§ 98.1.27851 - Legge 29 novembre 1982, n. 887.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografichee di riordinamento della distribuzione commerciale.
(G.U. 3 dicembre 1982, n. 333)
Art. unico.
È convertito in legge il decreto legge 1 ottobre 1982, n. 697 , recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale, con le seguenti modificazioni:
All'art. 3, secondo comma, sono soppresse le parole "nonché di tartufi".
Dopo l'art. 3, è aggiunto il seguente:
"Art. 3-bis. - Per le cessioni e le importazioni comunque effettuate, di dischi, nastri e cassette registrati l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 10 per cento.
Per le cessioni e le importazioni di tartufi l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 18 per cento".
Dopo l'art. 5, è aggiunto il seguente:
"Art. 5-bis. - Nell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ";le cessioni degli atti e delle pubblicazioni parlamentari poste in essere dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica".
La disposizione ha effetto dal 1° gennaio 1973.
Dopo il primo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, è aggiunto il seguente:
"Non sono considerate attività commerciali le cessioni degli atti e delle pubblicazioni parlamentari poste in essere dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica".
La disposizione ha effetto dal 1° gennaio 1974".
All'art. 6:
al terzo comma, sono soppresse le parole: "Il provvedimento ha effetto non prima di trenta giorni dalla sua notifica ed avverso ad esso è ammesso ricorso al Ministro delle finanze, che può disporre la sospensione";
al quarto comma, sono soppresse le parole: "Il provvedimento è pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale a spese dell'interessato";
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Il provvedimento di chiusura dell'esercizio o di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività svolta, di cui all'ultimo comma dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, nonché il provvedimento di sospensione dell'iscrizione nell'albo professionale, di cui al precedente comma, hanno effetto non prima di sessanta giorni dalla notifica. Entro tale termine l'interessato può chiedere la sospensione del provvedimento con istanza diretta alla commissione tributaria di primo grado dinanzi alla quale è proposto od è pendente ricorso contro l'avviso di irrogazione della pena pecuniaria o contro l'avviso di rettifica o di accertamento. La commissione decide sull'istanza di sospensione entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della stessa, con ordinanza non impugnabile. Durante il giudizio sull'istanza di sospensione il provvedimento non ha effetto. Il provvedimento sospeso dalla commissione produce effetto a conclusione del giudizio avverso l'avviso di irrogazione della pena pecuniaria od avverso l'avviso di rettifica o di accertamento quando le violazioni siano state in tutto od in parte definitivamente accertate.
Il provvedimento di sospensione della iscrizione nell'albo professionale divenuto comunque efficace è pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale, a cura dell'organo che l'ha disposto ed a spese dell'interessato".
L'art. 8 è sostituito dal seguente:
"Le disposizioni del presente articolo si applicano fino all'entrata in vigore della riforma della legislazione sul commercio e comunque non oltre il 31 dicembre 1984.
Limitatamente ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sprovvisti del piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita, di cui agli articoli 11 e seguenti della legge 11 giugno 1971, n. 426, è sospeso il rilascio di autorizzazioni amministrative all'apertura nuovi esercizi di vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo.
A modificazione di quanto disposto dall'art. 24, secondo comma, secondo periodo, della legge 11 giugno 1971, n. 426, non può essere negata l'autorizzazione amministrativa all'ampliamento della superficie di vendita fino a 200 metri quadrati ed al trasferimento nell'ambito del territorio comunale degli esercizi con superficie di vendita non superiore a 200 metri quadrati. In entrambi i casi l'attività deve essere stata esercitata da almeno tre anni. Deve altresì essere rilasciata l'autorizzazione qualora in un nuovo esercizio con superficie di vendita non superiore a 400 metri quadrati si intenda concentrare l'attività di almeno due esercizi dello stesso settore merceologico e operanti nello stesso comune da non meno di tre anni. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle relative agli esercizi preesistenti.
Qualora gli ampliamenti o i trasferimenti di cui al precedente comma richiedano trasformazioni urbanistiche ed edilizie ai sensi degli articoli 1 e seguenti della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, per il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni si applicano le disposizioni stabilite per l'edilizia residenziale dall'art. 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.
Fermo rimanendo quanto disposto dalla legge 28 luglio 1971, n. 558, in deroga all'art. 1, secondo comma, lettera b), della legge medesima, i sindaci, in conformità ai criteri stabiliti dalle regioni al sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fissano i limiti giornalieri degli orari di vendita al dettaglio, anche differenziati per settori merceologici, indicando l'ora di apertura antimeridiana non oltre le ore 9 e l'ora di chiusura serale non oltre le ore 20. Entro tali limiti l'esercente ha facoltà di scegliere l'orario di apertura, comprendente almeno due ore di intervallo pomeridiano. Riducendosi o eliminandosi da parte dell'esercente tale intervallo si riduce corrispondentemente la misura dei limiti giornalieri.
