Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.2 provvedimenti per la ricostruzione |
Data: | 30/03/1990 |
Numero: | 76 |
Sommario |
Articolo 1. 1. E’ approvato l'unito testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre [...] |
Art. 1. (Ambito di applicazione). |
Art. 2. (Dichiarazione di preminente interesse nazionale). |
Art. 3. Fondo per il risanamento e la ricostruzione. |
Art 4. Ripartizione del fondo. |
Art. 5. Indirizzo e coordinamento. |
Art. 6. Definizione degli interventi. |
Art. 7. Attuazione degli interventi. |
Art. 8. Compiti regionali. |
Art. 9. Articolazione degli interventi. |
Art. 10. Contributi e finanziamenti per la ricostruzione. |
Art. 11. Contributi e finanziamenti per la riparazione. |
Art. 12. Maggiorazione dei contributi. |
Art. 13. Interventi su immobili d'interesse storico-artistico o appartenenti a comunità religiose. |
Art. 14. Assegnazione dei contributi a soggetti diversi dal proprietario. |
Art. 15. Condominio di edifici. |
Art. 16. Alienazione degli immobili. |
Art. 17. Particolare disciplina in materia di locazione. |
Art. 18. Termini e documentazione per l'assegnazione dei contributi per la ricostruzione e per la riparazione. |
Art. 19. Disciplina delle commissioni comunali e del procedimento di assegnazione del contributo. |
Art. 20. Apertura di credito e mutui. |
Art. 21. Erogazione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione. |
Art. 22. Esecuzione degli interventi. |
Art. 23. Ricostruzione e riparazione di opere pubbliche e di proprietà di enti pubblici. |
Art. 24. Interventi nel settore agricolo. |
Art. 25. Piccola proprietà contadina. |
Art. 26. Garanzia per le operazioni di credito agrario. |
Art. 27. Ricostruzione e riparazione degli stabilimenti industriali. |
Art. 28. Ricostruzione e riparazione di immobili e attrezzature del commercio, artigianato, turismo e spettacolo. |
Art. 29. Contributi per l'ammortamento dei mutui - Altre provvidenze. |
Art. 30. Provvidenze per la cooperazione. |
Art. 31. Impiego di lavoratori in cassa integrazione. |
Art. 32. Prestazione di garanzie. |
Art. 33. Direttive generali. |
Art. 34. Ricostruzione dei comuni disastrati e dei comuni gravemente danneggiati. |
Art. 35. Gestione e cessione delle aree e degli immobili acquisiti al patrimonio comunale. |
Art. 36. Poteri sostitutivi e interventi di recupero. |
Art. 37. Acquisizione di aree. |
Art. 38. Sistemazione idrogeologica. |
Art. 39. (Sviluppo industriale nelle zone disastrate). |
Art. 40. Piani di insediamento produttivo. |
Art. 41. Aree da destinare all'esercizio del commercio e dell'artigianato. |
Art. 42. Immobili ed attrezzature per l'esercizio del commercio e dell'artigianato. |
Art. 43. Definizione dei progetti. |
Art. 44. Programma di attuazione dei piani e dei progetti regionali di sviluppo. |
Art. 45. Finanziamento dei progetti regionali di sviluppo. |
Art. 46. Programma speciale di metanizzazione. |
Art. 47. Controlli. |
Art. 48. Piani urbanistici dei comuni danneggiati dal terremoto. |
Art. 49. Autorizzazione ai lavori. |
Art. 50. Intese Stato-Regioni. |
Art. 51. Lavori di ripristino e restauro del patrimonio d'interesse culturale. |
Art. 52. Istituzione. |
Art. 53. Facoltà e corsi di laurea. |
Art. 54. Disponibilità edilizie, di arredamento e di attrezzature. |
Art. 55. Statuto e norme di rinvio. |
Art. 56. Istituzione. |
Art. 57. Istituzione di soprintendenze e programmi del Ministero. |
Art. 58. Potenziamento delle strutture periferiche del Ministero. |
Art. 59. Personale tecnico. |
Art. 60. Personale convenzionato. |
Art. 61. Comuni privi di segretari comunali. |
Art. 62. Delegazione speciale della Cassa depositi e prestiti. |
Art. 63. Compiti della Cassa depositi e prestiti in materia di edilizia abitativa. |
Art. 64. Adempimenti preliminari a carico dei comuni. |
Art. 65. Procedure per il completamento degli interventi. |
Art. 66. Trasferimento di sede dei dipendenti pubblici. |
Art. 67. Disposizioni in materia carceraria. |
Art. 68. Benefici a favore dei supplenti delle scuole private. |
Art. 69. Acquisto di immobili. |
Art. 70. Esenzione da imposte e tasse. |
Art. 71. Agevolazioni in materia di indennizzi. |
Art. 72. (Limiti alla cumulabilità). |
Art. 73. (Imposta locale sui redditi). |
Art. 74. (Imposta sul valore aggiunto). |
Art. 75. (Esenzione della ritenuta sui depositi e conti correnti). |
Art. 76. Perimento degli autoveicoli in dipendenza del sisma. |
Art. 77. Sospensione della tassa per l'occupazione di spazi pubblici e per talune concessioni comunali. |
Art. 78. (Attestazioni ai fini fiscali). |
Art. 79. Norme relative alla cessazione dello stato di emergenza e alla destinazione dei residui fondi stanziati. |
Art. 80. (Immobili danneggiati da più eventi sismici e completamento della ricostruzione). |
Art. 81. Dichiarazione di morte presunta. |
Art. 82. Attribuzione della qualifica di infortunato o di inabile permanente e provvidenze in favore del volontariato. |
Art. 83. Prestiti esteri. |
Art. 84. Rimborso dei mutui. |
Art. 85. Garanzie dello Stato per i mutui BEI e rischio di cambio. |
Art. 86. Collocamento in aspettativa. |
Art. 87. Investimenti per l'edilizia residenziale. |
Art. 88. Attribuzioni particolari del Ministro dei lavori pubblici. |
Art. 89. Durata dei provvedimenti sospensivi della efficacia di atti. |
Art. 90. Sanzioni penali. |
Art. 91. Eccezionale presunzione di legittimità. |
Art. 92. Disciplina degli alloggi prefabbricati. |
Art. 93. Recupero di contributi per omessi lavori concernenti piccole riparazioni. |
Art. 94. Riesame di taluni strumenti urbanistici. |
Art. 95. Termini in materia di edilizia abitativa. |
Art. 96. Disposizioni particolari in materia di edilizia residenziale. |
Art. 97. Interpretazione autentica in materia di integrazione salariale. |
Art. 98. Convenzione-tipo per i mutui concernenti l'edilizia abitativa. |
Art. 99. Disciplina speciale per il comune di Teana. |
Art. 100. Individuazione delle risorse per il completamento della ricostruzione. |
Art. 101. Disciplina dei procedimenti pendenti. |
Art. 102. Regime delle opere realizzate mediante donazioni. |
Art. 103. Determinazione dei prezzi delle tariffe ufficiali per la esecuzione di opere. |
Art. 104. Affidabilità di piccoli lavori a imprese non iscritte nell'albo dei costruttori. |
Art. 105. Limite d'investimento degli insediamenti in corso alla data del 27 gennaio 1987 nelle aree disastrate. |
Art. 106. Riduzione degli oneri per consumo di energia elettrica. |
Art. 107. Sanatoria. |
Art. 108. Oneri derivanti da espropri e occupazioni temporanee. |
Art. 109. (Regolamenti delegati). |
Art. 110. Validità degli atti ed efficacia dei rapporti sorti in base a decreti-legge non convertiti. |
Art. 111. Relazione al Parlamento. |
Art. 112. (Disposizioni contrarie o incompatibili con il testo unico). |
Art. 113. (Rinvio normativo). |
§ 17.2.97 – D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76.
Testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982.
(G.U. 12 aprile 1990, n. 86, S.O.).
1. E’ approvato l'unito testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, composto da 113 articoli e vistato dal Ministro proponente.
Testo unico
delle leggi per gli interventi nei territori della Campania,
Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980,
del febbraio 1981 e del marzo 1982
TITOLO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
Art. 1. (Ambito di applicazione).
(Art. 2, c. 1,
Le disposizioni contenute nel presente testo unico si applicano ai comuni colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982 indicati [1]:
a) nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 9 maggio 1981, relativo ai comuni disastrati delle regioni Basilicata e Campania, integrato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 17 settembre 1983;
b) nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 29 maggio 1981, relativo ai comuni gravemente danneggiati delle predette regioni e ai comuni danneggiati delle stesse e della regione Puglia, e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 novembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 10 novembre 1984, relativo alla riclassificazione del comune di Grottolella;
c) nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 321 del 21 novembre 1981, relativo ad una ulteriore individuazione di comuni danneggiati della provincia di Potenza;
d) nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 5 maggio 1982, relativo ai comuni danneggiati dal sisma del 21 marzo 1982 delle regioni Basilicata, Calabria e Campania;
e) nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'11 maggio 1987, relativo al comune gravemente danneggiato di Teana (Potenza).
Art. 2. (Dichiarazione di preminente interesse nazionale).
1. (Art. 2, c. 1,
2. (Art. 2, c. 2,
Art. 3. Fondo per il risanamento e la ricostruzione.
(Art. 3, c. 1,
(Idem, c. 3). Le risorse di cui al precedente comma affluiscono all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, denominato "Fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981" ad eccezione dei finanziamenti comunitari, che restano attribuiti alle amministrazioni ed agli enti ai quali i finanziamenti stessi sono concessi in applicazione delle norme vigenti.
( Idem, c. 4; Art. 2, c. 1, L.n. 12/1988). Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono stornate dal predetto fondo le somme destinate, secondo le procedure di cui al successivo art. 4, alle amministrazioni statali ed iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione di ciascuna amministrazione interessata. Con analoghi decreti sono versate, in appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale a favore delle regioni Campania e Basilicata o in apposite contabilità speciali aperte presso le Sezioni di tesoreria provinciale a favore dei comuni e degli altri enti locali delle predette regioni, le somme destinate agli interventi di competenza. Gli enti interessati effettueranno prelevamenti in relazione ai fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione degli interventi stessi. Presso la Tesoreria centrale sono altresì aperti due conti correnti infruttiferi intestati uno alla regione Puglia e l'altro alla regione Calabria per gli interventi concernenti i comuni delle predette regioni di cui all'art. 1
(Art. 3, c. 5, L.n. 219/1981). Nei confronti delle amministrazioni statali, regionali, comunali e degli altri enti locali si applica l'art. 11 quater, comma 2, della
(Art. 15,
(Idem, c. 10). Sugli ordini di pagamento emessi dalle amministrazioni statali per la gestione degli interventi previsti nel presente testo unico, sulle somme giacenti sulle contabilità speciali aperte allo stesso titolo presso le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nonché sugli ordinativi tratti sulle medesime contabilità speciali, non sono ammessi sequestri, opposizioni o altri impedimenti se non per crediti derivanti da opere realizzate nell'ambito degli interventi finalizzati previsti dal presente testo unico.
(Idem, c. 11). Gli atti di sequestro e/o pignoramento eventualmente notificati agli uffici pagatori non sospendono il pagamento dei titoli di spesa nè determinano oneri di accantonamento delle somme a valere sulle giacenze delle predette contabilità speciali.
(Idem, c. 12). Gli atti eventualmente compiuti in violazione dei commi 6 e 7 sono nulli e la nullità deve essere rilevata d'ufficio dal giudice.
(Art. 16, c. 1, L.n. 41/1986; Art. 6, c. 1, L.n. 910/1986; Art. 17, c. 3, L.n. 67/1988; L.n. 541/1988, L.n. 407/1989). A favore del fondo per il risanamento e la ricostruzione previsto nel presente articolo si provvede con gli stanziamenti iscritti in bilancio in ragione di lire 1.000 miliardi per il 1987, 2.300 miliardi per l'anno 1988, 2.300 miliardi per l'anno 1990, 2.000 milioni per l'anno 1991 e 1.400 miliardi per l'anno 1992.
Art 4. Ripartizione del fondo.
(Art. 4, c. 2, L.n. 219/1981). Il CIPE provvede a ripartire fra le regioni Basilicata, Campania, Puglia e Calabria le somme alle stesse spettanti nel triennio secondo le previsioni del bilancio pluriennale dello Stato.
(Idem, c. 3). Il CIPE con riferimento al triennio ed in coerenza con gli indirizzi, le scelte ed i programmi del piano triennale, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nell'ambito delle complessive valutazioni di spesa di cui al precedente art. 3 e tenendo conto delle predeterminate condizioni di utilizzo dei finanziamenti comunitari richiamati al medesimo art. 3, indica la ripartizione della spesa tra le amministrazioni statali e locali competenti con specificazione di quanto è riservato alle zone disastrate, nonché le occorrenti risorse finanziarie per i singoli interventi, sulla base dei programmi presentati dalle amministrazioni ed in relazione alle priorità e alla esecutività dei medesimi interventi.
(Art. 6, c. 1, L.n. 910/1986; Art. 16, c. 1, L.n. 41/1986). Il fondo di cui al precedente art. 3 è ripartito dal CIPE con criteri unitari che tengano conto delle autorizzazioni di spesa relative al medesimo periodo derivanti da precedenti disposizioni legislative e salvo revisioni annuali da parte del CIPE stesso in relazione all'effettivo andamento degli interventi e nei limiti di dotazione di competenza e di cassa iscritte in bilancio. Previa verifica dello stato di attuazione dei programmi di intervento, il CIPE è autorizzato altresì ad approvare le occorrenti variazioni compensative ai riparti di cui al presente articolo.
(Art. 4, c. 5, L.n. 219/1981). Alle riunioni del CIPE per gli adempimenti di cui al presente testo unico partecipano i presidenti delle giunte regionali della Basilicata e della Campania, della Puglia e della Calabria.
(Idem, c. 7). Entro il 15 settembre di ciascun anno le amministrazioni comunicano il programma complessivo degli interventi indicando la parte da realizzare nel corso del successivo anno. I programmi regionali sono formulati secondo il disposto del successivo art. 7.
(Idem, c. 8). Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, coordina l'utilizzo integrato da parte dei soggetti interessati dei fondi e dei finanziamenti comunitari nei comuni colpiti dai terremoti di cui all'art. 1
(Art. 3 bis,
( Art. 3, c. 4,
(Art. 3-decies,
(Art. 14,
(Art. 14, c. 2 e 3,
(Art. 13, u.c., L.n. 80/1984). Il CIPE assegna annualmente i fondi relativi alla concessione dei contributi da parte del provveditore alle opere pubbliche ai sensi dell'art. 13, comma 8, per interventi su immobili di interesse storico-artistico o appartenenti a comunità religiose.
