Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.15 iva |
Data: | 29/09/1997 |
Numero: | 328 |
Sommario |
Art. 1. Modificazioni alle disposizioni concernenti l'imposta sul valore aggiunto. |
Art. 2. Regime IVA per le cessioni di contratti di sportivi professionisti, per i trasporti pubblici, per le università e gli enti di ricerca |
Art. 3. Registrazione delle fatture. |
Art. 4. Trattamento tributario delle plusvalenze sulle cessioni di partecipazioni. |
Art. 5. Disposizioni in materia di versamenti dell'imposta sulle assicurazioni |
Art. 6. Disposizioni in materia di tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. |
Art. 6 bis. Disposizioni in materia di sanzioni e interessi |
Art. 6 ter. Termini per la notifica degli avvisi di liquidazione relativi all'imposta comunale sugli immobili |
Art. 6 quater. Disposizioni relative alla tassa sull'occupazione di suolo pubblico |
Art. 7. Devoluzione delle entrate e variazioni di bilancio. |
Art. 8. Entrata in vigore. |
§ 95.15.76 - D.L. 29 settembre 1997, n. 328 [1] .
Disposizioni tributarie urgenti
(G.U. 30 settembre 1997, n. 228)
Art. 1. Modificazioni alle disposizioni concernenti l'imposta sul valore aggiunto.
1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 19 per cento è elevata al 20 per cento.
2. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 16 per cento cessa di avere applicazione.
3. E' abrogato il comma 14 dell'articolo 3 della
4. Ai sensi dell'articolo 27, quarto comma, del
5. Le variazioni delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto di cui ai commi 1, 2 e 6, lettera b), numero 16), non si applicano alle operazioni nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nel quinto comma dell'articolo 6 del
6. Nella tabella A, allegata al
a) nella parte seconda, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento:
1) il numero 15) è sostituito dal seguente: "15) paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della
2) il numero 18)è sostituito dal seguente: "18) giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica;";
3) il numero 19)è sostituito dal seguente: "19) fertilizzanti di cui alla
4) il numero 35)è sostituito dal seguente: "35) prestazioni relative alla composizione,legatoria e stampa dei giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa, carte geografiche, atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;";
5) dopo il numero 41-ter) è aggiunto il seguente: "41-quater) protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti.";
b) nella parte terza, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento:
1) il numero 2)è sostituito dal seguente: "2) animali vivi della specie bovina, compresigli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v.d. 01.02; 01.03; 01.04);"
2) il numero 3)è sostituito dal seguente: "3) carni e parti commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo),suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06);";
3) il numero 10) è sostituito dal seguente: "10) lardo, compreso il grasso di maiale non pressato né fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05);";
3 bis) il numero 10-bis) è sostituito dal seguente: ''10-bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati (v.d. ex 03.01 - 03.02). Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi astici, aragoste e ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste (v.d. ex 03.03) [2];
4) il numero 11è sostituito dal seguente: "11) yogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati (v. d. ex 04.01);";
5) dopo il numero 19) è inserito il seguente: "20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze (v.d. 06.01 - 06.02);";
6) dopo il numero 24) è inserito il seguente: "25) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10);";
7) il numero 46)è sostituito dal seguente: "46) strutto ed altri grassi di maiale, pressati o fusi, grasso di oca e di altri volatili, pressato o fuso (v.d. ex 15.01);";
8) il numero 55)è sostituito dal seguente: "55) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue (v.d. 16.01);";
9) dopo il numero 56) è inserito il seguente: "57) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce (v.d. 16.03);";
10) dopo il numero 58) è inserito il seguente: "59) zuccheri di barbabietola e di canna allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex 17.01);";
11) dopo il numero 66) è inserito il seguente: "67) prodotti a base di cereali; ottenuti per soffiatura o tostatura: ''puffed-rice'', ''corn-flakes'' e simili (v.d. 19.05);";
12) il numero 78) è sostituito dal seguente: "78) salse; condimenti composti; preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate (v.d. 21.04-21.05);";
13) dopo il numero 87) è inserito il seguente: "88) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie; panelli ed altri residui della disoleazione di semi e frutti oleosi (v.d. 23.04);";
14) il numero 121) è sostituito dal seguente: "121) somministrazioni di alimenti e bevande, escluse quelle effettuate in pubblici esercizi di categoria lusso; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande;";
15) il numero 123-ter) è sostituito dal seguente: "123-ter) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari trasmesse in forma codificata, nonché alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite;";
16) il numero 127-novies) è sostituito dal seguente "127-novies) prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle esenti a norma dell'articolo 10, numero 14), del presente decreto;";
16 bis) il numero 127-sexiesdecies) è sostituito dal seguente: ''127-sexiesdecies) prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall'articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m), del
17) dopo il numero 127-sexiesdecies) è aggiunto il seguente: "127-septiesdecies) oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione, importati; oggetti d'arte di cui alla lettera a) della tabella allegata al
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° ottobre 1997.
