§ 1.2.16 - L. 21 dicembre 1978, n. 861.
Aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378, per il rifornimento idrico delle isole minori.


Settore:Normativa nazionale
Materia:1. Acque
Capitolo:1.2 acque potabili e acquedotti
Data:21/12/1978
Numero:861


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      La gestione del rifornimento idrico delle isole minori, demandata dalla legge 9 maggio 1950, n. 307, e dalla legge 19 maggio 1967, n. 378, al Ministero della sanità, in attuazione della legge 22 [...]
Art. 4.      Il Ministro della difesa, sentite le regioni interessate, predispone e coordina il piano annuale di provvista dell'acqua e di rifornimento idrico a favore delle isole minori armonizzando le [...]
Art. 5.      Per la prima attuazione della presente legge, ed entro 120 giorni dall'entrata in vigore della medesima, il Ministro della difesa, sentite le regioni interessate, predispone una relazione sul [...]
Art. 6.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge in ciascuno degli anni 1978 e 1979 si provvede mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti iscritti sul capitolo 6856 degli [...]


§ 1.2.16 - L. 21 dicembre 1978, n. 861.

Aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378, per il rifornimento idrico delle isole minori.

(G.U. 9 gennaio 1979, n. 8).

 

Art. 1. [1]

     Per la costruzione di navi cisterna da utilizzare per il rifornimento idrico delle isole minori, l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378, è complessivamente aumentata, a partire dall'anno finanziario 1978 e fino all'anno finanziario 1981, di 7.635 milioni di lire, dei quali 700 milioni di lire relativi all'anno finanziario 1978 e 2.750 milioni di lire relativi all'anno finanziario 1979.

     Le quote annuali di spesa per gli anni finanziari 1980 e 1981 sono determinate dalla  legge finanziaria di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468.

 

     Art. 2. [2]

     La spesa di cui al precedente articolo è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

 

     Art. 3.

     La gestione del rifornimento idrico delle isole minori, demandata dalla legge 9 maggio 1950, n. 307, e dalla legge 19 maggio 1967, n. 378, al Ministero della sanità, in attuazione della legge 22 luglio 1975, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, passa alle regioni interessate, fermi restando le attribuzioni ed i compiti di provvista e di rifornimento di acqua di competenza del Ministero della difesa.

     Le regioni interessate sono altresì autorizzate a concedere alle amministrazioni comunali delle isole, indicate nella tabella A allegata alla legge 19 maggio 1967, n. 378, che abbiano realizzato impianti di rifornimento idrico a risparmio energetico, contributi annui a ripiano del disavanzo di gestione nel limite massimo del 50 per cento delle somme altrimenti occorrenti per provvedere all'approvvigionamento idrico dell'isola [3].

 

     Art. 4.

     Il Ministro della difesa, sentite le regioni interessate, predispone e coordina il piano annuale di provvista dell'acqua e di rifornimento idrico a favore delle isole minori armonizzando le esigenze con le disponibilità dei mezzi della Marina militare. Copia del predetto piano è trasmessa alle regioni e agli enti interessati.

     Quando ricorrono particolari necessità le regioni, d'intesa con i Ministeri della difesa e della marina mercantile, sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni di durata non superiore a due anni, con enti pubblici e privati come previsto dall'art. 3 della legge 19 maggio 1967, n. 378. In ogni caso la provvista di acqua ed il rifornimento idrico delle isole ricadenti nel territorio delle regioni a statuto speciale sono effettuati dalla Marina militare.

     Copia delle convenzioni, entro 30 giorni dalla stipula, è trasmessa dalle regioni ai Ministeri della difesa, della sanità e della marina mercantile.

     Le convenzioni già stipulate a norma del predetto art. 3 della legge 19 maggio 1967, n. 378, continuano ad avere validità fino alla loro scadenza.

 

     Art. 5.

     Per la prima attuazione della presente legge, ed entro 120 giorni dall'entrata in vigore della medesima, il Ministro della difesa, sentite le regioni interessate, predispone una relazione sul funzionamento del servizio idrico delle isole minori, con particolare riferimento ai fabbisogni di ciascuna isola, alle capacità ricettive dei serbatoi per la raccolta dell'acqua in ciascun sorgitore, alla disponibilità e alla capacità delle proprie unità di rifornimento acqua. La relazione è presentata dal Ministro della difesa che provvede a trasmetterla alle Camere.

     Entro lo stesso termine, sentite le regioni interessate, il Ministro della difesa redige inoltre il primo programma di rifornimento annuale.

 

     Art. 6.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge in ciascuno degli anni 1978 e 1979 si provvede mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti iscritti sul capitolo 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli stessi anni finanziari 1978 e 1979.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[3] Comma aggiunto dall'art. 6 della L. 22 dicembre 1984, n. 887.