§ 15.6.9 - D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.
Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:15. Borsa, cambi e valori mobiliari
Capitolo:15.6 valori mobiliari
Data:23/07/1996
Numero:415


Sommario
Art. 1.  Definizioni.
Art. 2.  Soggetti abilitati.
Art. 3.  Rapporti con il diritto comunitario.
Art. 4.  Vigilanza.
Art. 5.  Provvedimenti.
Art. 6.  Autorizzazione all'esercizio dei servizi di investimento.
Art. 7.  Requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti aziendali.
Art. 8.  Requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale.
Art. 9.  Albo.
Art. 10.  Partecipazione al capitale delle SIM.
Art. 11.  Sospensione del diritto di voto.
Art. 12.  Richiesta di informazioni sulle partecipazioni.
Art. 13.  Succursali e libera prestazione di servizi di SIM.
Art. 14.  Imprese di investimento comunitarie.
Art. 15.  Imprese di investimento extracomunitarie.
Art. 16.  Succursali e libera prestazione di servizi di banche.
Art. 17.  Criteri generali.
Art. 18.  Contratti.
Art. 19.  Separazione patrimoniale.
Art. 20.  Gestione di portafogli di investimento.
Art. 21.  Attività e di negoziazione nei mercati regolamentati.
Art. 22.  Offerta fuori sede.
Art. 23.  Promotori finanziari.
Art. 24.  Promozione e collocamento a distanza di servizi di investimento e strumenti finanziari.
Art. 25.  Vigilanza regolamentare.
Art. 26.  Interventi sui soggetti vigilati.
Art. 27.  Vigilanza informativa.
Art. 28.  Revisione e certificazione del bilancio.
Art. 29.  Vigilanza ispettiva.
Art. 30.  Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità.
Art. 31.  Provvedimenti cautelari.
Art. 32.  Amministrazione straordinaria.
Art. 33.  Provvedimenti straordinari nei confronti di imprese di investimento comunitarie e banche comunitarie.
Art. 34.  Liquidazione coatta amministrativa.
Art. 35.  Sistemi d'indennizzo.
Art. 36.  Adesione ai sistemi d'indennizzo da parte di intermediari esteri.
Art. 37.  Abusivismo.
Art. 38.  Gestione infedele.
Art. 39.  Confusione di patrimoni.
Art. 40.  Abuso di denominazione.
Art. 41.  Partecipazioni al capitale.
Art. 42.  Tutela dell'attività di vigilanza.
Art. 43.  Altre sanzioni amministrative pecuniarie.
Art. 44.  Procedura sanzionatoria.
Art. 45.  Sanzioni e provvedimenti cautelari applicabili ai promotori finanziari.
Art. 46.  Mercati regolamentati di strumenti finanziari.
Art. 47.  Regolamento del mercato.
Art. 48.  Autorizzazione dei mercati regolamentati.
Art. 49.  Organizzazione e funzionamento del mercato.
Art. 50.  Vigilanza sui mercati.
Art. 51.  Riconoscimento dei mercati.
Art. 52.  Compensazione e liquidazione delle operazioni.
Art. 53.  Vigilanza sulle società di gestione.
Art. 54.  Provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi della società di gestione.
Art. 55.  Scambi organizzati di strumenti finanziari.
Art. 56.  Trasformazione della borsa valori e del mercato ristretto.
Art. 57.  Trasformazione dei mercati previsti dal decreto ministeriale 24 febbraio 1994.
Art. 58.  Norme finali e transitorie.
Art. 59.  Sanzioni.
Art. 60.  SIM, società fiduciarie e banche già autorizzate.
Art. 61.  Agenti di cambio.
Art. 62.  Fondo nazionale di garanzia.
Art. 63.  Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.
Art. 64.  Modifiche al T.U. bancario.
Art. 65.  Modifica alla legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Art. 66.  Abrogazioni.
Art. 67.  Norma transitoria.
Art. 68.  Entrata in vigore.


