Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 37. Dogane |
Capitolo: | 37.1 disciplina generale |
Data: | 26/09/2024 |
Numero: | 141 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione |
Art. 2. Disposizioni in materia di spedizionieri doganali |
Art. 3. Modificazioni al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e al decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 |
Art. 4. Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 |
Art. 5. Modifiche al codice di procedura penale |
Art. 6. Modifiche in materia di Iva all'importazione |
Art. 7. Disposizioni finali e di coordinamento |
Art. 8. Abrogazioni |
Art. 9. Disposizioni finanziarie |
Art. 10. Entrata in vigore |
§ 37.1.373 - D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141.
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.
(G.U. 3 ottobre 2024, n. 232)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la
Visto il
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Vista la
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 2024;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 27 giugno 2024;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2024;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione
1. Sono approvate le disposizioni contenute nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto.
Art. 2. Disposizioni in materia di spedizionieri doganali
1. Alla
a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Esercizio della professione di spedizioniere doganale). - 1. L'esercizio della professione di spedizioniere doganale sul territorio nazionale è subordinato al rilascio di apposita patente, con validità illimitata, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di seguito denominata «Agenzia», sentito il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.
2. Gli spedizionieri doganali, o doganalisti, sono iscritti al relativo albo professionale di cui alla
3. In relazione alle professionalità di cui al comma 2, gli spedizionieri doganali iscritti all'albo sono altresì abilitati a svolgere i compiti che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli enti locali, per effetto di norme nazionali o unionali, possono affidare ai privati.
4. La patente di spedizioniere doganale è rilasciata alle persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, di uno Stato dell'Unione europea o di un Paese terzo che accorda in materia uguale trattamento ai cittadini italiani;
b) maggiore età;
c) assenza di condanne penali, passate in giudicato per i delitti non colposi di cui all'articolo 33, comma 1, lettere c) e d), delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della
d) assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale;
e) superamento dell'esame di stato per l'esercizio della professione di spedizioniere doganale.
5. La patente non può essere rilasciata a coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
6. La patente è sospesa o revocata nei casi di cui agli articoli 32 e 33 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111.»;
b) dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:
«Art. 1 bis. (Esami di Stato per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale). - 1. Gli esami di Stato per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale sono indetti, con provvedimento dell'Agenzia, con cadenza annuale. Il bando di indizione degli esami è pubblicato con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La commissione esaminatrice, nominata con provvedimento del direttore dell'Agenzia, è presieduta dal predetto direttore o da altro dirigente di prima fascia dell'Agenzia medesima ed è composta da:
a) due dirigenti di seconda fascia appartenenti, rispettivamente, al ruolo dell'Agenzia e al ruolo dell'Agenzia delle entrate;
b) due spedizionieri doganali designati dal Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, di cui uno con funzioni di vicepresidente;
c) un professore universitario titolare dell'insegnamento di diritto doganale o di diritto tributario.
3. La commissione opera senza oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti della stessa non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, salvo quanto previsto dall'articolo 1-ter, comma 8.
Art. 1 ter. (Ammissione agli esami di Stato e loro svolgimento). - 1. Per l'ammissione agli esami di Stato di cui all'articolo 1-bis, comma 1, gli aspiranti, entro il termine stabilito nel bando, devono:
a) inoltrare l'istanza di partecipazione;
b) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero la laurea in discipline economiche, giuridiche o equipollenti;
c) essere in possesso del certificato rilasciato dal competente Consiglio territoriale degli spedizionieri doganali attestante il compiuto svolgimento del tirocinio, di cui al
2. Su istanza dell'interessato, il direttore dell'Agenzia può esonerare dal sostenere l'esame di Stato i dirigenti e funzionari della medesima Agenzia e gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, cessati dal rapporto di impiego dopo aver prestato almeno venti anni di effettivo servizio in tali posizioni, avuto riguardo ai precedenti di carriera e alle specifiche mansioni svolte nel settore dei servizi doganali. Per gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, l'istanza è corredata da idonea attestazione dell'Amministrazione di appartenenza.
3. Per i candidati in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, l'esame di Stato per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale consiste in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio.
4. La prova scritta verte su:
a) istituzioni di diritto privato;
b) nozioni di diritto tributario;
c) diritto doganale;
d) nozioni di diritto dell'Unione europea e di diritto internazionale.
5. La prova pratica consiste nell'analisi e nella risoluzione argomentata di un caso pratico in materia di tecnica doganale.
6. Il colloquio verte sulle materie oggetto della prova scritta e di quella pratica nonchè sulle seguenti materie:
a) nozioni di diritto amministrativo, penale e della navigazione;
b) nozioni di merceologia, di geografia economica e commerciale;
c) lingua inglese;
d) nozioni di contabilità di Stato e sulle risorse proprie tradizionali, sul sistema sanzionatorio e sul contenzioso in materia doganale.
7. Per i candidati in possesso di laurea in discipline economiche, giuridiche ed equipollenti, l'esame di Stato consiste in un colloquio su tutte le materie di cui ai commi 4, 5 e 6.
8. Le indennità spettanti agli spedizionieri doganali e ai professori universitari chiamati a far parte della commissione esaminatrice sono a carico del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.
9. L'elenco dei candidati idonei, formato dalla commissione esaminatrice, è approvato con determinazione dell'Agenzia e pubblicato sul sito istituzionale della medesima Agenzia.
10. L'attestato di compiuto svolgimento del tirocinio di cui al comma 1, lettera c), non è richiesto agli aspiranti che, per almeno un anno, abbiano prestato servizio in qualità di dirigenti o funzionari presso l'Agenzia o di ufficiali, ispettori o sovrintendenti del Corpo della Guardia di finanza.
11. L'esclusione dagli esami di Stato per difetto dei requisiti è disposta con provvedimento del direttore dell'Agenzia.»;
c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Centri di assistenza doganale). - 1. I Centri di assistenza doganale (CAD), di cui al
2. I CAD autorizzati sono ammessi alle semplificazioni previste dalle disposizioni unionali in materia doganale.
3. I CAD sono abilitati a svolgere attività quali enti per le ispezioni di cui al
Art. 3. Modificazioni al
1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al
a) all'articolo 40:
1) al comma 3:
1.1) secondo periodo, dopo le parole: «di prodotti soggetti ad accisa», sono inserite le seguenti: «mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo,» e le parole: «, salvo che venga fornita prova contraria» sono soppresse;
1.2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-bis che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri o senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio dell'Agenzia, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.»;
2) al comma 4, le parole «2.000 chilogrammi» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 chilogrammi»;
3) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«5. Se la quantità dei prodotti energetici, a eccezione del gas naturale, sottratti all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 1.000 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.
6. Se la quantità di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000.»;
b) dopo l'articolo 40 sono inseriti i seguenti:
«Art. 40 bis. (Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati). - 1. Fuori dai casi di cui all'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20¸ commi 2 e 3, della
2. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato.
3. Quando le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 40-ter, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 39-quinquies. La sanzione amministrativa, salvo quanto previsto dal comma 4, non può comunque essere inferiore a euro 5.000.
4. Se il quantitativo di tabacchi lavorati sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa risulta:
a) non superiore a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 500 euro;
b) superiore a 200 grammi convenzionali e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 1.000 euro.
5. Qualora il quantitativo di tabacchi lavorati sottratti, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa non sia determinato, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000 a un massimo di euro 30.000, tenuto conto delle modalità della condotta e della gravità del fatto.
Art. 40 ter. (Circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi). - 1. Se i fatti previsti dall'articolo 40-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.
2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 40-bis, commi 1 e 2, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:
a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della
Art. 40 quater. (Circostanze attenuanti). - 1. Le pene previste dall'articolo 40-bis, commi 1 e 2, sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
Art. 40 quinquies. (Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita). - 1. Chiunque senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli vende o pone in vendita tabacchi lavorati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 250.
2. Chiunque acquista tabacchi lavorati da persona non autorizzata alla vendita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 500.
3. Quando le condotte di cui ai commi 1 e 2 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato rispettivamente superiore a chilogrammi 5 o superiore a chilogrammi 10, si applica la pena dell'arresto fino a un anno e dell'ammenda da euro 25 a euro 64.
Art. 40 sexies. (Ulteriori disposizioni in materia di vendita di tabacchi lavorati). - 1. Ove, all'interno di esercizi commerciali o di esercizi pubblici, sia contestata nei confronti dei titolari o di loro coadiuvanti o dipendenti la detenzione o la cessione di tabacchi lavorati in violazione delle disposizioni del presente testo unico, nonchè delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della
2. Nel caso di successiva violazione, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a due mesi.
3. Ove la contestazione di cui al comma 1 avvenga più di due volte, può essere disposta la chiusura definitiva dell'esercizio.
4. Contro i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 è ammesso ricorso amministrativo.
5. L'inosservanza dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio o del provvedimento di chiusura, di cui ai commi 1, 2 e 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.»;
c) all'articolo 43:
1) al comma 2, dopo le parole: «soggetti ad accisa», sono inserite le seguenti: «, mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo,» e le parole «, salvo che venga fornita prova contraria» sono soppresse;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Fuori dai casi previsti dal comma 1, lettera b), chiunque detiene l'alcole e i prodotti alcolici in condizioni diverse da quelle prescritte è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000 nè superiore a euro 50.000.»;
d) all'articolo 44:
1) al comma 1, dopo le parole: «articoli 40,» sono inserite le seguenti: «40-bis,»;
2) al comma 1-bis, le parole «costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto» sono sostituite dalle seguenti: «costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato.» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al primo periodo, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato»;
3) dopo il comma 1-ter, è aggiunto, in fine, il seguente:
«1-quater. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena detentiva non inferiore, nel massimo, a cinque anni, si applica l'articolo 240-bis del codice penale.»;
e) dopo l'articolo 44, sono inseriti i seguenti:
«Art. 44 bis. (Destinazione di beni sequestrati o confiscati). - 1. I beni mobili, compresi quelli iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia di contrasto alle violazioni di cui agli articoli 40-bis e 40-ter, sono affidati dalle autorità competenti in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.
2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.
3. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso.
4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 95, commi 3, 4, 6, 7 e 8, delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della
Art. 44 ter. (Custodia, distruzione, vendita e campionatura delle cose sequestrate o confiscate). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 44-bis, nei casi di violazioni di cui agli articoli 40-bis e 40-ter, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 118 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111.»;
f) all'articolo 45, il comma 3 è abrogato;
g) all'articolo 47:
1) al comma 1, le parole: «la multa fino a 2.582 euro» sono sostituite dalle seguenti: «la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000»;
2) al comma 5, le parole «prevista dall'art. 304 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
h) all'articolo 61:
1) al comma 4, le parole: «all'obbligo del» sono sostituite dalle seguenti: «che costituiscono sottrazione al», le parole: «dagli articoli 40 e 44» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 40, commi 1, 2, 3 e 4 nonchè la confisca di cui all'articolo 44» e le parole: «100 chilogrammi» sono sostituite dalle seguenti: «200 chilogrammi»;
2) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano alle violazioni relative ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies.»;
i) all'articolo 62-quater:
1) al comma 7-bis, le parole: «degli articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al
2) dopo il comma 7-bis, sono inseriti i seguenti:
«7-bis.1. Fuori dai casi di cui al comma 7-bis, per le violazioni costituenti fattispecie di sottrazione dei prodotti di cui al comma 1-bis all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-bis, commi 1, 2, 3 e 4, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, rispettivamente, a 0,2 millilitri per i prodotti contenenti nicotina e a un millilitro per i prodotti non contenenti nicotina. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 40-ter, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale a 0,2 millilitri di prodotto di cui al comma 1-bis sia che contenga nicotina sia che non la contenga, e le disposizioni di cui all'articolo 40-quater.
7-bis.2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-quinquies, quando le condotte ivi descritte hanno ad oggetto i prodotti previsti dal comma 1-bis del presente articolo, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, rispettivamente a 0,2 millilitri per i prodotti contenenti nicotina e a un millilitro per i prodotti non contenenti nicotina.
7-bis.3. Ai prodotti di cui al comma 1-bis si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 40-sexies, 44, 44-bis e 44-ter.»;
l) all'articolo 62-quater.1:
1) al comma 15, le parole: «degli articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al
2) dopo il comma 15, sono inseriti i seguenti:
«15-bis. Fuori dai casi di cui al comma 15, per le violazioni costituenti fattispecie di sottrazione dei prodotti di cui al comma 1 all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-bis, commi 1, 2, 3 e 4, e all'articolo 40-ter, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi prodotti. Si applica la disciplina di cui all'articolo 40-quater.
15-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-quinquies, quando le condotte ivi descritte hanno ad oggetto i prodotti previsti dal comma 1, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi prodotti.