Art. 21, c. 8 e art. 22, c. 6, L.n. 219/1981; Art. 12, c. 3,
Il CIPE in sede di riparto dei fondi assegna la disponibilità da destinare agli interventi per la ricostruzione e la riparazione degli stabilimenti industriali, nonché degli immobili e attrezzature destinate al commercio, artigianato, turismo e spettacolo ai sensi dei successivi articoli 27 e 28.
Il CIPE in sede di ripartizione dei fondi di cui all'art. 3 individua anche le quote di risorse occorrenti: (Art. 23, c. 6, L.n. 219/1981)
a) per l'erogazione dei contributi in conto interessi previsti nell'art. 29; (Idem, art. 34, c. 1)
b) per la realizzazione da parte della FIME, ai sensi degli articoli 39 e 41, del programma per la progettazione e la realizzazione degli immobili e delle attrezzature necessarie nelle aree di cui ai medesimi articoli; (Art. 1, c. 3,
c) per l'assegnazione annuale ai comuni di un fondo per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei prefabbricati; (Art. 10, c. 6 e art. 12, c. 3,
d) per la realizzazione di infrastrutture in attuazione dei piani di insediamento produttivo e per la concessione dei contributi diretti ad incentivare l'insediamento nei medesimi, ai sensi dell'art. 40; (Art. 8, c. 8,
e) per la concessione dei contributi previsti ai fini dell'insediamento delle iniziative industriali nelle aree individuate ai sensi dell'art. 39.
(Art. 23, c. 8,
Art. 5. Indirizzo e coordinamento.
(Art. 9, c. 1,
(Idem, c. 4; Articoli 4 e 6, L.n. 74/1986). A tutte le esigenze di cui al presente articolo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede mediante lo speciale ufficio costituito e organizzato con propri decreti, i cui oneri relativi alla dotazione di mezzi e di personale fanno carico al fondo di cui al precedente art. 3; nell'ambito del predetto ufficio è utilizzato, per quanto possibile, il personale alle dipendenze dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno.
(Art. 9, c. 5,
TITOLO II
Ricostruzione e riparazione dell'edilizia residenziale e delle opere pubbliche
CAPO I
Interventi regionali
Art. 6. Definizione degli interventi.
(Art. 5, c. 1, L.n. 219/1981). Gli interventi per la ricostruzione delle zone disastrate e delle altre aree colpite dai terremoti indicati nell'art. 1 nei settori dell'edilizia e delle opere pubbliche, compresi il consolidamento ed il trasferimento di abitati interessati da dissesti geologici, sono definiti dalla Regione in conformità ai principi stabiliti dal presente capo e dal successivo titolo IV.
(Idem, c. 2). La Regione, in particolare, definisce le modalità e le procedure per il controllo della conformità ai progetti delle opere di interesse privato realizzate con i benefici di cui al presente testo unico nonché per i casi di eventuale revoca dei benefici medesimi in presenza di gravi difformità.
Art. 7. Attuazione degli interventi.
(Art. 6, c. 1, L.n. 219/1981). I comuni, le comunità montane, le province e gli altri enti pubblici, nel termine del 30 giugno di ciascun anno, definiscono e trasmettono alla regione i propri programmi di intervento per la ricostruzione e la riparazione delle opere.
Idem, c. 2; Norma di coordinamento
La regione, nel termine del 15 settembre di ciascun anno, approva e trasmette al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ai fini dell'art. 4, comma 2, un programma di interventi che comprende i programmi di cui al primo comma e quelli di propria competenza.
(Idem, c. 3). In caso di inosservanza del termine stabilito al primo comma la regione si sostituisce ad ogni effetto.
(Idem, c. 4 Art. 9, c. 1,
(Art. 2, u.c., L.n. 80/1984). Fermi restando i poteri attribuiti in materia di indirizzo e coordinamento al Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 5, comma 1, in caso di accertata inerzia o di inutile decorso dei termini previsti dal presente testo unico, diversi da quelli indicati nei commi precedenti, agli organi degli enti locali e delle regioni si sostituiscono, rispettivamente, la regione e il commissario del Governo nella regione, che adottano i provvedimenti necessari anche mediante nomina di commissari per il compimento degli atti omessi.
Art. 8. Compiti regionali.
1. Le regioni Basilicata, Campania, Puglia e Calabria svolgono in particolare i seguenti compiti:
a) coordinamento dei piani di assetto territoriale ed emanazione degli indirizzi per i piani comunali;
b) assistenza tecnica ai comuni, alle comunità montane ed agli altri enti pubblici nell'attuazione dell'opera di ricostruzione;
c) coordinamento dei programmi costruttivi di cui al successivo art. 22, e, in tale ambito, eventuale realizzazione di opere che i comuni, le comunità montane o altri enti pubblici sovracomunali decidano di affidare alla regione;
d) promozione di appositi accordi fra gli enti locali, nonché di associazioni anche obbligatorie di comuni, ai sensi del
e) formazione dei programmi annuali per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera g) del successivo art. 9;
f) coordinamento dei piani e dei programmi di propria competenza con quelli dei comuni, delle comunità montane o degli altri enti pubblici sovracomunali e di questi con quelli di competenza statale in coerenza con i piani e gli indirizzi di cui alla precedente lettera a).
(Art. 60, c. 7 L.n. 219/1981; Art. 2, c. 1, L.n. 12/1988). Per le finalità di cui alla lettera b) del precedente comma ed alla lettera f) del successivo art. 9 potrà essere previsto l'apporto di personale e di mezzi di comuni, province e regioni sulla base di apposite convenzioni e delle direttive generali emanate dalle regioni Basilicata, Campania, Puglia e Calabria.
(Art. 3, c. 1,
(Art. 60, c. 3, L.n. 219/1981). Le regioni Basilicata e Campania possono istituire appositi uffici geologici regionali, con il compito di svolgere analisi sistematiche finalizzate alla individuazione di norme e di indirizzi per la salvaguardia e la disciplina d'uso del territorio regionale, nonché di coordinare l'attività svolta dagli enti locali sub-regionali in materia.
(Art. 2, c. 17, L.n. 80/1984). Le regioni Basilicata e Campania costituiscono, ove non vi abbiano già provveduto, un apposito ufficio, per i compiti relativi all'opera di ricostruzione e sviluppo. Tale ufficio nella regione Campania è costituito da una struttura centrale di coordinamento e da strutture periferiche operative con sede a Salerno ed Avellino.
Art. 9. Articolazione degli interventi.
L'opera di ricostruzione e riparazione nei settori dell'edilizia e delle opere pubbliche si articola nei limiti delle disposizioni del presente testo unico attraverso:( Art. 8, lettera a), L.n. 219/1981; Art. 1 sexies,
a) l'assegnazione, con le modalità di cui ai successivi articoli da 10 a 14, di contributi per la riparazione o la ricostruzione di unità immobiliari alle persone fisiche o giuridiche che, alla data del sisma, risultavano titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento relativo a fabbricati urbani e rurali destinati ad abitazione ovvero a tutti coloro che ne dimostrino con atto notorio il possesso non violento nè clandestino;
b) (Art. 8, lettera b), L.n. 219/1981; Art. 14, c. 1,
l'assegnazione di contributi in conto interessi per la costruzione di abitazioni di tipo economico e popolare ai soggetti non proprietari di immobili, sia singoli che associati in cooperativa, con priorità ai soggetti rimasti senza tetto in conseguenza del terremoto. L'entità del contributo in conto interessi da applicare sui mutui, da contrarre per gli interventi di cui alla presente lettera è fissata con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base dei criteri assunti per l'edilizia agevolata;
c) (Art. 8, lettera c), L.n. 219/1981)
l'acquisto da parte dei comuni di abitazioni ed edifici destinati ad abitazione; Idem, lettera d)
d) la realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili distrutti o danneggiati per effetto del sisma, nel caso di rinuncia ai contributi di cui alla precedente lettera a) da parte degli aventi diritto o di delega, ai comuni o ad altri enti pubblici, della progettazione, esecuzione e gestione dei lavori;
e) (Idem, lettera e))
l'esecuzione, ai fini della cessione in locazione, di interventi straordinari di edilizia sovvenzionata ed agevolata nonché di interventi per il recupero di abitazioni malsane e degradate;
f) (Idem, lettera f))
il ripristino, la ricostruzione e la costruzione di opere ed impianti di interesse degli enti locali, quali edifici demaniali e patrimoniali, strutture sanitarie e cimiteriali, nonché opere di urbanizzazione primaria e secondaria e, più in generale, infrastrutturali;
g) (Idem, lettera g))
interventi di consolidamento e difesa di abitati ed opere pubbliche da frane, smottamenti e bradisismi;
h) (Idem, lettera h))
la predisposizione da parte dei comuni, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, di piani di ricostruzione e riparazione degli edifici scolastici distrutti o danneggiati, tenuto conto delle esigenze di riequilibrio delle strutture scolastiche nelle zone terremotate.
(Art. 14, c. 1 bis,
(Art. 1 bis,
Art. 10. Contributi e finanziamenti per la ricostruzione.
(Art. 9, c. 1, L.n. 219/1981; Art. 5, c. 2,
a) limitatamente ad una sola unità immobiliare, un contributo in conto capitale pari all'intera spesa necessaria per la ricostruzione, da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo;
b) per le unità immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre quella di cui alla precedente lettera a), un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione delle stesse unità immobiliari da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo e, sul 45 per cento della residua spesa, così determinata, un contributo pluriennale costante dell'8 per cento annuo per la durata del mutuo a tal fine contratto fino ad un massimo di venti anni. Il contributo in conto capitale è elevato al 50 per cento qualora le unità immobiliari siano assoggettate nei piani di recupero ad interventi di restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 31, comma 1, lettera c), della
(Art. 9, c. 2, 3 e 5, L.n. 219/1981; Art. 2, c. 1,
a) per il caso di cui al precedente comma, lettera a), la superficie utile abitabile dell'unità immobiliare distrutta o da demolire è calcolata fino ad un massimo di 110 metri quadrati utili abitabili ovvero, qualora la superficie distrutta o da demolire risulti inadeguata alle esigenze abitative del proprietario e del suo nucleo familiare - che occupava stabilmente o abitualmente l'unità immobiliare alla data del sisma - è calcolata la superficie utile abitabile occorrente per la costruzione di un alloggio adeguato a dette esigenze abitative; la superficie utile abitabile occorrente per adeguare l'alloggio al nucleo familiare è stabilita in 18 metri quadrati utili abitabili per ogni componente del medesimo nucleo, con un minimo di 45 metri quadrati utili abitabili per alloggio; ove l'immobile distrutto abbia avuto una superficie superiore a 110 metri quadrati, al proprietario è assegnato per la ricostruzione di tutta o di una parte della primitiva superficie, nel limite massimo di 200 metri quadrati, un ulteriore contributo pluriennale costante dell'8 per cento annuo per la durata del mutuo a tal fine contratto, per un massimo di 20 anni, nel rispetto di quanto stabilito nella presente lettera e nel limite massimo del 50 per cento della spesa necessaria;
b) per il caso di cui al precedente comma, lettera b), la superficie utile abitabile dell'unità immobiliare distrutta o da demolire è calcolata fino ad un massimo di 95 metri quadrati utili abitabili.
(Art. 2, c. 6,
(Art. 1 ter,
(Art. 3 quater,
(Art. 5, c. 1,
(Art. 5, c. 6 bis,
(Art. 6, c. 2, L.n. 80/1984; Art. 5,
(Art. 9, c. 7, L.n. 219/1981; (Norma di coordinamento). Il comune subentra nei diritti degli aventi titolo ai contributi di cui alla lettera a) del precedente primo comma, ove gli interessati vi abbiano rinunciato, delegando al comune la progettazione, esecuzione e gestione dei lavori. A tal fine non si applica il termine di cui all'art. 18, comma 5. La disposizione del presente comma si applica altresì ove sia stato delegato altro ente pubblico.
(Art. 5, c. 4,
Le ipoteche iscritte sugli immobili distrutti o da demolire sono trasferite di diritto sugli immobili costruiti o acquistati in altro sito ai sensi del presente testo unico.
Art. 11. Contributi e finanziamenti per la riparazione.
(Art. 2, c. 9 bis, D.L. n. 19/84, conv. con mod. L.n. 80/84). Le disposizioni contenute nel precedente articolo con le limitazioni previste nei successivi commi si applicano anche alle unità immobiliari destinate ad uso di abitazione da riparare a seguito degli eventi sismici indicati nell'art. 1.
(Art. 2, c. 2,
a) al 60 per cento del contributo massimo previsto per la ricostruzione;
b) all'80 per cento dello stesso contributo per gli interventi di riparazione che necessitano di opere di adeguamento antisismico in zone classificate con indice di sismicità da S=9 a S=12;
c) all'intero contributo medesimo maggiorato del 70 per cento per l'esecuzione di interventi di restauro e di risanamento conservativo individuati negli strumenti urbanistici, nonché di interventi su immobili di proprietà privata non utilizzati per fini pubblici e riconosciuti di interesse storico e artistico ai sensi della
(Art. 2, c. 8,
(Art. 4, c. 1,
(Idem, c. 2). Nella ipotesi prevista dal precedente comma, non compete il contributo pluriennale costante di cui all'art. 10, comma 1, lettera b).
(Art. 1 quater,
(Art. 10, c. 6, L.n. 219/1981). Il Ministro dei lavori pubblici definisce con proprio decreto la normativa tecnica per le riparazioni e il rafforzamento degli edifici danneggiati dal sisma. Sulla base della stessa normativa il Ministro dei lavori pubblici definisce il limite di convenienza per gli interventi di riparazione e conseguentemente potranno essere riconosciute agli aventi diritto anche le spettanze necessarie alla demolizione del vecchio edificio nei limiti del costo d'intervento, come stabilito ai sensi dell'art. 10, comma 2.
(Art. 3 quaterdecies, D.L. n. 696/82, conv. con mod. L.n. 883/82 ). Il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle esperienze acquisite, ha facoltà di apportare integrazioni alle normative tecniche di esecuzione per le riparazioni ed il consolidamento degli edifici anche in relazione alla prevenzione antisismica.
(Art. 5, c. 3,
Art. 12. Maggiorazione dei contributi.
