§ 46.8.237 - Legge 12 novembre 1955, n. 1137.
Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:12/11/1955
Numero:1137


Sommario
Artt. 1. – 4.  [2].
Art. 5.      Il grado e l'ordine di anzianità degli ufficiali, ai fini dell'avanzamento, risultano dai ruoli formati ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali
Art. 6.  [3]
Art. 7.  [4]
Art. 8.  [5]
Art. 9.  [6]
Art. 10.  [7]
Art. 11.  [8]
Art. 12.  [9]
Art. 13.      Il comandante generale dell'Arma dei carabinieri, quando non faccia parte della Commissione superiore di avanzamento dell'Esercito ai sensi dell'art. 12, primo comma, [...]
Art. 14.  [10]
Art. 15.  [11]
Art. 15 bis.  [12]
Art. 16.  [13]
Art. 17.  [14]
Art. 18.  [15]
Art. 19.  [16]
Art. 20.  [17]
Art. 21.  [18]
Art. 22.  [19]
Art. 23.  [20]
Art. 24.      La Commissione superiore e la Commissione ordinaria esprimono i giudizi sull'avanzamento ad anzianità dichiarando se l'ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o [...]
Art. 25.      La Commissione superiore e la Commissione ordinaria esprimono i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando anzitutto se l'ufficiale sottoposto a valutazione sia [...]
Art. 26.      Il punto di merito di cui al secondo comma dell'articolo 25 è attribuito dalla Commissione con l'osservanza delle norme che seguono
Art. 27.      Gli elenchi e le graduatorie di merito, di cui agli articoli 24 e 25, sono sottoposti al Ministro, il quale li approva dopo avere eventualmente apportato, negli elenchi [...]
Art. 28.  [25]
Art. 29.  [26]
Art. 30.  [27]
Art. 31.  [28]
Art. 32.  [29]
Art. 33.  [30]
Art. 34.      E' sospesa la promozione dell'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento, che venga a trovarsi in una delle condizioni indicate nel secondo comma dell'art. 21
Art. 35.      Il Ministro ha facoltà di sospendere, con propria determinazione, la promozione dell'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento, nei cui riguardi siano intervenuti [...]
Art. 36.      L'autorità, che ritenga che un dipendente ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento abbia perduto uno dei requisiti previsti dalla presente legge per l'avanzamento, [...]
Art. 37.      La morte dell'ufficiale o la permanente inidoneità fisica derivante da ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio, non impedisce la [...]
Art. 38.  [31]
Art. 39.  [32]
Art. 40.  [33]
Art. 41.  [34]
Art. 42.  [35]
Art. 43.  [36]
Art. 44.  [37]
Art. 45.      Gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento ad anzianità, che non conseguono la promozione nell'anno di validità dei quadri stessi, sono iscritti, senza che occorra [...]
Art. 46.  [38]
Art. 47.  [39]
Art. 48.  [40][41]
Art. 49.      L'ufficiale non valutato o non promosso a norma dell'art. 21, secondo comma, e dell'art. 34, perchè imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o [...]
Art. 50.      L'ufficiale non valutato a norma dell'art. 21, primo comma, è valutato per l'avanzamento dopo che abbia cessato dalla carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato. [...]
Art. 51.      L'ufficiale per il quale sia stata sospesa la promozione a norma dell'art. 35 è nuovamente valutato per l'avanzamento entro sei mesi dalla data della sospensione della [...]
Art. 52.      All'ufficiale non valutato a suo turno per mancanza delle condizioni prescritte dall'art. 38, e per il quale il raggiungimento delle condizioni anzidette sia stato [...]
Art. 53.      L'ufficiale, nei cui riguardi sia stato sospeso il giudizio sull'avanzamento a norma dell'art. 22, è valutato per l'avanzamento quando le autorità competenti riconoscano [...]
Art. 54.  [44]
Art. 55.      L'avanzamento per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi dell'ufficiale che nell'esercizio delle sue attribuzioni abbia reso eccezionali servizi all'Esercito, [...]
Art. 56.      La proposta di avanzamento per meriti eccezionali è formulata dal generale o ammiraglio in carica, dal quale l'ufficiale gerarchicamente dipende ed è corredata dei [...]
Art. 57.  [46]
Art. 58.  [47]
Art. 59.  [48]
Art. 60.  [49]
Art. 61.  [50]
Art. 62.  [51]
Art. 63.  [52]
Art. 64.  [53]
Art. 65.  [54]
Art. 66.  [55]
Art. 67.  [56]
Art. 68.  [57]
Art. 69.  [58]
Art. 69 bis.  [59]
Art. 70.  [60]
Art. 71.  [61]
Art. 72.  [62]
Art. 73.  [64]
Art. 74.  [65]
Art. 75.  [66]
Art. 76.  [67]
Art. 77.  [68]
Art. 78.  [69]
Art. 79.  [70]
Art. 80.  [71]
Art. 81.  [72]
Art. 82.  [73]
Art. 83.  [74]
Art. 84.  [75]
Art. 85.  [76]
Art. 86.  [77]
Art. 87.  [78]
Art. 88.  [79]
Art. 88 bis.  [80]
Art. 89.  [81]
Art. 90.  [83]
Art. 91.  [84]
Art. 92.  [85]
Art. 93.  [86]
Art. 94.  [87]
Art. 95.  [88]
Art. 96.  [89]
Art. 97.  [90]
Art. 98.  [91]
Art. 99.  [92]
Art. 100.  [93]
Art. 101.  [95]
Art. 102.  [96]
Art. 103.      Nelle categorie degli ufficiali in congedo l'avanzamento si effettua per gli ufficiali in ausiliaria, per gli ufficiali di complemento e per gli ufficiali della riserva
Art. 104.      Agli effetti di quanto disposto dall'art. 20, il Ministro determina, in rapporto alle prevedibili esigenze di mobilitazione, le aliquote di ruolo degli ufficiali in [...]
Art. 105.      L'ufficiale compreso nelle aliquote di ruolo di cui all'articolo 104 non può essere valutato per l'avanzamento se non sia stato riconosciuto incondizionatamente idoneo [...]
Art. 106.      Per l'ufficiale compreso nelle aliquote di ruolo di cui all'art. 104, che venga a trovarsi in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 21, 22, 34 e 35, valgono, [...]
Art. 107.      Gli ufficiali iscritti in quadro di avanzamento sono promossi nel numero che il Ministro stabilisce in rapporto alle esigenze di mobilitazione
Art. 108.      L'avanzamento degli ufficiali in ausiliaria ha luogo fino al grado massimo previsto per il ruolo del servizio permanente effettivo da cui provengono
Art. 109.      L'ufficiale in ausiliaria per essere valutato per l'avanzamento deve aver compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di [...]
Art. 110.      L'ufficiale in ausiliaria che sia giudicato idoneo all'avanzamento è iscritto in quadro, ma è promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali in servizio [...]
Art. 111.      L'ufficiale collocato in ausiliaria per limiti di età, che all'atto della cessazione dal servizio permanente era iscritto in quadro di avanzamento, consegue la [...]
Art. 112.      L'avanzamento degli ufficiali di complemento ha luogo fino al grado di tenente colonnello o corrispondente
Art. 113.      L'ufficiale di complemento per essere valutato per l'avanzamento deve, a seconda della Forza armata di appartenenza e del grado rivestito, aver compiuto i corsi di [...]
Art. 114.  [97]
Art. 115.  [98]
Art. 116.      Per gli ufficiali di complemento della Marina, il periodo di imbarco su navi della Marina mercantile, con funzioni attinenti ai servizi del Corpo di appartenenza, è [...]
Art. 116 bis.  [99]
Art. 117.      L'avanzamento degli ufficiali della riserva ha luogo soltanto al grado superiore a quello col quale l'ufficiale ha cessato dal servizio permanente
Art. 118.      L'ufficiale della riserva per essere valutato per l'avanzamento deve, nel grado rivestito, aver compiuto, in servizio permanente o in ausiliaria, i periodi di comando, [...]
Art. 119.      L'ufficiale della riserva che sia giudicato idoneo all'avanzamento è iscritto in quadro, ma è promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali in servizio [...]
Art. 120.  [100]
Art. 121.      Per tempo di guerra si intende, agli effetti delle disposizioni contenute nel presente titolo, il periodo che ha inizio con la data di proclamazione dello stato di [...]
Art. 122.      Al generale di corpo d'armata, all'ammiraglio di squadra e al generale di squadra aerea, in servizio permanente affettivo, può essere conferito, rispettivamente, il [...]
Art. 123.      I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, prescritti dall'articolo 38, sono ridotti alla metà
Art. 124.      I collocamenti in aspettativa per prigionia di guerra, disposti prima della cessazione delle ostilità, e la irreperibilità accertata a norma della legge di guerra [...]
Art. 125.      Per i gradi nei quali l'avanzamento si effettua a scelta, l'iscrizione in quadro degli ufficiali ha luogo sempre nell'ordine di ruolo
Art. 126.      I colonnelli dell'Esercito appartenenti alle Armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio concorrono alle promozioni da effettuare ai sensi del precedente [...]
Art. 127.      L'ufficiale di complemento per essere valutato per l'avanzamento deve aver compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di [...]
Art. 128.      Gli ufficiali della riserva, richiamati in servizio, possono conseguire promozioni, prescindendo dalle limitazioni indicate nell'articolo 117. L'avanzamento ha luogo ad [...]
Art. 129.      In tempo di guerra non si fa luogo ad avanzamento per meriti eccezionali. Si possono effettuare promozioni e avanzamenti per merito di guerra
Art. 130.      La promozione per merito di guerra è conferita all'ufficiale che in combattimento, in situazioni particolarmente complesse, abbia esercitato l'azione di comando in modo [...]
Art. 131.      La promozione per merito di guerra può essere conferita anche all'ufficiale non idoneo all'avanzamento ad anzianità o a scelta
Art. 132.      L'avanzamento per merito di guerra è conferito all'ufficiale che abbia contribuito in modo eccezionalmente efficace alla preparazione o allo svolgimento di operazioni di [...]
Art. 133.      L'ufficiale al quale è conferito l'avanzamento per merito di guerra e che, per effetto dello spostamento nel ruolo, viene ad essere compreso in aliquota di ruolo di pari [...]
Art. 134.      Le proposte di promozione e di avanzamento per merito di guerra sono formulate dal superiore alle cui dirette dipendenze l'ufficiale si è distinto, e sono corredate dei [...]
Art. 135.      In tempo di guerra, per sopperire a temporanee deficienze organiche o a deficienze derivanti da temporanei esoneri dal servizio effettivo o dalla indisponibilità di [...]
Art. 136.      L'ufficiale compreso nell'aliquota di ruolo degli ufficiali da valutare mentre è temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato per ferite riportate in [...]
Art. 137.      Per ogni ufficiale in servizio permanente effettivo o a disposizione reduce da prigionia, il Ministro, constatata la posizione sia penale sia disciplinare in rapporto al [...]
Art. 138.      L'ufficiale delle categorie in congedo o del ruolo d'onore, prigioniero di guerra, non può durante la prigionia, essere valutato per l'avanzamento nè conseguire [...]
Art. 139.      All'ufficiale caduto prigioniero dopo essere stato ferito in combattimento e all'ufficiale caduto prigioniero durante la degenza in luogo di cura per ferite riportate in [...]
Art. 140.      I quadri di avanzamento esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno efficacia fino al 31 dicembre 1955. Per le promozioni degli ufficiali [...]
Art. 141.      Gli ufficiali in servizio permanente effettivo appartenenti a gradi in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità, fino alla completa copertura dei posti di organico [...]
Art. 142.      Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Esercito, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, negli incarichi validi per il compimento dei [...]
Art. 143.      I periodi minimi di comando prescritti dagli articoli 38, 109 e 118 non sono richiesti fino al 31 dicembre 1957, per la valutazione degli ufficiali dell'Esercito in [...]
Art. 144.  [102]
Art. 145.      Il capitano in servizio permanente effettivo dell'Esercito, ammesso a conseguire avanzamento per effetto del disposto del primo comma dell'art. 183, che non possa essere [...]
Art. 146.      All'ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Esercito che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti non valutato o non promosso a norma degli [...]
Art. 147.      L'ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Esercito, nei cui riguardi, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti sospesa la promozione o il [...]
Art. 148.      L'ufficiale dell'Esercito nella riserva compreso in limiti di anzianità per l'iscrizione in un quadro di avanzamento precedente alla data di entrata in vigore della [...]
Art. 149.      L'ufficiale dell'Esercito in ausiliaria e l'ufficiale nella riserva proveniente dall'ausiliaria, i quali nel servizio permanente effettivo seguivano un pari grado che [...]
Art. 150.      L'ufficiale dell'Esercito nella riserva e l'ufficiale di complemento giudicati non prescelti per l'avanzamento, i quali, ai sensi della legge 9 maggio 1940, n. 370, e [...]
Art. 151.      I tenenti colonnelli dell'Esercito del ruolo del servizio geografico, conservato ad esaurimento ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, [...]
Art. 152.  [104]
Art. 153.      Gli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, che siano in soprannumero agli organici per effetto della applicazione dell'art. 4 della legge 24 dicembre [...]
Art. 154.      Fino al 31 dicembre 1960, le eccedenze ai quadri organici derivanti dal rientro nei ruoli degli ufficiali della Marina già fuori dei quadri stessi ai sensi della legge 8 [...]
Art. 155.      Fino al 31 dicembre 1958 a nel limite dei posti disponibili nei gradi di capitano e di ufficiale subalterno del ruolo normale e del ruolo speciale del Corpo del genio [...]
Art. 156.      Il servizio prestato dagli ufficiali della Marina, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, negli incarichi validi per il compimento dei [...]
Art. 157.      Fino al 31 dicembre 1957 i periodi minimi di attribuzioni specifiche prescritti degli articoli 38, 109 e 118 non sono richiesti per la valutazione dei tenenti colonnelli [...]
Art. 158.      Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina dei ruoli normali dei Corpi dello stato maggiore e del genio navale, già appartenenti ai soppressi ruoli dei [...]
Art. 159.      Per gli ufficiali dei ruoli speciali dei Corpi dello stato maggiore e del genio navale, provenienti dai ruoli speciali di complemento di cui alla legge 6 giugno 1935, n. [...]
Art. 160.      All'ufficiale in servizio permanente effettivo della Marina che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti non valutato o non promosso a norma degli [...]
Art. 161.      Al guardiamarina o sottotenente in servizio permanente effettivo della Marina, che si trovi nelle condizioni di cui al terzo comma del precedente art. 160, si applica il [...]
Art. 162.      L'ufficiale in servizio permanente effettivo della Marina, nei cui riguardi, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti sospeso il giudizio di [...]
Art. 163.      L'ufficiale in servizio permanente effettivo della Marina che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti non valutato per l'avanzamento in [...]
Art. 164.      L'ufficiale in servizio permanente effettivo della Marina, nei cui riguardi, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia trovato applicazione la [...]
Art. 165.      I periodi di imbarco, di comando e di carica compiuti dagli ufficiali in ausiliaria e nella riserva della Marina, anteriormente alla data di entrata in vigore della [...]
Art. 166.      L'ufficiale in ausiliaria, l'ufficiale nella riserva e l'ufficiale di complemento della Marina che, compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione in un quadro di [...]
Art. 167.      L'ufficiale in ausiliaria, l'ufficiale nella riserva e l'ufficiale di complemento della Marina, che per una sola volta siano stati giudicati non prescelti per [...]
Art. 168.      Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Aeronautica, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, negli incarichi validi per il compimento dei [...]
Art. 169.      I periodi minimi di comando e di servizio presso reparti prescritti dagli articoli 38, 109 e 118 non sono richiesti, fino al 31 dicembre 1957, per la valutazione degli [...]
Art. 170.      Per i sottotenenti in servizio permanente effettivo dei ruoli naviganti dell'Arma aeronautica non è richiesto, fino ad un anno dalla data di entrata in vigore della [...]
Art. 171.      In temporanea deroga all'art. 46, fino alla completa copertura dei posti di colonnello del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, categoria geofisici, stabiliti [...]
Art. 172.      All'ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti non valutato o non promosso a norma [...]
Art. 173.      L'ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia riportato giudizio sospensivo [...]
Art. 174.      All'ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica, nei cui riguardi, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti sospesa l'iscrizione nel [...]
Art. 175.      L'ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato promosso perchè nelle [...]
Art. 176.      L'ufficiale in ausiliaria, l'ufficiale nella riserva e l'ufficiale di complemento dell'Aeronautica che, compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione in un quadro di [...]
Art. 177.      L'ufficiale in ausiliaria, l'ufficiale nella riserva e l'ufficiale di complemento dell'Aeronautica, che siano stati giudicati non idonei all'avanzamento o cancellati dai [...]
Art. 178.      Gli ufficiali subalterni in servizio permanente effettivo dell'Esercito e della Marina, che siano stati non prescelti per l'avanzamento ai sensi, rispettivamente, della [...]
Art. 179.      Gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che abbiano prestato almeno sei mesi di servizio presso unità, enti o reparti, mobilitati ed [...]
Art. 180.      All'ufficiale in servizio permanente effettivo nei cui confronti debba essere rinnovato, per un quadro di avanzamento precedente alla data di entrata in vigore della [...]
Art. 181.      Per i gradi ai quali, in conformità delle tabelle 1, 2 e 3 annesse alla presente legge, le promozioni a scelta non vengono effettuate tutti gli anni, è computato ad ogni [...]
Art. 182.      Per i primi due anni di applicazione della presente legge, gli ufficiali indicati nel primo comma dell'art. 93 da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'art. [...]
Art. 183.      E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 9 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. [...]
Art. 184.      Agli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito che, a partire dal 1948, abbiano superato il corso di stato maggiore è concesso il vantaggio di carriera [...]
Art. 185.      Ai maggiori in servizio permanente effettivo dell'Esercito, che hanno superato i corsi 69°, 70 e 71° dell'Istituto superiore di guerra e che hanno prestato il periodo di [...]
Art. 186.      Ai colonnelli e ai tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo dell'Esercito, appartenenti ai servizi tecnici di artiglieria o della motorizzazione, nei cui [...]
Art. 187.      In deroga all'art. 109, l'ufficiale dell'Esercito in ausiliaria che provenga dai soppressi ruoli degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio [...]
Art. 188.      Per l'avanzamento dei maestri direttori della banda dei carabinieri e dei corpi musicali della Marina e della Aeronautica restano ferme le disposizioni delle leggi 6 [...]
Art. 189.  [107]
Art. 190.      Gli organici degli ufficiali dell'Esercito stabiliti dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, sono sostituiti da quelli indicati nella colonna n. 4 della [...]
Art. 191.      Gli organici dei tenenti colonnelli e dei maggiori del ruolo naviganti normale della Aeronautica stabiliti dalla legge 5 luglio 1952, n. 989, sono sostituiti da quelli [...]
Art. 192.  [109]
Art. 193.      L'efficacia dell'art. 3 della legge 4 maggio 1951, n. 512, concernente la sospensione, per il tempo di guerra, delle classifiche, dei corsi valutativi, degli esperimenti [...]
Art. 194.      E' abrogato il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 245
Art. 195.      L'ufficiale in servizio permanente effettivo non idoneo all'avanzamento e l'ufficiale a disposizione possono chiedere il collocamento nella ausiliaria con anticipo [...]
Art. 196.      Sono abrogati la legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, il testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, [...]


