§ 10.5.68 - D.M. 5 agosto 1991, n. 387.
Regolamento recante le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nella legge 15 ottobre 1990, n. 295, in materia di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.5 interventi specifici
Data:05/08/1991
Numero:387


Sommario
Art. 1.      1. Gli accertamenti sanitari relativi alle domande per ottenere la pensione, l'assegno o le indennità d'invalidità civile, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, concernente i sordomuti, e [...]
Art. 2.      1. Le domande intese ad ottenere i benefici di invalidità civile indicate al precedente art. 1, presentate successivamente all'entrata in vigore della legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono redatte [...]
Art. 3.      1. La commissione medica U.S.L. procede all'esame delle domande di invalidità secondo l'ordine cronologico di presentazione, salvo i casi in cui sussistono documentate condizioni di gravità [...]
Art. 4.      1. La commissione medica periferica, ricevuta copia dei verbali di visita e della documentazione sanitaria su cui si è basato il giudizio della commissione medica U.S.L. procede al loro esame in [...]
Art. 5.      1. Nel caso in cui l'invalido richiedente i benefici di invalidità civile non si presenti alla visita disposta dalla commissione medica U.S.L. o dalla commissione medica periferica, nei casi [...]
Art. 6.      1. Avverso il verbale di visita redatto dalla commissione medica U.S.L. l'invalido, a termine dell'art. 1, comma 8, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, può presentare ricorso in carta semplice [...]
Art. 7.      1. I ricorsi presentati dagli interessati in vigenza della legge 26 luglio 1988, n. 291, e del decreto 20 luglio 1989, n. 292, sono decisi, secondo la rispettiva competenza, dal Ministro del [...]
Art. 8.      1. I medici facenti parte delle commissioni mediche periferiche e della commissione medica superiore e di invalidità civile, compresi quelli rappresentanti delle associazioni di categoria, non [...]
Art. 9.      1. Il servizio di segreteria delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile è assicurato:
Art. 10.      1. Gli accertamenti sanitari previsti dalle leggi vigenti in materia di pensioni di guerra possono essere demandati anche ad altre commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di [...]
Art. 11.      1. Restano in vigore le norme previgenti, comprese quelle del decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 292, non sostituite o modificate o incompatibili con quelle del presente regolamento.


§ 10.5.68 - D.M. 5 agosto 1991, n. 387. [1]

Regolamento recante le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nella legge 15 ottobre 1990, n. 295, in materia di accertamento dell'invalidità civile.

(G.U. 6 dicembre 1991, n. 286).

 

Art. 1.

     1. Gli accertamenti sanitari relativi alle domande per ottenere la pensione, l'assegno o le indennità d'invalidità civile, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, concernente i sordomuti, e successive modifiche ed integrazioni, alla legge 27 maggio 1970, n. 382, concernente disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili, e successive modifiche ed integrazioni, alla legge 30 marzo 1971, n. 118, concernente disposizioni in favore dei mutilati ed invalidi civili, e successive modifiche ed integrazioni, alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, concernente disposizioni in materia di indennità di accompagnamento, come modificata dalla legge 21 novembre 1988, n. 508, e alla legge 11 ottobre 1990, n. 289, nonché gli accertamenti sanitari relativi alle domande per ottenere benefici diversi da quelli innanzi indicati sono effettuati dalle commissioni mediche delle unità sanitarie locali.

     2. Nell'ambito di ciascuna unità sanitaria locale operano una o più commissioni mediche (commissioni mediche U.S.L.) incaricate di effettuare gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 1, a termine del comma 2 dell'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ciascuna composta da un medico specialista in medicina legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. Detti sanitari sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati della unità sanitaria locale territorialmente competente e vengono nominati secondo le modalità stabilite dalle leggi emanate dalle regioni, per la costituzione di commissioni mediche ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità civile. La commissione medica U.S.L. per l'espletamento dei suoi compiti amministrativi si avvale di apposita segreteria formata da personale dipendente dell'unità sanitaria locale.