La disposizione di cui all'art. 6, secondo comma, della legge 28 luglio 1971, n. 558, è estesa agli esercizi specializzati nella vendita di libri, dischi, di nastri magnetici, di opere d'arte, di oggetti di antiquariato, di articoli ricordo e di mobili.
Sono fatte salve le potestà legislative e le funzioni amministrative attribuite in materia alle regioni a statuto speciale ed alle provincie autonome di Trento e di Bolzano".
L'art. 9 è sostituito dal seguente:
"La complessiva autorizzazione di spesa di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è ulteriormente aumentata di lire 50 miliardi per ciascun anno dal 1982 al 1991.
I limiti di finanziamento previsti dall'art. 3, nono e decimo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, già aumentati dall'art. 3, terzo comma, del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, sono elevati a due miliardi di lire per i soggetti beneficiari di cui all'art. 1, paragrafi 1) e 2), della citata legge 10 ottobre 1975, n. 517, e a un miliardo per gli altri soggetti e, limitatamente alle domande presentate agli istituti di credito successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono esclusi dalla concessione del contributo sugli interessi i finanziamenti di importo inferiore a 30 milioni di lire.
Sono altresì elevati a 20 miliardi di lire i limiti di finanziamento per le società promotrici di centri commerciali all'ingrosso non alimentari e per le società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, aventi per oggetto la realizzazione di mercati agro-alimentari all'ingrosso.
In deroga a quanto disposto dall'art. 6, settimo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, su proposta dei rappresentanti delle regioni nel comitato di gestione, la quota riservata al commercio all'ingrosso può essere elevata fino al 50 per cento.
I termini di un anno per la stipula delle operazioni di finanziamento e di due anni per la concessione del contributo, previsti dall'art. 3, quinto comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, modificati dall'art. 34, sesto comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, possono essere prorogati, con deliberazione del comitato di gestione di cui all'art. 6 della predetta legge 10 ottobre 1975, n. 517, al massimo, rispettivamente, fino a tre e quattro anni, anche per le operazioni in corso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Per la pubblicità dei listini dei prezzi depositati presso il Comitato interministeriale dei prezzi è stanziata, per l'anno 1982, la somma di lire 2 miliardi.
All'onere di lire 52 miliardi, derivante dall'attuazione del presente articolo per il 1982, e all'onere di lire 50 miliardi per l'anno 1983, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i corrispondenti esercizi finanziari, all'uopo utilizzando l'accantonamento: "Provvidenze per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva". Per gli anni successivi, sino al 1991, si provvederà mediante la legge finanziaria.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
A favore delle cooperative e dei consorzi costituiti da soggetti operanti nel settore del commercio e del turismo ed aventi come scopo sociale la prestazione di garanzie al fine di facilitare la concessione di crediti di esercizio o per investimenti ai soci, è concesso, annualmente, dal comitato di gestione previsto dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, un contributo diretto ad aumentare le disponibilità del fondo di garanzia. Il contributo è erogato nella misura massima dell'1 per cento dei finanziamenti assistiti da garanzie da parte di detti enti. All'onere derivante dal presente comma si provvede con la somma di lire 5 miliardi all'anno, detratti dallo stanziamento previsto dal settimo comma del presente articolo.
Le cooperative ed i consorzi di cui al precedente comma possano accantonare, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, un importo commisurato all'ammontare complessivo delle garanzie rilasciate risultanti in bilancio, per la costituzione di un fondo a copertura di eventuali perdite derivanti dal mancato rimborso delle somme pagate nella qualità di garanti.
I comuni o consorzi di comuni beneficiari dei mutui di cui all'art. 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, possono destinare al completamento del programma previsto dallo stesso art. 8 le somme dai medesimi non utilizzate per le finalità di cui all'art. 7 dello stesso decreto-legge.
Ove il completamento delle opere non trovasse intera copertura finanziaria da quanto stabilito nel precedente comma, si attinge alle quote di rifinanziamento dell'art. 1 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94".
Gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge 4 agosto 1982, n. 495, restano validi anche ai fini degli atti e dei provvedimenti ad essi conseguenti e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle medesime disposizioni.
Le norme contenute nel comma precedente si applicano altresì all'art. 1, primo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, limitatamente alla disposizione per effetto della quale l'aliquota del 18 per cento si applica alle cessioni e alle importazioni di dischi, nastri e cassette registrati, nonché all'art. 3, secondo comma, dello stesso decreto, limitatamente alle disposizioni relative alle cessioni e alle importazioni di tartufi.