§ 95.21.15 – L. 16 dicembre 1977, n. 904.
Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.21 imposta sul reddito
Data:16/12/1977
Numero:904


Sommario
Art. 1.      Ai soci delle società indicate nell'art. 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che percepiscono utili distribuiti in [...]
Art. 2.      Il credito d'imposta è computato, in aggiunta agli utili, nella determinazione del reddito imponibile del socio ed è ammesso in detrazione dalla relativa imposta. Se [...]
Art. 3.      Gli utili distribuiti dalle società indicate nell'art. 1 concorrono a formare il reddito imponibile dei soci, anche come componenti del reddito d'impresa o del reddito [...]
Art. 4.      In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle [...]
Art. 5.      E' abrogato l'art. 1 del decreto-legge 10 ottobre 1976, n. 694, convertito, con modificazioni, in legge 6 dicembre 1976, n. 788
Art. 6.      Nella determinazione del reddito complessivo soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ammessa in deduzione l'imposta locale sui redditi che concorrono [...]
Art. 7.      Le fusioni di società di qualunque tipo sono soggette all'imposta di registro con l'aliquota dell'uno per cento dell'ammontare imponibile di cui all'art. 47, sesto [...]
Art. 8. 
Art. 9.      Con effetto dal 1° gennaio 1977 l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre [...]
Art. 10.      Ai conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa in società esistenti o da costituire, eseguiti entro il 31 dicembre 1980, si [...]
Art. 11.      L'ammontare minimo del capitale sociale è elevato a duecento milioni di lire per le società per azioni e in accomandita per azioni e a venti milioni di lire per le [...]
Art. 11 bis. 
Art. 12.      Fermo restando quanto disposto nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni ed integrazioni, non [...]
Art. 13.      Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 6 si applicano a partire dai periodi di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge
Art. 14.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica


§ 95.21.15 – L. 16 dicembre 1977, n. 904.

Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria.

(G.U. 17 dicembre 1977, n. 343).

 

     Art. 1.

     Ai soci delle società indicate nell'art. 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che percepiscono utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società stesse, è attribuito un credito d'imposta pari a un terzo dell'ammontare degli utili che concorrono a formare il loro reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

     Relativamente agli utili percepiti dalle società e associazioni indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, il credito d'imposta spetta ai singoli soci o associati nella proporzione ivi stabilita.

     Resta ferma, salvo quanto stabilito nei successivi articoli 3, 4 e 5, la vigente disciplina della ritenuta alla fonte sui dividendi.

 

          Art. 2.

     Il credito d'imposta è computato, in aggiunta agli utili, nella determinazione del reddito imponibile del socio ed è ammesso in detrazione dalla relativa imposta. Se l'ammontare del credito d'imposta è superiore a quello dell'imposta dovuta il socio ha diritto al rimborso dell'eccedenza secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

     La detrazione e il rimborso devono essere richiesti, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui gli utili sono stati percepiti e non spettano in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione degli utili nella dichiarazione presentata.

     Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta nella determinazione del reddito imponibile l'ufficio delle imposte può procedere alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

 

          Art. 3.

     Gli utili distribuiti dalle società indicate nell'art. 1 concorrono a formare il reddito imponibile dei soci, anche come componenti del reddito d'impresa o del reddito soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nel periodo d'imposta in cui sono percepiti.

     Gli utili distribuiti dalle società indicate nell'art. 1 e percepiti da società o enti di cui all'art. 2, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato, concorrono a formare il reddito imponibile della società od ente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e sono soggetti alla ritenuta a titolo di acconto di cui al primo comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

 

          Art. 4.

     In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono reddito imponibile dei soci e non danno luogo all'applicazione della ritenuta sui dividendi. Il rimborso del capitale ai soci effettuato nei cinque anni successivi è considerato come distribuzione di utili fino a concorrenza dell'ammontare delle riserve imputate al capitale.

 

          Art. 5.

     E' abrogato l'art. 1 del decreto-legge 10 ottobre 1976, n. 694, convertito, con modificazioni, in legge 6 dicembre 1976, n. 788.