Art. 2. Regime IVA per le cessioni di contratti di sportivi professionisti, per i trasporti pubblici, per le università e gli enti di ricerca [4].
1. Al
a) nell'articolo 7, quarto comma, lettera d), contenente disposizioni relative alla territorialità dell'imposta, dopo le parole "e quelle inerenti all'obbligo di non esercitarle, "sono inserite le seguenti: "nonché le cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti,";
b) nell'articolo 10, primo comma, concernente le operazioni esenti dall'imposta, il numero 14) è sostituito dal seguente: "14) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri [5] ;".
b bis) all'articolo 19-ter, terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: ''comuni e loro consorzi,'' sono inserite le seguenti: ''università ed enti di ricerca [6] ,''
Art. 3. Registrazione delle fatture.
1. Al
a) all'articolo 21, quarto comma, secondo periodo, concernente l'emissione delle fatture, le parole "la fattura può essere emessa entro il mese successivo" sono sostituite dalle seguenti: "la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo";
b) all'articolo 23, primo comma, secondo periodo, concernente la registrazione delle fatture, le parole "entro il mese di emissione" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle cessioni di beni con consegna o spedizione a decorrere dal 1° ottobre 1997.
Art. 4. Trattamento tributario delle plusvalenze sulle cessioni di partecipazioni.
1. Il comma 3 dell'articolo 3 del
2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
Art. 5. Disposizioni in materia di versamenti dell'imposta sulle assicurazioni [7].
1. Il comma 1 dell'articolo 9, concernente l'obbligo di denuncia e versamento dell'imposta da parte degli assicuratori, della
Art. 6. Disposizioni in materia di tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
1. Il comma 4-bis dell'articolo 2 del
Art. 6 bis. Disposizioni in materia di sanzioni e interessi [8].
1. Per le procedure concorsuali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 44 del
a) dalla data di pubblicazione del decreto di chiusura di cui all'articolo 193 del
b) dalla data del passaggio in cosa giudicata della sentenza di omologazione di cui all'articolo 181 del citato
b bis) dalla data di ultimazione della liquidazione dell'attivo, nel caso di concordato per cessione di beni di cui all'articolo 160, secondo comma, numero 2), del
c) dalla data del decreto di esecutività del piano di riparto di cui all'articolo 111 del medesimo
d) dalla data del provvedimento di autorizzazione del piano di riparto di cui all'articolo 212 del citato
e) dalla data del provvedimento di autorizzazione della ripartizione parziale di cui all'articolo 2 del
2. Il versamento di cui al comma 1 può essere effettuato anche in dodici rate bimestrali maggiorate degli interessi computati al tasso di cui all'articolo 20 del
Art. 6 ter. Termini per la notifica degli avvisi di liquidazione relativi all'imposta comunale sugli immobili [12].
1. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994 e 1995, nonché a quella dovuta per l'anno 1993 nei comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e di Bolzano, i termini per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e dei provvedimenti di irrogazione di sanzioni per infrazioni di carattere formale sono fissati al 31 dicembre 1998.
Art. 6 quater. Disposizioni relative alla tassa sull'occupazione di suolo pubblico [13].
1. Al comma 2-bis dell'articolo 47 del
2. All'articolo 3, commma 63, lettera d), della citata
3. All'articolo 3 della citata
4. I comuni e le province, anche in deroga all'articolo 44, comma 2, del citato
a) stabilire di non assoggettare alla tassa le occupazioni con tende o simili, fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
b) attribuire alla deliberazione di cui al presente comma anche effetto retroattivo per gli anni nei quali non abbiano applicato la relativa tassa.
Art. 7. Devoluzione delle entrate e variazioni di bilancio.
1. Le entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri del servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, ove necessarie, le modalità per l'attuazione del presente articolo.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Art. 8. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Numero inserito dalla legge di conversione.
[3] Numero inserito dalla legge di conversione.
[4] Rubrica così sostituita dalla legge di conversione.
[5] Lettera così modificata dalla legge di conversione.
[6] Lettera aggiunta dalla legge di conversione.
[7] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.
[8] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[9] Lettera così modificata dall'art. 20 della
[10] Lettera inserita dall'art. 20 della
[11] Lettera così modificata dall'art. 20 della
[12] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[13] Articolo inserito dalla legge di conversione.