Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.6 pensioni |
Data: | 14/08/1992 |
Numero: | 364 |
Sommario |
Art. 1. 1. Ai lavoratori delle aziende individuate dalla delibera del CIPE 12 giugno 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 30 giugno 1992, ed entro i limiti numerici dalla stessa [...] |
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...] |
§ 77.6.175 - D.L. 14 agosto 1992, n. 364 [1].
Disposizioni urgenti in materia di prepensionamento.
(G.U. 20 agosto 1992, n. 195).
1. Ai lavoratori delle aziende individuate dalla
1-bis. Fermi restando i criteri stabiliti dalla citata delibera del CIPE 12 giugno 1992, nel caso in cui il numero di domande sia superiore alle eccedenze accertate dal CIPE, le imprese, sentite le rappresentanze sindacali aziendali di cui alla
a) carichi di famiglia;
b) anzianità;
c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative
(Omissis) [3].
1-ter. L'impresa, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le trasmette a ciascun competente istituto previdenziale, in deroga al primo comma, lettera c), dell'articolo 22 della
2. Il contributo a carico delle imprese, previsto dal comma 5 dell'articolo 27 della
3. Si considerano utilmente proposte le domande di pensionamento anticipato presentate, ai sensi dell'articolo 29 della
3-bis. L'onere per il contributo dovuto agli istituti previdenziali ai sensi delle norme sui trattamenti pensionistici anticipati di cui agli articoli 27 e 29 della
4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 184 miliardi per l'anno 1992, di lire 380 miliardi per l'anno 1993, di lire 393 miliardi per l'anno 1994 e di lire 404 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere, per il triennio 1992-1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall' art. 1 della
[2] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[3] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[4] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[5] Comma aggiunto dalla legge di conversione.