Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 19/05/1997 |
Numero: | 129 |
Sommario |
Art. 1. Programmazione delle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola |
Art. 2. Fondi pensione |
Art. 3. Mobilità lunga |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 57.7.494 - D.L. 19 maggio 1997, n. 129. [1]
Programmazione delle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola, nonché disposizioni in materia di fondi pensione e mobilità.
(G.U. 20 maggio 1997, n. 115)
Art. 1. Programmazione delle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola
1. Al fine di assicurare la funzionalità del servizio scolastico, per il personale del comparto scuola le domande di dimissioni con diritto a pensione anticipata rispetto all'età stabilita per il collocamento a riposo d'ufficio con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico o dell'anno accademico 1997-98, presentate entro il 15 marzo 1997, sono accolte prioritariamente nei confronti del personale appartenente a ruoli, classi di concorso a cattedre e posti di insegnamento e profili professionali nei quali vi siano situazioni di esubero rispetto alle esigenze di organico relative all'anno scolastico o all'anno accademico 1997 - 98 e fino alla concorrenza del relativo soprannumero. Ai fini di cui sopra, il verificarsi della suddetta condizione è accertato al termine delle operazioni di movimento del personale. La graduazione del personale interessato, ove necessario, avrà luogo in base all'età anagrafica. Fino all'attribuzione del trattamento pensionistico spettante e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, al personale di cui al presente comma continua ad essere corrisposto il trattamento di servizio, fatti salvi gli eventuali conguagli che si rendano necessari. Il presente comma si applica ai dirigenti scolastici qualora, a seguito dei processi di razionalizzazione della rete scolastica, abbiano perso la sede di titolarità. [2]
2. Nel limite numerico massimo del 40% delle cessazioni dal servizio allo stesso titolo intervenute nell'anno scolastico precedente, con esclusione di quelle disposte ai sensi dell'articolo 13, comma 5, lettera b), della
3. Sono fatte salve le cessazioni dal servizio:
a) del personale cessato dal servizio per invalidità derivante o meno da causa di servizio, nonché di personale privo della vista;
b) del personale che abbia raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo d'ufficio o sia in possesso di un'anzianità contributiva utile a pensione pari o superiore a 40 anni;
c) del personale che si trovi nella situazione prevista e disciplinata dall'articolo 13, comma 5, lettera c), della
d) del personale femminile, in applicazione dell'articolo 2, comma 21, della
4. Fatta salva la possibilità di revoca nel termine stabilito dalle vigenti disposizioni, le domande di dimissioni anticipate, non accolte in quanto non rientranti nel contingente di cui al comma 2, hanno effetto dall'inizio dell'anno scolastico o dell'anno accademico 1998-99. Ai trattamenti pensionistici del personale di cui al presente comma e di quello di cui al comma 5 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. [5]
5. Il personale avente titolo al collocamento a riposo con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico o dell'anno accademico 1997-98, ai sensi del comma 2, può chiedere, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di essere collocato a riposo nell'anno scolastico o nell'anno accademico successivo, ferma restando l'appartenenza dei richiedenti al contingente annuale cui sono assegnati. [6]
6. E' sospeso l'accesso al trattamento di pensione fino all'esaurimento dei contingenti dei pensionamenti di cui al presente articolo, nei casi di decadenza, nonché negli analoghi casi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 4 agosto 1995. [7]
Art. 2. Fondi pensione
1. All'articolo 4, comma 3, lettera c), del
1. Le disposizioni del presente articolo sono destinate a favorire piani di gestione delle eccedenze, che presentino rilevanti conseguenze sul piano occupazionale, di lavoratori dipendenti da imprese rientranti nella disciplina relativa all'indennità di mobilità, avuto riguardo alla dimensione delle imprese stesse nel rapporto con il territorio in cui sono ubicate.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 7, della
3. Nell'ambito del limite massimo di cui al comma 2, una quota non inferiore al 70 per cento è riservata alle unità produttive ubicate nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del
4. I lavoratori di cui al comma 2 sono collocati in pensione al raggiungimento dei requisiti individuali per il pensionamento di anzianità previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Per i lavoratori collocati in mobilità ai fini del presente articolo, gli oneri conseguenti al permanere nelle liste di mobilità oltre i limiti previsti dall'articolo 7, commi 1, 2 e 4, della citata
6. Le imprese che intendono avvalersi delle disposizioni del presente articolo devono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 31 luglio 1997. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale approva le domande entro il 20 ottobre 1997, secondo criteri di priorità stabiliti tenendo conto della durata precedente del processo che ha causato l'eccedenza di manodopera e della maggiore vicinanza dei requisiti di età e di anzianità contributiva dei lavoratori posseduti al momento della collocazione in mobilità rispetto ai requisiti per il pensionamento di cui al comma 4.
7. I lavoratori di cui al comma 2 decadono dai benefici di cui al medesimo comma qualora non accettino di essere impiegati in lavori socialmente utili che si svolgano in luogo distante non più di cinquanta chilometri, o comunque raggiungibile in sessanta minuti con mezzi pubblici, dalla residenza del lavoratore, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della
8. Se, entro sei mesi dal termine per l'approvazione da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale delle domande di cui al comma 6, gli enti locali non hanno predisposto programmi per l'impiego dei lavoratori di cui al presente articolo in lavori socialmente utili o di pubblica utilità, le Commissioni regionali per l'impiego provvedono ad accertare, in raccordo con la regione e gli enti locali, le ragioni del mancato utilizzo.
9. Per quanto non diversamente disposto, trova applicazione la disciplina relativa all'articolo 7, comma 7, della citata
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[3] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[4] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[5] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[6] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[7] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[8] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[9] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.
[10] Comma così modificato dall'art. 1 del
[11] Comma così modificato dall'art. 1 del