Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.12 servizi diversi |
Data: | 23/10/1996 |
Numero: | 554 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. [6]. |
Art. 3. [11]. |
Art. 4. |
Art. 5. [13]. |
Art. 6. [14]. |
Art. 7. [15]. |
Art. 8. [16]. |
§ 46.12.8 - D.L. 23 ottobre 1996, n. 554 [1].
Disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attività di controllo del territorio della regione siciliana, nonché per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata.
(G.U. 23 ottobre 1996, n. 249)
1. Le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 3, comma 1, del
1 bis Per consentire l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e sino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione dell'articolo 3, comma 65, della
1 ter Il trattenimento in servizio di cui al comma 1-bis si applica, con le medesime modalità e per il medesimo periodo, anche al personale in ulteriore ferma biennale di cui all'articolo 4 del
2. A decorrere dal 1 novembre 1995, i contingenti delle Forze armate messi a disposizione dei prefetti delle province della Calabria sono sostituiti con personale delle Forze di polizia in modo da pervenire alla loro integrale sostituzione entro il 31 dicembre 1995. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i contingenti delle Forze armate messi a disposizione dei prefetti di Agrigento, Ragusa e Trapani sono sostituiti con personale delle Forze di polizia.
3. Le sostituzioni di cui al comma 2 sono effettuate tenendo conto del personale delle Forze armate effettivamente impiegato negli specifici servizi di vigilanza e di controllo del territorio, nonché delle diverse modalità operative del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. Il personale delle predette Forze di polizia nei contingenti numerici individuati ai fini del comma 2 non può essere distolto dagli specifici servizi di vigilanza e controllo del territorio, salvo che siano venute meno o siano mutate le specifiche esigenze di sicurezza.
1. All'articolo 1 della
2. Al
a) all'articolo 20 sono soppresse:
1) la lettera d) del comma 2;
2) al comma 4 le parole: "dello stesso contingente”;
b) alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 36:
1) al numero 2) sono aggiunte infine le parole (Omissis).
2) il numero 4) è soppresso;
c) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 37, le parole: "di ruolo degli istituti di istruzione media di secondo grado del Ministero della pubblica istruzione” sono sostitutite dalle seguenti (Omissis).
d) al comma 1 dell'art. 38, le parole: "proveniente dal ruolo "sovraintendenti” e dal ruolo "appuntati e finanzieri” sono sostituite dalle seguenti (Omissis).
e) al comma 3 dell'art. 43, è aggiunta la seguente lettera (Omissis).
f) all'articolo 67, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente (Omissis) [7].
3. Per gli inquadramenti del personale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, oltre a quanto previsto nei decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 198 e n. 199, non vanno computati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonché i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali o di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o di aspettativa per motivi privati.
4. La tabella C/2, prevista dall'articolo 16, comma 1, del
5. Al
a) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 11 è sostituita dalla seguente (Omissis) [8];
b) il numero 1) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente (Omissis).
c) il numero 1) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente (Omissis) [9].
6. Sino al termine dell'attuale mandato, in deroga all'articolo 13, comma 2, lettera b), del
6 bis. I militari di carriera eletti negli organi di rappresentanza militare, in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restano in carica per un ulteriore anno a decorrere dalla data di scadenza del mandato [10].
7. Al comma 3 dell'articolo 35 del
1. In relazione agli impegni derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, l'Amministrazione della pubblica sicurezza è autorizzata, fino al 31 luglio 1996, a provvedere alla copertura dei posti disponibili nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato, nel limite del 70 per cento delle vacanze esistenti al 31 dicembre 1995, utilizzando la graduatoria degli idonei dell'arruolamento straordinario per l'assunzione di novecentosessanta unità, indetto con decreto del Ministro dell'interno 31 maggio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 52 del 3 luglio 1990.
2. Per assicurare la continuità del reclutamento degli allievi agenti della Polizia di Stato, l'Amministrazione della pubblica sicurezza è altresì autorizzata a provvedere con le procedure di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, della
3. Per il triennio 1997-1999 una aliquota non superiore al 30 per cento dei posti disponibili nei ruoli degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici è riservata agli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, adibito da almeno due anni in attività tecniche, il quale faccia domanda, entro il 30 ottobre dell'anno precedente, per essere inquadrato nella corrispondente qualifica del ruolo del personale che espleta compiti tecnico-scientifici e tecnici. L'inquadramento è effettuato conservando l'anzianità di servizio e di qualifica.
4. Il termine di cui all'articolo 1 del
5. Il termine del 31 dicembre 1996 di cui all'articolo 1, comma 1, del
1. Per assicurare la compiuta attuazione dei programmi di potenziamento di cui all'articolo 4 del
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 240.668 milioni per l'anno 1995 e in lire 185.429 milioni per l'anno 1996, si provvede, quanto all'anno 1995, a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa: capitolo 1086 per lire 1.948,1 milioni, capitolo 1091 per lire 1.042 milioni, capitolo 1092 per lire 1.948,1 milioni, capitolo 1105 per lire 25.035 milioni, capitolo 1375 per lire 8.554,5 milioni, capitolo 1378 per lire 77.870,5 milioni, capitolo 1385 per lire 27.135 milioni, capitolo 1405 per lire 1.709 milioni, capitolo 1802 per lire 6.150,6 milioni, capitolo 1872 per lire 4.509 milioni, capitolo 1878 per lire 4.509 milioni, capitolo 2000 per lire 2.033,5 milioni, capitolo 2002 per lire 2.000 milioni, capitolo 2102 per lire 26.987 milioni, capitolo 2103 per lire 991,7 milioni, capitolo 2503 per lire 5.650 milioni, capitolo 2802 per lire 19.869 milioni, capitolo 2804 per lire 14.272 milioni, capitolo 3001 per lire 7.324 milioni, capitolo 3204 per lire 1.130 milioni; quanto all'anno 1996, a carico dei pertinenti capitoli dello stesso stato di previsione del Ministero della difesa per il medesimo anno.
1. Nell'articolo 12, comma 1, del
1. Sono abrogate le disposizioni del
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Tabelle [17].
(Omissis).
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Per la proroga delle disposizioni del presente decreto, vedi l'art. 1 della
[3] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[4] Comma inserito dalla legge di conversione.
[5] Comma inserito dalla legge di conversione.
[6] Per la proroga delle disposizioni del presente decreto, vedi l'art. 1 della
[7] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[8] Lettera così modificata dalla legge di conversione.
[9] Lettera così modificata dalla legge di conversione.
[10] Comma inserito dalla legge di conversione.
[11] Per la proroga delle disposizioni del presente decreto, vedi l'art. 1 della
[12] Per la proroga delle disposizioni del presente decreto, vedi l'art. 1 della
[13] Per la proroga delle disposizioni del presente decreto, vedi l'art. 1 della
[14] Per la proroga delle disposizioni del presente decreto, vedi l'art. 1 della
[15] Per la proroga delle disposizioni del presente decreto, vedi l'art. 1 della
[16] Per la proroga delle disposizioni del presente decreto, vedi l'art. 1 della
[17] La tabella C/2 è stata sostituita dalla legge di conversione.