§ 98.1.29316 - D.L. 23 ottobre 1996, n. 540 .
Disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - S.p.a.


Settore:Normativa nazionale
Data:23/10/1996
Numero:540


Sommario
Art. 1.      1. Ai fini del risanamento economico dell'azienda, il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, entro tre mesi [...]
Art. 2.      1. La società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le società da essa controllate effettuano, entro il 30 giugno 1994, la rideterminazione dei valori [...]
Art. 3.      1. La differenza tra il netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio approvato e il patrimonio netto rivalutato può essere imputata in tutto o in parte ad una [...]
Art. 4.      1. I crediti per capitale ed interessi vantati dalle Amministrazioni del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni nei confronti della società concessionaria del [...]
Art. 5.      1. Le operazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono esenti da imposte dirette ed indirette e da tasse. I maggiori valori iscritti nei bilanci della società [...]
Art. 6.      1. Alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, [...]
Art. 7.      1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, è sostituito dal seguente
Art. 8.      1. Il controllo della gestione sociale è effettuato, a norma degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi [...]
Art. 9.      1. Allo scopo di assicurare il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari di cui all'articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il Ministero [...]
Art. 10.      1. Per gli anni 1994 e 1995 il canone di concessione a carico della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. è determinato nella misura di lire 40 miliardi per ciascuno [...]
Art. 11.      1. Le imprese che ricevono le richieste e le convalide delle garanzie relative agli apparecchi di radiodiffusione sono tenute a comunicare all'Ufficio del registro [...]
Art. 12.      1. La tabella A allegata al decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che stabilisce la dotazione [...]
Art. 13.      1. I direttori degli uffici circoscrizionali del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in relazione agli atti di gestione amministrativo-contabile di loro [...]
Art. 14.      1. Sono abrogate le disposizioni del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 438
Art. 15.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.29316 - D.L. 23 ottobre 1996, n. 540 [1].

Disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - S.p.a.

(G.U. 23 ottobre 1996, n. 249)

 

     Art. 1.

     1. Ai fini del risanamento economico dell'azienda, il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmette al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che lo approva con decreto adottato di concerto con il Ministro del tesoro, un piano triennale di ristrutturazione aziendale che deve definire in dettaglio gli obiettivi di razionalizzazione attinenti al personale e agli assetti industriali e finanziari. In caso di mancata approvazione del piano triennale, il decreto motivato di reiezione è comunicato dal Governo ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per le determinazioni di loro competenza, ivi compresa ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 25 giugno 1993, n. 206, come sostituito dall'articolo 7 del presente decreto, la nomina dei nuovi componenti del consiglio di amministrazione.

     2. L'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, è sostituito dal seguente:

     "Art. 4 (Convenzione) . - 1. Entro il 31 marzo 1994 è stipulata una convenzione tra la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, anche al fine di adeguare la convenzione stessa alle prescrizioni della legge 6 agosto 1990, n. 223.

     2. La convenzione disciplina, in attuazione della vigente normativa in materia, i compiti e gli obblighi posti a carico della società concessionaria. Essa prevede la stipulazione, ogni tre anni, di un contratto di servizio nel quale per ciascun triennio è indicato l'ammontare del canone di concessione, proporzionato a quello sostenuto dalle imprese radiotelevisive private, e sono individuati i criteri sulla cui base il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni fissa l'adeguamento annuale del sovrapprezzo, dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, del canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi e del canone complessivo dovuto per l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a bordo di automezzi o autoscafi. Tali criteri sono basati su parametri di produttività, su obiettivi di qualità del servizio, nonché su ulteriori indicatori economico-finanziari e di gestione aziendale, e non possono comunque determinare un adeguamento superiore al tasso di inflazione programmato. La convenzione prevede altresì procedure e modalità di rinnovo del contratto di servizio, escludendo il rinnovo tacito. Per il contratto di servizio 1994-96 il canone di concessione per l'anno 1996 sarà ridefinito secondo le determinazioni della relativa legge finanziaria.

     3. Prima che siano resi esecutivi, la convenzione e i contratti di servizio sono trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che esprime il proprio parere entro trenta giorni. La società concessionaria riferisce trimestralmente alla Commissione sull'attuazione degli indirizzi.".

     3. Il sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, il canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi ed il canone complessivo dovuto per l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a bordo di automezzi o autoscafi è fissato per l'anno 1995 e per l'anno 1996 nelle misure indicate, rispettivamente, nella tabella A e nella tabella B allegate al presente decreto.

 

          Art. 2.