§ 15.6.9 - D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.

(G.U. 9 agosto 1996, n. 186 - S.O.).

 

TITOLO I

Disciplina delle attività e delle imprese di investimento

 

Capo I

Definizioni e disposizioni generali

 

Art. 1. Definizioni. [1]

 

     Art. 2. Soggetti abilitati.

     1. [2].

     2. [2].

     3. [2].

     4. Nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario possono prestare i servizi previsti dall'articolo 1, comma 3, lettera a), limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nonché i servizi previsti dall'articolo 1, comma 3, lettera c). La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, individua le norme del presente decreto applicabili in tali ipotesi. Si applicano comunque gli articoli 43 e 44 [3].

 

     Art. 3. Rapporti con il diritto comunitario. [1]

 

     Art. 4. Vigilanza. [1]

 

     Art. 5. Provvedimenti. [1 ]

 

Capo II

Attività, succursali e libera prestazione di servizi

 

     Art. 6. Autorizzazione all'esercizio dei servizi di investimento.

     1. [2].

     2. [2].

     3. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione quando la SIM non abbia iniziato o abbia interrotto lo svolgimento dei servizi autorizzati [3].

     4. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, determina la nozione di gruppo rilevante ai fini della verifica del requisito previsto dal comma 1, lettera h) [3].

     5. [2].

     6. [2].

 

     Art. 7. Requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti aziendali. [4]

     1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM devono possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti dal Ministro del tesoro, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB.

     2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dalla CONSOB.

     3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.

 

     Art. 8. Requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale. [4]

     1. Il Ministro del tesoro, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle SIM.

     2. Con il medesimo regolamento il Ministro del tesoro stabilisce la quota percentuale del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del comma 1. A questo fine, si considerano anche le azioni possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, nonché i casi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito ad un soggetto diverso dal socio o esistono accordi concernenti l'esercizio del diritto di voto.

     3. In assenza dei requisiti non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni. L'impugnazione può essere proposta anche dalla CONSOB o dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

 

     Art. 9. Albo. [1]

 

     Art. 10. Partecipazione al capitale delle SIM. [4]

     1. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata nel capitale di una SIM, rappresentato da azioni con diritto di voto, deve darne preventiva comunicazione alla Banca d'Italia. La comunicazione preventiva è dovuta anche per gli acquisti e le cessioni da cui derivino variazioni, in aumento o in diminuzione, della partecipazione quando ciò comporti il superamento delle soglie partecipative stabilite ai sensi del comma 6, ovvero l'acquisizione o la perdita del controllo della SIM.

     2. La Banca d'Italia entro novanta giorni dalla comunicazione può vietare l'acquisizione della partecipazione quando ritenga che il potenziale acquirente non sia idoneo ad assicurare una gestione sana e prudente della SIM o a consentire l'effettivo esercizio della vigilanza. La Banca d'Italia può fissare un termine massimo per l'acquisizione.

     3. Gli acquisti e le cessioni indicati nel comma 1 sono comunicati, una volta avvenuti, alla Banca d'Italia e alla SIM.

     4. Le SIM comunicano alla Banca d'Italia gli acquisti e le cessioni indicate nel comma 1, nonché, almeno una volta l'anno, l'identità dei soci che possiedono partecipazioni qualificate e l'entità delle medesime.

     5. Si considerano acquisite o cedute indirettamente le partecipazioni al capitale delle SIM quando l'acquisto o la cessione avvengano per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23 del T.U. bancario.

     6. La Banca d'Italia determina con regolamento:

     a) la partecipazione qualificata e le soglie partecipative;

     b) i soggetti tenuti a effettuare le comunicazioni quando il diritto di voto spetta o è attribuito a un soggetto diverso dal socio, nonché quando esistono accordi concernenti l'esercizio del diritto di voto;

     c) le procedure e i termini per l'effettuazione delle comunicazioni.