15-quater. Si applicano, altresì, ai medesimi prodotti di cui al comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 40-sexies, 44, 44-bis, 44-ter e 50.»;
m) all'articolo 62-quinquies, il comma 7 è sostituito dai seguenti:
«7. Le disposizioni previste dagli articoli 84 e 85 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della
7-bis. Fuori dai casi di cui al comma 7, per le violazioni costituenti fattispecie di sottrazione dei prodotti di cui al comma 1 all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-bis, commi 1, 2, 3 e 4, e 40-ter, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 5 grammi di prodotti di cui al comma 1. Per le medesime violazioni trova altresì applicazione l'articolo 40-quater.
7-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-quinquies, quando le condotte ivi descritte hanno a oggetto i prodotti previsti dal comma 1, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 5 grammi di prodotti di cui al comma 1.
7-quater. Ai prodotti di cui al comma 1 si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 40-sexies, 44, 44-bis e 44-ter.».
2. A decorrere dal 1° gennaio 2025, all'articolo 21, comma 11, secondo periodo, del
3. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al
a) all'articolo 39-ter, comma 2-bis, le parole: «esclusivamente o», sono soppresse;
b) dopo l'articolo 62-quater.1 è inserito il seguente:
«Art. 62 quater.2 (Prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco). - 1. I prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina, con esclusione di quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del
2. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 1:
a) il fabbricante, per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale;
b) il soggetto cedente che adempie al medesimo pagamento e agli obblighi previsti dal presente articolo:
1) per i prodotti provenienti da uno Stato dell'Unione europea, direttamente, se il medesimo soggetto cedente ha sede nel territorio nazionale;
2) per i prodotti provenienti da un altro Stato dell'Unione europea, per il tramite di un rappresentante fiscale, se il medesimo soggetto cedente non ha sede nel territorio nazionale;
c) l'importatore, per i prodotti provenienti da Paesi terzi.
3. I soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), numero 1), sono preventivamente autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'istituzione e alla gestione di un deposito in cui, rispettivamente, sono realizzati o introdotti i prodotti di cui al comma 1. A tal fine, i medesimi soggetti presentano all'Agenzia, esclusivamente in forma telematica, un'istanza in cui indicano, oltre ai propri dati identificativi, il possesso dei requisiti per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati stabiliti dall'articolo 3 del regolamento di cui al
4. Il rappresentante fiscale di cui al comma 2, lettera b), numero 2), designato dal soggetto cedente di cui al medesimo comma 2, lettera b), numero 2), è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A tale fine il medesimo rappresentante presenta all'Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui indica i propri dati identificativi e quelli del predetto soggetto cedente, il possesso dei requisiti per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati stabiliti dall'articolo 3 del regolamento di cui al
5. Il soggetto di cui al comma 2, lettera c), è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A tale fine, il medesimo soggetto presenta all'Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui indica i propri dati identificativi, il possesso dei requisiti per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati stabiliti dall'articolo 3 del regolamento di cui al
6. I soggetti obbligati di cui al comma 2, lettere a) e b), numero 1), prestano una cauzione nella misura del 10 per cento dell'imposta dovuta sul prodotto mediamente in giacenza nei dodici mesi solari precedenti e comunque non inferiore alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti. Il rappresentante fiscale di cui al comma 2, lettera b), numero 2), presta una cauzione in misura non inferiore alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti. Le cauzioni di cui al presente comma sono prestate con le modalità di cui alla
7. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, verificata l'idoneità della cauzione prestata, rilascia ai soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza e qualora ricorrano le condizioni, l'autorizzazione richiesta attribuendo al soggetto istante un codice d'imposta.
8. L'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al comma 7 è revocata in caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo di cui al comma 1. La medesima autorizzazione decade nel caso in cui i soggetti autorizzati perdano il possesso dei requisiti soggettivi di cui ai commi 3, 4 e 5 o qualora venga meno la cauzione di cui al comma 6.
9. Per i soggetti obbligati di cui al comma 2, lettere a) e b), l'imposta dovuta è determinata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto medesimo deve presentare, ai fini dell'accertamento, entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine è effettuato il versamento dell'imposta dovuta.
10. Per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi terzi, l'imposta di cui al comma 1 è accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.
11. I prodotti di cui al comma 1 destinati a essere immessi in consumo nel territorio nazionale sono inseriti, su istanza dei soggetti di cui al comma 2, in una specifica tabella di commercializzazione; nella medesima istanza è indicata la denominazione e il contenuto dei medesimi prodotti. L'inserimento dei prodotti di cui al presente comma nella tabella di commercializzazione è effettuato solo per i prodotti di cui è consentita la vendita per il consumo nel territorio nazionale.
12. L'immissione in consumo per i prodotti di cui al comma 1 si verifica:
a) all'atto della cessione degli stessi alle rivendite di cui al comma 16;
b) all'atto della definitiva importazione per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea.
13. Per i prodotti di cui al comma 1 si applicano, per la presentazione e la vendita, i requisiti di cui all'articolo 21, comma 6, lettera c), del
14. Il trasferimento dei prodotti di cui al comma 1 nella fase antecedente alla loro immissione in consumo è consentito esclusivamente dal deposito del soggetto di cui al comma 2, lettera a), al deposito del soggetto di cui al comma 2, lettera b), numero 1).
15. La circolazione e la vendita dei prodotti di cui al comma 1 è legittimata mediante applicazione di appositi contrassegni sui singoli condizionamenti.
16. La vendita dei prodotti di cui al comma 1 ai consumatori finali è effettuata in via esclusiva per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della
17. Le disposizioni di cui all'articolo 62-quater, commi 7-bis, 7-bis.1, 7-bis.2 e 7-bis.3, trovano applicazione anche per i prodotti di cui al comma 1 utilizzando i medesimi criteri di equivalenza ivi previsti.
18. Con determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle previsioni di cui al presente articolo, sono stabiliti:
a) il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui ai commi 3, 4 e 5;
b) il contenuto e le modalità di presentazione della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di commercializzazione di cui al comma 11;
c) le modalità per l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione di cui al comma 15;
d) le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili;
e) le modalità attuative delle disposizioni in materia di prestazione delle cauzioni di cui al comma 6;
f) la documentazione di accompagnamento e le modalità per la circolazione dei prodotti di cui al comma 1 nella fase antecedente alla loro immissione in consumo.».
Art. 4. Modifiche al
1. All'articolo 25-sexiesdecies del
a) al comma 1, le parole: «dal
b) al comma 2, le parole: «i diritti di confine» sono sostituite dalle seguenti: «le imposte o i diritti di confine»;
c) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b)».
Art. 5. Modifiche al codice di procedura penale
1. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, le parole: «dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con
Art. 6. Modifiche in materia di Iva all'importazione
1. All'articolo 67 del
a) al comma 2-bis, le parole: «all'allegato 72 del
b) dopo il comma 2-ter, è aggiunto il seguente:
«2-quater. Nell'ambito dell'analisi dei rischi effettuata secondo i principi stabili dal Codice doganale dell'Unione, di cui al
Art. 7. Disposizioni finali e di coordinamento
1. Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni contenute in articoli del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al
2. Sono fatte salve le procedure di revisione delle dichiarazioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al
3. Le sanzioni amministrative di cui all'allegato 1 e all'articolo 3 si applicano alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 8. Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) il
b) gli articoli 64, 65, 66, 73, 75 e 96 della
c) gli articoli 2, 3, 4 e 8 della
d) il
e) gli articoli 125, 126, 127 e 128 del
f) il
g) il
h) gli articoli 3, 4, 5 e 6 del
i) l'articolo 5 della
l) l'articolo 20 della
m) gli articoli 2, 4, 6, 7, 8, commi 1 e 4, e 9 della
n) gli articoli 2, 3 e 7, comma 2, della
o) l'articolo 35, comma 35, del
p) il decreto del Ministero delle finanze 2 luglio 1941, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 16 luglio 1941.
Art. 9. Disposizioni finanziarie
1. Alle minori entrate derivanti dall'articolo 96 dell'allegato 1 al presente decreto, valutate in 54.790 euro per l'anno 2024 e in 131.497 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal medesimo articolo.
Art. 10. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato 1
(ART. 1)
DISPOSIZIONI NAZIONALI COMPLEMENTARI AL CODICE DOGANALE DELL'UNIONE
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Fonti, definizioni e linea di vigilanza doganale
Art. 1. Fonti della disciplina doganale e definizioni
1. Costituiscono fonti della disciplina doganale le direttive e i regolamenti dell'Unione europea e, in particolare:
a) il
b) il
c) il
2. Per quanto non espressamente previsto nei provvedimenti di cui al comma 1, si applicano:
a) le norme del diritto internazionale, generale e pattizio;
b) le disposizioni contenute nel presente allegato, che costituisce la disciplina nazionale di riferimento in materia doganale, e in ogni altro provvedimento normativo contenente disposizioni rilevanti ai fini doganali;
c) i decreti ministeriali e gli ulteriori provvedimenti di carattere attuativo.
3. Fermo restando quanto previsto dalla normativa doganale unionale, ai fini del presente allegato si intende per:
a) Codice: il codice doganale dell'Unione di cui al citato
b) Agenzia: l'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
c) Guardia di finanza: il Corpo della Guardia di finanza;
d) parte: il dichiarante, il rappresentante, i soggetti obbligati o ogni altro soggetto interessato dall'applicazione della normativa doganale unionale;
e) circuito doganale: le aree e i locali, all'interno degli spazi doganali, destinati dall'Agenzia al compimento delle operazioni doganali;
f) spazi doganali: i locali nonchè le aree sulle quali l'Agenzia esercita la vigilanza e il controllo direttamente o a mezzo della Guardia di finanza;
g) tabacchi lavorati: i tabacchi lavorati non unionali, ai sensi della normativa doganale unionale;
h) comandanti e capitani: rispettivamente, i conduttori di aeromobili e i conduttori di navi utilizzati per il trasporto di persone e cose;
i) navi: le navi di qualsiasi specie, le barche, le draghe e ogni altro galleggiante atto a percorrere le acque per il trasporto di persone o di cose.
Art. 2. Linea di vigilanza doganale
1. Il lido del mare e i confini con gli Stati non unionali costituiscono la linea di vigilanza doganale.
2. La linea di vigilanza doganale:
a) lungo il lido del mare, in corrispondenza delle foci dei fiumi e degli altri corsi d'acqua, nonchè degli sbocchi dei canali, delle lagune e dei bacini interni di ogni specie, segue la linea retta congiungente i punti più foranei di apertura della costa;
b) in corrispondenza dei porti marittimi segue il limite esterno delle opere portuali e le linee rette che congiungono le estremità delle loro aperture, in modo da includere gli specchi d'acqua dei porti medesimi.
3. Per Livigno la linea di vigilanza doganale, anzichè il confine politico, segue la delimitazione del territorio del comune verso i comuni italiani a esso limitrofi.
Art. 3. Territori extra-doganali e punti franchi
1. Il territorio extra-doganale e i punti franchi sono disciplinati dalle speciali disposizioni di legge che li riguardano, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.
Capo II
Organizzazione dei servizi doganali
Art. 4. Coordinamento delle attività
1. L'Agenzia e la Guardia di finanza si coordinano al fine di assicurare un livello di protezione efficace degli interessi finanziari unionali e nazionali e di contrastare le minacce alla sicurezza dell'Unione europea e dei suoi cittadini.
2. L'Agenzia e la Guardia di finanza assicurano, sulla base di apposite intese, il coordinamento delle attività di rispettiva competenza al fine di evitare la reiterazione dei controlli.
Art. 5. Orario degli uffici dell'Agenzia
1. L'Agenzia, compatibilmente con le esigenze di servizio, può autorizzare, su richiesta motivata degli operatori, il compimento delle operazioni doganali oltre l'orario ordinario di apertura degli uffici o fuori del circuito doganale verso il pagamento del costo del servizio, previo parere favorevole delle altre autorità competenti per lo svolgimento delle formalità doganali. Gli oneri ovvero il costo dei servizi per le attività di cui al primo periodo sono determinati dall'Agenzia.
Art. 6. Conduzione di strutture affidata alla Guardia di finanza
1. In caso di insufficienza di personale dell'Agenzia, la conduzione di strutture operative territoriali di modestissimo traffico di confine può essere affidata, con provvedimento del Comandante Generale della Guardia di finanza su richiesta del direttore dell'Agenzia, alla Guardia di finanza medesima.
Capo III
Vigilanza e controlli
Art. 7. Edifici in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale
1. È vietato eseguire costruzioni e altre opere di ogni specie, provvisorie o permanenti, o stabilire manufatti galleggianti in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale, nonchè spostare o modificare le opere esistenti, senza l'autorizzazione dell'ufficio dell'Agenzia competente per territorio.
2. La predetta autorizzazione è presupposto di legittimità di ogni altra autorizzazione relativa all'esecuzione delle attività di cui al comma 1.
