§ 87.1.8 - Legge 29 dicembre 1962, n. 1745.
Istituzione di una ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:87. Società
Capitolo:87.1 azioni
Data:29/12/1962
Numero:1745


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  [7]
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10.  [15]
Art. 10 bis.  [16]
Art. 10 ter.  [17]
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 


§ 87.1.8 - Legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

Istituzione di una ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari.

(G.U. 7 gennaio 1963, n. 5)

 

     Art. 1.

     Gli utili in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione distribuiti dalle società per azioni e in accomandita per azioni e dalle società anche cooperative a responsabilità limitata sono soggetti ad una ritenuta, nella misura del cinque per cento, a titolo di acconto dell'imposta complementare e dell'imposta sulle società dovute dai soci [1] .

     In caso di distribuzione di utili in natura, anche in sede di liquidazione delle società, i singoli soci, per conseguirne il pagamento, devono versare alle società l'importo corrispondente alla ritenuta, determinato in relazione al valore dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dall'ultimo bilancio della società, salvo l'accertamento dell'effettivo valore ai fini dell'applicazione dei singoli tributi.

     Nei casi di assegnazione di azioni gratuite e di aumento gratuito del valore nominale delle azioni si considera utile distribuito la parte dell'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi, imputata a capitale successivamente all'entrata in vigore della presente legge, che eccede il 25 per cento dell'ammontare complessivo dei dividendi attribuiti ai soci posteriormente alla stessa data. Non si computano a tal fine i fondi costituiti con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta e con sovrapprezzi di emissione versati dai soci.

     (Omissis) [2].

     (Omissis) [3].

     (Omissis) [4].

     (Omissis) [5].

     (Omissis) [6]

 

          Art. 2. [7]

     Le società devono versare alle sezioni di Tesoreria provinciale nella cui circoscrizione hanno il domicilio fiscale, entro venti giorni dalla data delle deliberazioni di distribuzione degli utili o degli acconti, l'intero ammontare delle ritenute in base all'aliquota del cinque per cento sull'intero importo degli utili soggetti a ritenuta di cui è stata deliberata la distribuzione. Nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 1 il termine di venti giorni decorre dalla data di pubblicazione della deliberazione nel Foglio degli annunzi legali.

     Entro il 28 febbraio ed entro il 31 agosto le società devono versare la maggior ritenuta effettuata in base all'aliquota del trenta per cento, ai sensi dell'art. 10 della presente legge, sugli utili pagati nel semestre precedente.

     Si applicano gli articoli 169, secondo comma, 171 e 172 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

     Entro il 31 marzo di ciascun anno le società devono dichiarare all'Ufficio delle imposte, su apposito modello approvato con decreto del Ministro per le finanze, l'ammontare degli utili dei quali è stata deliberata anche a titolo di acconto la distribuzione nell'anno solare precedente nonché l'ammontare degli utili pagati nell'anno e assoggettati alle ritenute previste dagli articoli l e 10 della presente legge.

     Alla dichiarazione devono essere allegate le attestazioni della sezione di Tesoreria provinciale comprovanti i versamenti eseguiti e le copie dei modelli di trasmissione delle comunicazioni previste dall'art. 7 della presente legge, con l'indicazione dell'ammontare degli utili per i quali è stata fatta la comunicazione.

     Nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 1 la dichiarazione deve contenere gli elementi in base ai quali è stato determinato l'utile assoggettato alla ritenuta e indicare la quota imputabile a ciascuna azione.

     Le società a responsabilità limitata e le società cooperative a responsabilità limitata le cui quote non siano rappresentate da azioni devono specificare l'ammontare degli utili spettanti a ciascun socio, indicandone la residenza e il domicilio fiscale.

 

          Art. 3.

     L'ammontare delle ritenute previste dall'art. 1 è dedotto dall'ammontare della imposta complementare dovuta dai soci sul reddito complessivo netto alla cui formazione concorrono gli utili lordi sui quali sono state operate, per l'anno di acquisizione del diritto agli utili stessi.