 

     Art. 11. Sospensione del diritto di voto. [1]

 

     Art. 12. Richiesta di informazioni sulle partecipazioni. [1]

 

     Art. 13. Succursali e libera prestazione di servizi di SIM. [4]

     1. Le SIM possono:

     a) stabilire succursali nel territorio della Repubblica;

     b) operare in uno Stato comunitario, anche senza stabilirvi succursali, in conformità a quanto previsto dal regolamento di cui al comma 2;

     c) operare in uno Stato extracomunitario anche senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

     2. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, emana con regolamento le norme di attuazione delle disposizioni comunitarie concernenti le condizioni necessarie e le procedure che devono essere rispettate perché le SIM possano prestare negli altri Stati comunitari i servizi ammessi al mutuo riconoscimento mediante lo stabilimento di succursali o la libera prestazione di servizi.

     3. Con il regolamento di cui al comma 2, vengono altresì stabilite le condizioni e le procedure per il rilascio alle SIM dell'autorizzazione a prestare:

     a) negli altri Stati comunitari, le attività non ammesse al mutuo riconoscimento;

     b) negli Stati extracomunitari, i propri servizi.

     4. Costituiscono in ogni caso condizioni per il rilascio dell'autorizzazione:

     a) l'esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia e la CONSOB e le competenti autorità dello Stato ospitante;

     b) il parere della CONSOB.

 

     Art. 14. Imprese di investimento comunitarie. [4]

     1. Per l'esercizio dei servizi ammessi al mutuo riconoscimento, le imprese di investimento comunitarie possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia e alla CONSOB da parte dell'autorità competente dello Stato d'origine; la succursale inizia l'attività decorsi due mesi dall'ultima comunicazione.

     2. Le imprese di investimento comunitarie possono esercitare i servizi ammessi al mutuo riconoscimento nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali a condizione che la Banca d'Italia e la CONSOB siano state informate dall'autorità competente dello Stato d'origine.

     3. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento:

     a) le condizioni e le procedure che le imprese di investimento comunitarie devono rispettare per prestare nel territorio della Repubblica i servizi ammessi al mutuo riconoscimento mediante lo stabilimento di succursali o la libera prestazione di servizi;

     b) l'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte di imprese di investimento comunitarie nel territorio della Repubblica.

 

     Art. 15. Imprese di investimento extracomunitarie. [4]

     1. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di imprese di investimento extracomunitarie è autorizzato dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia. L'autorizzazione è subordinata:

     a) al rispetto di requisiti corrispondenti a quelli previsti dall'articolo 6, comma 1, lettere d), e), f) e h);

     b) all'autorizzazione e all'effettivo svolgimento nello Stato d'origine dei servizi di investimento e dei servizi accessori che le imprese di investimento extracomunitarie intendono svolgere in Italia;

     c) alla vigenza nello Stato d'origine di disposizioni in materia di autorizzazione, organizzazione e vigilanza equivalenti a quelle vigenti in Italia per le SIM;

     d) all'esistenza di apposite intese tra la Banca d'Italia e la CONSOB e le competenti autorità dello Stato d'origine;

     e) al rispetto nello Stato d'origine di condizioni di reciprocità, nei limiti consentiti dagli accordi internazionali.

     2. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, autorizza le imprese di investimento extracomunitarie a svolgere i servizi di investimento e i servizi accessori senza stabilimento di succursali, sempreché ricorrano le condizioni previste ai punti b), c), d) ed e) del comma 1 e venga presentato un programma concernente l'attività che si intende svolgere nel territorio della Repubblica.

     3. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, può indicare, in via generale, i servizi che le imprese di investimento extracomunitarie non possono prestare nel territorio della Repubblica senza stabilimento di succursali.

 

     Art. 16. Succursali e libera prestazione di servizi di banche. [1 ]

 

Capo III

Svolgimento dei servizi

 

     Art. 17. Criteri generali. [1]

 

     Art. 18. Contratti.

     1. I contratti relativi ai servizi previsti dal presente decreto sono redatti in forma scritta e un esemplare è consegnato ai clienti. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. In caso d'inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo [3].