Art. 8. Espropriazione od occupazione temporanea di locali per la tutela degli interessi doganali
1. L'Agenzia e la Guardia di finanza possono procedere all'espropriazione o all'occupazione temporanea di terreni o di locali da destinare all'esercizio della vigilanza doganale, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Art. 9. Restrizioni per il deposito di merci non unionali nei territori extra-doganali
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la costituzione, in territori extra-doganali, di depositi di determinate merci non unionali, può essere vietata ovvero limitata al bisogno degli abitanti.
Art. 10. Spazi doganali
1. L'Agenzia delimita gli spazi doganali, tenendo conto della peculiare situazione di ciascuna località.
2. Nei porti e negli aeroporti, nonchè dove è presente una struttura stabile dell'Agenzia o della Guardia di finanza, la delimitazione degli spazi doganali è determinata dall'Agenzia, sentita la Guardia di finanza in caso di istituzione o soppressione di varchi.
Art. 11. Circuito doganale
1. L'Agenzia delimita il circuito doganale, sentita la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.
Art. 12. Visite, ispezioni e controlli sui mezzi di trasporto e sui bagagli delle persone
1. Il personale dell'Agenzia, per assicurare l'osservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi in materia doganale e dalle altre leggi la cui applicazione è demandata all'Agenzia, può procedere, direttamente o a mezzo dei militari della Guardia di finanza, alla visita dei mezzi di trasporto di qualsiasi genere che attraversano la linea di vigilanza doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi.
2. Quando sussistono fondati sospetti di irregolarità, i mezzi di trasporto possono essere sottoposti anche a ispezioni o controlli tecnici particolarmente accurati diretti ad accertare eventuali occultamenti di merci.
3. Il detentore del veicolo è tenuto a prestare la propria collaborazione per l'esecuzione delle verifiche, osservando le disposizioni a tal fine impartite dagli organi di cui al comma 1.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche nei confronti dei bagagli e degli altri oggetti in possesso delle persone che attraversano la linea di vigilanza doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi.
Art. 13. Controllo doganale delle persone
1. Il personale dell'Agenzia, per assicurare l'osservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi in materia doganale e delle altre leggi la cui applicazione è demandata all'Agenzia, può invitare coloro che per qualsiasi motivo circolano nell'ambito degli spazi doganali a esibire gli oggetti e i valori portati sulla persona.
2. In caso di rifiuto e ove sussistano fondati motivi di sospetto, con provvedimento scritto e motivato dell'Agenzia, le persone di cui al comma 1 possono essere sottoposte a perquisizione personale.
3. Della perquisizione è redatto processo verbale che, insieme al provvedimento di cui al comma 2, è trasmesso entro quarantotto ore alla competente autorità giudiziaria.
4. L'autorità giudiziaria, se riconosce legittimo il provvedimento di cui al comma 2, lo convalida entro le successive quarantotto ore.
Art. 14. Visite, ispezioni e controlli fuori degli spazi doganali
1. Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 si applicano, al fine di assicurare l'osservanza delle norme in materia doganale e valutaria, anche fuori degli spazi doganali, nei confronti delle persone, dei bagagli e dei mezzi di trasporto che comunque attraversano il confine terrestre dello Stato, nonchè nei confronti dei natanti e aeromobili, dei relativi equipaggi e passeggeri e dei bagagli quando risulti o sussista motivo di ritenere che i predetti natanti e aeromobili siano in partenza per l'estero ovvero in arrivo dall'estero. In tali casi alla competenza del personale dell'Agenzia è sostituita quella dei militari della Guardia di finanza.
Art. 15. Servizio di riscontro
1. Ai valichi di confine con Paesi non unionali, ai varchi dei territori extra-doganali e ai varchi degli spazi doganali, i militari della Guardia di finanza procedono al riscontro sommario ed esterno dei colli e delle merci alla rinfusa, allo scopo di controllarne la corrispondenza rispetto ai documenti che li scortano e di provvedere agli altri adempimenti demandati ai militari stessi dalle disposizioni in vigore. Il servizio di riscontro è altresì espletato, relativamente alle merci oggetto di operazioni doganali, negli altri luoghi ove si compiono tali operazioni, a bordo delle navi in sosta nei porti, nelle rade e negli altri punti di approdo marittimi, lagunari, fluviali, dei laghi di confine e dei canali interni, a bordo degli aeromobili in sosta negli aeroporti, nonchè presso le stazioni ferroviarie di confine e internazionali, sulle banchine dei porti o punti di approdo e negli scali aeroportuali durante il carico, l'imbarco o il trasbordo delle merci su treni, navi e aeromobili ovvero durante lo scarico o lo sbarco da detti mezzi di trasporto.
2. I militari della Guardia di finanza addetti al servizio di riscontro possono prescindere dall'eseguire il riscontro, ovvero limitarlo a una parte soltanto del carico, salvo che non sia espressamente richiesto dall'Agenzia ovvero dai superiori gerarchici del Corpo della Guardia di finanza.
3. Nel caso in cui dal riscontro emergono discordanze o comunque se sussistono fondati sospetti di irregolarità, i militari della Guardia di finanza inoltrano, immediatamente, motivata richiesta all'Agenzia affinchè in loro presenza la merce sia sottoposta a visita di controllo.
4. Delle attività di riscontro, ovvero della loro mancata o parziale esecuzione ai sensi del comma 2, è data attestazione secondo le modalità stabilite dall'Agenzia.
5. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non sono effettuati presso gli uffici di passaggio, limitatamente ai trasporti vincolati al regime di transito. Tuttavia, i militari della Guardia di finanza, quando nell'esercizio del servizio di vigilanza hanno fondato sospetto di irregolarità, inoltrano immediatamente motivata richiesta all'Agenzia, affinchè in loro presenza la merce sia sottoposta a visita di controllo.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, può stabilire la soppressione del servizio di riscontro nei casi in cui non ne ricorra la necessità, avuto riguardo al luogo in cui lo stesso può essere espletato, alla destinazione conferita alle merci e alla scarsa rilevanza fiscale delle stesse.
Art. 16. Servizio visita approdi
1. All'arrivo delle imbarcazioni in porto, i militari della Guardia di finanza possono recarsi a bordo per verificare sommariamente lo stato del carico rispetto alla dichiarazione, al manifesto e agli altri documenti del carico e riscontrare le provviste di bordo esistenti, apponendo i sigilli sui generi soggetti a vincolo fiscale che ne facciano parte in quantità superiore ai limiti consentiti.
2. Gli esiti dell'attività svolta sono riportati in apposito verbale consegnato in copia al capitano dell'imbarcazione e, in caso di irregolarità, inoltrato all'Agenzia.
Art. 17. Servizio di vigilanza
1. I responsabili degli uffici dell'Agenzia, d'intesa con i competenti comandanti del Corpo della Guardia di finanza, possono consentire che il servizio di vigilanza affidato ai militari della Guardia di finanza venga organizzato e attuato con particolari accorgimenti, che non richiedano la continua presenza dei militari, o che venga espletato, per motivi di sicurezza fiscale, anche in luoghi diversi dagli spazi doganali e dal circuito doganale.
Art. 18. Zona di vigilanza doganale terrestre
1. È istituita una zona di vigilanza doganale terrestre, nella quale il trasporto e il deposito delle merci non unionali sono soggetti a speciale sorveglianza ai fini della difesa doganale.
2. La zona di vigilanza di cui al comma 1 si estende, verso l'interno:
a) per dieci chilometri dalla linea di vigilanza doganale terrestre;
b) per cinque chilometri dal lido del mare.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze:
a) la zona di vigilanza doganale terrestre è delimitata e modificata;
b) l'estensione territoriale indicata nel comma 2, lettera b), può essere superata o ridotta quando, per il miglior esercizio della sorveglianza ovvero per la maggiore demarcazione della zona stessa, sia opportuno seguire le delimitazioni costituite da rilievi orografici, da rive di fiumi o tratti navigabili di essi, da lagune e altre acque, da strade ferrate, da strade ordinarie e da autostrade;
c) sono individuate le zone di vigilanza per le quali sussistono particolari esigenze di sorveglianza doganale e sono determinate, anche se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera b), le distanze dalla linea di vigilanza doganale terrestre e dal lido del mare verso l'interno che possono essere stabilite, rispettivamente, fino a trenta e dieci chilometri.
Art. 19. Esercizio della vigilanza nella zona terrestre
1. Per accertare la legittima provenienza delle merci soggette a diritti di confine, che sono trasportate o depositate nella zona di vigilanza doganale terrestre, può procedersi a perquisizioni, verificazioni e ricerche, ai sensi degli articoli 33 e 35 della
2. Il detentore delle merci di cui al comma 1 deve dimostrarne la legittima provenienza. Qualora rifiuti o non sia in grado di fornire tale dimostrazione, o quando le prove addotte siano inattendibili, è ritenuto responsabile delle violazioni previste dal presente allegato, salvo che risulti che egli si trova in possesso della merce in conseguenza di altro reato da lui commesso.
3. Nei casi di cui al comma 1, il verbale delle operazioni compiute è trasmesso senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, all'autorità giudiziaria del luogo dove la perquisizione è stata eseguita, che, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida entro le successive quarantotto ore.
Art. 20. Restrizioni per la navigazione nella zona di vigilanza doganale terrestre
1. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni eventualmente interessate, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
Art. 21. Esercizio della vigilanza nei laghi di confine
1. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali, nelle acque nazionali del lago Maggiore e del lago di Lugano i militari della Guardia di finanza debbono fermare e visitare le navi, quando vi siano indizi di violazioni previste dal presente allegato, e scortarle al più vicino ufficio dell'Agenzia per i necessari accertamenti.
Art. 22. Zona di vigilanza doganale marittima
1. È sottoposta a vigilanza doganale la zona costituita dalla fascia di mare che si estende dalla linea di vigilanza doganale fino al limite esterno del mare territoriale.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la zona di vigilanza doganale può essere estesa alla zona contigua, fino ai limiti massimi consentiti dal diritto internazionale. Il provvedimento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale ed è notificato agli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia.
Art. 23. Esercizio della vigilanza nella zona marittima
1. Nella zona di vigilanza doganale marittima, i militari della Guardia di finanza possono recarsi a bordo delle navi di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, per farsi esibire dal capitano della nave, se prescritti, il manifesto e gli altri documenti del carico.
2. Se il capitano della nave non è munito del manifesto e degli altri documenti del carico o si rifiuta di presentarli, e in qualunque caso in cui vi sia indizio di violazione di norme doganali, la nave è scortata al più vicino ufficio dell'Agenzia per i necessari accertamenti.
3. Per le navi di stazza netta superiore a duecento tonnellate la vigilanza è esercitata sui movimenti delle navi medesime entro la zona di vigilanza, ma quando si tenta l'imbarco o lo sbarco ovvero il trasbordo, dove non sono presenti uffici dell'Agenzia, i militari della Guardia di finanza hanno facoltà di salire a bordo, di richiedere i documenti del carico e di scortare le navi stesse al più vicino ufficio dell'Agenzia per i relativi provvedimenti.
Art. 24. Casi di naufragio
1. In caso di naufragio l'Agenzia e la Guardia di finanza, dopo aver prestato i soccorsi ai naufraghi, provvedono, secondo le rispettive attribuzioni, alla tutela degli interessi doganali, coordinandosi con la Capitaneria di Porto.
2. Alle merci recuperate dal naufragio, ove non sia accertata la relativa posizione unionale, è data una destinazione doganale dagli aventi diritto, secondo le ordinarie procedure doganali.
Art. 25. Vigilanza doganale negli aeroporti
1. All'arrivo, alla partenza e durante lo stazionamento di un aeromobile, il personale dell'Agenzia e i militari della Guardia di finanza possono procedere agli accertamenti di competenza riguardanti l'aeromobile, il suo equipaggio, le persone presenti a bordo e le cose trasportate.
2. Con provvedimento dell'Agenzia sono stabilite le modalità tecnico-operative per l'esercizio della vigilanza sugli aeromobili che fanno scalo in aeroporti non doganali.
Art. 26. Costruzione ed esercizio di aeroporti
1. L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di qualsiasi aeroporto, anche privato, non può essere concessa senza il preventivo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della vigilanza doganale.
Titolo II
RAPPORTO DOGANALE
Capo I
Obbligazione doganale e diritti doganali
Art. 27. Diritti doganali e diritti di confine
1. Sono diritti doganali tutti quei diritti che l'Agenzia è tenuta a riscuotere in forza di vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea o da disposizioni di legge.
2. Fra i diritti doganali di cui al comma 1 costituiscono diritti di confine, oltre ai dazi all'importazione e all'esportazione previsti dalla normativa unionale, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione, i diritti di monopolio, le accise, l'imposta sul valore aggiunto e ogni altra imposta di consumo, dovuta all'atto dell'importazione, a favore dello Stato.
3. L'imposta sul valore aggiunto non costituisce diritto di confine nei casi di:
a) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto per successiva immissione in consumo in altro Stato membro dell'Unione europea;
b) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto e vincolo a un regime di deposito diverso dal deposito doganale.