     1. La società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le società da essa controllate effettuano, entro il 30 giugno 1994, la rideterminazione dei valori iscritti in bilancio ed in inventario con riferimento all'esercizio 1993. La rideterminazione deve essere certificata da una relazione redatta, in conformità ai criteri di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, da una o più società specializzate, ovvero da uno o più soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

     2. In attesa della rideterminazione definitiva di cui al comma 1, gli organi sociali possono procedere in via transitoria, entro il 30 aprile 1994, alla rettifica anche parziale, secondo criteri prudenziali, dei valori iscritti in bilancio ed in inventario per l'esercizio 1993, senza osservare le modalità di cui al comma 1.

 

          Art. 3.

     1. La differenza tra il netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio approvato e il patrimonio netto rivalutato può essere imputata in tutto o in parte ad una speciale riserva o al capitale sociale. I maggiori e i minori valori risultanti dalla rideterminazione di cui all'articolo 2 non concorrono a modificare il risultato dell'esercizio 1993. Possono altresì ricostituirsi, in tutto o in parte, le riserve risultanti nel patrimonio netto di cui al bilancio al 31 dicembre 1992 mantenendo a tali riserve l'originario regime civilistico e fiscale.

     2. L'assemblea della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo adotta le conseguenti deliberazioni relative al capitale sociale e alle riserve di cui al comma 1.

 

          Art. 4.

     1. I crediti per capitale ed interessi vantati dalle Amministrazioni del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni nei confronti della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, per i canoni di concessione del servizio radiotelevisivo di cui all'articolo 24 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1988, n. 367, relativi agli esercizi 1992 e 1993, sono ceduti alla Cassa depositi e prestiti, contro il pagamento alle predette Amministrazioni degli importi di rispettiva competenza.

     2. Successivamente alla rideterminazione di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministro del tesoro autorizza la Cassa depositi e prestiti a convertire i crediti alla medesima ceduti ai sensi del comma 1, aumentati degli interessi maturati al saggio vigente per i finanziamenti della Cassa medesima, in capitale della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ovvero a trasformarli in mutui a favore della medesima concessionaria, alle condizioni stabilite con decreto del Ministero del tesoro, previa individuazione dei parametri di conversione da determinarsi, sulla base dell'effettivo valore dell'azienda, ad opera di un collegio di tre periti nominati dal presidente del tribunale di Roma. Il Ministro del tesoro rilascia l'autorizzazione sulla base di un rapporto redatto dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti sullo stato patrimoniale e sulle prospettive di riequilibrio economico e finanziario della RAI. Il direttore generale della Cassa depositi e prestiti richiede al consiglio di amministrazione della RAI tutte le informazioni utili ai fini della redazione del predetto rapporto. La conversione nel capitale della RAI dei crediti ceduti alla Cassa depositi e prestiti deve essere effettuata entro un mese dal rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministro del tesoro e comunque non oltre il 31 agosto 1995.

     3. L'assemblea della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo adotta le conseguenti modifiche statutarie.

 

          Art. 5.

     1. Le operazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono esenti da imposte dirette ed indirette e da tasse. I maggiori valori iscritti nei bilanci della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, in seguito alla rideterminazione di cui all'articolo 2, sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi.

 

          Art. 6.

     1. Alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica l'articolo 14, commi 3 e 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

 

          Art. 7.

     1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, è sostituito dal seguente:

     " 1. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo, nel quadro di una ridefinizione del sistema radiotelevisivo e dell'editoria nel suo complesso, il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è composto di cinque membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, scelti tra persone di riconosciuto prestigio professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinti in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Essi durano in carica per non più di due esercizi sociali. La carica di membro del consiglio di amministrazione è incompatibile con l'appartenenza al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai consigli regionali, provinciali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, nonché con la titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria ed altresì con la titolarità di cariche nei consigli di amministrazione di società controllate dalla concessionaria. Successivamente alla conversione dei crediti in capitale, alle riunioni convocate per la verifica mensile sullo stato di avanzamento del piano triennale di ristrutturazione aziendale e per l'esame dell'andamento economico e finanziario della gestione partecipa il direttore generale della Cassa depositi e prestiti che informa, con apposita relazione, i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei Ministri. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria procede, altresì, a verifiche bimestrali sulla attuazione del piano editoriale e ne informa con apposita relazione la Commissione bicamerale, le Commissioni parlamentari competenti e il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. La Commissione bicamerale può formulare, con delibera assunta con la maggioranza assoluta dei componenti, motivate proposte al consiglio di amministrazione in ordine al rispetto delle linee e degli obiettivi contenuti nel piano editoriale, nonché all'adeguamento del piano stesso da parte delle reti e testate nel corso del periodo temporale di validità del piano.".