     3. La commissione medica U.S.L., di cui al precedente comma 2, è di volta in volta integrata con un sanitario in rappresentanza dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, dell'Associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta deve pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie. Le associazioni di categoria comunicano alla commissione U.S.L. il nome del sanitario che le rappresenta, il quale resta nell'incarico fino a quando non venga sostituito da altra persona. La riunione è valida anche senza la partecipazione del sanitario rappresentante di categoria qualora questi, benché invitato, non si presenti, oppure non sia stato ancora designato dalla competente associazione.

     4. Su domanda, rispettivamente, dell'Unione italiana ciechi e dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti - motivata dall'esigenza di meglio soddisfare le necessità degli invalidi interessati le cui peculiari caratteristiche richiedono un esame da parte di sanitari forniti di idonee specializzazioni - il competente assessore regionale alla sanità può autorizzare la costituzione nel capoluogo di provincia di una commissione medica specializzata ad esaminare tutte le domande provenienti dall'intera provincia, intese ad ottenere le provvidenze previste dalla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, per i ciechi civili ed una commissione medica specializzata ad esaminare tutte le domande provenienti dall'intera provincia, intese ad ottenere le provvidenze previste dalla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, per i sordomuti. Tali commissioni sono composte di tre membri, di cui un medico specializzato in medicina legale, con funzione di presidente, un medico oculista, oppure un medico otorinolaringoiatra, secondo la natura della commissione, ed un medico da scegliere prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. Il funzionamento delle commissioni suindicate è regolato dalle medesime norme stabilite per le commissioni mediche U.S.L. dal presente regolamento.

     5. La commissione medica U.S.L. si pronuncia collegialmente con l'intervento di almeno tre membri. A formare tale numero legale può concorrere anche il sanitario rappresentante di categoria quando si tratta di visitare un invalido appartenente alla medesima categoria. Nel verbale di visita la dizione diagnostica è espressa con chiarezza e precisione, in modo da consentire l'individuazione delle minorazioni ed infermità che per la loro particolare gravità determinano la totale incapacità lavorativa o che, per la loro media o minore entità, determinano invece la riduzione di tale capacità. La commissione, in sede di redazione del verbale di visita, può indicare il termine alla scadenza del quale l'invalido interessato dovrà essere sottoposto a nuova visita.

     6. Qualora il minorato dichiarato rivedibile regolarmente convocato a cura del presidente della commissione medica U.S.L. entro il termine di rivedibilità - non si presenti a nuova visita, il presidente della commissione predetta ne dà formale comunicazione alla prefettura territorialmente competente per la revoca delle provvidenze, a norma dell'art. 3 ter della legge 21 febbraio 1977, n. 29, dal primo giorno del mese successivo alla ricezione della succitata comunicazione.

     7. Nel caso in cui la percentuale di invalidità o la minorazione risultino inferiori a quelle riportate nel precedente verbale di visita medica, la commissione medica U.S.L., contestualmente alla procedura di cui all'art. 3, comma 4 e 5, del presente regolamento, ne invia copia alla competente prefettura per i più tempestivi conseguenziali provvedimenti.

     8. Il verbale di visita è redatto secondo il modello precedentemente in uso presso le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile, integrato in relazione alle successive disposizioni normative intervenute. Ad esso è unito il prospetto valutativo, di cui all'allegato A, dal quale risultano la riduzione della capacità lavorativa inerente alle singole infermità e quella globale. Successivamente tali modelli potranno essere modificati con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro del tesoro e con quello dell'interno.

 

     Art. 2.

     1. Le domande intese ad ottenere i benefici di invalidità civile indicate al precedente art. 1, presentate successivamente all'entrata in vigore della legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono redatte secondo il modello stabilito con decreto del Ministro del tesoro del 9 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 268 del 16 novembre 1990, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 6, della stessa legge n. 295 e devono avere allegata la documentazione ivi indicata.

     2. Le domande non conformi al modello stabilito o prive della documentazione indicata sono prese in esame ed hanno effetto dal momento in cui vengono soddisfatti tali requisiti. In questa ipotesi la commissione medica U.S.L. invita l'interessato a regolarizzare la propria istanza.