§ 46.8.237 - Legge 12 novembre 1955, n. 1137. [1]

Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

(G.U. 7 dicembre 1955, n. 282, S.O.)

 

 

Titolo I

 

DELL'AVANZAMENTO IN GENERALE

 

Capo I

 

NORME FONDAMENTALI

 

     Artt. 1. – 4. [2].

 

Capo II

 

RUOLI DI ANZIANITA'

 

          Art. 5.

     Il grado e l'ordine di anzianità degli ufficiali, ai fini dell'avanzamento, risultano dai ruoli formati ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali.

 

          Art. 6. [3]

 

          Art. 7. [4]

 

          Art. 8. [5]

 

Capo III

 

AUTORITA' COMPETENTI AD ESPRIMERE GIUDIZI SULL'AVANZAMENTO

 

          Art. 9. [6]

 

          Art. 10. [7]

 

          Art. 11. [8]

 

          Art. 12. [9]

 

          Art. 13.

     Il comandante generale dell'Arma dei carabinieri, quando non faccia parte della Commissione superiore di avanzamento dell'Esercito ai sensi dell'art. 12, primo comma, lettera b), interviene con voto deliberativo allorchè la valutazione riguardi gli ufficiali dell'Arma stessa.

 

          Art. 14. [10]

 

          Art. 15. [11]

 

          Art. 15 bis. [12]

 

          Art. 16. [13]

 

          Art. 17. [14]

 

          Art. 18. [15]

 

          Art. 19. [16]

 

Capo IV

 

VALUTAZIONE PER L'AVANZAMENTO

 

          Art. 20. [17]

 

          Art. 21. [18]

 

          Art. 22. [19]

 

          Art. 23. [20]

 

          Art. 24.

     La Commissione superiore e la Commissione ordinaria esprimono i giudizi sull'avanzamento ad anzianità dichiarando se l'ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato dalla Commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti.

     Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di idoneità e gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneità sono iscritti dalla Commissione in due distinti elenchi, in ordine di ruolo.

 

          Art. 25.

     La Commissione superiore e la Commissione ordinaria esprimono i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando anzitutto se l'ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato dalla Commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore ai due terzi dei votanti.

     Successivamente la Commissione attribuisce a ciascuno degli ufficiali da essa giudicati idonei un punto di merito da uno a trenta e, in base al punto attribuito, compila una graduatoria di merito di detti ufficiali, dando, a parità di punti, precedenza al più anziano in ruolo.

     Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneità sono iscritti dalla Commissione in un elenco in ordine di ruolo.

 

          Art. 26.

     Il punto di merito di cui al secondo comma dell'articolo 25 è attribuito dalla Commissione con l'osservanza delle norme che seguono.

     Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado non superiore a colonnello o corrispondente, ogni componente della Commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere:

     a) qualità morali, di carattere e fisiche;

     b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, qualora richiesti dalla presente legge ai fini dell'avanzamento, e al servizio prestato presso reparti o in imbarco [21];

     c) doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti;

     d) attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l'Amministrazione [22].

     Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b), c), d) sono divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per quattro, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla Commissione [23].

     Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado di generale di divisione e di brigata o ufficiali di grado corrispondente, ogni componente della Commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta in relazione agli elementi indicati nelle precedenti lettere a), b), c), d) considerati nel loro insieme; la somma dei punti così assegnati è divisa per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla Commissione [24].

 

          Art. 27.

     Gli elenchi e le graduatorie di merito, di cui agli articoli 24 e 25, sono sottoposti al Ministro, il quale li approva dopo avere eventualmente apportato, negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, le esclusioni che giudica giuste e necessarie nell'interesse dell'Amministrazione.

     Gli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, approvati dal Ministro, sono idonei all'avanzamento. Gli ufficiali compresi negli elenchi dei non idonei, approvati dal Ministro, sono non idonei all'avanzamento.

 

          Art. 28. [25]

 

          Art. 29. [26]

 

Capo V

 

QUADRI DI AVANZAMENTO

 

          Art. 30. [27]

 

          Art. 31. [28]

 

          Art. 32. [29]

 

Capo VI

 

PROMOZIONI

 

          Art. 33. [30]

 

          Art. 34.

     E' sospesa la promozione dell'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento, che venga a trovarsi in una delle condizioni indicate nel secondo comma dell'art. 21.

     La sospensione della promozione annulla la valutazione già effettuata.

     All'ufficiale è data comunicazione della sospensione della promozione.

 

          Art. 35.

     Il Ministro ha facoltà di sospendere, con propria determinazione, la promozione dell'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento, nei cui riguardi siano intervenuti fatti di notevole gravità.

     La sospensione della promozione annulla la valutazione già effettuata.

     All'ufficiale è data comunicazione della sospensione della promozione e dei motivi che l'hanno determinata.

 

          Art. 36.

     L'autorità, che ritenga che un dipendente ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento abbia perduto uno dei requisiti previsti dalla presente legge per l'avanzamento, deve inoltrare, nei riguardi dell'ufficiale stesso, proposta di cancellazione dal quadro.

     Sulla proposta, corredata dei pareri delle autorità gerarchiche, decide il Ministro sentita la Commissione superiore di avanzamento, se si tratti di ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello o corrispondente, ovvero la Commissione ordinaria di avanzamento, se si tratti di ufficiale di altro grado.

     Fino a quando non intervenga la decisione del Ministro, gli effetti dell'iscrizione in quadro dell'ufficiale sono sospesi.

     L'ufficiale cancellato dal quadro è non idoneo all'avanzamento.

     All'ufficiale è data comunicazione dell'avvenuta cancellazione e dei motivi che l'hanno determinata.

 

          Art. 37.

     La morte dell'ufficiale o la permanente inidoneità fisica derivante da ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio, non impedisce la promozione, quando l'ufficiale avrebbe potuto conseguirla con anzianità anteriore alla data del decesso o del sopravvenire della non idoneità.

 

Titolo II

 

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO

 

Capo I

 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO

 

          Art. 38. [31]

 

          Art. 39. [32]

 

          Art. 40. [33]

 

          Art. 41. [34]

 

          Art. 42. [35]

 

Capo II

 

PROMOZIONE DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO

 

          Art. 43. [36]

 

          Art. 44. [37]

 

          Art. 45.

     Gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento ad anzianità, che non conseguono la promozione nell'anno di validità dei quadri stessi, sono iscritti, senza che occorra una nuova valutazione, nei quadri dell'anno successivo.

 

          Art. 46. [38]

 

          Art. 47. [39]

 

          Art. 48. [40][41]

     Qualora in un grado non si raggiunga durante l'anno, per insufficienza di vacanze nel grado superiore, il numero delle promozioni stabilite dalle tabelle, il Ministro, al 31 dicembre dell'anno stesso, forma le vacanze ancora occorrenti con l'osservanza delle seguenti norme.

     Nei gradi oltre i quali non si consegue avanzamento, le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici gli ufficiali aventi maggiore permanenza nel grado e, a parità di permanenza, quelli più vicini al limite di età.

     Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici, nell'ordine di ruolo, gli ufficiali idonei, non iscritti in quadro di avanzamento.

     Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici, nell'ordine di ruolo, gli ufficiali idonei all'avanzamento a scelta, non iscritti in quadro, appartenenti al grado immediatamente superiore a quello in cui occorrono le vacanze e promuovendo altrettanti ufficiali di tale ultimo grado.

     Se nel grado immediatamente superiore a quello in cui occorre formare le vacanze non è previsto avanzamento, le vacanze nel grado in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità sono formate collocando in soprannumero agli organici gli ufficiali del grado superiore aventi maggiore permanenza nel grado e, a parità di permanenza, quelli più vicini al limite di età, e promuovendo altrettanti ufficiali nel grado in cui occorrono le vacanze.

     Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del secondo e quinto comma del presente articolo sono trasferiti nella posizione di "a disposizione" al termine di due anni, sempre che non siano stati già raggiunti dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente.

     Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del terzo e quarto comma del presente articolo, ove già valutati almeno tre volte, sono trasferiti nella posizione di "a disposizione" a decorrere dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'ultima valutazione. Se all'atto del collocamento in soprannumero il quadro di avanzamento per l'anno successivo non sia stato ancora formato, gli ufficiali anzidetti rimangono nella posizione di soprannumero fino alla data di formazione del quadro; qualora dichiarati idonei ma non iscritti in quadro, sono trasferiti a disposizione con decorrenza dall'inizio di validità del quadro stesso. Gli ufficiali che non siano stati già valutati tre volte, sono nuovamente valutati dopo il collocamento in soprannumero fino a raggiungere le tre valutazioni.