     2. [2].

     3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può essere fatta valere solo dal cliente [3].

     4. [2].

     5. [2].

 

     Art. 19. Separazione patrimoniale. [1]

 

     Art. 20. Gestione di portafogli di investimento.

     1. Al servizio di gestione di portafogli di investimento si applicano le seguenti regole:

     a) [5];

     b) [5];

     c) [5];

     d) [5];

     e) la rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto inerente agli strumenti finanziari in gestione può essere conferita all'impresa d'investimento o alla banca con procura da rilasciarsi per iscritto e per singola assemblea nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB [6];

     f) [5].

     2. [2].

     3. [2].

 

     Art. 21. Attività e di negoziazione nei mercati regolamentati.

     1. [2].

     2. La CONSOB può disciplinare con regolamento le ipotesi in cui la negoziazione degli strumenti finanziari trattati nei mercati regolamentati italiani debba essere eseguita nei mercati regolamentati; in tale eventualità, conformemente alla normativa comunitaria, stabilisce le condizioni in presenza delle quali l'obbligo non sussiste [3].

     3. Il comma 2 non si applica alle negoziazioni aventi ad oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato [3].

 

     Art. 22. Offerta fuori sede.

     1. [2].

     2. Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei confronti di investitori professionali, come definiti con regolamento della CONSOB, sentita la Banca d'Italia [3].

     3. [2].

     4. [2].

     5. [2].

 

     Art. 23. Promotori finanziari.

     1. [2].

     2. [2].

     3. [2].

     4. [2].

     5. Il Ministro del tesoro, con regolamento adottato sentita la CONSOB, determina i requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'albo previsto dal comma 4. I requisiti di professionalità per l'iscrizione all'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative indette dalla CONSOB [3].

     6. La CONSOB disciplina, con uno o più regolamenti:

     a) l'istituzione e il funzionamento presso ogni Camera di commercio, industria e artigianato, con sede nei capoluoghi di regione, di commissioni regionali per l'albo dei promotori finanziari. Nelle province autonome di Trento e Bolzano operano le Commissioni provinciali presso le rispettive Camere di commercio. Le Commissioni deliberano le iscrizioni, rispettivamente, negli elenchi regionali o provinciali dei soggetti iscritti all'albo previsto dal comma 4, curano i relativi aggiornamenti, esercitano compiti di natura disciplinare ed assolvono le altre funzioni ad esse affidate;

     b) le modalità di formazione dell'albo previsto dal comma 4 e le relative forme di pubblicità;

     c) le attività incompatibili con l'esercizio dell'attività di promotore finanziario;

     d) le modalità per l'iscrizione all'albo previsto dal comma 4 dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono iscritti all'albo previsto dall'articolo 5, comma 5 della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

     e) le regole di presentazione e di comportamento che i promotori finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela;

     f) le modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta;

     g) le violazioni alle quali si applicano le sanzioni previste dall'articolo 45, comma 1 [3].

     7. [2].

 

     Art. 24. Promozione e collocamento a distanza di servizi di investimento e strumenti finanziari. [4]

     1. Per tecniche di comunicazione a distanza si intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.

     2. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, può disciplinare con regolamento, in conformità dei princìpi stabiliti nell'articolo 22, la promozione e il collocamento, mediante tecniche di comunicazione a distanza, di strumenti finanziari e di servizi di investimento, individuando anche i casi in cui si applica l'articolo 23, comma 1.

 

Capo IV

Vigilanza

 

     Art. 25. Vigilanza regolamentare. [4]

     1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento:

     a) l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

     b) i sistemi che devono essere adottati affinché il soggetto vigilato conosca in maniera tempestiva e completa le fonti di capitale e di finanziamento delle società e degli enti di carattere finanziario del gruppo di appartenenza, quando questo non sia soggetto a vigilanza consolidata;

     c) le modalità di deposito e di subdeposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela.