     L'ammontare delle ritenute operate sugli utili percepiti dalle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice è dedotto dall'imposta complementare o dall'imposta sulle società dovute dai soci nella proporzione stabilita dalla lettera c) del secondo comma dell'art. 135 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. Nella stessa proporzione gli utili percepiti dalle dette società concorrono a formare il reddito complessivo dei soci ai fini dell'imposta complementare o dell'imposta sulle società [8] .

     L'ammontare delle ritenute operate sugli utili spettanti a soggetti tassabili in base a bilancio è dedotto dall'ammontare dell'imposta sulle società dovuta per l'esercizio sociale nel corso del quale il diritto agli utili è stato acquisito. Per le azioni in proprietà per un periodo inferiore all'anno, alla data della acquisizione del diritto agli utili, la deduzione è limitata ad un dodicesimo dell'ammontare della ritenuta per ciascun mese di durata ininterrotta della proprietà.

     Nei casi contemplati dai commi precedenti si applicano le disposizioni dell'art. 177 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

     Se dalla dichiarazione presentata dal contribuente risulta che l'ammontare delle ritenute è superiore a quello dell'imposta iscrivibile a ruolo a norma dell'art. 174 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, l'ufficio delle imposte iscrive la differenza in appositi elenchi di rimborso; tali elenchi devono essere consegnati all'esattore contemporaneamente ai ruoli nei quali sono iscritte le imposte corrispondenti agli imponibili dichiarati dai contribuenti. L'indennità prevista dall'art. 199-bis del testo unico è dovuta con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione.

     Per le società e le associazioni estere operanti in Italia mediante una stabile organizzazione le disposizioni dei commi precedenti si applicano nei soli riguardi delle ritenute operate sugli utili derivanti da azioni che concorrono a formare il patrimonio imponibile di cui al terzo comma dell'art. 147 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

     (Omissis) [9].

     (Omissis) [10].

     I soggetti tassabili in base a bilancio debbono presentare, in allegato alla dichiarazione annuale, le distinte delle azioni acquistate o vendute nel corso dell'esercizio. Nelle distinte compilate dalle aziende di credito non debbono essere incluse le azioni dalle stesse acquistate o vendute nelle funzioni di intermediazione nei trasferimenti.

 

          Art. 4.

     Ha diritto al pagamento degli utili e all'intervento in assemblea, quando il titolo azionario sia stato trasferito per girata, il giratario che se ne dimostra possessore in base a una serie continua di girate.

     L'azionista, ancorché già iscritto nel libro dei soci, non può esigere gli utili senza esibire i titoli alla società emittente o alle aziende di credito o società finanziarie incaricate del pagamento e non può intervenire in assemblea se non li abbia depositati almeno cinque giorni prima presso la sede sociale o presso le aziende di credito o società finanziarie indicate nell'avviso di convocazione.

     In deroga a quanto previsto dal comma precedente, lo Stato può esigere gli utili ed intervenire in assemblea dimostrando che le proprie azioni sono depositate presso la Tesoreria centrale dello Stato, mediante dichiarazione scritta a firma del tesoriere [11] .

     I titoli depositati per l'intervento in assemblea non possono essere restituiti prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

 

          Art. 5.

     Prima di restituire i titoli azionari esibiti per la riscossione degli utili o depositati per l'intervento in assemblea la società emittente e i soggetti incaricati ai sensi del primo comma del successivo art. 6 devono rilevare, relativamente ai soggetti che risultano possessori dei titoli o titolari di diritti reali sugli stessi, gli elementi indicati dall'art. 4 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, modificato dalla legge 31 ottobre 1955, n. 1064 e dal presente articolo, nonché la data dell'ultima girata, se avvenuta dopo il precedente pagamento degli utili e se i giratari dei titoli non sono persone fisiche. Per le imprese che non hanno personalità giuridica l'intestazione e l'annotazione di cui al citato art. 4 debbono contenere le generalità e il domicilio di chi ne ha la rappresentanza.

