§ 95.10.17 - Legge 23 dicembre 1977, n. 952.
Modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposte [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.10 imposta di registro
Data:23/12/1977
Numero:952


Sommario
Art. 1.      In deroga a quanto disposto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, le scritture private, con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da prodursi al pubblico registro automobilistico [...]
Art. 2.  [1]
Art. 3.  [2]
Art. 4.      Per ottenere le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione devono essere prodotti all'ufficio del pubblico registro automobilistico:
Art. 5.      In caso di errata indicazione nelle note dei numeri di codice fiscale, il processo verbale, ai fini della irrogazione delle sanzioni previste dal D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784, e successive [...]
Art. 6.      Le somme riscosse a norma dei precedenti articoli sono versate dall'Automobile club d'Italia allo Stato, al netto dell'importo stabilito dal comma successivo.
Art. 7.      L'imposta erariale di trascrizione prevista dalla presente legge si applica, con decorrenza dal 1° gennaio 1978, alle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative alle scritture [...]
Art. 8.      L'art. 7 della tariffa, parte I, allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, è sostituito dal seguente:
Art. 9.      All'art. 5 della tabella allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "atti, documenti e provvedimenti previsti dall'art. 10 della legge 11 agosto [...]
Art. 10.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica.


§ 95.10.17 - Legge 23 dicembre 1977, n. 952.

Modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposte di registro.

(G.U. 31 dicembre 1977, n. 356).

 

     Art. 1.

     In deroga a quanto disposto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, le scritture private, con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da prodursi al pubblico registro automobilistico per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione, sono esonerate dall'obbligo della registrazione, qualora contengano esclusivamente convenzioni soggette a tali formalità.

     Le formalità di cui al comma precedente sono assoggettate all'imposta erariale di trascrizione nella misura indicata nella tabella allegata alla presente legge, da corrispondersi al momento della richiesta, per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico.

     All'imposta prevista dal comma precedente, che assorbe quella di successione, sono soggette anche le formalità eseguite in base a scritture private, con sottoscrizione autenticata, relative ad acquisti di veicoli per causa di morte.

     Le formalità di cui ai commi precedenti non possono essere eseguite se non è stata assolta l'imposta erariale di trascrizione prevista dalla presente legge.

 

          Art. 2. [1]

     L'imposta è dovuta per ciascuna formalità richiesta. E' tuttavia dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbono eseguirsi più formalità di iscrizione ipotecaria.

     Le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, nonché di iscrizione di contestuali diritti reali, devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.

     Le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata; per le private scritture formate all'estero il termine è elevato a centoventi giorni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere.

     Per l'omissione delle richieste di formalità entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica una soprattassa pari a quattro volte l'imposta erariale di trascrizione dovuta, da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico; la soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni.

     L'imposta suppletiva deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita.

     Al pagamento dell'imposta e della soprattassa sono solidalmente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse le formalità sono state eseguite.

     Per quanto non disposto dai commi precedenti si applicano, purché compatibili, le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché, se competono, le esenzioni ed agevolazioni previste in materia di imposta di registro.

 

          Art. 3. [2]

     Nel caso previsto dal comma 5 dell'articolo precedente, l'ufficio del pubblico registro automobilistico, entro sei mesi dalla data in cui la formalità è stata eseguita, segnala, con le modalità fissate dal decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, di cui al successivo art. 6, i dati necessari all'ufficio del registro che ha sede nello stesso capoluogo, il quale provvede a riscuotere l'imposta suppletiva [3].

 

          Art. 4.

     Per ottenere le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione devono essere prodotti all'ufficio del pubblico registro automobilistico:

     a) la scrittura privata, con sottoscrizione autenticata, redatta in duplice originale ovvero l'originale scrittura privata, con sottoscrizione accertata giudizialmente, ed una copia certificata conforme dal cancelliere competente o da un notaio;

     b) le note, in triplice esemplare, redatte in conformità al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze, predisposte e distribuite dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico;

     c) gli altri documenti e certificazioni prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.

     Il terzo esemplare della nota di cui alla lettera b) del comma precedente è esente dall'imposta di bollo e dai diritti spettanti all'ufficio del pubblico registro automobilistico.

     Nelle note devono essere indicati i numeri di codice fiscale dei soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati del relativo atto e tutti gli altri dati di cui al primo comma dell'art. 4 del D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli elementi necessari per la liquidazione dell'imposta prevista dalla presente legge. Il Ministro per le finanze ha facoltà, con proprio decreto, di escludere l'indicazione dei numeri di codice fiscale dalle note relative ad atti che non risultino indicativi di capacità contributiva.

     Le disposizioni del comma precedente si applicano anche alle note relative ad atti pubblici da prodursi al pubblico registro automobilistico per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione.

     Le richieste di formalità sono irricevibili se le note non recano le indicazioni previste dal terzo comma.

     Uno degli originali o le copie degli atti di cui alla lettera a) del primo comma sono trasmessi dall'ufficio del pubblico registro automobilistico al competente archivio notarile.

     Con il decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, di cui al successivo art. 6 sono stabilite le modalità di applicazione del comma precedente.

 

          Art. 5.