Art. 28. Liquidazione e riscossione dei diritti e delle spese
1. I diritti doganali, diversi dai diritti di confine, sono accertati, liquidati e riscossi secondo le rispettive disposizioni nazionali.
2. I diritti di confine sono accertati, liquidati e riscossi secondo le disposizioni della normativa doganale unionale. Per gli aspetti non disciplinati dalla normativa doganale unionale si applicano le disposizioni del presente allegato e, in mancanza, le disposizioni di settore.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si osservano anche per quanto concerne i rimborsi e gli sgravi.
4. Oltre ai diritti doganali, sono dovute le spese:
a) per l'applicazione di sigilli o di altri contrassegni alle merci, ai colli e ai container che le contengono, ai mezzi di trasporto, ai boccaporti e negli altri casi in cui ne sia previsto l'utilizzo;
b) per il compimento di lavori di facchinaggio nonchè ogni altra spesa e indennità stabilite da speciali disposizioni di legge o di regolamento.
5. Le disposizioni doganali unionali stabiliscono l'idoneità e le caratteristiche dei sigilli doganali. I sigilli certificati sulla base della norma internazionale ISO sono considerati conformi alle prescrizioni unionali e nazionali.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri in base ai quali l'Agenzia fissa e aggiorna l'importo dovuto per il pagamento da parte dei dichiaranti dei sigilli forniti dall'Agenzia. Con provvedimento dell'Agenzia sono stabiliti il tipo, la forma e le modalità di applicazione dei sigilli, nei casi in cui il loro uso è prescritto.
7. Sono altresì dovuti da parte dell'ente o dell'impresa che, nel proprio esclusivo interesse e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, richiede l'istituzione di un ufficio dell'Agenzia, la messa a disposizione gratuita dei locali da adibire a sede della struttura nonchè le spese di impianto e di esercizio dei servizi necessari ad assicurarne il funzionamento. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di istituzione di un presidio della Guardia di finanza.
Art. 29. Merci perdute o distrutte. Cali ammissibili
1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa unionale, ai fini dell'estinzione dell'obbligazione doganale, i cali ammissibili sono determinati con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
Art. 30. Soggetti obbligati al pagamento dei diritti di confine
1. I soggetti obbligati al pagamento dei diritti di confine sono individuati in base alla normativa doganale unionale che regola l'obbligazione doganale.
Capo II
La rappresentanza doganale
Art. 31. Il rappresentante doganale
1. Per l'espletamento di procedure e adempimenti previsti dalla normativa doganale si può agire personalmente o avvalendosi di un rappresentante doganale che esercita il suo potere sulla base di un contratto di mandato, che può essere con o senza rappresentanza.
2. La rappresentanza doganale, diretta e indiretta, e i poteri del rappresentante sono definiti dalla normativa unionale. L'abilitazione per prestare i servizi di rappresentanza diretta è rilasciata dall'Agenzia, nel rispetto delle disposizioni unionali in materia, alle seguenti condizioni:
a) assenza di condanne penali, passate in giudicato, per i delitti non colposi di cui all'articolo 33, comma 1, lettere c) e d).
b) assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale;
c) rispetto di standard minimi di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all'attività di rappresentante, fissati con provvedimento dell'Agenzia.
3. Le condizioni di cui al comma 2 si ritengono soddisfatte se il richiedente:
a) è iscritto all'albo professionale degli spedizionieri doganali;
b) è autorizzato quale centro di assistenza doganale;
c) è in possesso di certificazione di Operatore Economico Autorizzato (AEO), prevista dalle disposizioni doganali unionali.
4. Nei casi in cui la normativa doganale unionale prevede che il dichiarante deve essere stabilito nel territorio doganale dell'Unione, un operatore non stabilito, per effettuare operazioni doganali, deve farsi rappresentare da un soggetto stabilito nel territorio unionale che agisce con la modalità della rappresentanza indiretta.
5. Gli atti, i provvedimenti o le decisioni dell'Agenzia sono validamente notificati al rappresentante, se il rappresentato non ha comunicato per iscritto la revoca del mandato di cui al comma 1.
6. Per l'espletamento di mansioni di carattere esecutivo nei luoghi in cui vengono svolte operazioni doganali per le quali è richiesta la presenza fisica, il rappresentante doganale può avvalersi di personale ausiliario che agisce nello stretto ambito delle mansioni affidategli e sotto responsabilità del rappresentante ed è tenuto, a richiesta dell'Agenzia e della Guardia di finanza, a esibire prova dell'incarico affidatogli.
7. Gli appartenenti all'amministrazione finanziaria, ivi inclusa la Guardia di finanza, non possono esercitare le funzioni di rappresentante doganale nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di impiego. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal primo periodo sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati a essi riferiti.
Art. 32. Sospensione della rappresentanza diretta
1. Il direttore territoriale dell'Agenzia, su proposta del direttore del locale ufficio, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'abilitazione alla rappresentanza diretta, nei casi di:
a) mancato pagamento dei diritti liquidati per le operazioni doganali compiute ovvero di mancato adempimento di qualsiasi altro obbligo doganale;
b) condanna non definitiva alla pena della reclusione per una durata superiore a un anno, per un delitto previsto dalle leggi finanziarie ovvero per uno dei delitti indicati nell'articolo 33, comma 1, lettere c) e d).
2. La sospensione è disposta:
a) per un periodo non superiore a due mesi, prorogabili fino a quando non siano stati pagati i diritti o non siano stati adempiuti gli altri obblighi doganali, nei casi di cui al comma 1, lettera a);
b) per un periodo non superiore a sei mesi, salvo quanto stabilito dal comma 3, nel caso di cui al comma 1, lettera b), e cessa in ogni caso in presenza di una pronuncia, ancorchè non definitiva, di proscioglimento.
3. È sempre disposta la sospensione dell'abilitazione alla rappresentanza diretta quando è applicata nei confronti del rappresentante diretto la misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari. La revoca della misura cautelare comporta la cessazione del provvedimento di sospensione, salvo che non sussistano altri motivi che ne giustifichino il mantenimento ai sensi del comma 1.
4. Il provvedimento di sospensione relativo ai soggetti di cui all'articolo 31, comma 3, lettera a), è comunicato al Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali per gli adempimenti di competenza.
Art. 33. Revoca dell'abilitazione alla rappresentanza diretta
1. È sempre disposta dal direttore territoriale dell'Agenzia la revoca dell'abilitazione alla rappresentanza diretta nei casi di:
a) radiazione dall'albo professionale degli spedizionieri doganali;
b) perdita dei requisiti previsti dall'articolo 31, comma 2, lettere b) e c);
c) condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti non colposi previsti dai titoli secondo, settimo e tredicesimo del libro secondo del codice penale;
d) condanna, con sentenza passata in giudicato, per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere c) e d), la revoca è disposta soltanto a seguito di condanna alla pena della reclusione per una durata superiore a un anno anche se sostituita ai sensi dell'articolo 545-bis del codice di procedura penale.
3. Per gli spedizionieri doganali iscritti all'albo, il provvedimento di revoca è adottato dall'Agenzia, sentito il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.
Capo III
Procedure di accertamento
Art. 34. Verifica della merce e definizione dell'accertamento
1. Nel caso in cui l'ufficio dell'Agenzia proceda alle analisi di laboratorio sulle merci oggetto della dichiarazione, il risultato delle analisi è notificato al dichiarante.
2. Entro dieci giorni dalla notifica di cui al comma 1, la ripetizione delle analisi può essere richiesta dal dichiarante al quale è notificato il relativo esito.
3. Sulla base delle verifiche previste dalla normativa unionale in materia doganale, l'Agenzia redige un verbale di constatazione da notificare alla parte, in caso di:
a) mancato soddisfacimento delle condizioni previste per il vincolo al regime richiesto;
b) merci oggetto di divieti o restrizioni;
c) determinazione di un importo dei diritti di confine diverso da quello risultante dagli elementi della dichiarazione.
4. Nel verbale di constatazione è data informazione alla parte in merito alle attività che saranno poste in essere in conformità alla normativa unionale in materia doganale.
5. Dalla data di notifica del verbale di constatazione di cui al comma 3, la parte ha diritto al contraddittorio nei termini e con le modalità indicate dalla normativa doganale unionale.
6. Decorso il termine di cui al comma 5, l'ufficio dell'Agenzia emette un provvedimento motivato di accertamento da notificare alla parte.
Art. 35. Custodia e distruzione di campioni di merci
1. Qualora sussistano motivi igienico-sanitari o di pubblica sicurezza, l'Agenzia può esigere che l'operatore provveda, entro il termine fissato dall'ufficio stesso, al ritiro dei campioni prelevati per l'effettuazione delle analisi e dei controlli sulle merci. Decorso inutilmente tale termine, l'Agenzia procede, a spese dell'operatore, alla distruzione dei campioni ovvero, ove la distruzione non sia possibile, alla loro conservazione presso istituti specializzati.
Art. 36. Operazioni doganali relative a merci arrivate o spedite via mare
1. L'Agenzia può consentire lo svolgimento delle operazioni doganali relative a merci giunte o spedite via mare a bordo della nave, rispettivamente prima dello sbarco o dopo l'imbarco.
2. Le modalità per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1 sono stabilite con provvedimento dell'Agenzia.
Art. 37. Visite di controllo
1. Prima che le merci siano lasciate a disposizione del proprietario o del vettore, i responsabili degli uffici dell'Agenzia o i funzionari all'uopo delegati possono procedere di propria iniziativa a visite di controllo, sia sulle merci già visitate in tutto o in parte, sia su quelle non oggetto di visita.
2. Le visite di controllo sono sempre eseguite quando ne sia fatta motivata richiesta dai militari della Guardia di finanza a norma dell'articolo 15 e dagli operatori interessati.
3. La disposizione del comma 1 si applica anche in materia di prelevamento di campioni per l'analisi.
Art. 38. Poteri sostitutivi
1. In casi straordinari di necessità e di urgenza e limitatamente alla durata di tali evenienze, il direttore territoriale dell'Agenzia può disporre con proprio provvedimento l'esenzione dalla visita doganale delle merci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, comma 2.
2. Con provvedimento dell'Agenzia sono disciplinati i presupposti, nonchè i criteri e limiti per l'esercizio del potere di cui al comma 1.
3. L'esercizio del potere di cui al comma 1 non comporta responsabilità, se non nei casi di dolo o di colpa grave.
Art. 39. Potenziamento dello Sportello unico doganale e dei controlli
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, del
2. Qualora debbano essere effettuati controlli di natura amministrativa previsti dalla normativa unionale al momento dell'ingresso o dell'uscita nel o dal territorio dell'Unione europea, finalizzati al rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati e che comportino una visita delle merci, le amministrazioni competenti assicurano che questi avvengano contemporaneamente e nello stesso luogo di quelli doganali.
3. Qualora, in aggiunta ai controlli amministrativi di cui al comma 2, le amministrazioni competenti intendano effettuare controlli amministrativi basati su una valutazione del rischio o su criterio casuale, la relativa analisi del rischio e quindi la selezione delle operazioni doganali da sottoporre a controllo deve essere integrata nell'analisi dei rischi in uso all'Agenzia in applicazione del Codice.
4. I controlli amministrativi di cui ai commi 2 e 3 sono effettuati secondo il principio dello sportello unico dell'Unione europea e con le modalità dello Sportello unico doganale e dei controlli disciplinato dal
5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo, i controlli che, per oggettivi motivi logistici o per specifiche previsioni della normativa unionale o nazionale, non possono essere effettuati nei luoghi normalmente deputati allo svolgimento dei controlli doganali.
6. Con gli accordi di cooperazione di cui all'articolo 2, comma 2, del citato
a) le modalità per l'effettuazione dei controlli di cui ai commi 2 e 3;
b) le modalità di integrazione delle analisi dei rischi di cui al comma 3;
c) le modalità e i termini di scambio dei dati sui controlli e il risultato degli stessi;
d) in relazione ai controlli di cui al comma 5, soluzioni alternative atte a snellire le procedure di controllo al fine di facilitare l'ingresso e l'uscita delle merci nel o dal territorio doganale dell'Unione europea.
Capo IV
Revisione dell'accertamento
Art. 40. Controlli a posteriori
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni doganali unionali, l'Agenzia e la Guardia di finanza possono procedere, dopo lo svincolo delle merci, al controllo a posteriori delle dichiarazioni doganali.
