Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.1 bilancio dello stato |
Data: | 23/12/1996 |
Numero: | 663 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per l'anno 1997, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 91.500 miliardi, al netto di lire 16.754 miliardi per regolazioni [...] |
Art. 2. 1. Per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, l'eventuale maggiore gettito rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente è interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da [...] |
Art. 3. 1. In applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e tenendo conto del disposto dell'articolo [...] |
Art. 4. 1. In attesa della riforma del sistema previdenziale e pensionistico dei ferrovieri, con effetto dal 1° gennaio 1997 l'aliquota dei contributi pensionistici a carico della Ferrovie dello Stato [...] |
Art. 5. 1. L'importo dei versamenti dello Stato all'INPS, per il concorso agli oneri della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ai fini della progressiva [...] |
Art. 6. 1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente [...] |
§ 27.1.75 - Legge 23 dicembre 1996, n. 663.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1997).
(G.U. 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.).
Capo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
1. Per l'anno 1997, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 91.500 miliardi, al netto di lire 16.754 miliardi per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del rimborso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della
2. Per gli anni 1998 e 1999 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 80.200 miliardi ed in lire 56.000 miliardi, al netto di lire 10.145 miliardi per l'anno 1998 e lire 6.941 miliardi per l'anno 1999, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 390.600 miliardi ed in lire 284.000 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1998 e 1999, il limite massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 79.200 miliardi ed in lire 69.500 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 389.600 miliardi ed in lire 297.500 miliardi.
1. Per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, l'eventuale maggiore gettito rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente è interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.
2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11–bis della
3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1997 e triennale 1997–1999, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella tabella C allegata alla presente legge.
4. È fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della
5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della
6. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della
7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, nelle misure indicate nella tabella F allegata alla presente legge.
8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1997, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
1. In applicazione dell'articolo 3, comma 2, del
2. In deroga alle disposizioni richiamate nel comma 1, in luogo della restituzione del drenaggio fiscale:
a) con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e per la solidarietà sociale entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti della maggiore spesa di lire 1.200 miliardi per l'anno 1997, di lire 1.300 miliardi per l'anno 1998 e di lire 1.300 miliardi per l'anno 1999, i limiti di reddito e gli importi dell'assegno al nucleo familiare indicati nelle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 11 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 1996, applicativo dell'articolo 3, comma 3, della
1) aumento fino al 20 per cento dell'importo degli assegni al nucleo familiare;
2) aumenti fino al 20 per cento dei beneficiari dell'assegno al nucleo familiare, prevedendo fasce di reddito per l'accesso all'assegno distintamente per ciascuna consistenza numerica familiare;
3) aumento fino al 25 per cento dell'importo dell'assegno al nucleo familiare per i nuclei familiari comprendenti figli ed equiparati, senza limite di età, nonché fratelli, sorelle e nipoti che si trovino nelle condizioni di inabilità indicate nell'articolo 2, comma 6, del
b) al fine di attenuare il carico fiscale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro i limiti complessivi di lire 260 miliardi annui, la misura della detrazione prevista dall'articolo 13, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
1) fino a lire 312.000 per i redditi di importo annuo fino a lire 9 milioni;
2) fino a lire 275.000 per i redditi di importo annuo da lire 9.000.001 a lire 9.100.000 [1].
Capo III
DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DEI TRASPORTI
1. In attesa della riforma del sistema previdenziale e pensionistico dei ferrovieri, con effetto dal 1° gennaio 1997 l'aliquota dei contributi pensionistici a carico della Ferrovie dello Stato Spa e dei lavoratori al fondo pensioni di cui agli articoli 209 e seguenti del testo unico approvato con
2. A decorrere dall'anno 1997 è soppresso il concorso finanziario dello Stato per il ripianamento delle perdite di esercizio e di gestione dei fondi speciali relative al periodo 1988–1992, in favore della Ferrovie dello Stato Spa di cui all'articolo 4, comma 5, della
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA
1. L'importo dei versamenti dello Stato all'INPS, per il concorso agli oneri della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ai fini della progressiva assunzione degli oneri stessi a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della
2. Il limite al complesso dei versamenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, queste ultime senza oneri di interessi, è fissato per l'anno 1997 in lire 83.100 miliardi. Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria è in ogni caso consentito sino a concorrenza del predetto limite a complemento dei pagamenti di bilancio effettuati.