(Art. 2, c. 3,
(Idem, c. 4). Il predetto contributo è altresì maggiorato delle somme necessarie alla realizzazione di una superficie non superiore a 18 metri quadrati per autorimessa o posto macchina coperto. Idem, c. 5
La spesa ammissibile a contributo per la realizzazione delle superfici non residenziali di cui ai precedenti commi non può essere superiore, per ogni metro quadrato, al 60 per cento del costo d'intervento come definito nel precedente art. 10, comma 2.
(Art. 6,
a) del 15 per cento per gli interventi su unità immobiliari da ricostruire o da riparare nelle aree classificate con indice di sismicità da S=9 a S=12 per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione di strutture edilizie sismoresistenti;
b) del 15 per cento per gli interventi edilizi inclusi in piani di recupero di cui alla
c) del 10 per cento per le unità aventi superfici residenziali fino a metri quadrati 46;
d) del 5 per cento per le unità aventi superfici residenziali da metri quadrati 46,01 a metri quadrati 70;
e) del 10 per cento nel caso che gli interventi prevedano l'installazione di impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda alimentati da fonti energetiche non tradizionali, ai sensi dell'art. 56, primo comma, della
f) del 10 per cento per gli interventi su unità immobiliari da ricostruire o riparare nelle zone delimitate dagli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 2, lettera a), del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;
g) del 10 per cento del contributo base nel caso di demolizione, anche parziale.
Art. 13. Interventi su immobili d'interesse storico-artistico o appartenenti a comunità religiose.
(Art. 3, c. 1,
(Idem, c. 2). Per gli immobili di proprietà privata, riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi della
(Idem, c. 3). I comuni possono acquisire con il consenso dei proprietari e mediante le disponibilità finanziarie previste dall'art. 3, gli immobili vincolati ai sensi della
(Art. 65, c. 1, L.n. 219/1981; Art. 3 bis,
(Art. 5, c. 3,
(Art. 65, c. 1, L.n. 219/1981; Art. 13, c. 1, L.n. 80/1984). Il contributo per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non vincolati ai sensi della
(Idem, c. 2). . Agli immobili di cui al precedente comma si applica il limite di convenienza economica a riparare fissato con decreto del Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 11, comma 7.
(Art. 13, u.c., L.n. 80/1984). La concessione dei contributi di cui ai precedenti commi 4 e 5 è disposta sulla base di istanze presentate dagli aventi diritto entro il 30 giugno 1984, al provveditore alle opere pubbliche competente per territorio che, sentiti i soggetti interessati o quelli previsti dall'art. 8 della
(Art. 3, c. 9,
(Idem, c. 5). Ferme restando le competenze di cui al
(Idem, c. 6). All'esecuzione degli interventi di cui al precedente comma 10, quando trattasi di ricostruzione parziale, provvedono le sezioni operative delle soprintendenze del Ministero dei beni culturali limitatamente agli immobili di proprietà privata destinati ad uso pubblico, vincolati ai sensi della
(Idem, c. 7). Per l'esecuzione di interventi relativi agli immobili considerati nel comma 6 diversi da quelli del precedente comma, ivi compresi la casa canonica e i locali per il ministero pastorale, anche se non contigui agli edifici di culto, provvede il provveditorato alle opere pubbliche direttamente o a mezzo di concessioni ai soggetti previsti nell'art. 8 della
(Idem, c. 8). L'individuazione dei concessionari è contenuta nel programma indicato nel precedente comma 8.
(Idem, c. 10). Resta ferma in ogni caso la competenza dei comuni perla realizzazione di nuove opere di urbanizzazione secondaria previste nell'art. 44 della
Art. 14. Assegnazione dei contributi a soggetti diversi dal proprietario.
(Art. 5, c. 2,
(Idem, c. 2 bis). Alla fattispecie di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni del titolo I, capo III, della
(Idem, c. 3). I contratti in corso alla data del 21 gennaio 1988 sono prorogati di sedici anni ivi compresa la proroga di cui alla
(Idem, c. 4). Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano ove il proprietario, entro la data del 20 gennaio 1988 abbia comunicato al sindaco e ai detentori delle unità immobiliari di voler ripristinare le stesse, accollandosi i relativi oneri anche se eccedenti i contributi. Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine relativo all'inizio dei lavori o di quello assegnato per l'esecuzione degli stessi ai sensi dell'art. 21, comma 1, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo hanno titolo a subentrare in conformità a quanto ivi previsto.
(Art. 7, c. 1,
a) al discendente in linea retta del proprietario dell'unità danneggiata dal terremoto il quale dimostri, con atto notorio o con dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 4 della
b) all'erede del proprietario dell'unità immobiliare deceduto in dipendenza del sisma, anche se successivamente alla data dello stesso, il quale dimostri, con dichiarazione medica giurata, l'indicata dipendenza causale, nonché l'acquisto, in qualità di erede, della proprietà dell'unità immobiliare. Fuori da tale ipotesi, l'erede del proprietario di unità immobiliare, deceduto successivamente alla data del sisma per altra causa, ha titolo al contributo previsto dal presente testo unico a favore del dante causa, ma nei limiti dell'ammontare a quest'ultimo spettante.
(Idem, c. 2). Nei casi sopraindicati, il contributo è assegnato sempre che non sia stato già erogato rispettivamente all'ascendente o al dante causa.
(Idem, c. 3). Per una stessa unità immobiliare il contributo assegnato a norma del precedente comma 5 al discendente, non può essere altresì riconosciuto al proprietario.
(Art. 12, c. 1, L.n. 219/1981). Qualora l'immobile appartenga in comproprietà a più titolari, i contributi per la ricostruzione e la riparazione vengono assegnati al titolare il cui nucleo familiare, alla data del sisma, occupava l'abitazione, salvo il diritto dagli altri proprietari sul bene.
(Idem, c. 2; Art. 1 sexies,
(Art. 7, c. 3,
Art. 15. Condominio di edifici.
(Art. 12, c. 7, L.n. 219/1981; Art. 10, L.n. 80/1984). Per gli immobili distrutti o da demolire o da riparare in conseguenza degli eventi sismici i proprietari delle unità immobiliari procedono alla costituzione convenzionale del condominio al fine di adottare le delibere necessarie per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione o riparazione. Si applica per la determinazione della maggioranza la disposizione del successivo comma 3.
(Art. 19,
(Art. 12, c. 3, L.n. 219/1981). Le deliberazioni condominiali relative all'opera di ricostruzione o riparazione sono valide se approvate con la maggiorazione di cui al secondo comma dell'art. 1136 del codice civile.
(Art. 10, c. 1, L.n. 80/1984; Art. 12, c. 4, L.n. 219/1981). Nell'ipotesi in cui non sia raggiunta la maggioranza prevista dal precedente comma, ovvero nell'ipotesi in cui non esistano le tabelle millesimali, le deliberazioni condominiali relative agli edifici da ricostruire o da riparare sono assunte in conformità dell'art. 30, primo comma, della
(Idem, c. 5). Ove gli immobili non risultino interamente accatastati, le delibere condominiali sono valide se approvate da proprietari che rappresentino la maggioranza semplice delle superfici nette complessive.
(Idem, c. 6). La disposizione del comma precedente si applica anche nelle ipotesi di unità minime di intervento che, secondo i piani di recupero, siano costituite da più immobili.
Art. 16. Alienazione degli immobili.
(Art. 20 bis,
Art. 17. Particolare disciplina in materia di locazione.
(Art. 4 ter, c. 1, D.L. n. 776/80, conv. con mod. L.n. 874/80; Art. 5 quater,
(Art. 13, c. 3, L.n. 219/1981). Il conduttore dell'alloggio ceduto in locazione prima del terremoto ha diritto alla prelazione nel caso di vendita delle unità immobiliari ricostruite o riparate e può esercitare tale diritto entro cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori.
(Idem, c. 4). Gli aumenti dei canoni di affitto in atto alla data del sisma e derivanti dalla applicazione della
(Art. 1, c. 2,
(Art. 13 quater, c. 5,
Art. 18. Termini e documentazione per l'assegnazione dei contributi per la ricostruzione e per la riparazione.
(Art. 2, c. 1,
(Art. 2, c. 2,
a) la dichiarazione di casualità del danno dal terremoto ovvero da interventi per il riassetto del territorio connessi al sisma;
b) la planimetria dello stato di fatto preesistente al terremoto;
c) la valutazione provvisoria del contributo relativo con allegato atto notorio, o dichiarazione sostitutiva dello stesso, o titolo di proprietà o preliminare di divisione e, nel caso di adeguamento abitativo, stato di famiglia aggiornato.
(Art. 8, c. 1, D.L. n. 19/84, conv. con mod. L.n. 80/84). I titolari del diritto al contributo non decadono dallo stesso ove, con apposita domanda diretta al comune entro il 31 marzo 1964, abbiano dimostrato di non poter riparare o ricostruire gli alloggi danneggiati, per l'impossibilità obiettiva di adeguamento delle unità stesse alle esigenze del nucleo familiare o alle condizioni di igiene.
(Art. 3, u.c.,
(Art. 3, c. 1,
— elaborati grafici rappresentativi dello stato di fatto;
— progetto esecutivo dei lavori di ricostruzione o di riparazione o di costruzione;
— computo metrico estimativo redatto sulla base dei prezzi unitari desunti dalle tariffe ufficiali aggiornate al 1° gennaio di ogni anno riguardanti l'esecuzione di opere pubbliche;
— calcolo relativo al limite di convenienza economica a riparare;
— eventuale rideterminazione del relativo contributo;
— relazione sulla stabilità delle aree anche ai fini del rischio sismico e dei calcoli statici, per gli interventi di ricostruzione; per gli interventi di riparazione, i predetti elaborati possono essere presentati successivamente alla documentazione di cui sopra, ma comunque prima dell'inizio dei lavori.
(Art. 3, c. 1,
(Idem). Gli atti indicati ai commi precedenti sono redatti da tecnici professionisti, secondo i limiti delle rispettive competenze, e dagli stessi giurati in ordine alla dipendenza degli interventi dal terremoto e alla indispensabilità degli interventi proposti, ai fini della totale e definitiva refusione dei danni subiti, nonché in ordine alla congruità dei prezzi di perizia.
(Art. 19,
(Art. 5, c. 5,
(Art. 14, L.n. 48/1989). Decorsi inutilmente i termini indicati nel precedente comma 5, nonché negli articoli 10, comma 7, e 99, gli interessati decadono dal diritto al contributo.
Art. 19. Disciplina delle commissioni comunali e del procedimento di assegnazione del contributo.
(Art. 2, c. 1 e 3, D.L. n. 333/81, conv. con mod. L.n. 456/81; Art. 16,
(Idem, c. 4). Le predette commissioni sostituiscono a tutti gli effetti di cui al presente testo unico la commissione edilizia.
(Art. 3, c. 2,
(Idem, c. 3). Nei trenta giorni successivi il sindaco, anche in assenza del parere della commissione, emette il provvedimento in ordine agli aspetti urbanistici, motivando l'eventuale dissenso dal parere della commissione comunale, ove espresso.
(Idem, c. 4). Per gli interventi di ricostruzione, con il provvedimento di cui al comma precedente, ed in presenza delle disponibilità finanziarie, il sindaco assegna il relativo contributo come determinato nei limiti degli articoli 10 e 12, con riserva di liquidare, a consuntivo, l'ammontare del contributo nei limiti di quello assegnato.
(Idem, c. 4 bis). Per gli interventi di riparazione, con il provvedimento di cui al comma 4 ed in presenza delle disponibilità finanziarie, il sindaco assegna il relativo contributo, che è pari all'importo riportato nel computo metrico e stima, aggiornato alla data di assegnazione del contributo stesso, nei limiti fissati dagli articoli 11 e 12 con riserva di liquidare a consuntivo, l'ammontare del contributo, nei limiti di quello assegnato.
(Idem, c. 5). In mancanza di disponibilità finanziarie, il sindaco indica il contributo, riservandosi, ad avvenuta integrazione dei fondi, la formale determinazione e assegnazione aggiornata del contributo stesso in attuazione degli articoli 10, 11 e 12.
(Art. 1, c. 1,
(Art. 4, c. 5,
(Art. 2, c. 7, D.L. n. 333/81, conv. con mod. L.n. 456/81). I provvedimenti di assegnazione del contributo di cui ai precedenti commi sono formati in duplice esemplare di cui uno viene conservato dal segretario comunale, rubricato in ordine alfabetico dopo l'affissione al pubblico per dieci giorni.
(Idem, c. 8). Controlli periodici, in particolare per quanto concerne l'osservanza delle norme di edilizia in zona sismica, vengono effettuati per sorteggio dagli uffici tecnici della regione. Tali controlli sostituiscono a tutti gli effetti la vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche di cui all'art. 29 della
Art. 20. Apertura di credito e mutui.
(Art. 23, c. 5,
(Idem, c. 6). I rapporti con le aziende di credito sono disciplinati con convenzione approvata dal Ministro del tesoro.
(Art. 1, c. 2.
(Art. 16, c. 2, L.n. 41/1986; Art. 6, c. 1, L.n. 910/1986; Art. 17, c. 1, L.n. 67/1988; Art. 1, c. 4,
(Art. 1, c. 4,
(Art. 15, c. 4, L.n. 219/1981). I mutui per la realizzazione di interventi di ricostruzione e di riparazione sono concessi, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, dalle aziende e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio, con assoluta priorità rispetto a quelli ordinari, secondo le direttive da emanarsi, dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
(Idem, c. 5). Ogni tre mesi le aziende e le sezioni di credito fondiario sono tenute a comunicare al Ministero del tesoro l'entità dei mutui deliberati e di quelli in corso di istruttoria.
(Idem, c. 6 (Norma di coordinamento). I contributi pluriennali costanti di cui ai precedenti articoli 10, 11 e 13, comma 1, sono erogati direttamente ai beneficiari sulla base dei contratti di mutuo.
Art. 21. Erogazione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione.
1. (Art. 4, c. 3, D.L. n. 474/87, conv. con mod.