 

     Art. 3.

     1. La commissione medica U.S.L. procede all'esame delle domande di invalidità secondo l'ordine cronologico di presentazione, salvo i casi in cui sussistono documentate condizioni di gravità delle patologie dei richiedenti accertate e riconosciute valide dalle commissioni stesse. In tali casi l'interessato può essere visitato, su delega della competente commissione medica U.S.L., da altra commissione medica U.S.L. nel cui ambito lo stesso temporaneamente si trova. L'invalido, in sede di accertamento sanitario, può farsi assistere dal proprio medico di fiducia.

     2. La commissione medica U.S.L. provvede, inoltre, a dare esecuzione alle richieste delle prefetture territorialmente competenti finalizzate all'accertamento del possesso dei requisiti sanitari necessari per l'eventuale rinnovo dei benefici economici precedentemente concessi per un tempo determinato. Rimane salva la facoltà per le prefetture di richiedere accertamenti sanitari, ove ritenuti necessari, in conformità alle disposizioni legislative vigenti. Resta fermo quanto disposto dal comma 10 dell'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, circa la competenza ad effettuare le verifiche intese ad accertare la permanenza dei requisiti che a suo tempo portarono alla concessione della pensione, dell'assegno o dell'indennità d'invalidità civile.

     3. La commissione medica U.S.L., ultimati gli accertamenti sanitari ritenuti necessari in relazione alle esposte infermità invalidanti, procede alla redazione del verbale di visita, il quale è compilato con cura, secondo i criteri di cui all'art. 1, comma 5, del presente regolamento ed è firmato da almeno tre medici intervenuti alla seduta della commissione stessa, tra cui il sanitario rappresentante la categoria, fatto salvo quanto precisato al comma 3 del precedente art. 1.

     4. La commissione medica U.S.L., effettuati gli accertamenti sanitari, trasmette copia del verbale di visita, attestata conforme all'originale dal presidente o da persona da lui delegata, corredata della domanda dell'invalido e della documentazione sanitaria sulla base della quale si è pervenuti al riconoscimento dell'invalidità, alla commissione medica periferica per le pensioni di guerra e d'invalidità civile (commissione medica periferica) territorialmente competente, con elenco in duplice copia, una delle quali viene restituita previa apposizione del timbro datario per attestare la data di ricezione. Tale timbro datario è apposto, a cura della commissione medica periferica, anche su ogni singola copia del verbale di visita. Non si trasmettono alla commissione medica periferica le copie dei verbali di visita da cui non risultano i presupposti idonei per il riconoscimento dei benefici di invalidità civile.

     5. La commissione medica U.S.L. trasmette all'interessato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, copia attestata conforme all'originale del verbale di visita per il quale, trascorsi i prescritti sessanta giorni, non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte della commissione medica periferica di richiesta di sospensione della procedura per ulteriori accertamenti. L'invio di tale atto all'interessato può essere effettuato anche prima, qualora la commissione medica periferica anteriormente alla scadenza di tale termine comunichi che non ricorrono motivi per far ricorso alla sospensione della procedura. Altra copia autenticata di detto verbale di visita, limitatamente ai casi in cui dallo stesso risultino infermità con riduzione della capacità lavorativa sufficiente per far luogo, in presenza degli altri requisiti richiesti, alla concessione della pensione, dell'assegno o dell'indennità di invalidità civile, è trasmessa alla competente prefettura per gli adempimenti successivi, sempreché la domanda all'epoca presentata sia stata finalizzata al conseguimento di dette provvidenze.

     6. La commissione medica U.S.L. definisce le domande di invalidità civile trasmesse dalla commissione medica periferica entro un anno dalla data di ricezione.

 

     Art. 4.

     1. La commissione medica periferica, ricevuta copia dei verbali di visita e della documentazione sanitaria su cui si è basato il giudizio della commissione medica U.S.L. procede al loro esame in seduta collegiale. La commissione medica periferica esamina i suddetti verbali di visita secondo l'ordine cronologico di ricezione degli stessi, salvo i casi in cui sussistono documentate condizioni di gravità delle patologie dei richiedenti accertate e riconosciute valide dalla commissione stessa.