2. Nello svolgimento dei controlli a posteriori i soggetti di cui al comma 1 possono:
a) invitare gli operatori, indicandone il motivo e fissando un termine non inferiore a quindici giorni, a comparire, anche a mezzo rappresentante, ovvero a fornire, entro lo stesso termine, notizie e documenti inerenti alle merci che hanno formato oggetto di operazioni doganali. Le notizie e i documenti possono essere richiesti anche ad altri soggetti pubblici o privati che risultano comunque interessati dalle operazioni doganali;
b) accedere muniti di apposita autorizzazione rilasciata dai responsabili dei rispettivi uffici, nei luoghi adibiti all'esercizio di attività produttive e commerciali e negli altri luoghi dove devono essere custodite le scritture e la documentazione inerenti alle merci oggetto di operazioni doganali, al fine di procedere all'eventuale ispezione di tali merci e alla verifica della relativa documentazione.
3. Nello svolgimento dei controlli a posteriori si applicano le disposizioni previste dall'articolo 52, commi da 4 a 10, del
4. Le autorizzazioni per le richieste di cui all'articolo 51, secondo comma, numeri 6-bis) e 7), del citato
Art. 41. Esito dei controlli a posteriori
1. L'ufficio dell'Agenzia e la Guardia di finanza, al termine del controllo a posteriori, redigono il verbale di constatazione e lo notificano alla parte.
2. Il verbale di cui al comma 1 è trasmesso all'ufficio dell'Agenzia competente per la revisione delle dichiarazioni e agli altri organi eventualmente competenti per materia.
Art. 42. Revisione della dichiarazione
1. Per la revisione delle dichiarazioni è competente l'ufficio dell'Agenzia presso il quale la dichiarazione è stata registrata ovvero l'ufficio dell'Agenzia nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale della parte, qualora il controllo abbia avuto ad oggetto dichiarazioni registrate presso due o più uffici dell'Agenzia.
2. La revisione della dichiarazione è avviata dall'ufficio dell'Agenzia a seguito di ricezione dei verbali di cui all'articolo 41, comma 1, ovvero su istanza della parte.
3. A seguito di istanza di revisione della dichiarazione, l'ufficio dell'Agenzia opera con i poteri e le facoltà di cui all'articolo 40.
4. Il procedimento si conclude in ogni caso entro i termini fissati dalla normativa doganale unionale.
5. La parte può comunicare al competente ufficio dell'Agenzia, entro trenta giorni, decorrenti dalla data di notifica o avvenuta consegna del verbale di constatazione, osservazioni e richieste, di cui l'ufficio dell'Agenzia tiene conto nel provvedimento finale.
6. Nel caso di revisione della dichiarazione su istanza di parte, l'Agenzia, se ritiene di non accogliere, anche solo parzialmente, detta istanza, notifica un preavviso di diniego alla parte che, entro il termine di cui al comma 5, può presentare osservazioni e richieste.
7. Decorsi i termini di cui ai commi 5 e 6, l'Agenzia, entro il termine di cui al comma 4, notifica alla parte il provvedimento motivato recante l'esito dell'attività di controllo.
8. Nel caso in cui l'esito dell'attività di revisione si concluda con la rettifica della dichiarazione, l'Agenzia procede al recupero dei maggiori diritti ovvero al rimborso.
9. L'Agenzia trasmette il provvedimento di cui al comma 7, unitamente alle eventuali osservazioni della parte, anche all'organo competente per l'irrogazione delle sanzioni diverse da quelle doganali.
10. L'Agenzia può stabilire modalità semplificate per la revisione delle dichiarazioni che non comportano rimborsi o sgravi e nel rispetto della normativa doganale unionale.
Art. 43. Controlli integrati
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo scopo di effettuare controlli integrati presso imprese interessate all'interscambio di beni con Paesi non unionali, sono stabilite le norme necessarie per coordinare le attività di controllo dell'Agenzia, ivi comprese quelle relative all'espletamento dei controlli a posteriori, con quelle degli altri organi dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere, altresì, stabiliti criteri e modalità per regolare, nel rispetto del diritto unionale e dei trattati multilaterali e bilaterali applicabili, i rapporti dell'Agenzia e della Guardia di finanza con le autorità doganali di altri Paesi e lo scambio reciproco di dati e notizie acquisiti in conseguenza di tali rapporti.
Capo V
Riscossione
Art. 44. Modalità di pagamento o deposito dei diritti doganali
1. Il pagamento dei diritti doganali, delle sanzioni, ovvero il deposito cauzionale di somme a garanzia del pagamento di tali diritti, può essere eseguito presso gli uffici dell'Agenzia:
a) mediante carte di debito, di credito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile, in conformità alle disposizioni dettate dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al
b) mediante bonifico;
c) in contanti nei limiti di importo e con le modalità stabiliti con provvedimento dell'Agenzia, nel rispetto della normativa sull'utilizzo del contante;
d) mediante assegni circolari non trasferibili, quando lo giustificano particolari circostanze di necessità o urgenza, stabilite con provvedimento dell'Agenzia;
e) mediante altre forme di pagamento ammesse dalla legge.
2. Le modalità per il successivo versamento delle somme riscosse alla Tesoreria sono stabilite con provvedimento dell'Agenzia, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentita la Banca d'Italia.
Art. 45. Pagamenti dilazionati o periodici dei diritti doganali
1. L'Agenzia può autorizzare il pagamento dilazionato o periodico dei diritti doganali, nei termini e con le modalità indicate dalla normativa doganale unionale e da altre disposizioni nazionali in tema di dilazioni e di autorizzazioni.
2. Per i soli diritti doganali previsti dalla normativa nazionale, la dilazione può essere estesa fino a un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta, dietro prestazione di idonea garanzia e pagamento degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 46.
3. Quando la data di scadenza della dilazione coincide con un giorno festivo, il termine per il pagamento è posticipato al giorno lavorativo successivo.
Art. 46. Interessi sul pagamento dilazionato
1. L'agevolazione del pagamento dilazionato di cui all'articolo 45, comma 2, comporta l'obbligo della corresponsione degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, con riferimento, per ciascun anno, al suo valore al 1° gennaio, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno, e al 1° luglio, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre. Se il predetto tasso è inferiore allo 0,50 per cento, si applica comunque un tasso di interesse nella misura pari allo 0,50 per cento.
Art. 47. Ritardo nel pagamento dei diritti
1. Per i diritti di confine accertati prima dello svincolo della merce, in caso di mancato pagamento entro il termine di dieci giorni dall'accettazione dei risultati della verifica ai sensi del normativa doganale unionale, ovvero dalla notifica del provvedimento di cui all'articolo 34, comma 6, l'ufficio dell'Agenzia comunica alla parte le attività che saranno poste in essere in conformità alla normativa doganale unionale, ivi inclusa la vendita della merce, se non provvede al pagamento entro il termine di trenta giorni.
2. Per i diritti di confine accertati successivamente allo svincolo della merce, in caso di mancato pagamento entro il termine di dieci giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, si procede mediante riscossione coattiva.
3. Per gli interessi e gli oneri accessori connessi a diritti di confine, si applicano i commi 1 e 2.
4. In caso di ritardo nel pagamento di diritti doganali, compresi interessi e oneri accessori, diversi dai diritti di confine, si procede, salvo specifica disciplina, ai sensi del comma 2.
Art. 48. Termini per la notifica dell'obbligazione doganale
1. I termini per la notifica dell'obbligazione doganale avente a oggetto diritti di confine sono disciplinati dalle vigenti disposizioni dell'Unione europea.
2. Qualora l'obbligazione avente a oggetto i diritti di confine sorga a seguito di un comportamento penalmente rilevante, il termine per la notifica dell'obbligazione doganale è di sette anni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle obbligazioni doganali sorte dal 1° maggio 2016.
4. Ove non diversamente disposto, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai diritti doganali diversi dai diritti di confine.
Art. 49. Interessi per il ritardato pagamento
1. Ferma restando l'applicazione di eventuali sanzioni, per il ritardato pagamento dei diritti doganali sono dovuti gli interessi di mora nei termini e modalità previsti dalla normativa unionale in materia doganale, salvo quanto eventualmente previsto dalla normativa nazionale per i diritti doganali diversi dai diritti di confine.
Art. 50. Garanzia per l'obbligazione doganale potenziale o esistente
1. Nei casi in cui la normativa doganale unionale preveda la prestazione di una garanzia, essa è dovuta anche con riferimento a tutti i diritti di confine, relativi interessi e oneri.
2. Le garanzie dovute per il deposito o il trasporto di prodotti non unionali soggetti ad accisa sono calcolate, per quanto riguarda l'accisa stessa, nella stessa misura percentuale stabilita sui corrispondenti prodotti nazionali stoccati nei depositi fiscali o trasportati ai sensi, rispettivamente, degli articoli 5 e 6 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
Art. 51. Riduzione dell'importo della garanzia ed esonero dalla garanzia
1. Il competente ufficio dell'Agenzia può autorizzare, su richiesta, la riduzione dell'importo della garanzia o l'esonero dalla garanzia per i diritti doganali.
2. Con provvedimento dell'Agenzia sono stabilite le condizioni e i criteri da soddisfare per la concessione dei benefici di cui al comma 1.
3. La concessione può essere revocata, in qualsiasi momento, quando sorgano fondati dubbi sulla solvibilità del beneficiario, il quale, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, deve prestare la prescritta cauzione relativamente alle operazioni in corso.
Art. 52. Forme di garanzia
1. La garanzia può essere costituita in una delle seguenti forme:
a) deposito in contanti o qualsiasi altro mezzo di pagamento individuato dall'Agenzia come equivalente a un deposito in contanti, in euro;
b) fideiussione bancaria o polizza assicurativa conforme alla vigente normativa unionale e ai modelli di fideiussione predisposti dall'Agenzia.
2. La forma di garanzia di cui al comma 1, lettera b), è subordinata all'accettazione da parte del competente ufficio dell'Agenzia, che può rifiutarla con provvedimento motivato.
3. L'Agenzia può autorizzare altre forme di garanzia che assicurino in modo equivalente il pagamento dell'importo dei diritti di confine all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e degli altri oneri.
Art. 53. Rimborsi e sgravi
1. Il competente ufficio dell'Agenzia riconosce, secondo le disposizioni e le procedure previste in materia doganale unionale, il diritto al rimborso e allo sgravio delle somme relative a diritti di confine corrisposti o contabilizzati in misura maggiore al dovuto.
Art. 54. Restituzione delle somme per il tramite dei rappresentanti doganali
1. Il rimborso di diritti di confine indebitamente riscossi ovvero lo svincolo totale o parziale di somme assunte in deposito dall'Agenzia può essere eseguito nelle mani del rappresentante doganale, qualora tali diritti o somme afferiscano a un'operazione doganale dallo stesso compiuta in rappresentanza del titolare della merce.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a condizione che:
a) risulti comprovato che il pagamento dei diritti di confine è stato effettuato dal medesimo rappresentante doganale;
b) nel caso di somme in deposito, la ricevuta sia firmata dal rappresentante doganale in qualità di effettivo versante;
c) il titolare delle merci rappresentato non abbia notificato all'Agenzia la cessazione del rapporto di rappresentanza;
d) il rappresentante doganale richiedente non risulti sospeso dalle operazioni doganali ovvero destinatario di un provvedimento di revoca dell'abilitazione.
Art. 55. Interessi passivi
1. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, gli interessi relativi ai diritti doganali diversi dal dazio indebitamente corrisposti sono dovuti nei termini e con le modalità indicate dalla normativa doganale unionale.
Art. 56. Spese per l'introduzione nelle strutture di deposito per la custodia temporanea su disposizione dell'Agenzia
1. Le spese di custodia, anche quando l'introduzione nelle strutture di deposito per la custodia temporanea sia stata effettuata su disposizione dell'Agenzia, sono a carico del proprietario o del vettore titolare delle merci.
2. L'Agenzia non risponde delle avarie e dei deperimenti naturali delle merci in temporanea custodia, nè dei danni e delle perdite derivanti da cause a essa non imputabili, ancorchè si tratti di merci introdotte nelle strutture di deposito per la custodia temporanea sotto diretta gestione dell'Agenzia.
Titolo III
MOVIMENTO DELLE MERCI
Capo I
Disposizioni sulla temporanea custodia delle merci
Art. 57. Esercizio della temporanea custodia
1. Se, relativamente alle merci introdotte nelle strutture autorizzate per la custodia temporanea vengono riscontrate mancanze o deficienze, il gestore corrisponde i diritti relativi alle merci non rinvenute, calcolati sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione di temporanea custodia o desunti da altri accertamenti, nella misura più elevata applicabile dalla data di introduzione a quella dell'accertamento della loro mancanza o deficienza. Se sono riscontrate eccedenze o la presenza di merci diverse rispetto a quelle risultanti dalle scritture, il gestore prende in carico le merci irregolarmente presenti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al caso di sostituzione di merce.
Capo II
Entrata delle merci
Sezione Prima
Arrivi da laghi
Art. 58. Arrivi da laghi
1. Le merci trasportate nel lago Maggiore o nel lago di Lugano per l'introduzione nel territorio doganale dell'Unione europea sono presentate a uno degli uffici individuati con provvedimento dell'Agenzia e non possono attraversare le acque nazionali di detti laghi se non sono scortate da idonea documentazione doganale.