2. (Art. 15, c. 1,
a) in ragione del 15 per cento all'inizio dei lavori accertato dal sindaco;
b) in ragione dell'80 per cento dell'importo assegnato, in base a stati di avanzamento corredati da copia autentica delle prescritte fatture;
c) in ragione del residuo 5 per cento dell'importo assegnato dopo l'ultimazione dei lavori ed entro 90 giorni dalla presentazione di una relazione giurata di accertamento della regolare esecuzione degli stessi da parte del direttore dei lavori nonché dello stato finale corredato da copia delle prescritte fatture; nelle stesse misure e sulla base dei medesimi presupposti sono concesse le anticipazioni da parte delle aziende di credito, ai sensi dell'art. 19, comma 8. Il 5 per cento di cui alla presente lettera è riservato per intero al saldo delle residue spettanze per spese tecniche di progettazione e di direzione dei lavori [4].
3. (Art. 3, c. 4 ter, D.L. n. 19/84, conv. con mod. L. n. 80/84; Art. 4, c. 1, D.L. n. 474/87, conv. con mod.
4. (Art. 18, c. 2, D.L. n. 57/82, conv. con mod.
Art. 22. Esecuzione degli interventi.
(Art. 16, c. 1, L.n. 219/1981). Gli interventi di cui al precedente art. 9, lettere d), e), f) e g), possono essere realizzati in modo unitario, con programmi costruttivi organici, a carattere settoriale od intersettoriale, ed essere dimensionati anche su base sovracomunale.
(Idem, c. 2). L'esecuzione degli interventi, comprese la progettazione e l'esecuzione di complessi organici di opere e di lavori, nonché l'acquisizione dei suoli necessari per l'esecuzione, anche mediante esproprio per pubblica utilità, può essere affidata in concessione a società, imprese di costruzione anche cooperative, e loro consorzi, anche di altri Paesi della Comunità economica europea od in compartecipazione con essi, idonee sotto il profilo tecnico ed imprenditoriale, secondo le modalità di cui ai commi seguenti, con preferenza, a parità di condizioni, per i consorzi e le associazioni, anche temporanee, costituiti, con una partecipazione non inferiore al 40 per cento, da imprese ubicate nel Mezzogiorno.
(Idem, c. 3). Il soggetto concessionario è scelto sulla base di gare esplorative volte ad individuare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa determinata in base ad una pluralità di elementi prefissati dall'amministrazione concedente, secondo schemi-tipo approvati dal CIPE, su proposta dei Ministri competenti.
(Idem, c. 4; Art. 1, c. 9, D.L. n. 173/88, conv. con mod. L.n. 291/88). L'esecuzione delle opere affidate in concessione è disciplinata da apposite convenzioni, che prevedono tra l'altro:
a) le modalità ed i tempi per l'esecuzione dei lavori, per le verificazioni e per la collaudazione definitiva;
b) i criteri per la definizione del compenso;
c) la concessione di anticipazioni, pari al 15 per cento del compenso, all'atto dell'approvazione della convenzione e previa dichiarazione del direttore dei lavori relativi all'avvenuto concreto inizio dei lavori medesimi; non si applica la revisione ad importi corrispondenti alle somme anticipate;
d) le modalità e i tempi per i pagamenti residuali del compenso;
e) le penalità per i ritardi e le incentivazioni per l'anticipata esecuzione;
f) l'eventuale estensione dell'affidamento alla gestione e all'esercizio delle opere da realizzare;
g) le ipotesi di risoluzione della convenzione;
h) i casi in cui, su intesa delle parti, possono essere apportate variazioni ai progetti ed alla convenzione;
i) l'inserimento di una clausola compromissoria;
l) le condizioni di affidamento e di commesse per imprese che realizzino nuovi impianti per la produzione di componenti prefabbricati nelle regioni Basilicata e Campania
(Art. 23, c. 6,
CAPO II
Interventi statali
Art. 23. Ricostruzione e riparazione di opere pubbliche e di proprietà di enti pubblici.
(Art. 23, c. 7,
(Idem c. 2, ). Per l'esecuzione dei lavori di competenza dell'ANAS, relativi al ripristino e allo sviluppo della rete delle strade statali nelle zone terremotate, i capi compartimento della viabilità sono autorizzati, in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 70 del regolamento approvato con
(Art. 2 bis,
(Art. 6, c. 1,
(Idem, art. 25 ter ). Negli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici rientrano, oltre quelli riguardanti l'edilizia demaniale e di culto, quelli relativi ai fabbricati di proprietà della regione, delle province, dei comuni, di enti pubblici e privati, che erano destinati all'accasermamento delle forze dell'ordine o a sede di uffici statali all'atto del sisma e per i quali, su attestazione dei prefetti, si renda ancora necessaria la precedente pubblica utilizzazione.
(Art. 17, c. 5, L.n. 219/1981; Art. 2 bis, c. 2, D.L. n. 333/81, conv. con mod. L.n. 456/81; Art. 21, c. 2,
(Art. 3, c. 1,
(Art. 17, c. 5, L.n. 219/1981). Il Ministro per i beni culturali può, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, affidare, per le opere di sua competenza, incarichi a singoli studiosi, istituti universitari o di alta cultura, mediante apposite convenzioni.
(Art. 1, c. 8,
TITOLO III
Attività produttive
Capo I
Agricoltura
Art. 24. Interventi nel settore agricolo.
(Art. 18, L.n. 219/1981). Le Regioni provvedono, a mezzo di delega agli enti locali ed alle comunità montane con procedure semplificate da definire con propria legge, agli interventi nel settore agricolo di cui alla
(Idem, c. 2). Nell'ambito degli interventi di cui al precedente comma le Regioni possono prevedere, per il ripristino delle strutture aziendali e degli impianti collettivi di raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, la concessione di contributi nella misura massima pari all'intera spesa riconosciuta.
Art. 25. Piccola proprietà contadina.
(Art. 19, L.n. 219/1981). A favore di titolari di aziende agricole, costituite con finanziamenti della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, anche per il tramite degli enti regionali di sviluppo agricolo ai sensi degli articoli 12 e 13 della
(Idem, c. 2 ). La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è autorizzata a compiere operazioni di acquisto e di rivendita, con tasso di interesse ridotto al 2 per cento, in favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, compartecipanti e braccianti, singoli od associati in cooperative agricole regolarmente costituite, che risultavano residenti nelle zone terremotate ed ivi esercitavano la loro attività lavorativa al momento del sisma, i quali intendano ampliare ovvero costituire imprese coltivatrici nelle zone colpite dal terremoto o in zone contermini.
(Idem, c. 3 ). Per gli stessi acquirenti le spese inerenti al ripristino o alla realizzazione delle indispensabili opere di miglioramento fondiario a servizio dei terreni acquistati potranno essere dalla Cassa stessa conglobate nel debito contratto per l'acquisizione dei terreni.
(Idem, c. 4 ). Nel caso in cui gli assegnatari intendano avvalersi per l'esecuzione delle stesse opere di mutui a tasso agevolato, la Cassa è autorizzata a prestare fidejussioni agli istituti di credito concedenti il mutuo fino alla concorrenza del relativo importo di spesa ritenuta ammissibile dagli organi tecnici regionali.
Art. 26. Garanzia per le operazioni di credito agrario.
(Art. 20, L.n. 219/1981). Tutte le operazioni di credito agrario previste dalle leggi nazionali e regionali sulla ricostruzione, effettuate a favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, coloni o compartecipanti, lavoratori della terra, singoli o associati, cooperative agricole, enti cooperativi a loro consorzi, associazioni dei produttori, sono assistite dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36, escluso l'ultimo comma, della
Capo II
Industria, commercio, artigianato, turismo, spettacolo e cooperazione
Art. 27. Ricostruzione e riparazione degli stabilimenti industriali.
(Art. 21, c. 1, L.n. 219/1981 Art. 23, c. 9,
(Art. 21, c. 2, L.n. 219/1981 Art. 2 ter, c. 1,
(Art. 8, c. 7 bis,
(Art. 4, c. 1,
(Idem, c. 2 ). E' consentita per le iniziative di cui al presente articolo, e nei limiti del contributo previsto, la riconversione industriale degli stabilimenti distrutti o danneggiati.
(Art. 8, c. 9, L.n. 730/1986; Art. 10, c. 1,
(Art. 8, c. 1, L.n. 730/1986; Art. 5, c. 4,
(Idem, c. 2 ). La convenzione di cui al precedente comma è deliberata dal consiglio comunale sulla base di apposita convenzione tipo.
(Idem, c. 3 Art. 13, c. 2 L.n. 48/1989). Agli interventi previsti nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui al terzultimo comma dell'art. 19 della
Art. 28. Ricostruzione e riparazione di immobili e attrezzature del commercio, artigianato, turismo e spettacolo.
(Art. 22, c. 1, L.n. 219/1981). A favore delle imprese dei settori dell'artigianato, del turismo, del commercio all'ingrosso e al minuto, della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, delle attività ausiliarie del commercio e delle forme associate tra operatori commerciali e turistici, nonché dell'esercizio cinematografico e teatrale ubicate nei comuni indicati nei decreti di cui all'art. 1 è concesso un contributo pari al 75 per cento delle spese per la ricostruzione e la riparazione dei locali e delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi e dei complessi ricettivi e di ristorazione danneggiati dal terremoto.
(Idem, c. 2; Art. 23, c. 10,
(Art. 22, c. 3, 4 e 5, L.n. 219/1981; Art. 2 ter,
(Art. 12, c. 5,
(Art. 22, c. 5, L.n. 219/1981; Art. 2 ter,
a) del 50 per cento all'inizio dei lavori certificato dal sindaco;
b) del restante 50 per cento del contributo dopo l'ultimazione dei lavori, previo collaudo degli stessi, da parte di un tecnico nominato dal presidente della commissione di cui al comma 3; il relativo compenso è carico del fondo di cui all'art. 3.
[6] (Art. 12, c. 1,
(Idem, c. 2) . Nell'ipotesi di cui al comma precedente è altresì concesso dal sindaco, su parere della commissione prevista nel comma 3, il contributo per le riparazioni delle attrezzature e il rinnovo degli arredi. La commissione stessa emana il proprio parere entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.
(Idem, c. 4). Le perizie presentate entro il 31 dicembre 1986 e non approvate dalle regioni alla data del 22 novembre 1987 sono trasferite ai rispettivi comuni che provvederanno ai sensi dei commi 6 e 7.
(Art. 33, c. 3, L.n. 219/1981). Ai titolari di aziende di commercio al minuto e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, che hanno subìto la distruzione o il danneggiamento dell'esercizio o che, comunque, siano stati gravemente danneggiati nella loro attività lavorativa per effetto degli eventi sismici, l'autorizzazione al trasferimento dei propri esercizi nelle aree individuate ai sensi del successivo art. 41 si intende rilasciata dietro comunicazione all'autorità comunale competente.
Art. 29. Contributi per l'ammortamento dei mutui - Altre provvidenze.
(Art. 23, c. 1, L.n. 219/1981 ). Alle imprese beneficiarie della agevolazione di cui ai precedenti articoli 27 e 28 è concesso alle relative scadenze un contributo, limitatamente alla parte concernente le opere distrutte o danneggiate, pari al 50 per cento delle rate di mutui contratti fino alla data del 18 febbraio 1981 con istituti di credito a medio e lungo termine scadenti tra la data del sisma e la data della erogazione della prima quota di contributo di cui al primo comma degli articoli 27 e 28.
(Idem, c. 2 ). Il contributo di cui al precedente comma è versato direttamente all'istituto di credito presso il quale sono in corso di ammortamento i mutui indicati nello stesso comma.
(Idem, c. 3 ). La domanda per l'ammissione al contributo di cui al presente articolo deve essere presentata contestualmente alla domanda per accedere all'agevolazione di cui ai precedenti articoli 27 e 28.
(idem, c. 4 ). Le aziende e gli istituti di credito di cui all'art. 19 della
(Idem, c. 5 ). Il Mediocredito centrale, a fronte dei finanziamenti di cui al comma precedente, è autorizzato a destinare anche le disponibilità riservate ad incentivi industriali ai sensi dell'art. 28, quarto comma, del
(Idem, c. 6 ). Il CIPE assegna, ai sensi del precedente art. 4, le disponibilità da destinare a tali interventi.
(Art. 8, c. 10, L.n. 730/1986 ). Il Ministero del tesoro, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, determina i criteri per l'attuazione del presente articolo.
Art. 30. Provvidenze per la cooperazione.
(art. 1 bis
(Idem, c. 1; Art. 24, c. 1 e 2 L.n. 219/1981 ). Le agevolazioni concedibili a carico delle disponibilità del predetto fondo per la promozione e lo sviluppo di società cooperative e loro consorzi, aventi sede nei territori colpiti dal terremoto ubicati nelle predette regioni, possono essere costituite da contributi in conto interessi o in conto capitale ovvero da mutui o prestiti agevolati e sono dirette all'attuazione e al completamento di programmi di attività specie nei settori della produzione, della distribuzione, del turismo e dei servizi.
(Art. 24, c. 4, L.n. 219/1981; Art. 12, c. 1, L.n. 80/1984 ). Sono destinatari delle agevolazioni previste nel presente articolo le cooperative e loro consorzi legalmente costituiti con esclusione delle cooperative che esercitano il credito o l'assicurazione e di quelle che si propongono la costruzione e l'assegnazione di alloggi ai propri soci.
(Art. 24, c. 5, L.n. 219/1981; Art. 12, c. 1, L.n. 80/1984 ). Le cooperative e i consorzi di cui al comma precedente devono essere retti dai principi generali della mutualità secondo le disposizioni contenute nelle leggi dello Stato, devono avere titolo alla concessione delle specifiche agevolazioni tributarie previste in favore della cooperazione ed essere, altresì, iscritti nei registri delle competenti prefetture, nonché nello schedario generale della cooperazione in apposita sezione.
(Art. 24, c. 6, L.n. 219/1981; Art. 12, c. 1, L.n. 80/1984 ). La determinazione dell'entità dei contributi e del tasso di interesse, nonché le modalità di gestione del fondo sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per le cooperative previste dal
Art. 31. Impiego di lavoratori in cassa integrazione.
(Art. 25, c. 1, L.n. 219/1981). I lavoratori qualificati o specializzati, originari delle aree terremotate, che godono del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria presso imprese del centro-nord, possono essere avviati a posti di lavoro in relazione a richieste di manodopera presentate alle sezioni circoscrizionali della Campania e della Basilicata che non sia possibile soddisfare per carenza di manodopera locale.
(Idem, c. 2 ). I lavoratori di cui al primo comma debbono manifestare la propria disponibilità alle sezioni circoscrizionali, nel cui ambito territoriale intendono essere collocati.