     2. La commissione medica periferica, qualora non abbia nulla da osservare in ordine alla copia dei verbali di visita ricevuti insieme alla documentazione sanitaria, vi appone apposita annotazione e il proprio timbro ad inchiostro indelebile e ne da comunicazione alla commissione medica U.S.L. anche prima della scadenza del termine di sessanta giorni per gli ulteriori adempimenti di competenza di quest'ultima. Decorso detto termine senza che nessuna comunicazione venga fatta, la commissione medica U.S.L. procede agli adempimenti di competenza derivanti dal verbale di visita medica, come indicato al comma 5 del precedente art. 3.

     3. La commissione medica periferica valutati, in seduta collegiale, gli elementi sanitari e giuridici posti a fondamento del verbale di visita, può chiedere, entro sessanta giorni dalla ricezione dei documenti di cui al comma 1, la sospensione della procedura per ulteriori accertamenti, incaricando di compierli la stessa commissione medica U.S.L., oppure effettuandoli direttamente con convocazione personale dell'invalido interessato. La richiesta di sospensione della procedura deve fondarsi su una esplicita e dettagliata motivazione medico-legale che dia ragione dell'esigenza di far luogo a maggiori approfondimenti.

     4. Nel caso di ulteriori accertamenti richiesti dalla commissione medica periferica alla commissione medica U.S.L. questa, effettuati gli approfondimenti necessari, redige un nuovo verbale di visita che trasmette alla commissione medica periferica secondo la procedura indicata ai commi 3 e 4 del precedente art. 3. Qualora la commissione medica periferica non condivida il nuovo verbale di visita, procede a visita diretta dell'invalido interessato.

     5. Nel caso di visita diretta dell'invalido, la commissione medica periferica, ove ritenga necessari accertamenti sia generici che specialistici, si avvale, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, delle strutture del servizio sanitario nazionale o di quelle della sanità militare, che sono tenute ad effettuarli. A conclusione della visita diretta, la commissione medica periferica redige il verbale di visita, secondo i criteri indicati al comma 3 del precedente art. 3, e ne invia una copia, attestata conforme all'originale, all'invalido interessato e un'altra alla competente commissione medica U.S.L. affinché questa la trasmetta alla prefettura, qualora la percentuale di invalidità riconosciuta o il tipo di minorazione sia tale da far luogo alla concessione della pensione, dell'assegno o delle indennità previste dalla legge in presenza degli altri requisiti prescritti da accertare da parte della prefettura medesima. Nei casi in cui dal verbale di visita possano derivare benefici diversi da quelli sopra indicati, la commissione medica U.S.L. provvede a dare corso agli eventuali adempimenti di competenza.

     6. Nell'ipotesi di sospensione della procedura nei confronti di soggetti deceduti dopo la visita della competente commissione medica U.S.L., la valutazione da parte della commissione medica periferica viene effettuata sugli atti.

     7. La commissione medica periferica è di volta in volta integrata con un sanitario in rappresentanza dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, dell'Associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie. Ove il sanitario rappresentante di categoria, benché invitato, non si presenti, oppure non sia stato ancora designato dalla competente associazione, la riunione è valida anche senza la sua partecipazione. I medici rappresentanti di categoria nelle commissioni mediche periferiche vengono nominati con le modalità indicate dall'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, n. 915, richiamate nella legge 26 luglio 1988, n. 291.

     8. La commissione medica periferica si pronuncia collegialmente con l'intervento di almeno tre membri. A formare tale numero legale può concorrere anche il sanitario rappresentante di categoria quando si tratta di visitare un invalido appartenente alla medesima categoria.

     9. Il medico rappresentante di categoria, qualora sia impossibilitato a partecipare ad una riunione, può delegare, di volta in volta o in via continuativa, un proprio sostituto, dandone preventiva comunicazione scritta al presidente della commissione, in conformità a quanto stabilito dall'art. 6-bis, comma 6, della legge 25 gennaio 1990, n. 8.

