§ 58.4.22 - D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593.
Regolamento concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 45, comma 3, del decreto [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.4 contrattazione collettiva
Data:30/12/1993
Numero:593


Sommario
Art. 1.  Area di applicazione
Art. 2.  Determinazione dei comparti di contrattazione collettiva
Art. 3.  Comparto del personale dipendente dai Ministeri
Art. 4.  Comparto del personale degli enti pubblici non economici
Art. 5.  Comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali
Art. 6.  Comparto del personale delle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo
Art. 7.  Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale
Art. 8.  Comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione
Art. 9.  Comparto del personale della scuola
Art. 10.  Comparto del personale delle università
Art. 11.  Autonome separate aree di contrattazione per il personale con qualifica di dirigente
Art. 12.  Apposita area di contrattazione per la dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale
Art. 13.  Norme finali
Art. 14.  Entrata in vigore


§ 58.4.22 - D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593.

Regolamento concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

(G.U. 18 febbraio 1994, n. 40)

 

     Art. 1. Area di applicazione

     1. Il presente regolamento si applica ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

     2. Il personale di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti.

     3. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione di quelli di cui al comma 2, sono disciplinati - con esclusione delle materie riservate alla legge ed agli atti normativi e amministrativi indicati nell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 - dai contratti collettivi previsti dagli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, relativi rispettivamente al personale non dirigente ed a quello di cui alle autonome separate aree di contrattazione per il personale con qualifica di dirigente ed alla apposita area di contrattazione per la dirigenza medica e veterinaria.

     4. Al personale dipendente delle aziende e degli enti di cui alle leggi 13 luglio 1984, n. 312, 30 maggio 1988, n. 186, 11 luglio 1988, n. 266, 18 marzo 1989, n. 106 e 31 gennaio 1992, n. 138, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, all'art. 9, comma 2, all'art. 65, comma 3, ed all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

 

          Art. 2. Determinazione dei comparti di contrattazione collettiva

     1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, sono raggruppati nei seguenti comparti di contrattazione collettiva:

     A) Comparto del personale dipendente dai Ministeri.

     B) Comparto del personale degli enti pubblici non economici.

     C) Comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali.

     D) Comparto del personale delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.

     E) Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale.

     F) Comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.

     G) Comparto del personale della scuola.

     H) Comparto del personale dell'università.

 

          Art. 3. Comparto del personale dipendente dai Ministeri

     1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera A), comprende:

     -il personale dipendente dai Ministeri, ivi incluso il personale appartenente alle ex qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il personale in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

     -i segretari comunali e provinciali.

     2. Il contratto collettivo nazionale riguardante i dipendenti pubblici di cui al comma 1 è stipulato:

     a) per la parte pubblica:

     -dall'Agenzia di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993;

     b) per la parte sindacale:

     -dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto di cui al presente articolo;

     -dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

     3. Per i segretari comunali e provinciali, il contratto collettivo di cui al comma 2 definisce, ai sensi dell'art. 73, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, soltanto il trattamento economico.

 

          Art. 4. Comparto del personale degli enti pubblici non economici

     1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera B), comprende il personale - ivi incluso quello di cui all'art. 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88 - dipendente:

     -dagli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelli espressamente indicati nell'art. 8;

     -dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);

     -dall'Ente autonomo esposizione universale di Roma (EUR);

     -dagli ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali;

     -dalle Casse conguaglio prezzi;

     -dagli enti pubblici non economici comunque sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato.

     2. Il contratto collettivo nazionale riguardante i dipendenti pubblici di cui al comma 1 è stipulato:

     a) per la parte pubblica:

     -dall'Agenzia di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993;

     b) per la parte sindacale:

     -dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto di cui al presente articolo;

     -dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

 

          Art. 5. Comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali

     1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera C), comprende il personale dipendente:

     -dalle regioni a statuto ordinario;

     -dagli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni a statuto ordinario;

     -dagli istituti autonomi per la case popolari, dai consorzi regionali degli istituti stessi e dalla loro associazione nazionale (ANIACAP);

     -dai comuni;

     -dalle province;

     -dalle comunità montane;

     -dai consorzi, associazioni e comprensori tra comuni, province e comunità montane;

     -dalle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali;

     -dalle università agrarie ed associazioni agrarie dipendenti dagli enti locali;

     -dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle loro associazioni regionali cui esse partecipano ed i cui dipendenti siano retti dalle norme sul pubblico impiego.

     2. Il contratto collettivo nazionale riguardante i dipendenti pubblici di cui al comma 1 è stipulato:

     a) per la parte pubblica:

     -dall'Agenzia di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993;

     b) per la parte sindacale:

     -dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto di cui al presente articolo;

     -dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

 

          Art. 6. Comparto del personale delle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo

     1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera D), comprende il personale dipendente:

     -dall'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS);

     -dalla Cassa depositi e prestiti (DD.PP.);

     -dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

     -dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

     -dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.);

     -dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (PP.TT.).

     2. Il contratto collettivo nazionale riguardante i dipendenti pubblici di cui al comma 1 è stipulato:

     a) per la parte pubblica:

     -dall'Agenzia di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993;

     b) per la parte sindacale:

     -dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto di cui al presente articolo;

     -dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

 

          Art. 7. Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale

     1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera E), comprende il personale dipendente:

     -dalle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale;

     -dagli istituti zooprofilattici sperimentali;

     -dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

     -dall'Ordine mauriziano di Torino;

     -dall'ospedale Galliera di Genova;

     -dalle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie.

