§ 67.1.104 - D.P.R. 26 agosto 1993, n. 434 .
Regolamento di attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla egge 26 giugno 1990, n. [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.1 navigazione aerea
Data:26/08/1993
Numero:434


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.  [3]
Art. 3.  [4]
Art. 4.  [5]


§ 67.1.104 - D.P.R. 26 agosto 1993, n. 434 [1] .

Regolamento di attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla egge 26 giugno 1990, n. 165, relativo all'imposta erariale in aggiunta ai diritti di approdo e partenza degli aeromobili.

(G.U. 5 novembre 1993, n. 260)

 

 

     Art. 1. [2]

     1. L'imposta erariale istituita dall'art. 10 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, consistente in un aumento percentuale dell'importo dei diritti di approdo e partenza degli aeromobili, previsti dall'art. 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, è fissata nelle seguenti misure:

     a) 20 per cento, per i velivoli subsonici a reazione e ad elica senza certificazione acustica, con esclusione dei velivoli ad uso antincendio, acrobatico, agricolo, dei motoalianti e dei velivoli amatoriali;

     b) 15 per cento per i velivoli subsonici a reazione aventi le caratteristiche indicate nel capitolo 2 dell'allegato XVI alla convenzione di Chicago del 7 dicembre 1994 sull'aviazione civile internazionale;

     c) 5 per cento, per i velivoli subsonici a reazione aventi le caratteristiche indicate nel capitolo 3 dell'allegato XVI citato alla lettera b) e per i velivoli ad elica muniti di certificazione acustica.

 

          Art. 2. [3]

     1. Per l'accertamento, la riscossione e il versamento dell'imposta di cui all'art. 1 si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085, sulle modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile.

     2. Nei modelli 2 AC, 2 AC-bis, 3 AC e 7 AC allegati al decreto del Presidente della Repubblica n. 1085/1982 suddetto viene aggiunta la voce "imposta erariale ex art. 10 decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito in egge 26 giugno 1990, n. 165".

 

          Art. 3. [4]

     1. L'imposta erariale di cui all'art. 1 è accertata, riscossa e versata negli aeroporti gestiti dallo Stato nell'ambito di ciascuna circoscrizione aeroportuale dal direttore della circoscrizione medesima che si avvale dell'opera del personale dipendente.

     2. Negli aeroporti per i quali leggi speciali hanno disposto l'affidamento in gestione dell'intero complesso aeroportuale ad enti o società l'accertamento, la riscossione e il versamento dell'imposta erariale di cui all'art. 1 sarà effettuato a cura degli enti e società predette.

 

          Art. 4. [5]

     1. Fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'art. 10 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito in legge 26 giugno 1990, n. 165, i proventi dell'imposta erariale di cui all'art. 1 sono versati con l'imputazione al capo XV - capitolo n. 2166 "Imposta erariale in aggiunta ai diritti di approdo e partenza degli aeromobili" dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1993 e sui capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

 


[1]  L'imposta erariale sugli aeromobili di cui all'art. 10 del D.L. 90/1990 è soppressa per effetto dell'art. 95 della L. 21 novembre 2000, n. 342, a decorrere dal 1° gennaio 2001.

[2]  L'imposta erariale sugli aeromobili di cui all'art. 10 del D.L. 90/1990 è soppressa per effetto dell'art. 95 della L. 21 novembre 2000, n. 342, a decorrere dal 1° gennaio 2001.

[3]  L'imposta erariale sugli aeromobili di cui all'art. 10 del D.L. 90/1990 è soppressa per effetto dell'art. 95 della L. 21 novembre 2000, n. 342, a decorrere dal 1° gennaio 2001.

[4] L'imposta erariale sugli aeromobili di cui all'art. 10 del D.L. 90/1990 è soppressa per effetto dell'art. 95 della L. 21 novembre 2000, n. 342, a decorrere dal 1° gennaio 2001.

[5]  L'imposta erariale sugli aeromobili di cui all'art. 10 del D.L. 90/1990 è soppressa per effetto dell'art. 95 della L. 21 novembre 2000, n. 342, a decorrere dal 1° gennaio 2001.