(Idem, c. 3). Nei confronti dei lavoratori occupati, ai sensi dei commi precedenti, presso datori di lavoro che operano nelle regioni suindicate, è sospeso il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, permanendo la continuità del rapporto di lavoro con l'impresa industriale di provenienza. Ai suddetti lavoratori saranno corrisposti il trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro, da parte dei datori di lavoro che li impiegano, il rimborso delle spese di trasferimento, da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, una maggiorazione del salario pari al venti per cento.
(Idem, c. 4). Il rimborso e la maggiorazione sono a carico del fondo per la mobilità, di cui all'art. 28 della
(Idem, c. 5). I lavoratori, di cui al presente articolo, al termine del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria, possono rientrare nell'impresa industriale d'origine o in quella alla stessa subentrata.
Art. 32. Prestazione di garanzie.
(Art. 25 sexies,
TITOLO IV
Norme particolari per le zone disastrate e quelle gravemente danneggiate
Art. 33. Direttive generali.
(Art. 27, c. 1 L.n. 219/1981). La ricostruzione avviene, di massima, nell'ambito degli insediamenti esistenti e, qualora vi ostino ragioni di carattere geologico, tecnico e sociale, nel territorio comunale, e può essere realizzata anche con ampliamenti, completamenti ed adattamenti, tecnici e funzionali, ovvero con le nuove opere ritenute necessarie per il riassetto del territorio e per il suo sviluppo economico e sociale.
(Idem, c. 2). La ricostruzione salvaguarda le preesistenti caratteristiche etnico-sociali e culturali.
(Idem, c. 3). Nel definire le modalità di ricostruzione potranno essere previste misure destinate a ridurre i consumi energetici, in particolare favorendo l'utilizzazione della energia solare.
(Art. 24 bis,
Art. 34. Ricostruzione dei comuni disastrati e dei comuni gravemente danneggiati.
(Art. 28, c. 1, L.n. 219/1981; Art. 3, c. 8,
(Idem, c. 9). I comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati, già dotati alla data del sisma del piano regolatore generale, sono tenuti ad adeguarlo alle esigenze emergenti dagli eventi sismici
(Art. 28, c. 2, L.n. 219/1981). I comuni indicati nei precedenti commi sono obbligati altresì ad adottare o confermare tra i seguenti piani esecutivi necessari:
a) il piano di zona redatto ai sensi della
b) il piano degli insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della
c) i piani di recupero di cui al titolo IV della
(Art. 6, c. 1, L.n. 80/1984). Nei comuni dichiarati disastrati il recupero del patrimonio edilizio danneggiato dal sisma può essere realizzato ai sensi della
(Art. 28, c. 15, L.n. 219/1981). Nelle more della adozione o della conferma dei piani esecutivi di cui al terzo comma del presente articolo, il comune può autorizzare la riparazione o la ricostruzione di edifici rurali o isolati o di case sparse che risultino danneggiati e che non siano da trasferire.
(Idem, c. 17; (Norma di coordinamento). I piani di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto di criteri di sicurezza geologica e sismica.
(art. 29, c. 4 L.n. 219/1981). Con riferimento ai casi in cui, in coerenza con quanto prescritto dal precedente art. 33 risulti opportuno mantenere e ricostituire il tessuto edilizio preesistente al sisma, le prescrizioni grafiche e normative dei piani di recupero e, più in generale, dei piani esecutivi di cui al precedente comma 3 regolano, inoltre, anche nei comuni dichiarati sismici, i rapporti di altezza e di distanza fra gli edifici.
(art. 3, c. 10,
(art. 28, c. 3, L.n. 219/1981). I piani esecutivi d cui al precedente terzo comma sono inquadrati in una relazione generale che illustra i riferimenti allo strumento urbanistico vigente o adottato e che contiene: lo studio geognostico delle aree destinate all'edificazione, nonché i dati necessari per il dimensionamento delle aree suddette, con particolare riferimento al numero e alla consistenza delle famiglie da alloggiare, alla dimensione degli impianti produttivi da ricostruire, al numero degli alloggi demoliti o da demolire, riparabili, integri.
(Idem, c. 4 ). Nel caso in cui il comune sia sprovvisto di strumento urbanistico generale, la relazione di cui al comma precedente contiene anche i criteri generali di impostazione del piano regolatore generale.
(Idem, c. 5). I piani esecutivi di cui al presente articolo sono adottati dal comune, anche in variante degli strumenti urbanistici vigenti o adottati, con deliberazione che diviene esecutiva, ai sensi dell'art. 3 della
(Idem, c. 6). I piani sono pubblicati mediante deposito presso gli uffici comunali per 10 giorni, entro i quali possono essere presentate opposizioni. Dell'eseguito deposito è data notizia al pubblico ed agli interessati mediante affissione di manifesti in luogo pubblico e di avviso all'albo comunale.
(Idem, c. 8; Art. 23, c. 13,
(Art. 28, c. 9 e 11, L.n. 219/1981; Art. 23, c. 13,
(Art. 28, c. 7, L.n. 219/1981; Art. 23, c. 13,
(Art. 2, c. 2 e 6,
(Art. 28, c. 12, L.n. 219/1981). L'approvazione dei piani esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità e di urgenza di tutte le opere, edifici ed impianti in essi previsti.
(Idem, c. 14). Ai soggetti che, non potendo ricostruire in sito gli immobili distrutti o da demolire, provvedono direttamente ovvero con delega di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera d), alla costruzione di alloggi e di impianti produttivi sulle aree complete di attrezzature primarie di cui alle lettere a) e b) del precedente terzo comma, le aree stesse sono cedute in proprietà anche oltre la riserva di proprietà comunale ed indipendentemente dal possesso dei requisiti soggettivi.
(Art. 3-sexties, c. 2,
(Art. 5, c. 4 bis,
(Art. 28, c. 16, L.n. 219/1981). In tali casi le aree di sedime degli edifici demoliti e da demolire sono acquisite al patrimonio comunale.
(Art. 2, c. 3 e 6,
(Art. 2, c. 1,
(Art. 28, c. 18, L.n. 219/1981). Le spese per la elaborazione dei piani regolatori e dei piani esecutivi previsti nel presente articolo sono a carico del fondo di cui all'art. 3.
Art. 35. Gestione e cessione delle aree e degli immobili acquisiti al patrimonio comunale.
(Art. 8, c. 2,
(Idem, c. 3). Il consiglio stesso definisce le domande, nel quadro di un programma organico di intervento che tenga conto dell'esigenza di pervenire al recupero del preesistente patrimonio edilizio e delle caratteristiche etnico-sociali, ambientali e culturali dell'assetto territoriale.
(Idem, c. 4). L'autorizzazione comunale a trasferire il contributo nell'ambito del territorio comunale è subordinata alla cessione gratuita al comune delle unità non riparate o non ricostruite.
(Idem, c. 5). I comuni procedono alla cessione gratuita, anche in comproprietà, degli immobili o delle aree acquisiti in favore di soggetti proprietari di edifici distrutti o da demolire, non ricostruibili in sito, nonché dei soggetti aventi titolo all'adeguamento abitativo non realizzabile in sito.
(Idem, c. 6). Nell'ipotesi che non riesca a soddisfare le richieste secondo le modalità di cui al precedente comma 4, ovvero sussistano obiettive difficoltà, il comune cede gratuitamente le aree occorrenti, anche in comproprietà, comprese nei piani di cui all'art. 34, comma 3.
(Idem, c.). 6. E' in facoltà dei comuni cedere gratuitamente i diritti per la realizzazione di ulteriori superfici, maggiori rispetto alle preesistenti, fino ad un massimo di 45 metri quadrati. La spesa per la realizzazione della maggiore superficie fa carico al cessionario.
(Idem, c. 8). Le aree di sedime degli edifici non ricostruibili insito, ad eccezione di quelle delle zone agricole, in tutte le ipotesi previste nel presente testo unico, sono acquisite gratuitamente al patrimonio comunale.
(Idem, c. 9). Il comune procede alla vendita delle unità immobiliari rimaste nelle sue disponibilità dando la preferenza ai locatari e, quindi, agli altri condomini che ne facciano richiesta, sempre che questi si obblighino ad eseguire a loro cura e spese le opere di ricostruzione o di riparazione.
(Idem, c. 10). In mancanza di acquirenti il comune procede alla ricostruzione o alla riparazione di dette unità.
(Idem c. 11). Le unità riparate, ricostruite o acquisite dal comune ai sensi del presente testo unico, sono vendute o cedute in locazione con priorità a coloro che, alla data del bando di vendita o di locazione, abitano in alloggi precari o con sistemazioni provvisorie; in mancanza, dette unità sono alienate o locate a terzi.
(Idem, c. 12). Le spese sostenute dai comuni ai sensi del presente articolo gravano sul fondo di cui al precedente art. 3.
(Art. 8,
Art. 36. Poteri sostitutivi e interventi di recupero.
(Art. 9, c. 3 bis, D.L. n. 19/84, conv. con mod. L.n. 80/84). Il sindaco previa apposita deliberazione del consiglio comunale, notifica ai proprietari una intimazione affinché diano inizio alle opere previste nei piani di cui all'art. 34, comma 3, lettere a) e b) e, in caso di ingiustificata inerzia protratta per un periodo non inferiore a tre mesi, provvede a sostituirsi a spese dei proprietari nell'indicata attività mediante elaborazione progettuale ed esecuzione delle opere, previa occupazione temporanea delle aree e degli immobili.
(Idem, c. 3 ter). La procedura di cui al comma precedente trova applicazione, altresì, nei confronti di immobili o aree incluse negli strumenti urbanistici di cui all'art. 34, comma 3, per la realizzazione di opere che, non ricollegabili con l'evento sismico, sono escluse dai benefici di cui al presente testo unico.
(Art. 3, c. 1,
(Idem, c. 2). L'affissione di copia della diffida nell'albo pretorio e sugli immobili interessati costituiscono notifica.
(Idem, c. 3). Decorso inutilmente, il termine assegnato, il sindaco dispone l'occupazione d'urgenza degli immobili per un periodo non superiore a tre anni, nonché l'affidamento in concessione dell'intervento.
(Idem, c. 4; (Norma di coordinamento). Il concessionario è scelto sulla base di gara volta ad individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto alla spesa massima riconoscibile che non può, comunque, eccedere quella corrispondente al contributo spettante ai sensi del presente testo unico.
(Idem, c. 5; (Norma di coordinamento). Il comune è autorizzato ad erogare al concessionario, a valere sui fondi assegnati, l'intera somma occorrente per l'intervento di recupero, nei limiti del contributo e con le modalità di cui al presente testo unico.
(Idem, c. 6). Entro trenta giorni dal rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità, le unità immobiliari sono restituite ai soggetti proprietari o possessori senza ripetizione delle somme erogate al concessionario, sempre che queste ultime siano contenute nei limiti spettanti ai sensi del presente testo unico.
(Idem, c. 7). Il recupero delle eventuali somme, eccedenti il contributo avviene in base alle disposizioni di cui al
(Idem, c. 8). L'intervento sostitutivo previsto nel comma 5 non si applica ove i soggetti interessati indichino, con la maggioranza di cui all'art. 15, comma 3, il soggetto idoneo sotto il profilo tecnico-imprenditoriale, il quale si obbliga verso il comune a presentare entro sessanta giorni il progetto di ricostruzione o di riparazione e ad ultimare i lavori entro dodici mesi dall'approvazione del progetto stesso e dall'assegnazione dei contributi.
(Art. 10,
(Art. 12 bis, c. 1,
Idem, c. 2). Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 12 le regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria emanano direttive cui devono uniformarsi i consigli comunali per deliberare ai sensi dell'art. 34. Tali direttive devono prioritariamente riguardare la sicurezza statica degli edifici, la salvaguardia della pubblica incolumità, la effettiva utilizzazione da parte dei cittadini interessati nonché la presenza di particolari ragioni architettoniche, urbanistiche e sociali.
Art. 37. Acquisizione di aree.
(Articoli 30 e 80, c. 6, L.n. 219/1981; Art. 1 quater,
(Art. 23, c. 17,
(Art. 1 quater,
Art. 38. Sistemazione idrogeologica.
(Art. 31, L.n. 219/1981). Ai fini della sistemazione idrogeologica, le regioni, avvalendosi delle risorse finanziarie e all'uopo assegnate dal CIPE, realizzano nelle zone disastrate, con delega ai comuni ed alle comunità montane ed in riferimento all'intero territorio disastrato, laghetti collinari, impianti per l'irrigazione di soccorso ed interventi di forestazione.
Art. 39. (Sviluppo industriale nelle zone disastrate).
1. (Art. 32, c. 1, 2 e 3,
2. (Idem c. 4,
(Art. 3 bis,
(Art. 8, c. 1, 2 e 2 bis,
(Art. 10, c. 3,
(Art. 8, c. 7,
(Art. 8, c. 7, L.n. 730/1986). All'esecuzione dei lavori necessari per attrezzare le aree di cui al precedente comma si provvede secondo le disposizioni del successivo comma 12. Le iniziative che si insediano nelle nuove aree di Calaggio e di Campagna beneficiano dei contributi e delle procedure previste nel presente articolo.
(Idem, c 8;) (Norma di coordinamento). Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno determina con proprio decreto, le eventuali modifiche o integrazioni ai criteri e alle modalità fissate per l'attuazione del precedente comma.
(Art. 8, c. 3,
(Idem, c. 4). La regione competente esprime parere sulle domande di ammissione a contributo di cui al precedente comma entro trenta giorni dal ricevimento. Si prescinde da tale parere se non espresso nel termine indicato.
(Art. 10, c. 4,
(Art. 13, c. 2, L.n. 48/1989;) (Norma di coordinamento). Al 30 giugno 1989 cessa l'efficacia della disposizione di cui all'art. 9, comma 2, del
(Art. 8, c. 5,
(Art. 10, c. 2,
(Art. 8, c. 6, L.n. 730/1986). L'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 105 del testo unico approvato con
(Art. 8, c. 7 ter,
(Idem, c. 7 quater). Esse sono tenute ad effettuare con richiesta numerica il 50 per cento delle assunzioni con contratto di formazione e lavoro relative a qualifiche per le quali è prevista dalla legge la richiesta numerica.
(Idem, c. 7 quinquies). Le predette imprese sono escluse dal saldo finale dei contributi dei quali sono beneficiarie ai sensi del presente articolo nel caso in cui violino la disposizione del precedente comma.
Art. 40. Piani di insediamento produttivo.
