Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.2 agevolazioni |
Data: | 30/09/1994 |
Numero: | 564 |
Sommario |
Art. 1. Proroga dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese. |
Art. 2. Riduzione delle agevolazioni in materia di società cooperative e loro consorzi |
Art. 2 bis. Accertamento con adesione del contribuente ai fini delle imposte sul reddito e dell'IVA |
Art. 2 ter. Accertamento con adesione ai fini di altre imposte indirette |
Art. 2 quater. Autotutela |
Art. 2 quinquies. Chiusura delle liti fiscali pendenti |
Art. 2 sexies. Conciliazione giudiziale |
Art. 2 septies. Responsabilità patrimoniale dei dipendenti dell'Amministrazione finanziaria |
Art. 2 octies. Ritardati versamenti dell'imposta sul gas metano |
Art. 2 nonies. Disposizioni concernenti alcuni soggetti titolari di partita IVA |
Art. 2 decies. Modifica della normativa sulla tenuta delle scritture contabili individuali |
Art. 2 undecies. Disposizioni per il personale imbarcato e norme agevolative per il settore agricolo |
Art. 2 duodecies. Tasse e diritti sugli aeromobili |
Art. 2 terdecies. Proroga di disposizioni concernenti agevolazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto |
Art. 2 quattuordecies. Efficacia di norme |
Art. 3. Accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi. |
Art. 4. Premio straordinario. |
Art. 5. Devoluzione erariale delle maggiori entrate. |
Art. 6. Entrata in vigore. |
§ 95.2.69 - D.L. 30 settembre 1994, n. 564 [1] .
Disposizioni urgenti in materia fiscale
(G.U. 1 ottobre 1994, n. 230)
Art. 1. Proroga dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese.
1. L'imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui al
Art. 2. Riduzione delle agevolazioni in materia di società cooperative e loro consorzi [3].
1. Le società cooperative, e loro consorzi, sono assoggettate, a decorrere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'imposta sul patrimonio netto delle imprese anche per la parte, finora esclusa, costituita dalle riserve indivisibili di cui all'art. 12 della
2. Per le società cooperative, e loro consorzi, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita una imposta straordinaria sul patrimonio netto delle imprese per l'esercizio in corso alla predetta data, in ragione di una aliquota dell'1,15 per cento sull'ammontare della media delle riserve indivisibili iscritte nel bilancio degli esercizi chiusi successivamente alla data del 30 settembre 1992 [4] .
3. Le società cooperative agricole, di piccola pesca e sociali di cui alla
4. L'imposta straordinaria deve essere versata secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 6, del
5. Le società cooperative, e loro consorzi, che abbiano già versato somme per l'imposta sul patrimonio netto delle imprese per la parte finora esclusa, possono computarle in diminuzione dall'imposta di cui al comma 2. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 1995 sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione di cui al presente comma.
6. Le assegnazioni di seconde case a favore dei soci delle cooperative cessano di essere agevolate. Conseguentemente, nell'art. 3, commi 2 e 3, del
7. All'art. 4 della tariffa allegata al
8. All'art. 10 del
9. Nella tabella A, parte II, allegata al
10. Sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le prestazioni di cui al n. 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al
11. [6]
Art. 2 bis. Accertamento con adesione del contribuente ai fini delle imposte sul reddito e dell'IVA [7].
Art. 2 ter. Accertamento con adesione ai fini di altre imposte indirette [8].
Art. 2 quater. Autotutela [9].
[1. Con decreti del Ministro delle finanze sono indicati gli organi dell'Amministrazione finanziaria competenti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati. Con gli stessi decreti sono definiti i criteri di economicità sulla base dei quali si inizia o si abbandona l'attività dell'amministrazione.
1 bis. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato. [10]
1 ter. Le regioni, le province e i comuni indicano, secondo i rispettivi ordinamenti, gli organi competenti per l'esercizio dei poteri indicati dai commi 1 e 1–bis relativamente agli atti concernenti i tributi di loro competenza. [11]
1 quater. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza. [12]
1 quinquies. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dello stesso organo, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il contribuente può impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato. [13]
1-sexies. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purchè rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute [14].
