§ 98.1.27087 - Legge 23 dicembre 1996, n. 653.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554, recante disposizioni per la graduale sostituzione del [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:23/12/1996
Numero:653


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554, recante disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attività di controllo del [...]


§ 98.1.27087 - Legge 23 dicembre 1996, n. 653. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554, recante disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attività di controllo del territorio della regione siciliana, nonché per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata.

(G.U. 23 dicembre 1996, n. 300)

 

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554, recante disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attività di controllo del territorio della regione siciliana, nonché per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 dicembre 1994, n. 730, 1° marzo 1995, n. 60, 2 maggio 1995, n. 152, 10 luglio 1995, n. 277, 7 settembre 1995, n. 375, 11 novembre 1995, n. 468, 8 gennaio 1996, n. 10, 11 marzo 1996, n. 114, 10 maggio 1996, n. 252, 8 luglio 1996, n. 356, e 6 settembre 1996, n. 465.

     3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 3 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 412.

 

 

     ALLEGATO

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1996, N. 554

     All'articolo 1:

     al comma 1, le parole: «31 dicembre 1996» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1997»;

     dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

     «1–bis. Per consentire l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e sino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i militari in ferma di leva prolungata, transitati nei volontari in ferma breve ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e dell'articolo 4–bis del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 427, che dovranno essere posti in congedo, al termine della ferma triennale contratta, possono essere trattenuti in servizio, a domanda, per un ulteriore anno, nei limiti dei contingenti di volontari di truppa fissati annualmente per ciascuna Forza armata dalla legge di bilancio, in conformità all'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.

     1–ter. Il trattenimento in servizio di cui al comma 1–bis si applica, con le medesime modalità e per il medesimo periodo, anche al personale in ulteriore ferma biennale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386».

     All'articolo 2:

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 20 sono soppresse:

     1) la lettera d) del comma 2;

     2) al comma 4 le parole: “dello stesso contingenge”;

     b) alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 36:

     1) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le parole: “più gravi della consegna”;

     2) il numero 4) è soppresso;

     c) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 37, le parole: “di ruolo degli istituti di istruzione media di secondo grado del Ministero della pubblica istruzione” sono sostituite dalle seguenti: “in possesso del prescritto titolo accademico nelle materie oggetto di esame”;

     d) al comma 1 dell'articolo 38, le parole: “proveniente dal ruolo ′sovrintendenti' e dal ruolo ′appuntati e finanzieri'” sono sostituite dalle seguenti: “del Corpo della Guardia di finanza”;

     e) al comma 3 dell'articolo 43, è aggiunta la seguente lettera:

     «d-bis) 2 ventesimi per il diploma di laurea»;

     f) all'articolo 67, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     “1–bis. Alla stessa data del 31 agosto 1995 i marescialli capo e i brigadieri, già valutati, giudicati idonei ed iscritti in quadro, ma non promossi perché non compresi nel primo terzo o nella prima metà delle rispettive aliquote, sono inquadrati, a decorrere dal 1° settembre 1995, nel ruolo degli ispettori con il grado di, rispettivamente, maresciallo aiutante e maresciallo capo, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, previo giudizio di idoneità espresso dalla commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212”»;

     al comma 5, lettera a), capoverso, le parole: «se idoneo al servizio militare incondizionato» sono sostituite dalle seguenti: «sia idoneo al servizio militare incondizionato»;

     al comma 5, lettera c), capoverso, le parole: «fino alla visita medica prevista dalla lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla visita medica prevista dalla lettera e)»;

     dopo il comma 6 è inserito il seguente:

     «6–bis. I militari di carriera eletti negli organi di rappresentanza militare, in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restano in carica per un ulteriore anno a decorrere dalla data di scadenza del mandato».

     La tabella C/2 allegata al decreto-legge è sostituita dalla seguente:

     «Tabella C/2. (art. 16, comma 1) – CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DELLA MARINA

GRADO

PERIODI MINIMI DI IMBARCO. (1)

Periodi minimi in reparti operativi. (1)

NOTE

CORSI

ESAMI

DA

A

Nocchieri

Tecnici di armi

Specialisti del servizio amministrativo e logistico

Nocchieri di Porto

Incursori, Fucilieri di Marina

 

(3)

 

 

 

Specialisti delle telecomunicazioni e scoperta

Elettrotecnici

 

 

Palombari, Specialisti di volo

 

 

 

 

 

Tecnici di macchine

 

 

 

 

 

 

 

AIUTANTI

1 anno

1 anno

 

3 anni di titolare di Ufficio minore o Sezione Staccata

1 anno

I periodi a fianco indicati devono essere effettuati nel grado

 

 

Capi di 1a Classe

AIUTANTI

8 anni

7 anni

4 anni

3 anni (2)

7 anni

I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco/reparti operativi effettuati nei gradi precedenti anche in ruoli diversi e la F.B.

 

 

Capi di 2a Classe

Capi di 1a Classe

6 anni

6 anni

3 anni

-

6 anni

idem come sopra

 

 

Capi di 3a Classe

Capi di 2a Classe

-

-

-

-

-

-

 

 

RUOLO SERGENTI

DA

A

Nocchieri

Tecnici di armi

Specialisti del servizio amministrativo e logistico

Nocchieri di Porto

Incursori, Fucilieri di Marina

 

(3)

 

 

 

Specialisti delle telecomunicazioni e scoperta

Elettrotecnici

 

 

Palombari, Specialisti di volo

 

 

 

 

 

Tecnici di macchine

 

 

 

 

 

 

 

2° Capo

2° Capo Scelto

10 anni

8 anni

5 anni

6 anni (2)

8 anni

I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco/reparti operativi effettuati nei gradi precedenti anche in ruoli diversi e in F.B.

 

 

Sergente

2° Capo

7 anni

6 anni

4 anni

3 anni (2)

6 anni

idem come sopra

 

 

RUOLO TRUPPA

Sottocapo di 1a classe

Sottocapo di 1a classe Scelto

8 anni

7 anni

4 anni

3 anni (2)

7 anni

idem come sopra

 

 

Sottocapo di 2a classe

Sottocapo di 1a classe

6 anni

6 anni

3 anni

-

6 anni

idem come sopra

 

 

NOTE:

(1) - a I periodi di imbarco/reparti operativi previsti dalla presente tabella si applicano al personale reclutato con le norme a regime ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D. L.vo 196/95.

Per il restante personale compreso quello reclutato ai sensi delle disposizioni transitorie di cui agli artt. 34 e seguenti del D.L.vo 196/95, i periodi di imbarco/reparti operativi si considerano ridotti alla metà;

b Restano ferme le disposizioni dell'art. 5 e del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 6 della Legge 26 Giugno 1965, n° 813, nonché, in quanto applicabili le disposizioni dell'art. 68 del Testo Unico sull'Ordinamento del CEMM approvato con Regio decreto del 18 Giugno 1931, n° 914, e successive modificazioni;

c sono esenti dal compiere il periodo minimo di imbarco/reparto operativo i musicanti, i conduttori di automezzi e gli istruttori marinareschi educatori fisici.

(2) - Per il personale NP le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza in incarichi di comando o presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sez. elicotteri, MRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS/PAC, stazioni COSPAS/SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il completamento del periodo richiesto.

(3) - Il Ministro della Difesa ha facoltà di istituire con proprio decreto corsi per acquisire le condizioni per l'avanzamento tenendo conto delle esigenze formative dei Sottufficiali e delle particolari necessità del servizio.»

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.