     Nei casi previsti dall'art. 31, gli ufficiali collegati in soprannumero agli organici ai sensi del terzo e quarto comma del presente articolo, semprechè nel frattempo non siano dichiarati non idonei, sono valutati nuovamente di anno in anno in qualità di ufficiali in soprannumero sino all'anno nel quale si forma il quadro di avanzamento: qualora dichiarati idonei ma non iscritti in quadro sono collocati a disposizione con decorrenza dall'inizio di validità del quadro stesso.

 

Capo III

 

EFFETTI DELLA CESSAZIONE DELLE CAUSE IMPEDITIVE DELLA VALUTAZIONE O DELLA PROMOZIONE

 

          Art. 49.

     L'ufficiale non valutato o non promosso a norma dell'art. 21, secondo comma, e dell'art. 34, perchè imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare o perchè sospeso dall'impiego o perchè in aspettativa per infermità, è valutato o nuovamente valutato per l'avanzamento dopo che sia cessata la causa impeditiva della valutazione o della promozione e, nel caso abbia subìto detrazioni di anzianità ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali, sempre che risulti più anziano di un pari grado già valutato. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla cessazione della causa impeditivi [42].

     All'ufficiale nei cui riguardi il procedimento penale o disciplinare si sia concluso in senso favorevole o per il quale sia stata revocata la sospensione dall'impiego di carattere precauzionale o che sia stato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio, quando sia valutato o nuovamente valutato, si applicano le disposizioni seguenti:

     a) l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità, se giudicato idoneo e sia già raggiunto dal turno di promozione, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo;

     b) l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. La promozione è computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale è stato valutato o nuovamente valutato;

     c) qualora il provvedimento di sospensione dall'impiego abbia colpito un ufficiale con responsabilità di comando, al medesimo deve essere attribuito lo stesso comando o un altro livello equivalente alla prima assegnazione di comandi dopo la cessazione della causa impeditivi [43].

 

          Art. 50.

     L'ufficiale non valutato a norma dell'art. 21, primo comma, è valutato per l'avanzamento dopo che abbia cessato dalla carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla cessazione dalla carica. All'ufficiale si applicano le disposizioni delle lettere a) e b) del secondo comma dell'art. 49.

 

          Art. 51.

     L'ufficiale per il quale sia stata sospesa la promozione a norma dell'art. 35 è nuovamente valutato per l'avanzamento entro sei mesi dalla data della sospensione della promozione, se si tratti di avanzamento ad anzianità, o in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla data predetta, se si tratti di avanzamento a scelta. All'ufficiale si applicano le disposizioni delle lettere a) e b) del secondo comma dell'art. 49.

 

          Art. 52.

     All'ufficiale non valutato a suo turno per mancanza delle condizioni prescritte dall'art. 38, e per il quale il raggiungimento delle condizioni anzidette sia stato ritardato per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da cause di servizio, si applicano, quando sia valutato per l'avanzamento, le disposizioni delle lettere a) e b) del secondo comma dell'art. 49.

     Se l'avanzamento ha luogo a scelta, l'ufficiale è valutato in occasione della formazione della prima graduatoria successiva al raggiungimento delle predette condizioni.

 

          Art. 53.

     L'ufficiale, nei cui riguardi sia stato sospeso il giudizio sull'avanzamento a norma dell'art. 22, è valutato per l'avanzamento quando le autorità competenti riconoscano cessati i motivi della sospensione, e comunque non oltre un anno dalla data della sospensione stessa.

     L'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità, se giudicato idoneo, è iscritto nel quadro di avanzamento in vigore e, se già raggiunto dal turno di promozione, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la valutazione non fosse stata sospesa.

     L'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo, è iscritto, secondo il punto di merito attribuitogli, nella graduatoria in cui sarebbe stato compreso qualora la valutazione non fosse stata sospesa. Se, per effetto del posto conseguito nella graduatoria, l'ufficiale venga iscritto nel quadro di avanzamento e sia già raggiunto dal turno di promozione, egli è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità, che gli sarebbe spettata. Nel caso che la promozione abbia luogo dopo che sia stato raggiunto il numero delle promozioni stabilite per l'anno dalle tabelle, la promozione è computata in quelle da effettuare per l'anno successivo.

 

Capo IV

 

RINNOVAZIONE DI GIUDIZIO DI AVANZAMENTO ANNULLATO

 

          Art. 54. [44]

 

Capo V

 

AVANZAMENTO PER MERITI ECCEZIONALI

 

          Art. 55.

     L'avanzamento per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi dell'ufficiale che nell'esercizio delle sue attribuzioni abbia reso eccezionali servizi all'Esercito, alla Marina o all'Aeronautica e che abbia dimostrato di possedere qualità intellettuali, di cultura, professionali, tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le funzioni del grado superiore.

     Per essere proposto per l'avanzamento per meriti eccezionali l'ufficiale deve esser compreso nella prima metà del ruolo del proprio grado, aver compiuto il prescritto periodo di comando o di attribuzioni specifiche e non aver già conseguito nel corso della carriera una promozione per meriti eccezionali.

 

          Art. 56.

     La proposta di avanzamento per meriti eccezionali è formulata dal generale o ammiraglio in carica, dal quale l'ufficiale gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri delle ulteriori autorità gerarchiche.

     Sulla proposta decide il Ministro, previo parere favorevole della Commissione superiore di avanzamento, espresso a unanimità di voti.

     L'ufficiale riconosciuto dal Ministro meritevole dell'avanzamento per meriti eccezionali è iscritto al primo posto nel quadro di avanzamento che sia formato dopo la data della decisione del Ministro. Se più ufficiali siano stati riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per meriti eccezionali, essi sono iscritti in quadro, con precedenza sugli altri pari grado, in ordine di anzianità.

     Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la motivazione.

 

CAPO VI

 

NORME PARTICOLARI ALL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'ESERCITO [45]

 

Sezione prima

 

DISPOSIZIONI RELATIVE AI PERIODI DI COMANDO E DI ATTRIBUZIONI SPECIFICHE, AI CORSI ED ESPERIMENTI

 

          Art. 57. [46]

 

          Art. 58. [47]

 

Sezione seconda

 

AVANZAMENTO NEI VARI RUOLI E GRADI

 

          Art. 59. [48]

 

          Art. 60. [49]

 

          Art. 61. [50]

 

          Art. 62. [51]

 

          Art. 63. [52]

 

          Art. 64. [53]

 

          Art. 65. [54]

 

Sezione terza

 

DISPOSIZIONI SPECIALI PER GLI UFFICIALI DEI SERVIZI TECNICI DI ARTIGLIERIA E DELLA MOTORIZZAZIONE

 

          Art. 66. [55]

 

          Art. 67. [56]

 

          Art. 68. [57]

 

Sezione quarta

 

VANTAGGI DI CARRIERA

 

          Art. 69. [58]

 

          Art. 69 bis. [59]

 

          Art. 70. [60]

 

          Art. 71. [61]

 

          Art. 72. [62]

 

Capo VII

 

NORME PARTICOLARI ALL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA MARINA [63]

 

Sezione prima

 

DISPOSIZIONI RELATIVE AI PERIODI DI IMBARCO, DI COMANDO, DI ATTRIBUZIONI SPECIFICHE, AI CORSI ED ESAMI

 

          Art. 73. [64]

 

          Art. 74. [65]

 

          Art. 75. [66]

 

          Art. 76. [67]

 

          Art. 77. [68]

 

Sezione seconda

 

AVANZAMENTO NEI VARI RUOLI E GRADI

 

          Art. 78. [69]

 

          Art. 79. [70]

 

          Art. 80. [71]

 

          Art. 81. [72]

 

          Art. 82. [73]

 

          Art. 83. [74]

 

          Art. 84. [75]

 

          Art. 85. [76]

 

          Art. 86. [77]

 

          Art. 87. [78]

 

          Art. 88. [79]

 

          Art. 88 bis. [80]

 

          Art. 89. [81]

 

Capo VIII

 

NORME PARTICOLARI ALL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'AERONAUTICA [82]

 

Sezione prima

 

DISPOSIZIONI RELATIVE AI PERIODI DI COMANDO E DI ATTRIBUZIONI SPECIFICHE, AI CORSI ED ESAMI

 

          Art. 90. [83]

 

          Art. 91. [84]

 

Sezione seconda

 

AVANZAMENTO NEI VARI RUOLI E GRADI

 

          Art. 92. [85]

 

          Art. 93. [86]

 

          Art. 94. [87]

 

          Art. 95. [88]

 

          Art. 96. [89]

 

          Art. 97. [90]

 

          Art. 98. [91]

 

          Art. 99. [92]

 

          Art. 100. [93]

 

Titolo III

 

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI A DISPOSIZIONE [94]

 

          Art. 101. [95]

 

          Art. 102. [96]

 

Titolo IV

 

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN AUSILIARIA, DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO E DEGLI UFFICIALI DELLA RISERVA

 

Capo I

 

NORME COMUNI

 

          Art. 103.

     Nelle categorie degli ufficiali in congedo l'avanzamento si effettua per gli ufficiali in ausiliaria, per gli ufficiali di complemento e per gli ufficiali della riserva.

     L'avanzamento ha luogo ad anzianità.

 

          Art. 104.

     Agli effetti di quanto disposto dall'art. 20, il Ministro determina, in rapporto alle prevedibili esigenze di mobilitazione, le aliquote di ruolo degli ufficiali in ausiliaria, degli ufficiali di complemento e degli ufficiali della riserva da valutare per la formazione di quadri di avanzamento.

 

          Art. 105.

     L'ufficiale compreso nelle aliquote di ruolo di cui all'articolo 104 non può essere valutato per l'avanzamento se non sia stato riconosciuto incondizionatamente idoneo al servizio militare.

 

          Art. 106.

     Per l'ufficiale compreso nelle aliquote di ruolo di cui all'art. 104, che venga a trovarsi in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 21, 22, 34 e 35, valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al capo III del titolo II della presente legge.

 

          Art. 107.

     Gli ufficiali iscritti in quadro di avanzamento sono promossi nel numero che il Ministro stabilisce in rapporto alle esigenze di mobilitazione.

     Se, dopo effettuate le promozioni nel numero suddetto, restino ancora ufficiali iscritti in quadro, la validità del quadro stesso è prorogata all'anno seguente. Gli ufficiali che non conseguono la promozione entro il secondo anno di validità del quadro di avanzamento sono nuovamente valutati in occasione della formazione di un successivo quadro di avanzamento.

 

Capo II

 

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN AUSILIARIA

 

          Art. 108.

     L'avanzamento degli ufficiali in ausiliaria ha luogo fino al grado massimo previsto per il ruolo del servizio permanente effettivo da cui provengono.

 

          Art. 109.

     L'ufficiale in ausiliaria per essere valutato per l'avanzamento deve aver compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, prescritti per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo.

     Quando per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo non sia prescritto il compimento dei periodi di cui al comma precedente, l'ufficiale in ausiliaria, per essere valutato per l'avanzamento, deve avere prestato, nel grado, almeno un anno di servizio.

     I requisiti di cui ai commi precedenti non sono richiesti per la prima promozione nell'ausiliaria.

 

          Art. 110.

     L'ufficiale in ausiliaria che sia giudicato idoneo all'avanzamento è iscritto in quadro, ma è promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente di pari grado ed anzianità che lo precedevano nel ruolo di provenienza. Non costituisce ostacolo alla promozione dell'ufficiale in ausiliaria l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.

 

          Art. 111.

     L'ufficiale collocato in ausiliaria per limiti di età, che all'atto della cessazione dal servizio permanente era iscritto in quadro di avanzamento, consegue la promozione nella ausiliaria non appena promosso il pari grado che lo precedeva nel quadro, senza essere sottoposto ad ulteriore valutazione o prescindendo dalla determinazione delle aliquote di ruolo per l'avanzamento degli ufficiali del suo grado e della sua categoria nonchè dal disposto del primo comma dell'articolo 107.

 

Capo III

 

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO

 

          Art. 112.

     L'avanzamento degli ufficiali di complemento ha luogo fino al grado di tenente colonnello o corrispondente.

 

          Art. 113.

     L'ufficiale di complemento per essere valutato per l'avanzamento deve, a seconda della Forza armata di appartenenza e del grado rivestito, aver compiuto i corsi di istruzione, gli esperimenti pratici, essere in possesso dei titoli stabiliti dalle tabelle numeri 5, 6 e 7 annesse alla presente legge.

     E' dispensato dal compiere il corso e l'esperimento pratico l'ufficiale richiamato alle armi che abbia compiuto il periodo di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, di imbarco, indicato nelle tabelle suddette.

 

          Art. 114. [97]

     L'ufficiale di complemento, che sia giudicato idoneo all'avanzamento e iscritto in quadro, è promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado di maggiore o di eguale anzianità appartenenti ai corrispondenti ruoli normali e speciali del servizio permanente effettivo.

     Non costituisce ostacolo alla promozione degli ufficiali di complemento l'esistenza nel servizio permanente effettivo di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.

 

          Art. 115. [98]

     I sottotenenti e i guardiamarina di complemento che, dopo il servizio di prima nomina, abbiano prestato almeno un anno di servizio continuativo, possono essere valutati per l'avanzamento prescindendo dalla determinazione delle aliquote di cui all'art. 104. Analogamente possono essere valutati i tenenti e gli ufficiali di grado corrispondente di complemento che abbiano prestato nel grado rivestito almeno due anni di servizio, di cui sei mesi al comando di reparto se ufficiali dell'Esercito appartenenti al ruolo delle Armi dei carabinieri, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio.

     Gli ufficiali di cui al precedente comma, se giudicati idonei, sono promossi, sotto la data del relativo decreto, indipendentemente dal disposto del primo comma dell'art. 107, sempre che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado e anzianità appartenenti ai corrispondenti ruoli normali e speciali del servizio permanente effettivo.

     Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente effettivo di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione o la promozione.

     Gli ufficiali di complemento di cui al presente articolo, se giudicati non idonei, non sono più valutati per l'avanzamento a norma dell'art. 29, secondo comma.

 

          Art. 116.

     Per gli ufficiali di complemento della Marina, il periodo di imbarco su navi della Marina mercantile, con funzioni attinenti ai servizi del Corpo di appartenenza, è computato per metà ai fini del raggiungimento del periodo di imbarco previsto dalla tabella n. 6 annessa alla presente legge, ma non oltre i quattro quinti del periodo suddetto.

 

          Art. 116 bis. [99]

     Per gli ufficiali di complemento del ruolo naviganti dell'Aeronautica e per gli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito e della Marina il periodo di effettivo servizio aeronavigante compiuto presso società di navigazione aerea è computato per metà ai fini del raggiungimento dei periodi di comando, di imbarco o di servizio previsti dalle tabelle 5, 6 e 7 annesse alla presente legge, ma non oltre i 4/5 del periodi suddetti.

 

Capo IV

 

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELLA RISERVA

 

          Art. 117.

     L'avanzamento degli ufficiali della riserva ha luogo soltanto al grado superiore a quello col quale l'ufficiale ha cessato dal servizio permanente.

 

          Art. 118.

     L'ufficiale della riserva per essere valutato per l'avanzamento deve, nel grado rivestito, aver compiuto, in servizio permanente o in ausiliaria, i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, d'imbarco prescritti, rispettivamente, dall'articolo 38, primo comma, e dall'art. 109, primo comma, o, eventualmente, il periodo di servizio richiesto dall'art. 109, secondo comma.

 

          Art. 119.

     L'ufficiale della riserva che sia giudicato idoneo all'avanzamento è iscritto in quadro, ma è promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente di pari grado e anzianità che lo precedevano nel ruolo del servizio permanente effettivo. Non costituisce ostacolo alla promozione la esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.

 

Titolo V

 

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO D'ONORE

 

          Art. 120. [100]

     Gli ufficiali iscritti nel Ruolo d'onore possono conseguire avanzamento al grado superiore a quello col quale vi furono iscritti dopo aver compiuti cinque anni di anzianità di grado ed almeno un anno di permanenza in detto ruolo oppure, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'art. 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113, dopo almeno un anno di servizio.

     Gli stessi ufficiali possono conseguire una seconda promozione:

     a) dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo;

     b) ovvero quando abbiano maturata una anzianità complessiva minima di 10 anni cumulativamente nell'attuale grado ed in quello precedente, con almeno 6 anni di permanenza nel ruolo;

     c) ovvero, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'art. 116 della citata legge 10 aprile 1954, n. 113, dopo un anno di servizio dalla data del precedente avanzamento.

     Gli ufficiali che abbiano conseguita la promozione ai sensi del comma precedente, possono conseguire una terza promozione allorché, successivamente alla data della seconda promozione, maturino le condizioni di cui alle lettere a) e c) del comma stesso.

     Possono conseguire una quarta promozione gli ufficiali che siano titolari di pensione di prima categoria di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e che fruiscano di assegno di superinvalidità, allorché si verifichino per essi, dopo la terza promozione, le condizioni di cui alle stesse lettere a) e c).

     Le promozioni per merito di guerra, ovvero conseguite in tempo di guerra, non sono comprese tra quelle previste nei precedenti commi.

     Gli ufficiali di cui ai commi precedenti non possono conseguire avanzamento oltre il grado massimo previsto per il ruolo dal quale provengono. Peraltro, gli ufficiali provenienti dal ruolo di complemento, possono, in deroga all'art. 112, conseguire avanzamento ai sensi del presente articolo sino al grado di colonnello, purché non superino il grado massimo previsto per il corrispondente ruolo del servizio permanente effettivo.

     L'avanzamento ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneità fisica.

     L'ufficiale giudicato idoneo è promosso senza iscrizione in quadro di avanzamento, con anzianità corrispondente alla data di compimento del prescritto periodo di permanenza nel ruolo o di servizio.

 

Titolo VI

 

AVANZAMENTO IN TEMPO DI GUERRA

 

Capo I

 

NORME DI CARATTERE GENERALE

 

          Art. 121.

     Per tempo di guerra si intende, agli effetti delle disposizioni contenute nel presente titolo, il periodo che ha inizio con la data di proclamazione dello stato di guerra ed ha termine col 31 dicembre dell'anno in cui sia dichiarata la cessazione dello stato di guerra.

     In tempo di guerra si continuano ad applicare le norme contenute nei titoli precedenti, salvo quanto stabilito dalle disposizioni che seguono.

 

          Art. 122.

     Al generale di corpo d'armata, all'ammiraglio di squadra e al generale di squadra aerea, in servizio permanente affettivo, può essere conferito, rispettivamente, il grado di generale di armata, di ammiraglio di armata, e di generale di armata aerea, prescindendo dall'ordine di anzianità.

     Il conferimento del grado suddetto è effettuato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministro per la difesa, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 123.

     I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, prescritti dall'articolo 38, sono ridotti alla metà.

     Non si fa luogo agli esami, corsi ed esperimenti, prescritti dal suddetto art. 38 e dall'art. 113.

 

          Art. 124.

     I collocamenti in aspettativa per prigionia di guerra, disposti prima della cessazione delle ostilità, e la irreperibilità accertata a norma della legge di guerra determinano vacanze organiche agli effetti dell'avanzamento con decorrenza, rispettivamente, dalla data del decreto ministeriale di collocamento in aspettativa e dalla data del verbale di irreperibilità.

 

          Art. 125.

     Per i gradi nei quali l'avanzamento si effettua a scelta, l'iscrizione in quadro degli ufficiali ha luogo sempre nell'ordine di ruolo.

     Qualora entro il primo semestre dell'anno sia stato raggiunto in uno dei gradi suddetti il numero delle promozioni, stabilite per l'anno dalle tabelle numeri 1, 2 e 3 annesse alla presente legge, e si siano verificate altre vacanze nel grado superiore, il Ministro ha facoltà di colmare, in tutto o in parte, tali vacanze con ulteriori promozioni. A dette promozioni si fa luogo mediante formazione di un quadro di avanzamento suppletivo, previa nuova valutazione degli ufficiali già giudicati idonei in occasione della valutazione effettuata per l'anno. Le promozioni sono disposte con decorrenza dal 1° luglio e sono computate nel numero di quelle da effettuare per l'anno successivo.

     Salvo quanto disposto nel secondo e quinto comma dell'art. 48, qualora in un grado non si raggiunga durante l'anno, per insufficienza di vacanze nel grado superiore, il numero delle promozioni stabilito dalle tabelle, le restanti promozioni sono effettuate in soprannumero agli organici, e l'eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

 

          Art. 126.

     I colonnelli dell'Esercito appartenenti alle Armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio concorrono alle promozioni da effettuare ai sensi del precedente art. 125, secondo comma, proporzionalmente al numero delle promozioni fisse annuali per essi stabilito; nell'effettuare la ripartizione proporzionale, i quozienti sono calcolati al centesimo e sono arrotondati all'unità, fino a raggiungere il totale delle promozioni da effettuare, i quozienti che presentino la parte decimale più elevata.

 

          Art. 127.

     L'ufficiale di complemento per essere valutato per l'avanzamento deve aver compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, prescritti per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo.

     Quando per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo non sia prescritto il compimento dei periodi di cui al comma precedente, l'ufficiale di complemento per essere valutato per l'avanzamento deve aver prestato, nel grado, almeno un anno di servizio.

 

          Art. 128.

     Gli ufficiali della riserva, richiamati in servizio, possono conseguire promozioni, prescindendo dalle limitazioni indicate nell'articolo 117. L'avanzamento ha luogo ad anzianità, con le stesse norme che regolano l'avanzamento degli ufficiali in ausiliaria.

     Gli ufficiali della riserva di complemento, richiamati in servizio, possono conseguire promozioni ad anzianità con le stesse norme che regolano l'avanzamento degli ufficiali di complemento.

 

          Art. 129.

     In tempo di guerra non si fa luogo ad avanzamento per meriti eccezionali. Si possono effettuare promozioni e avanzamenti per merito di guerra.

 

Capo II

 

PROMOZIONI E AVANZAMENTI PER MERITO DI GUERRA

 

          Art. 130.

     La promozione per merito di guerra è conferita all'ufficiale che in combattimento, in situazioni particolarmente complesse, abbia esercitato l'azione di comando in modo eccezionale, dimostrando di possedere tutte le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni del grado superiore.

     Ai fini della promozione per merito di guerra non è richiesto il compimento di periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco.

     La promozione per merito di guerra decorre, a tutti gli effetti, dalla data del fatto d'arme che la determinò.

     La promozione si effettua anche se non esista vacanza nel grado superiore.

 

          Art. 131.

     La promozione per merito di guerra può essere conferita anche all'ufficiale non idoneo all'avanzamento ad anzianità o a scelta.

     L'ufficiale a disposizione promosso per merito di guerra permane in detta posizione sino al raggiungimento del limite di età del grado conseguito per merito di guerra.

 

          Art. 132.

     L'avanzamento per merito di guerra è conferito all'ufficiale che abbia contribuito in modo eccezionalmente efficace alla preparazione o allo svolgimento di operazioni di guerra, dando prova di eminenti qualità professionali.

     L'ufficiale non più valutabile per l'avanzamento ad anzianità o a scelta non può conseguire avanzamento per merito di guerra.

     L'ufficiale che sia riconosciuto meritevole dell'avanzamento per merito di guerra acquista titolo all'avanzamento stesso dalla data conclusiva dell'azione o delle azioni di guerra, alla cui preparazione o svolgimento dette contributo.

     Per l'ufficiale in servizio permanente effettivo, l'avanzamento per merito di guerra si effettua spostando l'ufficiale nel ruolo del proprio grado alla data predetta, di un numero di posti pari alle aliquote dell'organico in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui l'ufficiale stesso ha acquistato il titolo all'avanzamento, stabilite dalle tabelle numeri 8, 9, 10 annesse alla presente legge.

     Per l'ufficiale a disposizione o delle categorie in congedo l'avanzamento per merito di guerra si effettua spostando l'ufficiale nel ruolo del proprio grado, alla data in cui ha acquisito il titolo, fino a che venga a precedere i pari grado che abbiano anzianità superiore di un anno a quella da lui posseduta.

     L'ufficiale non può, comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, prendere posto nel ruolo del grado superiore, nè oltrepassare il pari grado già più anziano che abbia in precedenza conseguito titolo all'avanzamento per merito di guerra.

 

          Art. 133.

     L'ufficiale al quale è conferito l'avanzamento per merito di guerra e che, per effetto dello spostamento nel ruolo, viene ad essere compreso in aliquota di ruolo di pari grado già valutati per l'avanzamento, se abbia compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, di cui all'art. 123, o eventualmente il periodo di servizio di cui all'art. 127, secondo comma, è valutato per l'avanzamento. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva al conferimento dell'avanzamento per merito di guerra.

     L'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità, se giudicato idoneo e sia già raggiunto dal turno di promozione, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli compete secondo il posto conseguito per effetto dello spostamento nel ruolo.

     L'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora tale punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli compete. La promozione è computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale è stato valutato.

     L'ufficiale che non abbia ancora compiuto i periodi indicati al primo comma, è valutato dopo che li abbia ultimati, ma sarà considerato come se avesse compiuto i periodi stessi alla data in cui acquisì il titolo all'avanzamento per merito di guerra.

     All'ufficiale non può comunque essere attribuita, nella promozione, anzianità anteriore alla data in cui ha acquisito il titolo.

 

          Art. 134.

     Le proposte di promozione e di avanzamento per merito di guerra sono formulate dal superiore alle cui dirette dipendenze l'ufficiale si è distinto, e sono corredate dei pareri delle autorità gerarchiche.

     Dette proposte devono essere trasmesse al Ministero non oltre il termine di tre mesi, rispettivamente, dalla data del fatto d'arma o dalla data conclusiva dell'azione o delle azioni di guerra alla cui preparazione o svolgimento l'ufficiale dette contributo, o, eccezionalmente, nel caso di impedimento derivante da comprovata causa di forza maggiore, non oltre tre mesi dalla data di cessazione della causa stessa.

     Sulle proposte decide il Ministro, previo parere favorevole, espresso ad unanimità di voti, della Commissione ordinaria di avanzamento per gli ufficiali sino al grado di maggiore o corrispondente, e della Commissione superiore di avanzamento per gli ufficiali di altro grado. Il decreto con il quale viene conferita la promozione o l'avanzamento per merito di guerra ne reca la motivazione.

 

Capo III

 

FUNZIONI DEL GRADO SUPERIORE

 

          Art. 135.

     In tempo di guerra, per sopperire a temporanee deficienze organiche o a deficienze derivanti da temporanei esoneri dal servizio effettivo o dalla indisponibilità di ufficiali comunque sprovvisti di impiego possono essere conferite le funzioni del grado superiore all'ufficiale che, nel proprio grado, abbia compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, prescritti ai fini dell'avanzamento, e che sia destinato ad unità, enti, reparti impiegati in operazioni di guerra o approntati per tali operazioni.

     Le funzioni del grado superiore sono conferite con decreto del Ministro. Esse sono revocate quando venga meno la ragione del conferimento, e cessano di diritto con la cessazione delle ostilità.

     L'ufficiale cui siano conferite le funzioni del grado superiore ha diritto a tutti gli assegni e le indennità di tale grado ed è considerato, agli effetti disciplinari, come rivestito del grado stesso. Il servizio prestato nell'esercizio delle funzioni del grado superiore è valido ai fini dell'avanzamento al grado superiore a quello di cui l'ufficiale ha disimpegnato le funzioni, quando sia stato prestato in incarichi utili agli effetti del compimento dei periodi indicati all'art. 38.