     L'avvenuta rilevazione deve essere attestata mediante apposizione sul titolo, subito dopo l'ultima girata, di stampigliatura conforme al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze, convalidata con la firma del funzionario o impiegato addetto al servizio.

     La rilevazione e la relativa attestazione non sono necessarie quando il titolo non ha formato oggetto di trasferimento mediante girata dopo l'ultima stampigliatura.

     La società emittente deve aggiornare il libro dei soci in base agli elementi rilevati ai sensi del primo comma. Le relative annotazioni devono essere eseguite nel termine di novanta giorni dalla data in cui il titolo è stato esibito o depositato.

 

          Art. 6.

     Le società possono conferire l'incarico di pagare gli utili e quello di ricevere in deposito le azioni ai fini dell'intervento in assemblea alle banche, alle società fiduciarie e alle società e agli enti iscritti nell'albo previsto dall'art. 155 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. A decorrere dal 1° gennaio 2019, gli oneri sostenuti dalla Banca d'Italia per la gestione accentrata presso la società Monte Titoli Spa degli strumenti finanziari di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze sono posti a carico delle società emittenti tali strumenti [12].

     I soggetti incaricati rispondono direttamente verso gli azionisti per la incompletezza o inesattezza del libro dei soci dipendente da errori od omissioni incorsi nella stampigliatura dei titoli e nella rilevazione o nella comunicazione alla società dei relativi dati.

     Per le azioni circolanti all'estero i soggetti incaricati possono affidare a banche estere, sotto la propria responsabilità, il mandato di pagare gli utili e quello di ricevere in deposito i titoli curando gli adempimenti prescritti dall'art. 5. Resta fermo l'obbligo dei soggetti incaricati di provvedere alle comunicazioni di cui al successivo art. 7.

 

          Art. 7.

     Le società, entro il 15 febbraio di ciascun anno, devono comunicare allo Schedario generale dei titoli azionari, relativamente ai soggetti che risultano possessori dei titoli sui quali hanno pagato gli utili nell'anno solare precedente o titolari di diritti reali sui titoli stessi, elementi indicati nell'art. 5, primo comma [13] .

     Le comunicazioni di cui al primo comma:

     a) devono essere eseguite, per ogni distribuzione di utili, mediante elenchi conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze e redatti in tre copie, una delle quali viene restituita con visto di ricevuta alla società;

     b) devono indicare, per ciascun nominativo, il numero delle azioni, precisando la data dell'ultima girata, se avvenuta dopo il precedente pagamento degli utili e se i giratari dei titoli non sono persone fisiche, e l'ammontare degli utili su di esse complessivamente pagati, al lordo della ritenuta prevista dall'art. 1. Se la ritenuta è stata omessa a sensi dell'art. 1, quarto comma, debbono essere altresì indicati gli estremi del certificato prodotto;

     c) devono essere sottoscritte dal rappresentante legale della società oppure da un amministratore o dirigente incaricato con apposita deliberazione del Consiglio.

     Le società che nell'anno solare precedente non abbiano deliberato la distribuzione di utili devono comunicare allo Schedario gli elementi indicati dal primo comma relativamente ai titoli azionari che sono stati depositati ai fini dell'intervento all'assemblea ordinaria ai sensi del secondo comma dell'art. 4.

     Quando l'incarico di pagare gli utili è stato conferito ai soggetti indicati nell'art. 6, primo comma, alle comunicazioni previste dal primo comma devono provvedere, per conto della società emittente, i soggetti medesimi. Le comunicazioni possono essere eseguiti anche dalle singole sedi e filiali delle aziende o società incaricate e sono sottoscritte, in tal caso, dai rispettivi direttori.

 

          Art. 8.

