§ 57.11.231 - Legge 3 agosto 1998, n. 315.
Interventi finanziari per l'università e la ricerca


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:03/08/1998
Numero:315


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 


§ 57.11.231 - Legge 3 agosto 1998, n. 315.

Interventi finanziari per l'università e la ricerca

(G.U. 31 agosto 1998, n. 202)

 

     Art. 1.

     1. E' autorizzata la spesa:

     a) di lire 36 miliardi per il 1998, di lire 82,8 miliardi per il 1999 e di lire 89,4 miliardi a decorrere dal 2000, finalizzata all'incremento dell'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, secondo misure e criteri determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, assicurando anche, a partire dal 1° gennaio 1999, l'applicazione alle predette borse delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 26, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

     b) di lire 1,170 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, per la copertura degli oneri derivanti da attività di selezione e di valutazione dei progetti di ricerca universitaria di rilevante interesse nazionale, nonché dall'attribuzione di compensi ai componenti dell'apposita commissione di garanzia e agli altri soggetti incaricati delle predette attività. L'importo dei compensi è determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

     c) di lire 2,8 miliardi per il 1998, di lire 1 miliardo per il 1999 e di lire 1 miliardo per il 2000, finalizzata al funzionamento degli istituti scientifici speciali e per l'acquisto, il rinnovo ed il noleggio di attrezzature didattiche;

     d) di lire 1,830 miliardi per il 1998, di lire 3,830 miliardi per il 1999 e di lire 3,830 miliardi a decorrere dal 2000, per la costituzione di un fondo per interventi di supporto alla programmazione, al riordino e alla valutazione della ricerca scientifica e tecnologica, da ripartire con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. A valere sul fondo e nei limiti della disponibilità di cui alla presente lettera si provvede alla copertura di oneri per il funzionamento di organismi e strutture di supporto nel settore della ricerca scientifica e tecnologica, ivi compresi i compensi o le indennità per i componenti, per attività di studio, indagine e rilevazione, di fornitura di servizi informativi e telematici, di consulenza, monitoraggio e valutazione nel predetto settore, nonché per assunzioni a tempo determinato, per le predette attività e nel limite di quindici unità, secondo la normativa vigente per le pubbliche amministrazioni;

     e) di lire 4,7 miliardi per il 1998, di lire 5,4 miliardi per il 1999 e di lire 4,6 miliardi per il 2000 per l'attuazione del progetto Large Binocular Telescope, con contributo all'Osservatorio astrofisico di Arcetri;

     f) di lire 52,5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 per rifinanziare il Fondo speciale per la ricerca applicata, di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni;

     g) di lire 38,3 miliardi per il 1998, di lire 74,3 miliardi per il 1999 e di lire 88,3 miliardi per il 2000, per il finanziamento di progetti di ricerca universitaria di rilevante interesse nazionale e di grandi attrezzature scientifiche universitarie;

     h) di lire 1,7 miliardi per il 1998 e lire 3,2 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 da destinare ad interventi di edilizia universitaria del Politecnico di Torino nella sede di Mondovì;

     i) di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, da assegnare all'Università degli studi "La Sapienza" di Roma, finalizzati ad interventi per opere di edilizia ed in particolare all'acquisizione o alla ristrutturazione della sede distaccata di Latina e delle relative strutture.

     2. All'articolo 5, comma 2, lettera b), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: " e) e g)" sono sostituite dalle seguenti: " e), senza la limitazione all'ambito territoriale di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, nonché g)".

     3. Alla legge 25 maggio 1990, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

     a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "di proprietà pubblica", sono inserite le seguenti: "ovvero per l'acquisto";

     b) all'articolo 1, comma 1, all'inizio del secondo periodo sono premesse le seguenti parole: "Qualora intenda procedere alla realizzazione dell'immobile,";

     c) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "da realizzare", sono inserite le seguenti: "o da acquistare".

     4. Le università possono utilizzare personale docente in servizio presso istituzioni scolastiche, al fine di svolgere compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche nell'ambito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie. Le modalità di utilizzazione di detto personale sono determinate con decreti del Ministero della pubblica istruzione, nel limite di un onere per il bilancio dello Stato, relativo alla spesa per la sostituzione dei docenti esonerati, di lire 8 miliardi per il 1998, di lire 28,5 miliardi per il 1999, di euro 25,8 milioni annui dal 2000 al 2018, di euro 12,3 milioni annui per l'anno 2019 e di euro 11,6 milioni a decorrere dal 2020. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente comma, tali modalità sono individuate nella concessione di esoneri parziali dal servizio. Gli atenei, con proprie disposizioni, adottano apposite procedure di valutazione comparativa per l'individuazione dei docenti da utilizzare, sulla base di criteri generali determinati dalla commissione di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché disciplinano le modalità di partecipazione dei predetti docenti agli organi accademici. Delle commissioni incaricate dagli atenei di provvedere alle valutazioni comparative fanno comunque parte componenti designati dall'amministrazione scolastica [1].

     5. Per le finalità di cui al comma 4 possono essere altresì utilizzati, per periodi non superiori a un quinquennio, docenti e dirigenti scolastici della scuola elementare, su richiesta delle strutture didattiche dei corsi di laurea di cui al medesimo comma 4 nel limite del contingente previsto dall'articolo 456, comma 13, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Le utilizzazioni sono disposte con le procedure di cui al comma 4 sui posti già disponibili e che si renderanno tali per effetto dell'applicazione del comma 6.

     6. Il personale dirigente e docente di scuola elementare che alla data di entrata in vigore della presente legge è assegnato ad esercitazioni presso cattedre di pedagogia e psicologia delle università, ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, cessa da tale posizione alla scadenza del quinquiennio di durata dell'assegnazione stessa. Sono abrogate le norme della medesima legge n. 1213 del 1967 incompatibili con la presente legge.

     7. All'articolo 17, comma 117, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dopo le parole: "delle Accademie di belle arti," sono inserite le seguenti: "degli Istituti superiori per le industrie artistiche,".

     8. All'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     "2 bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 8".

 

          Art. 2.

     1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) per il triennio 1998-2000, pari a lire 41,8 miliardi per l'anno 1998, lire 88,8 miliardi per l'anno 1999 e lire 95,4 miliardi per l'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

     2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere e), f), g), h) e i) per il triennio 1998-2000, pari a lire 49,7 miliardi per l'anno 1998, lire 140,4 miliardi per l'anno 1999 e lire 153,6 miliardi per l'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

     3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, per il triennio 1998-2000, pari a lire 8 miliardi per l'anno 1998, lire 28,5 miliardi per l'anno 1999 e lire 50 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

     4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     1. Per la realizzazione di opere infrastrutturali e viarie nelle province di Varese e di Como atte ad agevolare gli insediamenti delle strutture universitarie di Varese e di Como, sono autorizzati limiti di impegno decennali, rispettivamente, di lire 2,5 miliardi per il 1999 e di lire 3,5 miliardi per il 2000.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 2,5 miliardi per il 1999 e lire 6 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il 1999 e per il 2000 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

 

          Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1] Comma già modificato dall'art. 8 del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 605, della L. 27 dicembre 2019, n. 160.