 

Capo IV

 

AVANZAMENTO DI UFFICIALI IN PARTICOLARI CONDIZIONI FISICHE

 

          Art. 136.

     L'ufficiale compreso nell'aliquota di ruolo degli ufficiali da valutare mentre è temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato per ferite riportate in combattimento o per lesioni dovute ad esiti di congelamento determinatosi in zona di operazioni a diretto contatto col nemico, o per altra invalidità riportata per causa di servizio di guerra in zona di operazioni a diretto contatto col nemico, è ugualmente valutato prescindendo dal requisito della idoneità fisica, anche quando, in conseguenza delle cause predette, non abbia potuto compiere i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco di cui all'art. 123 o eventualmente il periodo di servizio di cui all'art. 127, secondo comma. Se idoneo all'avanzamento l'ufficiale può conseguire la promozione a suo turno.

     Analogamente si provvede nei riguardi dell'ufficiale che, riacquistata l'idoneità fisica, non abbia compiuto i periodi anzidetti per non idoneità temporanea dovuta ad una delle cause di cui al comma precedente.

     Qualora per il mancato compimento dei periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, o eventualmente del periodo di servizio, le autorità competenti ritengano di non potere addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono la valutazione fino a quando l'ufficiale, riacquistata l'idoneità fisica, abbia compiuto i periodi stessi. All'ufficiale si applica il disposto dell'art. 52.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano anche oltre il tempo di guerra, purchè l'ufficiale sia stato compreso in aliquote di ruolo di ufficiali da valutare durante il tempo di guerra. Per l'ufficiale di complemento però, agli effetti dell'applicazione del terzo comma del presente articolo, è sufficiente il raggiungimento delle condizioni previste dall'art. 113, se più favorevoli.

 

Capo V

 

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI REDUCI DA PRIGIONIA

 

          Art. 137.

     Per ogni ufficiale in servizio permanente effettivo o a disposizione reduce da prigionia, il Ministro, constatata la posizione sia penale sia disciplinare in rapporto al fatto della cattura, dichiara se nulla osti a che l'ufficiale sia valutato per l'avanzamento.

     L'ufficiale non valutato o non promosso a norma degli articoli 21 e 34 perchè in aspettativa per prigionia di guerra, qualora ottenga il nulla osta, è valutato o nuovamente valutato se abbia compiuto i prescritti periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, e, ove appartenga a grado per il quale non siano richiesti detti periodi, sempre che abbia prestato nel grado almeno sei mesi di effettivo servizio. Se l'avanzamento ha luogo a scelta, l'ufficiale è valutato in occasione della formazione della prima graduatoria successiva al rilascio del nulla osta o, eventualmente, al compimento dei periodi anzidetti. All'ufficiale si applicano le disposizioni delle lettere a) e b) del secondo comma dell'art. 49.

     Analogamente si provvede nei riguardi dell'ufficiale in servizio permanente effettivo che, promosso ai sensi del comma precedente, risulti nel nuovo grado già raggiunto dal turno di avanzamento, ma la nuova promozione non comporta corresponsione di assegni arretrati.

     Per l'avanzamento dell'ufficiale reduce da prigionia si continuano ad applicare le disposizioni dell'art. 123 e dell'art. 125, primo comma, anche se sia cessato il tempo di guerra, quando tali disposizioni abbiano avuto applicazione per i pari grado con i quali l'ufficiale avrebbe dovuto essere valutato o promosso.

 

          Art. 138.

     L'ufficiale delle categorie in congedo o del ruolo d'onore, prigioniero di guerra, non può durante la prigionia, essere valutato per l'avanzamento nè conseguire promozione. La valutazione che sia stata effettuata prima della cattura è annullata ad ogni effetto.

     Per l'ufficiale delle categorie anzidette, reduce da prigionia, si osserva il disposto del primo comma dell'art. 137.

     L'ufficiale non valutato o non promosso perchè prigioniero di guerra, qualora ottenga il nulla osta, è valutato o nuovamente valutato soltanto nel caso che, prima della cattura o prima della cessazione del tempo di guerra, abbia raggiunto le condizioni prescritte per l'avanzamento, salvo per l'ufficiale in ausiliaria e per l'ufficiale di complemento il disposto dei successivi commi quarto e quinto. Se giudicato idoneo e sia già raggiunto dal turno di promozione, l'ufficiale è promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo.

     L'ufficiale in ausiliaria compreso in aliquote di ruolo per il tempo di guerra, che prima della cessazione del tempo di guerra non abbia raggiunto le condizioni prescritte per l'avanzamento dal presente titolo, può essere promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata se raggiunga tali condizioni anche fuori del tempo di guerra, esclusa comunque ogni corresponsione di assegni arretrati.

     L'ufficiale di complemento compreso in aliquote di ruolo per il tempo di guerra, che prima della cessazione del tempo di guerra non abbia raggiunto le condizioni prescritte per l'avanzamento dal presente titolo, e l'ufficiale in ausiliaria o di complemento compreso in aliquote di ruolo fuori del tempo di guerra, può essere promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata solo se raggiunga le condizioni prescritte per l'avanzamento dal titolo IV della presente legge esclusa comunque ogni corresponsione di assegni arretrati.

     Le disposizioni dei commi terzo, quarto e quinto valgono anche per il caso che l'ufficiale, nel nuovo grado, risulti raggiunto dal turno di avanzamento, ma la nuova promozione non comporta, comunque, corresponsione di assegni arretrati.

 

          Art. 139.

     All'ufficiale caduto prigioniero dopo essere stato ferito in combattimento e all'ufficiale caduto prigioniero durante la degenza in luogo di cura per ferite riportate in combattimento o per lesioni dovute ad esiti di congelamento determinatosi in zona di operazioni a diretto contatto col nemico o per altra invalidità riportata per causa di servizio di guerra in zona di operazioni a diretto contatto col nemico, al ritorno dalla prigionia, se già compreso in aliquote di ruolo di ufficiali da valutare e se abbia ottenuto il nulla osta di cui al primo comma dell'art. 137, sono applicabili le disposizioni dell'art. 136.

     All'ufficiale che, conseguita la promozione ai sensi del precedente comma, risulti nel nuovo grado già raggiunto dal turno di avanzamento, si applicano, a seconda delle categorie di appartenenza, le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'art. 137 o del sesto comma dell'art. 138.

 

Titolo VII

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

          Art. 140.

     I quadri di avanzamento esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno efficacia fino al 31 dicembre 1955. Per le promozioni degli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento anzidetti si osservano le norme precedentemente in vigore.

     Le valutazioni per la formazione dei quadri di avanzamento dal 1° gennaio 1956 sono effettuate con le norme della presente legge. Le valutazioni eventualmente già effettuate per gli anzidetti quadri di avanzamento sono annullate.

 

          Art. 141.

     Gli ufficiali in servizio permanente effettivo appartenenti a gradi in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità, fino alla completa copertura dei posti di organico stabiliti dalle leggi 24 dicembre 1951, n. 1638, 5 luglio 1952, n. 989, e 18 dicembre 1952, n. 2386, per i gradi rispettivamente superiori, non potranno essere promossi se non abbiano compiuto, nel grado rivestito, la permanenza minima prescritta dalle disposizioni in vigore anteriormente alla presente legge e, se dei ruoli speciali della Marina e dell'Aeronautica, la seguente permanenza minima:

 

Ruoli speciali della Marina:

 

 

sottotenente di vascello e tenente

5

anni

capitano di corvetta e maggiore del Corpo del genio navale

3

"

maggiore dei Corpi delle armi navali, di commissariato e delle Capitanerie di porto

5

"

Ruolo naviganti speciale della Aeronautica:

 

 

Tenente

5

anni

Maggiore

5

"

 

     Le disposizioni del precedente comma non si applicano ai sottotenenti di vascello e ai tenenti dei ruoli speciali della Marina che si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 31, quarto comma, della legge 18 dicembre 1952, n. 2386.

     In deroga al disposto del primo comma la permanenza minima nel grado per i tenenti dell'Esercito è di quattro anni.

 

          Art. 142.

     Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Esercito, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, negli incarichi validi per il compimento dei periodi minimi di comando prescritti ai fini dell'avanzamento dalla legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, è computato agli effetti del raggiungimento dei periodi minimi di comando prescritti dagli articoli 38, 109 e 118.

 

          Art. 143.

     I periodi minimi di comando prescritti dagli articoli 38, 109 e 118 non sono richiesti fino al 31 dicembre 1957, per la valutazione degli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva, appartenenti a gradi per i quali dalla legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, non era prescritto il compimento di periodi di comando [101].

     I periodi di comando compiuti dagli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nella durata minima stabilita, per l'avanzamento nel servizio permanente effettivo, dalla legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, sono validi, fino al 31 dicembre 1957, in sostituzione dei periodi minimi di comando prescritti dagli articoli 38, 109 e 118.

     Fino alla stessa data del 31 dicembre 1957 non sono richiesti, per la valutazione degli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva, i periodi minimi di attribuzioni specifiche prescritti dagli articoli 38, 109 e 118.

     Le disposizioni dei commi precedenti continueranno ad avere applicazione anche oltre il 31 dicembre 1957 nei confronti degli ufficiali, appartenenti a gradi per i quali l'avanzamento ha luogo a scelta, che, giudicati idonei, non conseguano la promozione entro l'anno 1958.

     I periodi minimi di attribuzioni specifiche prescritti dagli articoli 38 e 109 sono richiesti per la metà nei riguardi dei tenenti colonnelli di amministrazione e dei capitani commissari e di amministrazione dell'Esercito in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva, che siano valutati per la prima volta per l'avanzamento dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959. Tale disposizione continuerà ad avere applicazione anche oltre il 31 dicembre 1959 nei confronti dei capitani che, giudicati idonei, non conseguano la promozione entro l'anno 1960.

 

          Art. 144. [102]

     Per i tenenti colonnelli e per i capitani in servizio permanente effettivo dell'Esercito non sono richiesti, fino al 31 dicembre 1957, i corsi prescritti dalla presente legge ai fini dell'avanzamento. Per i tenenti in servizio permanente effettivo dell'esercito i corsi stessi non sono richiesti fino al 31 dicembre 1960 [103].

     La disposizione di cui al precedente comma continuerà ad avere applicazione anche oltre la data predetta nei confronti dei tenenti colonnelli e dei capitani che, giudicati idonei all'avanzamento, non conseguano la promozione entro l'anno 1958.

     Gli ufficiali che, nella prima applicazione della presente legge, siano destinati a frequentare i corsi previsti ai fini dell'avanzamento, qualora acquisiscano titolo a vantaggio di carriera ai sensi dell'art. 69, potranno fruire del vantaggio stesso limitatamente al ruolo del proprio grado e non potranno, comunque, oltrepassare i pari grado più anziani non destinati a frequentare i corsi.

 

          Art. 145.

     Il capitano in servizio permanente effettivo dell'Esercito, ammesso a conseguire avanzamento per effetto del disposto del primo comma dell'art. 183, che non possa essere valutato per non aver compiuto i periodi minimi di comando prescritti dalla presente legge ai fini dell'avanzamento, è valutato in occasione della prima graduatoria successiva al compimento dei periodi suddetti. All'ufficiale si applica il disposto della lettera b) del secondo comma dell'art. 49.

 

          Art. 146.

     All'ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Esercito che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti non valutato o non promosso a norma degli articoli 21, 22 e 26 della legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni dell'art. 49, esclusa la lettera b) del secondo comma, e le disposizioni seguenti.

     L'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui risulti compreso, nella graduatoria con la quale è valutato, nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare, o per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una delle graduatorie precedenti formate dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. La promozione è computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale è stato valutato.

 

          Art. 147.

     L'ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Esercito, nei cui riguardi, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti sospesa la promozione o il giudizio di avanzamento a norma, rispettivamente, degli articoli 23 e 24 della legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, è valutato in occasione delle valutazioni da effettuare per la formazione del quadro di avanzamento successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

     All'ufficiale si applicano le disposizioni della lettera a) del secondo comma dell'art. 49 se appartenga a grado in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità, e le disposizioni di cui al secondo comma del precedente art. 146 se appartenga a grado in cui l'avanzamento ha luogo a scelta.

 

          Art. 148.

     L'ufficiale dell'Esercito nella riserva compreso in limiti di anzianità per l'iscrizione in un quadro di avanzamento precedente alla data di entrata in vigore della presente legge e l'ufficiale già della riserva, trasferito nell'ausiliaria in applicazione degli articoli 100 e 101 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali, compreso in limiti di anzianità, per l'iscrizione in un quadro di avanzamento precedente alla data di entrata in vigore della citata legge 10 aprile 1954, n. 113, che per qualsiasi motivo non siano stati valutati o, se valutati e dichiarati prescelti, non promossi, sono rispettivamente valutati o rivalutati dopo che sia cessata, quando del caso, la causa impeditiva della valutazione o della promozione e, se abbiano subìto detrazioni di anzianità ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali, sempre che risultino ancora compresi nei predetti limiti di anzianità. La valutazione si effettua prescindendo dalle aliquote di ruolo e dai requisiti di cui agli articoli 109 e 118.

     L'ufficiale, se giudicato idoneo e sia già raggiunto dal turno di promozione, è promosso, con l'anzianità che gli sarebbe a suo tempo spettata, prescindendo dal disposto del primo comma dell'art. 107.

     Analogamente si provvede nei riguardi dell'ufficiale di complemento, compreso in limiti di anzianità per la iscrizione in un quadro di avanzamento precedente alla data di entrata in vigore della presente legge e dell'ufficiale già di complemento, trasferito nella riserva di complemento in applicazione della legge 10 aprile 1954, n. 113, compreso in limiti di anzianità per la iscrizione in un quadro di avanzamento precedente alla data di entrata in vigore della predetta legge 10 aprile 1954, n. 113, i quali siano stati non valutati e non promossi per qualsiasi motivo.

 

          Art. 149.