     2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, è abrogato.

 

          Art. 8.

     1. Il controllo della gestione sociale è effettuato, a norma degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, scelti tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il presidente del collegio sindacale è il direttore generale dell'IRI o un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro del tesoro; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. L'assemblea dei soci deve essere convocata per la nomina dei componenti del collegio sindacale entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Le incompatibilità previste dall'articolo 7, comma 1, per i membri del consiglio di amministrazione valgono anche per i componenti del collegio sindacale.

     3. L'articolo 7 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, è abrogato.

 

          Art. 9.

     1. Allo scopo di assicurare il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari di cui all'articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni stipula una convenzione di durata triennale per gli anni 1994, 1995 e 1996 con un concessionario per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale in grado di garantire con gli impianti già disponibili la copertura della maggior parte del territorio nazionale.

     2. La convenzione di cui al comma 1 deve prevedere l'impegno da parte della concessionaria a trasmettere per ogni impianto, nell'orario tra le ore 8 e le ore 21, almeno il sessanta per cento del numero annuo complessivo di ore dedicate dalle Camere alle sedute d'aula. Tali trasmissioni non possono essere interrotte, precedute e seguite, per un tempo di trenta minuti dal loro inizio e dalla loro fine, da annunci pubblicitari o politici. La convenzione è rinnovabile fino alla completa realizzazione da parte della concessionaria pubblica della rete radiofonica riservata esclusivamente alla trasmissione dei lavori parlamentari di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

     3. La scelta del concessionario avviene mediante gara, tenuto conto dei seguenti criteri:

     a) precedenti attività di informazione di interesse generale;

     b) affidabilità tecnica della proposta;

     c) minore contributo finanziario richiesto per il servizio;

     d) investimenti effettuati nel settore.

     4. L'importo da corrispondere alla concessionaria con le modalità e nei termini previsti dalla convenzione di cui al comma 1 è pari a lire 10 miliardi annui.

     5. Al complessivo onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nei limiti di lire 10 miliardi annui, per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, si provvede quanto a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 ed a lire 6 miliardi per il 1996, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1099 dello stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per gli anni medesimi e, quanto a lire 4 miliardi per l'anno 1996, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 10.

     1. Per gli anni 1994 e 1995 il canone di concessione a carico della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. è determinato nella misura di lire 40 miliardi per ciascuno dei predetti anni.

     2. All'onere relativo al minore introito derivante dal comma 1, valutato in lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede, per l'anno 1994, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, e, per l'anno 1995, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 del predetto stato di previsione per l'anno 1995, all'uopo utilizzando, quanto a lire 93,6 miliardi, parte dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quanto a lire 26,4 miliardi, parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

     3. In materia di trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo si applica l'articolo 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 11.

     1. Le imprese che ricevono le richieste e le convalide delle garanzie relative agli apparecchi di radiodiffusione sono tenute a comunicare all'Ufficio del registro abbonamenti radio TV (URAR-TV) le generalità e il domicilio di coloro che usufruiscono delle garanzie medesime nei termini e con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze. Il predetto obbligo di comunicazione grava direttamente sui commercianti, rappresentanti e agenti di vendita in genere di apparecchi radiotelevisivi nell'ipotesi in cui, a seguito di accordi con l'impresa che fornisce l'assistenza in garanzia, la garanzia medesima sia subordinata all'esibizione del solo scontrino fiscale di acquisto dell'apparecchio televisivo.

     2. Per ogni omessa o irregolare comunicazione di cui al comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 9 della legge 12 novembre 1949, n. 996, e successive integrazioni.

 

          Art. 12.

     1. La tabella A allegata al decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che stabilisce la dotazione organica del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, è sostituita dalla seguente:

"Tabella A

(prevista dall'articolo 12, comma 2)

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

 

Qualifica o categoria

Unità

Dirigente generale.......

(*)8

Dirigente.......

(**)52

9a categoria.......

165

8a categoria.......

186

7a categoria.......

285

6a categoria.......

750

5a categoria.......

223

4a categoria.......

276

3a categoria.......

105

2a categoria.......

-

Totale.....

2.050

(*) di cui uno di livello B con funzioni di segretario generale

 

(**) Di cui ventisei dirigenti amministrativi e ventisei dirigenti tecnici."

 

     2. I posti in aumento, rispetto alla dotazione organica di cui alla tabella A prevista dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, sono contestualmente portati in riduzione nelle consistenze organiche del personale dell'Ente poste italiane.