     2. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento:

     a) le procedure, anche di controllo interno, relative ai servizi prestati e la tenuta delle evidenze degli ordini impartiti e delle operazioni effettuate;

     b) il comportamento da osservare nei rapporti con la clientela, con particolare riguardo alle misure da adottare per ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse anche attraverso la regolamentazione dei flussi informativi tra i diversi settori dell'organizzazione aziendale;

     c) gli obblighi informativi nell'attività di negoziazione.

     3. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 2 tengono conto delle differenti esigenze di tutela degli investitori, connesse con la qualità e con l'esperienza professionale dei medesimi.

 

     Art. 26. Interventi sui soggetti vigilati. [1]

 

     Art. 27. Vigilanza informativa. [1]

 

     Art. 28. Revisione e certificazione del bilancio. [1]

 

     Art. 29. Vigilanza ispettiva. [1]

 

     Art. 30. Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità. [1 ]

 

TITOLO II

Crisi e sanzioni

 

Capo I

Disciplina delle crisi

 

     Art. 31. Provvedimenti cautelari. [1]

 

     Art. 32. Amministrazione straordinaria. [1]

 

     Art. 33. Provvedimenti straordinari nei confronti di imprese di investimento comunitarie e banche comunitarie. [1]

 

     Art. 34. Liquidazione coatta amministrativa. [1]

 

     Art. 35. Sistemi d'indennizzo.

     1. [2].

     2. Il Ministero del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento dei sistemi di indennizzo [3].

     3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, detta regole per il coordinamento dell'operatività dei sistemi d'indennizzo con la procedura di liquidazione coatta amministrativa, nonché con l'attività di vigilanza in generale [3].

     4. [2].

     5. [2].

 

     Art. 36. Adesione ai sistemi d'indennizzo da parte di intermediari esteri. [1 ]

 

Capo II

Sanzioni

 

     Art. 37. Abusivismo. [1]

 

     Art. 38. Gestione infedele. [1]

 

     Art. 39. Confusione di patrimoni. [1]

 

     Art. 40. Abuso di denominazione. [1]

 

     Art. 41. Partecipazioni al capitale. [1]

 

     Art. 42. Tutela dell'attività di vigilanza. [1]

 

     Art. 43. Altre sanzioni amministrative pecuniarie. [1]

 

     Art. 44. Procedura sanzionatoria. [1]

 

     Art. 45. Sanzioni e provvedimenti cautelari applicabili ai promotori finanziari. [1 ]

 

TITOLO III

Disciplina dei mercati

 

Capo I

Mercati regolamentati

 

     Art. 46. Mercati regolamentati di strumenti finanziari. [1]

 

     Art. 47. Regolamento del mercato. [1]

 

     Art. 48. Autorizzazione dei mercati regolamentati. [1]

 

     Art. 49. Organizzazione e funzionamento del mercato. [1]

 

     Art. 50. Vigilanza sui mercati. [1]

 

     Art. 51. Riconoscimento dei mercati. [1]

 

     Art. 52. Compensazione e liquidazione delle operazioni. [1]

 

     Art. 53. Vigilanza sulle società di gestione. [1]

 

     Art. 54. Provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi della società di gestione. [1 ]

 

Capo II

Mercati non regolamentati

 

     Art. 55. Scambi organizzati di strumenti finanziari. [1 ]

 

Capo III

Trasformazione dei mercati esistenti

 

     Art. 56. Trasformazione della borsa valori e del mercato ristretto. [1]

 

     Art. 57. Trasformazione dei mercati previsti dal decreto ministeriale 24 febbraio 1994. [1 ]

 

Capo IV

Norme finali e transitorie. Sanzioni

 

     Art. 58. Norme finali e transitorie. [1]

 

     Art. 59. Sanzioni. [1 ]

 

TITOLO IV

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 60. SIM, società fiduciarie e banche già autorizzate.

     1. [2].

     2. [2].

     3. [2].