(Art. 8, c. 4, L.n. 730/1986). Nei comuni dichiarati disastrati o gravemente danneggiati delle regioni Basilicata e Campania le spese per la realizzazione di infrastrutture in attuazione dei piani di insediamento produttivo previsti dall'art. 34, comma 3, lettera b), sono poste a carico degli stanziamenti di cui all'art. 3.
(Idem, c. 5; (Norma di coordinamento). Il contributo per le iniziative che si insediano nelle aree di cui al precedente comma è corrisposto nella misura pari a quella prevista per le iniziative da insediare nelle aree di cui all'art. 39, comma 3, e secondo la disciplina dettata nel comma 12 dello stesso articolo.
(Art. 10, c. 6,
Art. 41. Aree da destinare all'esercizio del commercio e dell'artigianato.
(Art. 33, c. 1, L.n. 219/1981). I comuni individuano nei piani di cui al precedente art. 34, le aree ed i volumi edificabili suscettibili di destinazione all'esercizio dell'attività del commercio all'ingrosso e dell'attività artigianale, del commercio al minuto e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché delle attività ausiliarie al commercio.
(Idem, c. 2). La determinazione del numero e dell'ampiezza di tali aree va fatta tenendo presente che nell'apprestamento dei nuovi locali dovrà essere seguito il criterio di concentrare più attività nello stesso spazio, in particolare quelle complementari per gamma merceologica o per tipo di funzioni svolte.
Art. 42. Immobili ed attrezzature per l'esercizio del commercio e dell'artigianato.
(Art. 34, c. 1, L.n. 219/1981). Per gli interventi di cui ai precedenti articoli 39 e 41 il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sulla base dei piani o degli indirizzi di assetto territoriale adottati dalla regione, sottopone al CIPE un programma della Società finanziaria meridionale (FIME) per la progettazione e la realizzazione degli immobili e delle attrezzature necessarie nelle aree di cui al precedente art. 39. Il CIPE, sulla base di tale programma, assegna alla FIME le risorse finanziarie a valere sul fondo di cui all'art. 3.
(dem, c. 2). I locali e le attrezzature possono essere forniti agli operatori con il sistema della locazione finanziaria agevolata o essere acquistati da questi mediante le agevolazioni di cui al precedente art. 29.
(Idem, c. 3). I canoni a carico del conduttore sono ridotti in misura equivalente all'importo di un contributo in conto capitale pari al 60 per cento della spesa sostenuta.
(Idem, c. 4). Il canone di locazione agevolato sarà ridotto del 20 per cento a favore delle forme associative costituite da almeno tre operatori per l'apertura di un nuovo esercizio commerciale, a condizione che restituiscano le autorizzazioni relative ai preesistenti esercizi.
(Idem, c. 5). Alla scadenza del contratto di locazione finanziaria i beni oggetto della locazione possono essere acquistati dal conduttore per un importo pari al 5 per cento del valore di acquisto o del costo di costruzione dei beni immobili e all'1 per cento del valore di acquisto dei beni mobili.
TITOLO V
Progetti regionali di sviluppo
Art. 43. Definizione dei progetti.
(Art. 35, c. 1, L.n. 219/1981). Le regioni Basilicata e Campania provvedono alla predisposizione di piani di assetto del territorio e di progetti di sviluppo con priorità per le aree disastrate, per l'area napoletana, per le aree più densamente popolate dell'area salernitana e per le aree interne.
(Idem, c. 2). I piani ed i programmi di cui al presente articolo sono approvati con deliberazione del consiglio regionale ed inviati al CIPE che, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, assegna le relative risorse finanziarie in accordo con il programma triennale e tenendo conto dei programmi pluriennali di cui al successivo articolo.
Art. 44. Programma di attuazione dei piani e dei progetti regionali di sviluppo.
(Art. 4, c. 1, L.n. 80/1984). Per l'attuazione dei piani e dei progetti di cui al precedente articolo i consigli regionali della Basilicata e della Campania, approvano e inviano al CIPE i rispettivi piani triennali di sviluppo. l CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, delibera entro sessanta giorni dalla data di ricevimento.
(Idem, c. 3). I piani triennali di sviluppo devono prevedere programmi pluriennali di intervento che individuano:
a) i progetti da realizzare;
b) i soggetti pubblici e privati responsabili della loro realizzazione;
c) le modalità sostitutive dei soggetti inadempienti;
d) le quote finanziarie da assegnare ai singoli settori e ai singoli progetti, nonché il livello degli incentivi da destinare alle imprese artigiane iscritte all'albo previsto dalla
e) i progetti e le opere per la cui realizzazione si adottano procedure straordinarie. Idem, c. 4
I presidenti delle giunte regionali della Campania e della Basilicata provvedono all'attuazione dei piani regionali di sviluppo di cui al primo comma. Per la realizzazione dei progetti e delle opere di cui alla lettera e) del comma precedente si avvalgono dei poteri straordinari previsti dal secondo comma dell'art. 9 del
Art. 45. Finanziamento dei progetti regionali di sviluppo.
(Art. 5, c. 1, L.n. 80/1984; Art. 11, c. 20, L.n. 887/1984; Art. 6, c. 6, L.n. 910/1986; Art. 17, c. 10, L.n. 67/1988; L.n. 541/1988; L.n. 407/1989) Al finanziamento dei piani regionali di sviluppo si provvede mediante la costituzione con le medesime modalità previste dall'art. 3 di un fondo cui affluiscono:
a) la quota assegnata alle regioni Basilicata e Campania per i progetti regionali di sviluppo nell'ambito dello stanziamento previsto oltre che dall'art. 4 della
b) fondi e finanziamenti concessi dalla CEE;
c) in aggiunta alla somma di lire 500 miliardi per il triennio 1984-1986 la ulteriore somma di lire 50 miliardi per l'anno 1988, 5 miliardi per l'anno 1989; 50 miliardi per l'anno 1990; 65 miliardi per l'anno 1991 e 180 miliardi per l'anno 1992.
Art. 46. Programma speciale di metanizzazione.
(Norma di coordinamento) E' data integrale attuazione al programma integrativo speciale di metanizzazione delle regioni Campania e Basilicata, approvato dal CIPE con deliberazione del 16 dicembre 1981 ai sensi dell'art. 37 della
(Art. 37, c. 1,
(Idem, c. 3) Contestualmente all'approvazione delle eventuali modifiche il CIPE stabilisce altresì, ove necessario, modifiche alla ripartizione delle somme da destinare alle agevolazioni a favore delle reti urbane, delle reti industriali e degli adduttori.
(Idem, c. 4) Per quanto altro non previsto si applica l'art. 11 della
TITOLO VI
Norme procedurali, di organizzazione e fiscali
CAPO I
Semplificazione delle procedure
Art. 47. Controlli.
(Art. 54, c. 1, L.n. 219/1981). Per tutti gli atti e provvedimenti inerenti alla realizzazione di opere o di interventi ed alla concessione di contributi, da parte dello Stato, previsti dal presente testo unico, i relativi controlli sono esercitati in via successiva.
(Idem, c. 2 9. Per la somministrazione di fondi ai funzionari delegati si fa deroga al limite previsto dall'art. 56 del
(Idem, c. 3 9. Nelle regioni Basilicata e Campania le deliberazioni degli organi regionali sono soggette soltanto al controllo di legittimità disciplinato dall'art. 45 della
(Idem, c. 4). Nei comuni e nelle province soggetti alle disposizioni del presente testo unico le deliberazioni dei relativi organi sono sottoposte soltanto al controllo di legittimità disciplinato dall'art. 59 della
Art. 48. Piani urbanistici dei comuni danneggiati dal terremoto.
(Art. 23, c. 15,
(Art. 55, c. 2, L.n. 219/1981; Art. 23, c. 15,
(Art. 55, c. 3, L.n. 219/1981; Art. 23, c. 15,
(Art. 55, c. 4, L.n. 219/1981; Art. 23, c. 15,
(Art. 55, c. 5 e art. 28, c. 18, L.n. 219/1981; Art. 23, c. 15,
(Art. 2, c. 5 e 6, D.L. n. 474/87, conv. con mod. L.n. 12/88). I comuni dichiarati danneggiati e inclusi nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri indicati nell'art. 1 accedono ai benefici di cui al precedente comma per far fronte alle spese relative alla redazione degli strumenti urbanistici generali o esecutivi adottati entro il 31 dicembre 1988, nella misura del 50 per cento delle spese previste sulla base delle tariffe professionali.
(Art. 5, c. 4 bis,
Art. 49. Autorizzazione ai lavori.
(Art. 56, c. 1, L.n. 219/1981). Per tutti gli interventi di riparazione e di ristrutturazione edilizia degli edifici e delle abitazioni comunque colpiti dall'evento sismico, la concessione prevista dall'art. 9, lettere a) e b), della
(Idem, c. 2). La norma di cui al precedente comma trova applicazione per quelle ristrutturazioni urbanistiche che siano conformi agli strumenti urbanistici esecutivi vigenti.
(Idem, c. 3). Non sono soggette nè a concessione nè ad autorizzazione del sindaco le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.
(Idem, c. 4). L'autorizzazione, comunque, posta in essere, non pregiudica i diritti del conduttore.
(Idem, c. 5). Per gli interventi su edifici soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, resta fermo l'obbligo delle autorizzazioni previste dalle leggi medesime.
(Idem, c. 6). Per tutte le opere eseguite in dipendenza del sisma nei comuni indicati nei decreti di cui all'art. 1 non si applicano le disposizioni previste all'art. 3 della
(Art. 3 ter,
(Art. 56, c. 7, L.n. 219/1981). Per gli edifici situati in zone agricole la riparazione e la ricostruzione può essere effettuata in deroga agli indici di fabbricabilità prescritti dalle norme vigenti purché la differenza tra il volume riconosciuto e quello preesistente non superi il 30 per cento.
(Idem, c. 8). Qualora gli strumenti urbanistici generali subordinino il rilascio della concessione alla formazione del piano particolareggiato, in assenza di questo, la ristrutturazione edilizia degli edifici danneggiati è consentita previa formazione di piani di recupero redatti secondo il titolo IV della
(Idem, c. 9). Alla presentazione di proposta di piano di recupero possono provvedere oltre ai soggetti di cui all'art. 30 della stessa
(Idem, c. 10). Le procedure di approvazione dei piani di recupero seguono quelle stabilite dal precedente art. 34.
(Art. 11, u.c.,
Art. 50. Intese Stato-Regioni.
(Art. 57, L.n. 219/1981). Ai fini dell'intesa di cui all'art. 81 del
Art. 51. Lavori di ripristino e restauro del patrimonio d'interesse culturale.
(Art. 58, L.n. 219/1981; Art. 1, c. 8,
CAPO II
Norme di organizzazione
Sezione I
Università degli studi della Basilicata
Art. 52. Istituzione.
(Art. 39, c. 1, L.n. 219/1981). Con effetto dall'anno accademico 1982/1983 è istituita l'Università statale degli studi della Basilicata con sede in Potenza.
(Idem, c. 2). L'Università suindicata è compresa tra quelle previste dall'art. 1, numero 1), del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con
Art. 53. Facoltà e corsi di laurea.
(Art. 40, L.n. 219/1981). L'Università statale degli studi della Basilicata comprende le seguenti facoltà e, nella prima applicazione, i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:
a) scienze matematiche, fisiche e naturali, con i corsi di laurea in matematica e in chimica;
b) ingegneria, con i corsi di laurea in ingegneria civile, sezione edile, in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale e in ingegneria idraulica;
c) lettere e filosofia, con il corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne;
d) agraria, con i corsi di laurea in scienze delle preparazioni alimentari, in scienze forestali e in scienze agrarie.
Art. 54. Disponibilità edilizie, di arredamento e di attrezzature.
(Art. 45, L.n. 219/1981). Le disponibilità edilizie, di arredamento e di attrezzature didattiche e scientifiche dell'Università degli studi della Basilicata, possono essere assicurate anche da parte di enti locali e di privati riuniti eventualmente in consorzio mediante convenzioni.
Art. 55. Statuto e norme di rinvio.
(Art. 46, c. 1, L.n. 219/1981). L'Università degli studi della Basilicata è regolata dallo statuto emanato nelle forme e con le modalità previste dall'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con
(Idem, art. 47). Per tutto quanto non previsto dal presente testo unico si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario.
Sezione II
Facoltà di ingegneria nell'Uivarsità di Salerno
Art. 56. Istituzione.
(Art. 48, c. 1, L.n. 219/1981). A decorrere dall'anno accademico 1981/1982 è istituita presso l'Università degli studi di Salerno la facoltà di ingegneria comprendente, in prima applicazione, i corsi di laurea in ingegneria e tecnologia industriale e in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale.
(Idem, c. 2). Corsi del biennio propedeutico di ingegneria, di cui al
(Idem, c. 3). L'ordinamento della facoltà e dei relativi corsi di laurea, di cui alla tabella XXIX dell'ordinamento didattico universitario è regolato dal
(Idem, c. 5, L.n. 168/1989). I posti di ruolo del personale docente ricercatore e non docente attualmente assegnati al biennio propedeutico di ingegneria sono trasferiti alla facoltà di ingegneria. Alle ulteriori esigenze di personale docente e non docente si provvederà con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica utilizzando rispettivamente le dotazioni organiche di cui al
(Art. 4, c. 6, L.n. 219/1981; L.n. 168/1989). Alle spese di funzionamento della facoltà di ingegneria si farà fronte con i normali stanziamenti degli appositi capitoli di bilancio del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica.
(Art. 21, c. 4,
(Art. 6, c. 10, L.n. 730/1986). Per la realizzazione del centro tra le Università di Salerno e di Napoli per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, con sede amministrativa presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Salerno, è assegnato alla medesima Università un contributo speciale di lire 14 miliardi, di cui 7 miliardi nell'anno 1987 e 7 miliardi nell'anno 1988, a carico del fondo di cui all'art. 3 del presente testo unico. Si applicano le procedure di cui al presente articolo.
Sezione III
Beni culturali
Art. 57. Istituzione di soprintendenze e programmi del Ministero.
(Art. 5 sexies,
1) soprintendenza generale agli interventi post-sismici in Campania e Basilicata;
2) soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Caserta e Benevento;
3) soprintendenza archeologica di Pompei;
4) soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Salerno e Avellino.
