§ 39.2.103 - L. 30 giugno 2022, n. 84.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.2 elezioni amministrative
Data:30/06/2022
Numero:84


Sommario
Art. 1. 


§ 39.2.103 - L. 30 giugno 2022, n. 84.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonchè per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.

(G.U. 2 luglio 2022, n. 153)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonchè per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 4 MAGGIO 2022, N. 41

 

     All'articolo 2:

     al comma 1:

     al secondo periodo, dopo le parole: «in cui si svolgono anche le» sono inserite le seguenti: «votazioni per le»;

     al quarto periodo, le parole: «, dando la precedenza alle» sono sostituite dalle seguenti: «ed è effettuato iniziando dalle schede per le» e le parole: «e poi a quelle» sono sostituite dalle seguenti: «e passando poi a quelle per le elezioni»;

     al quinto periodo, le parole: «rispettive consultazioni» sono sostituite dalle seguenti: «consultazioni di rispettiva pertinenza».

     All'articolo 3:

     al comma 2:

     al primo periodo, le parole: «impossibilità alla» sono sostituite dalle seguenti: «impossibilità di»;

     al quarto periodo, le parole: «di suoi delegati quali presidente e componenti, compresi nelle liste elettorali del comune» sono sostituite dalle seguenti: «di propri delegati, compresi nelle liste elettorali del comune, quali presidente e componenti del seggio»;

     al comma 4, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo»;

     al comma 5, le parole: «impossibilità alla» sono sostituite dalle seguenti: «impossibilità di» e la parola: «comunque» è soppressa;

     al comma 6, dopo le parole: «comma 1-sexies,» sono inserite le seguenti: «primo periodo,».

     All'articolo 4:

     al comma 4, alinea, le parole: «e non oltre» sono soppresse.

     All'articolo 5:

     al comma 2, secondo periodo, le parole: «contrasto alla pandemia» sono sostituite dalle seguenti: «contrasto della pandemia» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52».

     All'articolo 6:

     al comma 2:

     al primo periodo, dopo le parole: «nei comuni» sono inserite le seguenti: «con popolazione»;

     al terzo periodo, le parole: «che non esercitano» sono sostituite dalle seguenti: «che non abbiano esercitato»;

     al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «alle elezioni politiche».

     Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

     «Art. 6-bis (Disposizioni in materia di elezioni politiche). - 1. Le disposizioni dell'articolo 18-bis, comma 2, primo periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applicano, per le prime elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2021 o che abbiano presentato candidature con proprio contrassegno alle ultime elezioni della Camera dei deputati o alle ultime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia in almeno due terzi delle circoscrizioni e abbiano ottenuto almeno un seggio assegnato in ragione proporzionale o abbiano concorso alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione avendo conseguito, sul piano nazionale, un numero di voti validi superiore all'1 per cento del totale».

     All'articolo 7:

     al comma 1:

     al capoverso 1-ter, la parola: «individuati» è sostituita dalla seguente: «individuato»;

     al capoverso 1-quinquies, primo periodo, le parole: «e il Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «e con il Ministro»;

     al comma 6, lettera b):

     al numero 2), le parole da: «dopo le parole "Ufficio territoriale» fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «le parole: "all'Ufficio territoriale del Governo di Roma e al Comune di Roma" sono sostituite dalle seguenti: "agli Uffici territoriali del Governo di Roma, Milano, Bologna, Firenze e Napoli e ai rispettivi comuni"»;

     al numero 5), le parole: «le parole "di Roma" sono soppresse,» sono sostituite dalle seguenti: «le parole: ", da parte del Comune di Roma," sono sostituite dalle seguenti: "da parte del competente comune"»;

     al comma 8, secondo periodo, la parola: «provvedimento» è sostituita dalla seguente: «decreto» e le parole: «presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «presente articolo».

     All'articolo 8:

     al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221»;

     al comma 3, le parole: «pari euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro» e le parole: «Programma Fondi di riserva e speciali» sono sostituite dalle seguenti: «programma "Fondi di riserva e speciali"».