 

     Art. 5.

     1. Nel caso in cui l'invalido richiedente i benefici di invalidità civile non si presenti alla visita disposta dalla commissione medica U.S.L. o dalla commissione medica periferica, nei casi previsti dalla legge, il medesimo sarà convocato a visita entro i successivi tre mesi. Qualora il richiedente suddetto non si ripresenti a visita dovrà presentare una nuova domanda per il riconoscimento delle provvidenze d'invalidità civile. Tali provvidenze decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della istanza medesima.

     2. Qualora in sede di visita medica dell'invalido vi sia diversità di parere, la relativa pronuncia viene adottata dalla commissione medica U.S.L., a maggioranza dei medici presenti. A parità di voti prevale quello del presidente. Nel verbale di visita si dà atto che la pronuncia è stata assunta a maggioranza.

     3. La medesima procedura di cui al precedente comma 2 si applica anche per il funzionamento delle commissioni mediche periferiche e della commissione medica superiore e di invalidità civile.

 

     Art. 6.

     1. Avverso il verbale di visita redatto dalla commissione medica U.S.L. l'invalido, a termine dell'art. 1, comma 8, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, può presentare ricorso in carta semplice al Ministro del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica di tale verbale, allegandovi copia del verbale di visita e ogni altra documentazione sanitaria, proveniente sia da strutture pubbliche che private, ritenuta utile a sostegno delle proprie ragioni.

     2. Avverso il verbale di visita redatto, nei casi previsti, dalla commissione medica periferica, l'invalido, a termine dell'art. 1, comma 8, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, può proporre, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministro del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, presentandolo tramite la stessa commissione medica periferica, la quale, entro dieci giorni dalla ricezione, lo trasmette tempestivamente con la relativa documentazione alla suddetta direzione generale, unitamente alle proprie deduzioni.

     3. I ricorsi di cui ai precedenti commi sono decisi con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione medica superiore e di invalidità civile, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di ricezione dei ricorsi stessi, comprovata dal timbro datario dell'ufficio. Per la validità delle riunioni di tale commissione si applicano i criteri di cui al precedente art. 4, commi 8 e 9. Detta commissione è di volta in volta integrata con un sanitario in rappresentanza dell'Unione italiana ciechi o dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti o dell'Associazione dei mutilati ed invalidi civili o dell'Associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, a seconda della categoria di appartenenza degli invalidi su cui deve pronunciarsi. Tali rappresentanti di categoria vengono nominati con le stesse modalità indicate al comma 7 del precedente art. 4.

     4. La decisione sul ricorso del Ministro del tesoro è notificata a cura della direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'interessato e alla commissione medica U.S.L. competente per l'esecuzione, inviandone copia per conoscenza alla commissione medica periferica quando si tratta di ricorso presentato contro un verbale di visita da questa redatto.

     5. La commissione medica superiore e di invalidità civile compie gli atti istruttori e gli accertamenti ritenuti necessari per esprimere parere sulle doglianze esposte nel ricorso con le modalità indicate nell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, potendo procedere a visita diretta dell'interessato o pronunciandosi allo stato degli atti oppure delegando l'effettuazione della visita a medici delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile che non si siano già pronunciati in merito, ovvero avvalendosi per gli accertamenti sanitari, sia generici che specialistici, ritenuti necessari, delle strutture periferiche del servizio sanitario nazionale o di quelle della sanità militare territorialmente competente, che sono tenute ad effettuarli. Nel caso in cui l'invalido interessato, convocato a visita non si presenti senza giustificato motivo, le strutture delegate ne danno comunicazione alla commissione medica superiore la quale esprime il suo parere sulla base degli atti esistenti. Lo stesso criterio si applica anche nella ipotesi di convocazione a visita diretta da parte della stessa commissione medica superiore.

     6. Contro la deliberazione del comitato provinciale di assistenza e beneficienza pubblica recante la decisione sulla domanda di pensione, assegno o indennità, l'interessato può presentare ricorso in carta semplice al Ministro dell'interno, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento stesso, per il tramite della prefettura territorialmente competente, la quale, entro dieci giorni dalla ricezione, lo trasmette alla Direzione generale dei servizi civili.

