dall'art. 23 della
[10] Articolo abrogato dall'art. 23 della
[11] Comma così sostituito dall'art. 50 della