     Nel caso di riporto il riportatore, all'atto di riscuotere gli utili, deve indicare, mediante dichiarazione scritta che deve essere conservata dalla società o dai soggetti indicati dall'art. 6, primo comma, il numero delle azioni che formano oggetto del riporto e il nome del riportato, con le indicazioni prescritte dall'art. 5, primo comma. Tale dichiarazione, se riportatore è la medesima azienda di credito incaricata di pagare gli utili, non è richiesta, quando il riporto risulta dai libri o dalle scritture contabili che si trovano presso la sede o filiale che esegue la comunicazione.

     Le norme del comma precedente si applicano anche nel caso in cui colui che riscuote gli utili sia venuto in possesso dei titoli azionari per effetto di riporto simulato o attuato attraverso negozio indiretto.

     Le comunicazioni prescritte dall'art. 7 devono contenere le indicazioni relative sia al riportatore che al riportato, specificandone la qualifica o precisando se il riportato è un'azienda di credito, un agente di cambio o un commissionario di borsa.

     Le aziende di credito, gli agenti di cambio e i commissionari di borsa che, avendo preso azioni a riporto, le hanno date a riporto ad altri, devono comunicare allo Schedario i nomi dei loro riportati e le relative indicazioni, specificando per ciascuno di essi il numero delle azioni e l'ammontare degli utili spettanti, al lordo della ritenuta prevista dall'art. 1. Le comunicazioni debbono avvenire, anche se le ritenute non siano state effettuate, entro trenta giorni dalla data in cui la società ha posto in pagamento gli utili [14].

     Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nel caso di vendita a termine e per le operazioni di vendita a contanti con esecuzione differita per gli utili percepiti dall'intestatario delle azioni vendute e da questi dovuti al compratore.

     Le disposizioni dell'art. 3 si applicano con riferimento all'imposta complementare o all'imposta sulle società dovute dal riportato o dal compratore a termine.

     I soggetti tassabili in base al bilancio debbono presentare in allegato alla dichiarazione annuale le distinte delle azioni date e prese a riporto nel corso dell'esercizio.

 

          Art. 9.

     Le società fiduciarie devono comunicare allo Schedario e al competente ufficio delle imposte, entro il 15 febbraio di ciascun anno, i nomi degli effettivi proprietari delle azioni ad esse intestate ed appartenenti a terzi, sulle quali hanno riscosso utili nell'anno solare precedente, con le indicazioni prescritte dall'art. 4 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, modificato dalla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, e con la specificazione del numero delle azioni e dell'ammontare degli utili spettanti a ciascun nominativo.

     La comunicazione deve essere eseguita, per ciascuna attribuzione di utili sulle azioni intestate alla società fiduciaria, mediante elenchi conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze e redatti in tre copie, una delle quali è restituita con visto di ricevuta alla società.

     La comunicazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società fiduciaria.

 

          Art. 10. [15]

     Sugli utili attribuiti alle azioni al portatore emesse in base a leggi di Regioni a Statuto speciale e su quelli spettanti ad organizzazioni di persone o di beni non soggette all'imposta sulle società ed a soggetti tassabili in base al bilancio esenti dall'imposta sulle società si applica, in luogo della ritenuta a titolo di acconto prevista dall'art. 1, una ritenuta a titolo di imposta nella misura del trenta per cento.

     Sugli utili spettanti a persone fisiche non residenti in Italia ed a società o associazioni estere senza stabile organizzazione in Italia si applica, in luogo della ritenuta a titolo di acconto prevista dall'art. 1, una ritenuta a titolo di imposta nella misura del trenta per cento.

     La ritenuta si considera tuttavia operata a titolo di acconto, applicandosi in tal caso le disposizioni dei commi primo, quarto e quinto dell'art. 3, nei confronti delle persone fisiche effettivamente assoggettate all'imposta complementare in Italia. In ogni altro caso i percipienti, fino a concorrenza dei due terzi della ritenuta, hanno diritto al rimborso dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero. Il rimborso e effettuato a norma dell'art. 172 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. L'indennità prevista dall'art. 199-bis del testo unico medesimo è dovuta con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della domanda di rimborso. Sono salve le disposizioni di accordi internazionali.