     Il primo comma dell'art. 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, è abrogato con decorrenza dal 1° gennaio 1979.

 

          Art. 6.

     Nella determinazione del reddito complessivo soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ammessa in deduzione l'imposta locale sui redditi che concorrono a formarlo.

     Sono abolite le riduzioni dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche previste per le società e gli enti finanziari nell'art. 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598.

     Gli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, che non hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa né l'oggetto principale, concorrono a formare il reddito imponibile, nel periodo d'imposta in cui sono percepiti, per il 40% del loro ammontare.

 

          Art. 7.

     Le fusioni di società di qualunque tipo sono soggette all'imposta di registro con l'aliquota dell'uno per cento dell'ammontare imponibile di cui all'art. 47, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634.

     Alla stessa aliquota sono soggetti i conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa fatti ad una società esistente o da costituire. Se il conferimento è fatto ad una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata l'aliquota è commisurata al valore che risulta dalla relazione di stima di cui all'art. 2343 del codice civile.

     L'aliquota indicata nei commi precedenti è ridotta allo 0,50 per cento se la fusione avviene tra società che hanno sede ed operano nel Mezzogiorno ovvero se il conferimento è fatto da un'impresa o società che ha sede ed opera nel Mezzogiorno ad una società che ha sede ed opera nel Mezzogiorno. Si intende per Mezzogiorno la sfera territoriale definita nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modificazioni.

     Le imposte ipotecarie e le imposte catastali dovute in relazione agli atti indicati nei commi precedenti si applicano nella misura fissa di lire cinquantamila.

 

          Art. 8. [1]

     Ai fini dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, la detrazione prevista dall'art. 14 del decreto stesso è elevata al dieci per cento, per ogni anno o frazione di anno superiore al semestre successivo al 31 dicembre 1972, fino al 31 dicembre 1979.

     Se il presupposto di applicazione dell'imposta si è verificato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge la disposizione del comma precedente si applica quando il termine per la presentazione della dichiarazione non sia ancora scaduto alla data predetta nonché agli effetti della definizione degli accertamenti in rettifica o d'ufficio relativi alle dichiarazioni presentate o che avrebbero dovuto essere presentate prima della data stessa.

     Gli immobili di proprietà delle cooperative agricole e loro consorzi, quando ricorrono le condizioni indicate nell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e gli immobili appartenenti ai benefici ecclesiastici sono esenti dall'imposta di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni. La disposizione si applica anche agli immobili il cui imponibile non sia ancora divenuto definitivo; nessun rimborso, tuttavia, compete per le imposte, sovrattasse e penalità eventualmente già pagate.

 

          Art. 9.

     Con effetto dal 1° gennaio 1977 l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è ammessa in deduzione nella determinazione del reddito complessivo imponibile delle società e degli enti soggetti all'imposta stessa.

 

          Art. 10.

     Ai conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa in società esistenti o da costituire, eseguiti entro il 31 dicembre 1980, si applicano agli effetti delle imposte sui redditi la disciplina stabilita nell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e agli effetti dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili quella stabilita per le fusioni nell'art. 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

 

          Art. 11.

     L'ammontare minimo del capitale sociale è elevato a duecento milioni di lire per le società per azioni e in accomandita per azioni e a venti milioni di lire per le società a responsabilità limitata.

     Le società per azioni e in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno un capitale inferiore all'ammontare minimo di cui al primo comma devono entro tre anni dalla stessa data aumentarlo al detto ammontare o trasformarsi in società di altro tipo. Il termine è ridotto a sei mesi per le società costituite dopo il 26 agosto 1977 [2].

     In caso di inosservanza delle disposizioni del comma precedente la società si scioglie e gli amministratori devono entro un mese convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione. In difetto di convocazione o quando siano decorsi due mesi dalla convocazione senza che l'assemblea abbia provveduto il liquidatore è nominato d'ufficio con decreto del presidente del tribunale.

