§ 64.1.41 - D.L. 24 aprile 1993, n. 121.
Interventi urgenti a sostegno del settore minerario della Sardegna [2].


Settore:Normativa nazionale
Materia:64. Miniere cave e torbiere
Capitolo:64.1 miniere cave e torbiere
Data:24/04/1993
Numero:121


Sommario
Art. 1. 
Art.2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 64.1.41 - D.L. 24 aprile 1993, n. 121. [1]

Interventi urgenti a sostegno del settore minerario della Sardegna [2].

(G.U. 26 aprile 1993, n. 96).

 

Art. 1. [3]

     1. Al fine di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attività mineraria, il Governo, d'intesa con la regione interessata, promuove specifici piani per la riconversione produttiva. I piani tengono conto dell'incidenza dell'attività estrattiva nell'economia delle singole aree, avendo riguardo all'ultimo decennio. I piani finanziati con il concorso di risorse statali, regionali e comunitarie, ed attuati mediante accordi e contratti di programma, comprendono le iniziative di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, e successive modificazioni, nonché gli interventi per la tutela dell'ambiente di cui all'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 221.

     2. Le iniziative previste nei piani di riconversione sono ammesse, oltre che ai benefici previsti dalle specifiche leggi vigenti in materia di sostegno all'attività mineraria, anche ai benefici previsti dal decreto- legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, e dal presente articolo. I benefici di cui all'articolo 8, commi 6 e 6-bis, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, sono cumulabili con quelli previsti da altre disposizioni di legge. Il cumulo delle agevolazioni avviene nei limiti e secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia di aiuto alle imprese.

     3. All'art. 1, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3 della legge 30 luglio 1990, n. 221, sono soppresse le parole "e per iniziative di reimpiego della manodopera fino a 50 unità".

     4. I programmi di recupero di compendi immobiliari destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 221, per le finalità e nell'ambito dei piani per la riconversione produttiva di cui al comma 1 del presente articolo, sono finanziati con risorse statali, regionali e comunitarie. Per far fronte alle quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato, è autorizzata la spesa di complessivi 55 miliardi di lire, in ragione di 5 miliardi per l'anno 1993, 20 miliardi per l'anno 1994 e 30 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro [4].

     5. Le somme impegnate per la concessione di contributi ai sensi della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni, della legge 3 febbraio 1989, n. 41, e successive modificazioni, e della legge 30 luglio 1990, n. 221, e non più dovute per la mancata attuazione dei programmi di investimento ovvero per la cessazione dell'attività mineraria, sono versate sul capitolo 3600 dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro al capitolo 7904 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     6. Al fine di fronteggiare la situazione di crisi economica ed occupazionale particolarmente grave dell'area mineraria sarda, il piano per la riconversione produttiva di cui al comma 1 per la regione Sardegna viene proposto dal Governo per la stipula dell'accordo di programma entro il 30 giugno 1993. E' autorizzata la realizzazione di iniziative nel settore della ricerca mineraria di base ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come modificato dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, nonché la realizzazione, sulla base delle procedure e delle modalità da stabilirsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione Sardegna, di interventi di riabilitazione ambientale nei bacini minerari caratterizzati da attività minerarie dismesse o in fase di dismissione; per le predette finalità è autorizzata, rispettivamente, la spesa di lire 1.900 milioni e di lire 28.000 milioni per l'anno 1993.

     7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, valutato in lire 29.900 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme impegnate e non erogate per la mancata attuazione di programmi di attività minerarie, nonché delle disponibilità in conto residui, a valere sui capitoli 7900, 7901, 7902, 7903, 7904, 7905, 7910 e 7911 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1993. Le predette somme, individuate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa.

     8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui.

 

     Art.2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 23 giugno 1993, n. 204. Abrogato dall'art. 23 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, fatto salvo quanto ivi previsto.

[2] Titolo così modificato dalla L. di conversione 23 giugno 1993, n. 204.

[3] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 23 giugno 1993, n. 204.

[4] Per l'aumento della spesa di cui al presente comma per l'anno 1997, vedi l'art. 17 della L. 7 agosto 1997, n. 266.