     L'ufficiale dell'Esercito in ausiliaria e l'ufficiale nella riserva proveniente dall'ausiliaria, i quali nel servizio permanente effettivo seguivano un pari grado che abbia conseguito o consegua la promozione con anzianità compresa tra la data di entrata in vigore della legge 10 aprile 1954, n. 113, e quella di entrata in vigore della presente legge, sono valutati per l'avanzamento prescindendo dalle aliquote di ruolo e dai requisiti di cui agli articoli 109 e 118 e se idonei promossi, senza la limitazione di numero di cui all'art. 107, con l'anzianità che avrebbero potuto assumere nella posizione di riserva ai sensi della legge 9 maggio 1940, n. 370.

 

          Art. 150.

     L'ufficiale dell'Esercito nella riserva e l'ufficiale di complemento giudicati non prescelti per l'avanzamento, i quali, ai sensi della legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, abbiano acquisito titolo ad una seconda valutazione, sono valutati per l'avanzamento prescindendo dalla determinazione di aliquote di ruolo nonchè dal disposto del primo comma dell'art. 107.

     Analogamente si provvede nei confronti dell'ufficiale già della riserva che, giudicato non prescelto per l'avanzamento anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 10 aprile 1954, n. 113, sia stato trasferito in ausiliaria in applicazione degli articoli 100 e 101 della stessa legge n. 113 e in tale posizione abbia raggiunto i requisiti già previsti dalla legge 9 maggio 1940, n. 370, per aver titolo ad una seconda valutazione nella posizione di riserva.

 

          Art. 151.

     I tenenti colonnelli dell'Esercito del ruolo del servizio geografico, conservato ad esaurimento ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, possono essere promossi al grado di colonnello del ruolo stesso. L'avanzamento ha luogo ad anzianità.

 

          Art. 152. [104]

     Gli ufficiali dell'Esercito già appartenenti al ruolo dei mutilati ed invalidi riassunti in servizio sedentario, trattenuti in servizio ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, possono essere promossi sino al grado di colonnello e, se in possesso di particolari requisiti, sino al grado di generale di brigata.

     L'avanzamento ha luogo ad anzianità e la valutazione si effettua sulla base dei servizi prestati durante la carriera, senza tener conto delle lesioni o infermità riportate per cause di guerra, accertate all'atto della riassunzione in servizio.

     I colonnelli riassunti, per poter conseguire la promozione a generale di brigata, devono possedere eminenti doti morali, di carattere, intellettuali, di cultura e professionali; devono essersi distinti per notevole rendimento in servizio, in guerra e in pace.

     Gli ufficiali di cui al presente articolo sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano raggiunto, se tenenti colonnelli, 11 anni di permanenza complessiva nei gradi di tenente colonnello e maggiore; se colonnelli, 5 anni di permanenza in tale grado.

     I tenenti colonnelli, giudicati una prima volta non idonei all'avanzamento, sono nuovamente valutati dopo che siano trascorsi due anni dal primo giudizio.

     Restano ferme per gli ufficiali riassunti le norme per essi vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto non contrastino con le disposizioni del presente articolo.

 

          Art. 153.

     Gli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, che siano in soprannumero agli organici per effetto della applicazione dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, sono collocati nella posizione di "a disposizione" a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di età del proprio grado, ma comunque non oltre quattro anni dalla data predetta.

 

          Art. 154.

     Fino al 31 dicembre 1960, le eccedenze ai quadri organici derivanti dal rientro nei ruoli degli ufficiali della Marina già fuori dei quadri stessi ai sensi della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, o di altre speciali disposizioni sono assorbite nella misura di una unità all'anno per ciascun ruolo e grado, utilizzando per tale assorbimento le prime vacanze che si verificano in detti ruoli e gradi per una qualsiasi delle cause indicate all'art. 44 della legge.

 

          Art. 155.

     Fino al 31 dicembre 1958 a nel limite dei posti disponibili nei gradi di capitano e di ufficiale subalterno del ruolo normale e del ruolo speciale del Corpo del genio navale, non sono assorbite le eccedenze esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge nei diversi gradi di ufficiale del Corpo equipaggi militari marittimi, ruolo servizi macchine.

 

          Art. 156.

     Il servizio prestato dagli ufficiali della Marina, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, negli incarichi validi per il compimento dei periodi minimi di carica prescritti ai fini dell'avanzamento dal testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, è computato agli effetti del raggiungimento dei periodi minimi di attribuzioni specifiche prescritti dagli articoli 38, 109 e 118.

 

          Art. 157.

     Fino al 31 dicembre 1957 i periodi minimi di attribuzioni specifiche prescritti degli articoli 38, 109 e 118 non sono richiesti per la valutazione dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva, dei Corpi del genio navale, delle armi navali, sanitario e di commissariato della Marina.

     La disposizione di cui al precedente comma continuerà ad avere applicazione anche oltre il 31 dicembre 1957, nei confronti dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo dei Corpi suddetti che, giudicati idonei, non conseguano la promozione entro l'anno 1958.

 

          Art. 158.

     Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina dei ruoli normali dei Corpi dello stato maggiore e del genio navale, già appartenenti ai soppressi ruoli dei comandi marittimi e dei servizi, sono valutati per l'avanzamento al grado immediatamente superiore a quello rivestito all'atto del trasferimento nei ruoli normali, prescindendo dal raggiungimento dei periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, prescritti dall'art. 38.

 

          Art. 159.

     Per gli ufficiali dei ruoli speciali dei Corpi dello stato maggiore e del genio navale, provenienti dai ruoli speciali di complemento di cui alla legge 6 giugno 1935, n. 1098, sono validi ai fini dell'avanzamento i periodi di permanenza nel grado e di imbarco, compiuti anteriormente alla nomina in servizio permanente effettivo.

     Per gli ufficiali dei ruoli speciali nominati tali con i concorsi straordinari previsti dall'art. 31 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, è considerato valido, ai fini dell'avanzamento a tenente di vascello o capitano e nel limite massimo di due anni, il periodo di permanenza nel grado, superiore a quello minimo prescritto dallo stesso art. 31 per l'ammissione ai concorsi anzidetti, compiuto nel grado di sottotenente di vascello o tenente nel ruolo di complemento. Agli stessi fini e per non oltre la metà della durata prescritta dalla tabella n. 2 annessa alla presente legge, considerato valido il periodo di imbarco compiuto nella stesso grado di sottotenente di vascello o tenente nel ruolo di complemento[105].

 

          Art. 160.

     All'ufficiale in servizio permanente effettivo della Marina che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti non valutato o non promosso a norma degli articoli 25 e 26 del testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, si applica il disposto del primo comma dell'art. 49.

     Per l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità, che sia giudicato idoneo all'avanzamento, il Ministro, salvo il disposto del successivo art. 161, determina, sentita la competente Commissione di avanzamento, l'ordine di precedenza rispetto ai pari grado con i quali l'ufficiale stesso avrebbe dovuto essere valutato o promosso. Analogamente provvede per l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta che sia giudicato idoneo all'avanzamento.

     L'ufficiale nei cui riguardi il procedimento penale o disciplinare si sia concluso in senso favorevole o per il quale sia stata revocata la sospensione dall'impiego di carattere precauzionale o che sia stato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio, qualora per effetto dell'ordine di precedenza stabilito dal Ministro venga a precedere un pari grado già promosso, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con anzianità assoluta corrispondente a quella del pari grado innanzi al quale è iscritto in ruolo. Se si tratti di avanzamento a scelta, la promozione è computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale è stato valutato.

     All'ufficiale che sia stato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio non può comunque essere attribuita nel nuovo grado anzianità assoluta anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

     L'ufficiale che non si trovi nelle condizioni di cui al terzo comma del presente articolo, qualora per effetto dell'ordine di precedenza stabilito dal Ministro venga a precedere un pari grado già promosso, è promosso con anzianità assoluta corrispondente alla data della vacanza.

 

          Art. 161.

     Al guardiamarina o sottotenente in servizio permanente effettivo della Marina, che si trovi nelle condizioni di cui al terzo comma del precedente art. 160, si applica il disposto della lettera a) del secondo comma dell'art. 49.

     Il guardiamarina o sottotenente che non si trovi nelle condizioni indicate nel terzo comma di detto art. 160, se giudicato idoneo all'avanzamento e sia già raggiunto dal turno di promozione, è promosso con anzianità assoluta corrispondente alla data della vacanza. L'ufficiale è iscritto nel ruolo del grado superiore prima del pari grado di lui meno anziano.

 

          Art. 162.

     L'ufficiale in servizio permanente effettivo della Marina, nei cui riguardi, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti sospeso il giudizio di avanzamento o la promozione ai sensi rispettivamente degli articoli 22 e 24 del testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, è valutato per l'avanzamento in occasione delle valutazioni da effettuare per la formazione del quadro di avanzamento successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

     All'ufficiale si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 160 o del primo comma dell'art. 161, salvo che il giudizio di avanzamento sia stato sospeso in attesa di ulteriore esperimento in servizio dell'ufficiale, nel qual caso si applicano le disposizioni del secondo e quinto comma dell'art. 160 o del secondo comma dell'art. 161.

 

          Art. 163.

     L'ufficiale in servizio permanente effettivo della Marina che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti non valutato per l'avanzamento in applicazione del secondo comma dell'art. 41 del testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, è valutato dopo il raggiungimento delle condizioni richieste ai fini dell'avanzamento. Se l'avanzamento ha luogo a scelta, la valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva al raggiungimento delle condizioni anzidette.

     All'ufficiale non valutato a suo turno per mancanza delle condizioni richieste ai fini dell'avanzamento, e per il quale il raggiungimento delle condizioni stesse sia stato ritardato per ragioni di servizio o per motivi di salute, si applicano le disposizioni del secondo e quinto comma dell'art. 160 o del secondo comma dell'art. 161.

 

          Art. 164.

     L'ufficiale in servizio permanente effettivo della Marina, nei cui riguardi, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia trovato applicazione la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 68 del testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, quando sia promosso al grado superiore, è iscritto in ruolo prima del pari grado che lo seguiva nel quadro di avanzamento.

 

          Art. 165.

     I periodi di imbarco, di comando e di carica compiuti dagli ufficiali in ausiliaria e nella riserva della Marina, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nella durata minima stabilita dal secondo comma dell'art. 99 del testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, sono validi, fino al 31 dicembre 1957, in sostituzione dei periodi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, prescritti dagli articoli 109 e 118.

 

          Art. 166.

     L'ufficiale in ausiliaria, l'ufficiale nella riserva e l'ufficiale di complemento della Marina che, compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione in un quadro di avanzamento precedente alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati non valutati o non promossi per una delle cause impeditive della valutazione o della promozione previste dal testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, sono valutati dopo che sia cessata la causa impeditiva, e, nel caso abbiano subìto detrazione di anzianità ai sensi della legge sullo Stato degli ufficiali, sempre che risultino ancora compresi nei predetti limiti di anzianità. La valutazione si effettua prescindendo dalla determinazione di aliquote di ruolo.

     L'ufficiale compreso nei limiti di anzianità per la iscrizione in un quadro di avanzamento ad anzianità, se giudicato idoneo e sia già raggiunto dal turno di promozione, è promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo.

     Per l'ufficiale compreso nei limiti di anzianità per l'iscrizione in un quadro di avanzamento a scelta comparativa, che sia giudicato idoneo all'avanzamento, il Ministro determina, sentita la competente Commissione di avanzamento, l'ordine di precedenza rispetto ai pari grado con i quali l'ufficiale stesso avrebbe dovuto essere valutato o promosso. Qualora per effetto dell'ordine di precedenza stabilito dal Ministro l'ufficiale venga a precedere un pari grado già promosso, egli è promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo.

     Per le promozioni degli ufficiali di cui al presente articolo si prescinde dal disposto del primo comma dell'art. 107.

 

          Art. 167.

     L'ufficiale in ausiliaria, l'ufficiale nella riserva e l'ufficiale di complemento della Marina, che per una sola volta siano stati giudicati non prescelti per l'avanzamento o cancellati dal quadro di avanzamento ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, possono essere valutati per l'avanzamento.

 

          Art. 168.

     Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Aeronautica, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, negli incarichi validi per il compimento dei periodi minimi di permanenza presso reparti di impiego prescritti ai fini dell'avanzamento dal regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, è computato agli effetti del raggiungimento dei periodi minimi di comando e di servizio presso reparti prescritti dagli articoli 38, 109 e 118.

 

          Art. 169.

     I periodi minimi di comando e di servizio presso reparti prescritti dagli articoli 38, 109 e 118 non sono richiesti, fino al 31 dicembre 1957, per la valutazione degli ufficiali dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva appartenenti a gradi per i quali dal regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, non era prescritto, agli effetti dell'avanzamento nel servizio permanente effettivo, il compimento dei periodi di permanenza presso reparti di impiego.

     I periodi minimi di attribuzioni specifiche prescritti dagli articoli 38, 109 e 118 non sono richiesti, fino al 31 dicembre 1957, per la valutazione degli ufficiali dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva.

     I periodi minimi di comando e di servizio presso reparti o di attribuzioni specifiche prescritti dagli articoli 38, 109 e 118 sono richiesti per la metà nei riguardi degli ufficiali dell'Aeronautica di cui ai precedenti commi, che siano valutati per la prima volta per l'avanzamento dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959.

     I periodi di permanenza presso reparti di impiego e i periodi di servizio presso uffici centrali o comandi di grande unità compiuti dagli ufficiali dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nella durata minima stabilita, per l'avanzamento nel servizio permanente effettivo, dal regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, sono validi, fino al 31 dicembre 1957, in sostituzione dei periodi minimi di comando e di servizio presso reparti prescritti dagli articoli 38, 109 e 118.

     Le disposizioni del primo, secondo e quarto comma e la disposizione del terzo comma continueranno ad avere applicazione, rispettivamente, oltre il 31 dicembre 1957 e oltre il 31 dicembre 1959 nei confronti degli ufficiali appartenenti a gradi per i quali l'avanzamento ha luogo a scelta che, giudicati idonei, non conseguano la promozione entro l'anno 1958 ed entro l'anno 1960.