     4. Le Società fiduciarie che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono iscritte nella sezione speciale dell'albo previsto dall'articolo 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, devono introdurre nella denominazione sociale le parole «società di intermediazione mobiliare» entro novanta giorni. Esse continuano a prestare il servizio di gestione di portafogli d'investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, e sono iscritte di diritto in una sezione speciale dell'albo previsto dall'articolo 9; non possono essere autorizzate a svolgere servizi di investimento diversi da quello di gestione di portafogli di investimento a meno che non cessino di operare mediante intestazione fiduciaria. Dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell'albo, le stesse sono soggette alle norme del presente decreto e non si applicano la legge 23 novembre 1939, n. 1966 e il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 1986, n. 430.

     5. [2].

 

     Art. 61. Agenti di cambio. [1]

 

     Art. 62. Fondo nazionale di garanzia.

     1. Il Fondo istituito ai sensi dell'articolo 15, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ha personalità giuridica di diritto privato ed è riconosciuto quale sistema di indennizzo ai sensi dell'articolo 35.

     2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 35, comma 2, il Fondo adegua la propria organizzazione e il proprio funzionamento al regolamento medesimo.

     3. Fino all'adeguamento previsto dal comma 2, il Fondo continua ad operare secondo la disciplina previgente. La medesima disciplina si applica agli interventi dovuti in relazione alle insolvenze per le quali lo stato passivo definitivo sia stato depositato prima dell'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 35, comma 2.

     4. Alla data dell'adeguamento previsto dal comma 2, le attività e passività del Fondo confluiscono in una gestione speciale secondo le modalità stabilite con regolamento del Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB. Con il medesimo regolamento sono disciplinati: la gestione speciale del patrimonio del Fondo; la copertura degli impegni del Fondo derivanti dalle insolvenze pregresse anche attraverso contribuzioni straordinarie a carico degli aderenti al Fondo alla data dell'adeguamento; la destinazione dell'eventuale attivo residuo.

 

     Art. 63. Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. [7]

 

     Art. 64. Modifiche al T.U. bancario.

     1. - 3. [8]

     4. L'art. 12 del T.U. bancario è così modificato:

     a) il comma 2 è abrogato, ma continua ad applicarsi fino alla data indicata nell'autorizzazione all'esercizio del mercato regolamentato previsto dall'art. 56 nel quale sono negoziate le obbligazioni bancarie;

     b) [9].

     5. - 29. [8].

     30. L'art. 142 del T.U. bancario è abrogato.

     31. - 35. [8].

     36. I richiami contenuti nel presente decreto alle norme del T.U. bancario che sono oggetto di modifica o sostituzione da parte dei commi precedenti si intendono effettuati al testo risultante dalle modifiche o dalle sostituzioni stesse.

 

     Art. 65. Modifica alla legge 23 dicembre 1994, n. 724. [10].

 

     Art. 66. Abrogazioni.

     1. Sono abrogate le seguenti norme della legge 2 gennaio 1991, n. 1, con la decorrenza indicata nelle rispettive lettere:

     a) [5];

     b) l'articolo 3, comma 2, lettere b), c) e d), dall'entrata in vigore del provvedimento previsto dall'articolo 7, comma 1 [6];

     c) l'articolo 3, comma 2, lettera e), dall'entrata in vigore del provvedimento previsto dall'articolo 8, comma 1 [6];

     d) [5];

     e) l'articolo 15, dal compimento delle procedure previste dall'articolo 62 [6];

     f) [5];

     g) [5].

     2. [2].

     3. [2].

 

     Art. 67. Norma transitoria. [1]

 

     Art. 68. Entrata in vigore. [1]

 

 

Allegato [11]

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[2] Comma abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[2] Comma abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[2] Comma abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[3] Comma abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 214 del D.Lgs. 58/1998.

[1] Articolo abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[1] Articolo abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[1 ]1 Articolo abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[2] Comma abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[2] Comma abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[3] Comma abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 214 del D.Lgs. 58/1998.