Capo V
NORME FINALI
1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi Statuti.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1997.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
PROSPETTO DI COPERTURA - (Articolo 6, comma 1)
Prospetto di copertura - (Articolo 6, comma 1) - COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA 1997 - (articolo 5, comma 5, della
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1997 |
1998 |
1999 |
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( in miliardi di lire) |
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1) ONERI DI NATURA CORRENTE DA COPRIRE |
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Tabella «A» legge finanziaria (1) |
2.847 |
4.771 |
6.245 |
(differenza rispetto a legislazione vigente) |
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Nuove o maggiori spese correnti |
10.100 |
4.900 |
4.900 |
(articolato legge finanziaria) |
|
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Separazione assistenza-previdenza |
3.600 |
3.600 |
3.600 |
Fondo pensioni FF.SS. |
5.300 |
- |
- |
Assegno per il nucleo familiare |
1.200 |
1.300 |
1.300 |
Minori entrate correnti |
460 |
965 |
1.230 |
Provvedimento collegato |
260 |
765 |
1.030 |
(articolato legge finanziaria) |
200 |
200 |
200 |
Maggiori spese correnti nette: |
1.166 |
405 |
615 |
Provvedimento collegato |
210 |
405 |
615 |
Tabella «C» legge finanziaria |
956 |
- |
- |
Totale oneri da coprire |
14.573 |
11.041 |
12.990 |
2) MEZZI DI COPERTURA |
|
|
|
Nuove o maggiori entrate |
13.453 |
10.658 |
11.699 |
Tabella «C» legge finanziaria |
- |
- |
- |
Provvedimenti collegati (2) |
13.453 |
10.658 |
11.699 |
Riduzione di spese correnti: |
2.702 |
8.593 |
11.727 |
Tabelle legge finanziaria: |
1 |
210 |
2.563 |
Tabella «C» (economie nette) |
- |
209 |
2.562 |
Tabella «E» |
1 |
1 |
1 |
Articolato legge finanziaria |
- |
- |
- |
Provvedimenti collegati |
2.701 |
8.383 |
9.164 |
Totale mezzi di copertura (2) . . . |
16.155 |
19.251 |
23.426 |
Disponibilità residue di copertura (+) (2) . . . |
1.582 |
8.210 |
10.436 |
o risorse da reperire (-) |
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|
NOTE |
1997 |
1998 |
1999 |
|
(in miliardi di lire) |
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(1) Totale vecchie e nuove finalizzazioni al netto degli accantonamenti di segno negativo e delle seguenti regolazioni debitorie pregresse: |
4.592 |
6.008 |
7.429 |
1997 = > miliardi 12.360; |
|
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|
1998 = > miliardi 6.132; |
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|
|
1999 = > miliardi 3.132. |
|
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Fondo speciale di parte corrente a legislazione vigente emendato (Allegato C.3 bilancio) al netto delle seguenti regolazioni debitorie: |
1.581 |
1.073 |
1.051 |
1997 = > miliardi 1.000; |
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|
1998 = >miliardi 1.132; |
|
|
|
1999 = > miliardi 1.132. |
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|
Ripristino accantonamento relativi ai decreti-legge decaduti |
164 |
164 |
133 |
Maggiori oneri recati dal nuovo fondo speciale di parte corrente |
2.847 |
4.771 |
6.245 |
(2) Al netto della contribuzione straordinaria per l'Unione monetaria |
11.502 |
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TABELLE
(Omissis).
[1] Lettera così modificata dall'art. 1 del