     3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, formulata di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero del tesoro e, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, si procederà, in esito alle risultanze della verifica dei carichi di lavoro, tenuto conto delle funzioni da trasferirsi all'autorità di settore, alla ripartizione delle dotazioni organiche di cui al comma 1 nei profili professionali occorrenti alle strutture centrali e periferiche nelle quali è articolato il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

     4. Il personale dell'Ente poste italiane che, alla data del 28 dicembre 1995, prestava servizio in attività attribuite alla competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e quello che, alla data medesima, prestava servizio in posizione di comando presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, transita, a domanda da presentare dagli interessati entro trenta giorni dalla predetta data, nei ruoli del Ministero stesso, nei limiti della dotazione organica fissata dal comma 1. Al predetto personale è attribuito il trattamento giuridico ed economico che sarebbe loro spettato ove fossero stati inseriti nell'elenco allegato al decreto ministeriale 16 aprile 1994. Al personale dell'Ente poste italiane che, alla data del 1° settembre 1995, prestava servizio in posizione di comando presso le altre amministrazioni dello Stato si applicano le vigenti disposizioni sulla mobilità volontaria o concordata. I comandi in atto cessano in ogni caso a far data dalla trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni e, comunque, non possono essere rinnovati per un periodo superiore a due anni dalla data del 28 dicembre 1995.

     5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 4, valutato in lire 25 miliardi e settecento milioni annui a decorrere dal 1996, si provvede, per gli anni 1996, 1997 e 1998, mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'avvio del servizio commerciale da parte del secondo gestore del servizio pubblico radiomobile di comunicazione con il sistema europeo in tecnica digitale, denominato GSM.

     6. L'Istituto postelegrafonici è autorizzato ad attuare progetti volti al recupero dell'arretrato delle pensioni determinatosi in seguito alla data di entrata in vigore del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, destinando a tale scopo appositi stanziamenti di bilancio dell'Istituto postelegrafonici.

 

          Art. 13.

     1. I direttori degli uffici circoscrizionali del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in relazione agli atti di gestione amministrativo-contabile di loro competenza, curano l'acquisizione delle entrate agli attinenti capitoli di bilancio del Ministero del tesoro, attraverso le sezioni di tesoreria provinciale.

 

          Art. 14.

     1. Sono abrogate le disposizioni del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 438.

 

          Art. 15.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

     Tabella

 

Tabella A

(prevista dall'art. 1, comma 3)

1) CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO

 

Canone

Sovraprezzo

Tassa di concessione governativa

IVA

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

144.195

8.000

5.385

158.000

 

 

 

 

 

 

2.1) CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLE RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIA E TELEVISIONE) PER LA DETENZIONE DELL'APPARECCHIO FUORI DELL'AMBITO FAMILIARE

(Escluse tassa di concessione governativa o comunale e IVA)

 

Canone base

Canone supplementare (dovuto per ogni stanza o locale escluso il primo)

Categorie

Radio

Televisione

Radio

Televisione

a) Alberghi con 5 stelle lusso, con 5, 4, 3 e 2 stelle; pensioni con 3 e 2 stelle; residenze turistico-alberghiere con 4, 3 e 2 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle; esercizi pubblici di lusso, di 1a, 2a e 3a categoria, navi di lusso

34.100

432.000

7.600

73.600

b) Alberghi, pensioni e locande con 1 stella, villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere, esercizi pubblici di 4a categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico

26.500

333.000

7.600

73.600

c) Ospedali, cliniche e case di cura; circoli, associazioni, sedi di partiti politici; istituti religiosi; uffici; studi professionali; botteghe, negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole ed istituti scolastici non esenti dal canone in virtù della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421

22.800

215.500

3.800

36.850

 

 

 

 

 

2.2) CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLE RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIA E TELEVISIONE PER LA DETENZIONE DI APPARECCHI NEI CINEMA, NEI CINEMA-TEATRI E IN LOCALI A QUESTI ASSIMILABILI

(Escluse tassa di concessione governativa o comunale e IVA)

 

Canone base televisione

 

Canone supplementare

Categorie

Fuori della sala di proiezione e spettacolo

Nella sala di proiezione e spettacolo

Maggiorazione per posto

Per uso di schermo gigante, o apparati assimilati nella sala di proiezione e spettacolo

Per spettacoli a pagamento esclusivamente di programmi TV

Cinema, cinema-teatri, discoteche, di categoria extra

441.950

441.950

1.000

6% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore

20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore

Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 1a categoria

432.000

432.000

720

5% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore

20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore

Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 2a categoria

432.000

432.000

480

4% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore

20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore

Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 3a categoria

432.000

432.000

240

3% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore

20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore

Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 4a e 5a categoria; teatri-tenda; stadi e piazze (solo canone base per visione gratuita)

