Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.11 università |
Data: | 03/08/1998 |
Numero: | 315 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 57.11.231 - Legge 3 agosto 1998, n. 315.
Interventi finanziari per l'università e la ricerca
(G.U. 31 agosto 1998, n. 202)
1. E' autorizzata la spesa:
a) di lire 36 miliardi per il 1998, di lire 82,8 miliardi per il 1999 e di lire 89,4 miliardi a decorrere dal 2000, finalizzata all'incremento dell'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, secondo misure e criteri determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, assicurando anche, a partire dal 1° gennaio 1999, l'applicazione alle predette borse delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 26, primo periodo, della
b) di lire 1,170 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, per la copertura degli oneri derivanti da attività di selezione e di valutazione dei progetti di ricerca universitaria di rilevante interesse nazionale, nonché dall'attribuzione di compensi ai componenti dell'apposita commissione di garanzia e agli altri soggetti incaricati delle predette attività. L'importo dei compensi è determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
c) di lire 2,8 miliardi per il 1998, di lire 1 miliardo per il 1999 e di lire 1 miliardo per il 2000, finalizzata al funzionamento degli istituti scientifici speciali e per l'acquisto, il rinnovo ed il noleggio di attrezzature didattiche;
d) di lire 1,830 miliardi per il 1998, di lire 3,830 miliardi per il 1999 e di lire 3,830 miliardi a decorrere dal 2000, per la costituzione di un fondo per interventi di supporto alla programmazione, al riordino e alla valutazione della ricerca scientifica e tecnologica, da ripartire con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. A valere sul fondo e nei limiti della disponibilità di cui alla presente lettera si provvede alla copertura di oneri per il funzionamento di organismi e strutture di supporto nel settore della ricerca scientifica e tecnologica, ivi compresi i compensi o le indennità per i componenti, per attività di studio, indagine e rilevazione, di fornitura di servizi informativi e telematici, di consulenza, monitoraggio e valutazione nel predetto settore, nonché per assunzioni a tempo determinato, per le predette attività e nel limite di quindici unità, secondo la normativa vigente per le pubbliche amministrazioni;
e) di lire 4,7 miliardi per il 1998, di lire 5,4 miliardi per il 1999 e di lire 4,6 miliardi per il 2000 per l'attuazione del progetto Large Binocular Telescope, con contributo all'Osservatorio astrofisico di Arcetri;
f) di lire 52,5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 per rifinanziare il Fondo speciale per la ricerca applicata, di cui all'articolo 4 della
g) di lire 38,3 miliardi per il 1998, di lire 74,3 miliardi per il 1999 e di lire 88,3 miliardi per il 2000, per il finanziamento di progetti di ricerca universitaria di rilevante interesse nazionale e di grandi attrezzature scientifiche universitarie;
h) di lire 1,7 miliardi per il 1998 e lire 3,2 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 da destinare ad interventi di edilizia universitaria del Politecnico di Torino nella sede di Mondovì;
i) di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, da assegnare all'Università degli studi "La Sapienza" di Roma, finalizzati ad interventi per opere di edilizia ed in particolare all'acquisizione o alla ristrutturazione della sede distaccata di Latina e delle relative strutture.
2. All'articolo 5, comma 2, lettera b), della
3. Alla
a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "di proprietà pubblica", sono inserite le seguenti: "ovvero per l'acquisto";
b) all'articolo 1, comma 1, all'inizio del secondo periodo sono premesse le seguenti parole: "Qualora intenda procedere alla realizzazione dell'immobile,";
c) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "da realizzare", sono inserite le seguenti: "o da acquistare".
4. Le università possono utilizzare personale docente in servizio presso istituzioni scolastiche, al fine di svolgere compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche nell'ambito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie. Le modalità di utilizzazione di detto personale sono determinate con decreti del Ministero della pubblica istruzione, nel limite di un onere per il bilancio dello Stato, relativo alla spesa per la sostituzione dei docenti esonerati, di lire 8 miliardi per il 1998, di lire 28,5 miliardi per il 1999, di euro 25,8 milioni annui dal 2000 al 2018, di euro 12,3 milioni annui per l'anno 2019 e di euro 11,6 milioni a decorrere dal 2020. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente comma, tali modalità sono individuate nella concessione di esoneri parziali dal servizio. Gli atenei, con proprie disposizioni, adottano apposite procedure di valutazione comparativa per l'individuazione dei docenti da utilizzare, sulla base di criteri generali determinati dalla commissione di cui all'articolo 4, comma 5, della
5. Per le finalità di cui al comma 4 possono essere altresì utilizzati, per periodi non superiori a un quinquennio, docenti e dirigenti scolastici della scuola elementare, su richiesta delle strutture didattiche dei corsi di laurea di cui al medesimo comma 4 nel limite del contingente previsto dall'articolo 456, comma 13, del testo unico approvato con
6. Il personale dirigente e docente di scuola elementare che alla data di entrata in vigore della presente legge è assegnato ad esercitazioni presso cattedre di pedagogia e psicologia delle università, ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della
7. All'articolo 17, comma 117, della
8. All'articolo 4 della
"2 bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 8".
1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) per il triennio 1998-2000, pari a lire 41,8 miliardi per l'anno 1998, lire 88,8 miliardi per l'anno 1999 e lire 95,4 miliardi per l'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere e), f), g), h) e i) per il triennio 1998-2000, pari a lire 49,7 miliardi per l'anno 1998, lire 140,4 miliardi per l'anno 1999 e lire 153,6 miliardi per l'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, per il triennio 1998-2000, pari a lire 8 miliardi per l'anno 1998, lire 28,5 miliardi per l'anno 1999 e lire 50 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Per la realizzazione di opere infrastrutturali e viarie nelle province di Varese e di Como atte ad agevolare gli insediamenti delle strutture universitarie di Varese e di Como, sono autorizzati limiti di impegno decennali, rispettivamente, di lire 2,5 miliardi per il 1999 e di lire 3,5 miliardi per il 2000.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 2,5 miliardi per il 1999 e lire 6 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il 1999 e per il 2000 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Comma già modificato dall'art. 8 del