1-septies. Le disposizioni del comma 1-sexies non si applicano alla definizione agevolata prevista dall'articolo 17, comma 2, del
1-octies. L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente [16].]
Art. 2 quinquies. Chiusura delle liti fiscali pendenti [17].
1. Le liti fiscali, pendenti alla data del 31 dicembre 1994 dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio e quelle che possono insorgere per atti notificati entro la medesima data, ivi compresi i processi verbali di constatazione per i quali non sia stato ancora notificato atto di imposizione, possono essere definite, a domanda del ricorrente:
a) con il pagamento della somma di lire 150 mila, se la lite è di importo fino a lire 2 milioni;
b) con il pagamento di una somma pari al dieci per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a lire 2 milioni e fino a lire 20 milioni [18] .
2. Qualora, per le liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, il contribuente non sia in possesso degli elementi per determinare l'imposta relativa al maggiore imponibile accertato, di cui al comma 4, lettera b), lo stesso può effettuare il pagamento delle somme indicate al comma 1 in via provvisoria, salvo conguaglio sulla base della liquidazione effettuata da parte dell'ufficio competente entro il 31 dicembre 1995.
3. I pagamenti previsti nel comma 1 sono effettuati mediante versamento in conto corrente postale per le somme di cui alla lettera a) del comma 1 e con l'osservanza delle norme sull'autoliquidazione per le somme di cui alla lettera b) del medesimo comma 1. I versamenti affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
4. Ai fini del presente articolo:
a) per lite fiscale si intende la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni impugnato considerando, comunque, lite fiscale autonoma quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;
b) per valore della lite si intende l'importo dell'imposta accertata al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con lo stesso atto impugnato; in caso di liti relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste; il valore delle liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili è costituito dalla imposta relativa al maggiore imponibile accertato. Se il giudizio è pendente, dopo che è intervenuta decisione di commissione tributaria in qualsiasi grado di giudizio, l'importo da assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del presente articolo è comunque il valore accertato;
c) in mancanza di avviso di accertamento e quando i processi verbali prevedono una sanzione da un minimo ad un massimo, l'importo della sanzione necessario per il calcolo del valore della lite è il minimo previsto;
d) la lite è pendente anche nel caso che il ricorso presentato sia dichiarato o sia ritenuto inammissibile dall'ufficio;
e) il reddito definito ai sensi dei commi precedenti non rileva ai fini del contributo per il Servizio sanitario nazionale.
5. I giudizi di cui al comma 1 sono sospesi fino al 15 dicembre 1994; tuttavia, qualora sia stata già fissata udienza di discussione nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi all'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 estingue il giudizio [19].
6. Restano comunque dovute le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi di pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate; dette somme, a seguito delle definizioni, sono riscosse a titolo definitivo. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal ricorrente.
7. Le liti di cui al presente articolo non possono essere oggetto della conciliazione prevista nell'art. 2-sexies.
8. Il pagamento del dieci per cento del valore della lite, come stabilito al comma 4 del presente articolo, restando fermo il limite di lire 20 milioni estingue le controversie per l'imposta di cui all'art. 7, comma 1, del
9. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
10. Le disposizioni di cui al presente articolo non sono applicabili nei confronti dei contribuenti che hanno chiesto la definizione della lite ai sensi dell'art. 53 della
11. Al fine della eliminazione delle liti in tema di perdita dei benefici fiscali prevista dall'art. 46 della
12. Le liti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto concernenti il mancato adempimento del disposto dell'art. 46, primo comma, ultimo periodo, della
Art. 2 sexies. Conciliazione giudiziale [22].
1. Nel
2. Per i giudizi pendenti alla data del 17 novembre 1994, le disposizioni di cui all'art. 20-bis del
Art. 2 septies. Responsabilità patrimoniale dei dipendenti dell'Amministrazione finanziaria [23].
