Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 29/01/1994 |
Numero: | 71 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e [...] |
§ 98.1.26874 - Legge 29 gennaio 1994, n. 71.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1993, n. 487, recante trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero
(G.U. 31 gennaio 1994, n. 24)
1. Il
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'art. 2, comma 2, le parole: "regolanti i rapporti" sono sostituite dalle seguenti: "aventi efficacia".
All'art. 4:
al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Esso determina gli scopi istituzionali dell'ente, disciplina le competenze degli organi del medesimo, indica gli atti da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante o di altri Ministeri e reca princìpi generali in ordine alla organizzazione e al funzionamento dell'ente";
dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3-bis. Il Consiglio di amministrazione dell'ente adotta anche i regolamenti tecnici concernenti lo svolgimento delle attività del medesimo, che sono approvati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni".
All'art. 6:
al comma 2, alinea, dopo le parole: "funzione pubblica", sono inserite le seguenti: ", sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative";
al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tuttavia, il suddetto personale, su esplicita richiesta da formularsi entro il 30 giugno 1994, sarà definitivamente trasferito, nei limiti delle disponibilità di organico, alle amministrazioni medesime".
L'art. 11 è sostituito dal seguente:
"Art. 11 (Attribuzioni del Ministero). - 1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sovrintende ai servizi postali, di bancoposta, di telecomunicazioni; esercita direttamente le funzioni di regolamentazione nonchè i poteri di indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo previsti dalla legge; rappresenta il Governo nelle sedi comunitarie e internazionali; analizza e studia, anche con appositi piani di ricerca, sul piano nazionale ed internazionale, le prospettive di evoluzione economica, tecnica e giuridica dei settori delle poste e delle telecomunicazioni; adotta e pubblica le norme tecniche per la omologazione e la utilizzazione degli apparati terminali suscettibili di essere collegati direttamente o indirettamente alle reti di telecomunicazione e rilascia i relativi certificati; omologa le apparecchiature di telecomunicazioni; rilascia le concessioni, le autorizzazioni e le licenze, approvando le relative convenzioni e vigila sul rispetto degli obblighi in esse previsti; definisce le norme tecniche e, in considerazione degli interessi degli utenti, i livelli di qualità dei servizi; predispone i piani di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze e vigila sulla loro applicazione, prestando assistenza tecnica al Garante per la radiodiffusione e l'editoria".
All'art. 12:
al comma 1, alinea, dopo le parole: "su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni", sono inserite le seguenti: "previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative";
al comma 1, lettera b), dopo le parole: "compiti di studio e ricerca scientifica,", sono inserite le seguenti: "anche mediante convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle poste e delle telecomunicazioni,";
al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
"e-bis) alla rideterminazione delle consistenze numeriche del personale indicate nella tabella A, purchè senza maggiori oneri, qualora si riscontrino in essa differenze rispetto alle effettive presenze";
al comma 2, ultimo periodo, dopo la parola: "telecomunicazioni", sono inserite le seguenti: "previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative".
All'art. 14, il comma 2 è soppresso.