 

          Art. 170.

     Per i sottotenenti in servizio permanente effettivo dei ruoli naviganti dell'Arma aeronautica non è richiesto, fino ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il possesso del brevetto di pilota militare prescritto dalla legge ai fini dell'avanzamento.

     Per i capitani in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica, appartenenti al ruolo servizi, al ruolo assistenti tecnici ed al ruolo amministrazione, non è richiesto, fino al 31 dicembre 1957, il possesso del titolo di studio prescritto dalla presente legge ai fini dell'avanzamento.

     Fino alla data del 31 dicembre 1958, per i capitani del servizio permanente effettivo del ruolo ingegneri del genio aeronautico, categoria ingegneri e categoria geofisici, non è richiesto il superamento degli esami prescritti dalla legge ai fini dell'avanzamento[106].

 

          Art. 171.

     In temporanea deroga all'art. 46, fino alla completa copertura dei posti di colonnello del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, categoria geofisici, stabiliti dalla legge 5 luglio 1952, n. 989, le promozioni a tale grado si effettuano in base al numero dei posti vacanti nel grado stesso. I tenenti colonnelli non possono essere promossi se non hanno compiuto, nel grado rivestito, la permanenza minima prescritta dalle disposizioni in vigore anteriormente alla presente legge.

     Per la formazione dei quadri di avanzamento sono valutati tutti i tenenti colonnelli che hanno compiuto l'anzianità suddetta o che la compiono nell'anno cui il quadro si riferisce.

 

          Art. 172.

     All'ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti non valutato o non promosso a norma degli articoli 33 e 67 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, o che abbia riportato giudizio sospensivo a norma dell'art. 65 di detto regio decreto-legge, perchè sottoposto a procedimento penale o ad inchiesta disciplinare, si applicano le disposizioni dell'art. 49, esclusa la lettera b) del secondo comma, e le disposizioni seguenti.

     Per l'ufficiale appartenente a grado in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, esclusi i capitani dei vari ruoli e i maggiori del ruolo naviganti normale, che sia giudicato idoneo all'avanzamento, il Ministro determina, sentita la competente Commissione di avanzamento, l'ordine di precedenza rispetto ai pari grado con i quali l'ufficiale stesso avrebbe dovuto essere valutato o promosso. Qualora, per effetto dell'ordine di precedenza stabilito dal Ministro l'ufficiale venga a precedere un pari grado già promosso, egli è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con anzianità corrispondente a quella del pari grado innanzi al quale è iscritto in ruolo.

     Ove si tratti di capitano dei vari ruoli e di maggiore del ruolo naviganti normale, se l'ufficiale sia giudicato idoneo e riporti un punto di merito per cui risulti compreso, nella graduatoria con la quale è valutato, nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare, o per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una delle graduatorie precedenti formate dopo la data di entrata in vigore della presente legge, egli è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo.

     Nei casi previsti dai due precedenti commi, la promozione è computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale è stato valutato.

 

          Art. 173.

     L'ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia riportato giudizio sospensivo a norma dell'art. 65 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, per causa diversa dalla sottoposizione a procedimento penale o ad inchiesta disciplinare, è valutato in occasione delle valutazioni da effettuare per la formazione del quadro di avanzamento successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

     All'ufficiale si applicano le disposizioni della lettera a) del secondo comma dell'art. 49 se appartenga a grado in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità e le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 172 se appartenga a grado in cui l'avanzamento ha luogo a scelta.

 

          Art. 174.

     All'ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica, nei cui riguardi, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti sospesa l'iscrizione nel quadro di avanzamento a norma dell'art. 76 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, si applica il disposto del primo comma dell'art. 49.

     All'ufficiale, che in seguito agli accertamenti di carattere sanitario sia risultato fisicamente idoneo o per il quale l'inchiesta disciplinare si sia conclusa in senso favorevole, si applicano le disposizioni della lettera a) del secondo comma dell'art. 49 se appartenga a grado in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità e le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 172 se appartenga a grado in cui l'avanzamento ha luogo a scelta.

 

          Art. 175.

     L'ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato promosso perchè nelle condizioni previste dal quarto comma dell'art. 34 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, quando sia promosso al grado superiore prende nel nuovo grado il posto che gli sarebbe spettato se la promozione fosse avvenuta a suo tempo.

 

          Art. 176.

     L'ufficiale in ausiliaria, l'ufficiale nella riserva e l'ufficiale di complemento dell'Aeronautica che, compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione in un quadro di avanzamento precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati non valutati o non promossi per una delle cause impeditive della valutazione o della promozione previste dal regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, sono valutati dopo che sia cessata la causa impeditiva, e, nel caso abbiano subìto detrazioni di anzianità ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali, sempre che risultino ancora compresi nei suddetti limiti di anzianità. La valutazione si effettua prescindendo dalla determinazione di aliquote di ruolo.

     L'ufficiale, se giudicato idoneo e sia già raggiunto dal turno di promozione, è promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo, prescindendo dal disposto del primo comma dell'art. 107.

 

          Art. 177.

     L'ufficiale in ausiliaria, l'ufficiale nella riserva e l'ufficiale di complemento dell'Aeronautica, che siano stati giudicati non idonei all'avanzamento o cancellati dai relativi quadri senza incorrere nell'esclusione definitiva dall'avanzamento ai sensi del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, possono essere valutati per l'avanzamento.

 

          Art. 178.

     Gli ufficiali subalterni in servizio permanente effettivo dell'Esercito e della Marina, che siano stati non prescelti per l'avanzamento ai sensi, rispettivamente, della legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, e del testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, sono valutati per una sola volta, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     La stessa disposizione si applica agli ufficiali in servizio permanente effettivo della Aeronautica che siano stati giudicati non idonei all'avanzamento o cancellati dai relativi quadri, senza incorrere nella esclusione definitiva dall'avanzamento, ai sensi del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni.

 

          Art. 179.

     Gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che abbiano prestato almeno sei mesi di servizio presso unità, enti o reparti, mobilitati ed operanti durante la guerra 1940-45, possono, fino al 31 dicembre 1957, essere valutati per l'avanzamento anche se non siano in possesso delle condizioni prescritte ai fini dell'avanzamento dall'art. 113.

 

          Art. 180.

     All'ufficiale in servizio permanente effettivo nei cui confronti debba essere rinnovato, per un quadro di avanzamento precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, il giudizio di avanzamento annullato d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, si applicano le disposizioni di cui alla lettera a) dell'art. 49 e al secondo comma dell'art. 146, se si tratti di ufficiale dell'Esercito, le disposizioni di cui agli articoli 160, secondo e terzo comma, e 161, primo comma, se si tratti di ufficiale della Marina, e le disposizioni di cui alla lettera a) dell'art. 49 e dell'art. 172, secondo, terzo e quarto comma, se si tratti di ufficiale dell'Aeronautica.

 

          Art. 181.

     Per i gradi ai quali, in conformità delle tabelle 1, 2 e 3 annesse alla presente legge, le promozioni a scelta non vengono effettuate tutti gli anni, è computato ad ogni effetto il periodo di permanenza già trascorso nei gradi stessi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

     Per i gradi di cui al comma precedente, il Ministro potrà formare all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, le vacanze previste dall'art. 48, nel caso in cui gli appartenenti ai gradi stessi abbiano già maturato il periodo massimo di permanenza.

 

          Art. 182.

     Per i primi due anni di applicazione della presente legge, gli ufficiali indicati nel primo comma dell'art. 93 da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'art. 30, primo comma, lettera b), sono iscritti nei quadri stessi nell'ordine della graduatoria di merito.

 

Titolo VIII

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 183.

     E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 9 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, quale risulta dall'art. 6 della legge 24 marzo 1942, n. 360.

     Agli ufficiali inferiori dell'Esercito in servizio permanente effettivo alla data di entrata in vigore della presente legge, che per effetto dell'abrogazione di cui al comma precedente possono conseguire avanzamento anche oltre il grado di capitano, si applicano, per la cessazione dal servizio permanente, nei gradi di subalterno e di capitano, i limiti di età già previsti per gli ufficiali a carriera limitata dalla legge sullo stato degli ufficiali.

 

          Art. 184.

     Agli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito che, a partire dal 1948, abbiano superato il corso di stato maggiore è concesso il vantaggio di carriera previsto dalla presente legge per i capitani che superino il corso di stato maggiore. A quelli di detti ufficiali che, a partire dal 1950, abbiano superato il corso superiore di stato maggiore è concesso, in aggiunta al vantaggio anzidetto, il vantaggio di carriera previsto dalla presente legge per i capitani che superino il corso superiore di stato maggiore.

     I vantaggi di cui al comma precedente sono attribuiti con l'osservanza delle norme di cui all'art. 69, considerando acquisiti il titolo o entrambi i titoli alla data di entrata in vigore della presente legge. Se l'ufficiale rivesta a tale data il grado di maggiore, il vantaggio gli è attribuito in misura ridotta alla metà; se rivesta il grado di tenente colonnello, il vantaggio gli è attribuito in misura ulteriormente ridotta del 5 per cento.

 

          Art. 185.

     Ai maggiori in servizio permanente effettivo dell'Esercito, che hanno superato i corsi 69°, 70 e 71° dell'Istituto superiore di guerra e che hanno prestato il periodo di servizio applicativo presso i Comandi di grandi unità di cui al regio decreto 2 ottobre 1942, n. 1453, è concesso, in misura ridotta alla metà, il vantaggio di carriera previsto dall'art. 69 e dalla tabella n. 4 annessa alla presente legge per i capitani che superino il corso superiore di stato maggiore.

     Il vantaggio è attribuito con l'osservanza delle norme di cui al citato art. 69 e il relativo titolo si considera acquisito alla data di entrata in vigore della presente legge. Se l'ufficiale rivesta alla data stessa il grado di tenente colonnello, il vantaggio di carriera è attribuito in tale grado, in misura ulteriormente ridotta del 5 per cento; ove l'ufficiale rivesta il grado di colonnello il vantaggio di carriera in tale grado è ridotto alla metà di quello che gli sarebbe spettato nel grado di tenente colonnello.

     Qualora l'ufficiale abbia fruito, nel grado di capitano, del vantaggio di carriera di cui all'art. 59, lettera b), della legge 9 maggio 1940, n. 370, il numero dei posti spettantigli in applicazione del presente articolo sarà diminuito del numero dei posti già fruiti nel grado di capitano, prima di procedere alle eventuali riduzioni di cui al comma precedente.

     Le norme del presente articolo non si applicano agli ufficiali che iniziarono i corsi di cui al primo comma col grado di maggiore.

 

          Art. 186.

     Ai colonnelli e ai tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo dell'Esercito, appartenenti ai servizi tecnici di artiglieria o della motorizzazione, nei cui confronti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano trovato applicazione le norme di cui al quarto e quinto comma dell'art. 8 del decreto legislativo 20 gennaio 1948. n. 45, continuano ad applicarsi nel grado rivestito i limiti di età del grado superiore.

 

          Art. 187.

     In deroga all'art. 109, l'ufficiale dell'Esercito in ausiliaria che provenga dai soppressi ruoli degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio permanente effettivo, anche se trattenuti a domanda nel servizio suddetto ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, può conseguire una seconda promozione senza i requisiti prescritti dai commi primo e secondo dell'articolo stesso.

 

          Art. 188.

     Per l'avanzamento dei maestri direttori della banda dei carabinieri e dei corpi musicali della Marina e della Aeronautica restano ferme le disposizioni delle leggi 6 luglio 1940, n. 959, 2 dicembre 1940, n. 1964, 19 maggio 1941, n. 625, e 29 luglio 1949, n. 471.

 

          Art. 189. [107]

     La commissione ordinaria di avanzamento della Marina, quando eserciti le attribuzioni ad essa demandate dal testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, è composta, oltre che dai membri di cui alle lettere a) e b) dell'art. 17, anche da un ufficiale di grado non inferiore a contrammiraglio o corrispondente destinato alla Direzione generale per il personale militare della Marina e, a seconda che si tratti di nomina a sottotenente del Corpo equipaggi militari marittimi del ruolo servizi macchina, del ruolo servizi tecnici, del ruolo servizi contabili e del ruolo servizi portuali, rispettivamente da un ufficiale di grado non inferiore a colonnello del genio navale, delle armi navali, di commissariato militare marittimo o delle capitanerie di porto.

     In occasione delle valutazioni provviste nel presente articolo, alle riunioni della commissione ordinaria di avanzamento non interviene il membro con voto consultivo indicato al quarto comma dell'art. 17, della presente legge.

 

          Art. 190.

     Gli organici degli ufficiali dell'Esercito stabiliti dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, sono sostituiti da quelli indicati nella colonna n. 4 della tabella n. 1 annessa alla presente legge.

     Le eccedenze che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino per effetto della norma di cui al comma precedente nel grado di colonnello del servizio automobilistico sono riassorbite utilizzando le vacanze che, nel grado stesso, superino il numero delle vacanze occorrenti per effettuare le promozioni annuali a detto grado; non si applica, in tal caso, il disposto del primo comma dell'art. 47 [108].

 

          Art. 191.

     Gli organici dei tenenti colonnelli e dei maggiori del ruolo naviganti normale della Aeronautica stabiliti dalla legge 5 luglio 1952, n. 989, sono sostituiti da quelli indicati nella colonna 4 della tabella n. 3 annessa alla presente legge.

 

          Art. 192. [109]

          Art. 193.

     L'efficacia dell'art. 3 della legge 4 maggio 1951, n. 512, concernente la sospensione, per il tempo di guerra, delle classifiche, dei corsi valutativi, degli esperimenti e degli esami per le promozioni e per la concessione dei vantaggi di carriera agli ufficiali dell'Esercito, è protratta sino alla prima applicazione della presente legge.

 

          Art. 194.