1. Nell'attività di interpretazione delle disposizioni tributarie e, comunque, nell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 2-quater e 2-sexies i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che svolgono le relative funzioni rispondono patrimonialmente solo in caso di danno cagionato per dolo o colpa grave.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Governo emana appositi regolamenti volti ad introdurre il principio della trasparenza nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, ispirandosi al criterio della responsabilizzazione degli organi di controllo nell'espletamento delle loro funzioni, ed individuando apposite modalità di penalizzazione dei comportamenti che determinino l'inutile ed onerosa creazione di contenzioso.
Art. 2 octies. Ritardati versamenti dell'imposta sul gas metano [24].
1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 5 del
Art. 2 nonies. Disposizioni concernenti alcuni soggetti titolari di partita IVA [25].
1. I soggetti cui è stato attribuito il numero di partita IVA, che non abbiano effettuato nell'ultimo anno alcuna operazione imponibile e non imponibile, possono chiedere la chiusura della posizione ed estinguere contestualmente la irregolarità derivante dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA, nonchè delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, con importi pari a zero, per gli anni precedenti, versando l'importo forfettario, comprendente le tasse sulle concessioni governative e le sanzioni, di lire 100.000 presso gli uffici IVA competenti entro il 30 giugno 1995. Il Ministro delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è autorizzato ad emanare un decreto ministeriale per regolamentare quanto disposto con il presente articolo [26].
Art. 2 decies. Modifica della normativa sulla tenuta delle scritture contabili individuali [27].
1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 6 del
Art. 2 undecies. Disposizioni per il personale imbarcato e norme agevolative per il settore agricolo [28].
1. Le liti fiscali, di valore fino a lire 20 milioni, concernenti le imposte di bollo e di registro dovute per i contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima, e risultano assegnate alle categorie di cui all'art. 8 del regolamento approvato con
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i contratti di cui al comma 1 sono esenti dalle imposte di bollo e di registro, ancorché, per disposizioni di legge, siano soggetti a registrazione e redatti in forma pubblica.
3. Il punto 6 della tabella A allegata al
4. All'onere conseguente all'applicazione del comma 2 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3.
Art. 2 duodecies. Tasse e diritti sugli aeromobili [29].
1. L'art. 9 del
2. I diritti di approdo e partenza degli aeromobili dell'aviazione generale previsti dall'art. 2 della
3. Il maggiore gettito derivante da quanto previsto al comma 2 è destinato per un terzo all'ammodernamento degli aeroporti minori per l'aviazione generale secondo quanto previsto da apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per la restante parte a copertura di quanto previsto al comma 1 del presente articolo e all'art. 2-terdecies.
Art. 2 terdecies. Proroga di disposizioni concernenti agevolazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto [30].
1. Le disposizioni indicate all'art. 40 del
2. Ai relativi oneri, valutati in lire 25 miliardi annui, si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione, di cui al comma 2 dell'art. 2-duodecies del presente decreto.
Art. 2 quattuordecies. Efficacia di norme [31].
1. Le disposizioni degli articoli da 2-bis a 2-terdecies hanno effetto dal 17 novembre 1994.
2. Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21 e 22 del
Art. 3. Accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi.
1. La definizione di cui all'art. 2 bis del presente decreto, limitatamente alle dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 1994, può essere effettuata mediante accettazione degli importi proposti dagli uffici anche sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria che tengono conto, per ciascuna categoria economica, della distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi e di redditività risultanti dalle dichiarazioni. Sulle maggiori imposte non sono dovuti interessi e le sanzioni sono applicabili nella misura di un ottavo del minimo dovuto. La definizione non può essere effettuata se, entro il 20 maggio 1995, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ai fini delle imposte sul reddito o dell'imposta sul valore aggiunto o notificato avviso di accertamento, ad eccezione degli avvisi di accertamento di cui all'art. 41-bis del
2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
2 bis. Sono salvi gli effetti della liquidazione delle imposte in base all'art. 36-bis del
2 ter. I soggetti residenti o aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del
2 quater. Ai fini dell'applicabilità dei criteri di accertamento con adesione di cui al comma 1, le disposizioni di detto comma vanno interpretate nel senso che le elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria sono effettuate tenendo conto, ai fini della distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi, dei soggetti che hanno esposto in dichiarazione ricavi o compensi non superiori all'importo indicato nell'art. 2435-bis, primo comma, lettera b), del codice civile [36] .
