| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 95. Tributi |
| Capitolo: | 95.15 iva |
| Data: | 09/04/1986 |
| Numero: | 97 |
| Sommario |
| Art. 1. |
§ 95.15.41 - Legge 9 aprile 1986, n. 97.
Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi
(G.U. 12 aprile 1986, n. 85)
1. [Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, adattati ad invalidi per ridotte o impedite capacità motorie, anche prodotti in serie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento] [1].
2. [L'aliquota di cui al comma precedente si applica anche agli acquisti e alle importazioni successive di un veicolo del medesimo tipo di quello acquistato o importato in precedenza con l'aliquota ridotta, a condizione che siano trascorsi almeno quattro anni dalla data dell'acquisto o della importazione precedente. La condizione non opera nel caso in cui dal Pubblico Registro Automobilistico risulti che il veicolo acquistato o importato con l'aliquota ridotta entro il periodo suindicato è stato cancellato da detto registro a norma dell'art. 61 del
2 bis. [Il beneficio della riduzione dell'aliquota relativa all'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora l'invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo. Entro i successivi tre mesi l'invalido provvede al versamento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto pagata e l'imposta relativa all'aliquota in vigore per il veicolo acquistato] [3] .
3. [Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'applicazione delle disposizioni della presente legge] [4].
[1] Comma già modificato dall'art. 27 della
[2] Comma abrogato dall'art. dall'art. 170 del
[3] Comma aggiunto dall'art. 27 della
[4] Comma abrogato dall'art. dall'art. 170 del