     In tutti i casi in cui la ritenuta è operata a titolo di imposta le disposizioni dei primi cinque commi dell'art. 3 non si applicano. Per gli utili attribuiti alle azioni al portatore non si applicano nemmeno le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9.

 

          Art. 10 bis. [16]

     Gli utili spettanti a persone giuridiche pubbliche o fondazioni, esenti dall'imposta sulle società, che hanno esclusivamente scopo di beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica sono esonerati dalla ritenuta prevista dall'art. 10 della presente legge, a condizione che il rappresentante legale dell'ente, entro il mese di ottobre dell'anno precedente quello in cui è deliberata la distribuzione degli utili, abbia presentato al competente Ispettorato compartimentale delle imposte dirette la distinta delle azioni possedute, attestando per iscritto che gli utili relativi sono di esclusiva pertinenza dell'ente. La distinta e l'attestazione devono essere vistate dall'autorità governativa che esercita il controllo e la vigilanza sulla amministrazione dell'ente. L'Ispettorato compartimentale trasmette alle società emittenti, entro il 20 dicembre, l'elenco degli enti che hanno presentato la distinta, con l'indicazione del numero delle azioni in essa comprese.

     L'Amministrazione finanziaria può procedere alla ispezione della contabilità degli enti che hanno presentato la distinta con le modalità stabilite dagli articoli 39 e 42 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. In caso di omessa o irregolare tenuta della contabilità l'importo della ritenuta, in misura pari al trenta per cento dell'ammontare degli utili riscossi in esonero da essa, è iscritto a ruolo a nome dell'ente, insieme con una sopratassa del dieci per cento, a norma degli articoli 168, secondo comma e 183 lettera b) del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. In caso di falsità dell'attestazione di cui al comma precedente, fermo restando il disposto dell'art. 15 della presente legge, si applicano al rappresentante legale dell'ente le pene stabilite dall'art. 483 del Codice penale.

     L'esonero dalla ritenuta previsto da quest'articolo si applica per gli utili la cui distribuzione, anche a titolo d'acconto, è deliberata dopo il 31 dicembre 1967, sempre che, per gli utili distribuiti nel 1968, entro il mese di ottobre del 1967 siano state presentate la distinta e l'attestazione di cui al primo comma.

 

          Art. 10 ter. [17]

     L'obbligo della ritenuta e quelli delle comunicazioni e dei versamenti previsti agli articoli precedenti non si applicano agli utili distribuiti dalle banche cooperative popolari e dalle società cooperative iscritte nei registri prefettizi della cooperazione, purché nei relativi statuti siano espressamente previste le condizioni indicate dall'art. 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e sempre che le condizioni indicate alle lettere a) e b) del predetto art. 26 siano state osservate negli ultimi cinque anni.

 

          Art. 11.

     La Banca d'Italia e le aziende di credito, all'atto di corrispondere agli aventi diritto gli utili riscossi sui titoli esteri, esclusi quelli obbligazionari, depositati ai sensi del terzo comma dell'art. 5 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio legge, n. 786, devono operare la ritenuta del cinque o del trenta per cento prevista dagli articoli 1 e 10 [18] .

     L'importo delle ritenute deve essere versato alla competente Sezione di tesoreria provinciale entro il 20 gennaio e il 20 luglio successivo al semestre in cui sono state operate.

     Entro il 15 febbraio di ciascun anno devono essere comunicati al Ministero delle finanze, con apposito elenco sottoscritto dal rappresentante legale o dal dirigente preposto al servizio, gli importi riscossi nell'anno solare precedente per ciascun avente diritto delle ritenute operate e versate. L'elenco deve contenere, relativamente a ciascun nominativo, gli elementi indicati dall'art. 5, primo comma, e deve essere corredato con le attestazioni della Sezione di tesoreria provinciale comprovanti i versamenti eseguiti.

     Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 2 e quelle degli articoli 3 e 10 [19] .

 

          Art. 12.

     In caso di omissione totale o parziale della ritenuta o del versamento prescritti dagli articoli 1, 2, 10 e 11 si applicano le sanzioni previste rispettivamente dall'art. 264 e dal primo comma dell'art. 260 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

     Per la mancanza o incompletezza della dichiarazione prescritta dai commi terzo e quarto dell'art. 2 si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 500.000 [20].

 

          Art. 13.

     Le società e i soggetti indicati nell'art. 6, primo comma, incaricati ai sensi degli articoli precedenti sono soggetti alla pena pecuniaria da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni titolo restituito senza la stampigliatura prescritta dall'art. 5 [21].

     Se le annotazioni nel libro dei soci vengono omesse o non sono eseguite in conformità alle norme di legge la società è soggetta alla pena pecuniaria da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni nominativo al quale si riferiscono le annotazioni omesse o irregolari. Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori sono puniti con l'ammenda da lire 300.000 a lire 1.500.000 [22].

 

          Art. 14.

     Le società, i soggetti indicati nell'art. 6, primo comma, e le società fiduciarie sono soggetti alla pena pecuniaria in misura pari ad un quinto dell'ammontare degli utili in relazione ai quali siano state omesse le comunicazioni prescritte dai commi primo, secondo e quarto dell'art. 7, dai commi terzo, quarto e quinto dell'art. 8, dall'art. 9 e dal terzo comma dell'art. 11. Le persone tenute a sottoscrivere le comunicazioni sono punite con l'ammenda da lire 150.000 a lire 1.500.000 [23] .

     Nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 7 la pena pecuniaria si applica nella misura da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni nominativo omesso [24].

     La comunicazione si considera omessa quando non contiene gli elementi indispensabili per l'esatta identificazione dei soggetti in relazione ai quali è prescritta.

     La misura della pena pecuniaria e dell'ammenda è raddoppiata quando nella comunicazione siano indicati nomi immaginari o comunque del tutto diversi da quelli veri.

     Alla stessa pena pecuniaria prevista dai commi precedenti sono soggetti i riportatori, i venditori a termine, le aziende di credito, gli agenti di cambio ed i commissionari di borsa che omettono di indicare il nome del riportato o del compratore a termine in conformità alle disposizioni dell'art. 8, indicano un nome immaginario o del tutto diverso da quello vero ovvero indicano il nome senza specificare o specificando inesattamente il numero delle azioni.

     Si applicano inoltre le sanzioni previste dall'art. 252 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette quando ricorrano i presupposti indicati dalla lettera c) del primo comma dell'articolo stesso .

 

          Art. 15.

     Coloro che prestano opera di intermediazione nella circolazione delle azioni sono soggetti, quando si rendano sotto qualsiasi forma fittiziamente intestatari di titoli appartenenti a terzi, alla pena pecuniaria in misura pari al 10 per cento del valore nominale dei titoli stessi.

     Se il fatto è compiuto al fine di sottrarre il reddito delle azioni alle imposte dirette si applicano a carico degli intestatari fittizi, ancorché non rivestano la qualità indicata nel primo comma, ed a carico degli effettivi proprietari le sanzioni previste dall'art. 252 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

 

          Art. 16.

     Coloro che non tengono regolarmente i libri e i documenti previsti dall'art. 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, rifiutano di esibirli o comunque ne impediscono l'ispezione sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000 [25] .

 

          Art. 17.

     Nei casi di recidiva o di particolare gravità delle violazioni degli obblighi imposti dalla presente legge possono essere adottati nei confronti delle aziende di credito, delle società finanziarie, delle società fiduciarie e degli agenti di cambio e commissionari di borsa, ferme restando le sanzioni di cui ai precedenti articoli, i provvedimenti rispettivamente previsti dagli articoli 57 e 66 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, dall'art. 4 del regio decreto legge 22 aprile 1940, n. 531, e dall'art. 59 della legge 20 marzo 1913, n. 272.