[3] Comma abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 214 del D.Lgs. 58/1998.

[2] Comma abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[2] Comma abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[4] Articolo abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 214 del D.Lgs. 58/1998.

[4] Articolo abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 214 del D.Lgs. 58/1998.

[1] Articolo abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[4] Articolo abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 214 del D.Lgs. 58/1998.

[1] Articolo abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[1] Articolo abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[4] Articolo abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 214 del D.Lgs. 58/1998.

[4] Articolo abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 214 del D.Lgs. 58/1998.

[4] Articolo abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 214 del D.Lgs. 58/1998.

[1 ]1 Articolo abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[1] Articolo abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[3] Comma abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 214 del D.Lgs. 58/1998.

[2] Comma abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[3] Comma abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 214 del D.Lgs. 58/1998.

[2] Comma abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[2] Comma abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[1] Articolo abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[5] Lettera abrogata dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[5] Lettera abrogata dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[5] Lettera abrogata dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[5] Lettera abrogata dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[6] Lettera abrogata dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 214 del D.Lgs. 58/1998.

[5] Lettera abrogata dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[2] Comma abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[2] Comma abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[2] Comma abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[3] Comma abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 214 del D.Lgs. 58/1998.

[3] Comma abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 214 del D.Lgs. 58/1998.

[2] Comma abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[3] Comma abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 214 del D.Lgs. 58/1998.

[2] Comma abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[2] Comma abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[2] Comma abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[2] Comma abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[2] Comma abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[2] Comma abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[2] Comma abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[3] Comma abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 214 del D.Lgs. 58/1998.

[3] Comma abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 214 del D.Lgs. 58/1998.

[2] Comma abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[4] Articolo abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 214 del D.Lgs. 58/1998.

[4] Articolo abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 214 del D.Lgs. 58/1998.

[1] Articolo abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[1] Articolo abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[1] Articolo abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[1] Articolo abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[1 ]1 Articolo abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[1] Articolo abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[1] Articolo abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[1] Articolo abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[1] Articolo abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[2] Comma abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[3] Comma abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 214 del D.Lgs. 58/1998.

[3] Comma abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 214 del D.Lgs. 58/1998.

[2] Comma abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[2] Comma abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[1 ]1 Articolo abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[1] Articolo abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[1] Articolo abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[1] Articolo abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[1] Articolo abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[1] Articolo abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[1] Articolo abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[1] Articolo abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[1] Articolo abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[1 ]1 Articolo abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[1] Articolo abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[1] Articolo abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[1] Articolo abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[1] Articolo abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[1] Articolo abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[1] Articolo abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[1] Articolo abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[1] Articolo abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[1 ]1 Articolo abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[1 ]1 Articolo abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[1] Articolo abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[1 ]1 Articolo abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[1] Articolo abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[1 ]1 Articolo abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[2] Comma abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[2] Comma abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[2] Comma abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[2] Comma abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[1] Articolo abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[7] Modifica il comma 5, art. 1, il comma 3, art. 5 e il comma 1, art. 45 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87.

[8] Modificano il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[9] Sostituisce il comma 4, art. 12 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[8] Modificano il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[8] Modificano il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[10] Aggiunge un comma all'art. 40 della L. 23 dicembre 1994, n. 724.

[5] Lettera abrogata dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[6] Lettera abrogata dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 214 del D.Lgs. 58/1998.

[6] Lettera abrogata dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 214 del D.Lgs. 58/1998.

[5] Lettera abrogata dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[6] Lettera abrogata dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 214 del D.Lgs. 58/1998.

[5] Lettera abrogata dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[5] Lettera abrogata dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[2] Comma abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[2] Comma abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[1] Articolo abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[1] Articolo abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[11] Allegato abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.