333.000

333.000

120

2% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore

10% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore

 

 

 

 

 

 

3) CANONI DI ABBONAMENTO PER APPARECCHI RADIOFONICI INSTALLATI A BORDO DI AUTOMEZZI O AUTOSCAFI

3.1) Con potenza non superiore a 26 CV:

 

Canone

Sovraprezzo

Tassa di concessione governativa

IVA

Totale

 

420

28.600

2.700

1.080

32.800

3.2) Con potenza superiore a 26 CV:

 

Canone

Sovraprezzo

Tassa di concessione governativa

IVA

Totale

 

420

28.600

30.000

1.080

60.100

4) Per l'uso privato di televisori atti a ricevere le diffusioni televisive su autovetture ed autoscafi, gli importi sono quelli indicati al precedente punto 1) ad eccezione della tassa di concessione governativa prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990.

Tabella B

(prevista dall'art. 1, comma 3)

1) CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO

 

Canone

Sovraprezzo

Tassa di concessione governativa

IVA

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1) CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLE RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIA E TELEVISIONE) PER LA DETENZIONE DELL'APPARECCHIO FUORI DELL'AMBITO FAMILIARE

(Escluse tassa di concessione governativa o comunale e IVA)

 

Canone base

Canone supplementare (dovuto per ogni stanza o locale escluso il primo)

Categorie

Radio

Televisione

Radio

Televisione

a) Alberghi con 5 stelle lusso, con 5, 4, 3 e 2 stelle; pensioni con 3 e 2 stelle; residenze turistico-alberghiere con 4, 3 e 2 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle; esercizi pubblici di lusso, di 1a, 2a e 3a categoria, navi di lusso

34.900

441.950

7.750

75.300

b) Alberghi, pensioni e locande con 1 stella, villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere, esercizi pubblici di 4a categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico

27.100

340.650

7.750

75.300

c) Ospedali, cliniche e case di cura; circoli, associazioni, sedi di partiti politici; istituti religiosi; uffici; studi professionali; botteghe, negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole ed istituti scolastici non esenti dal canone in virtù della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421

23.300

220.450

3.900

37.700

 

 

 

 

 

2.2) CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLE RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIA E TELEVISIONE PER LA DETENZIONE DI APPARECCHI NEI CINEMA, NEI CINEMA-TEATRI E IN LOCALI A QUESTI ASSIMILABILI

(Escluse tassa di concessione governativa o comunale e IVA)

 

Canone base televisione

 

Canone supplementare

Categorie

Fuori della sala di proiezione e spettacolo

Nella sala di proiezione e spettacolo

Maggiorazione per posto

Per uso di schermo gigante, o apparati assimilati nella sala di proiezione e spettacolo

Per spettacoli a pagamento esclusivamente di programmi TV

Cinema, cinema-teatri, discoteche, di categoria extra

441.950

441.950

1.000

6% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore

20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore

Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 1a categoria

441.950

441.950

750

5% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore

20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore

Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 2a categoria

441.950

441.950

500

4% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore

20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore

Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 3a categoria

441.950

441.950

250

3% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore

20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore

Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 4a e 5a categoria; teatri-tenda; stadi e piazze (solo canone base per visione gratuita)

340.650

340.650

125

2% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore

10% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore

 

 

 

 

 

 

3) CANONI DI ABBONAMENTO PER APPARECCHI RADIOFONICI INSTALLATI A BORDO DI AUTOMEZZI O AUTOSCAFI

3.1) Autovetture e autoscafi soggetti a tassa automobilistica con potenza non superiore a 26 CV e altri autoveicoli:

 

Canone

Sovraprezzo

Tassa di concessione governativa

IVA

Totale

 

420

29.275

2.700

1.105

33.500

3.2) Autovetture e autoscafi soggetti a tassa automobilistica con potenza superiore a 26 CV e unità da diporto (navi, imbarcazioni, natanti):

 

Canone

Sovraprezzo

Tassa di concessione governativa

IVA

Totale

 

420

29.275

30.000

1.105

60.800

4) Per l'uso privato di televisori atti a ricevere le diffusioni televisive su autovetture ed autoscafi, gli importi sono quelli indicati al precedente punto 1) ad eccezione della tassa di concessione governativa prevista dal decreto del Presidente dei Ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990.

 


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 3, L. 23 dicembre 1996, n. 650, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.