Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 64. Miniere cave e torbiere |
Capitolo: | 64.1 miniere cave e torbiere |
Data: | 24/04/1993 |
Numero: | 121 |
Sommario |
Art. 1. |
Art.2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...] |
§ 64.1.41 - D.L. 24 aprile 1993, n. 121. [1]
Interventi urgenti a sostegno del settore minerario della Sardegna [2].
(G.U. 26 aprile 1993, n. 96).
1. Al fine di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attività mineraria, il Governo, d'intesa con la regione interessata, promuove specifici piani per la riconversione produttiva. I piani tengono conto dell'incidenza dell'attività estrattiva nell'economia delle singole aree, avendo riguardo all'ultimo decennio. I piani finanziati con il concorso di risorse statali, regionali e comunitarie, ed attuati mediante accordi e contratti di programma, comprendono le iniziative di cui all'articolo 1 della
2. Le iniziative previste nei piani di riconversione sono ammesse, oltre che ai benefici previsti dalle specifiche leggi vigenti in materia di sostegno all'attività mineraria, anche ai benefici previsti dal decreto-
3. All'art. 1, comma 1, della
4. I programmi di recupero di compendi immobiliari destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi di cui all'articolo 9, comma 5, della
5. Le somme impegnate per la concessione di contributi ai sensi della
6. Al fine di fronteggiare la situazione di crisi economica ed occupazionale particolarmente grave dell'area mineraria sarda, il piano per la riconversione produttiva di cui al comma 1 per la regione Sardegna viene proposto dal Governo per la stipula dell'accordo di programma entro il 30 giugno 1993. E' autorizzata la realizzazione di iniziative nel settore della ricerca mineraria di base ai sensi dell'articolo 4 della
7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, valutato in lire 29.900 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme impegnate e non erogate per la mancata attuazione di programmi di attività minerarie, nonché delle disponibilità in conto residui, a valere sui capitoli 7900, 7901, 7902, 7903, 7904, 7905, 7910 e 7911 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1993. Le predette somme, individuate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa.
8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Titolo così modificato dalla
[3] Articolo così sostituito dalla
[4] Per l'aumento della spesa di cui al presente comma per l'anno 1997, vedi l'art. 17 della