     2. Il contratto collettivo nazionale riguardante i dipendenti pubblici di cui al comma 1 è stipulato:

     a) per la parte pubblica:

     -dall'Agenzia di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993;

     b) per la parte sindacale:

     -dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto di cui al presente articolo;

     -dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

 

          Art. 8. Comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione

     1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera F), comprende il personale dipendente:

     -dagli enti scientifici di ricerca e di sperimentazione di cui al punto 6 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni;

     -dall'Istituto superiore di sanità (ISS);

     -dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);

     -dall'Istituto italiano di medicina sociale;

     -dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

     -dagli istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici;

     -dalle stazioni sperimentali per l'industria;

     -dal Centro ricerche esperienze studi applicazioni militari (C.R.E.S.A.M.);

     -dall'Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della marina militare "Giancarlo Vallauri" (Marinate-leradar);

     -dall'Area di ricerca di Trieste.

     2. Il contratto collettivo nazionale riguardante i dipendenti pubblici di cui al comma 1 è stipulato:

     a) per la parte pubblica:

     -dall'Agenzia di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993;

     b) per la parte sindacale:

     -dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto di cui al presente articolo;

     -dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

 

          Art. 9. Comparto del personale della scuola

     1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera G), comprende:

     -il personale direttivo, docente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative e delle scuole speciali dello Stato;

     -il personale direttivo, docente, educativo e non docente dei conservatori di musica, delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, delle accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale di danza, ivi incluso quello appartenente alla carriera direttiva amministrativa;

     -il personale direttivo, docente, educativo e non docente di ogni altro tipo di scuola statale, esclusa l'Università.

     2. Il contratto collettivo nazionale riguardante i dipendenti pubblici di cui al comma 1 è stipulato:

     a) per la parte pubblica:

     -dall'Agenzia di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993;

     b) per la parte sindacale:

     -dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto di cui al presente articolo;

     -dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

 

          Art. 10. Comparto del personale delle università

     1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera H), comprende - ad eccezione dei professori e ricercatori - il personale dipendente:

     -dalle università e dalle istituzioni universitarie;

     -dagli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano;

     -dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di Roma;

     -dalle opere universitarie delle regioni a statuto speciale, fino al loro definitivo trasferimento alle regioni medesime.

     2. Il contratto collettivo nazionale riguardante i dipendenti pubblici di cui al comma 1 è stipulato:

     a) per la parte pubblica:

     -dall'Agenzia di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993;

     b) per la parte sindacale:

     -dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto di cui al presente articolo;

     -dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

 

          Art. 11. Autonome separate aree di contrattazione per il personale con qualifica di dirigente

     1. Per il personale con qualifica di dirigente, non compreso nell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i contratti collettivi nazionali sono definiti in autonome separate aree di contrattazione collettiva, ciascuna delle quali si riferisce al predetto personale dirigente dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva individuati negli articoli precedenti.

     2. Per ciascuna distinta autonoma separata area di contrattazione collettiva, come definita nel comma 1, i contratti collettivi nazionali riguardanti il personale con qualifica di dirigente di cui al medesimo comma 1 sono stipulati:

     a) per la parte pubblica:

     -dall'Agenzia di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993;

     b) per la parte sindacale:

     -dalle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito della relativa autonoma separata area di contrattazione collettiva, assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie professionali;

     -dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

 

          Art. 12. Apposita area di contrattazione per la dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale

     1. Per il personale della dirigenza medica e veterinaria dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto di contrattazione collettiva individuato nell'art. 7, i contratti collettivi nazionali sono definiti in una apposita area di contrattazione collettiva.

     2. I contratti collettivi nazionali riguardanti il personale della dirigenza medica e veterinaria di cui al comma 1 sono stipulati:

     a) per la parte pubblica:

     -dall'Agenzia di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993;

     b) per la parte sindacale:

     -dalle organizzazioni sindacali del personale medico e veterinario maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

 

          Art. 13. Norme finali

     1. La determinazione dei comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, di cui al presente regolamento, non esclude la possibilità che in sede contrattuale siano adottate apposite disposizioni riguardanti settori specifici, al fine di tener conto delle differenze funzionali interne al singolo comparto (quali, in particolare, quelle degli organi di coordinamento e di indirizzo, quelle dell'istruzione, quelle degli enti autonomi e del personale regionale).

     2. Allo scopo di adeguare le previsioni del presente regolamento alle esigenze che emergeranno nella contrattazione collettiva, oltre che alle successive modificazioni normative, la definizione dei comparti è sottoposta a verifica ed a completamento. In particolare, saranno in oggetto di revisione:

     a) il comparto delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, in ragione dell'eventuale ridimensionamento del comparto stesso;

     b) la collocazione dei segretari comunali e provinciali, fermo, restando il riconoscimento della loro specifica posizione funzionale, in seguito al riordinamento previsto dell'art. 52, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

     c) il comparto delle regioni e delle autonomie locali, dopo la conclusione del primo contratto collettivo nazionale per quanto attiene al personale dipendente dalle regioni a statuto ordinario e dagli enti regionali, in armonia con i princìpi della sentenza della Corte costituzionale del 30 luglio 1993, n. 359 e dopo le modificazioni apportate alle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dai decreti legislativi 10 novembre 1993, n. 470, e 23 dicembre 1993, n. 546;

     d) il comparto scuola e la collocazione del relativo personale, ivi compresi gli ispettori tecnici, ad avvenuta riforma delle istituzioni scolastiche.

     3. Per il personale dipendente, rientrante nell'ambito di applicazione di ciascun comparto di contrattazione collettiva, si intendono le persone che, pur inquadrate nei ruoli organici di altre amministrazioni pubbliche comprese in diverso comparto, prestino stabilmente, funzionalmente ed esclusivamente la loro attività lavorativa in amministrazioni pubbliche comprese in altro comparto - ivi incluso quello assegnato con carattere di continuità -, fatta eccezione per le posizioni di comando o di fuori ruolo.

 

          Art. 14. Entrata in vigore

     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.