(Art. 53, c. 1, L.n. 219/1981). Il Ministero per i beni culturali, nel quadro dei programmi di cui all'art. 23, completa l'esecuzione del piano straordinario nel quale sono stati individuati, oltre agli interventi da attuare prioritariamente per assicurare la riapertura e il funzionamento dei fondamentali istituti bibliotecari, museali, archivistici, monumentali, archeologici della Campania e della Basilicata, anche forme di riattivazione parziale e sono state individuate adeguate strutture di ricovero dei beni mobili salvati dalla distruzione dei centri colpiti dal terremoto, al fine di garantire l'idoneità dal punto di vista della sicurezza e dei requisiti ambientali, nonché possibilmente l'accesso da parte del pubblico o, comunque, degli studiosi.
(Idem, c. 2). Il Ministero per i beni culturali organizza altresì, sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e con l'assistenza degli istituti centrali, corsi di qualificazione e di aggiornamento sui problemi della salvezza, del recupero e del restauro del patrimonio culturale danneggiato dal terremoto.
(Idem, c. 3). Comuni singoli o comuni associati, nonché le comunità montane possono proporre un programma per la riattivazione o per la costruzione di strutture destinate ad attività bibliotecarie, di pubblica lettura o per lo svolgimento di iniziative culturali di base. Le richieste sono trasmesse alla regione che predispone, d'intesa con gli enti locali interessati, il piano degli interventi.
Sezione IV
Lavori pubblici
Art. 58. Potenziamento delle strutture periferiche del Ministero.
(Art. 5-novies,
(Art. 1, c. 7 bis,
Sezione V
Altre norme di organizzazione
Art. 59. Personale tecnico.
(Art. 2, c. 1, L.n. 80/1984). I comuni colpiti dal sisma dichiarati disastrati o gravemente danneggiati che non abbiano ancora dato attuazione all'art. 2, commi da 1 a 6, della
(Idem, c. 2). La complessiva dotazione organica comprensiva dei posti preesistenti e di quelli istituiti dopo il sisma e alla data del 19 aprile 1984 già approvati dalla commissione centrale per la finanza locale non può comunque incrementarsi oltre i seguenti limiti:
a) comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti: due unità tecniche (di cui un ingegnere o architetto);
b) comuni con popolazione oltre i 2.000 e fino a 5.000 abitanti: tre unità tecniche (di cui un ingegnere o architetto);
c) comuni con popolazione oltre i 5.000 e fino a 10.000 abitanti: sei unità tecniche (di cui un ingegnere ed un architetto);
d) comuni con popolazione oltre i 10.000 abitanti: otto unità tecniche (di cui un ingegnere ed un architetto).
Se i posti di cui al comma precedente vengono contenuti, mediante trasformazione di altri posti vacanti, nell'ambito della vigente dotazione organica complessiva del comune, il relativo atto consiliare è soggetto, in deroga alla normativa in materia, al solo esame del competente comitato regionale di controllo.
(Idem, c. 4). Nella contraria ipotesi, dopo l'esame di legittimità del comitato regionale di controllo, l'atto è depositato direttamente presso l'ufficio di segreteria della commissione centrale per la finanza locale, che contestualmente ne rilascia ricevuta di deposito. L'eventuale richiesta motivata di circostanziati elementi istruttori avviene entro i successivi dieci giorni.
(Idem, c. 5). Decorsi trenta giorni dall'avvenuto deposito dell'atto, ovvero della risposta del comune ai chiarimenti richiesti, da effettuarsi con le modalità di cui al comma precedente, senza che la commissione centrale per la finanza locale abbia comunicato alcun provvedimento, l'atto consiliare diviene efficace.
(Idem, c. 6; Art. 12, c. 4 sexies, L.n. 363/1984). I comuni indicati nel primo comma provvedono ad espletare le procedure concorsuali per titoli ed esami, per la copertura dei posti vacanti in organico e di quelli istituiti ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle disposizioni vigenti, comprese quelle sulla sistemazione del personale di cui alla
(Art. 1, c. 1 bis,
Art. 60. Personale convenzionato.
(Art. 12, L.n. 730/1986; (Norma di coordinamento). Al personale convenzionato da enti, amministrazioni e dal Commissario straordinario di Governo con i fondi appositamente stanziati e in relazione alle esigenze dei terremoti indicati nell'art. 1 del presente testo unico in servizio alla data del 31 marzo 1986 o che abbia comunque prestato servizio per almeno un anno, si applicano le disposizioni recate dall'art. 12 della
(Art. 21, c. 3, L.n. 48/1989). E' differito al 31 dicembre 1989 il termine relativo alla conferma in servizio del personale di cui al precedente comma, che abbia fatto domanda di immissione nei ruoli speciali transitori e non sia ancora transitato in tali ruoli.
(Art. 3, c. 1,
Art. 61. Comuni privi di segretari comunali.
(Art. 1, c. 7,
Art. 62. Delegazione speciale della Cassa depositi e prestiti.
(Art. 15 ter, c. 1, D.L. n. 776/80, conv. con mod. L.n. 874/80). La speciale delegazione della Cassa depositi e prestiti per le zone colpite dai terremoti di cui all'art. 1 istituita con l'art. 15 ter del
(Idem, c. 2). Nell'ambito dei mezzi finanziari messi a disposizione degli enti locali la Cassa depositi e prestiti riserverà una quota a favore dei comuni indicati nei decreti di cui all'art. 1 del presente testo unico per la ricostruzione delle opere pubbliche distrutte o rese inagibili dal sisma.
(Idem, c. 3). L'onere di ammortamento dei mutui viene assunto a carico dello Stato.
(Idem, c. 5). Per il funzionamento della delegazione decentrata la Cassa depositi e prestiti è autorizzata, in aggiunta all'assunzione fino ad un massimo di trenta impiegati ai sensi dell'art. 15 ter, comma 4, del citato
(Idem, c. 6). I comuni colpiti dal sisma d'intesa con le rispettive amministrazioni regionali, provinciali e con le amministrazioni dei comuni capoluogo, possono avvalersi degli uffici delle regioni, delle province e dei comuni capoluogo per la realizzazione delle opere di loro competenza finanziate dalla Cassa depositi e prestiti.
(Idem, c. 7). Il personale delle regioni, province e comuni capoluogo effettuerà le singole prestazioni di assistenza indicate nel comma precedente secondo le direttive e le disposizioni delle amministrazioni comunali interessate.
Art. 63. Compiti della Cassa depositi e prestiti in materia di edilizia abitativa.
(Art. 2, c. 1,
a) per l'acquisto, nei comuni nei quali maggiore è il numero degli abitanti rimasti privi di alloggio - per effetto del terremoto - di unità immobiliari da locare ai sensi della
b) per l'urgente realizzazione, anche con l'adozione di procedimenti di prefabbricazione di alloggi da locare ai sensi della
c) per l'acquisto e l'urbanizzazione delle aree destinate ad insediamenti abitativi e produttivi dai piani di ricostruzione dei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
(Idem, c. 2). L'assegnatario di uno degli immobili di cui alle lettere a) e b) del precedente comma può chiedere al comune il riscatto, in permuta dell'unità immobiliare distrutta o gravemente danneggiata dal terremoto, con divieto di alienazione o di locazione per un decennio.
(Art. 7, L.n. 80/1984). Il canone di locazione per gli alloggi acquistati o realizzati ai sensi del precedente comma 1 è determinato in base alle disposizioni della
(Art. 3 quinquies, c. 2, D.L. n. 696/82, conv. con mod. L.n. 883/82). Gli alloggi eccedenti le richieste degli aventi diritto a termini del precedente comma 1, sono assegnati in locazione ai sensi della
(Art. 9, L.n. 80/1984). Per gli alloggi acquistati o realizzati ai sensi del precedente primo comma fino alla estinzione dei relativi mutui, gli enti locali mutuatari versano alle entrate del bilancio dello Stato l'importo dei due terzi del canone di locazione dovuto dagli assegnatari e trattengono un terzo per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili locati.
Art. 64. Adempimenti preliminari a carico dei comuni.
(Art. 2 bis, c. 1,
(Idem, c. 2). Nei comuni che non dispongono dei piani previsti dalla
(Idem, c. 3). Nel caso in cui non sia possibile la localizzazione delle aree a norma dei precedenti commi, il comune adotta un piano di individuazione delle aree, necessarie all'intervento anche in deroga allo strumento urbanistico vigente. La deliberazione del consiglio comunale è immediatamente depositata nella segreteria comunale e l'eseguito deposito è reso noto al pubblico mediante avviso da affiggere nell'albo del comune. Entro dieci giorni dall'affissione all'albo dell'avviso di deposito gli interessati possono presentare al comune le proprie opposizioni. Trascorso il termine predetto la delibera viene trasmessa alla regione unitamente alle opposizioni presentate. La regione adotta le proprie definitive determinazioni sul piano di individuazione delle aree nel termine di dieci giorni dalla ricezione della delibera comunale. Trascorso tale termine il piano si intende approvato e le opposizioni respinte.
(Idem, c. 4). Con le deliberazioni adottate a norma dei precedenti commi sono precisati, ove necessario anche in variante ai piani regolatori ed ai programmi di fabbricazione vigenti o adottati, i limiti di densità, di altezza, di distanza fra i fabbricati, nonché i rapporti massimi fra spazi destinati agli insediamenti e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico ed a parcheggio.
(Art. 10, c. 1,
(Idem, c. 2). L'individuazione delle aree da parte dei consigli comunali comporta la dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità e di urgenza delle opere da realizzare.
(Idem, c. 3). Devono ritenersi definitive le delibere consiliari di individuazione delle aree che abbiano ottenuto l'approvazione ai sensi dell'art. 59 della
Art. 65. Procedure per il completamento degli interventi.
(Art. 16, c. 16, L.n. 41/1986). In aggiunta al finanziamento originario di 1.000 miliardi di lire autorizzato con l'art. 2, comma 3, del
(Art. 3, c. 22, L.n. 730/1986). La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ulteriori mutui integrativi fino all'ammontare di lire 45 miliardi, ai comuni indicati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, nei quali è in via di completamento la realizzazione del programma abitativo di cui all'art. 63, comma 1, del presente testo unico. L'onere di ammortamento per capitale ed interessi, valutato in lire 7 miliardi annui, è posto a carico, a decorrere dal 1987, del fondo di cui al precedente art. 3.
Art. 3, c. 4,
Art. 66. Trasferimento di sede dei dipendenti pubblici.
(Art. 24,
Art. 67. Disposizioni in materia carceraria.
(Art. 20, c. 1,
(Idem, c. 2). Detto personale può essere destinato a svolgere le funzioni di custodia in altre carceri mandamentali nell'ambito delle regioni colpite dagli eventi sismici fino alla ricostruzione della struttura distrutta, su richiesta, diretta al comune, del Ministro di grazia e giustizia.
Art. 68. Benefici a favore dei supplenti delle scuole private.
(Art. 11 bis,
CAPO III
Agevolazioni fiscali
Art. 69. Acquisto di immobili.
(Art. 72, c. 1, L.n. 219/1981; Art. 8, c. 3,
(Art. 72, c. 2, L.n. 219/1981). Salvo il caso di forza maggiore, l'acquirente decade dai benefici previsti dal comma precedente qualora gli edifici distrutti o danneggiati non vengano ricostruiti o riparati entro tre anni dall'acquisto e, nel caso di acquisto di terreni, ove entro lo stesso termine non venga ultimata la costruzione.
(Idem, c. 3). Nel caso di acquisto dei terreni di cui al primo comma, i benefici ivi previsti sono estesi al suolo attiguo all'edificio limitatamente al doppio dell'area coperta dalla costruzione. Sulla parte di suolo eccedente sono dovute, a costruzione ultimata, le imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura ordinaria.
(Idem, c. 4). Nei comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, il beneficio si applica all'intera area necessaria per realizzare i volumi fabbricabili stabiliti dalle norme o prescrizioni urbanistiche per le zone residenziali.
(Idem, c. 5). Per conseguire le agevolazioni tributarie previste dal presente articolo deve essere prodotta dichiarazione rilasciata in carta semplice dalle competenti amministrazioni comunali, attestante il possesso da parte dell'acquirente dei registri di cui al precedente primo comma.
(Idem, c. 6). Per la conferma delle agevolazioni stesse, l'interessato dovrà produrre, entro tre anni dalla data di registrazione dell'atto di primo acquisto, attestazione del comune da cui risulti che ha soddisfatto le condizioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4.
Art. 70. Esenzione da imposte e tasse.
(Art. 73, c. 1, L.n. 219/1981). Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti, comunque relativi alla attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dagli eventi sismici indicati nell'art. 1 e qualsiasi documentazione diretta a conseguirne i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonché dagli emolumenti ipotecari di cui all'art. 20 del
(Idem, c. 2). E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.
(Art. 8, c. 1,
a) a tutti gli atti di cessione, permuta o assegnazione in proprietà, effettuati in applicazione degli strumenti urbanistici previsti nell'art. 34, comma 3, del presente testo unico e a tutti gli atti di acquisto di cui all'art. 10, comma 8, e all'art. 13, comma 3, dello stesso decreto;
b) agli atti di scioglimento delle comunioni, agli atti di trasferimento dei suoli, compresi nelle aree individuate ai sensi dell'art. 39 del presente testo unico e a tutti gli atti comunque relativi all'attuazione dello stesso testo unico, anche se in esso non espressamente previsti.
(Art. 8, u.c.,
(Art. 12,
Art. 71. Agevolazioni in materia di indennizzi.
(Art. 74, L.n. 219/81). Gli indennizzi corrisposti da società di assicurazione per danni subiti in conseguenza del terremoto non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle imprese beneficiarie limitatamente alla differenza tra l'ammontare dell'indennizzo e l'ultimo valore dei beni al netto degli ammortamenti effettuati, riconosciuto ai fini delle imposte sul reddito.
Art. 72. (Limiti alla cumulabilità).
1. (Art. 75, c. 1,
(Idem, c. 2; Art. 7, c. 6,
(Art. 75, c. 3, L.n. 219/1981). L'assegnazione in proprietà di un alloggio sostituisce il diritto ai contributi di cui alla lettera a) del precedente art. 9.
(Idem, c. 4; Art. 8, c. 3, L.n. 730/1986). Per i contributi di cui agli articoli 27 e 28 la detrazione di cui al precedente secondo comma è limitata al 25 per cento delle somme percepite a titolo di indennizzo relativo ai contratti di assicurazione concernenti i danni derivanti dal sisma.
Art. 73. (Imposta locale sui redditi).
1. (Art. 3, u.c.,
2. [7].
Art. 74. (Imposta sul valore aggiunto).