Sezione seconda
Arrivi dal mare e per via aerea
Art. 59. Responsabilità di comandanti e capitani
1. I comandanti e capitani sono responsabili della osservanza delle norme del presente allegato nei riguardi delle merci trasportate, ferma la responsabilità degli altri soggetti stabilita dalla normativa doganale unionale.
Art. 60. Divieti di approdo e di sosta delle navi
1. L'Agenzia, anche su richiesta della Guardia di finanza, per la tutela degli interessi doganali, può vietare ai capitani di rasentare il lido, gettare l'ancora, stare alla cappa, mettersi in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole sbarcare e imbarcare merci non unionali e di approdare.
Art. 61. Obbligo del manifesto del carico. Vigilanza
1. Salvi i vincoli e le deroghe derivanti dalla normativa doganale unionale e dagli obblighi internazionali o da altre disposizioni nazionali, i comandanti e i capitani sono muniti del manifesto del carico, rispettivamente:
a) al momento dell'atterraggio o prima del decollo dell'aeromobile;
b) al momento dell'ingresso nella zona di vigilanza doganale marittima o prima della partenza della nave.
2. Con provvedimento dell'Agenzia è stabilito il contenuto del manifesto, in conformità alla normativa doganale unionale e agli obblighi previsti da convenzioni internazionali.
Art. 62. Trasmissione del manifesto del carico
1. Con provvedimento dell'Agenzia sono individuati gli obblighi dichiarativi previsti dalla normativa doganale unionale assolti con la trasmissione del manifesto.
2. Il manifesto è trasmesso con le modalità e tempistiche stabilite dalla normativa doganale unionale e dalle disposizioni tecniche individuate con provvedimento dell'Agenzia, nel quale sono stabiliti anche i casi di esonero dall'obbligo di trasmissione.
3. Nei casi in cui non contenga le informazioni prescritte il manifesto, agli effetti del presente allegato, si considera come non trasmesso.
4. L'Agenzia può richiedere ai capitani e ai comandanti di esibire tutti gli altri documenti di bordo. Tale richiesta è obbligatoria quando sono rilevate differenze tra i dati risultanti dal manifesto e la consistenza del carico.
Art. 63. Effetti della mancata trasmissione del manifesto
1. In caso di mancata trasmissione del manifesto entro il termine previsto, l'Agenzia, indipendentemente dalle sanzioni applicabili, può ordinare che le merci presenti a bordo siano scaricate per essere custodite nei depositi di temporanea custodia o in altri locali, a rischio e spese dei comandanti e dei capitani.
Art. 64. Aeroporti doganali
1. Ogni comandante di aeromobile proveniente da altro Stato è obbligato ad atterrare in un aeroporto doganale.
2. Gli aeroporti doganali sono individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 65. Atterraggi forzati degli aeromobili
1. Nel caso di atterraggio per causa di forza maggiore fuori degli aeroporti doganali, il comandante dell'aeromobile deve denunciare, entro il più breve termine, l'avvenuto atterraggio al più vicino ufficio dell'Agenzia o comando della Guardia di finanza o altro organo di polizia ovvero al sindaco per le opportune constatazioni e per ottenere l'autorizzazione a ripartire. L'autorità avvertita, che non sia l'Agenzia o la Guardia di finanza, ne dà immediata comunicazione a una delle predette autorità.
Art. 66. Aeromobili viaggianti senza merci a bordo
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con le altre amministrazioni eventualmente interessate, possono essere stabilite le condizioni al ricorrere delle quali gli aeromobili viaggianti senza merci a bordo entro lo spazio aereo sottoposto alla sovranità dello Stato possano atterrare anche in aeroporti diversi da quelli doganali.
Capo III
Uscita delle merci
Art. 67. Vendita di prodotti non unionali ai viaggiatori in uscita
1. Le amministrazioni, gli enti e gli esercenti porti, aeroporti, ferrovie, strade e autostrade possono essere autorizzati a istituire e gestire direttamente o a mezzo di loro concessionari, rispettivamente nell'ambito di stazioni marittime, aeroportuali e ferroviarie di confine e in prossimità dei transiti internazionali stradali e autostradali, speciali negozi per la vendita, ai viaggiatori in partenza verso Paesi o territori non facenti parte del territorio doganale dell'Unione, di prodotti non unionali in esenzione da tributi, destinati a essere usati o consumati fuori del territorio doganale.
2. L'autorizzazione è rilasciata dall'Agenzia, che stabilisce le modalità di gestione del negozio. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla condizione che il servizio possa svolgersi senza pregiudizio per gli interessi fiscali e senza intralcio allo scorrimento del traffico.
Titolo IV
PROCEDURE E REGIMI DOGANALI PARTICOLARI
Capo I
Deposito doganale e istituti speciali
Art. 68. Condizioni per il deposito nelle strutture di deposito per la custodia temporanea sotto diretta gestione dell'Agenzia
1. Le merci depositate nelle strutture di deposito per la custodia temporanea sotto diretta gestione dell'Agenzia, quando possibile, devono essere racchiuse in colli e questi sigillati.
2. Su autorizzazione e con l'assistenza dell'Agenzia, il titolare delle merci può vigilare sulle merci e ha facoltà di disfare i colli e di estrarne campioni.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri in base ai quali l'Agenzia fissa e aggiorna l'importo dovuto per le spese di custodia nei magazzini di temporanea custodia sotto diretta gestione dell'Agenzia.
Art. 69. Vigilanza sui magazzini e depositi doganali
1. L'Agenzia esercita la vigilanza sui magazzini e sui depositi doganali, in via ordinaria, ogni due anni.
2. L'Agenzia può altresì effettuare verifiche straordinarie, anche senza preavviso, quando lo ritenga opportuno.
Art. 70. Istituzione ed esercizio delle zone franche
1. Le zone franche doganali previste dalla normativa doganale unionale sono istituite con legge che individua il termine di presentazione della proposta di perimetrazione e l'autorità alla quale competono l'elaborazione di tale proposta e i poteri di gestione.
2. La perimetrazione di cui al comma 1 è approvata con provvedimento dell'Agenzia entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta.
3. Con il provvedimento di cui al comma 2 possono essere stabilite le condizioni per l'operatività della zona franca ed è individuato l'ufficio dell'Agenzia competente per la vigilanza e per ogni altro procedimento previsto dalla normativa doganale unionale.
Art. 71. Punti franchi nel porto di Trieste
1. Per i punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste di cui all'allegato VIII al trattato di pace fra l'Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, e reso esecutivo con
Capo II
Speciali agevolazioni per il traffico internazionale
Art. 72. Temporanea esportazione
1. Fatti salvi i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali, il competente ufficio dell'Agenzia può autorizzare l'esportazione temporanea di merce unionale, destinata a essere reimportata tal quale, da utilizzare come campioni, per studio, per visionatura, per esperimento, per collaudo, per tentarne la vendita, per manifestazioni culturali, fieristiche, artistiche, sportive, tecniche, scientifiche, per turismo, per spettacoli, esclusi quelli cinematografici, per pascolo, per riproduzione nonchè per altre similari esigenze.
2. Le merci di cui al comma 1 possono rimanere vincolate alla temporanea esportazione per il tempo necessario a raggiungere la finalità per cui sono state esportate e comunque per un periodo massimo di trentasei mesi, eventualmente prorogabile su richiesta motivata dell'interessato.
Art. 73. Ammissione temporanea di veicoli in uso privato nell'ambito di convenzioni internazionali
1. Per l'ammissione temporanea di veicoli, navi e aeromobili si osservano le condizioni stabilite dalla normativa doganale unionale e dai trattati internazionali vigenti in materia.
2. Per la mancata osservanza delle condizioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capi I e II.
Capo III
Provviste e dotazioni di bordo delle navi e degli aeromobili
Art. 74. Provviste e dotazioni di bordo
1. L'approvvigionamento di aeromobili e navi consiste nella fornitura di provviste e dotazioni di bordo.
2. Le provviste di bordo consistono in merci destinate a essere consumate a bordo per assicurare:
a) il soddisfacimento delle normali esigenze di consumo delle persone componenti l'equipaggio e dei passeggeri;
b) l'alimentazione degli organi di propulsione della nave e dell'aeromobile e il funzionamento degli altri macchinari e apparati di bordo;
c) la manutenzione e la riparazione della nave e dell'aeromobile, nonchè delle relative dotazioni di bordo;
d) la conservazione, la lavorazione e la confezione a bordo delle merci trasportate.
3. Le dotazioni di bordo consistono in macchinari, attrezzi, strumenti, mezzi di salvataggio, parti di ricambio, arredi e ogni altro oggetto suscettibile di utilizzazione reiterata destinato a ornamento del mezzo di trasporto.
4. Fermo restando quanto previsto dagli obblighi internazionali, per le provviste e le dotazioni di bordo, la dichiarazione di esportazione costituisce prova dell'avvenuto imbarco, ai sensi della normativa doganale unionale.
Titolo V
TRATTAMENTO DELLE MERCI
Art. 75. Cessione e distruzione dei beni
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 95 e 96, l'Agenzia può procedere alla vendita delle merci nei casi previsti dalla normativa doganale unionale, nel rispetto delle disposizioni di cui al
2. La vendita delle merci può essere affidata a soggetti terzi, autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni e individuati nel rispetto della normativa unionale e nazionale.
3. In caso di vendita, le merci non unionali sono soggette alle relative formalità doganali con pagamento dei diritti di confine dovuti, qualora debbano essere immesse in consumo nell'Unione europea.
4. In alternativa alla vendita, in osservanza dei principi di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza, le merci possono essere:
a) assegnate a titolo gratuito a enti pubblici o a istituti aventi scopi di assistenza e beneficenza, col vincolo della destinazione agli scopi predetti, quando si tratti di merci deperibili di esigua quantità e di nessun valore commerciale;
b) acquisite dall'Agenzia per un utilizzo a fini istituzionali ovvero cedute ad altre amministrazioni pubbliche qualora funzionali all'esercizio delle loro attribuzioni.
Art. 76. Procedimenti per la vendita delle merci
1. Prima della vendita, l'Agenzia definisce il prezzo di vendita delle merci, che costituirà il prezzo base, tenendo conto dei prezzi di mercato e dello stato d'uso.
2. Quando la vendita è effettuata al pubblico incanto il relativo avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della gara, è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia almeno dieci giorni prima della gara stessa.
3. Quando la vendita è effettuata mediante licitazione privata, il relativo invito, contenente le medesime indicazioni del comma 2, è inviato ad almeno cinque operatori economici che possano avere interesse, nel rispetto del criterio di rotazione.
4. Sia nell'avviso che nell'invito sono altresì indicati, per ciascun oggetto o per ciascun lotto, il prezzo base, la posizione doganale della merce, l'ammontare degli eventuali diritti di confine dovuti, nonchè la necessità di esperire le formalità doganali.
5. Qualora l'aggiudicazione non abbia luogo al primo incanto, le merci invendute sono messe in vendita con una successiva gara al migliore offerente, prescindendosi dal prezzo base.
Art. 77. Esecuzione dei verbali di aggiudicazione e dei contratti di vendita
1. Dal perfezionamento della vendita decorrono i termini per vincolare le merci a un regime doganale o per riesportarle.
2. La somma ricavata dalla vendita, esclusi i diritti doganali, è destinata in primo luogo al recupero delle spese di custodia e di vendita sostenute dall'Agenzia.
3. La parte residua della somma di cui al comma 2 è assunta in deposito dall'Agenzia e resta a disposizione degli eventuali aventi diritto, i quali possono chiederne la restituzione a pena di decadenza, non oltre due anni dalla vendita. Trascorso inutilmente tale termine, la somma è incamerata a favore dell'Erario.
4. Salvo che non siano state oggetto di confisca, fino a che non sia avvenuta la cessione, la distruzione o la vendita, gli aventi diritto possono ottenere la disponibilità delle merci presentando una dichiarazione diretta a vincolarle a un regime doganale, previo pagamento delle spese di custodia di pertinenza dell'Agenzia e di quelle già sostenute per la procedura di vendita, nonchè dei diritti doganali dovuti, in caso di immissione in consumo nel territorio doganale.
5. Nei confronti dell'avente diritto che ottiene lo svincolo della somma residua di cui al comma 3 ovvero il recupero della disponibilità della merce di cui al comma 4 è contestata, ove ne ricorrano i presupposti, la violazione relativa alla mancata presentazione, entro il prescritto termine, della dichiarazione doganale.
6. Le merci invendute sono di regola distrutte, salvo che l'Agenzia non ritenga di acquisirle per un utilizzo a fini istituzionali o disporne la gratuita cessione a norma dell'articolo 75, comma 4, lettera a).
Titolo VI
VIOLAZIONI DOGANALI
Capo I
Sanzioni di natura penale
Art. 78. Contrabbando per omessa dichiarazione
1. È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:
a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;
b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2.