     E' abrogato il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 245.

     L'ufficiale in servizio permanente effettivo dei ruoli naviganti dell'Arma aeronautica, munito del solo brevetto di osservatore dall'aeroplano, deve conseguire il brevetto di pilota militare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     All'ufficiale che non consegua il brevetto di pilota militare entro il termine anzidetto si applicano le disposizioni dell'art. 99.

 

          Art. 195.

     L'ufficiale in servizio permanente effettivo non idoneo all'avanzamento e l'ufficiale a disposizione possono chiedere il collocamento nella ausiliaria con anticipo rispetto al limite di età o al periodo di permanenza nella posizione di "a disposizione" previsto dall'art. 20 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali; sono concesse in tal caso, in aggiunta al trattamento di quiescenza, le indennità di cui agli articoli 67 e 68 della legge predetta.

     Le disposizioni del precedente comma non si applicano nei riguardi dell'ufficiale in servizio permanente effettivo non idoneo per avere rinunciato ai corsi o agli esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per avere presentato domanda di rinuncia all'avanzamento [110].

 

          Art. 196.

     Sono abrogati la legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, il testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, e il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, per la parte riguardante l'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica, nonchè tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o comunque con essa incompatibili.

 

     Tabelle [111]

     (Omissis)

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Articoli abrogati dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[3]  Articolo sostituito dall'art. 8 della L. 16 novembre 1962, n. 1622, dall'art. 32 della L. 18 dicembre 1964, n. 1414, dall'art. 2 della L. 20 settembre 1980, n. 574 e abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[4]  Articolo abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[5]  Articolo abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[6]  Articolo abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[7]  Articolo modificato dall'art. unico della L. 3 febbraio 1957, n. 34 e abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[8]  Articolo sostituito dall'art. 2 della L. 27 febbraio 1958, n. 295 e abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[9]  Articolo abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[10]  Articolo abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[11]  Articolo abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[12]  Articolo abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70 dello stesso D.Lgs.69/2001

[13]  Articolo modificato dall'art. 9 della L. 16 novembre 1962, n. 1622 e abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[14]  Articolo abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[15]  Articolo abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[16]  Articolo abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[17]  Articolo abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[18]  Articolo modificato dall'art. 1 della L. 30 gennaio 1974, n. 12 e abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[19]  Articolo abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[20]  Articolo abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[21]  Lettera così sostituita dall'art. 4 della L. 2 maggio 1977, n. 189.

[22]  Lettera aggiunta dall'art.10 del D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490.

[23]  Comma così modificato dall'art.10 del D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490.

[24]  Comma così modificato dall'art.10 del D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490.

[25]  Articolo abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[26]  Articolo modificato dall'art. 4 della L. 27 febbraio 1958, n. 295 e abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[27]  Articolo abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[28]  Articolo abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[29]  Articolo abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[30]  Articolo abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[31]  Articolo modificato dall'art. unico della L. 24 dicembre 1979, n. 671 e abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[32]  Articolo modificato dall'art. 5 della L. 27 febbraio 1958, n. 295, sostituito dall'art. 1 della L. 21 marzo 1969, n. 97, modificato dall'art. unico della L. 16 aprile 1973, n. 175 e abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[33]  Articolo abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[34]  Articolo abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[35]  Articolo abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[36]  Articolo abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[37]  Articolo abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[38]  Articolo abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[39]  Articolo abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[40]  Articolo modificato dall'art. 6 della L. 27 febbraio 1958, n. 295 e così sostituito dall'art. 2 della L. 20 ottobre 1960, n. 1189.

[41]  Il presente articolo è abrogato per effetto dell’art. 53 e dell’art.67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, per gli ufficiali che si trovano nella posizione del servizio permanente a disposizione, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[42]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 30 gennaio 1974, n. 12.

[43]  Lettera aggiunta dall'art. 35 della L. 19 maggio 1986, n. 224.

[44]  Articolo sostituito dall'art. 26 della L. 20 settembre 1980, n. 574, modificato dall'art. 35 della L. 19 maggio 1986, n. 224, dall'art. 41 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 e abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[45]  Il capo VI, artt. da 57 a 72, è stato abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[46]  Articolo abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001. Il capo VI, artt. da 57 a 72, è stato abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[47]  Articolo abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69 con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso Il capo VI, artt. da 57 a 72, è stato abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[48]  Articolo modificato dall'art. 2 della L. 7 dicembre 1959, n. 1037, dall'artt. 2 e 3 della L. 22 settembre 1960, n. 1031, dall'art. 9 della L. 16 novembre 1962, n. 1622 e abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69 con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001. Il capo VI, artt. da 57 a 72, è stato abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[49]  Articolo modificato dall'art. 2 della L. 20 settembre 1980, n. 574 e abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001. Il capo VI, artt. da 57 a 72, è stato abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[50]  Articolo sostituito dall'art. 9 della L. 16 novembre 1962, n. 1622, modificato dall'art. 6 della L. 18 novembre 1964, n. 1249, dall'art. 2 della L. 2 dicembre 1975, n. 626 e così ulteriormente sostituito dall'art. 27 della L. 20 settembre 1980, n. 574. Il capo VI, artt. da 57 a 72, è stato abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[51]  Articolo modificato dall'art. 9 della L. 16 novembre 1962, n. 1622 e abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69 con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001. Il capo VI, artt. da 57 a 72, è stato abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[52]  Articolo modificato dall'art. 9 della L. 16 novembre 1962, n. 1622, dall'art. 3 della L. 2 dicembre 1975, n. 626, dall'art. 2 della L. 24 dicembre 1979, n. 674 e abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69 con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001. Il capo VI, artt. da 57 a 72, è stato abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[53]  Articolo abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69 con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001. Il capo VI, artt. da 57 a 72, è stato abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[54]  Articolo modificato dall'art. 7 della L. 27 febbraio 1958, n. 295 e abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69 con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001. Il capo VI, artt. da 57 a 72, è stato abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[55]  Articolo abrogato dall'art. 2 della L. 18 giugno 1974, n. 257. Il capo VI, artt. da 57 a 72, è stato abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[56]  Articolo abrogato dall'art. 2 della L. 18 giugno 1974, n. 257. Il capo VI, artt. da 57 a 72, è stato abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[57]  Articolo modificato dall'art. 9 della L. 16 novembre 1962, n. 1622 e abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69 con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001. Il capo VI, artt. da 57 a 72, è stato abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[58]  Articolo sostituito dall'art. 9 della L. 16 novembre 1962, n. 1622, modificato dall'art. 1 della L. 27 maggio 1975, n. 178 e abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69 con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001. Il capo VI, artt. da 57 a 72, è stato abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[59]  Articolo aggiunto dall'art. 3 della L. 18 giugno 1974, n. 257 e abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69 con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001. Il capo VI, artt. da 57 a 72, è stato abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[60]  Articolo sostituito dall'art. 3 della L. 20 ottobre 1960, n. 1189 e abrogato dall'art. 4 della L. 18 giugno 1974, n. 257. Il capo VI, artt. da 57 a 72, è stato abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[61]  Articolo abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69 con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001. Il capo VI, artt. da 57 a 72, è stato abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[62]  Articolo abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69 con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001. Il capo VI, artt. da 57 a 72, è stato abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[63]  Il capo VII, artt. da 73 a 89, è stato abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[64]  Articolo abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001. Il capo VII, artt. da 73 a 89, è stato abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[65]  Articolo abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001. Il capo VII, artt. da 73 a 89, è stato abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[66]  Articolo sostituito dall'art. 4 della L. 20 ottobre 1960, n. 1189 e abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs.69/2001. Il capo VII, artt. da 73 a 89, è stato abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[67]  Articolo abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001. Il capo VII, artt. da 73 a 89, è stato abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[68]  Articolo sostituito dall'art. 1 della L. 14 febbraio 1964, n. 47 e abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001. Il capo VII, artt. da 73 a 89, è stato abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[69]  Articolo sostituito dall'art. 3 della L. 18 febbraio 1963, n. 165, modificato dall’art. 3 della L. 21 dicembre 1974, n. 699 e abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001. Il capo VII, artt. da 73 a 89, è stato abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[70]  Articolo abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001. Il capo VII, artt. da 73 a 89, è stato abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[71]  Articolo abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001. Il capo VII, artt. da 73 a 89, è stato abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[72]  Articolo abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001. Il capo VII, artt. da 73 a 89, è stato abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[73]  Articolo abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001. Il capo VII, artt. da 73 a 89, è stato abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[74]  Articolo abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001. Il capo VII, artt. da 73 a 89, è stato abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[75]  Articolo abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001. Il capo VII, artt. da 73 a 89, è stato abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[76]  Articolo modificato dall'art. 8 della L. 27 febbraio 1958, n. 295 e abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001. Il capo VII, artt. da 73 a 89, è stato abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[77]  Articolo sostituito dall'art. 1 della L. 14 febbraio 1964, n. 47 e abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001. Il capo VII, artt. da 73 a 89, è stato abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[78]  Articolo sostituito dall'art. 1 della L. 14 febbraio 1964, n. 47, modificato dall'art. 5 della L. 8 marzo 1968, n. 200 e abrogato dal D.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556. Il capo VII, artt. da 73 a 89, è stato abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[79]  Articolo modificato dall'art. 9 della L. 27 febbraio 1958, n. 295, dall'art. 2 della L. 14 febbraio 1964, n. 47 e abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001. Il capo VII, artt. da 73 a 89, è stato abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[80]  Articolo aggiunto dall'art. 3 della L. 14 febbraio 1964, n. 47 e abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001. Il capo VII, artt. da 73 a 89, è stato abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[81]  Articolo modificato dall'art. 5 della L. 20 ottobre 1960, n. 1189 e abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001. Il capo VII, artt. da 73 a 89, è stato abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[82]  Il capo VIII, artt. da 90 a 100, è stato abrogato dall’art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[83]  Articolo abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001. Il capo VIII, artt. da 90 a 100, è stato abrogato dall’art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[84]  Articolo abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001. Il capo VIII, artt. da 90 a 100, è stato abrogato dall’art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[85]  Articolo modificato dall'art. 3 della L. 7 luglio 1959, n. 479 e abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001. Il capo VIII, artt. da 90 a 100, è stato abrogato dall’art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[86]  Articolo abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001. Il capo VIII, artt. da 90 a 100, è stato abrogato dall’art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[87]  Articolo abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001. Il capo VIII, artt. da 90 a 100, è stato abrogato dall’art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[88]  Articolo abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001. Il capo VIII, artt. da 90 a 100, è stato abrogato dall’art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[89]  Articolo abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001. Il capo VIII, artt. da 90 a 100, è stato abrogato dall’art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[90]  Articolo modificato dall'art. 2 della L. 4 luglio 1985, n. 353 e abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001. Il capo VIII, artt. da 90 a 100, è stato abrogato dall’art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[91]  Articolo modificato dall'art. 10 della L. 27 febbraio 1958, n. 295, dall'art. 4 della L. 4 luglio 1985, n. 353 e abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001. Il capo VIII, artt. da 90 a 100, è stato abrogato dall’art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[92]  Articolo modificato dall'art. 5 della L. 4 luglio 1985, n. 353 e abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001. Il capo VIII, artt. da 90 a 100, è stato abrogato dall’art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[93]  Articolo abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001. Il capo VIII, artt. da 90 a 100, è stato abrogato dall’art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[94]  Il titolo III, artt. 94-95, è stato abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[95]  Articolo modificato dall'art. 11 della L. 27 febbraio 1958, n. 295, sostituito dall'art. 6 della L. 20 ottobre 1960, n. 1189 e abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69. Il titolo III, artt. 94-95, è stato abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[96]  Articolo abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69. Il titolo III, artt. 94-95, è stato abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[97]  Articolo così sostituito dall'art. 13 della L. 20 dicembre 1973, n. 824.

[98]  Articolo modificato dall'art. 7 della L. 20 ottobre 1960, n. 1189 e così sostituito dall'art. 13 della L. 20 dicembre 1973, n. 824.

[99]  Articolo aggiunto dall'art. 5 della L. 18 giugno 1974, n. 257.

[100]  Articolo modificato dall'art. 12 della L. 27 febbraio 1958, n. 295, sostituito dall'art. unico della L. 7 novembre 1962, n. 1598 e così ulteriormente sostituito dall'art. unico della L. 16 ottobre 1964, n. 1148.

[101]  Comma così modificato dall'art. unico della L. 6 aprile 1965, n. 235.

[102]  Per l’interpretazioneautentica del presente articolo, vedi l'art. unico della L. 23 dicembre 1956, n. 1448.

[103]  Comma così sostituito dall'art. 13 della L. 27 febbraio 1958, n. 295.

[104]  Articolo modificato dall'art. 14 della L. 27 febbraio 1958, n. 295, dall'art. 9 della L. 16 novembre 1962, n. 1622 e così sostituito dall'art. 1 della L. 10 giugno 1969, n. 309.

[105]  Comma aggiunto dall'art. 15 della L. 27 febbraio 1958, n. 295.

[106]  Comma così sostituito dall'art. 16 della L. 27 febbraio 1958, n. 295.

[107]  Articolo sostituito dall'art. 6 della L. 8 marzo 1968, n. 200. a sua volta abrogato dall'  D.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556.

[108]  Comma aggiunto dall'art. 17 della L. 27 febbraio 1958, n. 295.

[109]  Articolo abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 69/2001.

[110]  Comma aggiunto dall'art. 18 della L. 27 febbraio 1958, n. 295.

[111]  Tabelle modificate, da ultimo, dall'art. 22 del D.Lgs. 24 marzo 1993, n. 117. L’art. 22 del D.Lgs. 117/1993 è stato abrogato dall'art. 39 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 298.