 

          Art. 18.

     L'Amministrazione finanziaria, fermi restando i poteri ad essa conferiti dalle leggi in vigore, può procedere all'ispezione dei libri e dei documenti previsti dall'art. 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, con le modalità stabilite dagli articoli 39 e 42 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

     L'Ufficio delle imposte, ai fini dell'applicazione dell'art. 3, ha facoltà di richiedere ai percettori degli utili, in sede di controllo delle dichiarazioni annuali presentate dagli stessi, la documentazione prevista dal terzo comma dell'art. 28 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

     Il servizio di vigilanza sulle aziende di credito, su richiesta del Ministro per le finanze, procede presso le aziende stesse al controllo degli adempimenti prescritti dalla presente legge o comunque connessi agli incarichi assunti ai sensi dell'art. 6.

 

          Art. 19.

     I titoli e i certificati, che saranno emessi dalle società anche in sostituzione di titoli o certificati esistenti, devono avere le dimensioni fissate con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro e devono essere predisposti per le girate e per le annotazioni in conformità ad apposito modello approvato con il decreto medesimo.

     Ai titoli ed ai certificati emessi dalle società, con azioni quotate in borsa, in sostituzione di quelli attualmente in circolazione, entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si applica il primo comma della nota dell'art. 17 della tariffa, allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1965, n. 492, a condizione che essi siano conformi al modello di cui al comma precedente e rechino l'indicazione a stampa di essere stati emessi in sostituzione di titoli e certificati precedenti ai sensi del presente articolo.

 

          Art. 20.

     Sono abrogati gli articoli 3, 4, primo comma, 13 secondo, terzo e quarto comma, del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, modificato con la legge di conversione 9 febbraio 1942, n. 96, gli articoli 2, terzo comma, 6, 15 ottavo comma, 16, 38, 39 e 41 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, i commi quarto e quinto dell'art. 17 e l'art. 44 della legge 5 gennaio 1956, n. 1. Nulla è innovato alle disposizioni degli articoli 2345 secondo comma, 2355 terzo comma, 2461 e 2523 del Codice civile e dell'art. 3, secondo comma, della legge 3 dicembre 1939, n. 1966.

     Con decreto del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per il tesoro, sarà stabilito il modello obbligatorio del libro per l'annotamento giornaliero delle operazioni a termine e di riporto.

     L'art. 2-bis del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito nella legge 14 agosto 1960, n. 826, si applica anche per il pagamento delle tasse relative alle operazioni a termine di riporto, per le quali il registro previsto dall'art. 2 del decreto interministeriale 7 dicembre 1960 sostituisce quello previsto all'art. 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, purché sia integrato con le annotazioni prescritte dal secondo comma di detto articolo.

 

          Art. 21.

     Nei confronti dei contribuenti che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge presenteranno agli uffici delle imposte apposite dichiarazioni integrative, indicando gli utili su titoli azionari percepiti negli anni 1961 e precedenti, non si farà luogo all'applicazione delle sanzioni che sarebbero state applicabili in dipendenza della omissione, incompletezza o infedeltà delle precedenti dichiarazioni.

     Qualora il contribuente ometta di dichiarare gli utili di cui all'art. 1 della presente legge e il reddito imponibile complessivo accertabile a suo carico, ai fini dell'imposta complementare, non ecceda l'importo di lire 3.000.000, le sanzioni previste sono ridotte ad un decimo ed il contribuente perde il diritto al rimborso di cui al quinto comma dell'art. 3 [26] .

 

          Art. 22.

     Le disposizioni della presente legge si applicano per gli utili la cui distribuzione sia deliberata e per le assemblee che siano tenute dopo il 1° gennaio 1963.

