§ 95.15.41 - Legge 9 aprile 1986, n. 97.
Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.15 iva
Data:09/04/1986
Numero:97


Sommario
Art. 1. 


§ 95.15.41 - Legge 9 aprile 1986, n. 97.

Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi

(G.U. 12 aprile 1986, n. 85)

 

     Art. 1.

     1. [Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, adattati ad invalidi per ridotte o impedite capacità motorie, anche prodotti in serie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento] [1].

     2. [L'aliquota di cui al comma precedente si applica anche agli acquisti e alle importazioni successive di un veicolo del medesimo tipo di quello acquistato o importato in precedenza con l'aliquota ridotta, a condizione che siano trascorsi almeno quattro anni dalla data dell'acquisto o della importazione precedente. La condizione non opera nel caso in cui dal Pubblico Registro Automobilistico risulti che il veicolo acquistato o importato con l'aliquota ridotta entro il periodo suindicato è stato cancellato da detto registro a norma dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393] [2].

     2 bis. [Il beneficio della riduzione dell'aliquota relativa all'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora l'invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo. Entro i successivi tre mesi l'invalido provvede al versamento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto pagata e l'imposta relativa all'aliquota in vigore per il veicolo acquistato] [3] .

     3. [Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'applicazione delle disposizioni della presente legge] [4].

 


[1] Comma già modificato dall'art. 27 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, ulteriormente modificato dall'art. 53 bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 e abrogato dall'art. 170 del D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 171. L’aliquota di cui al presente comma è stata elevata al 4 per cento dall'art. 34 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69.

[2] Comma abrogato dall'art. dall'art. 170 del D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 171.

[3] Comma aggiunto dall'art. 27 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 e abrogato dall'art. 170 del D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 171.

[4] Comma abrogato dall'art. dall'art. 170 del D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 171.