     7. I ricorsi di cui al precedente comma 6 sono decisi con decreto del Ministro dell'interno entro centottanta giorni a decorrere dalla data di ricezione dell'atto, comprovata dal timbro datario dell'ufficio. La decisione del Ministro dell'interno è notificata a cura della direzione generale dei servizi civili all'interessato tramite la competente prefettura.

     8. Per i ricorsi previsti dal presente articolo e dal successivo art. 7 valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Decorso il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

     9. Avverso la decisione del Ministro del tesoro e quella del Ministro dell'interno in ordine ai ricorsi di cui ai precedenti commi è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario.

     10. In pendenza della definizione dei ricorsi di cui al presente articolo le domande di aggravamento dell'invalidità civile e delle condizioni visive sono prese in esame, ad ogni effetto, dalle competenti commissioni mediche soltanto dopo la definizione dei ricorsi stessi, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, ovvero dopo che sia decorso il termine di centottanta giorni di cui al precedente comma 8.

 

     Art. 7.

     1. I ricorsi presentati dagli interessati in vigenza della legge 26 luglio 1988, n. 291, e del decreto 20 luglio 1989, n. 292, sono decisi, secondo la rispettiva competenza, dal Ministro del tesoro o da quello dell'interno secondo le modalità indicate nel precedente art. 6. I ricorsi presentati a suo tempo alle cessate commissioni sanitarie regionali in materia di accertamenti sanitari e devoluti al Ministero dell'interno, per effetto dell'art. 6 del decreto 20 luglio 1989, n. 292, sono decisi dal Ministro del tesoro secondo le modalità indicate al precedente art. 6. In tale ipotesi, il termine di centottanta giorni per la comunicazione agli interessati della decisione del Ministro del tesoro sui ricorsi della specie decorre dalla data in cui il ricorso stesso è pervenuto al Ministero.

 

     Art. 8.

     1. I medici facenti parte delle commissioni mediche periferiche e della commissione medica superiore e di invalidità civile, compresi quelli rappresentanti delle associazioni di categoria, non possono contemporaneamente far parte delle commissioni mediche U.S.L. nella stessa o in altra provincia. In caso di cumulo di incarichi deve essere esercitata opzione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente regolamento.

     2. Il medico facente parte di una commissione medica periferica o della commissione medica superiore e di invalidità civile oppure di una commissione medica U.S.L. deve avvertire gli altri membri quando la commissione deve visitare propri assistiti, e si deve astenere dal partecipare alla redazione del verbale di visita, curando che ciò sia fatto risultare.

 

     Art. 9.

     1. Il servizio di segreteria delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile è assicurato:

     a) dal personale del ruolo speciale istituito presso il Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, dall'art. 2 della legge 15 ottobre 1990, n. 295;

     b) da personale dipendente da altre amministrazioni e enti pubblici non economici comandati presso il Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, per la successiva assegnazione alla segreteria di tali commissioni fino a quando non venga completata la copertura del ruolo speciale;

     c) da personale dipendente della Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra che faccia espressa domanda di prestare servizio presso la segreteria di tali commissioni e che, accertata la necessità, vi sia assegnato dal competente direttore generale.

 

     Art. 10.

     1. Gli accertamenti sanitari previsti dalle leggi vigenti in materia di pensioni di guerra possono essere demandati anche ad altre commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile in aggiunta a quelle esistenti all'entrata in vigore della legge 26 luglio 1988, n. 291, con decreto del Ministro del tesoro, sentite le associazioni di categoria dei pensionati di guerra, quando ciò sia riconosciuto di maggiore utilità per gli invalidi di guerra interessati. In questo caso tali commissioni funzioneranno secondo le modalità stabilite dall'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

 

     Art. 11.

     1. Restano in vigore le norme previgenti, comprese quelle del decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 292, non sostituite o modificate o incompatibili con quelle del presente regolamento.

 

 

Allegato

(Omissis)

 

 


[1] Emesso dal Ministro del Tesoro.