§ 98.1.26874 - Legge 29 gennaio 1994, n. 71.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1993, n. 487, recante trasformazione dell'Amministrazione delle poste e [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:29/01/1994
Numero:71


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e [...]


§ 98.1.26874 - Legge 29 gennaio 1994, n. 71.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1993, n. 487, recante trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero

(G.U. 31 gennaio 1994, n. 24)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 settembre 1993, n. 390.

 

 

     Allegato

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487

     All'art. 2, comma 2, le parole: "regolanti i rapporti" sono sostituite dalle seguenti: "aventi efficacia".

     All'art. 4:

     al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Esso determina gli scopi istituzionali dell'ente, disciplina le competenze degli organi del medesimo, indica gli atti da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante o di altri Ministeri e reca princìpi generali in ordine alla organizzazione e al funzionamento dell'ente";

     dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

     "3-bis. Il Consiglio di amministrazione dell'ente adotta anche i regolamenti tecnici concernenti lo svolgimento delle attività del medesimo, che sono approvati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni".

     All'art. 6:

     al comma 2, alinea, dopo le parole: "funzione pubblica", sono inserite le seguenti: ", sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative";

     al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tuttavia, il suddetto personale, su esplicita richiesta da formularsi entro il 30 giugno 1994, sarà definitivamente trasferito, nei limiti delle disponibilità di organico, alle amministrazioni medesime".

     L'art. 11 è sostituito dal seguente:

     "Art. 11 (Attribuzioni del Ministero). - 1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sovrintende ai servizi postali, di bancoposta, di telecomunicazioni; esercita direttamente le funzioni di regolamentazione nonchè i poteri di indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo previsti dalla legge; rappresenta il Governo nelle sedi comunitarie e internazionali; analizza e studia, anche con appositi piani di ricerca, sul piano nazionale ed internazionale, le prospettive di evoluzione economica, tecnica e giuridica dei settori delle poste e delle telecomunicazioni; adotta e pubblica le norme tecniche per la omologazione e la utilizzazione degli apparati terminali suscettibili di essere collegati direttamente o indirettamente alle reti di telecomunicazione e rilascia i relativi certificati; omologa le apparecchiature di telecomunicazioni; rilascia le concessioni, le autorizzazioni e le licenze, approvando le relative convenzioni e vigila sul rispetto degli obblighi in esse previsti; definisce le norme tecniche e, in considerazione degli interessi degli utenti, i livelli di qualità dei servizi; predispone i piani di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze e vigila sulla loro applicazione, prestando assistenza tecnica al Garante per la radiodiffusione e l'editoria".

     All'art. 12:

     al comma 1, alinea, dopo le parole: "su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni", sono inserite le seguenti: "previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative";

     al comma 1, lettera b), dopo le parole: "compiti di studio e ricerca scientifica,", sono inserite le seguenti: "anche mediante convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle poste e delle telecomunicazioni,";

     al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

     "e-bis) alla rideterminazione delle consistenze numeriche del personale indicate nella tabella A, purchè senza maggiori oneri, qualora si riscontrino in essa differenze rispetto alle effettive presenze";

     al comma 2, ultimo periodo, dopo la parola: "telecomunicazioni", sono inserite le seguenti: "previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative".

     All'art. 14, il comma 2 è soppresso.