1. (Art. 13, c. 1,
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, ivi comprese quelle professionali, relative alla ricostruzione o alla riparazione di fabbricati, ancorché destinati ad uso diverso dalla abitazione, e di attrezzature, distrutti o danneggiati, per effetto degli eventi sismici indicati nel precedente art. 1. La distruzione o il danneggiamento deve risultare da attestazione rilasciata dal comune in cui si trovano i fabbricati o le attrezzature oppure dall'ufficio del genio civile o dall'ufficio tecnico erariale competenti per territorio;
b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, anche professionali, comunque effettuate in relazione alla riparazione, costruzione o ricostruzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, nonché in relazione alla attività di demolizione e sgombero delle macerie.
2. (Art. 4, c. 4,
3. (Art. 8, c. 4,
Art. 75. (Esenzione della ritenuta sui depositi e conti correnti).
1. (Art. 3, c.6,
2. (Idem, c. 7) L'azienda di credito non effettua la ritenuta a condizione che venga esibita apposita certificazione rilasciata da uffici delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali che attestino la effettiva destinazione a favore delle popolazioni terremotate delle somme provenienti da depositi e conti correnti.
Art. 76. Perimento degli autoveicoli in dipendenza del sisma.
(Art. 8, c. 2,
Art. 77. Sospensione della tassa per l'occupazione di spazi pubblici e per talune concessioni comunali.
(Art. 35 quater, c. 1,
(Idem, c. 2). A detti soggetti non si applicano le disposizioni dell'art. 31, lettera b), della
(Art. 33, c. 1 bis,
Art. 78. (Attestazioni ai fini fiscali).
1. (Art. 8, c. 5,
TITOLO VII
Norme finali e transitorie
Art. 79. Norme relative alla cessazione dello stato di emergenza e alla destinazione dei residui fondi stanziati.
(Art. 1, c. 3,
(Art. 13 bis, c. 1, D.L. n. 159/84, conv. con mod. L.n. 363/84). Nei limiti delle residue disponibilità del fondo costituito con l'art. 2 del citato
(Art. 1, c. 6, L.n. 114/1983). Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, il termine per il compimento delle attività di cui al primo comma, nonché i criteri e le modalità per il coordinamento delle operazioni di liquidazione e per la compilazione e presentazione del rendiconto relativo al fondo di cui all'art. 2 del citato
(Idem, c. 7). I fondi residuati alla gestione liquidatoria sono versati in conto entrate eventuali del Tesoro.
Art. 80. (Immobili danneggiati da più eventi sismici e completamento della ricostruzione).
1. (Art. 7,
2. (Art. 15,
Art. 81. Dichiarazione di morte presunta.
(Art. 3, c. 1,
(Idem, c. 2). La procedura di cui agli articoli 727 e 728 del codice di procedura civile può essere omessa qualora le persone interessate presentino una dichiarazione di irreperibilità rilasciata dal sindaco del comune di residenza dello scomparso, previa assunzione delle opportune informazioni.
(Idem, c. 3). Si osservano, in quanto applicabili, le norme della
(Idem, c. 4). Durante la pendenza del procedimento per la dichiarazione di morte presunta è sufficiente, al limitato fine di conseguire i benefici previsti dal presente decreto, che gli interessati producano la dichiarazione di irreperibilità prevista dal precedente secondo comma.
(Idem, c. 5). Qualora la domanda per la dichiarazione di morte presunta venga respinta, il giudice dispone la restituzione delle somme ricevute in base ai benefici eventualmente ottenuti ai sensi del precedente comma e ordina la comunicazione del provvedimento alla competente autorità amministrativa.
(Idem, c. 6). Tutti gli atti della procedura di morte presunta, comprese le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale, devono essere eseguiti gratuitamente e sono esenti dal pagamento dei diritti spettanti agli uffici di cancelleria e agli ufficiali giudiziari. La parte istante è ammessa al beneficio anche per le inserzioni nei giornali previste dall'art. 729 del codice di procedura civile. A tal fine il presidente del tribunale, su richiesta dell'interessato, nomina il difensore.
Art. 82. Attribuzione della qualifica di infortunato o di inabile permanente e provvidenze in favore del volontariato.
(Art. 13, c. 1,
(Idem, c. 2). Ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili da medici appartenenti a pubbliche amministrazioni viene immediatamente corrisposta, qualunque sia il grado di invalidità riportato, una rendita provvisoria, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale e ragguagliata ad una inabilità del 50 per cento. Entro un anno dalla costituzione della rendita, i singoli beneficiari saranno sottoposti ad accertamenti medico-legali da parte dell'INAIL per l'esatta individuazione del grado di inabilità permanente. Ove, in sede di tali accertamenti si riscontri, ai sensi delle norme sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al titolo I del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, un grado di inabilità permanente inferiore al 50 per cento, le somme eccedenti l'accertato grado di inabilità corrisposte in data successiva all'accertamento, saranno recuperate dall'Istituto erogatore mediante rateizzazione che comunque non potrà superare le 60 rate.
(Idem, c. 3). Ai superstiti di cittadini deceduti o dispersi in conseguenza della calamità di cui al primo comma del presente articolo vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico 30 giugno 1965, n. 1123, per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del testo unico sopracitato.
(Idem, c. 4). Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza degli eventi di cui al primo comma da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni è corrisposto immediatamente il trattamento economico di malattia per un periodo non superiore a sei mesi calcolato sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per altri sei mesi.
(Idem, c. 6). Le prestazioni di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL, con il sistema della gestione per conto e rimborsate annualmente dallo Stato a far tempo dal 1981.
(Art. 13 bis, c. 1 e 2,
Art. 83. Prestiti esteri.
(Art. 78, c. 1, L.n. 219/1981). Il Ministro del tesoro in relazione all'art. 3, comma 1, è autorizzato ad assumere prestiti all'estero ed a stipulare i relativi atti.
(Idem, c. 2). Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a definire, con propri decreti, i rapporti tra il Tesoro e l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno per il servizio dei prestiti esteri contratti dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno ed il cui ricavato affluisce al fondo di cui al precedente art. 3.
(Idem, c. 3). Il servizio dei suddetti prestiti esteri è assunto mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. La direzione generale del tesoro, alla scadenza delle rispettive rate di ammortamento, provvederà sia al pagamento delle rate a favore degli istituti mutuanti che al rimborso a favore della Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno delle rate da questa dovute.
Art. 84. Rimborso dei mutui.
(Art. 15 bis, c. 1 e 3,
(Idem, c. 2). Il rimborso di cui al precedente comma è effettuato sulla base di un elenco riepilogativo che alla scadenza delle rate la BEI comunica con l'indicazione dell'importo complessivo dei mutui cui si riferisce.
(Art. 5,
Art. 85. Garanzie dello Stato per i mutui BEI e rischio di cambio.
(Art. 15 bis, c. 3, D.L. n. 776/80, conv. con mod. L.n. 874/80). Continuano ad essere garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio i mutui in corso di ammortamento contratti con la BEI dagli istituti di credito a medio termine, dagli enti pubblici e dalle società concessionarie di pubblici servizi per il finanziamento di investimenti destinati alla ricostituzione dei mezzi di produzione e alla ricostruzione delle infrastrutture economiche e sociali nelle zone sinistrate dal sisma delle regioni Campania e Basilicata, ai sensi dell'art. 15 bis del
Art. 86. Collocamento in aspettativa.
(Art. 6 ter, c. 1,
(Idem, c. 2; Art. 6, c. 6,
(Art. 1, c. 3,
Art. 87. Investimenti per l'edilizia residenziale.
(Art. 5, c. 1, L.n. 730/1986). Gli enti pubblici, comunque denominati, che gestiscono forme di previdenza e di assistenza, sono tenuti ad utilizzare, per il periodo 1986/1990, una somma non superiore al 20 per cento dei fondi destinati agli investimenti immobiliari per la costruzione e l'acquisto di immobili a destinazione residenziale nelle zone ad alta intensità abitativa colpite dal sisma del novembre 1980.
(Idem, c. 2). Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di cui al comma 1.
(Art. 1, c. 3, L.n. 48/1989; Art. 17, c. 48, L.n. 67/1988; Art. 6, c. 14 quinquies,
Art. 88. Attribuzioni particolari del Ministro dei lavori pubblici.
(Art. 18, c. 1,
(Art. 14-undecies,
(Art. 21, c. 5,
Art. 89. Durata dei provvedimenti sospensivi della efficacia di atti.
( Art. 23 sexies,
Art. 90. Sanzioni penali.
( Art. 15 quater,
( Art. 11, c. 2 e 3, D.L. n. 799/80, conv. con mod. L.n. 875/80). L'utilizzo delle somme affluite ai fondi di solidarietà appositamente promossi da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive nonché da organi di stampa, per fini diversi da quelli della destinazione di beni e di servizi in favore dei soggetti terremotati è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai sensi dell'art. 314 del codice penale.
Art. 91. Eccezionale presunzione di legittimità.
(Art. 4,
Art. 92. Disciplina degli alloggi prefabbricati.
(Art. 2, c. 1,
(Idem, c. 2). I prefabbricati destinati a uffici o servizi statali o, comunque, pubblici sono acquisiti gratuitamente al patrimonio comunale con vincolo di destinazione a pubblico servizio. Le spese per la loro manutenzione, nonché quelle per i servizi generali, sono a carico delle amministrazioni dalle quali gli uffici o i servizi dipendono.
(Idem, c. 3). Gli alloggi prefabbricati monoblocco tipo containers e le roulottes acquisiti dal commissario per le zone terremotate sono assegnati in uso precario ai comuni nel cui territorio sono installati.
(Art. 1, c. 3,
(Art. 4 ter,
Art. 93. Recupero di contributi per omessi lavori concernenti piccole riparazioni.
(Art. 7, c. 5,
Art. 94. Riesame di taluni strumenti urbanistici.
( Art. 2, c. 7, D.L. n. 474/87, conv. con mod.
Art. 95. Termini in materia di edilizia abitativa.
(Art. 4, c. 4,
(Idem, c. 6). Per i progetti esecutivi presentati alla data del 22 novembre 1987, i provvedimenti definitivi di assegnazione del contributo sono emanati non oltre novanta giorni dalla predetta data.
Art. 96. Disposizioni particolari in materia di edilizia residenziale.
(Art. 5, c. 8,
Art. 97. Interpretazione autentica in materia di integrazione salariale.
(Art. 5,
Art. 98. Convenzione-tipo per i mutui concernenti l'edilizia abitativa.
(Art. 16,
Art. 99. Disciplina speciale per il comune di Teana.
(Art. 23,
Art. 100. Individuazione delle risorse per il completamento della ricostruzione.
(Art. 1, c. 8,
Art. 101. Disciplina dei procedimenti pendenti.
( Art. 11, c. 1 bis,
Art. 102. Regime delle opere realizzate mediante donazioni.
(Art. 4,
Art. 103. Determinazione dei prezzi delle tariffe ufficiali per la esecuzione di opere.
( Art. 11,
Art. 104. Affidabilità di piccoli lavori a imprese non iscritte nell'albo dei costruttori.
(Art. 9,
Art. 105. Limite d'investimento degli insediamenti in corso alla data del 27 gennaio 1987 nelle aree disastrate.
( Art. 8, c. 2 ter, D.L. n. 8/87, conv. con mod. L.n. 120/87). Il limite degli investimenti di cui all'art. 39, comma 2, può essere superato per gli insediamenti in corso di realizzazione alla data del 27 gennaio 1987 entro il limite massimo del 75 per cento delle spese effettivamente occorrenti per la realizzazione degli insediamenti medesimi e, comunque, entro il limite di lire 50 miliardi di investimento.
Art. 106. Riduzione degli oneri per consumo di energia elettrica.
( Art. 1 bis,
(Idem). Una ulteriore riduzione del 25 per cento si applica a favore di coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente e siano residenti nei comuni montani o parzialmente montani fra quelli colpiti dagli eventi sismici.
(Art. 6, c. 9, L.n. 730/1986). Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai cittadini residenti nei comuni indicati nei decreti di cui all'art. 1 e alloggiati, a seguito di ordinanza di sgombero, in prefabbricati monoblocco tipo containers.
Art. 107. Sanatoria.
(Art. 6, c. 11, L.n. 730/1986). Gli interventi su immobili danneggiati eseguiti entro il 31 dicembre 1985 senza preventiva autorizzazione sono ammessi a contributo a condizione che la relativa documentazione sia stata presentata entro i termini previsti dall'art. 18, commi 2 e 5.
Art. 108. Oneri derivanti da espropri e occupazioni temporanee.
(Art. 6, c. 6, L.n. 80/1984). Gli eventuali oneri residui derivanti dagli espropri e dalle occupazioni temporanee disposti ai sensi dell'art. 6, commi 3, 4 e 5, della
Art. 109. (Regolamenti delegati).
1. (Art. 14, c. 2,
Art. 110. Validità degli atti ed efficacia dei rapporti sorti in base a decreti-legge non convertiti.
(Art. 11, c. 1,
Art. 111. Relazione al Parlamento.
( Art. 69, c. 1, L.n. 219/1981; Art. 6 bis, c. 3 e art. 9, c. 5,
(Idem, c. 2). Il Governo riferisce contestualmente sul rispetto, per le regioni colpite dal terremoto, della riserva di cui all'art. 107 del testo unico approvato con
(Idem, c. 3). Il mancato rispetto di tale riserva, a partire dal 1° gennaio 1982, da parte delle amministrazioni centrali dello Stato, delle aziende autonome e degli enti pubblici a carattere nazionale, preclude la possibilità di attingere al fondo di cui all'art. 3 del presente testo unico.
Art. 112. (Disposizioni contrarie o incompatibili con il testo unico).
1. (Art. 2, c. 1,
Art. 113. (Rinvio normativo).
1. ((Norma di coordinamento) Restano salvi gli effetti delle eventuali ulteriori disposizioni contenute in provvedimenti legislativi emanati successivamente al 31 dicembre 1989.
[1] Alinea così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. n. 134 dell'11 giugno 1990.
[2] Per una proroga del termine di cui al presente alinea, vedi l'art. 2 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 2 del
[4] Lettera così modificata dall'art. 21 ter del
[5] Comma così sostituito dall'art. 21 ter del
[6] Per un’elevazione del termine di diciotto mesi di cui al presente comma, vedi l'art. 10 della
[7] Comma abrogato dall'art. 14 della
[8] Comma così modificato dall'art. 4 del