     In caso di errata indicazione nelle note dei numeri di codice fiscale, il processo verbale, ai fini della irrogazione delle sanzioni previste dal D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, è redatto dagli impiegati dell'amministrazione finanziaria, incaricati delle ispezioni presso il pubblico registro automobilistico. A tal fine l'ufficio del pubblico registro automobilistico segnala ai suddetti impiegati gli errori rilevati, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, di cui al successivo art. 6.

     Alla riscossione della sanzione provvede l'ufficio del registro che ha sede nel capoluogo di provincia.

 

          Art. 6.

     Le somme riscosse a norma dei precedenti articoli sono versate dall'Automobile club d'Italia allo Stato, al netto dell'importo stabilito dal comma successivo.

     Per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento delle somme di cui al primo comma e per le operazioni connesse, compreso il controllo della completezza degli elementi da indicarsi nelle note, a norma del terzo comma dell'art. 4, nonché per i dati e documenti da trasmettere all'amministrazione, compete all'Automobile club d'Italia per l'anno 1978 un compenso nella misura di lire 910 per ogni formalità eseguita. Per il controllo della completezza degli elementi da indicare nelle note di cui al quarto comma dell'art. 4 e per la rilevazione e trasmissione dei relativi dati, il compenso è fissato in lire 35 per ciascuna formalità eseguita.

     Per gli anni successivi, con decreto del Ministro per le finanze, la misura del compenso di cui al comma precedente è annualmente adeguata, con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, alle variazioni percentuali dell'indice generale del costo della vita, intervenute rispetto al trimestre in corso alla data di approvazione della presente legge.[Omissis]

     Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, sono stabilite le modalità per la riscossione, contabilizzazione e versamento delle somme di cui al primo comma ed i relativi controlli, nonché i dati e i documenti che l'Automobile club d'Italia deve trasmettere all'amministrazione e le relative modalità di trasmissione.

 

          Art. 7.

     L'imposta erariale di trascrizione prevista dalla presente legge si applica, con decorrenza dal 1° gennaio 1978, alle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative alle scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente dopo il 31 dicembre 1977 ed agli acquisti di veicoli per causa di morte in dipendenza di successioni apertesi dopo tale data.

 

          Art. 8.

     L'art. 7 della tariffa, parte I, allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 9.

     All'art. 5 della tabella allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "atti, documenti e provvedimenti previsti dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533".

     La disposizione del comma precedente si applica agli atti e documenti formati o autenticati ed ai provvedimenti emanati o pubblicati dopo l'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973, n. 533.

 

          Art. 10.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica.

 

 

TABELLA

 

Art. 1. [4]

Formalità relative ad atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto:

 

A) Motocarrozzette e trattrici agricole

L. 150.000

B) Veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto promiscuo di persone o cose:

 

1) autovetture e autoveicoli fino a 53 KW ovvero autobus e trattori stradali fino a 110 KW

L. 150.000

2) autovetture e autoveicoli oltre 53 KW, per ogni KW

L. 3.500

3) autobus e trattori stradali oltre 110 KW, per ogni KW

L. 1.750

C) Veicoli a motore destinati al trasporto di cose di portata:

 

1) fino a 7 quintali

L. 198.000

2) da oltre 7 fino a 15 quintali

L. 288.000

3) da oltre 15 fino a 30 quintali

L. 324.000

4) da oltre 30 fino a 45 quintali

L. 378.000

5) da oltre 45 fino a 60 quintali

L. 450.000

6) da oltre 60 fino a 80 quintali

L. 516.000

7) oltre 80 quintali

L. 642.000

D) Rimorchi di portata:

 

1) fino a 20 quintali

L. 264.000

2) da oltre 20 fino a 50 quintali

L. 354.000

3) oltre 50 quintali

L. 450.000

E) Rimorchi per trasporto di persone:

 

1) fino a 15 posti

L. 228.000

2) da 16 a 25 posti

L. 252.000

3) da 26 a 40 posti

L. 300.000

4) oltre i 40 posti

L. 360.000

 

Art. 2. [5]

Formalità di cui all'art. 1 relative ad atti soggetti all'imposta sul valore aggiunto

L. 150.000

 

Art. 3. [6]

Formalità relative ad atti con cui si costituiscono, modificano, estinguono diritti reali di garanzia

L. 0,75%

Nota: L'imposta di trascrizione assorbe quella di registro dovuta sulla quietanza. L'imposta non può essere inferiore a L. 150.000.

 

Art. 4. [7]

Formalità relative ad atti diversi da quelli altrove indicati, aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale

L. 2%

Nota: L'imposta non può essere inferiore a L. 150.000.

 

Art. 5. [8]

Formalità relative ad atti di cui all'articolo 4 non aventi contenuto patrimoniale

L. 150.000.

 


[1] Articolo modificato dal D.L. 2 ottobre 1981, n. 546 e così sostituito dall'art. 1 della L. 9 luglio 1990, n. 187.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 8 bis del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 9 luglio 1990, n. 187.

[4] Articolo da ultimo così modificato dall'art. 2 del D.M. 8 luglio 1998, n. 223, a decorrere dall’1 luglio 1998.

[5] Articolo da ultimo così modificato dall'art. 17 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155.

[6] Articolo da ultimo così modificato dall'art. 17 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155.

[7] Articolo da ultimo così modificato dall'art. 17 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155.

[8] Articolo da ultimo così modificato dall'art. 17 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155.