2 quinquies. Le maggiori imposte contenute complessivamente nelle proposte di accertamento con adesione sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte eccedente l'importo di lire 5 milioni per le persone fisiche e l'importo di lire 10 milioni per gli altri soggetti. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione dell'accertamento con adesione di cui al presente articolo eccedano, per le persone fisiche, la somma di lire 5 milioni e, per gli altri soggetti, la somma di lire 10 milioni, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 31 marzo 1996 ed entro il 30 settembre 1996, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 15 dicembre 1995 [37] .
2 sexies. La definizione dell'accertamento con adesione del contribuente comporta il pagamento delle imposte liquidate secondo i criteri indicati all'art. 3 del
2 septies. Se il riporto delle perdite di impresa di cui all'art. 8, comma 3, del
2 octies. L'accertamento con adesione per anni pregressi non rileva ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni [40] .
2 nonies. Qualora l'accertamento con adesione per anni pregressi sia definito ai sensi del comma 2-quinquies, l'omesso versamento nei termini delle rate scadenti al 31 marzo e al 30 settembre 1996 non determina l'inefficacia dell'accertamento con adesione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si applicano le disposizioni dell'art. 14 del
Art. 4. Premio straordinario.
1. Per l'anno 1995 in sede di contrattazione nazionale per il comparto Ministeri, nel rispetto dei limiti dettati dalle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, sono definiti i criteri generali per la corresponsione di un premio straordinario finalizzato all'attuazione di quanto previsto dagli articoli 2 bis, 2 sexies e 3 del presente decreto. Le modalità di attuazione e la determinazione degli obiettivi cui collegare il premio sono fissati con decreto del Ministro delle finanze [42] .
2. Le somme complessive da destinare, per l'anno finanziario 1995, all'erogazione del compenso non possono superare la misura dello 0,50 per cento di quanto effettivamente riscosso nell'attuazione delle norme di cui al comma 1; le somme non erogate per mancato raggiungimento degli obiettivi fissati costituiscono economia di bilancio.
3. Il Ministro del tesoro, con propri decreti, dispone l'assegnazione allo stato di previsione del Ministero delle finanze delle predette somme.
Art. 5. Devoluzione erariale delle maggiori entrate.
1. Le somme riscosse in applicazione delle disposizioni del presente decreto sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonchè alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, ove necessarie, le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo.
1 bis. Alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano comunque il Titolo VI del
Art. 6. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della
[2] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 30 settembre 1997 dall'art. 3 della
[3] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.
[4] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 5 del
[5] Comma così modificato dall'art. 5 del
[6] Comma abrogato dall'art. 17 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1° gennaio 1998.
[7] Articolo inserito dalla legge di conversione, modificato dall'art. 1 del
[8] Articolo inserito dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 17 del
[9] Articolo inserito dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 2 del
[10] Comma aggiunto dall'art. 27 della
[11] Comma aggiunto dall'art. 27 della
[12] Comma aggiunto dall'art. 27 della
[13] Comma aggiunto dall'art. 27 della
[14] Comma aggiunto dall'art. 11 del
[15] Comma aggiunto dall'art. 11 del
[16] Comma aggiunto dall'art. 11 del
[17] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[18] Comma così modificato dall'art. 1 del
[19] Il termine di cui al presente comma è stato differito al 30 settembre 1995 dall'art.1 del D.L. 28 giugno 1995, n.250.
[20] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 41 del
[21] Il termine di cui al presente comma è stato differito al 30 settembre 1995 dall'art.1 del D.L. 28 giugno 1995, n.250.
[22] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[23] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[24] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[25] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[26] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, al 28 febbraio 1997 dall'art. 6 del
[27] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[28] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[29] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[30] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[31] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[32] Comma già modificato dalla legge di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del
[33] Comma così modificato dalla legge di conversione. Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 9-bis del
[34] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[35] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[36] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[37] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[38] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[39] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[40] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[41] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[42] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[43] Comma aggiunto dalla legge di conversione.