Art. 79. Contrabbando per dichiarazione infedele
1. Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonchè ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.
Art. 80. Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine
1. È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che:
a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia;
b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali;
c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti.
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al:
a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse;
b) comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.
Art. 81. Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti
1. Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.
Art. 82. Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti
1. Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere.
Art. 83. Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento
1. Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.
Art. 84. Contrabbando di tabacchi lavorati
1. Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al
2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000.
3. Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano:
a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500;
b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000.
Art. 85. Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati
1. Se i fatti previsti dall'articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.
2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:
a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
e) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della
Art. 86. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati
1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.
3. La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più.
4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al
5. Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
Art. 87. Equiparazione del delitto tentato a quello consumato
1. Agli effetti della pena, per tutti i delitti di cui al presente Capo il reato tentato è equiparato a quello consumato.
Art. 88. Circostanze aggravanti del contrabbando
1. Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.
2. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:
a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata;
b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
e) quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è superiore a 100.000 euro.
3. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.
Art. 89. Recidiva nel contrabbando
1. Colui che, dopo essere stato condannato in via definitiva per delitto di contrabbando, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, è punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino a un anno.
2. Se il recidivo in un delitto di contrabbando commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, la pena della reclusione di cui al comma 1 è aumentata dalla metà a due terzi.
3. Quando non ricorrono le circostanze previste nel presente articolo, la recidiva nel contrabbando è regolata dal codice penale.
Art. 90. Contrabbando abituale
1. È dichiarato delinquente abituale in contrabbando chi riporta una condanna per delitto di contrabbando, dopo essere stato condannato in via definitiva per tre contrabbandi, commessi entro dieci anni e non contestualmente, e relativi a violazioni per le quali i diritti sottratti o che si tentava di sottrarre non siano inferiori complessivamente a euro 30.000.
Art. 91. Contrabbando professionale
1. Chi, dopo avere riportato quattro condanne in via definitiva per delitto di contrabbando, riporta una condanna per un altro delitto di contrabbando è dichiarato delinquente professionale in contrabbando, qualora, avuto riguardo alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nell'articolo 133, secondo comma, del codice penale, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato.
Art. 92. Contrabbando abituale o professionale secondo il codice penale
1. Gli effetti della dichiarazione di abitualità e di professionalità nel contrabbando sono regolati dall'articolo 109 del codice penale. Le disposizioni degli articoli 90 e 91 non pregiudicano l'applicazione degli articoli 102 e 105 del codice penale, quando ricorrono le condizioni ivi previste.
Art. 93. Delle misure di sicurezza personali non detentive. Libertà vigilata
1. Quando per il delitto di contrabbando sia applicata la pena della reclusione superiore a un anno, è sempre ordinata la sottoposizione del condannato alla libertà vigilata.
2. Ad assicurare l'esecuzione di tale misura concorre la Guardia di finanza.
Art. 94. Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca
1. Nei casi di contrabbando, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al primo periodo, è ordinata la confisca di somme di denaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.
2. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto, a chiunque appartenenti, che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia, in difformità delle caratteristiche costruttive omologate, o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale, se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.
4. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del libro VI, titolo II, del codice di procedura penale.
5. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dall'articolo 88, comma 2, si applica l'articolo 240-bis del codice penale.
Art. 95. Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando
1. I beni mobili, compresi quelli iscritti in pubblici registri, le navi e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.
2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili, ivi incluse le formalità doganali, se necessarie, sono a carico dell'ufficio o comando usuario.
3. L'Agenzia, prima di procedere all'affidamento in custodia giudiziale o alla distruzione dei beni mobili di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 6, deve chiedere preventiva autorizzazione all'autorità giudiziaria competente che provvede entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Nel caso di dissequestro di merci deperibili rientranti tra i beni di cui al comma 1, per i quali si sia proceduto alla distruzione, all'avente diritto è corrisposta una indennità sulla base delle quotazioni di mercato espresse in pubblicazioni specializzate, tenuto conto dello stato del bene al momento del sequestro.
5. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso.
6. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento o di assegnazione ai sensi dei commi 1 e 5, i beni, qualora ne siano vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione, sono ceduti ai fini della loro distruzione. In caso di distruzione, la cancellazione dei beni dai pubblici registri è esente da qualsiasi tributo o diritto.
7. Gli uffici dell'Agenzia, competenti per territorio, possono stipulare convenzioni per la distruzione, in coerenza con la disciplina unionale e nazionale in materia di contratti pubblici.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
Capo II
Sanzioni di natura amministrativa
Art. 96. Sanzioni amministrative
1. È punito con la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, e comunque in misura non inferiore a euro 2.000, e, per le violazioni di cui all'articolo 79, in misura non inferiore a euro 1.000, chiunque commette le violazioni di cui agli articoli da 78 a 83, salvo che, alternativamente:
a) ricorra una delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 88, comma 2, lettere da a) a d);
b) l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti, distintamente considerati, ovvero dei diritti di confine indebitamente richiesti in restituzione, sia superiore a euro 10.000.
2. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta di un terzo quando i maggiori diritti di confine dovuti sono inferiori al 3 per cento di quelli dichiarati.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 4, la sanzione di cui al comma 1 non si applica se l'ammontare dei diritti di confine complessivamente dichiarati è pari o superiore a quelli complessivamente accertati.
4. Quando nella dichiarazione non sono indicati in maniera esatta e completa tutti gli elementi prescritti per il compimento dei controlli e l'ammontare dei diritti di confine complessivamente dichiarati è pari o superiore a quelli complessivamente accertati, in luogo della sanzione di cui al comma 1 si applica la sanzione nella misura da euro 150 a euro 1.000; in presenza di più articoli, tale sanzione si applica una sola volta.
5. Qualora, nella verifica delle merci immesse nei magazzini o recinti di custodia temporanea o nei depositi, si trovi, rispetto alla giacenza dichiarata, un'eccedenza di quantità inferiore al 2 per cento o una deficienza di quantità inferiore al 2 per cento oltre il calo riconosciuto, la sanzione di cui al comma 1 non si applica.
6. Se la deficienza di quantità di cui al comma 5 è superiore al 2 per cento oltre il calo riconosciuto, la sanzione di cui al comma 1 è calcolata sull'intera differenza, senza tener conto di detto calo. Se non si conosce il peso della merce mancante, questo è calcolato in base alla media di quelle della stessa specie.
7. Nei casi di cui al comma 1, ad eccezione della fattispecie di cui all'articolo 82, è sempre ordinata la confisca amministrativa delle merci oggetto dell'illecito. Il relativo provvedimento è adottato dall'Ufficio dell'Agenzia territorialmente competente in relazione al luogo in cui la violazione è stata accertata.
8. La confisca di cui al comma 7 riguarda anche i mezzi di trasporto utilizzati per commettere la violazione che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia in difformità delle caratteristiche costruttive omologate.
9. I commi 7 e 8 non si applicano, oltre che nei casi di cui al comma 14, per la violazione di cui al comma 1 relativa alla fattispecie di cui all'articolo 79, ove ricorra una delle seguenti condizioni:
a) quando, pur essendo errati uno o più degli elementi indicati in dichiarazione, gli stessi elementi sono comunque immediatamente desumibili dai documenti di accompagnamento prescritti dalla normativa doganale unionale;
b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce e l'ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;
c) quando le differenze in più o in meno nella quantità o nel valore non superano il 5 per cento per ciascun singolo dichiarato;
d) quando le merci non siano occultate, nascoste nei bagagli, nei colli, nelle suppellettili, o fra merci di altro genere o nei mezzi di trasporto e siano rese disponibili in maniera evidente ai fini della verifica;
e) quando le violazioni rientrano nei casi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.
10. Quando la violazione consiste in una differenza tra la quantità dichiarata e quella accertata, la confisca ha a oggetto la quantità di merce eccedente quella dichiarata. Nel caso di beni indivisibili, la confisca ha a oggetto l'intero bene. Nel caso di beni a seguito di viaggiatori, la confisca si applica qualora il valore complessivo dei beni rinvenuti sia pari o superiore a tre volte la franchigia doganale.
11. Per le merci e i mezzi di cui è ordinata la confisca, ai sensi dei commi 7, 8, 9 e 10, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 95. I provvedimenti per i quali, in base al citato articolo 95, è competente l'autorità giudiziaria sono adottati dall'Ufficio dell'Agenzia territorialmente competente in relazione al luogo in cui la violazione è stata accertata.
12. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10 e 11 si applicano anche in caso di violazione di cui all'articolo 84, commi 2 e 3. In tali casi è sempre ordinata la confisca amministrativa dei tabacchi lavorati di contrabbando.
13. Non si applicano le sanzioni amministrative in tutti i casi in cui la revisione della dichiarazione di cui all'articolo 42, è avviata su istanza del dichiarante. Sugli eventuali maggiori diritti di confine sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 49, qualora l'istanza di revisione della dichiarazione sia presentata oltre novanta giorni dopo lo svincolo delle merci cui detta dichiarazione si riferisce.
14. Nell'ipotesi di cui all'articolo 79, quando l'autorità giudiziaria non ravvisa una condotta dolosa, l'autore è punito, a titolo di colpa, con la sanzione amministrativa dall'80 per cento al 150 per cento dei diritti di confine dovuti e comunque in misura non inferiore a euro 500. In tale ipotesi, si applicano, altresì, i commi 2, 3 e 4.
Art. 97. Violazioni nelle zone extra-doganali
1. È punito con la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine che sarebbero dovuti se la merce fosse immessa in consumo nel territorio doganale, e comunque in misura non inferiore a euro 2.000, chiunque, nei territori extra-doganali indicati nell'articolo 3, costituisce o gestisce depositi in violazione dell'articolo 9.
2. La sanzione di cui al comma 1 è commisurata sull'eccedenza rispetto ai limiti stabiliti.
Art. 98. Violazioni sul manifesto e sulla dichiarazione sommaria
1. Qualora si riscontrino differenze tra il numero dei colli accertato e quello indicato nel manifesto, nella dichiarazione sommaria di entrata o nella dichiarazione sommaria di uscita, ove obbligatoriamente previsti, è irrogata la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 2.000.
2. È tenuto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 300 a euro 2.000 chiunque violi l'obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata, una notifica dell'arrivo di una nave o di un aeromobile o una dichiarazione sommaria di uscita.
3. Delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 rispondono solidalmente i soggetti di cui agli articoli 127, 133 e 271 del Codice.
Art. 99. Inosservanza di obblighi connessi al vincolo a un regime speciale e alla temporanea esportazione
1. Salvo che il fatto costituisca contrabbando o altra violazione di cui all'articolo 96, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento dei maggiori diritti di confine dovuti e comunque in misura non inferiore a euro 500, chiunque, violando gli obblighi prescritti dalla connessa decisione doganale, altera, manomette, trasforma la merce vincolata al regime speciale o alla temporanea esportazione o la rende inutilizzabile.
2. Il mancato appuramento del regime speciale e della temporanea esportazione nei termini e con le modalità prescritti è punito con la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 2.000.
Art. 100. Inosservanza degli obblighi imposti ai capitani di navi e ai comandanti di aeromobili
1. Salvo che il fatto costituisca contrabbando o altra violazione di cui all'articolo 96, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 1.000 il capitano di navi o il comandante di aeromobili che:
a) viola le disposizioni di cui all'articolo 60 ovvero omette di denunciare l'approdo, entro il giorno lavorativo successivo, in violazione di prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti dalla normativa doganale unionale e nazionale;
b) atterra per cause di forza maggiore fuori dell'aeroporto doganale e non segnala l'atterraggio ai sensi dell'articolo 65;
c) è sprovvisto del manifesto, della dichiarazione sommaria di entrata e dei documenti del carico ovvero ne ritarda la presentazione, quando previsti;
d) effettua l'imbarco, lo sbarco e il trasbordo di merci, bagagli e persone senza il permesso, ove richiesto.
2. È punito con la sanzione amministrativa da euro 300 a euro 2.000:
a) il comandante di aeromobili che atterra fuori dell'aeroporto doganale, ancorchè ne segnali l'atterraggio alle Autorità di cui all'articolo 65;
b) il capitano di navi e il comandante di aeromobili che si oppone agli accertamenti di competenza dell'Agenzia o della Guardia di finanza o ne trasgredisce gli ordini, ovvero fa partire la nave o l'aeromobile senza il relativo permesso.
Art. 101. Inosservanza di adempimenti per opere in prossimità della linea di vigilanza doganale
1. La violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 7 è punita con la sanzione amministrativa da un decimo all'intero valore del manufatto, determinato con le modalità stabilite con provvedimento dell'Agenzia.
2. L'Agenzia, accertata la sussistenza di un rilevante pericolo per gli interessi erariali, non diversamente eliminabile a cura e spese del trasgressore, dispone la demolizione del manufatto in danno e a spese del trasgressore.
