§ 12.3.3 - D.L. 9 settembre 1997, n. 292.
Interventi urgenti per la soluzione della crisi della Sicilcassa S.p.a. e per il risanamento e rilancio del Banco di Sicilia S.p.a.


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.3 banco di Sicilia e banco di Napoli
Data:09/09/1997
Numero:292


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di favorire la soluzione della crisi della Sicilcassa S.p.a., nonché il risanamento ed il rilancio del Banco di Sicilia S.p.a., nell'ambito di un'operazione di integrazione tra le due [...]
Art. 2.      1.Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge


§ 12.3.3 - D.L. 9 settembre 1997, n. 292. [1]

Interventi urgenti per la soluzione della crisi della Sicilcassa S.p.a. e per il risanamento e rilancio del Banco di Sicilia S.p.a.

(G.U. 9 settembre 1997, n. 210).

 

Art. 1.

     1. Al fine di favorire la soluzione della crisi della Sicilcassa S.p.a., nonché il risanamento ed il rilancio del Banco di Sicilia S.p.a., nell'ambito di un'operazione di integrazione tra le due banche, il Banco di Sicilia e le associazioni sindacali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, definiscono un accordo sindacale, da concludersi secondo le norme contrattuali vigenti, relativo alle ricadute sul personale del piano industriale del Banco di Sicilia, efficace nei confronti di tutti gli interessati, anche in deroga a disposizioni di legge o di contratto collettivo. Fino a quando non intervenga il predetto accordo sindacale, i dipendenti della Sicilcassa assorbiti dal Banco di Sicilia mantengono il trattamento economico e normativo di spettanza nell'impresa di provenienza, così come modificato dalle intese del 30 settembre 1996, che conservano gli effetti per il loro intero contenuto. Gli obblighi informativi previsti dal comma 1 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e dalla contrattazione collettiva sono assolti entro novanta giorni dalla cessione dell'azienda bancaria in crisi.

     2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, tenuto conto del piano industriale e degli andamenti economici dell'impresa, può disporre con proprio decreto in materia di collocamento obbligatorio, anche in deroga agli obblighi rivenienti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni [2].

 

     Art. 2.

     1.Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 1997, n. 388.

[2] Comma così sostituito dalla L. di conversione 8 novembre 1997, n. 388.