     Nel caso di acconti sugli utili erogati prima dell'entrata in vigore della presente legge, la trattenuta prevista dall'art. 1 deve essere commisurata sull'intero ammontare degli utili di cui viene deliberata la distribuzione, e agli effetti dell'applicazione dell'imposta complementare e dell'imposta sulle società, gli acconti corrisposti si considerano in ogni caso acquisiti alla data della deliberazione stessa.

 

          Art. 23.

     Per l'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per ciascuno dei due esercizi successivi è autorizzata l'iscrizione nel bilancio della spesa del Ministero delle finanze di un fondo straordinario di lire 600 milioni, tratto dal gettito derivante dall'applicazione della presente legge. Tale fondo è destinato alle spese (esclusi i compensi di qualsiasi natura al personale di ruolo) relative alla riorganizzazione e ai maggiori oneri di funzionamento dello Schedario generale dei titoli azionari e a altri servizi meccanografici, la cui esecuzione può essere affidata a soggetti ed imprese estranei all'Amministrazione delle imposte dirette.

     L'Amministrazione medesima, per i fini di cui al primo comma, è autorizzata ad assumere e a trattenere in servizio, per gli stessi esercizi finanziari, con il trattamento economico e previdenziale stabilito dall'art. 24 della legge 19 luglio 1962, n. 959, non oltre duecento unità di personale straordinario da adibire a mansioni esecutive.

     Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le occorrenti variazioni.

 

          Art. 24.

     Le disposizioni di cui alla presente legge hanno efficacia dal 1 gennaio 1963.

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.L. 21 febbraio 1967, n. 22.

[2] Comma abrogato dall'art. 2 del D.L. 21 febbraio 1967, n. 22.

[3] Comma abrogato dall'art. 2 del D.L. 21 febbraio 1967, n. 22.

[4] Comma abrogato dall'art. 2 del D.L. 21 febbraio 1967, n. 22.

[5] Comma abrogato dall'art. 2 del D.L. 21 febbraio 1967, n. 22.

[6] Comma abrogato dall'art. 2 del D.L. 21 febbraio 1967, n. 22.

[7] Articolo già sostituito dall'art. 3 del D.L. 23 febbraio 1964, n. 27 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 del D.L. 21 febbraio 1967, n. 22.

[8] Comma così sostituito dall'art. 5 del D.L. 21 febbraio 1967, n. 22.

[9] Comma abrogato dall'art. 5 del D.L. 21 febbraio 1967, n. 22.

[10] Comma abrogato dall'art. 5 del D.L. 21 febbraio 1967, n. 22.

[11] Comma inserito dall'art. 54 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1° gennaio 1998.

[12] Comma sostituito dall'art. 4 del D.L. 21 febbraio 1967, n. 22 e così modificato dall'art. 1, comma 777, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

[13] Comma così modificato da avviso di rettifica, pubblicato nella G.U. 11 aprile 1963, n. 98.

[14] Il termine di cui al presente comma è stato elevato a sessanta giorni per gli utili distribuiti successivamente alla data di entrata in vigore della L. 28 febbraio 1983, n. 53 di conversione del D.L. n. 953/1982 per effetto dell'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 5 del D.L. 21 febbraio 1967, n. 22.

[16] Articolo aggiunto dall'art. 6 del D.L. 21 febbraio 1967, n. 22.

[17] Articolo aggiunto dall'art. 7 del D.L. 21 febbraio 1967, n. 22.

[18] Comma così sostituito dall'art. 8 del D.L. 21 febbraio 1967, n. 22

[19] Comma così sostituito dall'art. 8 del D.L. 21 febbraio 1967, n. 22

[20] Per una modifica del presente comma, vedi l'art. 8 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

[21] Per una modifica del presente comma, vedi l'art. 8 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

[22] Per una modifica del presente comma, vedi l'art. 8 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

[23] Per una modifica del presente comma, vedi l'art. 8 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

[24] Per una modifica del presente comma, vedi l'art. 8 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

[25] Per una modifica del presente comma, vedi l'art. 8 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

[26] Comma così sostituito dall'art. 8-bis del D.L. 21 febbraio 1967, n. 22.