Art. 102. Rifiuto di fornire informazioni e assistenza
1. Chiunque non fornisce all'Agenzia e alla Guardia di finanza, entro i termini assegnati, la documentazione e le informazioni richieste, nonchè l'assistenza necessaria ai fini dell'espletamento delle attività di competenza, è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000.
Art. 103. Altre violazioni
1. Salvo che il fatto costituisca contrabbando o altra violazione di cui all'articolo 96, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 2.000:
a) l'inosservanza di un provvedimento relativo all'applicazione della normativa doganale;
b) la fornitura all'Agenzia e alla Guardia di finanza di informazioni o documenti inesatti o invalidi;
c) la mancata conservazione dei documenti e delle informazioni relativi all'espletamento delle formalità doganali, nonchè la tenuta non corretta delle scritture previste ai fini doganali;
d) la manomissione e l'alterazione dei sigilli doganali.
Capo III
Disposizioni comuni al contrabbando e alle sanzioni amministrative
Art. 104. Rinvio all'impianto sanzionatorio tributario generale
1. Resta ferma l'applicabilità alle violazioni e sanzioni disciplinate dal presente capo delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472, per quanto non specificamente previsto e in quanto compatibili.
Art. 105. Accertamento delle violazioni
1. Le violazioni delle norme contenute nel presente allegato sono accertate mediante processo verbale.
2. La stessa disposizione si applica anche per le violazioni delle disposizioni di ogni altra legge, nei casi in cui l'applicazione di essa è demandata all'Agenzia.
Art. 106. Competenza dei funzionari dell'Agenzia
1. Ai funzionari dell'Agenzia, nei limiti del servizio cui sono destinati, è attribuita la facoltà di accertare le violazioni della normativa doganale unionale e nazionale e quelle di ogni altra legge la cui applicazione è demandata alla predetta Agenzia.
2. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 1, i funzionari dell'Agenzia rivestono la qualità di ufficiali di polizia tributaria.
Art. 107. Processo verbale per violazioni accertate negli spazi doganali
1. La compilazione del processo verbale per le violazioni del presente allegato accertate entro gli spazi doganali spetta esclusivamente al funzionario dell'Agenzia all'uopo delegato, anche a seguito di ricezione di un rapporto verbale o scritto degli altri organi della polizia giudiziaria.
2. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente allegato, la disposizione di cui al comma 1 si osserva per le violazioni di ogni altra disposizione nei casi in cui l'applicazione di essa è demandata all'Agenzia, sempre che sia accertata negli spazi doganali.
3. Fermo restando quanto previsto dal codice di procedura penale, il processo verbale in ogni caso contiene le seguenti indicazioni:
a) origine, qualità, quantità e valore delle merci;
b) presa in consegna e custodia delle cose sequestrate;
c) classificazione doganale delle merci;
d) ammontare dei diritti dovuti nonchè delle sanzioni penali e amministrative stabilite dalla legge per le violazioni accertate.
4. Il processo verbale è trasmesso all'autorità giudiziaria competente per il procedimento penale ove la violazione costituisca reato e, fatto salvo quanto previsto in materia di competenza per la revisione delle dichiarazioni, all'ufficio dell'Agenzia territorialmente competente in base al luogo dove è constatata la violazione salvo che la violazione sia estinta, a seconda dei casi, ai sensi dell'articolo 112 o per oblazione.
Art. 108. Processi verbali per violazioni accertate fuori degli spazi doganali
1. I processi verbali concernenti le violazioni del presente allegato e di ogni altra legge nei casi in cui l'applicazione di essa è demandata all'Agenzia, quando riguardino violazioni accertate fuori degli spazi doganali e per le quali può aver luogo l'estinzione ai sensi dell'articolo 112 o l'oblazione sono trasmessi, a cura dei pubblici ufficiali che li hanno redatti, all'ufficio dell'Agenzia territorialmente competente in base al luogo dove è constatata la violazione.
2. L'ufficio competente dell'Agenzia, qualora le violazioni non vengano estinte con le modalità di cui al comma 1, invia i verbali all'autorità giudiziaria territorialmente competente in base al luogo dove la violazione è stata accertata, qualora dette violazioni abbiano rilevanza penale, corredandoli delle indicazioni stabilite nell'articolo 107, comma 3.
Art. 109. Invio dei verbali all'autorità giudiziaria
1. I processi verbali per i reati per cui non è ammessa nè l'oblazione, nè l'estinzione ai sensi dell'articolo 112, sono trasmessi, a cura dei pubblici ufficiali che li hanno redatti, alla competente autorità giudiziaria.
2. Nei casi di cui al comma 1, copia dei processi verbali è contemporaneamente trasmessa, a cura degli stessi pubblici ufficiali, all'ufficio dell'Agenzia territorialmente competente in base al luogo dove è stata constatata la violazione, il quale comunica all'autorità giudiziaria le indicazioni di cui all'articolo 107, comma 3.
Art. 110. Obbligazione civile in dipendenza di delitti di contrabbando
1. Quando il delitto di contrabbando sia commesso sulle navi, sugli aeromobili, sui veicoli di qualsiasi genere, nelle stazioni, sui treni, negli stabilimenti industriali e commerciali, negli esercizi pubblici o in altri luoghi aperti al pubblico, il capitano, il comandante, il vettore, il capostazione, il capotreno, l'ente o la persona da cui dipende il servizio o lo stabilimento, l'esercente o il proprietario, sono rispettivamente tenuti al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa inflitta, se il condannato sia persona da essi dipendente o sottoposta alla loro autorità, direzione o vigilanza e risulti insolvibile.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:
a) quando il condannato è persona dipendente dallo Stato, da una regione, da una provincia o da un comune o sia sottoposto alla loro autorità, direzione o vigilanza;
b) ai gestori di servizi di trasporto, per i delitti di contrabbando commessi dai viaggiatori.
Art. 111. Solidarietà di enti e privati. Conversione della pena
1. Per il pagamento della somma indicata nell'articolo 110, sono obbligati solidalmente:
a) il capitano con l'armatore;
b) il comandante dell'aeromobile con la società di navigazione o con il proprietario dell'apparecchio;
c) il capostazione e il capotreno, per le linee gestite dall'industria privata, con la società concessionaria.
2. Qualora anche le persone e gli enti, menzionati nel comma 1 e nell'articolo 110 quali obbligati civilmente per il pagamento della multa, risultino insolvibili, si procede, contro il condannato, alla conversione della multa, ai sensi degli articoli 102 e 103 della
3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale e della
Art. 112. Estinzione dei delitti di contrabbando punibili con la sola multa
1. Per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, l'autore della violazione può effettuare il pagamento, oltre che del tributo eventualmente dovuto, di una somma determinata dall'Agenzia in misura non inferiore al 100 per cento e non superiore al 200 per cento dei diritti previsti per la violazione commessa.
2. Il pagamento della predetta somma e del tributo estingue il reato.
3. L'estinzione del reato non impedisce l'applicazione della confisca, la quale è disposta con provvedimento dell'Agenzia.
Art. 113. Oblazione in materia contravvenzionale
1. L'oblazione, ai sensi dell'articolo 13 della
Art. 114. Ripartizione dei proventi delle pene e dei prodotti di confisca
1. Le somme riscosse per multe, ammende e sanzioni amministrative, e le somme ricavate dalla vendita delle cose confiscate, fatto salvo quanto di spettanza al Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del
2. L'altra metà è suddivisa tra l'Agenzia e la Guardia di finanza a seconda che gli scopritori appartengano al personale dell'Agenzia o alla Guardia di finanza. Qualora gli scopritori della violazione appartengano sia all'Agenzia che alla Guardia di finanza, oppure siano appartenenti ad altra amministrazione, le somme sono suddivise in parti uguali tra Agenzia e Guardia di finanza.
3. Le somme di cui al comma 2 spettanti all'Agenzia sono assegnate al Fondo di previdenza del personale del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Le somme di cui al comma 2 spettanti alla Guardia di finanza sono assegnate, in parti uguali:
a) al Fondo di cui all'articolo 3 della
b) al Fondo di assistenza per i finanzieri.
Art. 115. Obbligo del pagamento dei diritti di confine
1. Il pagamento della multa o della sanzione amministrativa non esime dall'obbligo del pagamento dei diritti di confine, salvo il caso in cui la merce oggetto degli illeciti sia stata sequestrata o confiscata.
2. In caso di sequestro o confisca delle merci oggetto dell'illecito, i diritti di confine, se non dovuti, sono comunque considerati ai fini dell'applicazione delle sanzioni penali o amministrative, se le stesse devono essere determinate in misura a essi proporzionali.
3. Al pagamento di cui al comma 1 è obbligato, solidalmente con il colpevole, anche il ricettatore.
Art. 116. Violazione dei divieti d'importazione e di esportazione
1. Le pene comminate dalle leggi speciali relative ai divieti di importazione e di esportazione si applicano senza pregiudizio di quelle stabilite dal presente allegato, quando il fatto sia anche punibile ai termini di esso.
Art. 117. Applicabilità delle disposizioni penali doganali ad alcune leggi speciali
1. Le disposizioni di questo Titolo sono applicabili anche alle violazioni in materia doganale delle leggi e decreti che non contemplino sanzioni particolari per le violazioni medesime.
Art. 118. Gestione dei beni e delle merci sequestrate o confiscate
1. Le cose sequestrate per le violazioni previste dal presente allegato, salva diversa disposizione dell'autorità giudiziaria per le fattispecie costituenti reato, sono prese in custodia dall'Agenzia.
2. Per assicurare l'identità e la conservazione di esse si osservano, in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale.
3. Se vi è pericolo di deperimento delle cose sequestrate, l'Agenzia può procedere alla vendita, previa autorizzazione, per le fattispecie costituenti reato, dell'autorità giudiziaria, che si pronuncia entro trenta giorni.
4. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, l'Agenzia, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, può procedere alla distruzione delle merci sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria per le fattispecie costituenti reato. La distruzione può avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione, salva diversa decisione della predetta autorità giudiziaria. È fatta salva la facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.
5. Per i tabacchi lavorati di contrabbando, quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro non è più assoggettabile a riesame, l'autorità giudiziaria può:
a) ordinare la distruzione del tabacco lavorato sequestrato, disponendo il prelievo di uno o più campioni determinandone l'entità, con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364 del codice di procedura penale;
b) autorizzare la consegna di un campione ai produttori nazionali o esteri.
6. Al fine di contenere i costi necessari al mantenimento dei reperti di cui al comma 5, l'Agenzia, decorso un anno dal momento del sequestro, può procedere alla distruzione e alla campionatura dei prodotti, previa comunicazione all'autorità giudiziaria. Le predette distruzione e campionatura, da effettuare secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, possono avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione.
7. Decorsi novanta giorni da quando è stato notificato il provvedimento che dispone la restituzione delle cose sequestrate in via amministrativa, senza che il soggetto a favore del quale è stata ordinata la restituzione provvede a ritirarle, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 75 a 77.
8. L'Agenzia, a richiesta del trasgressore, può consentire il riscatto delle merci confiscate in via amministrativa previo pagamento del valore delle stesse, dei diritti dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione.
9. I costi per la distruzione delle merci possono essere anticipati dall'Agenzia e recuperati a carico dei soggetti individuati dalle disposizioni doganali unionali.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano fermo restando quanto previsto dagli articoli 95 e 96.
Art. 119. Comunicazione di notizie e documenti ad autorità amministrative estere
1. L'Agenzia e la Guardia di finanza possono fornire, a condizioni di reciprocità e nel rispetto del diritto unionale, dei trattati multilaterali e bilaterali applicabili nonchè delle leggi speciali in materia, alle competenti autorità amministrative di Paesi esteri, informazioni, certificazioni, processi verbali e altri documenti utili per l'accertamento di violazioni di leggi e di regolamenti applicabili nel territorio dei Paesi stessi all'entrata o all'uscita delle merci.
Art. 120. Testimonianze in procedimenti giudiziari instaurati all'estero
1. L'Agenzia e la Guardia di finanza, nel rispetto del diritto unionale, dei trattati multilaterali e bilaterali applicabili nonchè delle leggi speciali in materia, possono permettere, a condizioni di reciprocità, che i propri dipendenti depongano come testimoni nei procedimenti civili, penali e amministrativi, riguardanti materia doganale, instaurati in Paesi esteri. Le indennità spettanti ai dipendenti predetti sono a carico del Paese o della parte privata che ne ha chiesto la citazione come testimoni.
Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI
Capo I
Scritture doganali
Art. 121. Registri, stampati e formulari
1. I modelli dei registri, degli stampati e degli altri formulari relativi alle scritture doganali, nonchè le istruzioni per il loro uso, sono definiti con provvedimento dell'Agenzia.
Art. 122. Revisione delle scritture doganali
1. Ai sensi dell'articolo 17 del codice dell'amministrazione digitale di cui al