     Gli aumenti di capitale comunque attuati in una o più volte agli effetti del presente articolo, fino a concorrenza dell'importo necessario per raggiungere il capitale minimo stabilito nel primo comma, nonché gli atti di assegnazione ai soci in sede di liquidazione della società, sono soggetti all'imposta di registro, alle imposte ipotecarie e alle imposte catastali nella misura fissa di lire ventimila per ciascun tributo; per gli atti occorrenti sono ridotti a metà gli onorari dovuti ai notai.

     Il primo comma dell'art. 2488 del codice civile è sostituito dal seguente:

     "La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale non è inferiore a 100 milioni di lire o se è stabilita nell'atto costitutivo".

     Il secondo comma dell'art. 2397 del codice civile è sostituito dal seguente:

     "Le società per azioni che hanno un capitale non inferiore a 500 milioni devono scegliere tra gli iscritti nel ruolo dei revisori dei conti almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, e non meno di due, se i sindaci effettivi sono cinque, e in entrambi i casi uno dei sindaci supplenti".

     Nel primo e nel secondo comma dell'articolo unico della legge 3 maggio 1955, n. 428, il limite di 500 milioni per la costituzione e gli aumenti di capitale sociale è elevato a 2 miliardi.

     L'autorizzazione stabilita dai due suddetti commi non è richiesta nei casi in cui l'aumento di capitale è reso necessario dall'adempimento degli obblighi di cui all'art. 2446 del codice civile.

 

          Art. 11 bis. [3]

     La persona nominata dal presidente del tribunale ai sensi del terzo comma del precedente art. 11 deve presentare, nel termine di trenta giorni dalla notizia della nomina, una relazione sullo stato e sulla situazione patrimoniale della società.

     Se gli amministratori sono sconosciuti o trasferiti per ignota destinazione, il presidente del tribunale può concedere, a domanda, una proroga non maggiore di sessanta giorni per il deposito della relazione.

     Se dalla relazione risulta l'inesistenza di elementi patrimoniali attivi sufficienti a coprire le spese e il compenso del liquidatore, questi, nella stessa relazione, deve o chiedere la dichiarazione di fallimento, se ne sussistono i presupposti, ovvero la cancellazione della società. Il tribunale, in questo secondo caso, ordina la cancellazione della società dal registro delle imprese e provvede alla liquidazione delle spese e del compenso del liquidatore ponendoli a carico dell'erario, integralmente o per la differenza necessaria. Il compenso del liquidatore è determinato secondo i criteri stabiliti per la determinazione dei compensi spettanti ai curatori del fallimento, con il minimo di L. 300.000.

     Il compenso al liquidatore e tutte le spese sostenute e liquidate per la cancellazione della società dovranno essere dall'erario recuperati con l'esecuzione forzata nei confronti degli amministratori e dei componenti il collegio sindacale, quando ne risulta la responsabilità in proprio.

     In ogni altro caso la liquidazione ha luogo nei modi ordinari.

     La presentazione della relazione e la cancellazione della società disposta dal tribunale ai sensi del precedente terzo comma sono esenti da tributi e diritti di ogni specie".

     Il termine per la presentazione della relazione, di cui al primo comma dell'art. 11-bis della legge 16 dicembre 1977, n. 904, introdotto dal presente articolo, rispetto alle liquidazioni già aperte nel momento di entrata in vigore della presente legge, decorre da questa ultima data.

 

          Art. 12.

     Fermo restando quanto disposto nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento [4].

 

          Art. 13.

     Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 6 si applicano a partire dai periodi di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, primo comma, si applicano per gli utili la cui distribuzione, anche a titolo di acconto, sia deliberata a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 14.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 7 novembre 1979, n. 126 ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui le disposizioni concernenti il calcolo dell'incremento di valore imponibile netto determinano - in relazione al periodo di formazione dell'incremento stesso - ingiustificate disparità di trattamento tra i soggetti passivi del tributo.

[2] Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 3 del D.L. 28 febbraio 1981, n. 36.

[3] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L. 7 maggio 1986, n. 150.

[4] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 3 della L. 18 febbraio 1999, n. 28.